TAR Lazio, Sez. III, 7 settembre 2021, n. 9543

Accreditamento dei corsi di studio e “linee generali di indirizzo” definite a livello ministeriale

Data Documento: 2021-09-07
Area: Giurisprudenza
Massima

Nell’ambito dei procedimenti di accreditamento dei corsi di studio, il riparto di competenze delineato in via legislativa tra MUR e ANVUR non implica una riserva in via esclusiva all’Agenzia della fase di valutazione delle istanze di accreditamento.
L’attribuzione al Ministero di una verifica in via preliminare rinviene il suo fondamento, in particolare, nel combinato disposto dei commi 3 e 4 dell’articolo 7 D.lgs. n. 19/2012, laddove si prevede la necessaria conformità dell’istanza di accreditamento alle “linee generali di indirizzo” definite a livello ministeriale, attinenti alla programmazione su base triennale del sistema universitario (e contenute, per il caso di cui trattasi, nel D.M. 25 ottobre 2019, n. 989, relativo al triennio 2019-2021). Quest’ultimo, inoltre, evoca lo specifico interesse pubblico affidato alla cura del Ministero, trovando poi conferma nella fissazione di un termine (entro i trenta giorni successivi alla presentazione dell’istanza) per la successiva trasmissione all’ANVUR della richiesta, corredata della pertinente documentazione, ai fini dell’acquisizione del relativo parere motivato, postulante la verifica da parte dell’Agenzia – quale attività espressione di discrezionalità tecnica – circa la ricorrenza dei prescritti requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e di qualificazione della ricerca e della sostenibilità economico-finanziaria delle attività, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del medesimo D.lgs. n. 19/2012.

Contenuto sentenza

N. 09543/2021 REG.PROV.COLL.
N. 06987/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6987 del 2020, proposto da
Neuro Education S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via di San [#OMISSIS#] Da Tolentino, 67;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento e/o concessione delle più opportune misure cautelari
– del provvedimento, adottato dal MUR – Direzione generale per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio – prot. n. 9450 del 18agosto 2020, di diniego all’istanza di istituzione di una nuova Università non statale legalmente riconosciuta denominata “UNINEUROMED – Neuromed Mediterranean University of Medical Sciences and Technologies”; – di ogni altro atto a esso presupposto, connesso, consequenziale e/o collegato, anche ove non sia a conoscenza dell’odierna ricorrente, e in particolare, per quanto occorrer possa e nei limiti chiariti nel ricorso, del D.M. 25 ottobre 2019, n. 989, (pubblicato in G.U. 10 gennaio 2020, n. 7), recante “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2019- 2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2021 la dott.ssa Chiara [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 9 settembre 2020 e depositato il successivo 11 settembre, la società ricorrente impugnava il diniego opposto dal Ministero dell’Università e della Ricerca
(MUR) all’istanza di istituzione di una nuova Università non statale, unitamente al connesso preavviso di rigetto.
Premetteva in punto di fatto di aver presentato, ai sensi dell’art. 7 D.lgs. n. 19/2012 e art. 6 D.M. n. 989/2019, la richiesta di istituzione di una Università, contestualmente a quella di accreditamento del Corso di laurea magistrale in “Scienze Cognitive e Studi sulla Mente” (LM-55), ottenendo altresì il parere favorevole del Comitato Regionale di Coordinamento territorialmente competente.
Riferiva che la motivazione posta alla base del diniego ministeriale era ricondotta alla presentazione di un progetto formativo di durata biennale – relativo a un corso di laurea magistrale – senza l’inclusione di corsi di laurea come invece richiesto puntualmente dall’art. 6, comma 3, lett. b), del D.M. n. 989/2019.
Rappresentava di aver formulato le proprie controdeduzioni a fronte del preavviso di rigetto ricevuto, rilevando: (i) l’incompetenza del MUR nell’aver ritenuto non sussistenti i requisiti prescritti dalla normativa di riferimento per l’istituzione di una nuova Università, in quanto siffatta valutazione sarebbe riservata ex lege all’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), nonché (ii) la violazione e falsa applicazione delle previsioni normative richiamate, per avere il MUR ritenuto necessaria la presentazione di una offerta formativa articolata in un corso di laurea e in un corso di laurea magistrale.
