TAR Lazio, sez. III Bis, 14 ottobre 2021, n. 10553

Abilitazione scientifica nazionale, valutazione dei titoli e impact factor

Data Documento: 2021-10-14
Area: Giurisprudenza
Massima

Nell’ambito della procedura di valutazione relativa all’abilitazione scientifica nazionale, stante la natura ampiamente discrezionale del giudizio della Commissione, specie per quanto concerne la qualità delle pubblicazioni da valutare sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo delle stesse e la loro rilevanza all’interno del settore concorsuale, è necessario che un eventuale giudizio negativo sia congruamente motivato, non potendo la Commissione limitarsi a richiamare tout court la non sussistenza di uno dei criteri previsti. 
In particolare, occorre procedere sia ad una sintetica descrizione delle pubblicazioni presentate sia ad un sintetico esame delle stesse, e individuare chiaramente le ragioni che hanno giustificato la formulazione del giudizio negativo.
Il giudizio negativo sulle pubblicazioni, in ordine alla mancanza di originalità delle stesse e alla carenza di impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, rappresenta l’esito di una valutazione discrezionale, pertanto è necessario che siano anche sinteticamente indicati i relativi presupposti, dato che in caso contrario la motivazione risulta essere del tutto apodittica e non consentirebbe di valutarne l’intrinseca logicità.

