TAR Lazio, Sez. III bis, 1 ottobre 2021, n. 10099

Abilitazione scientifica nazionale - Obbligo di motivazione del diniego - Valutazione titoli - Originalità pubblicazioni

Data Documento: 2021-10-10
Area: Giurisprudenza
Massima

La valutazione dei titoli si compone di due momenti:
a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A.
Si tratta al riguardo di indicatori oggettivi, distinti dallo stesso legislatore a seconda che si tratti di settori bibliometrici o non bibliometrici, e rispetto ai quali la discrezionalità della commissione si esaurisce nella previa individuazione dei valori-soglia.
b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che “la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione”.
La Commissione, laddove accerti che il candidato non supera positivamente la soglia dell’impatto della produzione scientifica (raggiungimento di almeno 2 valori soglia su 3), può avvalersi della facoltà prevista dall’art. 8, comma 6, del D.P.R. n. 95 del 2016, di non procedere alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e conseguentemente motivare il diniego di abilitazione unicamente con riferimento all’assenza del requisito di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica).
Per i candidati che invece superano positivamente tale valore e per i quali viene altresì valutato positivamente il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione e ricompresi tra i numeri 2 e 11 dell’allegato A, la Commissione procede con la valutazione delle pubblicazioni.
L’abilitazione è attribuita, in base all’art. 6, ai soli ai candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale.”

Il giudizio di valore, rimesso all’apprezzamento della Commissione, è intangibile da parte del Giudice se non nei ristretti confini della manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1662/2017; Sez. IV, n. 5016/2016; Sez. VI, n. 871/2011; Id. n. 5880/2010; T.A.R. Lazio-Roma, I sez., n. 4237/2013): in questi casi, tenuto peraltro conto dello specifico contesto dell’autonomia universitaria, il giudice non è chiamato, sempre e comunque, a sostituire la sua decisione a quella dell’Amministrazione, dovendo invece verificare se l’opzione prescelta da quest’ultima rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili che possono essere date alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto.

A fronte della tesi del ricorrente secondo cui l’opera monografica presentata come pubblicazione in sede di abilitazione scientifica nazionale  sarebbe oggettivamente “originale” anche perché sarebbe stata valutata positivamente all’esito della procedura di valutazione comparativa per Ricercatore, il giudice amministrativo ritiene che la censura sia palesamente infondata, in quanto la valutazione delle pubblicazioni è rimessa alla discrezionalità della Commissione e non è sindacabile dal giudice se non nei limiti della “inaccettabilità” del giudizio di valore espresso, oltre ad essere inconferente, in quanto il grado di originalità richiesto ai fini dell’integrazione di tale requisito per il posto da ricercatore è giocoforza minore in quanto calibrato per funzioni diverse da quelle di professore di seconda fascia.

Contenuto sentenza

N. 10099/2021 REG.PROV.COLL.
N. 09055/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9055 del 2019, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] n. 9;

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale Sc 12/B1 – Diritto Commerciale in P.L.R.P.T. c/o Miur non costituito in giudizio;

per l’annullamento

– del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia, settore concorsuale 12/B1 – Diritto commerciale (bando candidati D.D. n. 2175 del 9.8.2018), formulato nei confronti del ricorrente dalla Commissione nazionale nominata con D.D. n. 2780 del 29.10.2018, pubblicato sul [#OMISSIS#] del MIUR in data 10 [#OMISSIS#] 2019;

– di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi i Verbali della procedura;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 luglio 2021, tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020 conv. in legge n.176 del 2020, la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1.Il ricorrente ha presentato la propria candidatura per l’abilitazione scientifica nazionale (ASN) alle funzioni di professore di seconda fascia nell’ambito della procedura indetta con D.D. del MIUR n. 2175 del 9 agosto 2018 per il settore concorsuale 12/B1 “Diritto commerciale”.

All’esito della procedura la Commissione giudicatrice ha ritenuto la non idoneità del ricorrente; il quale, ritenendone l’illegittimità, ha impugnato il giudizio finale, affidando il ricorso ai seguenti motivi di doglianza: I. “Illegittimità del giudizio di non abilitazione del dott. [#OMISSIS#] per violazione dell’art. 4, lett. a), del D.M.. n. 120 del 2016, e dell’all. B, al D.M. n. 855 del 2015; dell’art. 16, comma 3, lett. a), della l. n. 240 del 2010, e dell’art. 8, comma 6, del d.p.r. n. 95 del 2016. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza, arbitrarietà, contraddittorietà. violazione degli artt. 3 e 97, cost.”; II. “Eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, manifesta illogicità, arbitrarietà, ingiustizia manifesta, perplessità. violazione degli artt. 3 e 97, cost.”; III. “Eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, manifesta illogicità, arbitrarietà, ingiustizia manifesta, perplessità. violazione degli artt. 3 e 97, cost..”; IV “Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. contraddittorietà, manifesta illogicità, arbitrarietà, ingiustizia manifesta, perplessità. violazione degli artt. 3 e 97, cost.”; V. “Eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, manifesta illogicità, arbitrarietà, ingiustizia manifesta. violazione degli artt. 3 e 97, cost.”.

