Nel caso di specie, per la ricorrente, la previsione regolamentare di Ateneo relativa all’espletamento di una prova didattica all’interno delle procedure di chiamata per coloro che siano in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale e svolgano già attività didattica si porrebbe in contrasto con i criteri indicati dall’art. 18 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 nonché dagli art. 4, 35, 51 e 97 Cost., come sarebbe dimostrato dal fatto che altre Università italiane prevedono l’esenzione da tale prova non solo per i professori di prima e seconda fascia ,ma anche per ricercatori che, come la ricorrente, svolgano attività di docenza; le disposizioni impugnate sarebbero, pertanto, ingiustificabili e determinerebbero di disparità di trattamento, soprattutto in considerazione della pluriennale attività dalla stessa svolta.
Per il Collegio, non può ritenersi manifestamente irrazionale l’esonero dalla prova esclusivamente dei candidati che siano già professori di prima e seconda fascia, avendo questi ultimi già superato una selezione concorsuale all’esito della quale hanno ottenuto la chiamata, e non anche per le altre categorie di docenti, atteso che, come è stato condivisibilmente già affermato, “la normativa di riferimento (….) non esclude tale possibilità; in secondo luogo la previsione per i ricercatori è razionale, in quanto (….) la loro attività è comunque prevista a tempo determinato, a differenza di chi è già professore di prima o seconda fascia” (TAR Lazio, sez. III, 13 dicembre 2021 n. 12844)
Inoltre e per altro verso, il Collegio rileva la difficoltà di rinvenire un criterio oggettivo in base al quale individuare ulteriori soggetti la cui idoneità a ricoprire il ruolo di professore possa ritenersi già positivamente acquisita; sul punto la stessa ricorrente ipotizza che potrebbe farsi riferimento alla “docenza di lungo corso” ovvero alla docenza “di riferimento”, ma si tratta evidentemente di criteri estremamente generici e non suscettibili di declinazione nell’ambito di un atto di natura generale, quale è il regolamento adottato dall’Università ai sensi del più volte citato art. 18 L. 240/2010. Il bando ed il presupposto regolamento hanno pertanto, ad avviso della Sezione, individuato un criterio razionale ed oggettivo che, in quanto tale, non può essere in questa sede sindacato e sostituto con altro ritenuto maggiormente opportuno in relazione alla particolare situazione della ricorrente.
Né le censurate determinazioni possono dirsi affette da disparità di trattamento, presupponendo tale vizio l’assoluta identità della situazione di fatto (ex multis, TAR Piemonte, sez. II, 14 ottobre 2021, n.915; TAR Campania, sez. III, 6 settembre 2021, n. 5700) che non ricorre nel caso di specie, non potendosi considerare la posizione dei soggetti che svolgono attività di insegnamento universitario in virtù di contratti a tempo determinato identica a quella dei docenti di prima e seconda fascia, avendo solo questi ultimi superato una precedente selezione concorsuale.
Non può, peraltro, in proposito ritenersi rilevante il fatto che taluni Atenei, nei propri regolamenti, abbiano previsto l’esclusione dalla prova anche dei docenti che non siano professori di prima o seconda fascia, sia in ragione della già affermata autonomia regolamentare, sia perché, come allegato dalla resistente e non contestato dalla ricorrente, altre Università hanno invece regolamentato l’esclusione dalla prova in argomento in termini del tutto analoghi alle disposizioni oggi contestate.
