TAR Lazio, Roma, sez. IV, 14 febbraio 2022, n. 1752

Abilitazione scientifica nazionale - Valutazione delle pubblicazioni - Obbligo di motivazione - Continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale - art. 4, lett. 4) del D.M. n. 120/2016

Data Documento: 2022-02-14
Area: Giurisprudenza
Massima

Il giudizio formulato dalla Commissione appare  macroscopicamente errato per non aver attentamente scrutinato le pubblicazioni prodotte dal candidato. Al riguardo la difesa del ricorrente ha correttamente esposto che la Commissione ha ritenuto erroneamente ben quattro pubblicazioni riguardanti la tematica della “valutazione e limitazione dell’inquinamento nelle aree adiacenti agli aereoporti” anziché soltanto una, quando dai titoli presentati dal candidato emergeva palesemente come la suddetta tematica era inferente esclusivamente ad una sola pubblicazione. Ne deriva, come correttamente dedotto dalla difesa della ricorrente, che tale erronea ripartizione del contenuto delle pubblicazioni presentate, rinvenibile sia nel giudizio collegiale che nei singoli giudizi individuali, risulta sintomatica di un esame poco attento dei lavori e di un conseguente difetto motivazionale.

La valutazione della Commissione appare altresì erronea laddove afferma che “La produzione scientifica del candidato” sarebbe “sotto il profilo temporale mediamente contenuta”. Siffatto criterio non è infatti previsto dalla normativa settoriale sulla valutazione delle pubblicazioni che si limita a prevedere alla lettera e) dell’art. 4 del D.M. n. 120/2016 il criterio afferente “il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale”. Peraltro, anche a voler interpretare la sopra citata statuizione alla stregua del criterio di cui alla lettera e) della normativa citata, e cioè quale insufficiente continuità temporale della produzione scientifica, deve ritenersi la valutazione viziata sotto il profilo della disparità di trattamento con altra candidata abilitata dalla stessa Commissione a fronte di un’assimilabile distribuzione temporale delle proprie pubblicazioni.

Meritevoli di favorevole considerazione appaiono altresì le criticità motivazionali afferenti alla non rilevanza delle pubblicazioni in relazione al numero di citazioni e al valore dell’H-index. Parte ricorrente ha infatti dimostrato di aver abbondantemente superato il valore soglia relativo al numero di citazioni che è risultato pari a 32 a fronte di un punteggio minimo di 23. Il ricorrente deduce altresì, senza essere smentito, che il coefficiente H-index – utilizzato per quantificare la prolificità e l’impatto scientifico di un autore che si basa sul numero di pubblicazioni e citazioni ricevute – è risultato pari a 3 a fronte di un minimo di 2. Pertanto – a fronte dell’abbondante superamento dei suddetti valori – l’Amministrazione avrebbe dovuto adottare una motivazione ben più analitica per argomentare circa il mancato raggiungimento della maturità scientifica richiesta per l’ottenimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale.

Contenuto sentenza