1.2 L’Amministrazione si è costituita in giudizio con atto di stile chiedendo il rigetto del ricorso e depositando una relazione sulle censure prospettate da parte ricorrente.

1.3 Il ricorrente ha insistito con memorie del 17 giugno 2021 per l’accoglimento del gravame, confutando le argomentazioni sostenute dall’Amministrazione [#OMISSIS#] relazione in atti.

1.4 All’udienza del 19 luglio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

2.Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.

2.1 La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati possiedono e il cui accertamento è svolto sulla base di meri parametri e indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità c.d. tecnica della Commissione “[#OMISSIS#] peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo” (Tar Lazio, Roma, sez. III, 4.5.2020 n. 4617).

In particolare la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n. 120, il quale prevede all’art. 3, rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, che “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute [#OMISSIS#] domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. [#OMISSIS#] valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.

2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare:

a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca;

b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.

Il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza. La disposizione fissa già i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica” (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”, e quelli per l’accertamento della “maturità scientifica” (per la seconda fascia), la quale è data dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.

La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità o mera maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.

I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).

In particolare la valutazione dei titoli si compone di due momenti:

a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A.

Si tratta al riguardo di indicatori oggettivi, distinti dallo stesso legislatore a seconda che si tratti di settori bibliometrici o non bibliometrici, e rispetto ai quali la discrezionalità della commissione si esaurisce [#OMISSIS#] previa individuazione dei valori-soglia.

b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che “la Commissione, [#OMISSIS#] seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione”.

La Commissione, laddove accerti che il candidato non supera positivamente la soglia dell’impatto della produzione scientifica (raggiungimento di almeno 2 valori soglia su 3), può avvalersi della facoltà prevista dall’art. 8, comma 6, del D.P.R. n. 95 del 2016, di non procedere alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e conseguentemente motivare il diniego di abilitazione unicamente con riferimento all’assenza del requisito di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica).

Per i candidati che invece superano positivamente tale valore e per i quali viene altresì valutato positivamente il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione e ricompresi tra i numeri 2 e 11 dell’allegato A, la Commissione procede con la valutazione delle pubblicazioni.

La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:

a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;

b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;

c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;

d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;

e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;

f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.

L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 ai soli ai candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo [#OMISSIS#] comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale.”

2.2 Nel [#OMISSIS#] di specie, il ricorrente è stato valutato positivamente con riferimento al titolo 1 dell’Allegato A al D.M. 120/2016 ed è risultato in possesso di quattro titoli tra quelli individuati e definiti dalla Commissione in base all’allegato A, dal n. 2 al n. 11.

Non sono state invece valutate positivamente ai fini della idoneità le pubblicazioni, con quattro giudizi negativi, su cinque, dei componenti della Commissione.

Il ricorrente con plurimi e articolati motivi di ricorso sostiene l’illegittimità del giudizio collegiale e dei singoli giudizi negativi.

In particolare i cinque motivi di ricorso possono essere così sintetizzati:

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’illegittimità del giudizio collegiale e di quelli individuali negativi [#OMISSIS#] parte in cui ritengono che la monografia dal titolo “Fenomenologia e regolamentazione del rapporto banca-industria. Dalla separazione per soggetti alla separazione per ruoli” del 2007 e alcune pubblicazioni minori non siano coerenti con il SSD IUS/04 – Diritto commerciale, rientrando piuttosto nel settore IUS/05 – Diritto dell’economia. Richiama al riguardo la disciplina sulla “interdisciplinarietà” (art. 4, lettera a), del D.M. n. 120 del 2016) e l’allegato B al D.M. n. 855 del 2015 in base al quale il settore 12/B1 – Diritto commerciale, rientrante nel settore concorsuale IUS/04, “comprende l’attività scientifica e didattico-formativa degli studi relativi alla disciplina di diritto privato dell’attività e degli atti di impresa, (…), dei settori bancario, finanziario e assicurativo”, conseguendone che la materia bancaria, oggetto di trattazione nelle pubblicazioni in questione, rientra pienamente nel settore IUS/04 e che, pertanto, il giudizio sarebbe viziato anche da carenza di motivazione, non avendo i Commissari esplicitato le ragioni di tale ritenuta “non coerenza”.

Infine il ricorrente ravvisa una macroscopica illegittimità per contraddittorietà tanto del giudizio collegiale quanto di quelli individuali, [#OMISSIS#] parte in cui le predette considerazioni sulla non coerenza di tali pubblicazioni sono poi contraddette dall’affermazione contenuta nel giudizio collegiale secondo cui il ricorrente presenta pubblicazioni “complessivamente coerenti con le tematiche del settore concorsuale”.

Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe irragionevolmente e apoditticamente sminuito il valore dell’opera monografica del 2007 solo perché frutto del dottorato di ricerca, senza valutare che la stessa ha, comunque, tutti caratteri di una monografia. Contesta, inoltre, parte ricorrente la ritenuta “non originalità” della monografia del 2007, la quale al contrario presenterebbe elementi “oggettivamente” originali (come la ricostruzione contrastante con la dottrina prevalente, la elaborazione di soluzioni nuove poi confermate da scelte legislative,…) e come tale sarebbe stata, infatti, ritenuta all’esito della procedura di valutazione comparativa del 2011 di inquadramento dell’odierno ricorrente come Ricercatore presso l’Università di Pisa.

