TAR Lazio, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 105

Legittimazione ad agire dei membri del Senato Accademico e modifiche statutarie.

Data Documento: 2022-01-07
Area: Giurisprudenza
Massima

L’assoggettamento degli statuti universitari (e delle relative modifiche) al “controllo di legittimità e di merito” da parte del Ministero competente, quale regola generale posta dall’articolo 6 della Legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare al comma 9, suscettibile di applicazione sia con riguardo alle Università statali, sia con riferimento alle Università libere, costituisce procedimentalizzazione idonea a radicare la giurisdizione amministrativa. D’altro canto, le Università non statali legalmente riconosciute operano nell’ambito delle norme dell’art. 33, ultimo comma, della Costituzione e delle leggi che le riguardano, nonché dei principi generali della legislazione in materia universitaria in quanto compatibili, come stabilito dall’articolo 1 della Legge 29 luglio 1991, n. 243.
Sulla base di un consolidato orientamento sviluppatosi nella giurisprudenza amministrativa in riferimento al riconoscimento della legittimazione ad agire in capo ai singoli componenti di organi collegiali, è stato però affermato che: a) la legittimazione dei consiglieri dissenzienti ad impugnare le delibere dell’organo di cui fanno parte ha carattere eccezionale, dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive, per cui essa rimane circoscritta alle sole ipotesi di lesione della loro sfera giuridica, come per esempio lo scioglimento dell’organo o la nomina di un commissario ad acta, in cui detto effetto lesivo discende ab externo rispetto all’organo di cui fa parte; b) la legittimazione ad agire del consigliere non risiede nella deviazione dell’atto impugnato rispetto allo schema normativamente previsto, quando da essa non derivi la compressione di una sua prerogativa inerente all’ufficio, occorrendo in ogni caso aver riguardo a questo fine, “alla natura e al contenuto della delibera impugnata” e non già delle norme interne relative al funzionamento dell’organo; c) la contestazione del componente di un organo collegiale non può limitarsi a censurare l’oggetto o le modalità di formazione della deliberazione del medesimo organo, senza dedurre che da esse ne sia derivata una lesione delle sue prerogative, giacché questa non discende automaticamente da violazioni di forma o di sostanza nell’adozione di un atto deliberativo.
Nel caso di specie, i quattro ricorrenti agivano in qualità di componenti del Senato accademico all’atto dell’emanazione del nuovo Statuto di Ateneo, riferendo di costituire nell’ambito della relativa compagine – includente sei membri in totale – la maggioranza assoluta.
Non risultava che i ricorrenti avessero inteso proporre ricorso, unitamente al successivo atto di motivi aggiunti, in rappresentanza del suddetto organo accademico, emergendo dal tenore degli atti di parte la proposizione dell’impugnativa in qualità di singoli componenti dell’organo collegiale.
In tali casi, deve perciò ritenersi non ravvisabile in concreto la legittimazione ad agire dei ricorrenti relativamente ai motivi di doglianza formulati, dal momento che le censure erano focalizzate sull’asserito stravolgimento del previgente impianto statutario mediante concentrazione di tutte le competenze nel C.d.A., in pregiudizio delle funzioni e prerogative del Senato Accademico nella definizione e condivisione delle scelte relative all’ordinamento didattico, e sulla presunta illegittimità dell’iter di approvazione delle suddette modifiche statutarie in ragione della denunciata violazione delle prerogative espressamente riconosciute in materia al Senato Accademico, nonché sulla contestazione dei successivi atti adottati alla luce del nuovo Statuto, includenti la costituzione degli organi di governo dell’Ateneo (tra cui il Senato Accademico nella sua nuova composizione).

Contenuto sentenza

N. 00105/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01729/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1729 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Napoli, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, viale Liegi, 32;

contro

Unitelma Sapienza – Università degli Studi di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via Monte Zebio n. 28;
Universita’ degli Studi Roma La Sapienza, Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consorzio [#OMISSIS#] Sapienza S.C.A.R.L., rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Lungotevere [#OMISSIS#] Da Brescia, 11;

nei confronti

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, largo Messico 7;