N. 01752/2022 REG.PROV.COLL.
N. 06910/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6910 del 2018, proposto da 
[#OMISSIS#] Mantecchini, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Belli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in [#OMISSIS#], Strada [#OMISSIS#] 47;
contro
– Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
– Commissione Nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore Universitario di Prima e Seconda Fascia; 
– Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca; 
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12; 
per l’annullamento
– del provvedimento di non abilitazione del ricorrente alle funzioni di Professore Universitario di seconda fascia, settore concorsuale 08/A3 – Infrastrutture e Sistemi di Trasporto, Estimo e Valutazione ex art. 16 della L. n. 240/2010 (Decreto Direttoriale n. 1532 del 29.7.2016), pubblicato sul [#OMISSIS#] dedicato all’ASN in data 5.4.2018, come da comunicazione mail pervenuta al ricorrente in pari data;
– nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale ed in particolare: 
a) del giudizio collegiale e dei giudizi individuali resi dalla Commissione per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN in sigla) alle funzioni di Professore Universitario di Prima e Seconda fascia, settore concorsuale 08/A3 – Infrastrutture e Sistemi di Trasporto, Estimo e Valutazione; 
b) dei provvedimenti, se ed in quanto esistenti ed allo stato ignoti, di approvazione degli atti della Commissione per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN in sigla) alle funzioni di Professore Universitario di Prima e Seconda fascia, settore concorsuale 08/A3 Infrastrutture e Sistemi di Trasporto, Estimo e Valutazione; 
c) dei verbali e della relazione riassuntiva dei lavori compresi i relativi allegati, redatti dalla Commissione giudicatrice preposta alla suddetta procedura.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2022 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno ricorrente, l’Ing. Mantecchini, Ricercatore dell’Università di [#OMISSIS#], ha presentato la propria candidatura per l’abilitazione scientifica nazionale (ASN) alle funzioni di seconda fascia nel settore concorsuale “08/A3 – Infrastrutture e Sistemi di Trasporto Estimo e Valutazione” nell’ambito della procedura bandita con D.D. 9 agosto 2018, n. 2175.
All’esito della procedura la Commissione ha ritenuto all’unanimità la non idoneità del ricorrente il quale ha impugnato il giudizio collegiale adducendo un unico ed articolato motivo: « illegittimità per violazione di legge per violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, lettere a), b) e c) della l.240/2010 e dell’art. 4 del d.p.r. n. 222 del 14.9.2011. Illegittimità per violazione di legge per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 4del d.m. n. 120/2016; eccesso di potere sotto il profilo del falso presupposto di fatto, ingiustizia manifesta, perplessità, illogicità, travisamento ed errata valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, disparità di trattamento».
Lamenta il ricorrente l’inconsistenza della motivazione addotta dalla Commissione la quale sarebbe priva dei caratteri di congruità e di puntualità necessari per sostenere il giudizio di non rilevanza della produzione scientifica che ha condotto ad un giudizio negativo circa il mancato raggiungimento della maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore seconda fascia.
Espone la parte ricorrente che i giudizi dei Commissari avrebbero erroneamente ritenuto quattro pubblicazioni – anziché soltanto una – afferenti alla tematica inerente la “valutazione e limitazione dell’inquinamento nelle aree adiacenti [#OMISSIS#] aeroporti”.
Lamenta, pertanto, che non sarebbero stati tenuti in considerazione gli ulteriori argomenti trattati dalle pubblicazioni prodotte quali: la stima della carboon footprint aereoportuale, la simulazione delle operazioni nell’air-side di un aeroporto, la capacità di stazioni di sistemi PRT.
Il ricorrente obbietta a tal riguardo che l’erronea ripartizione del contenuto delle pubblicazioni presentate, rinvenibile sia nel giudizio collegiale che nei singoli giudizi individuali, sarebbe sintomatica di un esame poco attento dei lavori prodotti dal ricorrente e di un conseguente difetto motivazionale.
Sostiene inoltre l’erroneità della valutazione della Commissione laddove afferma che “La produzione scientifica del candidato” sarebbe “sotto il profilo temporale mediamente contenuta”, deducendo che tale criterio non sarebbe previsto dalla normativa settoriale sulla valutazione delle pubblicazioni che si limiterebbe a prevedere alla lettera e) dell’art. 7 del D.M. n. 120/2016 il criterio afferente “il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale”.
Lamenta altresì la disparità di trattamento con altra candidata, abilitata dalla stessa Commissione, a fronte di un’assimilabile distribuzione temporale delle proprie pubblicazioni.
Il ricorrente si duole inoltre del giudizio di mancato riconoscimento del rilievo nazionale delle pubblicazioni prodotte, avendo egli presentato ben quattro articoli pubblicati su riviste con indicatore bibliometrico eccellente a fronte di nessuna pubblicazione munita di impact factor presentata da altra candidata abilitata dalla stessa Commissione.
