TAR Lazio, Roma, sez. IV, 31 gennaio 2022, n. 1137

Abilitazione scientifica nazionale - Valutazione delle pubblicazioni - Apporto individuale dell'Autore nei lavori in collaborazione - criterio b) di cui all'art. 4 del D.M. n. 120/2016 - Posizionamento del nome dell'Autore all'interno dei contributi

Data Documento: 2022-01-31
Area: Giurisprudenza
Massima

Nel caso di specie, rileva la disposizione contenuta nell’art. 4 del d.m. n. 120/2016 che, nell’elencare i criteri cui la Commissione deve uniformare la propria valutazione sulle pubblicazioni, non contempla il posizionamento del contributo dell’autore.
La Commissione, pur avendo dato un giudizio positivo sulle pubblicazioni in relazione ai criteri normativamente previsti – definisce la coerenza dell’attività di ricerca con il settore concorsuale “evidente”, la continuità temporale “apprezzabile”, le riviste in cui sono stati pubblicati i suoi lavori “di buona qualità” e alcune finanche di “prestigio” – finisce per giungere ad una conclusione sfavorevole dando decisivo peso ad un aspetto che non rientra tra i criteri normativamente previsti, né a in quelli che la Commissione si era data. Sostanzialmente, quindi, la Commissione ha finito per utilizzare, ai fini della valutazione delle pubblicazioni, un subcriterio del tutto nuovo, in base al quale l’apporto individuale dell’autore della pubblicazione è valutato positivamente solo se la collocazione del nominativo risulta tra i primi/ultimi autori.
Peraltro, anche a voler ritenere che il posizionamento dell’autore possa assumere una qualche valenza sintomatica della rilevanza delle pubblicazioni, ciò non può determinare, di per sé, un automatico giudizio sfavorevole sulle pubblicazioni, essendo necessario, a tal fine, un sia pur sintetico giudizio critico sul contenuto delle stesse (su tale questione, in tal senso cfr. già TAR Lazio, Roma n. 569 del 2021: «Per quanto concerne la valutazione del contributo individuale del candidato (criterio di cui alla lett. b, art. 4 del D.M. n. 120/2016), le valutazioni della Commissione si limitano a riportare il fatto che il ricorrente “ricopre la posizione di primo o ultimo autore solo nella metà (50%) delle 12 pubblicazioni”. Tale circostanza non può valere a fondare un giudizio negativo sulla qualificazione scientifica del ricorrente. Il criterio della posizione come autore è convenzionalmente accolto nella comunità scientifica per determinare il contributo individuale dei singoli autori. Il criterio di cui alla lett. b), tuttavia, non predetermina il metodo per valutare il contributo individuale del candidato nei lavori in collaborazione. La valutazione del contributo individuale del candidato ai sensi dell’art. 4, lett. b) d.m. n. 120/2016 non può, conseguentemente, essere effettuata unicamente sulla base del conteggio delle posizioni come primo/ultimo autore nei lavori in collaborazione. Spetta alla Commissione individuare, sulla base dell’analisi del contenuto delle pubblicazioni, il contributo individuale del candidato”).