per l’annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari,

del Decreto Rettorale 10 dicembre 2020 (pubblicato G.U. 21 dicembre 2020 n. 316) recante “Emanazione del nuovo statuto” dell’Università degli studi di Roma «Unitelma Sapienza» (d’ora in avanti “Università”); delle delibere del Consiglio di Amministrazione dell’Università dell’8 aprile 2020 (prot. n. 293), recante la nomina della Commissione per le modifiche dello statuto, del 25 giugno 2020, 22 luglio 2020, 1 dicembre 2020, recante l’approvazione del nuovo statuto e, ove occorrer possa, delle note del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 18 settembre 2020, prot. n. 17422; 17 novembre 2020, n. 13239 e 2 dicembre 2020, n. 252871; dei provvedimenti di nomina nel Consiglio di Amministrazione dell’Università da parte del Consorzio [#OMISSIS#] S.c. a r.l. del 7 febbraio 2020, del Decreto Rettorale del 7 febbraio 2020 n. 11, laddove a fini ricognitivi individua tra i componenti del C.d.A. dell’Università, nonché della delibera del Consiglio di Amministrazione di nomina del Rettore dell’Università e [#OMISSIS#] del C.d.A. (Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]) del 29 ottobre 2018; di tutti gli atti presupposti e connessi, ancorché non conosciuti o non ritualmente partecipati, ivi inclusi gli atti tutti relativi al rinnovo degli organi accademici e alla nomina di commissioni giudicatrici ai sensi del nuovo Statuto e tra questi il D.R. n. 1/2021 del 14 gennaio 2021, contenente Regolamento per le elezioni dei rappresentanti del corpo docente e del personale tecnico amministrativo del Senato Accademico (approvato dal C.d.A [#OMISSIS#] riunione del 13 gennaio 2021); del D.R. n. 3/2021 del 18 gennaio 2021 relativo all’indizione delle elezioni dei rappresentanti del corpo docente e del personale tecnico amministrativo del Senato Accademico e del rappresentante degli studenti nel Senato Accademico; D.R. n. 4/2021 del 19 gennaio 2021, relativo alla nomina della commissione giudicatrice della procedura selettiva per lo svolgimento di attività di ricerca nel S.S.D. IUS/13; D.R. n. 6/2021 del 28.01.2021 relativo alla nomina della Commissione elettorale per le elezioni dei rappresentanti del corpo docente e del personale tecnico amministrativo del Senato Accademico e del rappresentante degli studenti nel Senato Accademico, lettera a firma del Rettore protocollo n. 3044 del 1.02.2021 relativa alla convocazione del Consiglio di Dipartimento per l’espressione del parere sulla nomina del Direttore del Dipartimento.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] il 29/3/2021:

per l’annullamento della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza” dell’11 febbraio 2021 in relazione alla creazione della Scuola di Alta Formazione di Economia di genere; della delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 marzo 2021 recante la nomina del Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche per il triennio accademico 2020-2023; del D.R. 14 del 2 marzo 2021 con cui si decreta detta nomina; della nota del Rettore del 2 marzo 2021 recante la comunicazione della nomina del Prorettore vicario; della nota del Rettore del 2 marzo 2021 recante la comunicazione del completamento dell’iter di costituzione degli Organi di Governo dell’Università (Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione) in attuazione dello Statuto 2020; delle delibere del Senato Accademico dell’8 marzo e del 18 marzo 2021 recanti approvazione del regolamento di funzionamento del Senato Accademico; delle ulteriori deliberazioni dei C.d.A. dell’Ateneo di febbraio e marzo 2021 e dei relativi verbali, nonché dei verbali della commissione elettorale del 18 febbraio 2021 e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, deliberati ed approvati in attuazione dello Statuto dell’Università approvato con Decreto Rettorale 10 dicembre 2020 (pubblicato G.U. 21 dicembre 2020 n. 316) recante “Emanazione del nuovo statuto” dell’Università degli studi di Roma «Unitelma Sapienza» (d’ora in avanti “Università”); di tutti gli atti presupposti già impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio e, in particolare, “del D.R. del 1 dicembre 2020 e “delle delibere del Consiglio di Amministrazione dell’Università dell’8 aprile 2020 (prot. n. 293), recante la nomina della Commissione per le modifiche dello statuto, del 25 giugno 2020, 22 luglio 2020, 1 dicembre 2020, recante l’approvazione del nuovo statuto e, ove occorrer possa, delle note del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 18 settembre 2020, prot. n. 17422; 17 novembre 2020, n. 13239 e 2 dicembre 2020, n. 252871; dei provvedimenti di nomina nel Consiglio di Amministrazione dell’Università da parte del Consorzio [#OMISSIS#] S.c. a r.l. del 7 febbraio 2020, del Decreto Rettorale del 7 febbraio 2020 n. 11, laddove a fini ricognitivi individua tra i componenti del C.d.A. dell’Università, nonché della delibera del Consiglio di Amministrazione di nomina del Rettore dell’Università e [#OMISSIS#] del C.d.A. (Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]) del 29 ottobre 2018; di tutti gli atti presupposti e connessi, ancorché non conosciuti o non ritualmente partecipati, ivi inclusi gli atti tutti relativi al rinnovo degli organi accademici e alla nomina di commissioni giudicatrici ai sensi del nuovo Statuto e tra questi il D.R. n. 1/2021 del 14 gennaio 2021, contenente Regolamento per le elezioni dei rappresentanti del corpo docente e del personale tecnico amministrativo del Senato Accademico (approvato dal C.d.A [#OMISSIS#] riunione del 13 gennaio 2021); del D.R. n. 3/2021 del 18 gennaio 2021 relativo all’indizione delle elezioni dei rappresentanti del corpo docente e del personale tecnico amministrativo del Senato Accademico e del rappresentante degli studenti nel Senato Accademico; D.R. n. 4/2021 del 19 gennaio 2021, relativo alla nomina della commissione giudicatrice della procedura selettiva per lo svolgimento di attività di ricerca nel S.S.D. IUS/13; D.R. n. 6/2021 del 28.01.2021 relativo alla nomina della Commissione elettorale per le elezioni dei rappresentanti del corpo docente e del personale tecnico amministrativo del Senato Accademico e del rappresentante degli studenti nel Senato Accademico, lettera a firma del Rettore protocollo n. 3044 del 1.02.2021 relativa alla convocazione del Consiglio di Dipartimento per l’espressione del parere sulla nomina del Direttore del Dipartimento”.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Unitelma Sapienza – Università degli Studi di Roma e di Universita’ degli Studi Roma La Sapienza e di Ministero dell’Universita’ e della Ricerca e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e di Consorzio [#OMISSIS#] Sapienza S.C.A.R.L.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 giugno 2021 la dott.ssa Chiara [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