2. L’impugnativa proposta è affidata a due motivi di doglianza, sostanzialmente coincidenti con i [#OMISSIS#] dedotti nell’ambito delle osservazioni (sopra richiamate) presentate in sede procedimentale.
2.1. Con il primo motivo, rubricato “I. Incompetenza del MUR”, la ricorrente lamenta l’intervenuta violazione delle disposizioni normative circa il riparto di competenze tra l’ANVUR e il MUR [#OMISSIS#] procedura di istituzione di una Università non statale, richiamando in particolare il disposto dell’art. 7, comma 4, D.lgs. n. 19/2012 secondo cui “la richiesta [di accreditamento di nuove sedi], corredata della pertinente documentazione, è trasmessa … dal Ministero all’ANVUR che si esprime con parere motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’accreditamento della sede e dei corsi di studio … ”.
Sostiene la ricorrente che, alla luce del quadro normativo vigente, al Ministero sono riservate la fase di istruttoria procedimentale – attraverso la trasmissione dei documenti all’ANVUR a seguito di una valutazione di carattere squisitamente formale della proposta (i.e. rispetto dei termini, completezza della documentazione a corredo) – e la fase finale attraverso l’adozione di un decreto con cui concede o nega l’accreditamento (su parere conforme dell’ANVUR), mentre spetta all’ANVUR la valutazione della proposta di istituzione/accreditamento mediante la verifica dei requisiti richiesti (con particolare riguardo alle previsioni di cui al D.M. n. 989/2019) nonché la redazione di un parere contenente l’esito delle verifiche svolte.
La società ricorrente lamenta che il Ministero, in violazione del quadro normativo delineato, avrebbe (erroneamente) ritenuto di essere competente a svolgere una “prima verifica” circa la sussistenza dei requisiti posti dal D.M. n. 989/2019 sull’assunto che la citata disposizione, nel prevedere la trasmissione all’ANVUR della “pertinente documentazione”, presupporrebbe una “prima valutazione” in capo al Ministero; sostiene la ricorrente che al MUR, viceversa, spetterebbe solo una valutazione formale circa la completezza della richiesta presentata.
A sostegno della ricostruzione prospettata la ricorrente richiama altresì il disposto dell’art. 7, comma 5, D.lgs. n. 19/2012 circa il potere ministeriale di richiedere all’ANVUR un riesame – sulla base di specifici rilievi – del parere reso ove ritenga che l’Agenzia non abbia valutato correttamente alcuni [#OMISSIS#] dell’istanza di accreditamento, deducendo che solo in una fase successiva – di riesame – il MUR potrebbe rilevare elementi ritenuti essenziali per la tutela dell’interesse pubblico e sottoporli all’ANVUR per una nuova valutazione.
2.2. Con il secondo motivo di gravame – rubricato come “II. Illegittimità del provvedimento per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 3, lett. b) del DM 989/2019 e per eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell’irragionevolezza e dell’illogicità manifesta” – la ricorrente lamenta l’intervenuta violazione dell’art. 6, comma 3, lett. b), D.M. n. 989/2019 [#OMISSIS#] parte in cui prevede i requisiti per l’istituzione di una nuova università non statale, censurando la motivazione posta alla base del diniego ministeriale, recante in particolare l’indicazione circa la necessaria presentazione di un progetto formativo di durata quinquennale relativo a corsi di laurea e corsi di laurea magistrale.
La ricorrente sul punto deduce che tra i requisiti posti dal richiamato art. 6, comma 3, lett. b) D.M. n. 989/2019 non vi sarebbe alcuna traccia della richiesta di un “progetto formativo di durata quinquennale”, prevedendo la disposizione menzionata che l’offerta formativa sia relativa “a corsi di laurea e corsi di laurea magistrale”.
Sostiene in particolare la società ricorrente che la congiunzione “e” avrebbe valore disgiuntivo, intendendo la riferita disposizione delimitare il perimetro dell’offerta formativa richiesta – escludendo, ad esempio, i corsi di laurea magistrale a ciclo unico – senza richiedere il cumulo tra corsi di laurea e corsi di laurea magistrale.
