Il ricorso va rigettato in quanto, dall’esame dei giudizi individuali e collettivo, è ben possibile ricostruire le ragioni (assenza di progressione scientifica, omogeneità delle tematiche trattate, discontinuità temporale della produzione scientifica, carenza di originalità con riguardo alla monografia del 2016, e cosi via) che hanno giustificato il giudizio negativo sulle pubblicazioni e il conseguente mancato riconoscimento dell’abilitazione, specie considerando che, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, i criteri di valutazione delle pubblicazioni di cui all’art. 4 del d.m. n. 120/2016 devono essere tutti soddisfatti affinché la Commissione possa giustificare la formulazione di un giudizio positivo, non essendo possibile alcuna forma di compensazione (ex multis, TAR Lazio, Sez. III-bis, n. 5633 del 3 maggio 2019).
TAR Lazio, Roma, sez. IV, 10 febbraio 2022, n. 1606
Abilitazione scientifica nazionale - Criteri di valutazione delle pubblicazioni
N. 01606/2022 REG.PROV.COLL.
N. 05326/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5326 del 2017, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Srl [#OMISSIS#] Srl in Roma, via [#OMISSIS#] Tortolini, 30;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
a) del giudizio collegiale e dei giudizi individuali di non idoneità del ricorrente alle funzioni di professore universitario di prima fascia, settore concorsuale 12/B1 – Diritto commerciale espresso dalla Commissione nominata con Decreto direttoriale n. 2373 del 31.10.2016 pubblicato sul [#OMISSIS#] M.I.U.R. in data 28.3.2017;
b) degli atti tutti della detta Commissione, ed in particolare dei verbali n. 1 dell’8.11.2016, n. 2 del 20.12.2016, n. 3 del 20.2.2017 e n. 4 del 21.2.2017;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2022 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone il ricorrente – professore associato titolare degli insegnamenti di Diritto commerciale II, Diritto delle crisi di impresa e Legislazione finanziaria e assicurativa presso il Dipartimento di Diritto Economia Management e Metodi quantitativi dell’Università del Sannio – di aver partecipato alla procedura di abilitazione scientifica per la prima fascia di professore universitario, indetta con decreto direttoriale MIUR n. 1532/2016, in relazione al settore concorsuale 12/B1 (“Diritto commerciale”).
2. Il giudizio conclusivo rassegnato dalla Commissione preposta alla valutazione della posizione degli aspiranti è stato negativamente espresso, a maggioranza dei 4/5, sulla base della seguente motivazione: “Il candidato ha presentato complessivamente 15 pubblicazioni scientifiche. La Commissione, valutate le pubblicazioni secondo i criteri di cui all’art. 4, del D.M. 120/2016, esprime, a maggioranza di quattro quinti dei componenti, il seguente giudizio. Le pubblicazioni, benché coerenti con le tematiche del settore concorsuale e/o con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti, risultano prive di adeguato carattere innovativo e di sufficiente originalità. La produzione scientifica del candidato presenta inoltre talune discontinuità sotto il profilo temporale. In particolare la Commissione rileva che, tra le pubblicazioni presentate dal candidato, la monografia del 2005 (“Cessazione dell’impresa e procedure concorsuali”), per quanto non carente di spunti originali, muove da presupposti non sempre condivisibili e risulta ormai non più attuale, mentre quella del 2016 (“Società di rating. Innovazioni di governance e tutela dell’affidamento”) presenta un taglio essenzialmente ricognitivo ed un apparato bibliografico non completo. Analogamente, la parte più convincente della restante produzione, a partire dagli articoli pubblicati su riviste di fascia A, risulta quella temporalmente più risalente. Complessivamente le pubblicazioni presentate non possono pertanto ritenersi di qualità elevata in relazione al settore concorsuale ed ai requisiti previsti per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale di prima fascia. Alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico del candidato, la Commissione, a maggioranza di quattro quinti dei componenti, rileva che, sebbene per lo stesso risulti accertato, relativamente [#OMISSIS#] indicatori relativi all’impatto della produzione, il raggiungimento di almeno due valori soglia su tre e il possesso di almeno tre titoli, in base alle pubblicazioni presentate non sia possibile riconoscere al candidato un rilevante livello della qualità e originalità dei risultati conseguiti nelle ricerche affrontate tale da conferire allo stesso una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca. La Commissione ritiene quindi che il candidato non abbia raggiunto la piena maturità scientifica richiesta per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di I fascia”.