1. Con il proposto gravame i quattro ricorrenti in epigrafe individuati hanno impugnato il Decreto Rettorale del 10 dicembre 2020, pubblicato sulla G.U. 21 dicembre 2020 n. 316, recante l’emanazione del nuovo Statuto dell’Università telematica non statale “Unitelma Sapienza” di Roma, unitamente a tutti gli atti connessi, inclusi quelli preparatori e quelli successivi comprensivi altresì degli atti relativi al rinnovo degli organi accademici ai sensi del nuovo Statuto.

1.1. I ricorrenti, evidenziando la propria qualità di membri del Senato accademico, riferivano in punto di fatto che il suddetto organo accademico, composto anche dal Rettore e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, aveva espresso parere negativo alle modifiche statutarie proposte dalla Commissione consiliare, in quanto volte allo stravolgimento dell’assetto istituzionale dell’Ateneo mediante il ridimensionamento delle prerogative del Senato Accademico e del Dipartimento con la concentrazione di tutte le competenze in capo al Consiglio di Amministrazione, in pregiudizio delle funzioni e prerogative riservate al Senato Accademico [#OMISSIS#] definizione e condivisione delle scelte relative all’ordinamento didattico; esponevano altresì che nell’ambito della procedura di approvazione delle modifiche statutarie il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo aveva ritenuto in larga parte non suscettibili di accoglimento le proposte ed osservazioni rese dal Ministero dell’Università e della Ricerca ai fini del controllo svolto ex articolo 6, comma 9, della Legge n. 168/1989.

2. Il ricorso è affidato a quattro motivi di doglianza, riportati nel rispettivo ordine di gradazione.

2.1. Con il primo motivo di gravame, rubricato “I. Violazione degli artt. 6, co. 8, lett. (a) e (b), 8, co. 3, lett. (a) e 4, co. 1 dello Statuto approvato Unitelma Sapienza D.R. 22.8.2016 e dell’art. 2, co. 1, lett. (e) della l. 30 dicembre 2010, n. 240 – Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e carenza della motivazione, avendo il Rettore dell’Università sottoposto al Senato Accademico per il parere obbligatorio il testo delle modifiche statutarie in Bozza non approvate dal C.d.A. e, in ogni [#OMISSIS#], avendo la commissione consultiva disatteso le funzioni di proposta del Senato Accademico in relazione ai [#OMISSIS#] attinenti all’ordinamento didattico. – Eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, avendo il C.d.A. avviato l’iter di modifica in funzione del «perseguimento di finalità istituzionali» non delineate dal Consorzio”, parte ricorrente denuncia in primo luogo l’illegittimità dell’iter seguito per l’approvazione delle modifiche statutarie – oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo – alla luce delle previsioni contenute nel precedente Statuto 2016, lamentandone la violazione quanto al corretto esercizio delle funzioni consultive spettanti al Senato Accademico su tutte le modifiche statutarie e, in particolare, del potere di proposta obbligatoria allo stesso organo riconosciuto relativamente alle modifiche attinenti all’ordinamento didattico, anche alla luce di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera e), della Legge n. 240/2010.

