TAR Lazio, Roma, Sez. III-ter, 28 febbraio 2022, n. 2283

Chiamata professore di seconda fascia - Proposta di chiamata - Decisione di non procedere con la formulazione della proposta di chiamata

Data Documento: 2022-02-28
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 18, comma 1, della legge n. 240 del 2010, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», rubricato “Chiamata dei professori”, ha previsto che «Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano…la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto…dei seguenti criteri: omissis. e) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione”.
In attuazione di quanto sopra, il Titolo II del Regolamento di Ateneo, «Chiamata mediante procedura comparativa ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010» ha stabilito, all’art. 8, che «Il Dipartimento, con deliberazione motivata assunta entro due mesi dalla disposizione di approvazione degli atti, propone la chiamata del candidato maggiormente qualificato o dei candidati maggiormente qualificati in caso di bandi per la copertura di più posti, ovvero decide di non proporre la chiamata. In tale ultimo caso in assenza di un’adeguata e congrua motivazione, il Rettore chiede al Dipartimento di integrare la motivazione. In caso di motivazione non adeguata e non congrua, trova applicazione il comma 3 del presente articolo. La deliberazione di proposta di chiamata è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia ed è resa pubblica per via telematica. Qualora il Dipartimento lasci decorrere il termine di cui al comma 1, senza assumere nessuna delle deliberazioni ivi previste, non può chiedere l’indizione di una nuova procedura per posti della medesima fascia e del medesimo settore scientifico-disciplinare o dei medesimi settori scientifico-disciplinari se non dopo che sia trascorso un anno dalla scadenza del predetto termine. La proposta di chiamata, deliberata dal Dipartimento, è approvata dal Consiglio di amministrazione. La nomina in ruolo è disposta con decreto del Rettore».
Dalle disposizioni sopra riportate, risultache il Consiglio di Dipartimento può formulare la proposta di chiamata, con delibera approvata dalla maggioranza assoluta dei professori ordinari, che dovrà poi essere approvata dal Consiglio di amministrazione, ovvero può decidere di non procedere alla stessa, con deliberazione espressa e motivata. Sul punto, la giurisprudenza ha più volte riconosciuto la discrezionalità dell’Università di non procedere alla chiamata per ragioni, ad esempio, di carattere finanziario o per sopravvenute diverse esigenze organizzative, purché le motivazioni di tale scelta siano esplicitate in modo da poter essere eventualmente valutate in termini di logicità, ragionevolezza e imparzialità (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 7807/2020, seppur in fattispecie relativa alla chiamata di un ricercatore universitario). Tanto è successo nel caso in esame, dato che le ragioni poste alla base della decisione di non formulare la proposta di chiamata sono infatti chiaramente enucleate nel verbale impugnato dalla ricorrente.

Contenuto sentenza

N. 02283/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01107/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1107 del 2022, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via [#OMISSIS#] Colonna, 40; 
contro
Università degli Studi di Roma Tor Vergata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento
previa concessione di idonee misure cautelari,
del verbale del Consiglio del Dipartimento di Studi letterari, Filosofici e di Storia dell’Arte del 30 novembre 2021, trasmesso alla ricorrente in data 3 gennaio 2022, con il quale è stata respinta la chiamata di un professore di seconda fascia per il settore concorsuale 10/N1, settore scientifico disciplinare L-OR/12, all’esito della “procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge n. 240 del 2010, per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo, di seconda fascia, presso il Dipartimento di Studi letterari, Filosofici e di Storia dell’Arte il settore concorsuale 10/N1, settore scientifico disciplinare L-OR/12”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 21 febbraio 2022 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in esame, la Prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], arabista filologa e codicologa in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per lo svolgimento delle mansioni di Professore di seconda fascia nel settore concorsuale 10/N1, “Culture del [#OMISSIS#] oriente antico, del medio oriente e dell’[#OMISSIS#]”, ha impugnato il verbale in oggetto, conosciuto in seguito ad accesso [#OMISSIS#] atti, con cui il Consiglio di Dipartimento di Studi letterari, Filosofici e di Storia dell’Arte dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata ha respinto la proposta di chiamata della stessa.