La Commissione, dunque, ad eccezione del prof. di Torrepadula, sarebbe pervenuta ad un giudizio di non originalità dell’opera in questione incorrendo in un difetto di istruttoria e immotivatamente.

Analoghe considerazioni sulla indubbia originalità e innovatività vengono estese dal ricorrente alla Monografia del 2019, anch’essa, pertanto, ritenuta dalla Commissione in maniera errata e in difetto di motivazione di scarsa originalità.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta che il giudizio collegiale sulle pubblicazioni diverse dalle monografie difetterebbe di motivazione limitandosi ad estendere genericamente a tali lavori le valutazioni negative formulate con riguardo alle Monografie del ricorrente (“le medesime valutazioni possono essere replicate per le altre pubblicazioni presentate”). Ad ogni modo nei singoli giudizi individuali i Commissari avrebbero effettuato una valutazione parziale e superficiale di tali pubblicazioni presentate dal ricorrente rispetto alle quali alcuni lavori non sarebbero stati affatto esaminati ed altri invece sarebbero stati valutati con giudizi frettolosi, generici e superficiali e in presenza di “errori di percezione” dei Commissari sui contenuti.

Sotto un ulteriore profilo, il macroscopico eccesso di potere che vizierebbe in radice l’operato della Commissione si manifesterebbe [#OMISSIS#] disparità di trattamento della quale sono state fatte oggetto le pubblicazioni del Dott. [#OMISSIS#], rispetto alla valutazione riservata alla produzione dell’unico candidato abilitato, Dott. [#OMISSIS#], per il quale elementi analoghi sono stati oggetto di valutazioni di segno opposto in riferimento a ciascuno dei due candidati.

Inoltre il giudizio collegiale non facendo alcun riferimento alla continuità temporale dell’attività di ricerca del ricorrente, attestata [#OMISSIS#] maggioranza dei giudizi individuali, confermerebbe che tale criterio di valutazione non avrebbe rivestito alcun peso ai fini del giudizio “qualitativo” sulle pubblicazioni. Ciò, in violazione dell’art. 4, lett. e), del D.M. n. 120 del 2016, che impone espressamente di valutare anche “la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale”.

Con il quarto motivo il ricorrente prospetta l’illegittimità del giudizio finale di non abilitazione per difetto di una rigorosa e approfondita motivazione sul mancato riconoscimento della maturità scientifica, a fronte del dato oggettivo e incontrovertibile rappresentato dal netto superamento degli altri due “pilastri” richiesti ai fini dell’attribuzione dell’ASN (cfr. ex plurimis, C.d.S., Sez. VI, sent. n. 5065 del 2.11.2017). Al riguardo, parte ricorrente evidenzia anche “un vizio di perplessità” dell’azione amministrativa, poiché l’unico candidato risultato abilitato in esito alla procedura ASN per cui è causa non risulta inquadrato nei ruoli universitari, conseguendone che rimarrebbe incomprensibile come “un candidato che non ha alle spalle anni di [#OMISSIS#] universitaria possa essere ritenuto idoneo ad esercitare le funzioni di Professore di seconda fascia, mentre invece una tale idoneità mancherebbe a candidati come il Dott. [#OMISSIS#], che hanno accumulato maturità e anni di esperienza [#OMISSIS#] didattica e nelle altre funzioni connesse con l’inquadramento nel ruolo dei Ricercatori universitari”.

Infine con un [#OMISSIS#] motivo di ricorso il ricorrente lamenta la genericità tanto del giudizio collegiale di non abilitazione, quanto del giudizio individuale del Prof. Benazzo, in quanto “ciclostilati” rispetto a quelli redatti per gli altri candidati risultati non abilitati [#OMISSIS#] medesima procedura ASN.

2.3 Cosi sintetizzate le censure, in via preliminare deve rammentarsi che il giudizio di valore, rimesso all’apprezzamento della Commissione, è intangibile da parte del [#OMISSIS#] se non nei ristretti confini della manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1662/2017; Sez. IV, n. 5016/2016; Sez. VI, n. 871/2011; Id. n. 5880/2010; T.A.R. Lazio-Roma, I sez., n. 4237/2013).

Difatti, “sebbene sia stata oramai definitivamente accantonata l’opinione tradizionale che escludeva si potesse riconnettere alla sentenza del [#OMISSIS#] amministrativo l’effetto di imporre una disciplina del rapporto tra amministrazione e cittadino “sostitutiva” della disciplina dettata dall’atto annullato, [#OMISSIS#] il fatto che non sempre il contenuto ordinatorio della sentenza di accoglimento consente una definizione della fattispecie sostanziale;

– ciò accade nell’ipotesi in discussione, in cui il fatto presupposto del potere di accertamento della Commissione ‒ la sussistenza della piena maturità scientifica degli aspiranti professori ‒ viene preso in considerazione dalla [#OMISSIS#] attributiva del potere, non [#OMISSIS#] dimensione oggettiva di “fatto storico” (accertabile in via diretta dal [#OMISSIS#]), bensì di fatto “mediato” e “valutato” dalla pubblica amministrazione.