Lamenta altresì la violazione delle previsioni statutarie concernenti le prerogative del Consorzio [#OMISSIS#] Sapienza s.c. a r.l. – il cui socio fondatore, titolare della partecipazione di maggioranza assoluta, è rappresentato dall’Università La Sapienza di Roma – al quale spetta il potere di controllo sul “perseguimento dei fini istituzionali” da parte dell’Ateneo, contestando il mancato coinvolgimento del Consorzio nelle varie fasi dell’iter di modifica dello Statuto.

Denuncia, quindi, che negli atti del Consiglio di Amministrazione difetterebbe l’indicazione delle motivazioni idonee a consentire una comprensione ex ante degli obiettivi della riforma statutaria e una verifica ex post dei risultati conseguibili con il nuovo modello organizzativo, nonché emergerebbe il grave difetto di istruttoria connotante l’intero procedimento.

2.2. Con il secondo motivo di gravame, rubricato “II. Violazione dell’art. 6, co. 9, della l. 9 [#OMISSIS#] 1989, n. 168 e dell’art. 1 l. 29 luglio 1991, n. 243. Falsa applicazione dell’art. 2 l. 30 dicembre 2010, n. 240; Eccesso di potere per carenza dei presupposti e della motivazione, avendo il C.d.A. approvato il nuovo Statuto disattendendo le osservazioni del parere del Ministero; Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e carenza della motivazione, atteso che il C.d.A. non ha indicato le ragioni per superare il «parere negativo» espresso dal S.A.”, parte ricorrente denuncia l’ulteriore illegittimità delle modifiche statutarie adottate in quanto il Consiglio di Amministrazione avrebbe disatteso le osservazioni rese nell’ambito del parere emanato dal Ministero ai sensi dell’articolo 6, comma 9, Legge n. 168/1989 e, comunque, avrebbe approvato le modifiche statutarie in violazione del potere di proposta spettante al Senato Accademico e contrariamente al parere negativo espresso dal medesimo organo, in assenza di una congrua e analitica motivazione.

2.3. Con il terzo motivo di doglianza, rubricato “III. Violazione dell’art. 6, della l. 9 [#OMISSIS#] 1989, n. 168. – Violazione degli artt. 33 e 97 Cost. – Eccesso di potere per sviamento, avendo le modifiche statutarie alterato il bilanciamento delle funzioni e dei poteri nel modello organizzativo dell’Ateneo. – Violazione dell’art. 1, co. 2-bis della l. 6 novembre 2012, n. 190. – Violazione e/o falsa applicazione del PNA e/o – Falsa applicazione delle disposizioni ANVUR [#OMISSIS#]/AQ. – Inosservanza di circolari”, i ricorrenti denunciano la violazione delle disposizioni legislative poste a tutela della “libertà di insegnamento e di ricerca dei docenti e ricercatori” ex art. 6 L. n. 168/1989, in quanto le modifiche statutarie approvate dal Consiglio di Amministrazione determinerebbero un assetto organizzativo dell’Ateneo connotato, sotto vari [#OMISSIS#], da un grave sbilanciamento di poteri a favore del Rettore e del Consiglio di Amministrazione in danno degli organi accademici quali il Senato Accademico e il Dipartimento.