3. Avverso tale giudizio, la parte ricorrente ha articolato i seguenti argomenti di doglianza:
“1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della L. 30.12.2010 n. 240, del D.P.R. 4.4.2016 n. 95, del D.M. 7.6.2016 n. 120, dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e dell’art. 5 del decreto dirigenziale prot. 1532 del 29.7.2016 – Difetto di istruttoria – Illogicità – Arbitrarietà – Difetto di motivazione”;
“2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della L. 30.12.2010 n. 240, del D.P.R. 4.4.2016 n. 95, del D.M. 7.6.2016 n. 120 e dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e dell’art. 5 del decreto dirigenziale prot. 1532 del 29.7.2016 – Difetto di istruttoria – Illogicità – Arbitrarietà – Difetto di motivazione – Contraddittorietà”;
“3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della L. 30.12.2010 n. 240, del D.P.R. 4.4.2016 n. 95, del D.M. 7.6.2016 n. 120 e dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e dell’art. 5 del decreto dirigenziale prot. 1532 del 29.7.2016 – Difetto di istruttoria – Illogicità – Arbitrarietà – Difetto di motivazione – Contraddittorietà”.
4. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con memoria formale.
5. All’udienza pubblica del 26 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. I motivi di ricorso non sono meritevoli nel loro complesso di favorevole considerazione per le ragioni di seguito esposte.
7. Parte ricorrente – dopo aver premesso in fatto di essere stato giudicato non idoneo al conseguimento dell’abilitazione sul rilievo che le pubblicazioni non sono di qualità elevata per le ragioni sintetizzate nel giudizio collegiale sopra riportato – lamenta, sotto un primo profilo, che la Commissione non avrebbe provveduto, [#OMISSIS#] prima riunione, a prefissare “le modalità … di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli per l’espletamento delle procedure di abilitazione , distinte per fascia, nei limiti e secondo quanto previsto dal decreto di cui all’art. 4 comma 1”, così [#OMISSIS#] l’art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 95/2016.
La censura non è fondata, atteso che, dalla lettura del verbale n. 1 redatto dalla Commissione il giorno 8 novembre 2016, risulta che “ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.p.r. n. 95/2016 la Commissione … precisa le modalità di valutazione delle pubblicazioni scientifiche: – in [#OMISSIS#] di valutazione negativa dell’impatto della produzione scientifica, attestata dal mancato raggiungimento di almeno 2 valori-soglia su 3, la Commissione si avvale della facoltà … di motivare il diniego di Abilitazione limitatamente all’assenza del predetto requisito e pertanto di non procedere alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli del candidato. – La Commissione, ai fini della valutazione delle pubblicazioni di cui all’art. 7, del d.m. n. 120/16, e fatta salva la nozione di pubblicazione di elevata qualità come definita dall’Allegato B della citata [#OMISSIS#], terrà in particolare considerazione i lavori di carattere monografico”.
8. Con un secondo ordine di motivi il ricorrente contesta che l’Amministrazione non avrebbe correttamente applicato i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche fissati dall’art. 4 del d.m. 120/2016 e, in particolare, quelli indicati dalla lett. c) (che ha riguardo a “la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca”), dalla lett. d) (che ha riguardo a “la collocazione editoriale dei prodotti scientifici”) e dalla lett. e) (che fa riferimento a “il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate”) della richiamata disposizione.
Le censure sono prive di fondamento.
In primo luogo non può ritenersi che, come argomentato dal ricorrente, “il giudizio di rilevanza della produzione scientifica del candidato all’interno del panorama nazionale ed internazionale e del settore concorsuale si salda direttamente con le considerazioni espresse dalla Commissione circa l’impatto della stessa … nel [#OMISSIS#] in specie il prof. [#OMISSIS#] di [#OMISSIS#] ha riportato il superamento del valore –soglia in tutti e tre gli indicatori dell’impatto della produzione scientifica; il che significa che i suoi lavori generano un significativo seguito sulla comunità scientifica di riferimento”.