– in questi casi, tenuto peraltro conto dello specifico contesto dell’autonomia universitaria, il [#OMISSIS#] non è chiamato, sempre e comunque, a sostituire la sua decisione a quella dell’Amministrazione, dovendo invece verificare se l’opzione prescelta da quest’[#OMISSIS#] rientri o meno [#OMISSIS#] ristretta gamma di risposte plausibili che possono essere date alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto;

– l’intangibilità del nucleo “intimo” della decisione discrezionale consegue alla stessa mancanza di un parametro giuridico di valutazione, essendosi al cospetto di attività, sì giuridicamente rilevante, ma non disciplinata da norme di diritto oggettivo (in tal senso, va letto l’art. 31, comma 3, c.p.a.);

– è ben possibile per l’interessato ‒ oltre a far valere il rispetto delle garanzie formali e procedimentali “strumentali” e gli indici di eccesso di potere ‒ contestare il contenuto della decisione pubblica, ma in tal [#OMISSIS#] deve accollarsi l’onere di dimostrare che il giudizio di valore espresso dall’Amministrazione sia scientificamente del tutto inaccettabile;

– fino a quando invece si fronteggiano soltanto “opinioni” divergenti, il [#OMISSIS#], per le ragioni anzidette, deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo statale appositamente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla posizione “individuale” dell’interessato…” (Cons. Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2021 n. 195).

2.4 Posti questi principi, il giudizio reso dalla Commissione, nel [#OMISSIS#] di specie, non risulta affetto dalle censure dedotte.

Come s’è visto, nel [#OMISSIS#] in trattazione, la Commissione ha valutato negativamente le pubblicazioni del ricorrente, ritenendo pertanto che non avesse raggiunto la maturità scientifica. Al riguardo il giudizio collegiale così riporta: “Il Candidato sottopone a valutazione 10 contributi, pubblicati tra il 2007 ed il 2019, di cui 2 indicati nel genere “monografia”; 1 indicato nel genere “contributi in volume” e 7 indicati nel genere “articoli in rivista”.

La Commissione, valutate le pubblicazioni secondo i criteri di cui all’art. 4, del DM 120/2016, esprime a maggioranza dei 4/5 dei Commissari il seguente giudizio: Le pubblicazioni risultano complessivamente coerenti con le tematiche del settore concorsuale, ma non possono essere valutate di elevata qualità, in quanto aventi carattere sostanzialmente compilativo e spesso eccessivamente ridondanti e poco lineari. In particolare, nel primo lavoro monografico (“Fenomenologia e regolamentazione del rapporto banca-industria. Dalla separazione dei soggetti alla separazione dei ruoli”), che risente del fatto di essere la tesi di dottorato e che si [#OMISSIS#] al confine del SSD IUS/04, il candidato effettua un’analisi gius-economica dell’ordinamento settoriale del credito alla luce della regolamentazione del rapporto banca-industria, privilegiando il metodo storico e comparatistico. Nel contributo il candidato non approfondisce adeguatamente le modalità applicative delle soluzioni proposte, senza neppure riuscire a raggiungere risultati innovativi. Nel secondo lavoro monografico (“Controllo giudiziario sulla gestione e forme collettive di esercizio dell’impresa. Tipi, attività e contesto di allerta aziendale”), comunque più strutturato del primo, il candidato si occupa dell’istituto del controllo giudiziario sulla gestione degli enti collettivi, partendo dalla disciplina recata dall’art. 2409 c.c. ed analizzando le figure analoghe contemplate [#OMISSIS#] legislazione speciale. Il contributo si riduce, [#OMISSIS#] sostanza, a una mera rappresentazione dell’amplissimo dibattito scientifico sul tema del controllo giudiziario, con una esposizione talora ridondante e faticosa, non in grado di cogliere il profilo unitario dell’istituto. Le medesime valutazioni possono essere replicate per le altre pubblicazioni presentate.

Complessivamente le pubblicazioni presentate NON dimostrano pertanto un grado di originalità tale da contribuire in modo significativo al progresso dei [#OMISSIS#] di ricerca affrontati e NON sono ritenute di qualità elevata in relazione al settore concorsuale.

Alla luce delle osservazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico la commissione all’unanimità valuta il candidato positivamente con riferimento al possesso tanto degli indicatori relativi all’impatto della produzione quanto di almeno 3 titoli tra quelli individuati dalla Commissione; e a maggioranza dei 4/5 dei commissari, valuta il candidato negativamente con riferimento alla produzione scientifica, in quanto tale da NON dimostrare in capo al medesimo una posizione riconosciuta nel panorama della ricerca come emerge dai risultati poco significativi raggiunti, in termini di qualità e originalità per il settore concorsuale rispetto alle tematiche scientifiche affrontate.

I risultati poco significativi raggiunti fanno ritenere che, nonostante il superamento dei valori soglia e il possesso del requisito ex art. 5, co. 1, lett. b) D.M. n. 120/2016, il candidato NON possieda la piena maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di II fascia.

2.5 La piana ed integrale lettura del giudizio collegiale, unitamente a quelli individuali, consente di ritenere il primo motivo di ricorso infondato e addirittura prima ancora inconferente, come tra l’altro eccepito dalla stessa Amministrazione [#OMISSIS#] relazione in atti.