2.4. Con il quarto motivo di gravame, rubricato “IV. Nullità per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21-septies l. n. 241/1990 s.m.i. – Violazione dell’art. 5, co. 9, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 s.m.i., atteso che il C.d.A. dell’Ateneo, il Rettore (e [#OMISSIS#] del C.d.A.), nonché la Commissione consultiva sono stati nominati in violazione dei limiti previsti dalla legge per il conferimento di incarichi a personale collocato in quiescenza. – Inosservanza di circolari”, parte ricorrente contesta il difetto assoluto di attribuzione ex art. 21-septies L. n. 241/1990 in capo al Rettore e ai componenti del Consiglio di Amministrazione, deducendo che la relativa nomina costituirebbe violazione delle previsioni poste dall’articolo 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, in quanto coinvolgerebbe soggetti tutti già collocati in quiescenza all’atto della nomina; lamenta in ogni [#OMISSIS#] l’illegittimità, alla luce del medesimo parametro normativo, degli atti di formazione delle modifiche statutarie in quanto la Commissione incaricata dal Consiglio di Amministrazione di redigere le suddette modifiche risulterebbe composta da Professori emeriti tutti costituenti lavoratori collocati in quiescenza.

2.5. Parte ricorrente chiede dunque l’annullamento dei provvedimenti gravati, previa sospensione della relativa efficacia ovvero adozione di ogni più idonea misura cautelare.

3. Si è costituita in giudizio l’Unitelma Sapienza – Università degli studi di Roma per resistere al ricorso, depositando poi una memoria difensiva [#OMISSIS#] quale si è eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione amministrativa, articolando nel merito le ragioni addotte a sostegno dell’infondatezza delle censure mosse dai ricorrenti.

3.1. Si sono altresì costituiti in giudizio il Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e il Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rispettivamente componente del Consiglio di Amministrazione e Rettore (nonché [#OMISSIS#] del CdA) la cui nomina è stata censurata in ricorso, depositando successiva memoria difensiva con la quale è stata prospettata l’inammissibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza – relativamente ad uno dei ricorrenti – e per difetto di interesse, nonché l’infondatezza nel merito delle relative censure alla luce delle argomentazioni esposte.

3.2. Si sono costituiti in giudizio l’Università “La Sapienza” di Roma e il Ministero dell’Università e della Ricerca, depositando documentazione includente una relazione illustrativa dell’Ateneo “La Sapienza” in cui si evidenzia la carenza di legittimazione passiva dell’Ateneo medesimo.

3.3. Si è altresì costituito in giudizio il Consorzio “[#OMISSIS#] Sapienza”, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva rispetto alle censure prospettate e carenza di lesione [#OMISSIS#] sfera giuridica dei ricorrenti, nonché eccependo il difetto di legittimazione passiva del Consorzio stesso in relazione ai primi tre motivi di gravame unitamente alla tardività del quarto motivo di doglianza formulato in ricorso.

4. In vista della [#OMISSIS#] di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, parte ricorrente ha depositato memoria.

5. Con ordinanza n. 3125 del 15 marzo 2021 la Sezione, vista l’istanza di autorizzazione all’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami e rilevata la dichiarata intenzione di parte ricorrente di proporre ricorso per motivi aggiunti, ha ritenuto – riservata ogni valutazione al merito circa l’ammissibilità del ricorso – di disporre ai sensi dell’art. 49, commi 1 e 3, c.p.a. l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i potenziali controinteressati individuabili sulla base dei provvedimenti oggetto di impugnazione, fissando per la trattazione nel merito l’udienza pubblica del 23 giugno 2021.

6. Con successiva impugnativa tramite motivi aggiunti, parte ricorrente ha censurato tutti gli atti successivi, in epigrafe individuati, deliberati ed approvati in attuazione del nuovo Statuto dell’Università.

Lamenta, al riguardo, l’illegittimità in via derivata degli atti gravati alla luce delle medesime censure prospettate nel ricorso introduttivo, nonché la relativa illegittimità in via autonoma per l’ulteriore motivo di doglianza rubricato come “V. Violazione art. 15 co. 6 lett. (a) dello Statuto. Violazione dei principi di imparzialità e leale collaborazione. Eccesso di potere per carenza dei presupposti”, deducendo al riguardo che la nomina del Direttore di Dipartimento sarebbe stata disposta senza la previa acquisizione del parere del Consiglio di Dipartimento.

7. Parte ricorrente ha depositato la documentazione attestante l’esecuzione degli incombenti connessi alla disposta integrazione del contraddittorio.

8. In vista dell’udienza pubblica fissata per la trattazione nel merito del ricorso, parte ricorrente e due delle parti resistenti hanno depositato rispettiva documentazione.

8.1. Parte ricorrente e tre delle parti resistenti costituite hanno depositato rispettiva memoria e relative repliche.

8.2. L’Università La Sapienza di Roma e il Ministero dell’Università e della Ricerca hanno depositato note di udienza con le quali, richiamando integralmente la documentazione depositata in giudizio, hanno chiesto il passaggio in decisione della causa.