Deduce, inoltre, l’illogicità e irragionevolezza della lettura operata dal Ministero circa la necessaria compresenza dei suddetti corsi nell’ambito dell’offerta formativa richiesta, adducendo in particolare che il corso di laurea magistrale e il corso di laurea non rappresentano un unicum, consistendo viceversa in corsi di laurea autonomi e distinti in quanto consentono di conseguire uno specifico e diverso titolo di studio – a fronte di un differente numero di crediti formativi universitari (CFU) – risultando l’uno destinato a una platea di studenti già in possesso di una qualificata istruzione superiore, l’altro rivolto a studenti appena diplomati.
A sostegno della pretesa inesistenza della necessità di istituire Università che garantiscano un percorso quinquennale la ricorrente adduce la circostanza che molti studenti conseguono la laurea triennale in un Ateneo e quella biennale magistrale in altro Ateneo.
Assume, inoltre, che l’interpretazione accolta dal Ministero condurrebbe all’esito irragionevole di ritenere che fini dell’accreditamento sia sufficiente presentare un’offerta formativa con un corso di laurea e un corso di laurea magistrale, ancorché del tutto indipendenti l’uno dall’altro.
2.3. Nell’ambito del medesimo motivo di gravame la ricorrente propone poi una censura ulteriore – rubricata “In via subordinata, illegittimità dell’art 6, comma 3, lett. b) del DM 989/2019 per eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell’irragionevolezza e dell’illogicità manifesta” – sostenendo, [#OMISSIS#] denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere che il menzionato art. 6, comma 3, lett. b), D.M. n. 989/2019 non sia suscettibile di una interpretazione differente rispetto a quella fornita dal Ministero, l’illegittimità della stessa previsione in quanto viziata da eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza in ragione degli stessi motivi sopra [#OMISSIS#], chiedendone per l’effetto l’annullamento in parte qua.
2.4. Infine, a corredo dell’istanza cautelare proposta la ricorrente adduce altresì che il gravato provvedimento ministeriale avrebbe generato un arresto procedimentale impediente l’istituzione dell’Università e l’attivazione del corso di laurea nei tempi previsti, producendo tra l’altro gravissime ripercussioni sugli studenti che avevano già proceduto alla preiscrizione, chiedendo la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato con contestuale ordine al Ministero di trasmettere l’istanza di accreditamento all’ANVUR per l’acquisizione del prescritto parere.
3. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, depositando una relazione illustrativa del Ministero sui fatti di causa alla luce delle censure mosse in ricorso, recante l’articolazione degli argomenti – basati sull’interpretazione della disciplina di riferimento – addotti a sostegno dell’infondatezza dei motivi di gravame, insistendo quindi per il rigetto del ricorso unitamente alla domanda cautelare proposta.
4. Con ordinanza n. 6362/2020 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare di parte ricorrente.
5. In vista dell’udienza pubblica fissata per la trattazione nel merito del ricorso, la ricorrente ha depositato memoria, riferendo che all’esito dell’appello proposto in sede cautelare il Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza n. 6858/2020 – in riforma dell’ordinanza impugnata – ha accolto l’istanza cautelare formulata in primo grado ai fini di una celere fissazione dell’udienza di discussione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
5.1. Ha poi articolato ulteriori considerazioni in merito alla dedotta incompetenza del MUR all’adozione del gravato provvedimento, richiamando al riguardo recenti vicende che avrebbero interessato l’accreditamento di altre università non statali legalmente riconosciute.
Da un lato, ha allegato il provvedimento di diniego opposto dal Ministero in relazione all’istanza di accreditamento di un’altra università non statale motivato dalla mancanza della documentazione necessaria alla valutazione dell’istanza secondo quanto previsto dall’art. 6 del D.M. n. 989/2019 (costituita, nel [#OMISSIS#] specifico, dall’assenza del parere del Comitato regionale di coordinamento competente per territorio).
[#OMISSIS#] prospettiva di parte ricorrente, tale circostanza confermerebbe che al di fuori della riferita ipotesi – involgente l’incompletezza della documentazione a corredo dell’istanza – nessuna competenza residuerebbe in capo al Ministero quanto alla valutazione dell’istanza circa la ricorrenza dei requisiti richiesti dal D.M. n. 989/2019.