Sia il giudizio collegiale che quelli individuali nel riferire in alcuni punti della non coerenza con il SSD della prima monografia del 2005, difatti, non appaiono fondare la valutazione negativa su siffatto aspetto, solo accennato (“si [#OMISSIS#] al confine del SSD IUS/04”), ma comunque non determinante ai fini del giudizio finale sul non riconoscimento della maturità scientifica. Tanto è vero che in maniera non affatto contraddittoria nel giudizio finale la Commissione ritiene che le pubblicazioni risultino complessivamente coerenti con le tematiche del settore concorsuale, mentre ad essere carente è l’altro decisivo profilo dell’assenza della qualità elevata (“Le pubblicazioni risultano complessivamente coerenti con le tematiche del settore concorsuale, ma non possono essere valutate di elevata qualità, in quanto aventi carattere sostanzialmente compilativo e spesso eccessivamente ridondanti e poco lineari.”).

Peraltro tale profilo relativo più che alla non coerenza in assoluto, quanto piuttosto alla marginalità della monografia rispetto [#OMISSIS#] studi afferenti al SSD in questione, è tutt’altro che immotivata, dovendo il giudizio collegiale essere letto in raccordo con quanto esposto nei singoli giudizi individuali in cui tale aspetto è riferito non tanto all’oggetto dell’analisi (la materia bancaria che appartiene in realtà ad entrambi i due SSD –IUS 04 e IUS 05-), come pure parte ricorrente sostiene, quanto alle modalità con cui lo studio viene condotto.

Si legge infatti nel giudizio del prof. Benazzo al riguardo che si tratta di “Tematiche peraltro non sempre collocate e affrontate secondo un taglio di analisi prettamente afferente al, e coerente con il, settore scientifico-disciplinare di riferimento” e nel giudizio del prof. [#OMISSIS#]: “Candidato ha pubblicato anche un’altra opera monografica (Fenomenologia e regolamentazione del rapporto banca-industria, [#OMISSIS#] Editore del 2007) che, però, si [#OMISSIS#] ai margini esterni del diritto commerciale in quanto vengono esaminati, in misura nettamente prevalente, [#OMISSIS#] pubblicistici del diritto bancario (il Volume si colloca più esattamente nell’ambito del Diritto dell’economia)”.

Il prof. Miola, pur ritenendo il tema affrontato “di per sé di confine” ne valuta la qualità mettendo in rilievo sia aspetti positivi (“buona capacità di indagine del fenomeno”) sia quelli negativi (“emergono per contro i limiti della fase ricostruttiva e propositiva, in quanto dalla enunciazione di metodo non corrispondono adeguati approfondimenti circa le modalità e la praticabilità in concreto della soluzione proposta”) ed anche lo stesso prof. di Torrepadula, l’unico Commissario a concludere per il riconoscimento dell’abilitazione, concorda sul fatto che il lavoro affronti le tematiche più da una prospettiva pubblicistica che privatistica (il lavoro “però, appare calibrato prevalentemente sull’area del settore scientifico IUS-05”).

Infine per il prof. [#OMISSIS#] per quanto il lavoro si presenti parzialmente coerente con il settore IUS 04 (Il lavoro è parzialmente congruente con il SSD IUS/04, sembrando ricadere più propriamente nel SSD IUS/05), tuttavia sono altri gli aspetti negativi sui quali sofferma la propria valutazione (“Lo stile di scrittura, nel complesso sufficiente, si mostra a volte inutilmente contorto ed a volte poco controllato. La ricerca, utilizzando le parole dell’Autore, “si prefigge l’obiettivo di verificare se la regolamentazione italiana abbia o meno l’attitudine a dare appropriata soluzione ai

problemi di regolamentazione posti dal fatto economico del rapporto tra banca e impresa” (p. 17). Nel perseguimento di tale obiettivo, l’Autore sceglie di affidarsi al metodo storico-comparatistico, approfondendo in particolare gli ordinamenti [#OMISSIS#] e tedesco. Pur non mancando spunti interessanti (specialmente nell’[#OMISSIS#] capitolo), il lavoro è essenzialmente ricognitivo e comunque non tale da avere un impatto significativo sullo stato dell’arte ad esso preesistente”).

Pertanto il motivo non può trovare accoglimento sia per l’irrilevanza e la non decisività del profilo della “non coerenza” rispetto alle conclusioni sulla non abilitazione del ricorrente, sia perché le ragioni di tali considerazioni sono comunque esplicate nei giudizi individuali che riferiscono tali motivazioni anche alle pubblicazioni minori che sostanzialmente riprendono l’analisi svolta [#OMISSIS#] monografia.