9. All’udienza pubblica del 23 giugno 2021 al [#OMISSIS#] della discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, sussiste la giurisdizione amministrativa relativamente alla presente controversia.

1.1. In proposito il Collegio intende richiamare le coordinate interpretative elaborate dalla giurisprudenza amministrativa in merito alla nozione di ente pubblico in chiave “funzionale”, “dinamica” e “mutevole”, fondata sul dato – rinveniente la sua base normativa nell’articolo 7, comma 2, cod. proc. amm. – connesso alla procedimentalizzazione dell’attività in ragione della sottoposizione dell’ente a regole di diritto pubblico a prescindere dalla veste formale dell’ente medesimo: tali principi hanno trovato applicazione, tra l’altro, anche con specifico riguardo alla figura delle Università non statali (cfr. sul punto Cons. St., sez. VI, sent. 11 luglio 2016, n. 3043), nel cui novero rientra l’Ateneo sulle quali modifiche statutarie verte l’odierna questione controversa.

Nel [#OMISSIS#] di specie, la procedimentalizzazione dell’attività interessata dalla presente controversia – idonea a radicare la giurisdizione amministrativa in riferimento alla fattispecie per cui è causa – risiede nelle previsioni legislative recanti l’assoggettamento degli statuti universitari (e delle relative modifiche) al “controllo di legittimità e di merito” da parte del Ministero competente, quale regola generale posta dall’articolo 6 della Legge 9 [#OMISSIS#] 1989, n. 168 – dedicato all’autonomia universitaria – e in particolare contemplata al suo comma 9, suscettibile di applicazione sia con riguardo alle Università statali, sia con riferimento alle Università libere.

Con specifico riguardo alle Università non statali legalmente riconosciute, infatti, l’articolo 1 della Legge 29 luglio 1991, n. 243 stabilisce testualmente che esse “operano nell’ambito delle norme dell’art. 33, [#OMISSIS#] comma, della Costituzione e delle leggi che le riguardano, nonché dei principi generali della legislazione in materia universitaria in quanto compatibili”.

Il Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592, inoltre, prevede espressamente per le Università libere all’articolo 200 un apposito controllo ministeriale sullo schema del relativo statuto ovvero di eventuali modificazioni allo stesso, riecheggiante l’analoga disposizione contemplata nel richiamato articolo 6 Legge n. 168/1989 con riguardo alle Università in generale.

Il menzionato articolo 200 del richiamato R.D. stabilisce, in particolare, che le Università libere sottopongono al Ministero competente lo schema dello statuto (allegando una motivata relazione ed un documentato piano finanziario), il quale lo approva se “… nel suo complesso, sia rispondente all’interesse generale degli studi e dell’istruzione superiore” e, in particolare, se il piano finanziario sia adeguato al raggiungimento dei fini prefissati.

La ratio del controllo statale risiede nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento universitario in materia di organi e di articolazione interna degli Atenei, come desumibile dal contenuto delle previsioni riportate all’articolo 2 Legge n. 240/2010: queste ultime, infatti, se pure esplicitamente riferite alle Università statali, richiamano espressamente l’articolo 6 della Legge n. 168/1989, sopra menzionato, le cui previsioni trovano applicazione anche con riguardo alle Università non statali e risultano altresì, nel [#OMISSIS#] di specie, testualmente evocate nell’ambito del contenuto delle osservazioni rese dal Ministero in merito alla proposta di modifiche statutarie dell’Ateneo odierno resistente (cfr. al riguardo la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca, prot. n. 13239 del 17 novembre 2020, depositata in giudizio).

Le doglianze formulate nell’ambito della presente controversia attengono proprio all’invocato rispetto dei principi generali in materia universitaria in relazione alle modifiche statutarie adottate dall’Ateneo, con specifico riguardo alle prerogative del Senato accademico afferenti l’ordinamento didattico e al relativo riparto di competenze rispetto [#OMISSIS#] altri organi universitari.

Per le ragioni esposte, [#OMISSIS#] fattispecie per cui è causa si ravvisano i presupposti per il radicamento della giurisdizione amministrativa ai sensi dell’articolo 7, comma 2, cod. proc. amm.

2. Ciò posto, il Collegio in via ulteriormente preliminare ritiene di condividere l’eccezione di inammissibilità del ricorso, come integrato dal successivo atto di motivi aggiunti, per carenza di legittimazione e difetto di interesse, prospettata nell’ambito delle memorie difensive delle parti resistenti (provenienti, rispettivamente, dal Consorzio [#OMISSIS#] Sapienza e dai Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Prof. [#OMISSIS#]).

