TAR Lazio, sez. III, 2 novembre 2021, n. 11176

Selezione comparativa ex art. 18 l. n. 240/2010

Data Documento: 2021-11-02
Area: Giurisprudenza
Massima

Qualora il giudizio formulato nei confronti del ricorrente sia stato espresso dalla commissione all’unanimità, non può essere annessa alcuna verosimile rilevanza alla omessa formulazione di giudizi individuai da parte del singolo commissario. Invero, l’interesse al vaglio di legittimità del singolo giudizio individuale affiora solo nell’ipotesi in cui la valutazione finale e collegiale negativa sia stata espressa a maggioranza, atteso che solo in tal caso l’interessato può ritrarre una qualche apprezzabile utilità processuale dal sottoporre allo scrutinio del giudice i giudizi individuali dei commissari che si sono espressi in senso a lui sfavorevole.
In ogni caso, i giudizi espressi nell’ambito e ai fini del conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale non sono sovrapponibili a quelli formulati nel quadro di una procedura di selezione comparativa per il reclutamento di posti di professore universitario di prima e seconda fascia, atteso che la procedura di attribuzione dell’abilitazione scientifica è una procedura a merito assoluto, tant’è che non sono configurabili controinteressati processuali.
Viceversa, la procedura di selezione comparativa per il reclutamento dei professori universitari è una procedura a merito comparativo, il che postula un confronto e una valutazione concorrenziale dei candidati.

Contenuto sentenza

N. 11176/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02642/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2642 del 2020, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo [#OMISSIS#] Ponchielli, 6;
contro
Universita’ degli Studi Roma Tor Vergata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, [#OMISSIS#] di San [#OMISSIS#], 101;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituito in giudizio;
per l’annullamento
e/o adozione delle opportune misure cautelari:
i) del Decreto Rettorale n. 3091 del 24.12.2019 pubblicato l’8.01.2020 con il quale sono stati approvati gli atti della commissione esaminatrice della procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240 del 2010 per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale per il settore concorsuale 09/C1 e settore scientifico disciplinare ING-IND/09 e ING-IND/08;
ii) dei verbali della Commissione e segnatamente: del verbale n. 1 – Riunione preliminare dell’08.10.2019, del verbale n. 2 – Valutazione dei titoli, dell’attività didattica e delle pubblicazioni scientifiche del 22.11.2019-05.12.2019; del verbale n. 3 – Accertamento dell’idoneità didattica e delle competenze linguistiche del 05-06.12.2019, del verbale n. 4 – Relazione finale del 06.12.2019; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso con quelli impugnati ivi compresi, per quanto occorrer possa e in parte qua, il D.R. n. 1184 del 16.05.2019 e il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia emanato con D.R. n. 229 del 30.01.2019 e rettificato con D.R. n. 465 del 01.03.2019; la deliberazione di proposta di chiamata (non conosciuta), l’approvazione della proposta di chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione (non conosciuta) e il decreto del Rettore di nomina del Dott.
[#OMISSIS#] a professore associato (non conosciuto).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi Roma Tor Vergata e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’Udienza pubblica del giorno 9 giugno 2021 il Consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame in trattazione la ricorrente impugna gli atti approvativi della graduatoria della selezione comparativa ex art. 18 l. n. 240/2010 intesa alla copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore concorsuale 09/C1 e scientifico disciplinare ING – IND 09 e Ing – Ind 08 (ingegneria industriale).
Si è costituita l’Università di Roma Tor Vergata con relazioni di servizio del settore legale e deposito di [#OMISSIS#] documentazione.
Si è del pari costituito il controinteressato prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] che ha prodotto memoria defensionale il 6 [#OMISSIS#] 2021 e replica il 18.7
La ricorrente ha depositato memoria il 7 e replica il 19 [#OMISSIS#] 2021.
