TAR Lazio, sez. III bis, 11 novembre 2021, n. 11588

Abilitazione scientifica nazionale, obbligo di motivazione del diniego e valutazione titoli.

Data Documento: 2021-11-11
Area: Giurisprudenza
Massima

La mancata indicazione del tempo impiegato per la valutazione del singolo candidato oltre a non essere prescritto da alcuna disposizione normativa, risulta essere giuridicamente irrilevante, considerato il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di correzione delle prove scritte, ma applicabile a qualsiasi procedura valutativa, secondo il quale non può formare materia di censura l’asserita eccessiva brevità dei tempi impiegati dalla Commissione esaminatrice per correggere tutti gli elaborati. Non è infatti sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione alla valutazione delle prove d’esame di candidati, mancando una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti, non essendo inoltre possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione, e se quindi il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato.

Contenuto sentenza

N. 11588/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00479/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 479 del 2021 proposto dal professor -OMISSIS-rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Franco [#OMISSIS#] Scola e [#OMISSIS#] Salvatore Scoca con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliatario;
per l’annullamento:
– del giudizio collegiale espresso dalla competente Commissione che ha ritenuto di non abilitare il ricorrente come Professore di I fascia per il settore concorsuale -OMISSIS-”; – di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, così come indicati nell’epigrafe del proposto gravame.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2021 il dott. [#OMISSIS#] Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il proposto gravame è stato impugnato il giudizio con cui la competente Commissione ha ritenuto unanimamente di non abilitare il professor -OMISSIS-, docente presso l’Università degli
Studi di Roma -OMISSIS-, come Professore di I fascia per il settore concorsuale -OMISSIS-”
Il ricorso è affidato ai seguenti ed articolati motivi di doglianza:
1) Violazione dell’art.8, comma 8, del DPR n.95/2016. Violazione e falsa applicazione della L. n.240/2010. Violazione degli artt.3, 4, 34 e 9-OMISSIS-della Costituzione. Violazione dei principi di trasparenza e par condicio. Eccesso di potere sotto diversi profili. Difetto di motivazione;
2) Eccesso di potere per difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento dalla causa tipica. Violazione di legge e della normativa concorsuale. Violazione e falsa applicazione del DPR n.95/2016. Violazione e falsa applicazione del DM 120/20-OMISSIS-ed in particolare degli artt. 3 e 4;
3) Violazione e falsa applicazione del bando di concorso DD 2175/2018 e del DM 120/2016. Violazione del principio di trasparenza, proporzionalità e buon andamento. Eccesso di potere sotto diversi profili. Violazione e falsa applicazione del DPR 95/2016, del DM 120/20-OMISSIS-in particolare dell’art.5 e dell’allegato A;
4) Eccesso di potere sotto diversi altri profili. Violazione di legge e della normativa concorsuale. Violazione e falsa applicazione del DPR n.95/2016, del DM 120/2016, in particolare degli allegati B e C, e dell’art.5 del bando;
5) Violazione e falsa applicazione del bando di concorso, del DM 120/2016. Violazione del principio di trasparenza, proporzionalità e buon andamento. Violazione della normativa generale sui concorsi pubblici e del DPR n.487/1994. Eccesso e sviamento di potere.
Si è costituito l’intimato Ministero contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.
Alla pubblica udienza del 5 ottobre 2021 il gravame è stato assunto in decisione.
In punto di fatto deve essere rilevato che il contestato giudizio di inidoneità, dopo aver evidenziato che il candidato aveva raggiunto tutti e tre i valori soglia previsti dal DM n.602/20-OMISSIS- per gli indicatori bibliometrici nella produzione scientifica globale ed era in possesso di ben -OMISSIS-titoli tra gli otto previsti dalla Commissione, per quanto concerne le pubblicazioni scientifiche ha fatto presente che:
“Presenta -OMISSIS-pubblicazioni (con posizione preminente in -OMISSIS-), con interesse rivolto principalmente verso -OMISSIS-. Le pubblicazioni presentate dal candidato sono complessivamente coerenti con le tematiche del settore concorsuale e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti, anche se non tutte pubblicate su riviste peculiari del -OMISSIS-e con ranking vario (8/-OMISSIS-in Q2-Q3; 8/-OMISSIS-in Q4 o senza IF/ranking; nessuna in Q1). In generale, esse non sono tutte di buona qualità, con limiti importanti in termini di metodologia e originalità. L’impatto delle pubblicazioni selezionate dal candidato non è facilmente rilevabile dalla tipologia e numerosità delle citazioni ricevute per le stesse dalla comunità scientifica, non sempre a palese pertinenza.”
“Alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico del candidato, La Commissione all’unanimità rileva che sebbene il candidato presenta il possesso di 3 valori soglia su 3, ed il possesso di almeno 3 titoli, non presenta pubblicazioni in grado di fargli assumere una posizione ben riconosciuta nel panorama internazionale della ricerca. In merito alla valutazione della attività pubblicistica presentata, si ritiene che, per come emerge dai risultati della sua ricerca in termini di qualità, rilevanza editoriale, impatto e originalità per il settore concorsuale, NON gli si possa riconoscere la piena maturità e rilevanza in campo internazionale.
Per tali motivi, alla luce delle analisi presentate, e dopo approfondita riflessione sul profilo scientifico del candidato, la Commissione all’unanimità ritiene che lo stesso non possieda la piena maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di I fascia di cui alla presente valutazione”.
In primis il Collegio osserva che la normativa disciplinante la controversia in trattazione è costituita dagli art.4 e -OMISSIS-del DM n.120/2016; più in particolare:
I) l’art.-OMISSIS-stabilisce che:
“1. La Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5;
b) presentano, ai sensi dell’articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualita’ «elevata» secondo la definizione di cui all’allegato B. (Si intende per pubblicazione di qualita’ elevata una pubblicazione che, per il livello di originalita’ e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o e’ presumibile che consegua un impatto significativo nella comunita’ scientifica di riferimento a livello anche internazionale);
II) l’art.4 a sua volta prevede che: 1. La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualita’ della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalita’, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualita’ del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonche’ la continuita’ della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.
In tale quadro normativo in primis è fondamentale sottolineare che l’abilitazione scientifica debba essere riconosciuta al candidato che sia in possesso dei tre requisiti autonomi di cui all’art.7.
Per quanto concerne, le pubblicazioni presentate, in relazione alle quali statisticamente si innerva la stragrande maggioranza delle controversie in materia, il Collegio sottolinea che:
a) l’art.4 prevede una serie di criteri autonomi di valutazione delle pubblicazioni che devono essere tutti soddisfatti affinchè la Commissione possa giustificare la formulazione di un giudizio positivo, non essendo possibile alcuna forma di compensazione tra i suddetti criteri;
b) in tale contesto, quindi, stante la natura ampiamente discrezionale del giudizio della Commissione, specie per quanto concerne la qualità delle pubblicazioni da valutare sulla base dell’originalita’, del rigore metodologico e del carattere innovativo delle stesse e la loro rilevanza all’interno del settore concorsuale, è necessario che un eventuale giudizio negativo debba essere congruamente motivato, non potendo la Commissione limitarsi a richiamare tout court la non sussistenza del criterio previsto;
c) in particolare, occorre procedere sia ad una sintetica descrizione delle pubblicazioni presentate sia ad un sintetico esame delle stesse, che non tutte le Commissioni svolgono, ed individuare chiaramente le ragioni che hanno giustificato la formulazione del giudizio negativo;
d) in sostanza se il giudizio negativo sulle pubblicazioni, in ordine alla mancanza di originalità delle stesse e alla carenza di impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, rappresenta l’esito di una valutazione discrezionale è necessario, al fine di giustificare la legittima adozione di un simile giudizio, che siano anche sinteticamente indicati i relativi presupposti, dato che in caso contrario la motivazione risulta essere del tutto apodittica e non consentirebbe di valutarne l’intrinseca logicità;
e) il giudizio di un organo di valutazione come quello in esame in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge alla Commissione, le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo dalla stessa possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo” (Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).
Ciò premesso, deve essere sottolineato che nella fattispecie in esame, alla luce di quanto chiaramente si evince dal gravato giudizio, la valutazione negativa delle pubblicazioni è stata formulata tenendo conto di una pluralità di criteri autonomi individuati nella qualità, nell’impatto ed originalità per il settore concorsuale nonchè nella rilevanza editoriale delle stesse.
Passando all’esame di merito con il primo motivo di doglianza, prospettante la violazione del DPR n.95/2016, è stato fatto presente che il giudizio collegiale “è praticamente identico a quello individuale di due Commissari (Professori-OMISSIS-), trattandosi di una palese operazione di “copia e incolla” del tutto incompatibile con le finalità del bando.”
Al riguardo il Collegio non ritiene rilevante la riferita identità testuale in quanto ciò che assume rilevanza non è la necessaria differenziazione testuale tra tutti i giudizi ma la piena riconducibilità di tutti i giudizi al giudizio collegiale in modo tale da consentire la piena identificazione dell’iter logico seguito dalla Commissione nella formulazione del giudizio. Il fatto che, per motivi di sintesi e speditezza dei lavori della Commissione, il giudizio collegiale riprenda passaggi di giudizi individuali non assume un carattere lesivo né decisivo ai fini della valutazione della legittimità del giudizio stesso (cfr sentenze nn.8249/2021 e 9392/2021).