Contenuto sentenza

N. 01137/2022 REG.PROV.COLL.
N. 06612/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6612 del 2018, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Lo [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
per l’annullamento
del giudizio collegiale e dei giudizi individuali espressi dalla Commissione nazionale per l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima fascia – settore concorsuale 06/D2 – “Endocrinologia, Nefrologia e Scienze dell’Alimentazione e del benessere”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2022 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La dott.ssa [#OMISSIS#], già professore associato, ha partecipato alla procedura di abilitazione scientifica nazionale (ASN) per la prima fascia di professore universitario, indetta con decreto direttoriale Miur n. 1532/2016, in relazione al settore concorsuale 06/D2 (“Endocrinologia, Nefrologia e Scienza dell’alimentazione e del benessere”).
La candidata, all’unanimità, è stata giudicata non idonea al conseguimento dell’abilitazione sulla base dei seguenti rilievi critici: 
– il candidato “nei 16 lavori presentati ai fini dell’art.7 del DM 120/2016 è collocato solo [#OMISSIS#] metà dei casi nelle posizioni di [#OMISSIS#] rilievo (primo o [#OMISSIS#] autore). Questo mostra un suo parziale contributo individuale alla ricerca e alle relative pubblicazioni. L’esame dei lavori selezionati ai fini degli indicatori conferma il suo ruolo talora secondario nel gruppo di ricerca nel cui contesto agisce”. 
– i titoli e le pubblicazioni sono di qualità “discreta”;
– sulla base di quanto precede deve ritenersi che “il medesimo non abbia ancora una posizione riconosciuta nel panorama scientifico nazionale e internazionale del suo settore disciplinare” e quindi che “il candidato non possiede attualmente “la piena maturità scientifica necessaria per ricoprire la posizione di professore di prima fascia del settore 06/02”.
2. A fondamento del gravame la ricorrente, con un unico articolato motivo di ricorso, ha fatto valere vizi eccesso di potere, di difetto di motivazione, nonché di violazione di legge (sub specie dell’art. 16, comma 3, lett. a) della l. n. 240 del 2010; degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 95 del 2016; degli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 222 de 2011; violazione a falsa applicazione degli artt. 3 e 4 e 7 del d.m. n. 120/2016).
3. Le Amministrazione intimate si sono costituite in giudizio con memoria di mero stile.
4. All’udienza pubblica del 26 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Ai fini dello scrutinio dei motivi di ricorso risulta opportuno, preliminarmente, ricostruire il quadro normativo disciplinante la presente procedura di abilitazione nazionale.
Con decreto del direttore generale del dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del Miur n. 1532 del 29 luglio 2016 è stata indetta, ai sensi degli artt. 3 e 9 del d.P.R. n. 95/2016, la procedura per il conseguimento dell’ASN alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia per ciascun settore concorsuale. 
L’art. 5 di tale decreto, prevede, per quanto di interesse che: “La Commissione attribuisce l’Abilitazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri, parametri e indicatori differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.M. 120/2016, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del D.P.R. 95/2016, e fondato sulla valutazione dei titoli posseduti e delle pubblicazioni scientifiche pubblicate fino alla data di presentazione della domanda, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte (…)”.
Il citato d.m. n. 120/2016, a sua volta, contenente il regolamento per la valutazione dei candidati ai fini dell’ASN, all’art. 3, rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, dispone quanto segue: “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute [#OMISSIS#] domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati. [#OMISSIS#] valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi. 2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
L’art. 6 del richiamato d.m. n. 120/2016 statuisce poi come la Commissione attribuisca l’abilitazione ai candidati che:
– ottengano una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica) attestata dal possesso da parte del candidato di parametri, in almeno due indicatori, almeno pari ai valori soglia determinati per il settore concorsuale dal d.m. n. 589/2018;
– siano in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione;
– presentino, ai sensi dell’articolo 7, pubblicazioni “valutate in base ai criteri di cui all’art. 4 e giudicate complessivamente di qualità elevata secondo la definizione di cui all’allegato B”.
In particolare, sulla base dell’articolo 4 del citato d.m., la Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.
Il predetto allegato B, infine, precisa che “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale“.
5.2. Nel [#OMISSIS#] di specie, alla ricorrente sono stati riconosciuti sei dei titoli prescelti dalla Commissione ed è stato positivamente riscontrato il superamento di due dei tre i valori soglia previsti dal d.m. n. 589/2018 per la valutazione dell’impatto della produzione scientifica. Tuttavia, la stessa è stata giudicata non idonea al conseguimento dell’abilitazione, all’unanimità dei suoi componenti, sul rilievo che le pubblicazioni e i titoli sarebbe di qualità solo “discreta”.