Invero, la valutazione della produzione scientifica è distinta e autonoma rispetto a quella relativa alla qualità delle pubblicazioni, sicché il giudizio in ordine alla qualità elevata delle pubblicazioni non può discendere automaticamente dalla positiva valutazione dell’impatto della produzione scientifica (cft. TAR Lazio, Sez. IV, n. 565 del 18 gennaio 2022: “La valutazione positiva degli indicatori, difatti, si limita ad attestare il superamento di un dato quantitativo relativo alla produzione scientifica dei candidati e, pertanto, deve essere tenuta distinta dall’apprezzamento qualitativo che la Commissione è tenuta ad effettuare sulle pubblicazioni presentate ai sensi dell’art. 7 del d.m. n. 120/2016. Si tratta dunque di due criteri distinti che hanno ad oggetto differenti [#OMISSIS#] di indagine, quantitativo il primo e qualitativo il secondo, senza contare che i lavori presi in considerazione dai due criteri non sono neppure coincidenti. In altri termini, non è possibile ritenere che i risultati favorevoli ottenuti in sede di valutazione dei titoli, ovvero relativi al superamento degli indicatori, debbano necessariamente riverberarsi sull’accertamento della qualità dei lavori scientifici presentati, venendo in rilievo giudizi cui sono riservati autonomi ambiti di apprezzamento (in senso analogo T.a.r. Lazio – Roma, n. 6338 del 2021). Questa conclusione, del resto, si [#OMISSIS#] in linea con l’univoco tenore letterale dell’articolo 6 del d.m. n. 120/2016, il quale ben chiarisce che la valutazione della produzione scientifica è un criterio distinto e autonomo rispetto a quello relativo alla qualità delle pubblicazioni”).
Il secondo profilo di doglianza – con cui il ricorrente contesta, peraltro genericamente, che la Commissione non avrebbe “adeguatamente valutato la circostanza che tutti i lavori presentati dal ricorrente (tranne due) sono stati pubblicati su riviste di fascia A” – non trova riscontro nel provvedimento di non idoneità gravato, la cui motivazione contiene espliciti riferimenti ai tre articoli pubblicati dal ricorrente in riviste di classe A, tanto nell’ambito dei giudizi individuali, quanto nel contesto del giudizio collegiale (dove si legge : “la parte più convincente della restante produzione, a partire dagli articoli pubblicati su riviste di fascia A, risulta quella temporalmente più risalente”).
Priva di fondamento è anche l’affermazione del ricorrente secondo cui “Non è stata valorizzata l’indubbia circostanza che i lavori del ricorrente abbracciano tutte le materie del diritto commerciale” posto che, dall’esame del provvedimento impugnato, risulta che, al contrario, è stata negativamente valutata l’antitetica circostanza che la produzione scientifica del ricorrente sia concentrata su determinati settori della materia (in particolare, il diritto fallimentare: pubblicazioni nn. 1, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 14 dell’elenco presentato dal ricorrente) e su specifiche aree tematiche (relative alla cancellazione dal registro delle imprese – pubblicazioni nn. 8, 9, 11 e 12 – e all’esclusione del socio dalla società – pubblicazioni nn. 5 e 15 -).
9. Con ulteriore motivo di illegittimità il ricorrente lamenta “l’inconferenza dell’argomento secondo cui la parte migliore dei lavori sarebbe quella più risalente, che dà rilevanza ad un criterio non previsto da alcuna disposizione normativa, essendo invece del tutto indifferente, ai fini della valutazione, il momento temporale in cui si situano i lavori riconosciuti come più significativi”.
Anche tale censura deve essere disattesa.
Il fatto che la [#OMISSIS#] produzione scientifica del ricorrente (costituita, ad avviso della Commissione, dagli articoli pubblicati su riviste di fascia A e dalla monografia pubblicata nel 2005, “Cessazione dell’impresa e procedure concorsuali”) si collochi nel segmento iniziale della sua carriera accademica rappresenta, infatti, un chiaro indice dell’assenza di progressione scientifica del candidato, la cui valutazione, ancorché non espressamente prevista tra i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche previsti dall’art. 4 del d.m. n. 120/2016, deve, tuttavia, ritenersi connaturata a un giudizio – quello di abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario – che è diretto ad accertare che il candidato abbia sviluppato la piena maturità scientifica nel settore di riferimento (art. 3, comma 2, del citato d.m.: “La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare, per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato”).