Con il secondo motivo di doglianza il ricorrente ha sostenuto che il contestato giudizio sarebbe il risultato di un’errata valutazione dei cd “Quartili” che sono gli indici utilizzati per la classificazione delle riviste scientifiche ove sono pubblicati i lavori.
Al riguardo deve essere fatto presente che:
a) il giudizio de quo aveva fatto presente che dei -OMISSIS-lavori scientifici presentati n.8 erano stati pubblicati in riviste appartenenti al secondo e al terzo quartile, n.8 in riviste del quarto quartile, o senza ranking e nessuna in riviste del primo quartile;
b) il ricorrente sostiene, invece, che nei giudizi individuali è stato dato atto che i lavori di cui ai nn.8 e 9 erano stati pubblicati in riviste di cui al primo quartile con la conseguenza che il giudizio della Commissione per tale aspetto sarebbe inficiato da un palese errore di fatto.
In merito il Collegio sottolinea che:
a) non può essere seriamente contestato che la valutazione negativa è stata formulata sulla base di diversi ed autonomi criteri, alcuni dei quali, come quello della qualità e della innovatività delle pubblicazioni scientifiche, in nessun caso contestati, per cui anche se si riconoscesse la fondatezza dell’errore di fatto prospettato dal professor -OMISSIS-, ciò di per sé non comporta che la contestata valutazione negativa debba essere travolta;
b) in disparte quanto sopra rappresentato, non convince la prospettazione ricorsuale la quale non considera che la valutazione della Commissione è stata formulata tenendo conto di tutte le pubblicazioni presentate, gran parte delle quali secondo il non contraddittorio giudizio della Commissione, non sono state pubblicate in riviste appartenenti ai quartili più importanti.
Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, anche il secondo motivo di doglianza deve essere rigettato.
Inammissibile per carenza di interesse è la censura di cui al punto 3) con cui è stata contestata la valutazione dei titoli del ricorrente effettuata dalla Commissione, atteso che essendo stati riconosciuti al professor -OMISSIS- -OMISSIS-titoli, numero di gran lunga superiore a quello minimo richiesto dalla normativa in materia, ne discende che tale valutazione non ha in alcun modo influenzato il giudizio negativo.
Pure infondato è l’altro profilo di doglianza prospettante la necessità di una sorta di motivazione rafforzata conseguente al possesso di elevati indici bibliometrici, atteso che la consolidata giurisprudenza della Sezione (ex plurimis n.13693/2020) ha evidenziato che:
I) ai fini del conseguimento dell’abilitazione, il superamento delle mediane assume un ruolo rilevante, ma non decisivo, essendo gli indici correlati alle stesse a carattere quantitativo e risultando dunque preminente il giudizio di merito reso dalla Commissione sulla maturità scientifica raggiunta dai candidati, ex art.4 del D.M. n.76 del 2012 (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, 11 marzo 2019, n. 3194), atteso che le commissioni, oltre agli indici bibliometrici (cd. mediane) e quindi al numero delle pubblicazioni, sono chiamate a valutare anche numerosi altri profili e ciò in virtù di quanto previsto dall’art. -OMISSIS-della legge n. 240/2010, in cui il legislatore ha chiarito che il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale non si sarebbe potuto limitare ad una mera verifica del superamento degli indicatori bibliometrici misurate dall’Anvur (sent. 3653/2019 cit.);
II) in tale contesto, quindi, il possesso degli indici de quibus, come anche quello di un numero di titoli di gran lunga superiore a quello minimo previsto dalla normativa, non comporta in alcun modo una sorta di motivazione rafforzata rispetto a quella che la Commissione è tenuta ordinariamente ad effettuare in sede di valutazione della qualità scientifica delle pubblicazioni.
Con il quarto motivo di doglianza il ricorrente ha contestato la legittimità del criterio scelto dalla Commissione per valutare il peso e il prestigio delle riviste in cui erano state pubblicati i suoi lavori.