2. Espone in fatto di aver partecipato alla procedura comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo, di seconda fascia, per il settore concorsuale 10/N1 – Culture del [#OMISSIS#] Oriente antico, del Medio Oriente e dell’[#OMISSIS#] e per il settore scientifico disciplinare L-OR/12 – Lingua e letteratura araba, presso il suddetto Dipartimento, avviata dall’Università ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge n. 240 del 2010, con decreto rettorale n. 1888 del 25 luglio 2019. 
2.1. La procedura subiva diversi rallentamenti in ragione delle varie dimissioni e relative sostituzioni dei componenti della commissione esaminatrice (nominata con decreto rettorale n. 108 del 20 gennaio 2020), fino allo svolgimento della prova di idoneità didattica e accertamento delle competenze tenutasi in data 28 luglio 2021.
2.2. Con decreto rettorale n. 2305 del 14 ottobre 2021, pubblicato sul [#OMISSIS#] istituzionale dell’Ateneo, veniva quindi approvati gli atti con cui la commissione individuava [#OMISSIS#] medesima ricorrente la “candidata maggiormente qualificata a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato emesso il bando”.
2.3. In data 3 dicembre 2021, non avendo più ricevuto alcuna notizia in merito alla procedura, la ricorrente presentava istanza di accesso [#OMISSIS#] atti e, in tale sede, l’Università trasmetteva, unitamente ad altra documentazione, anche il verbale del 30 novembre 2021, oggetto di impugnazione, dal quale emergeva la decisione, [#OMISSIS#] a maggioranza, di respingere la chiamata.
3. Avverso lo stesso, la ricorrente ha dedotto:
I – VIOLAZIONE, FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 18, L. 30 DICEMBRE 2010, N. 240; VIOLAZIONE, FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21-QUINQUIES L. 7 AGOSTO 1990, N. 241; VIOLAZIONE, FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 6 E 8 DELLO STATUTO D’ATENEO; VIOLAZIONE, FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 8 DEL REGOLAMENTO D’ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA; INCOMPETENZA; ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ: la decisione di non procedere alla chiamata si sostanzierebbe, di fatto, in una revoca della scelta, fatta a monte dall’Ateneo, di istituire l’insegnamento di Lingua e letteratura araba, illegittimamente [#OMISSIS#] da un organo incompetente e in violazione dei presupposti di cui all’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990; in base al principio del contrarius actus, la deliberazione avrebbe dovuto essere approvata dal Rettore con proprio decreto, avente contenuto uguale e contrario a quello di attivazione della procedura, richiedendo altresì il coinvolgimento del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
II – VIOLAZIONE, FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 18, L. 30 DICEMBRE 2010, N. 240; VIOLAZIONE, FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21-QUINQUIES L. 7 AGOSTO 1990, N. 241; VIOLAZIONE, FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8 DEL REGOLAMENTO D’ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ E INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE; SVIAMENTO: il provvedimento sarebbe illegittimo anche per la palese illogicità, contraddittorietà e insufficienza dell’apparato motivazionale sul quale si fonda la scelta di respingere la chiamata, basato su elementi prevedibili e programmabili e dei quali il Dipartimento non avrebbe illustrato né provato la “sopravvenienza” rispetto [#OMISSIS#] atti di ulteriore impulso della procedura. 
III – VIOLAZIONE, FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6-BIS L. 7 AGOSTO 1990, N. 241; VIOLAZIONE, FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8 DEL REGOLAMENTO D’ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ E INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE; SVIAMENTO: il provvedimento sarebbe stato adottato dal Consiglio con il palese conflitto di interesse di alcuni dei professori votanti, in ragione della prospettata liberazione di risorse da destinare ad altri insegnamenti o, quantomeno, ad altre attività.
4. Per resistere al gravame, si è costituita in giudizio l’Università resistente, depositando rapporto informativo e copiosa documentazione.
5. Alla [#OMISSIS#] di consiglio del 21 febbraio 2022, nel corso della quale il difensore di parte ricorrente ha rinunciato all’istanza istruttoria pure formulata nel ricorso, avvertito lo stesso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è passata in decisione.