2.6 Non coglie nel segno neppure il secondo motivo di ricorso.

Che la prima monografia accolga la tesi di dottorato di ricerca è fuor di dubbio e non è contestato, ma si tratta anche qui di un profilo evidenziato dalla Commissione non per escluderne il valore di opera monografica e come tale valutabile nell’ambito della procedura, quanto per giustificarne, in maniera anche elegante (il prof. Benazzo scrive di “riproduzione della tesi di dottorato… ancora acerba nel suo contributo effettivamente innovativo e originale” e così il prof. [#OMISSIS#]: “Il lavoro oggetto di valutazione rappresenta, come indicato dalla Prefazione a cura del prof. [#OMISSIS#] Belli, la tesi di dottorato in “Diritto della banca e del mercato finanziario” discussa dal candidato; ciò che inevitabilmente si riflette sull’impostazione generale e sullo sviluppo del lavoro, nonché sulle soluzioni interpretative adottate, non sempre adeguatamente motivate.”), l’assenza di approfondimenti, di risultati innovativi e di originalità dell’opera.

Il ricorrente con tale motivo di ricorso sostiene inoltre che l’opera monografica del 2007 sarebbe oggettivamente “originale” anche perché tale sarebbe stata valutata all’esito della procedura di valutazione comparativa del 2011 per Ricercatore presso l’Università di Pisa.

La censura è palesemente infondata. S’è visto come la valutazione delle pubblicazioni sia rimessa alla discrezionalità della Commissione e non sia sindacabile dal [#OMISSIS#] se non nei limiti della “inaccettabilità” del giudizio di valore espresso.

La Commissione sia nel giudizio collegiale che in quelli individuali evidenzia molteplici [#OMISSIS#] atti a sostenere le conclusioni sulla qualità non elevata dell’opera. Lo stesso prof. di Torrepadula, a dire il vero, pur apprezzandone la conclusione originale ne evidenzia [#OMISSIS#] negativi: il lavoro presenta un “taglio ricostruttivo delle varie discipline ([#OMISSIS#], tedesca ed italiana)”.

Non è pertanto ravvisabile neppure quel difetto di istruttoria e di motivazione che parte ricorrente al riguardo sostiene. Atteso, altresì, che inconferente è che l’opera sia stata ritenuta originale nell’ambito della diversa procedura per l’attribuzione del posto di ricercatore, per la quale il grado di originalità richiesto ai fini dell’integrazione di tale requisito è giocoforza minore in quanto calibrato per funzioni diverse da quelle di professore di seconda fascia.

Analogamente non appare affatto immotivato il giudizio di non originalità ed innovatività dell’altra monografia del 2018 su “Controllo giudiziario sulla gestione e forme collettive di esercizio dell’impresa. Tipi attività e contesto di allerta aziendale” su cui si soffermano in maniera oltremodo articolata i singoli giudizi dei Commissari, dando conto del contenuto della monografia, del tipo di indagine condotta, delle modalità espositive del candidato e della ricostruzione proposta e di cui il giudizio finale costituisce una adeguata sintesi (“Il contributo si riduce, [#OMISSIS#] sostanza, a una mera rappresentazione dell’amplissimo dibattito scientifico sul tema del controllo giudiziario, con una esposizione talora ridondante e faticosa, non in grado di cogliere il profilo unitario dell’istituto”).

2.7 Il valore decisivo (in base ai criteri fissati dalla Commissione sulla particolare considerazione dei lavori monografici, verbale n. 1 del 19 novembre 2018) della legittimità del giudizio sulla qualità non elevata delle due monografie renderebbe superflua la trattazione delle censure con cui parte ricorrente lamenta altresì l’illegittimità per carenza di motivazione della valutazione delle altre pubblicazioni (sette articoli in rivista un contributo in volume), tuttavia anch’esse si palesano infondate.

Per quanto infatti il giudizio collegiale sia piuttosto laconico al riguardo (“Le medesime valutazioni possono essere replicate per le altre pubblicazioni presentate”), limitandosi a ribadire anche con riferimento a queste il giudizio espresso con riferimento alle monografie, tale estrema sintesi è tuttavia bilanciata dalla più ampia esplicazione contenuta nei singoli giudizi individuali che consentono di integrarne la motivazione.

2.8 Non sono inoltre ravvisabili con riferimento ai singoli giudizi dei commissari i vizi sostenuti dal ricorrente riguardo all’asserita e priva di qualunque supporto probatorio affermazione sulla valutazione solo parziale e superficiale delle pubblicazioni.

Il richiamo anche analitico delle diverse opere e le valutazioni espresse con riferimento anche a singole opere sono piuttosto indici che smentiscono una siffatta affermazione.

A tanto si aggiunga che tre Commissari evidenziano altresì il dato oggettivo secondo cui delle pubblicazioni minori presentate in totale (ossia otto), due siano sostanzialmente la traduzione di altre due prodotte in italiano, riducendosi pertanto il numero complessivo a sei saggi, oltre le due monografie.

Ad ogni modo, anche a prescindere dal numero di pubblicazioni prodotte, la censura appare infondata alla luce di quanto più volte precisato dall’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui l’art. 3, D.M. n. 120 del 2016 non pretende una valutazione analitica – titolo per titolo, pubblicazione per pubblicazione – che sarebbe di difficile se non impossibile attuazione in procedure come quella in controversia che richiedono l’esame di centinaia di candidati in un ristretto lasso di tempo. La disposizione citata, in realtà, si limita a prevedere che “La Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute [#OMISSIS#] domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati. [#OMISSIS#] valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.

