Per il Collegio, in sede di abilitazione scientifica nazionale, non è convincente la tesi secondo cui l’illegittimità del giudizio deriverebbe dalla mancata, singola, analitica analisi di tutte e quindici le pubblicazioni presentate dal candidato. Infatti,«sul tema della motivazione dei giudizi resi in sede di ASN questo T.A.R. si è già più volte espresso affermando che affinché la stessa non sia ritenuta apodittica non è necessaria una valutazione analitica delle singole pubblicazioni effettuata nel giudizio finale, ma quantomeno occorre sia evidente il percorso motivazionale seguito dalla Commissione, potendo in tal senso soccorrere anche i giudizi individuali dei Commissari prodromici alla redazione del giudizio conclusivo, laddove questi siano formulati, come nel caso di specie, in modo tale da riuscire ad adempiere a tale funzione» (T.A.R. Lazio, Sez. III bis 2428/2021) e «quanto alle censure che lamentano la mancanza di analiticità del giudizio della Commissione in relazione alle pubblicazioni diverse dalle monografie, va rimarcato che, nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni non occorre la valutazione di ogni singolo titolo o pubblicazione, ma solo di quelli costituenti espressione di una significatività scientificarilevante ai fini del giudizio di piena maturità scientifica del candidato; il senso della prescrizione del carattere analitico della valutazione da compiere dalla commissione non può che essere quello di imporre alla stessa di tenere conto di tutti i dati curriculari indicati dai candidati (titoli e pubblicazioni), ma con la possibilità di sceverare — ovviamente, secondo percorsi logici coerenti e di congruo apprezzamento scientifico — i dati rilevanti al fine della compiuta valutazione della maturità scientifica dei candidati da quelli non significativi e di esprimere il giudizio sui dati così (motivatamente) enucleati, pena altrimenti una sostanziale ingestibilità delle procedure valutative» (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI n. 4592/2021).
TAR Lazio, Sez. III, 1 settembre 2021, n. 9481
Abilitazione scientifica nazionale - Analitica valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati
N. 09481/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00322/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 322 del 2021, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, viale [#OMISSIS#] n. 14;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore non costituito in giudizio;
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
– del giudizio collegiale e dei prodromici cinque giudizi individuali pubblicati sul [#OMISSIS#] del Ministero convenuto in data 13 novembre 2020 con i quali alla ricorrente è stata negata la abilitazione alla prima fascia di docenza universitaria, all’esito di rivalutazione disposta con sentenza di codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III bis, n. 5894, pubblicata il 3 giugno 2020;
– di ogni altro atto precedente, susseguente e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 luglio 2021 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il proposto gravame la ricorrente impugnava il giudizio negativo reso dalla Commissione all’esito delle procedure di rivalutazione, disposte in attuazione della sentenza T.A.R. Lazio Sez. III Bis n. 5894/2020, per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale all’esercizio delle funzioni di professore di prima fascia nel settore concorsuale 10/A1-Archeologia.
Parte ricorrente affidava il ricorso ad un unico, articolato motivo di diritto:
1) Violazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 16 ss. Violazione del DPR 14 settembre 2011, n. 222, poi modificato con DPR 4 aprile 2016, n. 95, dei DM del 7 giugno 2016, n. 120 e del 29 luglio 2016, n. 602. Eccesso di potere per contraddittorietà, manifesta ingiustizia, disparità di trattamento, carenza di effettiva motivazione e sviamento di potere. Elusione del giudicato del TAR del Lazio n. 5894 del 26 [#OMISSIS#] 2020, pubblicato il 3 giugno 2020.
All’esito dell’udienza pubblica tenutasi in data 06/07/2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato.
Brevemente il Collegio osserva che l’art. 3 del D.M. n.120/2016 prevede che, nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, la Commissione formuli un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, ponendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute [#OMISSIS#] domanda redatta secondo il modulo allegato al bando. L’art. 3, comma 2, lett. a) del D.M. n. 120/2016 specifica che «la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate è volta ad accertare, per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca».
Secondo il disposto dell’art. 4 del D.M. n. 120/2016 la Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:
• a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
• b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
• c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
• d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
• e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
• f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.
• La Commissione deve valutare le pubblicazioni scientifiche presentate secondo tutti i criteri di cui all’art. 4 del D.M. n. 120 2016.