Contesta altresì il giudizio circa la non rilevanza nazionale delle pubblicazioni, sostenendo che – stante l’abbondante superamento dei valori minimi concernenti il numero di citazioni e l’H-Index – la Commissione avrebbe potuto pervenire ad un giudizio negativo soltanto con una motivazione ben più analitica ed approfondita.
1.2. Il Ministero dell’Istruzione si è costituto in giudizio con memoria formale.
1.3. Con memoria del 3 gennaio 2022, parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
1.4. All’udienza del 26 gennaio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di cui di seguito.
3. In primis il Collegio osserva che la normativa disciplinante l’accesso alle funzioni di prima e seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati possiedono e il cui accertamento è svolto sulla base di meri parametri e indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità c.d. tecnica della Commissione “[#OMISSIS#] peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo” (Tar Lazio, Roma, sez. III, 4.5.2020 n. 4617).
In particolare la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n. 120. il quale prevede all’art. 3, rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, che “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute [#OMISSIS#] domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati. [#OMISSIS#] valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.
2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare:
a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca;
b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
Il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza. La disposizione fissa già i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica” (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”, e quelli per l’accertamento della “maturità scientifica” (per la seconda fascia), la quale è data dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità o mera maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.
I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).
In particolare la valutazione dei titoli si compone di due momenti:
a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A.
Si tratta al riguardo di indicatori oggettivi, distinti dallo stesso legislatore a seconda che si tratti di settori bibliometrici o non bibliometrici, e rispetto ai quali la discrezionalità della Commissione si esaurisce [#OMISSIS#] previa individuazione dei valori-soglia.
b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che “la Commissione, [#OMISSIS#] seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione”.
La Commissione, laddove accerti che il candidato non supera positivamente la soglia dell’impatto della produzione scientifica (raggiungimento di almeno 2 valori soglia su 3), può avvalersi della facoltà prevista dall’art. 8, comma 6, del D.P.R. n. 95 del 2016, di non procedere alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e conseguentemente motivare il diniego di abilitazione unicamente con riferimento all’assenza del requisito di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica).
Per i candidati che invece superano positivamente tale valore e per i quali viene altresì valutato positivamente il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione e ricompresi tra i numeri 2 e 11 dell’allegato A, la Commissione procede con la valutazione delle pubblicazioni.
La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.
L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 ai soli ai candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale.
4. Nel [#OMISSIS#] di specie, il ricorrente è stato valutato positivamente con riferimento al titolo 1 dell’allegato A al D.M. n. 120 del 2016 “atteso che gli indicatori relativi all’impatto della produzione scientifica assumono valori (10 –32– 3) tutti superiori ai valori di soglia previsti dal D.M. 602 / 2016. Il candidato risulta in possesso di almeno 3 titoli tra quelli individuati dalla Commissione [#OMISSIS#] prima riunione ai sensi dell’art. 8 comma 1 del DPR 95/2016”.
La Commissione riconosceva dunque al ricorrente il possesso di almeno tre titoli secondo quanto previsto stabilito dal D.M. n. 120/2016 nonché il raggiungimento di tre valori soglia su tre.
Formulava tuttavia il contestato giudizio sulla base di una valutazione negativa circa le pubblicazioni presentate dal ricorrete sulla base della seguente motivazione:
Il candidato ha presentato complessivamente N. 10 pubblicazioni scientifiche. Secondo i criteri di cui all’art. 4, del D.M. 120/2016, le pubblicazioni presentate, 4 hanno come tematica la valutazione e la limitazione dell’inquinamento acustico nelle aree adiacenti gli aeroporti, mentre le altre 6 riguardano le tematiche di analisi della domanda di trasporto di un aeroporto, di modellazione del ritardo dei pedoni alle intersezioni, dei metodi di dimensionamento dei parcheggi in aeroporto e delle problematiche del trasporto organi in Italia. Le dette tematiche risultano complessivamente coerenti con quelle del SSD ICAR/05 Trasporti, anche se gli argomenti trattati presentano un contenuto interesse. Le pubblicazioni non possono essere valutate di elevata qualità atteso il carattere innovativo modesto e la contenuta originalità delle stesse. La produzione scientifica del candidato appare sotto il profilo temporale mediamente contenuta (n° art 19); le pubblicazioni presentate sono caratterizzate da una collocazione editoriale presso riviste non di rilievo sia livello nazionale che internazionale.
