È inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso promosso dai ricercatori a tempo indeterminato del decreto rettorale con cui si bandiscono due posti da Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B, anziché un posto, per un settore a cui nessuno dei ricorrenti appartiene. Analogamente inammissibile è il ricorso proposto dai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso il medesimo settore, non essendo certo, allo stato, che l’immissione in ruolo di due Ricercatori a tempo determinato di tipo B andrà già da ora a incidere negativamente sullo sviluppo di carriera dei ricorrenti.
I provvedimenti impugnati verrebbero infatti a ledere, semmai, una mera aspettativa non qualificata, come tale non deducibile avanti al giudice amministrativo. Affinché un’impugnazione sia ammissibile, occorre che dal suo accoglimento possa derivare un’utilità concreta in capo alla parte ricorrente, per effetto dell’acquisizione di una posizione di vantaggio rispetto all’assetto di interessi divisato nel provvedimento gravato. Tale interesse deve, in particolare, essere attuale, personale e concreto, non potendo l’azione giudiziaria fondarsi su un’utilità meramente ipotetica conseguibile in futuro e in seguito a ulteriori sviluppi dell’esplicazione del potere dell’amministrazione, senza una immediata garanzia a conseguire pienamente il bene della vita che il ricorrente assume essergli stato sottratto o negato o disconosciuto.
TAR Lazio, Sez. III, 20 settembre 2021, n. 9845
Impugnazione dei decreti rettorali che bandiscono posti da ricercatore di tipo B
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4116 del 2021, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Del [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Umani [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, [#OMISSIS#] San [#OMISSIS#], 101;
contro
Università degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e Medicina Traslazionale, non costituito in giudizio;
per l’annullamento previa istanza cautelare
a. del D.R. della “Sapienza” Università di Roma n. 118 del 13.01.2021, pubblicato in data 12 febbraio 2021, avente ad oggetto “Codice Concorso 2020 RTDB046”, con cui è stata indetta una procedura selettiva di chiamata per n. 2 posti di Ricercatore a tempo determinato, tipologia B, presso il Dipartimento di Scienze Medico-Chirurgiche e Medicina Traslazionale, prevedendo n.1 posto per il settore scientifico disciplinare MED/21 (Chirurgia Toracica) e n.1 posto per il settore scientifico disciplinare MED/43 (Medicina Legale);
b. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché lesivo e non conosciuto dai ricorrenti, con riserva di proporre motivi aggiunti, ivi inclusi: 1) il D.R. della “Sapienza” Università di Roma n.1821 del 13.06.2019 mediante cui è stato emanato il “Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia “B” presso Sapienza – Università di Roma”; 2) la delibera del Senato Accademico n. 317 del 10.12.2019 con cui sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse relative alla programmazione 2020 per il reclutamento del personale docente ed è stato altresì stabilito che il Consiglio di Amministrazione può deliberare le attribuzioni delle posizioni ai Dipartimenti con indicazione delle risorse vincolate al fine della riduzione delle sofferenze didattiche; 3) la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 180/2020 con cui sono state ripartite tra i diversi ruoli le risorse disponibili per il reclutamento del personale docente per l’anno 2020; 4) la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 195/2020 del 25.06.2020 con cui sono state assegnate alle strutture le risorse relative alla programmazione 2020 per il reclutamento del personale docente e alcune delle posizioni attribuite sono state vincolate, ai fini della riduzione della sofferenza didattica, a specifici settori disciplinari; 5) la delibera della Facoltà di Medicina e Psicologia del 20.07.2020 che ha assegnato 0,5 p.o. al Dipartimento di Scienze Medico Chirurgiche e Medicina Traslazionale per n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il settore concorsuale 06/M2- Settore scientifico disciplinare Med/43; 6) la deliberazione del Senato Accademico 189/2019 che ha approvato la proposta di integrazione dei SSD di pertinenza del Dipartimento di Medicina Chirurgica e Medicina Traslazionale con settore scientifico disciplinare di Medicina Legale MED/43, tutti richiamati nel D.R. impugnato sub a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, con la relativa documentazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 14 luglio 2021, tenutasi da remoto in videoconferenza ai sensi dell’art. 25 d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020, il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con rituale ricorso a questo Tribunale, i soggetti sopra indicati, tutti professori associati abilitati a “Ordinario” o Ricercatori a Tempo Indeterminato (“RTI”), di cui uno anche abilitato sia ad “Associato” che a “Ordinario”, presso l’Università degli Studi La Sapienza, chiedevano l’annullamento, previa misura cautelare, dei provvedimenti in epigrafe concernenti l’indizione di una procedura selettiva di chiamata per due posti di “Ricercatore a tempo determinato”, tipologia B, (“RTB B”) presso il Dipartimento di Scienze Medico-Chirurgiche e Medicina Traslazionale, ove erano previsti un posto per il settore scientifico disciplinare “MED/21” (Chirurgia Toracica) e un posto per il settore scientifico disciplinare “MED/43”
(Medicina Legale).
I ricorrenti, specificando che il Dipartimento a cui afferivano copriva il SSD “MED/43” con pertinenza esclusiva e contestando la recente integrazione del SSD “MED/43” tra quelli di pertinenza del Dipartimento di Medicina Chirurgica e Medicina traslazionale, in virtù della quale era stata possibile l’indizione del bando impugnato, lamentavano, in sintesi, quanto segue.
“I. Violazione e/o falsa applicazione della deliberazione del Senato Accademico del 27 marzo 2012 [#OMISSIS#] parte concernente la “Pertinenza dei settori scientifico disciplinari ai Dipartimenti”. Violazione e/o falsa applicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 195 del 25 giugno 2020. Eccesso di potere. Violazione dell’iter tipico procedimentale. Difetto di motivazione. Insussistenza dei presupposti giuridici e fattuali. Manifesta irragionevolezza. Manifesta illogicità. Sviamento di potere”.
Il SSD “MED/43” è un settore coperto dal Dipartimento di Medicina Chirurgica e Medicina traslazionale con pertinenza “marginale”, in quanto non c’è nessun docente della Sapienza inquadrato nel SSD MED/43 che afferisce al Dipartimento di Medicina Traslazionale, per cui detto Dipartimento prima di proporre l’attivazione della procedura, avrebbe dovuto ottenere l’autorizzazione preventiva del Senato Accademico e l’assenso dei Dipartimenti con pertinenza non marginale, invece assenti.
Tale conclusione era basata anche sulla delibera del Senato Accademico del 27 marzo 2012, attualmente in vigore, ove è stabilito, al punto 3.5 rubricato “Bandi e chiamate” e applicabile per i casi di pertinenza marginale di un Settore Scientifico Disciplinare a un Dipartimento – come accade per Medicina Legale rispetto al Dipartimento di Medicina Traslazionale – che “Il Dipartimento con pertinenza marginale, per procedere con bandi, procedure concorsuali a chiamate deve ottenere l’autorizzazione preventiva del Senato Accademico e l’assenso dei Dipartimenti con pertinenza non marginale”.
Sotto altro profilo, i ricorrenti lamentavano che l’impugnato D.R. n. 118/2021 era illegittimo anche [#OMISSIS#] parte in cui si bandivano due posti da RTD B, anziché un posto, in violazione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università n. 195 del 25 giugno 2020, di approvazione dell’attribuzione delle posizioni disponibili a Dipartimenti e Facoltà.
“II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24, commi 5 e 6, della Legge n. 240/2010. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 5-sexies, del D.L. n. 162/2019 ss.mm.ii. Violazione e/o falsa applicazione della deliberazione del Senato Accademico del 27 marzo 2012 [#OMISSIS#] parte concernente la “Pertinenza dei settori scientifico disciplinari ai Dipartimenti”. Violazione e/o falsa applicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 195 del 25 giugno 2020. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Insussistenza dei presupposti giuridici e fattuali. Manifesta irragionevolezza. Manifesta illogicità. Sviamento di potere”.
L’Università aveva indetto la procedura in questione senza affatto considerare le legittime aspettative di sviluppo di carriera dei RTI in servizio presso il Dipartimento di Scienze Anatomiche, istologiche, medico legali e dell’apparato locomotore, afferenti al SSD “MED/43” ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale e che aspirano ad esercitare le funzioni di professore universitario, vanificando così la normativa – che era richiamata – che negli anni scorsi si era orientata a favorire la chiamata attraverso la descritta procedura come professori associati dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, normativa peraltro “asseverata” anche dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 165/2020.
Inoltre, con il D.M. n. 84/2020 recante il “PIANO STRAORDINARIO PER LA PROGRESSIONE DI CARRIERA DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO IN POSSESSO DI ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE” il Ministero dell’Università e della Ricerca aveva previsto che le procedure concorsuali venissero attivate bilanciando quelle predisposte ex art. 24 della Legge n. 240/2010 (id est: progressioni interne) con quelle predisposte ex art. 18 della stessa Legge, pur se una recente disposizione del suddetto Ministero (Registro Ufficiale 2021.0001131 del 22.01.2021) aveva stabilito una deroga a questa [#OMISSIS#], lasciando sostanzialmente [#OMISSIS#] Atenei la possibilità di decidere la quota di procedure concorsuali da attivare secondo l’art. 18 della Legge 240/2010, con la possibilità teorica di completare le procedure che prevedano solo progressioni interne.
Si costituiva in giudizio l’Università resistente, illustrando le proprie tesi in distinta memoria difensiva per la [#OMISSIS#] di consiglio.
In particolare, La Sapienza eccepiva: a) il difetto di interesse a ricorrere dei professori in quanto alcun riflesso negativo sulla loro posizione giuridica aveva l’indizione della impugnata procedura concorsuale per il reclutamento di ricercatori a tempo indeterminato di tipologia B (da inquadrarsi, come tali, in un ruolo diverso e “inferiore” rispetto a quello dei professori universitari); b) difetto di interesse a ricorrere dei restanti ricorrenti RTI già inquadrati, peraltro a tempo indeterminato, nel ruolo dei ricercatori, in quanto i posti messi a concorso con l’indizione della procedura impugnata riguardavano posizioni di ricercatore a tempo determinato e, quindi, connotate, tra l’altro, anche da una – almeno iniziale – minore stabilità del rapporto, inidonee a ledere le loro aspettative di carriera, prevedendo la normativa vigente solo una possibilità, ma non l’obbligo, per le singole Università di attivare procedure per l’eventuale “upgrade” a professore associato dei RTI. L’interesse a ricorrere – nel sistema di diritto oggettivo e non soggettivo che connota la g.a. – deve configurarsi come attuale e concreto ai fini di un’effettiva utilità o, comunque, di un altrettanto effettivo vantaggio che colui che agisce possa ricavare dall’accoglimento della domanda proposta in giudizio.
Era eccepita anche l’assenza di una “prova di resistenza”, riscontrandosi l’assenza di alcun rapporto consequenziale – e benché meno automatismo – tra annullamento degli atti impugnati e attribuzione delle risorse utilizzate per i contestati posti messi a concorso rispetto ad altre eventuali procedure volte a favorire la carriera di tutti i ricorrenti.
Ulteriore profilo di inammissibilità/improcedibilità del ricorso emergeva sulla asserita tutela delle prerogative del Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico Legali e dell’Apparato
Locomotore (SAIMLAL), riguardo ai ricorrenti professori.
Ulteriore difetto di interesse a ricorrere di tutti i ricorrenti (afferenti al Settore Scientifico Disciplinare MED/43) emergeva rispetto al bando [#OMISSIS#] parte in cui aveva ad oggetto il reclutamento di un posto di Ricercatore di tipologia B a tempo determinato per il settore scientifico disciplinare “MED/21” a cui nessun ricorrente faceva capo.
Nel merito, poi, la parte resistente evidenziava comunque l’infondatezza del gravame.
Alla [#OMISSIS#] di consiglio del 12 [#OMISSIS#] 2021, preso atto della rinuncia alla domanda cautelare e concordi le parti, era fissata la trattazione di merito.
In prossimità di questa, le parti si scambiavano memorie, ove i ricorrenti illustravano anche le tesi orientate a confutare le eccezioni proposte, e, all’udienza del 14 luglio 2021, la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso si palesa inammissibile per carenza di interesse.
E’ noto il principio per il quale l’interesse al ricorso, in quanto condizione dell’azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame che al momento della decisione, con conseguente attribuzione al g.a. del potere di verificare la persistenza della predetta condizione in relazione a ciascuno di tali momenti (TAR Lazio, Sez. III, 2.3.21, n. 2511 e Sez. I, 2.3.21, n. 2522).
Ciò sta a significare che la lesione lamentata deve essere concreta e attuale e che non può essere eventuale o potenziale o comunque [#OMISSIS#], con la conseguenza che può avere titolo a che un [#OMISSIS#] amministrativo si pronunci sul merito di un ricorso soltanto chi faccia valere una lesione recata in modo diretto e attuale a un proprio interesse, a sua volta personale e attuale, protetto dall’ordinamento.
Sulla base di tali presupposti, in primo luogo, emerge la carenza di interesse alla contestazione del posto di RTD B per il settore “MED/21” a cui nessuno dei ricorrenti appartiene e che non hanno chiarito, pur nelle loro memorie e secondo la loro impostazione difensiva, i motivi per i quali la nomina di un ricercatore a tempo determinato “B” provocherebbe una lesione attuale e diretta per il diverso settore di loro appartenenza “MED/43”.
Chiarito ciò, per quanto riguarda tale [#OMISSIS#] settore e i professori ricorrenti, essi sostengono che il loro interesse sarebbe correlato alla parte in cui non è stato chiesto il preventivo assenso del Dipartimento di appartenenza e alla conseguente lesione del loro interesse ad esprimere il proprio voto [#OMISSIS#] procedura in questione (che avrebbe dovuto essere previamente attivata).
In merito, però, il Collegio concorda con le osservazioni di cui alle difese dell’Università, secondo le quali i suddetti professori non possono considerarsi – né hanno titolo in quanto singoli – “tutori” delle prerogative dell’intero Dipartimento in questione (SAIMLAL), afferente a una diversa Facoltà (e con una diversa Azienda Ospedaliera di riferimento) rispetto alla struttura dipartimentale che, peraltro, non ha esposto alcuna osservazione critica, sotto varie forme, alla determinazione impugnata. Né risulta dimostrato che una loro “compatta” dichiarazione negativa avrebbe avuto un sicuro effetto di arresto procedimentale sulla procedura in questione, [#OMISSIS#] restando che la nomina di un RTD B non avrebbe alcuna conseguenza diretta sulla loro funzione docente e sugli sviluppi di carriera.
Per quanto riguarda i restanti ricorrenti, essi sostengono che l’interesse sarebbe legato alle legittime aspettative di sviluppo di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso il Dipartimento di Scienze Anatomiche, istologiche, medico legali e dell’apparato locomotore, afferenti al SSD “MED/43” ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (di cui all’art. 16 della Legge n. 240/2010), i quali aspirano ad esercitare le funzioni di professore universitario.
In merito il Collegio ritiene utile un breve “excursus” sulla figura del “ricercatore universitario”.
Ebbene, l’originaria figura dell’”assistente” era stata già qualificata come “ruolo ad esaurimento” da parte del d.l. 580/1973. Essa era stata sostituita dalla nuova figura del “ricercatore universitario a tempo indeterminato”, disciplinata dall’art. 1 del d.p.r. n. 382/1980; in seguito, quella del “ricercatore universitario a tempo indeterminato” è divenuta, a sua volta, una figura “ad esaurimento”, ai sensi dell’art. 7 l. n. 230/2005, il quale aveva previsto tale “esaurimento” del ruolo a decorrere dal 2013, e di seguito, in relazione all’art. 29, comma 1, l. n. 240/2010 che lo ha anticipato alla data di entrata in vigore della medesima legge.
Quest’[#OMISSIS#], all’art. 24, ha istituito la nuova figura del ricercatore universitario “a tempo determinato” e, con essa, il meccanismo della cosiddetta “tenure track”, per mezzo del quale il ricercatore assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), l. cit., dopo una possibile proroga di ulteriori due anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, può accedere ad un nuovo contratto di durata triennale, ai sensi della lettera b) dello stesso comma 3. Alla scadenza dei tre anni, ai sensi del comma 5, “…l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e). In [#OMISSIS#] di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati”.