Contenuto sentenza

N. 10553/2021 REG.PROV.COLL. N. 00326/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 326 del 2021, proposto da [#OMISSIS#] Taddei, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Fantappie’, [#OMISSIS#] Soresina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliatario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Angelo Baratti non costituiti in giudizio;
nei confronti
per l’annullamento:
– del giudizio collegiale espresso dalla competente Commissione che ha ritenuto di non abilitare il ricorrente come Professore di I fascia per il settore concorsuale 06/C1 “Chirurgia Generale”; – di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, così come indicati nell’epigrafe del proposto gravame.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2021 il dott. [#OMISSIS#] Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il proposto gravame è stato impugnato il giudizio con cui la competente Commissione ha ritenuto unanimamente di non abilitare il professor Taddei, professore associato presso l’Università di
Firenze, come Professore di I fascia per il settore concorsuale 06/C1 “Chirurgia Generale”
Il ricorso è affidato ai seguenti ed articolati motivi di doglianza:
1) VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE, DEGLI ARTT. 3 E 6, L.N. 241/1990, DELL’ART. 16 L.N. 240/2010, DEGLI ARTT. 4, 6, 8 D.P.R. 95/2016, DEGLI ARTT. 3, 4, 5, 6, 7 D.M. 120/2016 E RELATIVI ALLEGATI, DEL D.D. 2175 DEL 09/08/2018 E RELATIVI ALLEGATI. FALSA ED ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEALTÀ, RESPONSABILITÀ, TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ARBITRARIETÀ, IRRAGIONEVOLEZZA, TRAVISAMENTO, SVIAMENTO, ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA;
2) VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE, DELL’ART. 3 L.N. 241/1990, DELL’ART. 16 L.N. 240/2010, DEGLI ARTT. 4, 6, 8 D.P.R. 95/2016, DEGLI ARTT. 3, 4, 5, 6, 7 D.M. 120/2016 E RELATIVI ALLEGATI, DEL D.D. 2175 DEL 09/08/2018 E RELATIVI ALLEGATI. FALSA ED ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ, TRAVISAMENTO, SVIAMENTO, ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA.
Si è costituito l’intimato Ministero contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.
Alla pubblica udienza del 5 ottobre 2021 il gravame è stato assunto in decisione.
In punto di fatto deve essere rilevato che il contestato giudizio di inidoneità, dopo aver evidenziato che il candidato aveva raggiunto tutti e tre i valori soglia previsti dal DM n.602/2016 per gli indicatori bibliometrici nella produzione scientifica globale, per quanto concerne i titoli e le pubblicazioni scientifiche ha fatto presente che:
“Il candidato è in possesso di 2 degli 8 titoli individuati dalla Commissione nella prima riunione ai sensi dell’art. 8, comma 1, del DPR 95/2016.In dettaglio, dalla valutazione della documentazione presentata, il candidato possiede i seguenti titoli:
-A
–D
mentre non possiede i seguenti altri titoli:
-titolo B (direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale) in quanto il candidato non fa parte di gruppi di lavoro che hanno prodotto pubblicazioni su riviste con IF;
-titolo E (direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio) in quanto la rivista presentata dal candidato non ha IF;
-titolo F (partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero) in quanto l’incarico di insegnamento del candidato non ha la stessa durata del ciclo di dottorato;
-titolo H (conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, incluse l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore) in quanto essere membro invitato ad un congresso non costituisce un premio.
Il candidato elenca complessivamente 60 pubblicazioni (60 articoli in rivista), utili ai fini del calcolo degli indicatori, nel periodo compreso tra l’anno 2005 e l’anno 2020, con una media di 4 pubblicazioni/anno. Non sono presenti soluzioni di continuità negli ultimi dieci anni.
Le 16 pubblicazioni presentate secondo i criteri di cui all’art. 7 del D.M. 120/2016 sono edite in riviste con IF medio di valore medio (2.86) rispetto a quello delle riviste del SSD, pertinenti alla chirurgia generale. Inoltre, medio risulta il numero complessivo delle citazioni relative ai lavori presentati dal candidato (221). Ciò indica la discreta qualità media della produzione scientifica ed il suo modesto impatto sulla comunità scientifica. Tutte le pubblicazioni sono pertinenti con il settore concorsuale. Infine, secondo i criteri stabiliti dalla Commissione, il candidato ha un ruolo preminente in 16/16 delle pubblicazioni presentate.
Alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico del candidato la commissione ritiene che, sebbene lo stesso presenti complessivamente pubblicazioni di discreta qualità rispetto alle tematiche scientifiche affrontate, non risulta in possesso di almeno 3 titoli. Atteso, pertanto che il possesso di almeno 3 titoli costituisce requisito, ancorché non sufficiente, certamente necessario per il conseguimento dell’Abilitazione, si ritiene che il candidato NON possieda la maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di I fascia, relative al settore concorsuale 06/C1 – Chirurgia generale.”
In primis il Collegio osserva che la normativa disciplinante la controversia in trattazione è costituita dagli art.4 e 7 del DM n.120/2016; più in particolare:
I) l’art.7 stabilisce che:
“1. La Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5;
b) presentano, ai sensi dell’articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualita’ «elevata» secondo la definizione di cui all’allegato B. (Si intende per pubblicazione di qualita’ elevata una pubblicazione che, per il livello di originalita’ e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o e’ presumibile che consegua un impatto significativo nella comunita’ scientifica di riferimento a livello anche internazionale);
II) l’art.4 a sua volta prevede che: 1. La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;
b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualita’ della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalita’, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualita’ del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonche’ la continuita’ della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi.
In tale quadro normativo in primis è fondamentale sottolineare che l’abilitazione scientifica debba essere riconosciuta al candidato che sia in possesso dei tre requisiti autonomi di cui all’art.7.
Per quanto concerne, le pubblicazioni presentate, in relazione alle quali statisticamente si innerva la stragrande maggioranza delle controversie in materia, il Collegio sottolinea che:
a) l’art.4 prevede una serie di criteri autonomi di valutazione delle pubblicazioni che devono essere tutti soddisfatti affinchè la Commissione possa giustificare la formulazione di un giudizio positivo, non essendo possibile alcuna forma di compensazione tra i suddetti criteri;