Ciò posto, non si richiede ai Commissari di esprimere nel proprio giudizio e in quello finale una valutazione completa, opera per opera, di tutte le pubblicazioni presentate dai candidati essendo sufficiente che dal giudizio emerga che vi è stata una previa attività di analisi dell’intero profilo del candidato e che la valutazione contenga in maniera, anche concisa, il riferimento ai [#OMISSIS#] che sorreggono sul piano motivazionale l’esito del giudizio.

Il ricorrente poi riferisce sempre con il terzo motivo di ricorso la censura sulla mancata considerazione della totalità delle pubblicazioni al giudizio del prof. [#OMISSIS#]., il quale avrebbe considerato solo due saggi su otto ed inoltre con riferimento al saggio riportato al n. 4 sarebbe incorso in un errore di interpretazione dovuto ad una lettura superficiale.

Quest’[#OMISSIS#] considerazione appare inammissibile perché afferente alla sfera di insindacabilità della valutazione scientifica resa da un componente della Commissione, sia pure celata sotto le vesti di una presunta erronea interpretazione che del testo il Commissario avrebbe dato.

Ad ogni modo l’analisi che di siffatto saggio è fatta nel giudizio in questione (“Il saggio “Dal fallimento alla liquidazione giudiziale: rivoluzione culturale o make-up di regolamentazione” (Giur.comm. 2018) affronta alcuni [#OMISSIS#] (visti ancora dal cono visivo della legge delega 155/2017) della nuova liquidazione giudiziale con attenzione dedicata [#OMISSIS#] organi della procedura. Il saggio è di disagevole valutazione in quanto tutto costruito attorno ad una legge delega. Di [#OMISSIS#] molte considerazioni appaiono superficiali e spesso non ben calibrate, là dove si sostiene che vi sarebbe un arretramento degli organi giudiziali, assunto pacificamente smentito dagli interpreti.”) smentisce l’ulteriore vizio prospettato sulla valutazione solo parziale e superficiale delle pubblicazioni.

Analogamente deve dirsi per le altre pubblicazioni minori con riferimento alle quali nel giudizio del prof. [#OMISSIS#] vi sono più elementi che inducono a concludere che vi sia stata da parte di costui una effettiva analisi e valutazione.

Il prof. [#OMISSIS#] infatti è tra coloro che rilevano la piena corrispondenza tra due pubblicazioni in lingua [#OMISSIS#] e le due in italiano, egli inoltre rileva una sostanziale coincidenza anche per altre due pubblicazioni nei due testi in [#OMISSIS#] e in italiano (“Fra le pubblicazioni ‘minori’ il Candidato produce tre lavori in lingua [#OMISSIS#] che, però, non appaiono lavori autonomi ma, in due casi la copia ed in un [#OMISSIS#] una stretta derivazione, di pubblicazioni edite sulle Riviste italiane, sì che il numero complessivo delle pubblicazioni è inferiore, [#OMISSIS#] sostanza, a quello rappresentato. Tuttavia, va segnalata la continuità [#OMISSIS#] attività di ricerca ed anche una certa varietà negli argomenti affrontati.”). Riducendosi pertanto i lavori minori da otto a cinque.

Egli inoltre considera non coerenti con il SSD i saggi aventi ad oggetto [#OMISSIS#] della banca perché visti [#OMISSIS#] prospettiva pubblicistica (“Quanto ai saggi, diversi hanno per oggetto [#OMISSIS#] della banca visti, però, [#OMISSIS#] prospettiva pubblicistica, al di fuori del perimetro del SSD”), mentre ha parole di apprezzamento per uno dei saggi (“Il saggio “La regolamentazione del mercato del controllo societario tra ragioni di efficienza ed esigenze di garanzia” (Dir. banca e merc.fin.2018) affronta in modo lineare il tema relativo alle modalità attraverso le quali può essere esercitato un controllo sul takeover e si sofferma sulla tutela delle minoranze.”) e in generale sulla continuità della ricerca e alla varietà degli argomenti (“Tuttavia, va segnalata la continuità [#OMISSIS#] attività di ricerca ed anche una certa varietà negli argomenti affrontati”).

Ne consegue che anche le censure miranti a sostenere l’illegittimità del giudizio del prof. [#OMISSIS#] rispetto alle pubblicazioni minori sono infondate e prima ancora in parte inammissibili.

2.9 Quanto poi alla censura relativa alla disparità di trattamento rispetto all’unico candidato risultato abilitato, prospettata sia con il terzo che con il quarto motivo di ricorso sia pure con riferimento a due [#OMISSIS#] differenti, deve ritenersi anche al riguardo la palese infondatezza.

I dedotti [#OMISSIS#] di disparità di trattamento rispetto a tale candidato, a latere la loro genericità, non sono in grado di inficiare la legittimità degli atti impugnati, attese la natura non comparativa della procedura e la complessità di giudizi che investono molteplici e, inevitabilmente, differenti aspetti della maturità professionale di ciascun candidato e che pertanto, in assenza di una oggettiva equiparazione dei fatti valutati, non consentono il raffronto tra singoli [#OMISSIS#] estrapolati dal contesto più ampio dei giudizi formulati dalla Commissione

Dalla lettura dei giudizi collegiali emerge la diversità dei presupposti di fatto e anche degli apprezzamenti tecnici alla base dei menzionati giudizi, per quanto invece parte ricorrente tenti una sovrapposizione tra le espressioni di valutazione positiva usate nei confronti del ricorrente e quelle riferite al dott. [#OMISSIS#], estrapolandole dal contesto complessivo dei giudizi.