La rilevanza delle pubblicazioni alla luce del numero di citazioni (32), della scelta editoriale (8 riviste e 2 convegni) e dello H index appare non significativamente rilevante.
Si rileva che nei lavori eseguiti in collaborazione l’apporto individuale del candidato risulta paritario. Complessivamente la commissione ritiene che le pubblicazioni presentate NON dimostrino un grado di originalità tale da contribuire in modo significativo al progresso dei [#OMISSIS#] di ricerca affrontati e NON siano ritenute di qualità elevata in relazione al settore concorsuale. Pertanto dopo approfondito esame del profilo scientifico del candidato la commissione all’’unanimità rileva che, sebbene per lo stesso risulti accertato, relativamente [#OMISSIS#] indicatori relativi all’impatto della produzione, il raggiungimento di 3 valori soglia su 3 e il possesso di almeno 3 titoli, il candidato presenti complessivamente pubblicazioni tali da NON dimostrare una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca come emerge dai risultati non ancora del tutto significativi della ricerca in termini di qualità e originalità per il settore concorsuale 08/A3, rispetto alle tematiche scientifiche affrontate. Pertanto la commissione ritiene all’unanimità che il candidato NON possieda ancora la maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di II fascia del S.C. 08/A3.
5. Coglie nel segno primo il profilo di doglianza circa l’incongruità della motivazione formulata dalla Commissione giudicatrice con cui si lamenta l’inconsistenza della valutazione formulata Commissione che – a fronte del raggiungimento dei valori soglia e del possesso di almeno 3 titoli da parte del candidato – ha negato l’Abilitazione Scientifica nazionale al ricorrente.
Il giudizio formulato dalla suddetta Commissione appare infatti macroscopicamente errato per non aver attentamente scrutinato le pubblicazioni prodotte dal candidato.
Al riguardo la difesa del ricorrente ha correttamente esposto che la Commissione ha ritenuto erroneamente ben quattro pubblicazioni riguardanti la tematica della “valutazione e limitazione dell’inquinamento nelle aree adiacenti [#OMISSIS#] aereoporti” anziché soltanto una, quando dai titoli presentati dal candidato emergeva palesemente come la suddetta tematica era inferente esclusivamente ad una sola pubblicazione.
Ne deriva, come correttamente dedotto dalla difesa della ricorrente, che tale erronea ripartizione del contenuto delle pubblicazioni presentate, rinvenibile sia nel giudizio collegiale che nei singoli giudizi individuali, risulta sintomatica di un esame poco attento dei lavori e di un conseguente difetto motivazionale.
6. Appare altresì fondato il profilo concernente l’incongruità della motivazione e la disparità di trattamento con altra candidata con riferimento al giudizio circa il mancato raggiungimento di una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca per aver ottenuto risultati non ancora del tutto significativi della ricerca in termini di qualità e originalità.
La suddetta asserzione non appare correttamente motivata, non essendo stato tenuto conto in modo sufficiente dell’indice bibliometrico eccellente delle riviste sulle quali sono stati pubblicati gli articoli presentati dal ricorrente.
Quest’[#OMISSIS#] ha infatti dimostrato di aver presentato ben quattro articoli pubblicati su riviste con indicatore bibliometrico eccellente – Journal Of Air Transport Management Transplantation Proceedings”, con impact factory pari rispettivamente a 2,357 e 0,908 – a fronte di nessuna pubblicazione munita di impact factor presentata da altra candidata abilitata dalla Commissione.