Più precisamente è stato evidenziato che:
1) il suddetto organo aveva stabilito che per ogni lavoro avrebbe preso in considerazione uno o più indici bibliometrici (numero di citazioni, IF, Ranking della rivista) derivanti dalle fonti dati pertinenti (es. Scopus, WoS, o JCR) e riferite all’anno della pubblicazione per quanto concerne IF e Ranking;
2) secondo la prospettazione ricorsuale, premesso che la scelta degli indicatori de quibus per misurare il peso scientifico di una rivista risulta essere ignota e del tutto immotivata, se la Commissione avesse scelto un altro indicatore, Scimago Journal Rank basato sul numero di citazioni ricevuta da una rivista nei tre anni precedenti pesate secondo il prestigio della rivista citante, la classificazione delle pubblicazioni risultava del tutto differente atteso che il professor -OMISSIS- poteva vantare 4/ -OMISSIS-di pubblicazioni in Q1, 8/-OMISSIS-in Q2, 4/-OMISSIS-in Q3 e nessun lavoro in Q4.
Al riguardo il Collegio osserva che:
I) la normativa in materia (allegato 3 del DM n.120/2016) fa riferimento unicamente alle banche dati internazionali Scopus e Web of Science ove sono contenute le riviste scientifiche sulle quali sono state edite le pubblicazioni da valutare, non prevedendo in alcun modo il criterio per valutare il ranking delle riviste de quibus, che è riservato alla scelta discrezionale della Commissione, non sindacabile in questa sede se non per una macroscopica illogicità, che il ricorrente non ha prospettato, non essendo a tal fine sufficiente il mero riferimento all’indicatore alternativo Scimago Journal Bank;
II) il richiamo fatto da parte ricorrente al “valore più favorevole al candidato” si riferisce al calcolo dei valori soglia come si evince chiaramente dal comma 3, dell’Allegato 3 al DM 120/20- OMISSIS-il quale nel prevedere le modalità di utilizzo degli indicatori di cui al comma 2 testualmente stabilisce che:
“Le modalità di utilizzo degli indicatori di cui al comma 2 sono le seguenti:
a) per ciascuno degli indicatori di cui alle lettere a), b) e c), ai sensi dell’articolo 10, comma 4, è definito un «valore-soglia» distintamente per i professori di prima e di seconda fascia di ogni settore concorsuale; ove necessario e in relazione alle specifiche caratteristiche del settore concorsuale, tale «valore-soglia» può essere differenziato per settore scientifico-disciplinare;
b) ottengono una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica complessiva i candidati all’abilitazione i cui parametri sono almeno pari al «valore-soglia» in almeno due degli indicatori di cui al comma 2, lettere a), b) e c);
c) al fine di cui alla lettera b) gli indicatori sono calcolati all’ultima data utile per la presentazione delle domande e riferiti esclusivamente a quanto riportato nelle stesse nel rispetto della previsione di cui all’articolo 5, comma 3, utilizzando entrambe le banche-dati di cui al comma 2 e considerando, per ogni prodotto scientifico, il valore più favorevole al candidato.”
Alla luce delle argomentazioni di cui sopra, pertanto, anche la quarta doglianza deve essere rigettata.
Con l’ultima doglianza il ricorrente prospetta la violazione della lex specialis del concorso nonchè delle norme disciplinanti lo svolgimento dei concorsi pubblici in quanto dai verbali impugnati non si evince in quale delle successive riunioni si sia svolta la valutazione dei candidati né il tempo ed il modo della valutazione stessa.
Al riguardo il Collegio rileva che:
a) come si evince dal verbale -OMISSIS- nella riunione del-OMISSIS-la Commissione ha proceduto alla valutazione dei candidati; infatti nel suddetto verbale è affermato che “presa visione dei propri giudizi individuali e del giudizio collegiale ciascun commissario attesta che il contenuto dei giudizi individuali inseriti nella piattaforma telematica relativamente a ciascun candidato è conforme all’esito dei lavori della Commissione”;
b) la mancata indicazione del tempo impiegato per la valutazione del singolo candidato oltre a non essere prescritto da alcuna disposizione risulta essere giuridicamente irrilevante, considerato il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di correzione delle prove scritte, ma applicabile a qualsiasi procedura valutativa, secondo il quale non può formare materia di censura l’asserita eccessiva brevità dei tempi impiegati dalla Commissione esaminatrice per correggere tutti gli elaborati, non essendo sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione alla valutazione delle prove d’esame di candidati, mancando una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti, non essendo inoltre possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione, e se quindi il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato. (ex multis, Con. Stato, Sez. VI, 178/2019, Tar Lazio, n.105-OMISSIS-/2021).
Ciò premesso, il proposto gravame deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III bis, definitivamente pronunciando sul ricorso n.479 del 2021, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento a favore del resistente Ministero delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 3.000,00 (Euro tremila0). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Sapone, Presidente, Estensore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario [#OMISSIS#] Profili, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE [#OMISSIS#] Sapone
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 11/11/2021