6. Il ricorso è infondato. 
7. Con i tre motivi di gravame, che per ragioni di economia processuale possono esaminarsi congiuntamente, la ricorrente si duole in sostanza della mancata approvazione della sua chiamata, deliberata, in potenziale conflitto di interesse, alla luce di esigenze organizzative, amministrative e finanziarie della cui esistenza la stessa ricorrente dubita e che, a suo avviso, si sostanzierebbe in un’illegittima revoca della decisione di istituire l’insegnamento di Lingua e letteratura araba. 
Le pur articolate e suggestive argomentazioni di parte non possono tuttavia condividersi.
8. L’art. 18, comma 1, della legge n. 240 del 2010, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», rubricato “Chiamata dei professori”, ha previsto che 
«Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 [#OMISSIS#] 1989, n. 168, disciplinano…la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto…dei seguenti criteri: omissis. e) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione”.
In attuazione di quanto sopra, il Titolo II del Regolamento di Ateneo, «Chiamata mediante procedura comparativa ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010» ha stabilito, all’art. 8, che «1. Il Dipartimento, con deliberazione motivata [#OMISSIS#] entro due mesi dalla disposizione di approvazione degli atti, propone la chiamata del candidato maggiormente qualificato o dei candidati maggiormente qualificati in [#OMISSIS#] di bandi per la copertura di più posti, ovvero decide di non proporre la chiamata. In tale [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in assenza di un’adeguata e congrua motivazione, il Rettore chiede al Dipartimento di integrare la motivazione. In [#OMISSIS#] di motivazione non adeguata e non congrua, trova applicazione il comma 3 del presente articolo. 
2. La deliberazione di proposta di chiamata è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia ed è resa pubblica per via telematica. 
3. Qualora il Dipartimento lasci decorrere il [#OMISSIS#] di cui al comma 1, senza assumere nessuna delle deliberazioni ivi previste, non può chiedere l’indizione di una nuova procedura per posti della medesima fascia e del medesimo settore scientifico-disciplinare o dei medesimi settori scientifico-disciplinari se non dopo che sia trascorso un anno dalla scadenza del predetto [#OMISSIS#]. 
4. La proposta di chiamata, deliberata dal Dipartimento, è approvata dal Consiglio di amministrazione. La nomina in ruolo è disposta con decreto del Rettore».
8.1. Dalle disposizioni sopra riportate, risulta quindi che il Consiglio di Dipartimento può formulare la proposta di chiamata, con delibera approvata dalla maggioranza assoluta dei professori ordinari, che dovrà poi essere approvata dal Consiglio di amministrazione, ovvero può decidere di non procedere alla stessa, con deliberazione espressa e motivata (salva l’ulteriore ipotesi, non rilevante [#OMISSIS#] specie, di lasciare decorrere il [#OMISSIS#] di due mesi dall’approvazione degli atti senza assumere alcuna determinazione). 
9. Sul punto, la giurisprudenza ha più volte riconosciuto la discrezionalità dell’Università di non procedere alla chiamata per ragioni, ad esempio, di carattere finanziario o per sopravvenute diverse esigenze organizzative, purché le motivazioni di tale scelta siano esplicitate in modo da poter essere eventualmente valutate in termini di logicità, ragionevolezza e imparzialità (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 7807/2020, seppur in fattispecie relativa alla chiamata di un ricercatore universitario).
10. Tanto è successo nel [#OMISSIS#] in esame.
10.1. Le ragioni poste alla base della decisione di non formulare la proposta di chiamata sono infatti chiaramente enucleate nel verbale impugnato laddove si legge, in particolare, che: «le strategie di sviluppo del Dipartimento sono radicalmente mutate rispetto al 2018, per l’emergere di esigenze nuove e urgenti, non prevedibili tre anni addietro: innanzitutto, la necessità di reintegrare o rafforzare numerosi settori fondamentali indebolitisi o rimasti nel frattempo del tutto scoperti a seguito di trasferimenti […] e di pensionamenti dei colleghi in settori che, contrariamente alle previsioni e [#OMISSIS#] auspici, non hanno potuto essere reintegrati a causa sia della scarsa disponibilità di risorse finanziarie e delle limitatissime facoltà assunzionali, sia dei tempi richiesti dalle poche procedure bandite […] in secondo luogo, la necessità, anche per far fronte a tale depauperamento e alla scarsità delle risorse disponibili, di procedere a una radicale riorganizzazione della didattica e dei Corsi di studio [#OMISSIS#] prospettiva di una razionalizzazione (riorganizzazione che al momento prevede di garantire l’esistenza di discipline di base e caratterizzanti dei diversi Corsi di studio attualmente attivati, escludendo ampliamenti e sviluppi verso discipline mai finora presenti [#OMISSIS#] didattica dipartimentale), la cui criticità è messa in evidenza dalla carenza di docenti di riferimento dei corsi esistenti […] in terzo luogo, la necessità di adottare linee di indirizzo della ricerca e della didattica del Dipartimento diverse da quelle previste tre anni fa, che si fondavano, ottimisticamente, sull’apertura a nuovi campi del sapere e sull’avvio di nuovi filoni di ricerca e di collaborazioni anche con altri Dipartimenti e Centri dell’Ateneo: condizioni, queste, che non si sono realizzate e che, purtroppo, allo stato, non sono realizzabili».
10.2. Conformemente alla giurisprudenza sopra richiamata e in linea col dato normativo, l’Università ha quindi puntualmente dato atto delle ragioni ostative alla chiamata, oggettive e sopravvenute, senza che sia anche necessario un’ulteriore “prova” da parte dell’Amministrazione della loro sussistenza.
10.3. La difesa ricorrente, pur consapevole della giurisprudenza suddetta, contesta invero l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, opponendo l’asserita prevedibilità delle esigenze organizzative rappresentate dall’Università. 
Tuttavia, l’assunto di parte, oltre a tentare di entrare inammissibilmente nel merito delle scelte dell’Università, si scontra con quanto specificamente riportato nel verbale, in cui si dà atto degli “imprevisti e imprevedibili trasferimenti dei colleghi M. e S., che lasciano il cds in filosofia in grave difficoltà trattandosi di discipline fondamentali che richiedono l’immediato impegno di risorse per almeno 0,7 PO», nonché del «trasferimento di pochi mesi fa della collega B. […] che è stata sostituita dal Prof. G. […] recentemente e inaspettatamente collocatosi in aspettativa senza assegni a causa di sopraggiunti incarichi politici», ovvero dei sopraggiunti pensionamenti che «contrariamente alle previsioni e [#OMISSIS#] auspici, non hanno potuto essere reintegrati a causa sia della scarsa disponibilità di risorse finanziarie e delle limitatissime facoltà assunzionali, sia dei tempi richiesti dalle poche procedure bandite».
10.4. Alla stregua delle circostanze puntualmente riportate nel verbale, neppure contestate dalla ricorrente, non appaiono quindi inverosimili le sopravvenute (“pochi mesi fa”) diverse esigenze organizzative e finanziarie dell’Università ostative alla chiamata dell’interessata, non emergendo quindi alcun profilo di illogicità o contraddittorietà con la precedente volontà di indire la procedura.
10.5. Da quanto sopra, deriva poi l’inconferenza dei [#OMISSIS#] di doglianza relativi all’asserita revoca della decisione di istituire l’insegnamento di Lingua e letteratura araba, posto che, [#OMISSIS#] specie, la mancata chiamata non rappresenta la soppressione di alcun corso, tra l’altro mai istituito, quanto piuttosto, come visto, uno dei possibili esiti della stessa procedura comparativa, regolarmente seguita dall’Università. 
10.6. Va infine escluso che la decisione impugnata sia inficiata da conflitto di interessi, in violazione dell’art. 6bis della legge n. 241/1990, atteso che, al di là della genericità della censura pur suggestiva, è la stessa legge n. 240/2010 ad aver previsto che sulla proposta di chiamata decidano i professori di prima e seconda fascia, di tal chè, seguendo la ricostruzione della ricorrente, si arriverebbe all’estrema conseguenza per cui tutti i votanti sarebbero “potenzialmente” interessati a non deliberare una proposta di chiamata potendo aspirare alla liberazione di risorse da utilizzare per i propri insegnamenti. 
11. Il ricorso va pertanto respinto.
12. Si ravvisano in ogni [#OMISSIS#] giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 21 febbraio 2022 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 28/02/2022