Alla [#OMISSIS#] di consiglio del 6 [#OMISSIS#] 2020 la Sezione respingeva la comanda cautelare con Ordinanza 11 [#OMISSIS#] 2020 n. 3711 confermata in appello da Cons. Stato, Sez. VI, 8.9.2020, n. 5155 Ord.).
Alla Udienza del 9 giugno 2021 la causa è stata trattenuta a sentenza.
2. Con il primo motivo la ricorrente si duole che gli atti concorsuali difetterebbero dei giudizi individuali espressi dai singoli commissari.
2.1. La censura appare al Collegio inammissibile per carenza di interesse, poiché la ricorrente non fornisce elementi di prova atti ad inferire che la formulazione dei giudizi individuali avrebbe potuto influire sull’esito del giudizio formulato nei suoi confronti.
Difetta in sostanza la prova di resistenza, arrestandosi la censura ad uni livello prettamente formale ed astratto.
2.2. Ulteriore profilo di inammissibilità, che si riannoda alla divisata considerazione, risiede nel dato che il giudizio impugnato, formulato nei confronti della ricorrente, è stato espresso dalla commissione all’unanimità. Ragion per cui alcuna verosimile rilevanza va annessa alla omessa formulazione di giudizi individuai da parte del singolo commissario,
Invero, l’interesse al vaglio di legittimità del singolo giudizio individuale affiora solo nell’ipotesi in cui la valutazione finale e collegiale negativa sia stata espressa a maggioranza, atteso che solo in tal [#OMISSIS#] l’interessato può ritrarre una qualche apprezzabile utilità processuale dal sottoporre allo scrutinio del [#OMISSIS#] i giudizi individuali dei commissari che si sono espressi in senso a lui sfavorevole.
E’ chiaro infatti che ove vengano annullati tali giudizi ne risulta minato quello finale, con soddisfazione dell’interesse strumentale alla riedizione della valutazione.
Ma nel [#OMISSIS#] come quello all’esame, in cui il giudizio collegiale è stato espresso all’unanimità, non si configura un giudizio individuale che abbia inciso più di un altro nell’assunzione della determinazione collegiale negativa e che sia stato determinante l’esito sfavorevole.
3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente contesta l’operato della Commissione per non avere “predeterminato la scala di valori in base alla quale avrebbe attribuito il giudizio ai candidati, né per ciò che concerne i singoli criteri di valutazione né per ciò che concerne i giudizi complessivi” (memoria [#OMISSIS#], pag. 6).
3.1. La censura è infondata anzitutto in considerazione della particolare analiticità che contrassegna il bando [#OMISSIS#] parte in cui stabilisce dettagliati criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, per queste ultime stabilendo all’art. 1 che esse dovevano essere valutate in base alla qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca, secondo originalità, rigore metodologico e carattere innovativo; alla coerenza dell’attività del candidato con le discipline comprese nel settore concorsuale e nei settori scientifico- disciplinari di cui alla procedura; alla continuità temporale della produzione scientifica anche in relazione all’evoluzione delle conoscenze [#OMISSIS#] specifico settore disciplinare; alla rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione. Mentre con riguardo ai titoli essi dovevano essere stimati con riguardo alla esperienza scientifica maturata attraverso lo svolgimento di attività di ricerca nel settore delle Macchine e Sistemi Energetici presso Università o Istituti di ricerca nazionali e internazionali; alla partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali ammessi al finanziamento; alle attività di coordinamento e di organizzazione di gruppi di ricerca e la partecipazione a essi; alla formazione e maturità scientifica tale da consentire un elevato grado di integrazione nelle attività dei corsi di studio in Ingegneria Energetica, Ingegneria Meccanica ed Engineering Sciences afferenti al Dipartimento di Ingegneria Industriale; alla esperienza pluriennale di insegnamento nel settore delle Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente comprovata attraverso la titolarità di corsi presso Università o Istituti di ricerca nazionali e internazionali; alla attività didattica integrativa e di servizio [#OMISSIS#] studenti.