L’Allegato B al citato D.M. n. 120/2016 chiarisce inoltre che per pubblicazione di qualità elevata deve intendersi la pubblicazione che, per livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale. Infine l’art. 6 del D.M. n. 120/2016 dispone che «la Commissione conferisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfino entrambe le seguenti condizioni: a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’art. 5; b) presentano, ai sensi dell’art. 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’art. 4 e giudicate complessivamente di qualità elevata secondo la definizione di cui all’Allegato B».
In punto di fatto il Collegio rileva che:
con sentenza T.A.R. Lazio Sez. III bis n. 5894/2020 veniva accolto il ricorso della Prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] con conseguente annullamento, in particolare, dei giudizi collegiale e individuali formulati all’esito della procedura di valutazione per il V quadrimestre della tornata abilitativa 2016-2018.
L’Amministrazione, in attuazione della predetta sentenza n. 5894/2020, procedeva alla formazione di una nuova Commissione incaricata di valutare il profilo scientifico della ricorrente.
La nuova Commissione, formata dai Proff. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], formulava, all’unanimità, un nuovo giudizio negativo nei confronti della ricorrente negando l’abilitazione all’esercizio delle funzioni di professore di prima fascia nel settore concorsuale 10/A1- Archeologia.
I. Secondo quanto prospettato da parte ricorrente, la nuova Commissione avrebbe disatteso quanto disposto dalla sent. T.A.R. Lazio Sez. III bis n. 5894 in ordine alla corretta formulazione del giudizio relativo alle pubblicazioni presentate dalla ricorrente, con specifico riguardo alla motivazione in punto di mancato riconoscimento di originalità e innovatività delle stesse. La Commissione, inoltre, pur non evocando il concetto di settorialità delle pubblicazioni presentate, aspetto alla base dell’annullamento del precedente giudizio ad opera della sentenza n. 5894/2020, avrebbe inteso sottintendere una valutazione negativa dell’àmbito geografico e dei [#OMISSIS#] trattati dalla ricorrente.
A sostegno della propria ricostruzione, parte ricorrente cita il giudizio individuale del Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] secondo cui le pubblicazioni scientifiche della ricorrente “appaiono circoscritte ad aspetti della pittura pompeiana”. Così i giudizi del Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] nel quale si rileva che tali pubblicazioni si [#OMISSIS#] a collocare in un ambito già di per sé piuttosto circoscritto e il giudizio del Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] secondo cui le pubblicazioni vertono su tematiche limitate.
Con riferimento al primo profilo di censura in esame il Collegio ne rileva la genericità. Parte ricorrente, infatti, si limita a riportare singoli passaggi di alcuni giudizi individuali fornendone una lettura evidentemente parziale. Nel [#OMISSIS#] del giudizio del Prof. [#OMISSIS#], contrariamente a quanto prospettato da parte ricorrente, veniva specificato “Si evidenzia il limite di non aver prodotto a oggi lavori generali e di sintesi, ma prevalentemente saggi che talvolta si limitano alla presentazione di progetti, sia pure editi in sedi editoriali di livello scientifico”.
Il Prof. [#OMISSIS#] evidenziava altresì “non sembra, per quanto riguarda la Prof.ssa [#OMISSIS#], che tale percorso abbia raggiunto veramente il suo apice. Ne è prova evidente il fatto che molti dei saggi proposti non sono in realtà ricerche concluse, ma progetti di interventi futuri, spesso di grande qualità e sostanza (si vedano. ad esempio, i contributi nn. 5, 7, 8), ma pur sempre progetti”.
L’analisi del giudizio collegiale, inoltre, smentisce chiaramente la ricostruzione di parte ricorrente secondo cui anche la nuova valutazione negativa delle pubblicazioni della ricorrente sarebbe da ricondurre alla “settorialità delle stesse”. Le conclusioni del giudizio collegiale, infatti, venivano formulate nei seguenti termini: «Il polo principale della ricerca ruota attorno ai Progetti Vesuviana-DHER, attivi da diversi anni. A fronte di una attività sicuramente rilevante anche in termini bibliografici, rimane difficile individuare risultati concreti con caratteri di originalità e significative prospettive di indagine in grado di alimentare una rinnovata riflessione critica tale da produrre un impatto scientifico ampio e riconosciuto. Le pubblicazioni assumono spesso l’aspetto di una dichiarazione di intenti, dove l’argomento centrale non è la domus e i suoi apparati, quanto piuttosto una descrizione – talora inevitabilmente ripetitiva – delle modalità di realizzazione del progetto, degli interventi pianificati, delle forme di indagine e della restituzione digitale. Tutto ciò non restituisce un percorso critico maturo, complessivo, unitario che possa derivare dalle tante riflessioni metodologiche sopra ricordate».