Tar Lazio, Roma, sez. III-ter, 14 febbraio 2022, n. 1786
Chiamata dei professori - esclusione dalla prova didattica
N. 01786/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00062/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 62 del 2022, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento n.11;
contro
Università degli Studi Roma Tor Vergata, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento, previa sospensione
– in parte qua, del bando concernente “procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240 del 2010 per la chiamata di un Professore universitario di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di Storia, patrimonio culturale, formazione e società dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, per il settore concorsuale 11/B1 e settore scientifico disciplinare M-GGR/01”, pubblicato in G.U.R.I. n. 91 del 16 novembre 2021;
– del presupposto decreto rettorale n. 2317 del 14 ottobre 2021 con cui è stata indetta la suddetta procedura comparativa;
– del decreto rettorale n. 229 del 30 gennaio 2019 con cui l’Università Tor Vergata ha emanato il proprio “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia”;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Roma Tor Vergata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 7 febbraio 2022 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. La ricorrente, ricercatrice a tempo indeterminato presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea (ISEM), e docente a contratto di “Geografia storica e fondamenti del [#OMISSIS#] geografico” presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, presso la quale svolge da quasi un ventennio attività didattica – oltre che “docente di riferimento” per il relativo corso di laurea – chiede l’annullamento previa sospensione degli atti in epigrafe indicati, [#OMISSIS#] parte in cui, nel bandire la chiamata per professore di prima fascia per il Dipartimento indicato, escludono dall’espletamento della “prova didattica” ivi prevista esclusivamente i professori di prima e seconda fascia.
1.1. A sostegno della spiegata impugnazione deduce un’unica ed articolata censura con la quale lamenta violazione dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 nonché degli art. 4, 35, 51 e 97 Cost., oltre a eccesso di potere, disparità di trattamento, irrazionalità ed ingiustizia manifesta.
1.2. Sostiene, in particolare, che la previsione dell’espletamento di una prova didattica per coloro che siano in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale e svolgano già attività didattica si porrebbe in contrasto con i criteri indicati dalla legge, come sarebbe dimostrato dal fatto che altre Università italiane prevedono l’esenzione da tale prova non solo per i professori di prima e seconda fascia ma anche per ricercatori che, come la ricorrente, svolgano attività di docenza; le disposizioni impugnate sarebbero, pertanto, ingiustificabili e determinerebbero di disparità di trattamento, soprattutto in considerazione della pluriennale attività dalla stessa svolta quale docente di riferimento per il settore concorsuale 11/B1 e settore scientifico disciplinare M-GGR/01 [#OMISSIS#] stesso Ateneo che ha bandito la procedura oggi contestata.
2. Si è costituita in giudizio l’Università Tor Vergata, che ha depositato documentazione e relazione esplicativa nel cui ambito si è opposta all’accoglimento del ricorso, sostenendone l’inammissibilità ed infondatezza.
3. Respinta con decreto n. 13 del 5 gennaio 2022 l’istanza ex art. 56 c.p.a. in ragione della insussistenza dei presupposti di estrema gravità ed urgenza, alla [#OMISSIS#] di consiglio del 7 febbraio 2022, fissata per la delibazione collegiale dell’istanza cautelare, ravvisata la completezza del contraddittorio e la sussistenza di tutti gli ulteriori elementi indicati dall’art. 60 c.p.a. per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso in tal senso il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Può prescindersi dalla questione di ammissibilità dell’impugnazione sollevata dall’Ateneo resistente, in quanto le censure veicolate avverso i provvedimenti impugnati non possono essere condivise.
5. Occorre premettere che, come correttamente evidenziato dalla stessa ricorrente, la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia è rimessa, dall’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alla regolamentazione delle singole Università, la quale, secondo quanto ivi disposto, deve ispirarsi al “rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005” nonchè ai criteri di “pubblicità del procedimento” e di “valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica”.
5.1. La normativa primaria ha, dunque, assegnato alle Università ampia autonomia regolamentare [#OMISSIS#] disciplina delle procedure in oggetto.
5.2. L’Ateneo resistente ha emanato, in proposito, con Decreto rettorale n. 229 del 30 gennaio 2019 – successivamente rettificato con i Decreti n. 465 del 1 marzo 2019, n. 1161 del 14 [#OMISSIS#] 2019 e n. 2323 del 2 ottobre 2019 – il proprio regolamento il quale, all’art. 4, comma 4, lettera i), dispone che nell’ambito della singola procedura debba essere previsto “lo svolgimento di una prova didattica con esclusione dei candidati che siano già professore di prima o di seconda fascia in università italiane”, disposizione mutuata dal bando oggi contestato.
