TAR Lazio, sez. III bis, 17 novembre 2021, n. 11841

Abilitazione scientifica nazionale - Motivazione del giudizio di non idoneità

Data Documento: 2021-11-17
Area: Giurisprudenza
Massima

In particolare, l’art. 3 del menzionato D.M. n. 76/2012 prevede che “nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5”, i quali, per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, stabiliscono che la Commissione si attiene, tra gli altri parametri, all’impatto della produzione scientifica complessiva all’interno del settore concorsuale valutata mediante gli indicatori di cui all’art. 6 e agli allegati A e E. In sostanza, l’abilitazione può essere rilasciata ai candidati che, oltre a possedere almeno tre titoli di cui sopra, ottengano una valutazione coerente con i criteri previsti nel decreto come valutati e determinati dalla commissione stessa. La citata norma prevede inoltre, al 3 comma, che “l’individuazione del tipo di pubblicazioni, la ponderazione di ciascun criterio e parametro, di cui agli articoli 4 e 5, da prendere in considerazione e l’eventuale utilizzo di ulteriori criteri e parametri più selettivi ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli sono predeterminati dalla commissione, con atto motivato pubblicato sul sito del Ministero e su quello dell’università sede della procedura di abilitazione. La ponderazione dei criteri e dei parametri deve essere equilibrata e motivata”.  Pertanto, la Commissione giudicatrice ha legittimamente attribuito valore preminente alle monografie rispetto alle altre pubblicazioni e agli altri titoli (Consiglio di Stato sez. VI, 16/09/2016, n.3897).

Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (cfr. Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653). Nel caso di specie il giudizio formulato dalla commissione, seppur adottato a maggioranza dei suoi membri, risulta analitico e puntuale. Le motivazioni formulate sia dai singoli commissari che dall’organo nel suo complesso risultano sufficientemente dettagliate e fanno ragionevolmente ritenere che tutti i membri della commissione abbiano analizzato con attenzione i lavori presentati dal ricorrente. Gli elementi descritti nella motivazione collegiale trovano riscontro nei giudizi individuali. Il giudizio collegiale rappresenta quindi la sintesi dei giudizi individuali, sintetici ma chiari, espressi dai vari componenti della commissione, pur essendo da questo distinguibile. Le valutazioni dei titoli sono autonome e separate da quelle delle pubblicazioni e ai fini del conseguimento dell’abilitazione è necessario che la parte abbia conseguito entrambe le valutazioni positive sia per titoli che per pubblicazioni. Per tali suesposte ragioni, la motivazione formulata dalla commissione non può essere considerata irragionevole o carente ancorché adottata a maggioranza dei suoi componenti. 

Per quanto concerne il vizio legato alla durata della correzione dei compiti ovvero alla mancata analitica descrizione delle modalità di collegamento da remoto, lo stesso come da costante orientamento della giurisprudenza amministrativa e in mancanza di allegazione e descrizione di concreti vizi appare inidoneo a costituire elemento sintomatico dell’illegittimità del giudizio espresso.