6. Parte ricorrente, in particolare, si duole che il giudizio non favorevole sia fondato essenzialmente sulla base di un criterio – il posizionamento non di rilievo (ovvero primo o [#OMISSIS#] autore) dei propri lavori – che non è contemplato [#OMISSIS#] normativa di settore, e che non era stato nemmeno specificato tra i criteri valutativi che la Commissione si era data nel verbale n. 1 del 15 novembre 2016.
La Commissione, inoltre, avrebbe omesso qualsiasi analisi del contenuto delle pubblicazioni, in ciò incorrendo in difetto di motivazione e violazione dell’art. 5 del decreto del Miur n. 1532 del 2016 e del citato verbale ove si richiedeva che nel giudizio fosse data una sintetica “descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte”.
6. Le censure sono fondate. 
6.1. A rilevare, anzitutto, è la disposizione contenuta nell’art. 4 del d.m. n. 120/2016 che, nell’elencare i criteri cui la Commissione deve uniformare la propria valutazione sulle pubblicazioni presentate ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto, non contempla il posizionamento del contributo dell’autore.
Nel [#OMISSIS#] di specie la Commissione, pur avendo dato un giudizio positivo sulle pubblicazioni in relazione ai criteri normativamente previsti – definisce la coerenza dell’attività di ricerca con il settore concorsuale “evidente”, la continuità temporale “apprezzabile”, le riviste in cui sono stati pubblicati i suoi lavori “di buona qualità” e alcune finanche di “prestigio” – finisce per giungere ad una conclusione sfavorevole dando decisivo peso ad un aspetto che non rientra tra i criteri normativamente previsti, né a in quelli che la Commissione si era data.
Sostanzialmente, quindi, la Commissione ha finito per utilizzare, ai fini della valutazione delle pubblicazioni, un subcriterio del tutto nuovo, in base al quale l’apporto individuale dell’autore della pubblicazione è valutato positivamente solo se la collocazione del nominativo risulta tra i primi/ultimi autori.
6.2. Peraltro, anche a voler ritenere che il posizionamento dell’autore possa assumere una qualche [#OMISSIS#] sintomatica della rilevanza delle pubblicazioni, ciò non può determinare, di per sé, un automatico giudizio sfavorevole sulle pubblicazioni, essendo necessario, a tal fine, un sia pur sintetico giudizio critico sul contenuto delle stesse (su tale questione, in tal senso cfr. già T.a.r. Lazio – Roma n. 569 del 2021: «Per quanto concerne la valutazione del contributo individuale del candidato (criterio di cui alla lett. b, art. 4 del D.M. n. 120/2016), le valutazioni della Commissione si limitano a riportare il fatto che il ricorrente “ricopre la posizione di primo o [#OMISSIS#] autore solo [#OMISSIS#] metà (50%) delle 12 pubblicazioni”. Tale circostanza non può valere a fondare un giudizio negativo sulla qualificazione scientifica del ricorrente.
Il criterio della posizione come autore è convenzionalmente accolto [#OMISSIS#] comunità scientifica per determinare il contributo individuale dei singoli autori.
Il criterio di cui alla lett. b), tuttavia, non predetermina il metodo per valutare il contributo individuale del candidato nei lavori in collaborazione.
La valutazione del contributo individuale del candidato ai sensi dell’art. 4, lett. b) d.m. n. 120/2016 non può, conseguentemente, essere effettuata unicamente sulla base del conteggio delle posizioni come primo/[#OMISSIS#] autore nei lavori in collaborazione.
Spetta alla Commissione individuare, sulla base dell’analisi del contenuto delle pubblicazioni, il contributo individuale del candidato. Ciò è tanto più vero nel [#OMISSIS#] in cui la Commissione, in sede di prima riunione, non abbia provveduto a specificare il criterio di cui alla lett. b) dell’art. 4, d.m. n.120/2016, indicando la rilevanza della posizione come autore per la valutazione del contributo individuale nei lavori»).
6.3. [#OMISSIS#], inoltre, nei giudizi impugnati, qualsivoglia riferimento all’ “originalità, al rigore metodologico e al carattere innovativo delle pubblicazioni” elementi viceversa contemplati [#OMISSIS#] lettera lett. c) dell’articolo 4 del d.m. n. 120 del 2016 tra i criteri di valutazione delle stesse e nell’allegato B del citato d.m. quale parametri per definire la “qualità elevata” delle pubblicazioni.
6.4. Allo stesso modo non si rivengono nei giudizi, individuali e collettivo, argomenti idonei a supportare la conclusione che le pubblicazioni e i titoli presentati dalla candidata siano di livello solo “discreto” come viceversa era necessario per consentire alla stessa di ricostruire l’iter logico-giuridico che ha portato la Commissione a concludere per la sua a ricoprire il ruolo di professore di prima fascia.
7. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto e, per l’effetto, l’Amministrazione dovrà procedere ad una nuova valutazione della candidata da parte di una Commissione in diversa composizione nel [#OMISSIS#] di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se antecedente.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
1) annulla i giudizi negativi impugnati;
2) ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessata entro 90 (novanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, secondo le modalità indicate in parte motiva.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese relative all’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge, e alla restituzione del contributo unificato [#OMISSIS#] misura di quanto versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 31/01/2022