Dall’altro, la ricorrente ha richiamato il provvedimento reso dalla Sezione in sede cautelare con riguardo a una fattispecie asseritamente analoga, riguardante un diniego adottato dal Ministero senza l’acquisizione del prescritto parere dell’ANVUR, specificando che nel suddetto [#OMISSIS#] con ordinanza 13 novembre 2020, n. 6966 è stato ordinato al MUR di procedere alla trasmissione degli atti all’ANVUR.
6. All’udienza pubblica del 24 febbraio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso non è meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito illustrate.
8. La controversia sottoposta investe l’interpretazione del quadro normativo e regolatorio di riferimento in tema di istituzione di una nuova Università e di contestuale accreditamento dei relativi corsi.
9. Giova quindi ricostruire, ai fini della disamina dei motivi di doglianza, i tratti essenziali della disciplina in materia, che a livello di normativa primaria risulta definita dal D.lgs. n. 19/2012.
L’articolo 5 del citato decreto legislativo, in particolare, prevede che “Il sistema di accreditamento iniziale e periodico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), ha ad oggetto: a) le sedi; b) i corsi di studio universitari” (comma 1); specifica poi, per la parte di interesse, che “Per accreditamento iniziale si intende l’autorizzazione all’Università da parte del Ministero ad attivare sedi e corsi di studio. L’accreditamento iniziale comporta l’accertamento della rispondenza delle sedi e dei corsi di studio [#OMISSIS#] indicatori ex ante definiti dall’ANVUR ai sensi dell’articolo 6, volti a misurare e verificare i requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e di qualificazione della ricerca idonei a garantire qualità, efficienza ed efficacia nonché a verificare la sostenibilità economico-finanziaria delle attività” (comma 2).
Al successivo articolo 6 è stabilito che “L’ANVUR … definisce gli indicatori per l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari e li comunica al Ministero. Gli indicatori sono adottati con decreto del Ministro …” (comma 1).
L’articolo 7 ribadisce, al primo comma, che “le sedi delle università sono sottoposte ad accreditamento, iniziale … che si svolge in conformità ai criteri e [#OMISSIS#] adempimenti stabiliti dall’ANVUR”.
Detta poi, ai successivi commi, le modalità di svolgimento del procedimento di accreditamento, con avvio ad istanza di parte, coinvolgimento dell’ANVUR e provvedimento finale rimesso alla competenza ministeriale.
[#OMISSIS#] specifico, è previsto che “la procedura di accreditamento di nuove sedi ha inizio con la presentazione al Ministero della richiesta di istituzione delle stesse e, nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Ministro adottato ai sensi dell’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, di contestuale accreditamento dei corsi che si intendono istituire [#OMISSIS#] nuova sede” (art. 7, comma 3, D.lgs. n. 19/2012).
La riferita previsione normativa evoca, in particolare, la necessaria conformità alle “linee generali di indirizzo” definite tramite decreto ministeriale, attinenti alla programmazione su base triennale del sistema universitario e contenute, per il [#OMISSIS#] di cui trattasi, nel D.M. 25 ottobre 2019, n. 989 relativo al triennio 2019-2021.
Il successivo comma 4 del medesimo articolo 7 D.lgs. n. 19/2012 prevede che “La richiesta, corredata della pertinente documentazione, è trasmessa, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, dal Ministero all’ANVUR che si esprime con motivato parere in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’accreditamento della sede e dei corsi di studio nel [#OMISSIS#] di 120 giorni, decorrenti dal ricevimento della documentazione …”, mentre il comma 5 specifica che “Il Ministero, qualora ravvisi elementi che possano indurre a una valutazione diversa da quella dell’ANVUR, può chiedere, con istanza motivata … il riesame della valutazione…”.
Il comma 6, infine, stabilisce che “Il Ministro, con proprio decreto, su conforme parere dell’ANVUR, concede o nega l’accreditamento”.
9.1. La disciplina di riferimento risulta poi completata dalla cornice regolatoria definita nel D.M. n. 989/2019 – sopra richiamato – recante “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati” – adottato ai sensi dell’art. 1-ter D.L. n. 7/2005 convertito con modificazioni da L. n. 43/2005 – che all’articolo 6 contempla specifiche previsioni dedicate all’accreditamento (tra cui, quello iniziale) delle sedi universitarie e dei relativi corsi.