3. In proposito, si intendono richiamare i principi ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in riferimento al riconoscimento della legittimazione ad agire in capo ai singoli componenti di organi collegiali, espressi con particolare riferimento alla figura dei consiglieri comunali.

3.1. Sulla base del consolidato orientamento sviluppatosi in merito al profilo in esame, è stato affermato che:

“… a) la legittimazione dei consiglieri dissenzienti ad impugnare le delibere dell’organo di cui fanno parte ha carattere eccezionale, dato che il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive, per cui essa rimane circoscritta alle sole ipotesi di lesione della loro sfera giuridica, come per esempio lo scioglimento dell’organo o la nomina di un commissario ad acta, in cui detto effetto lesivo discende ab externo rispetto all’organo di cui fa parte (…);

b) la legittimazione ad agire del consigliere non risiede [#OMISSIS#] deviazione dell’atto impugnato rispetto allo schema normativamente previsto, quando da essa non derivi la compressione di una sua prerogativa inerente all’ufficio, occorrendo in ogni [#OMISSIS#] aver riguardo a questo fine, “alla natura e al contenuto della delibera impugnata” e non già delle norme interne relative al funzionamento dell’organo (…);

c) la contestazione del componente di un organo collegiale non può limitarsi a censurare l’oggetto o le modalità di formazione della deliberazione del medesimo organo, senza dedurre che da esse ne sia derivata una lesione delle sue prerogative, giacché questa non discende automaticamente da violazioni di forma o di sostanza nell’adozione di un atto deliberativo …” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. V, sent. n. 3446/2014 e sent. n. 2213/2013).

3.2. In proposito va altresì richiamato il pertinente contenuto di un precedente giurisprudenziale (Cons. St., sez. V, sent. n. 832/2005), menzionato [#OMISSIS#] pronuncia n. 2213/2013 sopra citata, nel cui contesto è stata evidenziata l’esclusione in sede giurisprudenziale della legittimazione a ricorrere di un singolo consigliere comunale rispetto all’impugnativa di una delibera della [#OMISSIS#] comunale – su un argomento ritenuto di competenza del Consiglio – sulla base della considerazione ivi riportata che “il contrasto non concernerebbe in modo diretto il consigliere ma il consesso del quale faceva parte”, analogamente a quanto affermato nell’ulteriore [#OMISSIS#] in cui “il difetto di legittimazione ha riguardato un consigliere di un Ente (Provincia) che aveva contestato una deliberazione di altro Ente (Comune) per aver la [#OMISSIS#] municipale invaso in un affare concreto le competenze del consiglio comunale” (in tal senso, cfr. sent. n. 832/2005 cit.).

4. Ciò premesso, dagli atti di parte emerge che i quattro ricorrenti in epigrafe individuati, nel proporre il presente gravame, hanno agito [#OMISSIS#] loro qualità di componenti del Senato accademico all’atto dell’emanazione del nuovo Statuto di Ateneo, riferendo di costituire nell’ambito della relativa compagine – includente due ulteriori due membri – la maggioranza assoluta.

Non risulta, in ogni [#OMISSIS#], che i ricorrenti abbiano inteso proporre ricorso, unitamente al successivo atto di motivi aggiunti, in rappresentanza del suddetto organo accademico, emergendo dal tenore degli atti di parte l’avvenuta proposizione dell’odierna impugnativa in qualità di singoli componenti dell’organo collegiale.

Ciò posto, va altresì evidenziato che le censure formulate avverso gli atti gravati appaiono focalizzate sull’asserito stravolgimento del previgente impianto statutario mediante “la concentrazione di tutte le competenze nel C.d.A. in pregiudizio delle funzioni e prerogative del Senato Accademico [#OMISSIS#] definizione e condivisione delle scelte relative all’ordinamento didattico”, e sulla presunta illegittimità dell’iter di approvazione delle suddette modifiche statutarie in ragione della denunciata violazione delle prerogative espressamente riconosciute in materia al Senato Accademico, nonché sulla contestazione dei successivi atti adottati alla luce del nuovo Statuto, includenti la costituzione degli organi di governo dell’Ateneo (tra cui il Senato Accademico [#OMISSIS#] sua nuova composizione).