3.2. Ma la censura si prospetta anche infondata in fatto poiché la Commissione, [#OMISSIS#] seduta preliminare dell’8.10.2019 (cfr. allegato a) al verbale 1, doc. B, fascicolo ricorrente) in relazione a tutti i [#OMISSIS#] oggetto di valutazione ha ulteriormente specificato i livelli e i gradi delle sue valutazioni.
Basti all’uopo riportare a titolo di esempio, con riferimento alle pubblicazioni, quanto dettagliato al punto ii) del citato verbale, ove si precisa che per i lavori in collaborazione saranno valutati il numero degli autori, il carattere episodico della collaborazione; quanto in generale alla qualità delle pubblicazioni verrà valutata la rilevanza scientifica della collocazione editoriale all’interno del panorama internazionale della ricerca con riferimento al settore concorsuale e ai settori scientifico discipkinari1; la congruenza dell’attività del candidato con le discipline oggetto della procedura. Analoga opera di specificazione valutativa è compiuta [#OMISSIS#] stesso verbale con riguardo pure alla prova didattica, da valutarsi in base alla conoscenza del tema, all’inquadramento sistematico, alla ampiezza e qualità delle argomentazioni, alla chiarezza completezza ed efficacia dell’esposizione
4. Con il terzo motivo, sintetizzato in ossequio al canone di sinteticità imposto anche [#OMISSIS#] atti del [#OMISSIS#] dall’art. 3 c.p.a., la deducente lamenta che la Commissione avrebbe ampliato il novero delle pubblicazioni valutabili estendendole anche ad articoli non pubblicati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali «Scopus» e «Web of Science» e introdotto quale para- metro di valutazione il rapporto elaborato dall’Associazione Italiana delle Mac-chine a Fluido e dei Sistemi per l’Energia e l’Ambiente (AIMSEA)..
4.1. Una rapida lettura delle pertinenti disposizioni del bando fa luce sull’infondatezza in fatto della doglianza.
Invero, l’art. 1 del Bando (Doc. 7 produz. ricorr.) dedicato ai Criteri Generali di Valutazione delle Pubblicazioni: li prefissava in :- qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca, secondo originalità, rigore metodologico e carattere innovativo;
– coerenza dell’attività del candidato con le discipline comprese nel settore concorsuale e nei
settori scientifico-disciplinari di cui alla procedura;
– continuità temporale della produzione scientifica anche in relazione all’evoluzione delle
conoscenze [#OMISSIS#] specifico settore disciplinare;
– rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica. Mentre l’[#OMISSIS#] comma dell’art. 1 in disamina, dedicato alle “pubblicazioni da presentare così dispone: “Pubblicazioni scientifiche da presentare:
– numero [#OMISSIS#] 12
– arco temporale di riferimento per le pubblicazioni: in conformità con quanto prescritto nell’allegato C del D.M. 7.6.2016, n. 120, l’arco temporale di riferimento delle pubblicazioni presentabili è: articoli pubblicati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali «Scopus» e «Web of Science» i cinque anni precedenti; il numero di citazioni ricevute dalla produzione scientifica pubblicata e rilevata dalle banche dati internazionali «Scopus» e «Web of Science» i dieci anni precedenti; l’indice h di Hirsch, calcolato sulla base delle citazioni rilevate dalle banche dati internazionali «Scopus» e «Web of Science» con riferimento alle pubblicazioni dei dieci anni precedenti. Con l’obbligo di presentare altresì pubblicazioni relative [#OMISSIS#] ultimi cinque anni calcolati a partire dal 1° gennaio del [#OMISSIS#] anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando, pena l’esclusione dalla procedura.”
Come può notarsi, l’indicazione delle banche dati “Scopus” e “Web of Sciences” ha l’unica finalità, in conformità del resto al dettato dell’all. C) al D.M. n. 120/2016 regolante le procedure di conferimento dell’ASN e applicato per mero richiamo analogico, di circoscrivere l’arco temporale di rilevanza delle citazioni ricevute dalla produzione scientifica pubblicata e rilevata dalle predette banche dati nei cinque anni precedenti e dell’indiche di Hirsch (per i dieci anni).