b) in tale contesto, quindi, stante la natura ampiamente discrezionale del giudizio della Commissione, specie per quanto concerne la qualità delle pubblicazioni da valutare sulla base dell’originalita’, del rigore metodologico e del carattere innovativo delle stesse e la loro rilevanza all’interno del settore concorsuale, è necessario che un eventuale giudizio negativo debba essere congruamente motivato, non potendo la Commissione limitarsi a richiamare tout court la non sussistenza del criterio previsto;
c) in particolare, occorre procedere sia ad una sintetica descrizione delle pubblicazioni presentate sia ad un sintetico esame delle stesse, che non tutte le Commissioni svolgono, ed individuare chiaramente le ragioni che hanno giustificato la formulazione del giudizio negativo;
d) in sostanza se il giudizio negativo sulle pubblicazioni, in ordine alla mancanza di originalità delle stesse e alla carenza di impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, rappresenta l’esito di una valutazione discrezionale è necessario, al fine di giustificare la legittima adozione di un simile giudizio, che siano anche sinteticamente indicati i relativi presupposti, dato che in caso contrario la motivazione risulta essere del tutto apodittica e non consentirebbe di valutarne l’intrinseca logicità;
e) il giudizio di un organo di valutazione come quello in esame in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge alla Commissione, le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo dalla stessa possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo” (Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).
Ciò premesso, deve essere sottolineato che nella fattispecie in esame, alla luce di quanto chiaramente si evince dal gravato giudizio, l’unico elemento ostativo al rilascio dell’abilitazione è rappresentato dal mancato riconoscimento di tre titoli.
Passando all’esame di merito il ricorrente ha contestato la legittimità delle argomentazioni addotte dalla Commissione per denegare il riconoscimento di alcuni titoli.
Più in particolare per quanto concerne il titolo di cui al punto B) – Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale – deve essere evidenziato che:
1) il titolo de quo non è stato riconosciuto in quanto “il candidato non fa parte di gruppi di lavoro che hanno prodotto pubblicazioni su riviste con IF;
2) la correttezza di tale argomentazione è stata fondatamente contestata in quanto il ricorrente:
a) ha fatto presente, senza essere contestato sul punto, che alcuni gruppi di lavoro cui aveva partecipato (Gruppo Italiano di Ricerca sul Cancro Gastrico, Gruppo Farmacologia Clinica e Preclinica degli Studi di Firenze) avevano prodotto pubblicazioni dotate di impact factor (pag.5 della memoria conclusionale);
b) il bando della procedura abilitativa non obbligava i candidati a specificare le pubblicazioni dotate di impact factor dei gruppi di ricerca avevano partecipato, con la conseguenza che la Commissione non poteva denegare il riconoscimento del titolo de quo senza previamente attivare la procedura del soccorso istruttorio, istituto di carattere generale che non poteva non trovare applicazione anche nel caso in esame.
Alla luce di quanto sopra esposto le censure formulate avverso il mancato riconoscimento del titolo B) devono essere accolte.
Relativamente al titolo E) (Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio) deve essere fatto presente in primis che sussiste una palese contraddittorietà nelle argomentazioni della Commissione, atteso che a pag.1 del gravato giudizio è stato evidenziato che il titolo de quo non era stato riconosciuto perché “il candidato presenta la partecipazione all’Editorial Board di una rivista dotata di impact factor ma di fatto ad una ricerca online non risulta tra i membri dell’Editorial Board”, mentre a pag.2 del suddetto giudizio è stato sostenuto che “la rivista presentata dal candidato non ha IF”.
Premesso che tale contraddittorietà già di per sé inficia la contestata valutazione della Commissione, nondimeno deve essere sottolineato che il ricorrente aveva dichiarato nel proprio curriculum, senza essere contestato in punto di fatto, di essere membro del Comitato Editoriale della rivista Healthcare la quale inoltre è dotata di impact factor (pag.9 della memoria conclusionale), con la conseguenza che il titolo de quo doveva essere riconosciuto al professor Taddei anche tenendo conto di entrambe le ragioni addotte dalla Commissione.
Per quanto concerne il titolo di cui al punto F) – Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero – il suddetto titolo non è stato riconosciuto dalla Commissione in quanto “l’incarico di insegnamento del candidato non ha la stessa durata del ciclo di dottorato”.
Al riguardo il Collegio osserva che:
a) il ricorrente aveva affermato di essere membro del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in scienze cliniche presso l’Università degli Studi di Firenze dal 1° gennaio 2020;
b) la Commissione aveva previsto come criterio restrittivo per riconoscere il titolo de quo che “l’incarico di insegnamento nel corso del dottorato deve avere la stessa durata del ciclo di dottorato”; c) in tale contesto, ne discende, de plano, che il profilo temporale individuato dalla Commissione era riferibile soltanto all’incarico di insegnamento e certamente non poteva essere riferito all’altro requisito costituito dalla partecipazione al Collegio docenti, per cui, non essendo stato in alcun modo contestato che il ricorrente possedeva tale requisito, ne deriva che allo stesso doveva essere riconosciuto anche il titolo di cui al punto F).
Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, le doglianze prospettate avverso il mancato riconoscimento dei titoli di cui ai punti B), E) ed F) devono essere accolte, con conseguente annullamento del gravato giudizio, con assorbimento delle altre doglianze dedotte e con obbligo in capo al resistente Ministero di far effettuare, alla luce di quanto affermato nella presente sentenza, da parte della stessa Commissione una nuova valutazione del ricorrente, da ultimare entro 60 gg dalla comunicazione o notificazione della stessa.
In particolare il Collegio sottolinea in ordine alla nuova valutazione che la stessa dovrà essere effettuata tenendo ferme le parti del contestato giudizio relative alle pubblicazioni scientifiche e al raggiungimento dei valori soglia che non sono state oggetto del presente contenzioso, i quali, peraltro, non sono stati considerati elementi ostativi al riconoscimento della richiesta abilitazione, e dovrà, pertanto, limitarsi a valutare unicamente la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei titoli non riconosciuti con il gravato giudizio, alla luce delle stringenti argomentazioni di cui alla presente sentenza, sulla base delle quali la Commissione dovrà, quindi, formulare il nuovo giudizio.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso n.326 del 2021, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in
motivazione.
Condanna il resistente Ministero al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 (Euro quattromila0). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Sapone, Presidente, Estensore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario [#OMISSIS#] Profili, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE [#OMISSIS#] Sapone
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 14/10/2021