La disparità di trattamento, al contrario, può essere rilevata nel [#OMISSIS#] in cui, a fronte di presupposti di fatto e apprezzamenti tecnici del medesimo tenore, la Commissione formuli due giudizi divergenti. Evenienza, questa, del tutto estranea al [#OMISSIS#] in esame.

Contraddetta dalla stessa normativa, che non contempla alcun criterio atto a differenziare la posizione degli aspiranti già inseriti nei ruoli dell’Università, è poi l’affermazione di c.d. “un vizio di perplessità” in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione nel valutare positivamente nell’ambito della procedura in questione il solo candidato c.d. “esterno”, senza tener conto della maturità scientifica accumulata da quanti, come il ricorrente, possono già vantare anni di esperienza [#OMISSIS#] didattica e nelle altre funzioni connesse con l’inquadramento nel ruolo dei Ricercatori universitari.

Il godere dei benefici derivanti dall’essere già inserito nel mondo accademico, ad esempio in termini di confronto con i colleghi o di servizio [#OMISSIS#] didattica [#OMISSIS#] studenti universitari, non costituisce affatto un elemento per ritenere l’acquisizione della maturità scientifica quanto piuttosto una mera occasione da mettere a frutto da parte degli aspiranti alle funzioni di professore.

2.10 Sempre con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente sostiene altresì che il giudizio collegiale, non facendo alcun riferimento alla continuità temporale dell’attività di ricerca del ricorrente, attestata [#OMISSIS#] maggioranza dei giudizi individuali, confermerebbe che tale criterio di valutazione non avrebbe rivestito alcun peso ai fini del giudizio “qualitativo” sulle pubblicazioni. Ciò, in violazione dell’art. 4, lett. e), del D.M. n. 120 del 2016, che impone espressamente di valutare anche “la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale”.

Anche tale censura è palesemente infondata.

Come già evidenziato al precedente paragrafo 2.5 a determinare il giudizio negativo è stata la ritenuta qualità non elevata delle pubblicazioni.

La tesi di parte ricorrente secondo cui sostanzialmente la valutazione positiva della continuità della produzione scientifica (criterio di cui all’art. 4, lett. e) del D.M. n. 120 del 2016) avrebbe dovuto essere considerata quale elemento per ritenerne la qualità stessa non trova alcun riscontro normativo.

La normativa di settore, come sopra richiamata, distingue infatti tra i diversi criteri di cui all’art. 4, riportando alla lettera c) il criterio della “qualità della produzione scientifica” (“valutata… all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo” da leggersi in combinato disposto con la necessità che si tratti altresì di “qualità elevata” come individuata in base ai parametri di cui all’allegato B al DM n. 120 del 2016) e alla lett. e) quello della continuità (“il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale”), ne consegue la diversità anche concettuale dei due criteri e la necessità che entrambi siano soddisfatti perché il candidato possa conseguire l’abilitazione scientifica nazionale.

2.11 Con il quarto motivo il ricorrente prospetta l’illegittimità del giudizio finale di non abilitazione per difetto di una rigorosa e approfondita motivazione sul mancato riconoscimento della maturità scientifica, a fronte del dato oggettivo e incontrovertibile rappresentato dal netto superamento degli altri due “pilastri” richiesti ai fini dell’attribuzione dell’ASN.

Anche tale motivo appare infondato.

S’è visto infatti come sia il giudizio collegiale che i singoli giudizi individuali, atti ad integrare il primo sul piano motivazionale, pur nel rispetto del principio di sinteticità che la procedura impone, appaiono pluri-motivati nel richiamare le ragioni per cui non viene ritenuta la qualità elevata delle pubblicazioni.

2.12 Infine, infondato è altresì il [#OMISSIS#] motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta la genericità tanto del giudizio collegiale di non abilitazione, quanto del giudizio individuale del Prof. Benazzo, in quanto “ciclostilati” rispetto a quelli redatti per gli altri candidati risultati non abilitati [#OMISSIS#] medesima procedura ASN, tanto da risultare immotivato (“…non consente di evincere le specifiche valutazioni relative alla raggiunta/non raggiunta maturità scientifica di ciascuno.”)

Tuttavia più che una [#OMISSIS#] sovrapposizione tra i giudizi relativi ai diversi candidati, ciò che sembra emergere è semplicemente che la Commissione abbia usato uno schema generale, personalizzato poi con riferimento a ciascun candidato, tanto è vero che per ciascuno di essi viene fatto riferimento alla specificità delle pubblicazioni sia nel loro contenuto che [#OMISSIS#] applicazione dei criteri di valutazione.

Né l’uso talvolta (in particolare da parte del prof. Benazzo) di espressioni analoghe in punto di aggettivazioni può consentire di ritenere la genericità dei giudizi o la loro arbitrarietà.

3. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso non può trovare accoglimento.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Ministero resistente delle spese processuali che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 19 luglio 2021 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore