Nel contesto dell’impugnazione degli atti della procedura di selezione per un posto di professore di ruolo di I fascia ai sensi dell’art. 18 co. 4 l. 240/2010, il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica deve tendere a verificare se l’opzione prescelta dalla PA rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili che possono essere date, alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto. Quanto più si tratti di valutazioni dove è rilevante l’aspetto tecnico-scientifico delle discipline poste a fondamento del giudizio da esprimere, tanto più potrebbe essere intenso il sindacato del giudice, che non deve mai sostituirsi, ma che può utilizzare un mezzo istruttorio tecnico per verificare che la scelta operata sia una di quelle tecnicamente accettabili. Quando, invece, come nel caso di specie, non può disporsi una c.t.u. o verificazione, poiché i giudizi conservano un margine ineliminabile di soggettività, il sindacato dovrà limitarsi a riscontrare eventuali elementi di macroscopica irragionevolezza, di arbitrio o di violazione del principio della par condicio tra i concorrenti.
Laddove i giudizi sintetici collegiali dei due candidati siano entrambi ampiamente elogiativi, ma sostanzialmente sovrapponibili e la valutazione complessiva finale in base alla quale è stato proposto il controinteressato come vincitore della selezione è identica nella prima parte e differisce nell’ultimo capoverso che descrive le caratteristiche dei settori di più rilevante impegno professionale dei due candidati, si può affermare che dalla motivazione conclusiva non si ricava nessun elemento che espliciti perché fosse preferibile il controinteressato.
Dal momento che nella descrizione diversificata dell’ultimo capoverso non vi sono valutazioni che indichino il vincitore come candidato più adatto per il posto da ricoprire, si deve affermare il principio secondo cui, in tutti i casi in cui gli aspiranti ad un posto di professore ordinario non presentino differenze qualitative evidenti, la motivazione deve essere più ampia per permettere di capire quali sono gli elementi che fanno pendere la decisione a favore di uno dei concorrenti.
Gli atti impugnati vanno, quindi, annullati per difetto di motivazione.
TAR Lazio, Sez. III, 26 luglio 2021, n. 8948
Chiamata dei professori e procedura comparativa e sindacato del giudice amministrativo.
N. 08948/2021 REG.PROV.COLL. N. 00126/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 126 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in [#OMISSIS#], corso Italia 24;
contro
Università degli Studi Roma La Sapienza, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
a) del decreto rettorale n. 1927/2018 di approvazione atti della procedura selettiva di chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4 L. n. 240/2010 per un posto di professore di ruolo di I fascia per il settore concorsuale “12/H1” – settore scientifico disciplinare “IUS/18” – presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza, da cui risulta che il Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] è stato dichiarato vincitore della suddetta procedura selettiva;
b) di tutti i verbali e della relazione finale della Commissione giudicatrice richiamati per relationem dal suddetto decreto rettorale nonché degli atti dalla medesima adottati;
c) della delibera di chiamata del Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” all’esito della seduta del 17 dicembre 2020;
d) della proposta di chiamata del Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche del 17 novembre 2020 e della [#OMISSIS#] di Facoltà di Giurisprudenza del 18 novembre 2020;
e) del provvedimento di nomina in ruolo quale Professore ordinario del Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
nonché per la condanna:
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e del Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza del medesimo Ateneo a conferire il suddetto incarico di professore ordinario al Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ovvero, in subordine, a rinnovare le operazioni concorsuali di valutazione, con ogni conseguenza giuridica ed economica prevista dalla legge.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati
per l’annullamento
– del Decreto n. 3272/2020 del 22 dicembre 2020, a firma del Rettore dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con il quale si dispone che, a decorrere dal 4 gennaio 2021, il Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] è trasferito dall’Università degli Studi di Brescia in qualità di Professore di I fascia;
– di ogni atto ad esso presupposto e conseguente, ancorché incognito, ivi espressamente compresi, oltre alla deliberazione n. 403/2020 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ha approvato la “proposta di chiamata” del Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] nel ruolo di Professore di I fascia, fissando l’ulteriore [#OMISSIS#] del 4 gennaio 2021 per la presa in servizio del medesimo, la nota 4 gennaio 2021, avente ad oggetto “Presa in servizio del prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Professore di I fascia S.S.D. Ius/18” a firma del Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche della stessa Università, nonché l’attestazione del regolare svolgimento del seminario del 10 novembre 2020;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], dell’Università degli Studi Roma La Sapienza e del Ministero dell’Università e della Ricerca; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 giugno 2021 il dott. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, professore ordinario di diritto [#OMISSIS#] e di diritti dell’antichità presso l’Università degli Studi di Siena, partecipava alla selezione per un posto di professore di ruolo di I
fascia per il settore concorsuale “12/H1” – settore scientifico disciplinare “IUS/18” indetto dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Alla medesima procedura ha preso parte anche il controinteressato, professore ordinario di diritto [#OMISSIS#] nell’Università degli Studi di Brescia, risultato poi vincitore.
L’attività di ricerca indicata dal bando riguardava le materie attinenti al Diritto [#OMISSIS#] con riferimento tanto al diritto privato quanto al diritto pubblico, nonché alle fonti, con particolare attenzione a quelle giuridiche; i criteri di valutazione individuale si basavano sulla pubblicazione di almeno due monografie e tredici articoli e contributi in volumi nell’arco temporale indicato nel D.M. 120/2016, sull’apporto individuale nei lavori in collaborazione, sulla quantità e qualità della produzione scientifica, sulla responsabilità e partecipazione a progetti di ricerca finanziati su bando da istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, sull’attività di ricerca in qualificate istituzioni di ricerca ed università nazionali ed internazionali, sulle collaborazioni scientifiche alle attività di sedi editoriali, sulla partecipazione, in qualità di relatore, a convegni e conferenze nazionali o internazionali ed infine sull’attività didattica e altre attività universitarie, in particolare quelle gestionali e relative ad organi collegiali elettivi.
Dopo aver delineato il profilo sulla scorta di tali criteri, la Commissione giudicatrice avrebbe dovuto procedere ad una valutazione comparativa.
La Commissione nominata dal Rettore, preso atto dei criteri indicati nel bando, ha redatto un profilo curriculare comprensivo dell’attività didattica svolta per ognuno dei due candidati esprimendo le valutazioni richieste dal bando e successivamente ha indicato il controinteressato quale candidato selezionato per la chiamata da parte del Dipartimento con votazione a maggioranza dal momento che il [#OMISSIS#] ha steso una sua motivazione in dissenso in virtù della quale il ricorrente sarebbe dovuto essere il prescelto.
All’esito dei successivi passaggi previsti dalla normativa il controinteressato è stato nominato professore ordinario.
Il primo motivo di ricorso denuncia la Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dell’art. 18, comma 4 L. n. 240/2010. Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990. Violazione dell’art. 4 D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117. Violazione del regolamento per la disciplina della chiamata dei professori dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Violazione del decreto rettorale n. 1927/2018. Eccesso di potere per falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dei criteri di valutazione. Eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei fatti e delle risultanze documentali. Eccesso di potere per errore di fatto, manifesta illogicità e disparità di trattamento. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione. Illegittimità in via derivata.
L’insieme dei criteri per la valutazione degli aspiranti a posti di professore universitario di prima o seconda fascia, indicati dalla normativa vigente e richiamati dal bando, hanno lo scopo di consentire alla Commissione una valutazione globale delle capacità e dei titoli dei vari candidati per poi esprimere un giudizio comparativo volto ad indicare al Rettore quale sia il candidato più idoneo a ricoprire il posto messo a concorso.
La motivazione sulle ragioni della scelta debbono essere tanto più motivate in modo articolato quanto più la differenza che emerge dai singoli [#OMISSIS#] è minima.
Inoltre, ovviamente, non vi deve essere una contraddizione tra quanto è emerso nel giudizio individuale e quello che è evidenziato nel giudizio comparativo.
A parere del ricorrente, nel [#OMISSIS#] di specie dai giudizi formulati si evidenziava un’oggettiva prevalenza dell’odierno ricorrente o al [#OMISSIS#] valori tra loro non significativamente differenziati.
Ciò si ricaverebbe dalla valutazione collegiale dei [#OMISSIS#] curriculari che è alla base della dissenting opinion espressa dal [#OMISSIS#] della Commissione rispetto al giudizio finale.
Il secondo motivo censura la violazione dell’art. 10 del regolamento per la disciplina della chiamata dei professori dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e dell’art. 7 del decreto rettorale n. 1927/2018.
Tali norme prevedono che “prima della delibera di proposta di chiamata, il candidato selezionato deve tenere un seminario sulle attività di ricerca svolte e in corso di svolgimento e, ove inserita nel bando, su richiesta del Dipartimento, una lezione su un argomento tipico di un insegnamento di un Corso di studio del Settore scientifico disciplinare indicato nel bando. L’argomento è sorteggiato dal candidato tra quelli proposti dal Direttore del Dipartimento almeno 24 ore prima della lezione. Del seminario e della lezione deve essere dato avviso pubblico, sulla pagina web del Dipartimento, con almeno tre giorni di preavviso”.
Il controinteressato ha tenuto il seminario senza che il preavviso prescritto dalle citate disposizioni regolamentari.
Le amministrazioni resistenti si costituivano con comparsa di forma, mentre il controinteressato depositava memoria [#OMISSIS#] quale concludeva per il rigetto del ricorso sottolineando per lo più l’inammissibilità di gran parte del primo motivo di ricorso fondato su censure di merito dell’operato della Commissione.
Il ricorrente presentava i motivi aggiunti per contestare gli atti ulteriori relativi alla nomina del controinteressato come professore di prima fascia.
Il primo motivo segnala un difetto di motivazione della proposta di chiamata che necessita di una motivazione anche quando è favorevole al candidato, mentre essa si limita a richiamare il verbale del 17 novembre 2020 del Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche nonché il verbale del 18 novembre 2020 della [#OMISSIS#] di Facoltà di Giurisprudenza.
Il secondo motivo richiama a titolo di illegittimità derivata le censure operate con il ricorso principale.
Alla [#OMISSIS#] di consiglio del 27.1.2021 l’istanza cautelare veniva rinviata al merito.
Il ricorso è fondato.
La difesa del controinteressato e la relazione dell’Ufficio legale dell’Università si fondano principalmente sulla sottolineatura dei limiti di valutazione posti al [#OMISSIS#] amministrativo dalla discrezionalità tecnica.
Si tratta di una questione annosa che non presenta una soluzione univoca nei fatti oltre che negli indirizzi giurisprudenziali.
Il sindacato del [#OMISSIS#] amministrativo sulla discrezionalità tecnica deve tendere a verificare se l’opzione prescelta dalla PA rientri o meno [#OMISSIS#] ristretta gamma di risposte plausibili che possono essere date a un dato problema, alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto.
E’ evidente che quanto più si tratta di valutazioni dove è rilevante l’aspetto tecnico-scientifico delle discipline poste a fondamento del giudizio da esprimere, tanto più potrebbe essere intenso il sindacato del [#OMISSIS#] che non deve mai sostituirsi ma che può utilizzare un mezzo istruttorio tecnico per verificare che la scelta operata sia una di quelle tecnicamente accettabili.
Quando, invece, come nel [#OMISSIS#] di specie, non può disporsi in genere una c.t.u. o verificazione poiché i giudizi conservano un margine ineliminabile di soggettività, il sindacato dovrà limitarsi a riscontrare eventuali elementi di macroscopica irragionevolezza, di arbitrio o di violazione del principio della par condicio tra i concorrenti.
Venendo al [#OMISSIS#] di specie, il ricorrente è diventato professore associato a 32 anni nel 2003 ed ha cominciato ad avere la titolarità di un corso nell’anno accademico 2001-2002, mentre il controinteressato ha conseguito il titolo nel 2005 ed in precedenza è stato ricercatore presso l’Università di Studi di Tor Vergata. La produzione scientifica del ricorrente consta di 91 contributi tra cui 10 monografie 71 articoli e 10 recensioni; il controinteressato vanta 40 contributi tra cui 4 monografie 30 articoli e 6 recensioni. Il ricorrente fa parte del Comitati scientifico di 3 riviste in classe A oltre che di altre tre riviste, mentre il controinteressato è direttore di una rivista. Il prof [#OMISSIS#] è stato coordinatore di un PRIN nel 2007 e responsabile locale di un PRIN 2009 ed il prof. [#OMISSIS#] è stato e responsabile locale di un PRIN 2007.
Per quello che riguarda le altre attività universitarie, con particolare riguardo a quelle gestionali e relative alla partecipazione ad organi collegiali elettivi oggetto di valutazione il profilo del ricorrente non è [#OMISSIS#] meno ricco di quello del controinteressato per esprimere una considerazione prudente.
A fronte di questi dati di fatto, i giudizi sintetici collegiali dei due candidati sono entrambi ampiamente elogiativi, ma sostanzialmente sovrapponibili e la valutazione complessiva finale in base alla quale è stato proposto il controinteressato come vincitore della selezione è identica [#OMISSIS#] prima parte e differisce nell’[#OMISSIS#] capoverso che descrive le caratteristiche dei settori di più rilevante impegno professionale dei due candidati.
Dalla motivazione conclusiva non si ricava nessun elemento che espliciti perché fosse preferibile il controinteressato dal momento che [#OMISSIS#] descrizione diversificata dell’[#OMISSIS#] capoverso non vi sono valutazioni che indichino il vincitore come candidato più adatto per il posto da ricoprire.
Orbene in tutti i casi in cui gli aspiranti ad un posto di professore ordinario non presentino differenze qualitative evidenti, la motivazione deve essere più ampia per permettere di capire quali sono gli elementi che fanno pendere la decisione a favore di uno dei concorrenti.
Nel [#OMISSIS#] in esame, oltretutto il curriculum vitae del ricorrente appariva più ricco di quello pur pregevole del controinteressato e ciò aumentava l’onere motivazionale soprattutto perché non vi è stata unanimità [#OMISSIS#] decisione, come si ricava dalla dissenting opinion espressa dal [#OMISSIS#] della Commissione in termini piuttosto decisi.
Orbene il Collegio non fonda la sua decisione sull’opinione espressa dal [#OMISSIS#], ma l’esistenza di una valutazione così radicalmente contrastante con quella risultata maggioritaria, avrebbe dovuto spingere la maggioranza della Commissione a formulare un giudizio parimenti articolato per giustificare la scelta compiuta.
Gli atti impugnati [#OMISSIS#], quindi, annullati per difetto di motivazione potendosi ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, e l’Università dovrà procedere ad una nuova valutazione nominando una Commissione della quale sarebbe opportuno non facessero parte professori che insegnano nelle Università dove i due candidati hanno prestato o prestano servizio.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li
accoglie e per l’effetto annulla gli atti indicati in epigrafe.
Condanna l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ed il controinteressato a rifondere le spese di giudizio al ricorrente che liquida per ciascuno di essi in € 2.000 oltre accessori. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 9 giugno 2021 in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
L’ESTENSORE [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#]
IL [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 26/07/2021