Nessuna disposizione consta che he limiti la rilevanza delle pubblicazioni valutabili solo a quelle censite dalla predetta banca dati.
Tant’è che l’[#OMISSIS#] periodo prevede oltretutto che il candidato sia obbligato a presentare altresì “pubblicazioni relative [#OMISSIS#] ultimi cinque anni calcolati a partire dal 1° gennaio del [#OMISSIS#] anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando, pena l’esclusione dalla procedura.”
Di tali pubblicazioni [#OMISSIS#] è detto quanto alla loro cittadinanza o meno all’interno della banca dati “Scopus” o “Wheb of Sciences”.
In definitiva, la lex specialis non limitava affatto l’ambito di rilevanza e valutabilità alle sole pubblicazioni censite dalle citate banche dati.
La doglianza si rivela pertanto destituita di fondamento e va disattesa.
4. Con il quarto mezzo la deducente contesta il merito delle valutazioni assegnate ai candidati asserendo che “gli atti impugnati sono altresì illegittimi perché la Commissione ha errato nell’attribuzione dei giudizi alla ricorrente, tanto per il profilo curriculare quanto per le pubblicazioni” (ricorso, pag. 11). Per ciascuna delle pubblicazioni la deducente è stata valutata con un giudizio di “discreto” e “molto [#OMISSIS#]”, mentre nell’ambito del profilo curriculare dei candidati, con un giudizio di “[#OMISSIS#] limitatamente alle attività congruenti con il SC 09/C1”.
Sostiene in particolare che avrebbe dovuto ricevere un giudizio superiore con riferimento ai criteri n. 1, 4, 5. Vengono in rilievo, in primo luogo, il criterio n. 1 “Esperienza scientifica maturata attraverso lo svolgimento di attività di ricerca nel settore delle Macchine e Sistemi Energetici presso Università o Istituti di ricerca nazionali e internazionali” e il criterio n. 4 “Formazione e maturità scientifica tale da consentire un elevato grado di integrazione nelle attività dei corsi di studio Ingegneria Energetica, Ingegneria Meccanica ed Engineering Sciences afferenti al Dipartimento di Ingegneria Industriale” del Bando. La ricorrente, per il primo, ha ricevuto il seguente giudizio “La candidata ha maturato una notevole esperienza scientifica, affrontando, con metodi sia teorici sia sperimentali, [#OMISSIS#] solo parzialmente centrati sul settore dei Sistemi per l’Energia e l’Ambiente e scarsamente congruenti con il settore delle Macchine a Fluido. Complessivamente, sotto questo aspetto, il profilo curriculare è giudicato [#OMISSIS#] limitatamente alle attività congruenti con il SC 09/01’. Mentre per il secondo ha ricevuto il seguente giudizio “Molti dei [#OMISSIS#] di ricerca affrontati potrebbero trovare più adeguata collocazione in corsi di studio in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio; l’integrazione con il corso di studi in Ingegneria Energetica è buona, mentre è limitata con il corso di studi di Ingegneria Meccanica. Complessivamente, la formazione e l’attività scientifica della candidata sono pertanto tali da prevedere solo un discreto grado di integrazione nelle attività richieste dai corsi di studio afferenti al Dipartimento di Ingegneria Industriale”. Obietta che ciascuno dei [#OMISSIS#] trattati nelle pubblicazioni prodotte rientrerebbe nel settore oggetto di selezione.
È pure contestata la valutazione inerente il criterio n. 5 “esperienza pluriennale di insegnamento nel settore delle Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente comprovata attraverso la titolarità di corsi presso Università o Istituti di ricerca nazionali e internazionali” del Bando.
La ricorrente ha ricevuto il giudizio “discreto”: “Tenuto conto del numero di insegnamenti di cui la candidata è stata titolare, della loro modalità di erogazione, della continuità temporale, della loro congruenza con il settore concorsuale di cui alla procedura e con i corsi di studio indicati nel bando”.