6. Il Collegio reputa che tali disposizioni, [#OMISSIS#] parte in cui escludono dalla prova didattica solo i professori di prima e seconda fascia, e non anche i docenti a contratto che non rivestano tale qualità, non siano affette dai vizi lamentati.
6.1. In primo luogo non ricorre la lamentata violazione di legge, atteso che l’art. 18 della citata L. 240/2010, nel rimettere all’autonomia regolamentare degli Atenei la disciplina delle procedure in argomento, [#OMISSIS#] dispone in proposito; né può ritenersi che l’esclusione dalla prova didattica dei docenti a contratto costituisca un principio conformativo di tale autonomia, per quanto riferito al superiore punto 5).
6.2. Le disposizioni dell’Università in merito all’espletamento, nelle procedure in questione, di una prova didattica e alle modalità del relativo espletamento, ivi compresa l’individuazione dei soggetti esonerati dalla stessa, costituiscono, pertanto, il frutto di valutazioni discrezionali che, in quanto tali, possono essere sindacate in sede giurisdizionale solo in [#OMISSIS#] di manifesta illogicità, irrazionalità, o erroneità, vizi che, tuttavia, nel [#OMISSIS#] in esame non ricorrono.
6.3. Non può, infatti, ritenersi manifestamente irrazionale l’esonero dalla prova esclusivamente dei candidati che siano già professori di prima e seconda fascia, avendo questi ultimi già superato una selezione concorsuale all’esito della quale hanno ottenuto la chiamata, e non anche per le altre categorie di docenti atteso che, come è stato condivisibilmente già affermato, “la normativa di riferimento (….) non esclude tale possibilità; in secondo luogo la previsione per i ricercatori è razionale, in quanto (….) la loro attività è comunque prevista a tempo determinato, a differenza di chi è già professore di prima o seconda fascia” (TAR Lazio, sez. III, 13 dicembre 2021 n. 12844).
6.4. Inoltre e per altro verso, il Collegio rileva la difficoltà di rinvenire un criterio oggettivo in base al quale individuare ulteriori soggetti la cui idoneità a ricoprire il ruolo di professore possa ritenersi già positivamente acquisita; sul punto la stessa ricorrente ipotizza che potrebbe farsi riferimento alla “docenza di lungo corso” ovvero alla docenza “di riferimento”, ma si tratta evidentemente di criteri estremamente generici e non suscettibili di declinazione nell’ambito di un atto di natura generale, quale è il regolamento adottato dall’Università Tor vergata ai sensi del più volte citato art. 18 L. 240/2010.
6.5. Il bando ed il presupposto regolamento hanno pertanto, ad avviso della Sezione, individuato un criterio razionale ed oggettivo che, in quanto tale, non può essere in questa sede sindacato e sostituto con altro ritenuto maggiormente opportuno in relazione alla particolare situazione della ricorrente.
6.6. Né le censurate determinazioni possono dirsi affette da disparità di trattamento, presupponendo tale vizio l’assoluta identità della situazione di fatto (ex multis, TAR [#OMISSIS#], sez. II, 14 ottobre 2021, n.915; TAR Campania, sez. III, 6 settembre 2021, n. 5700) che non ricorre nel [#OMISSIS#] di specie, non potendosi considerare la posizione dei soggetti che svolgono attività di insegnamento universitario in virtù di contratti a tempo determinato identica a quella dei docenti di prima e seconda fascia, avendo solo questi ultimi superato una precedente selezione concorsuale.
6.7. Non può, peraltro, in proposito ritenersi rilevante il fatto che taluni Atenei, nei propri regolamenti, abbiano previsto l’esclusione dalla prova anche dei docenti che non siano professori di prima o seconda fascia, sia in ragione della già affermata autonomia regolamentare, sia perché, come allegato dalla resistente e non contestato dalla ricorrente, altre Università hanno invece regolamentato l’esclusione dalla prova in argomento in termini del tutto analoghi alle disposizioni oggi contestate.
7. In conclusione, le censure sottoposte all’esame del Collegio non possono essere condivise, con conseguente reiezione del ricorso.
8. La particolarità della vicenda costituisce, non di meno, giustificato motivo per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 7 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 14/02/2022