10. Con ulteriore argomento di illegittimità il ricorrente contesta che “il giudizio sui lavori diversi dalle monografie non solo non risulta sufficientemente analitico, ma si [#OMISSIS#] addirittura in chiara contraddizione con i giudizi positivi – questi, sì, particolarmente analitici – espressi dalla maggioranza dei singoli Commissari in ordine alla maggioranza dei lavori ad essi sottoposti”.
Anche tale doglianza risulta priva di fondamento.
La contraddizione prospettata dal ricorrente, infatti, non è ravvisabile ove si consideri il tenore testuale dei giudizi individuali espressi con riferimento ai lavori diversi dalle monografie, che risultano pienamente coerenti con la valutazione operata dall’organo collegiale. In particolare:
– il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha evidenziato che “Le ulteriori pubblicazioni sottoposte a valutazione trattano argomenti diversi, anche se talora riconducibili ad aree tematiche omogenee”;
– la prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha sostenuto che “il secondo lavoro è prevalentemente descrittivo, privo di un’idea di fondo e di argomentazioni critiche. I lavori minori, soprattutto quelli più recenti, alcuni dei quali di taglio pratico, non consentono di esprimere un giudizio diverso”;
– il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha affermato che “il tema della cessazione dell’impresa [è stato] affrontato, con specifico riguardo ai suoi risvolti fallimentari e sul quale il candidato ritorna [#OMISSIS#] rapida nota del 2006 (“L’art. 10 l.fall. e la responsabilità da “prolungata esposizione a fallimento”), e in quelle, altrettanto rapide, del 2007 (“Il crepuscolo del “vecchio” art. 10 l.fall. tra eterni ritorni e timide riforme” e “Cancellazione dal registro delle imprese ed estinzione della società dopo la riforma”). Altrettanto rapida, ma più interessante, appare la nota del 2003 in materia di amministratori di nomina giudiziaria (“Simultanea presenza di amministratori elettivi e di nomina giudiziaria: una “coabitazione” ammissibile ex art.2409 c.c.?”)”;
– il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha evidenziato che “Di tenore maggiormente esegetico, infine, sono le note a sentenza (“Cancellazione dal registro delle imprese ed estinzione della società dopo la riforma”, “Il crepuscolo del ‘vecchio’ art. 10 l. fall. tra eterni ritorni e timide riforme”, “l’art. 10 l.fall. e la responsabilità da ‘prolungata esposizione a fallimento”), che riprendono [#OMISSIS#] (evidentemente cari all’autore) già oggetto della monografia su cessazione delle imprese e procedure concorsuali, nonché “Simultanea presenza di amministratori elettivi e di nomina giudiziaria: una ‘coabitazione’ ammissibile ex art. 2409 c.c.?” e “Rimborso anticipato di obbligazioni di società e inefficacia ex art. 65 della legge fallimentare: un revirement della Cassazione”); ma non consentono di ritenere che il candidato abbia del tutto completato il percorso verso quella maturità scientifica tale da consentirgli l’esercizio delle funzioni di professore di prima fascia”;
– la prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha sostenuto che “La produzione minore, quasi tutta con adeguata collocazione editoriale, spazia dal più risalente ma abbastanza articolato Insanabile dissidio tra soci di società di persone, prevalenza dello scioglimento del vincolo particolare e modalità di liquidazione della quota (2000), alle due note a sentenza del 2003, Simultanea presenza di amministratori elettivi e di nomina giudiziaria: una “coabitazione” ammissibile ex art.2409 c.c.?, brevissima e quasi solo redazionale, e la più interessante, ma anch’essa brevissima, Rimborso anticipato di obbligazioni di società e inefficacia ex art. 65 della legge fallimentare: un revirement della Cassazione, ai due interventi del 2007, Irregolarità nel procedimento di ammissione di nuovi soci (veloce rassegna del tema pre- e postriforma, ove alla corretta ricostruzione dei poteri dell’assemblea in sede di riesame si accompagna l’opinabile affermazione che il silenzio o il difetto di motivazione degli amministratori produca l’accoglimento della domanda dell’aspirante socio e la troppo affrettata trattazione delle conseguenze dell’irregolarità del procedimento), e I crediti di lavoro [#OMISSIS#] riforma della legge fallimentare: incertezze e opportunità, dallo stesso a. definito “veloce panoramica”. Del 2009 è altro breve saggio in tema di procedure concorsuali, Le regole di distribuzione dell’attivo tra vecchio e nuovo, dal tono colloquiale e velocemente ricognitivo, comune all’intervento del 2016, I terzi, i professionisti, i creditori. Più corposo e di migliore collocazione editoriale, è L’esclusione facoltativa del socio [#OMISSIS#] s.r.l., del 2011, che affronta il tema in maniera completa anche se un po’ scolastica. Non è, di contro, valutabile il saggio in lingua [#OMISSIS#] del 2012, per l’impossibilità di distinguere l’apporto individuale del candidato rispetto a quello del coautore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]. L’[#OMISSIS#] lavoro minore, inserito in Assetti adeguati e modelli organizzativi, a cura di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Gli assetti nelle società quotate, si avvale, forse per i ritardi spesso legati ad opere collettanee, di una bibliografia poco aggiornata: l’informazione è, comunque, chiara e completa, ma si tratta, appunto, solo di informazione”.