L’istituzione della nuova figura del ricercatore a tempo determinato e la contestuale abolizione della figura del ricercatore a tempo indeterminato hanno determinato la necessità di favorire il progressivo esaurimento del ruolo dei ricercatori a tempo indeterminato, anche attraverso l’istituzione di un meccanismo di progressione analogo a quello offerto alla [#OMISSIS#] istituita figura del ricercatore a tempo determinato.
A tal fine l’art. 24, comma 6, ha introdotto in via temporanea, la possibilità per gli atenei di utilizzare la procedura prevista dal comma 5 del medesimo articolo per i ricercatori a tempo determinato, per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’università medesima, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16. Le norme richiamate rispondono dunque alla specifica esigenza di porre ad esaurimento la figura del ricercatore a tempo indeterminato, non più contemplata dall’ordinamento, per il tramite di meccanismi la cui attivazione non è obbligatoria ma rimessa alle scelte programmatiche dei singoli atenei. Si [#OMISSIS#] in evidenza, infine, che ai sensi dell’art. 16, comma 4, l. n. 240/2010, il conseguimento dell’abilitazione scientifica non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un’università.
Tutto ciò per dire che l’assunzione in ruolo di un RTD B non implica in modo automatico un arresto della progressione di carriera dei ricercatori ricorrenti, i quali ben possono, attraverso la produzione scientifica a cui riterranno di dare atto, ugualmente ambire alla progressione in questione e a conseguire posizioni migliori e gratificanti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di ateneo, ben potendo il RTD B “in arrivo” secondo la procedura indetta non riuscire in futuro, per la normativa sopra richiamata, a conseguire alcuna abilitazione a professore associato.
Gli stessi ricorrenti ricercatori affermano che la lamentata violazione della procedura inciderebbe in via diretta e attuale sulle loro legittime aspettative di sviluppo di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio ma ciò implica un interesse, allo stato, di mero fatto anteriore all’esercizio del potere dell’ateneo di dare luogo alle ulteriori valutazioni sui RTD B.
In sostanza, nel [#OMISSIS#] di specie, non essendo [#OMISSIS#], allo stato, che l’immissione in ruolo nel settore “MED/43” andrà già da ora a incidere negativamente sullo sviluppo di carriera dei ricorrenti, i provvedimenti impugnati vengono a ledere, semmai, una mera aspettativa non qualificata, come tale non deducibile avanti al g.a. (per tutte: Cons. Stato, Sez. II, 1.7.21, n. 5010).
In sostanza, affinché un’impugnazione sia ammissibile, occorre che dal suo accoglimento possa derivare un’utilità concreta in capo alla parte ricorrente, per effetto dell’acquisizione di una posizione di vantaggio rispetto all’assetto di interessi divisato nel provvedimento gravato. Tale interesse deve, in particolare, essere attuale, personale e concreto, non potendo l’azione giudiziaria fondarsi su un’utilità meramente ipotetica conseguibile in futuro e in seguito a ulteriori sviluppi dell’esplicazione del potere dell’amministrazione, senza una immediata garanzia a conseguire pienamente il [#OMISSIS#] della [#OMISSIS#] che il ricorrente assume essergli stato sottratto o negato o disconosciuto (Cons. Stato, Sez. IV, 5.10.20, n. 5814). Nel [#OMISSIS#] di specie, la possibilità di realizzare l’interesse finale all’avanzamento in carriera dei ricorrenti, mediante il conseguimento della qualifica di professore di prima fascia, non è direttamente precluso dai provvedimenti impugnati, risultando allo stato lo scavalcamento in carriera da parte del nominando, futuro, RTD B meramente “in fieri”.
[#OMISSIS#] presente sede, pertanto, i ricorrenti hanno configurato la presenza solo di una mera possibilità, tale da configurare un’utilità soltanto ipotetica, ma non idonea a sorreggere un interesse al ricorso attuale e concreto, abilitante all’iniziativa giudiziaria in esame.
Alla luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
La peculiarità della fattispecie consente, comunque, di compensare eccezionalmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in
motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del 14 luglio 2021, tenutasi da remoto in videoconferenza ai sensi dell’art. 25 d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere
L’ESTENSORE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 20/09/2021