In particolare, il comma terzo del citato articolo 6 stabilisce che “Le proposte di istituzione di nuove Università non statali, purché finalizzate all’innalzamento della qualità del sistema universitario, sono avanzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) documentata attività pluriennale di ricerca dei soggetti promotori;
b) offerta formativa relativa a corsi di laurea e corsi di laurea magistrale, con esclusione di corsi appartenenti alle classi di studio già attivi nel raggio di almeno 200 KM, e comunque con l’esclusione delle classi nelle quali non si ravvisa l’opportunità dell’aumento dell’offerta formativa a livello nazionale …;
c) piena sostenibilità finanziaria, logistica, scientifica, del progetto formativo e di sviluppo della sede, indipendentemente da qualsiasi contribuzione statale anche a regime, prevedendo la verifica annuale dell’attività, anche in relazione alla concreta realizzazione del progetto approvato ai fini dell’accreditamento iniziale, dell’Università e, al [#OMISSIS#] del primo quinquennio, la verifica della completa realizzazione del progetto formativo e di sviluppo medesimo il cui esito non positivo comporta la disattivazione e la soppressione dell’Università non statale legalmente riconosciuta
”.
10. Ciò premesso quanto al quadro normativo e regolatorio di riferimento, il Collegio ritiene di poter esaminare congiuntamente i due motivi di doglianza proposti in quanto attinenti a [#OMISSIS#] connessi sul piano logico-giuridico.
11. I motivi di gravame formulati risultano infondati, per le ragioni di seguito illustrate.
11.1. Alla luce del contenuto del provvedimento finale e del preavviso di rigetto oggetto di gravame, emerge che la motivazione addotta a fondamento del diniego è basata: i) da un lato, sulla ritenuta competenza del Ministero alla “prima verifica” – in specie, preliminare alla trasmissione ex articolo 7, comma 4, D.lgs. n. 19/2012 all’ANVUR dell’istanza, corredata della pertinente documentazione, nel successivo [#OMISSIS#] di 30 giorni – in ordine al rispetto delle linee generali d’indirizzo della programmazione triennale adottate ai sensi dell’art. 1-ter D.L. n. 7/2005 conv. in L. n. 43/2005, definite per il [#OMISSIS#] di cui trattasi dal D.M. n. 989/2019 relativo al periodo 2019-2021; ii) dall’altro, sull’assenza di conformità della richiesta di accreditamento alla specifica previsione posta dall’articolo 6, comma 3, lettera b), D.M. n. 989/2019 – ricondotta alla “presentazione di un progetto formativo di durata quinquennale relativo a corsi di laurea e di laurea magistrale” – ravvisata nel [#OMISSIS#] specifico in ragione del “… riferimento a un progetto formativo di durata biennale, relativo a un corso di laurea magistrale e con la mancanza di un’offerta formativa di corsi di laurea …”.
11.2. Ritiene il Collegio che la motivazione riportata possa trovare corrispondenza nel quadro normativo e regolatorio di riferimento.
Il riparto di competenze delineato in via legislativa tra MUR e ANVUR, infatti, non implica una riserva in via esclusiva all’Agenzia della fase di valutazione delle istanze di accreditamento.
L’attribuzione al Ministero di una verifica in via preliminare rinviene il suo fondamento, in particolare, nel combinato disposto dei commi 3 e 4 dell’articolo 7 D.lgs. n. 19/2012 – sopra riportato – laddove è prevista la necessaria conformità dell’istanza di accreditamento alle “linee generali di indirizzo” definite a livello ministeriale, attinenti alla programmazione su base triennale del sistema universitario (e contenute, per il [#OMISSIS#] di cui trattasi, nel D.M. 25 ottobre 2019, n. 989 relativo al triennio 2019-2021), evocante lo specifico interesse pubblico affidato alla cura del Ministero, trovando poi conferma [#OMISSIS#] fissazione di un [#OMISSIS#] (entro i trenta giorni successivi alla presentazione dell’istanza) per la successiva trasmissione all’ANVUR della richiesta, corredata della pertinente documentazione, ai fini dell’acquisizione del relativo parere motivato, postulante la verifica da parte dell’Agenzia – quale attività espressione di discrezionalità tecnica – circa la ricorrenza dei prescritti requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e di qualificazione della ricerca e della sostenibilità economico-finanziaria delle attività, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del medesimo D.lgs. n. 19/2012.