7. La valutazione della Commissione appare altresì erronea laddove afferma che “La produzione scientifica del candidato” sarebbe “sotto il profilo temporale mediamente contenuta”.
Siffatto criterio, proprio come dedotto dalla difesa della ricorrente, non è infatti previsto dalla normativa settoriale sulla valutazione delle pubblicazioni che si limita a prevedere alla lettera e) dell’art. 7 del D.M. n. 120/2016 il criterio afferente “il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale”.
Peraltro, anche a voler interpretare la sopra citata statuizione alla stregua del criterio di cui alla lettera e) della normativa citata e cioè quale insufficiente continuità temporale della produzione scientifica, deve ritenersi la valutazione viziata sotto il profilo della disparità di trattamento con altra candidata abilitata dalla stessa Commissione a fronte di un’assimilabile distribuzione temporale delle proprie pubblicazioni.
Invero, come dedotto dal ricorrente, le 14 pubblicazioni offerte ai fini degli indicatori erano così distribuite: 5 del 2017, 5 nel 2016, 3 nel 2015, 1 nel 2014, a fronte di un assai simile distribuzione delle pubblicazioni da parte dell’altra candidata abilitata: 4 nel 2017, 5 nel 2016, 2 nel 2015, 1 nel 2014, 1 nel 2011, 1 nel 2009.
8. Meritevoli di favorevole considerazione appaiono altresì le criticità motivazionali afferenti alla non rilevanza delle pubblicazioni in relazione al numero di citazioni e al valore dell’H-index.
Parte ricorrente ha infatti dimostrato di aver abbondantemente superato il valore soglia relativo al numero di citazioni che è risultato pari a 32 a fronte di un punteggio minimo di 23.
Il ricorrente deduce altresì, senza essere smentito, che il coefficiente H-index – utilizzato per quantificare la prolificità e l’impatto scientifico di un autore che si basa sul numero di pubblicazioni e citazioni ricevute – è risultato pari a 3 a fronte di un minimo di 2.
Pertanto – a fronte dell’abbondante superamento dei suddetti valori – l’Amministrazione avrebbe dovuto adottare una motivazione ben più analitica per argomentare circa il mancato raggiungimento della maturità scientifica richiesta per l’ottenimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale.
Ciò premesso, il Collegio, osserva che non è presente alcuna specifica argomentazione che giustifichi la valutazione negativa circa la posizione riconosciuta nel panorama della ricerca.
La Commissione di giudizio si è infatti limitata a declarare apoditticamente risultati non ancora del tutto significativi della ricerca in termini di qualità e originalità rispetto alle tematiche scientifiche senza argomentare in modo persuasivo circa il suddetto giudizio negativo.
Il menzionato giudizio non offre infatti alcuna argomentazione circa la mancanza di qualità e originalità dei lavori del ricorrente a fronte dell’incontestato superamento dei parametri normativamente previsti.
6. L’analisi del giudizio collegiale e dei singoli giudizi individuali, pertanto, dimostra la mancanza di motivazione sostanziale del giudizio e la conseguente violazione dell’art. 3 del D.M. n. 120/2016.
Per quanto precede, il ricorso va accolto con conseguente annullamento dei giudizi impugnati per difetto di motivazione e di istruttoria nei termini sopra precisati. 
Nel [#OMISSIS#] di specie, tenuto conto che il mancato conseguimento dell’ASN è basato esclusivamente sulla valutazione negativa delle pubblicazioni, pare opportuno che la rivalutazione delle stesse, conformemente a quanto indicato in questa sentenza, sia effettuata da una diversa Commissione.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
1) annulla i giudizi negativi impugnati;
2) ordina all’Amministrazione di procedere alla rivalutazione del candidato ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. e) c.p.a. a cura di una diversa Commissione con riferimento alle sole pubblicazioni, così come precisato in parte motiva, entro il [#OMISSIS#] di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla notifica della presente sentenza a cura di parte ricorrente.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 14/02/2022