Contenuto sentenza

N. 11841/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01157/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1157 del 2021, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati Marina D’Orsogna, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marina Avv. D’Orsogna in Roma, via di Monte Fiore n. 22; 
contro
Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
Commissione Valutativa Asn – Professore II Fascia – Ssd. 12/G2/Diritto Processuale Penale Nominata con D.D. 2799/2018, non costituito in giudizio; 
ASN
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 novembre 2021 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del ricorso il ricorrente, il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] chiedeva l’annullamento del giudizio di inidoneità collegiale ai fini del conseguimento dell’abilitazione scientifica alle funzioni di professore di seconda fascia – Settore 12/G2 Diritto processuale penale, reso da parte della Commissione nominata con il decreto direttoriale pubblicato sul sito internet il 12 novembre 2020, nonché dei giudizi individuali espressi dai commissari e di ogni altro atto presupposto connesso/conseguenziale. 
Si costituiva l’amministrazione resistente chiedendo di rigettarsi il ricorso.
Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.
Come primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 4 e 8 del D.P.R n. 95/2016 che non consentono alle singole commissioni di introdurre criteri integrativi o sostitutivi rispetto a quelli stabiliti dalla normativa. 
Il D.M. n. 76 del 7 giugno 2012 (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222), intervenuto a regolare nel dettaglio la materia, definisce i criteri, i parametri e gli indicatori di attività scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati all’abilitazione, nonché le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e parametri indicatori di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
In particolare, l’art. 3 del menzionato D.M. n. 76/2012 prevede che “nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5”, i quali, per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, stabiliscono che la Commissione si attiene, tra gli altri parametri, all’impatto della produzione scientifica complessiva all’interno del settore concorsuale valutata mediante gli indicatori di cui all’art. 6 e agli allegati A e E.
In sostanza, l’abilitazione può essere rilasciata ai candidati che, oltre a possedere almeno tre titoli di cui sopra, ottengano una valutazione coerente con i criteri previsti nel decreto come valutati e determinati dalla commissione stessa.
La citata norma prevede inoltre, al 3 comma, che “l’individuazione del tipo di pubblicazioni, la ponderazione di ciascun criterio e parametro, di cui agli articoli 4 e 5, da prendere in considerazione e l’eventuale utilizzo di ulteriori criteri e parametri più selettivi ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli sono predeterminati dalla commissione, con atto motivato pubblicato sul sito del Ministero e su quello dell’università sede della procedura di abilitazione. La ponderazione dei criteri e dei parametri deve essere equilibrata e motivata”. 
Pertanto, la Commissione giudicatrice ha legittimamente attribuito valore preminente alle monografie rispetto alle altre pubblicazioni e agli altri titoli (Consiglio di Stato sez. VI, 16/09/2016, n.3897). Risulta infatti rispettato il criterio enunciato dal primo comma della norma che impone alla Commissione di formulare il giudizio di merito sulla base dei titoli e delle pubblicazioni presentate, ma al contempo risulta legittimamente esercitato l’ulteriore potere dalla stessa attribuito, che permette alla Commissione di individuare ulteriori requisiti e parametri più selettivi. La scelta di inserire il suddetto criterio risulta tutt’altro che irragionevole, visto il valore considerevolmente più analitico dei lavori monografici che consente di meglio valutare l’inserimento critico del candidato nel dibattito accademico sulla materia oggetto della ricerca.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta come il giudizio espresso dalla Commissione sia illegittimo in quanto non idoneo a superare in maniera soddisfacente il giudizio positivo espresso da alcuni dei Commissari, posto che la decisione di rigettare la domanda presentata dal ricorrente sia stata assunta a maggioranza dei membri della commissione, riportando tre giudizi negativi e due positivi.
È da rilevare che il giudizio di un organo di valutazione come quello in esame, che mira a verificare l’idoneità a partecipare a concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità.
Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo (cfr. Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).
Nel caso di specie il giudizio formulato dalla commissione, seppur adottato a maggioranza dei suoi membri, risulta analitico e puntuale. Le motivazioni formulate sia dai singoli commissari che dall’organo nel suo complesso risultano sufficientemente dettagliate e fanno ragionevolmente ritenere che tutti i membri della commissione abbiano analizzato con attenzione i lavori presentati dal ricorrente. Infatti, anche i giudizi negativi non mancano nel riconoscere un’indiscutibile progressione nella maturità scientifica del ricorrente, seppur non ritenendo questa sufficiente all’odierno conseguimento dell’abilitazione scientifica. I giudizi individuali e collegiali sono quindi idonei a descrivere in senso compiuto l’iter argomentativo seguito e le ragioni che hanno spinto la commissione a qualificare come non adeguati i titoli e le pubblicazioni del ricorrente. La mancanza di originalità e il carattere descrittivo delle opere costituiscono elementi costanti nella valutazione della commissione di per sé idonei a ritenere non raggiunto un sufficiente livello di maturità tale da giustificare l’abilitazione in favore del ricorrente.
Gli elementi descritti nella motivazione collegiale trovano riscontro nei giudizi individuali. Il giudizio collegiale rappresenta quindi la sintesi dei giudizi individuali, sintetici ma chiari, espressi dai vari componenti della commissione, pur essendo da questo distinguibile.
Si precisa che la motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell’enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell’Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata, sicché la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l’ampliamento (cfr. Tar Bologna, sez. II, 15 febbraio 2017, n.127).
Il giudizio in questione giustifica le ragioni che hanno spinto a una data conclusione e viene indicato l’iter logico secondo il quale le pubblicazioni sono state ritenute carenti di sistematizzazione dei tempi secondo una progressione coerente da un punto di vista argomentativo e in relazione a una complessiva coerenza contenutistica (prima e terza monografia, come indicato nel giudizio collegiale). La motivazione del giudizio appare idonea a descrivere le ragioni che hanno spinto la commissione a pervenire all’esito del giudizio negativo e, pertanto, il giudizio impugnato deve considerarsi formulato in piena conformità alle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 120/2016, se ne deve escludere l’insufficienza e la mancanza di adeguata motivazione.
I giudizi individuali dei Commissari, prodromici alla redazione del giudizio conclusivo sono tutti dotati di una propria motivazione idonea a ripercorrere il relativo percorso motivazionale che ha trovato sintesi nel giudizio collegiale, ove sono tra l’altro ben evidenziati profili valutativi relativi sia alle monografie che alla produzione minore. Le citate incertezze valutative sono descritte in modo adeguato nei giudizi indiviuali, si veda a titolo esemplificativo: “le incertezze di inquadramento sistematico e un approccio metodologico non ancora adeguato” (Bene); “ciò che appare purtroppo carente, in particolare nella seconda monografia, è la capacità di sistemare i vari risvolti tematici su una solida intelaiatura…non mancano, beninteso, spunti interessanti e ben motivati rilievi critici, ma le singole “pagine” difettano di una “rilegatura” scientifica metodologicamente solida e coerente” e ancora sulla terza monografia “permangono tracce della carenza metodologica menzionata, ma nel complesso si avverte senz’altro un maggior governo (non cognitivo, che non è mai mancato, ma) organizzativo della trattazione” (Giostra). Le problematiche in questione sono ritenute superate da due commissari nelle ultime opere, mentre la maggioranza ritiene persistente le citate incertezze e tale mancato raggiungimento della maturità richiesta è evidenziata anche nel giudizio collegiale.
Le valutazioni dei titoli sono autonome e separate da quelle delle pubblicazioni e ai fini del conseguimento dell’abilitazione è necessario che la parte abbia conseguito entrambe le valutazioni positive sia per titoli che per pubblicazioni.
Per tali suesposte ragioni, la motivazione formulata dalla commissione non può essere considerata irragionevole o carente ancorché adottata a maggioranza dei suoi componenti. 
Le ulteriori censure sono da ritenersi assorbite dalle argomentazioni che precedono. Per quanto concerne il vizio legato alla durata della correzione dei compiti ovvero alla mancata analitica descrizione delle modalità di collegamento da remoto, lo stesso come da [#OMISSIS#] orientamento della giurisprudenza amministrativa e in mancanza di allegazione e descrizione di concreti vizi appare inidoneo a costituire elemento sintomatico dell’illegittimità del giudizio espresso.
Il ricorso, pertanto, non merita accoglimento.
In considerazione delle peculiarità della questione di lite e della natura degli interessi ad essa sottesi devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Sapone, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] Profili, Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] Sapone
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 17/11/2021