11.3. Nel contesto delineato, la specifica condizione posta dall’articolo 6, comma 3, lett. b), D.M. n. 989/2019 – richiedente, in particolare, una “offerta formativa relativa a corsi di laurea e corsi di laurea magistrale” – rappresenta un presupposto minimo ai fini dell’accreditamento iniziale di una nuova sede universitaria e dei relativi corsi, suscettibile di verifica da parte del Ministero nell’ambito della fase preliminare alla trasmissione dell’istanza all’ANVUR per l’acquisizione del prescritto parere sul piano tecnico-amministrativo.
Sul punto, non appare condivisibile l’interpretazione formulata in ricorso, prospettante che il requisito prescritto, riguardante la composizione del progetto formativo, includerebbe due ipotesi – “corsi di laurea”, da un lato e “corsi di laurea magistrale”, dall’altro – poste in rapporto di alternatività, per cui l’offerta formativa presentata dalla ricorrente (circoscritta a un unico corso di laurea magistrale, di durata biennale) sarebbe sufficiente ad integrare il presupposto richiesto.
L’interpretazione prospettata, infatti, non trova corrispondenza nel dato letterale della previsione, né tantomeno appare coerente al quadro sistematico e finalistico di riferimento.
La locuzione “e” posta tra le espressioni “corsi di laurea” e “corsi di laurea magistrale” non può che esprimere il valore di congiunzione, denotando l’indicazione in via cumulativa delle ipotesi considerate.
La soluzione delineata trova altresì conferma nel disposto della successiva lettera “c” del medesimo articolo 6, comma 3, D.M. n. 989/2019, ove è prevista – in [#OMISSIS#] di accoglimento dell’istanza di accreditamento iniziale – “… al [#OMISSIS#] del primo quinquennio, la verifica della completa realizzazione del progetto formativo e di sviluppo medesimo il cui esito non positivo comporta la disattivazione e la soppressione dell’Università non statale legalmente riconosciuta”.
La disposizione richiamata, infatti, evoca il principio di completezza dell’offerta formativa – includente sia corsi di laurea sia corsi di laurea magistrale – ai fini dell’accreditamento iniziale delle sedi universitarie e dei relativi corsi, che risulta altresì funzionale “all’innalzamento della qualità del sistema universitario” quale finalità precipua dell’istituzione di nuove Università non statali ai sensi del medesimo comma 3 dell’articolo 6 D.M. n. 989/2019.
Il dato letterale unitamente a quello sistematico, anche alla luce della ratio della disciplina in materia, non appaiono pertanto idonei a suffragare la tesi prospettata in ricorso quanto al significato disgiuntivo del sintagma utilizzato nell’ambito della locuzione in esame.
[#OMISSIS#] prospettiva delineata, la motivazione addotta dal Ministero a giustificazione del diniego opposto risulta quindi conforme al quadro normativo e regolatorio di riferimento, con conseguente infondatezza del primo e del secondo motivo di doglianza sul punto formulati.
11.4. Risulta altresì non suscettibile di condivisione l’ulteriore censura articolata, in via subordinata nell’ambito del secondo motivo di gravame, volta a sostenere l’illegittimità – per le medesime ragioni prospettate – della stessa previsione posta dal richiamato articolo 6, comma 3, lettera “b”, D.M. n. 689/2019.
La disposizione nell’interpretazione delineata, correlata al principio di non frammentazione dell’offerta formativa, risulta infatti conforme alla normativa di rango [#OMISSIS#], in quanto rispondente alla finalità di “valorizzazione della qualità e dell’efficienza delle università” ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 2, D.lgs. n. 19/2012 e 5, comma 1, lettera a), primo periodo, L. n. 240/2010.
12. In conclusione, il ricorso non è meritevole di accoglimento per le ragioni illustrate.
13. Si ravvisano giusti motivi, anche in ragione della peculiarità della controversia, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 24 febbraio 2021, tenutasi in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Chiara [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
L’ESTENSORE Chiara [#OMISSIS#]
IL [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 07/09/2021