In proposito, nell’ambito del ricorso introduttivo e della successiva impugnativa tramite motivi aggiunti si assume l’immediata lesività della posizione giuridica degli odierni ricorrenti per effetto dei provvedimenti impugnati, esplicitando che “l’accentramento delle funzioni in capo al Consiglio di Amministrazione ed al Rettore concorre ad un grave pregiudizio nei confronti degli odierni ricorrenti in qualità di Professori e di membri rappresentanti la maggioranza assoluta Senato Accademico” (cfr. ricorso introduttivo, pagine 7 e 30) ed ulteriormente specificando – quanto al collegamento posto tra le doglianze formulate avverso gli atti gravati e gli effetti asseritamente scaturenti [#OMISSIS#] sfera giuridica dei ricorrenti – che “le disposizioni statutarie contestate … hanno prodotto … effetti ampiamente e palesemente pregiudizievoli sull’organizzazione dell’Ateneo, ledendo gravemente le funzioni del Senato Accademico e del Direttore del Dipartimento insediati al momento della modifica statutaria” (cfr. ricorso per motivi aggiunti, pagina 35).

5. In considerazione delle riportate prospettazioni di parte ricorrente circa il dedotto interesse ad agire in relazione alla posizione azionata nell’impugnativa proposta, il Collegio ritiene – sulla base dell’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato – che non possa ravvisarsi nel [#OMISSIS#] di specie la legittimazione ad agire dei ricorrenti in epigrafe individuati relativamente ai motivi di doglianza formulati avverso gli atti gravati con il ricorso introduttivo e il successivo atto di motivi aggiunti.

Dagli atti di causa emerge infatti che i ricorrenti agiscono a titolo individuale, in qualità di singoli componenti del Senato accademico all’atto dell’emanazione delle modifiche statutarie oggetto di censura.

Rispetto alla posizione azionata nell’impugnativa proposta, le contestazioni formulate – rivolgendosi avverso atti e provvedimenti esterni all’organo collegiale di cui i ricorrenti risultano membri al momento dell’adozione del nuovo Statuto e [#OMISSIS#] il relativo iter di formazione e approvazione – non attengono direttamente alla sfera individuale dei singoli componenti ovvero alle prerogative connesse alla carica di membro del Senato accademico, bensì investono l’organo accademico in quanto tale e, in particolare, le prerogative e funzioni spettanti all’organo medesimo.

La posizione azionata dai ricorrenti non trova dunque corrispondenza nel tenore delle doglianze articolate avverso gli atti gravati ai fini del riconoscimento della legittimazione ad agire dei singoli componenti dell’organo collegiale.

Nel contesto delineato, inoltre, le deduzioni sul punto svolte da parte ricorrente, assumendo l’immediata lesività degli atti impugnati asseritamente integrata dal grave pregiudizio derivabile nei confronti degli odierni ricorrenti in qualità di Professori e di componenti costituenti la maggioranza assoluta del Senato accademico, non risultano fondate su elementi sufficienti a configurare una lesione effettiva, concreta e diretta della sfera giuridica personale dei ricorrenti medesimi, costituente condizione necessaria per radicare il relativo interesse a ricorrere.

6. Ne discende l’inammissibilità del ricorso integrato dall’atto di motivi aggiunti, per carenza di legittimazione ad agire e di interesse a ricorrere nei termini sopra evidenziati.

7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza in rito nei rapporti tra parte ricorrente e tre delle parti resistenti costituite (quali l’Università Unitelma Sapienza, il Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e il Prof. [#OMISSIS#], il Consorzio [#OMISSIS#] Sapienza) e vengono liquidate come da dispositivo; si ravvisano giusti motivi, anche in ragione della limitata attività difensiva svolta, per disporre la compensazione delle spese di giudizio nei rapporti tra i ricorrenti e le resistenti costituite Università La Sapienza di Roma e Ministero dell’Università e della Ricerca.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle tre parti resistenti costituite – rispettivamente, l’Università Unitelma Sapienza, i Professori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#], il Consorzio [#OMISSIS#] Sapienza – che liquida forfetariamente in complessivi euro 1.000,00 (mille/00) per ciascuna parte resistente, oltre accessori di legge se dovuti.

Compensa le spese di giudizio nei rapporti tra parte ricorrente e l’ulteriore parte resistente costituita (quale l’Università La Sapienza di Roma e il Ministero dell’Università e della Ricerca).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 23 giugno 2021, tenutasi in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020, con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario

Chiara [#OMISSIS#], Referendario, Estensore