Obietta sul punto che la Commissione avrebbe dovuto valutare unicamente la titolarità di corsi presso Università o Istituti di ricerca nazionali e internazionali, avendo valutato l’ulteriore profilo della modalità di erogazione’ dell’insegnamento, senza peraltro specificare a cosa si riferisca, non previsto.
5. Conviene scrutinare tale [#OMISSIS#] profilo.
A disvelarne l’infondatezza è anzitutto ancora una volta la disposizione del bando da cui non emerge alcun divieto di utilizzare per la valutazione dell’esperienza di insegnamento, oltre al numero degli incarichi anche la modalità della loro erogazione sol che si consideri che talora è proprio la modalità con cui un servizio viene erogato a palesarne la bontà.
Inoltre, la Commissione non ha fatto impiego solo della modalità ma principalmente del numero degli insegnamenti e della loro continuità temporale, nonché della loro congruenza col settore concorsuale oggetto di selezione, come emerge dall’inciso sopra riportato secondo cui il giudizio di discreto è stato espresso “Tenuto conto del numero di insegnamenti di cui la candidata è stata titolare, della loro modalità di erogazione, della continuità temporale, della loro congruenza con il settore concorsuale di cui alla procedura e con i corsi di studio indicati nel bando”.
5.1. Il primo profilo di doglianza non persuade il Collegio per la sua elevata portata invasiva della discrezionalità tecnica di cui è titolare la commissione [#OMISSIS#] valutazione, la quale non può essere sindacata da questo [#OMISSIS#] se non nei noti confini della macroscopica abnormità, [#OMISSIS#] manifesta illogicità e del travisamento delle valutazioni.
Può farsi utile richiamo alla giurisprudenza della Sezione sul punto, in linea con l’indirizzo pacifico del [#OMISSIS#] amministrativo, secondo la quale “Il controllo del [#OMISSIS#], in presenza di apprezzamenti tecnicamente verificabili, può incidere su valutazioni che si pongano al di fuori dell’ambito di esattezza o attendibilità, quando non appaiono rispettati parametri tecnici di univoca lettura, ovvero orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata, o di dottrina dominante in materia; viceversa, di fronte ad elementi che richiedano un giudizio di valore ad opera della Commissione incaricata, il vizio funzionale può emergere solo sotto il profilo dell’arbitrarietà, quando la ragione delle scelte amministrative compiute non appaia logica e verificabile, di modo che sia impossibile valutare l’effettiva rispondenza della scelta stessa all’interesse pubblico, perseguito dalla [#OMISSIS#] attributiva del potere. L’inattendibilità del giudizio, in altre parole, dovrebbe essere di intuitiva evidenza (per palesi vizi logici o contraddittorietà” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 2/10/2019 , n. 11472; in tal senso anche T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV , 04/03/2019 , n. 1181;Consiglio di Stato, Sez IV, 13 ottobre 2003, n. 6201.
Tanto più ove si rifletta che la deducente è stata valutata con un giudizio di “discreto” e “molto [#OMISSIS#]”, mentre nell’ambito del profilo curriculare dei candidati, con un giudizio di “[#OMISSIS#] limitatamente alle attività congruenti con il SC 09/C1”, ovverosia con giudizi non connotati da marcati tratti di negatività e che necessitano onde dimostrarne l’erroneità, di deduzioni ed elementi di prova militanti nel senso di macroscopici vizi logici e travisamento, allo stato non addotti.
6. Con memoria prodotta il 7 [#OMISSIS#] 2021 la ricorrente assume ulteriormente l’erroneità dei giudizi formulati, considerato che nelle more della fissazione dell’udienza di trattazione del merito ha conseguito l’ASN per la prima fascia, la quale sarebbe stata conseguita sulla base del “medesimo curriculum e (de)lla medesima produzione scientifica presentati [#OMISSIS#] procedura comparativa oggetto di causa”; ragion per cui se la deducente ha superato la valutazione per il conseguimento dell’abilitazione per la prima fascia di insegnamento sulla base del medesimo curriculum e produzione scientifica, sarebbe erroneo il giudizio di riprovazione formulato dalla commissione nel quadro della selezione comparativa per il reclutamento di un posto di professore di seconda fascia.
7. A parere del Collegio la censura è patentemente inammissibile anzitutto perché nuova ed articolata in una mera memoria non notificata.
E’ pacifico infatti che nuovi motivi o nuove censure possono essere veicolati nel giudizio solo attraverso lo strumento dei motivi aggiunti deduttivi o propri che a mente dell’art. 41 e 43 c.p.a soggiacciono all’onere della previa notifica alle controparti (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I , 05/03/2012 , n. 2222; T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV, 18/09/2020, n. 1670; ma già Consiglio di Stato , sez. VI , 28/11/1992 , n. 964)
7.1. La censura è poi ulteriormente inammissibile poiché si fonda su fatti ed atti postumi alla adozione del provvedimento impugnato, essendo stata l’addotta abilitazione scientifica ottenuta posteriormente all’adozione dei verbali impugnati e del provvedimento di approvazione della graduatoria nonché del decreto rettorale del 20 dicembre 2019 recante approvazione degli atti della commissione esaminatrice della procedura per cui è causa.
7.2.Per completezza di esposizione si rileva inoltre l’inammissibilità “nel merito” della docglianza, atteso che i giudizi formulati per la ricorrente dalla commissione di esame della contestata procedura appaiono addirittura migliori rispetto a quelli espressi dalla commissione di valutazione dell’ASN.
Invero, dai verbali versati in atti emerge che ad esempio, quanto all’apporto dei lavori realizzati in collaborazione, la commissione ASN lo ha giudicato “paritetico” laddove la Commissione della selezione impugnata lo ha ritenuto “[#OMISSIS#]”; quanto al valore delle pubblicazioni, la commissione ASN ha giudicato più che sufficiente il livello delle pubblicazioni in termini di originalità e di innovatività e di rigore metodologico là dove quella della procedura de qua agitur ha ritenuto discreto il livello delle pubblicazioni in termini di originalità, innovatività e rigore metodologico; quanto in vece alla rilevanza delle pubblicazioni nel panorama della ricerca la commissione ASN ha valutato più che sufficiente rilevanza all’interno del settore concorsuale, mentre quella della gravata procedura comparativa l’ha ritenuta molto buona.
Alcun interesse a ricorrere appare riconoscibile alla censura appena scrutinata.
7.3. Senza sottacere poi il fondamentale dato sistematico secondo cui i giudizi espressi nell’ambito ed ai fini del conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale non sono sovrapponibili a quelli formulati nel quadro di una procedura di selezione comparativa per il reclutamento di posti di professore universitario di prima e seconda fascia atteso che la procedura di attribuzione dell’abilitazione scientifica è una procedura a merito assoluto (T.A.R. Lazio – Roma, sez. III Bis, 2 aprile 2021, n.3947). Tant’è che non sono configurabili controinteressati processuali.
Viceversa, la procedura di selezione comparativa per il reclutamento dei professori universitari è una procedura a merito comparativo, il che postula un confronto e una valutazione concorrenziale dei candidati.
In definitiva, alla luce delle considerazioni tutte fin qui svolte il ricorso si profila infondato e va pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza [#OMISSIS#] misura indicata in dispositivo ma [#OMISSIS#] riconosciute solo al controinteressato, non avendo la difesa erariale svolto attività difensiva, affidata alla sola relazione di servizio dell’are affari legali dell’università Tor Vergata prodotta il 15 aprile 2020.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente a corrispondere al controinteressato le spese di causa che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento) oltre accessori di legge, compensandole nei confronti dell’Amministrazione.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 9 giugno 2021 in videoconferenza da remoto ex art. 25, D.L. n. 137/2020 conv. c on L. n. 176/2020, con l’intervento dei Magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 02/11/2021