È evidente che la valutazione negativa delle pubblicazioni si deve ricondurre alla complessiva mancanza di originalità e innovatività delle stesse, in piena coerenza con il criterio di cui alla lett. c) dell’art. 4 del D.M. n. 120/2016.
II. Parte ricorrente lamenta altresì l’intrinseca contraddittorietà del giudizio collegiale e dei singoli giudizi individuali, contesta l’uso di formule tautologiche e la valutazione incompleta delle pubblicazioni presentate.
Il Collegio, in primo luogo, osserva che il rilievo di alcuni aspetti positivi delle pubblicazioni esaminate, a fronte di un giudizio finale negativo, non è di per sé indice di contraddittorietà. Nel [#OMISSIS#] in esame lo sviluppo delle argomentazioni proposte nel giudizio collegiale e nei singoli giudizi individuali e le relative conclusioni non si pongono in insanabile contrasto tra di loro, costituendo, al contrario, l’esito di una valutazione ponderata e imparziale.
Per quanto concerne l’uso, da parte della Commissione, di formule “tautologiche” e realmente prive di significato, occorre specificare che tali espressioni, lette nell’insieme del giudizio collegiale e dei singoli giudizi individuali, risultano idonee a descrivere l’iter logico sotteso alla valutazione della Commissione e pienamente coerenti con il contesto accademico.
Non è altresì convincente la tesi secondo cui l’illegittimità del giudizio deriverebbe dalla mancata, singola, analitica analisi di tutte e quindici le pubblicazioni presentate. A tal proposito si intende qui richiamare un [#OMISSIS#] orientamento secondo cui « Del resto, sul tema della motivazione dei giudizi resi in sede di ASN questo T.A.R. si è già più volte espresso affermando che affinché la stessa non sia ritenuta apodittica non è necessaria una valutazione analitica delle singole pubblicazioni effettuata nel giudizio finale, ma quantomeno occorre sia evidente il percorso motivazionale seguito dalla Commissione, potendo in tal senso soccorrere anche i giudizi individuali dei Commissari prodromici alla redazione del giudizio conclusivo, laddove questi siano formulati, come nel [#OMISSIS#] di specie, in modo tale da riuscire ad adempiere a tale funzione» (T.A.R. Lazio, Sez. III bis 2428/2021) e «quanto alle censure che lamentano la mancanza di analiticità del giudizio della Commissione in relazione alle pubblicazioni diverse dalle monografie, va rimarcato che, [#OMISSIS#] valutazione dei titoli e delle pubblicazioni non occorre la valutazione di ogni singolo titolo o pubblicazione, ma solo di quelli costituenti espressione di una significatività scientificarilevante ai fini del giudizio di piena maturità scientifica del candidato;
– il senso della prescrizione del carattere analitico della valutazione da compiere dalla commissione non può che essere quello di imporre alla stessa di tenere conto di tutti i dati curriculari indicati dai candidati (titoli e pubblicazioni), ma con la possibilità di sceverare — ovviamente, secondo percorsi logici coerenti e di congruo apprezzamento scientifico — i dati rilevanti al fine della compiuta valutazione della maturità scientifica dei candidati da quelli non significativi e di esprimere il giudizio sui dati così (motivatamente) enucleati, pena altrimenti una sostanziale ingestibilità delle procedure valutative» (Consiglio di Stato, Sez. VI n. 4592/2021).
Quanto alla riferita circostanza secondo cui il giudizio della Commissione sarebbe stato formulato sulla base di una valutazione di sole due opere (n. 5 e n. 12) tra quelle inserite nell’elenco delle pubblicazioni valutabili ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 120/2016, è opportuno specificare che:
-nel giudizio collegiale sono menzionate le pubblicazioni riferite ai Progetti Vesuviana DEHR che si ritrovano nell’elenco delle pubblicazioni presentate ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 120/2016.
– i singoli giudizi individuali menzionano le pubblicazioni inserite in elenco titoli ai sensi dell’art. 7 del D.M. n. 120/2016.
Ne consegue che la ricostruzione di parte ricorrente è destituita di fondamento e il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che sono liquidate in Euro 1.500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 6 luglio 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 01/09/2021