La Commissione, dunque, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, non ha espresso un giudizio contraddittorio, ma ha semplicemente articolato la propria valutazione in relazione ai molteplici criteri cui era chiamata a fare applicazione ai sensi del d.m. n. 120/2016.
È del tutto fisiologico, peraltro, nell’ambito di un giudizio complesso come quello volto a valutare l’idoneità a professore ordinario, che il candidato possa ricevere valutazione positiva in alcune voci e negativa in altre e che possano sussistere delle divergenze tra i giudizi personali espressi dai singoli commissari.
11. L’ulteriore argomento di censura articolato dal ricorrente – “Del tutto illogico è il giudizio circa la pretesa discontinuità sotto il profilo temporale della produzione scientifica del ricorrente” – risulta smentito alla luce della stessa prospettazione del motivo stesso, atteso che il ricorrente, nell’affermare che “negli ultimi 15 anni, infatti, il ricorrente non ha pubblicato lavori solo nel triennio 2013 – 2015”, conferma l’esistenza di un apprezzabile periodo temporale non coperto da adeguata produzione scientifica.
12. Con l’[#OMISSIS#] ordine di motivi di ricorso il ricorrente contesta la valutazione concernente la qualità delle monografie presentate deducendo, con riguardo alla monografia del 2005, che “la valutazione di inattualità risulta totalmente avulsa dai criteri di legge” e che “l’affermazione secondo cui il lavoro muoverebbe da “presupposti non sempre condivisibili” non viene specificata e chiarita né nell’ambito del giudizio collegiale e neanche nei giudizi dei singoli Commissari”; e, con riguardo alla monografia del 2016, che “illogico ed inspiegabile è il giudizio di “non originalità” rivolto al primo ed unico lavoro monografico italiano in materia di Società di rating”.
Il Collegio rileva che, seppure il giudizio relativo alla inattualità della pubblicazione monografica del 2005 non sembra rispondere ad alcuno dei criteri stabiliti dal citato d.m. n. 120/2016, tuttavia, ciò non può comportare l’illegittimità del giudizio di non idoneità, posto che la valutazione negativa delle monografie risulta comunque sorretta da una motivazione chiara ed esauriente ove si tenga conto che:
– il rilievo secondo cui la monografia del 2005 “muove da presupposti non sempre condivisibili” risulta compiutamente sviluppato nel giudizio individuale espresso dalla prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]: “già [#OMISSIS#], forse troppo lunga, premessa si evidenzia una metodologia non appropriata e la propensione a non approfondire adeguatamente le tematiche che si ritengono coinvolte. L’a. muove dall’assunto che l’indagine su inizio e cessazione dell’impresa debba essere svolta con strumenti diversificati e che il tema della cessazione abbia rilievo prevalentemente, se non esclusivamente, in riferimento alla disciplina fallimentare. Seguendo questa premessa analizza le tesi della dottrina, dedicando attenzione, troppo scarsa, anche a fattispecie “intermedie” caratterizzate dalla circolazione dell’azienda e quindi alla possibile perdita della qualità di imprenditore del precedente titolare. L’a. prosegue riprendendo gli interventi della Corte Costituzionale al fine di far propria la conclusione che riconosce la rilevanza dell’iscrizione della cessazione dell’attività nel registro delle imprese ai fini dell’applicazione dell’art. 10 l.f. … vi è qualche lacuna nell’analisi dell’art. 2495 c.c. , [#OMISSIS#] comprensione del modello societario, e nel breve cenno all’esercizio dell’impresa svolto da organizzazioni non societarie. Pure inappropriata è l’indagine svolta nel cap. III su questioni che non toccano, o solo lambiscono, il tema della cessazione dell’impresa; l’analisi si mantiene comunque su un livello di diligente riproposizione delle conclusioni raggiunte dalla Corte Costituzionale. Infine, il cap. IV si sviluppa senza un chiaro filo conduttore”;
– il giudizio collegiale di non originalità della monografia del 2016 si [#OMISSIS#] del tutto in linea con i giudizi individuali espressi dai sinoli componenti della Commissione, alla luce dei quali appare esaurientemente giustificato: il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], pur valutando positivamente la pubblicazione, ha osservato che “la questione dei rapporti della responsabilità di tali agenzie non viene studiata funditus, preferendo l’autore rinviare ad altra [#OMISSIS#] ricerca una più meditata riflessione sul problema”; la prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha rilevato che “il secondo lavoro è prevalentemente descrittivo, privo di un’idea di fondo e di argomentazioni critiche”; il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha evidenziato: “Meno convincente è il lavoro del 2016 (“Società di rating. Innovazioni di governance e tutela dell’affidamento”), che, oltre a presentare un taglio essenzialmente ricognitivo della prassi e descrittivo della disciplina, ed a risultare non del tutto completo nell’apparato bibliografico, si limita a segnalare, senza approfondirli, i [#OMISSIS#] di maggior impatto sistematico, a partire dal tema, consapevolmente solo accennato, della responsabilità della società di rating”; il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha rilevato che “La monografia su “Società di rating. Innovazioni di governance e tutela dell’affidamento”, pur obliterando volontariamente il tema della responsabilità di tali società (con ciò pregiudicando fatalmente completezza e profondità l’analisi), è un testo che tratta i [#OMISSIS#] scelti dall’autore in modo documentato e sufficientemente approfondito, ma dal contenuto sostanzialmente esegetico, e nel quale si intravedono rari spunti di originalità nell’esame delle problematiche e nell’individuazione delle relative soluzioni”; infine, la prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha osservato: “Quanto al recentissimo contributo monografico su struttura e governance delle società di rating, nell’ottica dichiarata di “accompagnare” l’attenzione legislativa a prescrizioni coerenti alle particolarità dell’attività esercitata, sopra tutto in tema di composizione dell’organo di gestione e di disciplina dei consiglieri indipendenti, la trattazione in realtà è un po’ squilibrata sull’analisi e qualificazione di quell’attività e delle connesse responsabilità rispetto ai [#OMISSIS#] strettamente societari più descrittivi dei regolamenti che elaborativi di soluzioni. Si tratta, ad ogni buon conto, di un lavoro chiaro e informato, non privo, per quanto il tema lo consenta, di prese di posizione, personali, anche se non particolarmente originali”.
13. Sulla base di quanto precede, il ricorso va respinto, in quanto, dall’esame dei giudizi individuali e collettivo, è ben possibile ricostruire le ragioni (assenza di progressione scientifica, omogeneità delle tematiche trattate, discontinuità temporale della produzione scientifica, carenza di originalità con riguardo alla monografia del 2016, e cosi via) che hanno giustificato il giudizio negativo sulle pubblicazioni e il conseguente mancato riconoscimento dell’abilitazione, specie considerando che, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, i criteri di valutazione delle pubblicazioni di cui all’art. 4 del d.m. n. 120/2016 devono essere tutti soddisfatti affinché la Commissione possa giustificare la formulazione di un giudizio positivo, non essendo possibile alcuna forma di compensazione (ex multis, TAR Lazio, Sez. III-bis, n. 5633 del 3 [#OMISSIS#] 2019).
14. La particolare natura della controversia e la limitata attività difensiva svolta dall’Amministrazione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 10/02/2022