TAR Liguria, Genova, Sez. I, 9 settembre 2019, n. 716

Procedura concorsuale per copertura posto Professore-Diritto soggettivo

Data Documento: 2019-09-09
Area: Giurisprudenza
Massima

La censurata disparità di trattamento rispetto ai ricercatori di tipo B consegue, infatti, alla diversità del rapporto di impiego: i secondi prestano servizio con contratto a termine, mentre i professori associati godono di uno status professionale garantito dalla stabilità del rapporto, nell’ambito del quale il meccanismo di cui all’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, costituisce un’opportunità ulteriore la cui concreta operatività è stata ragionevolmente rimessa alle scelte discrezionali delle singole università.

Contenuto sentenza

N. 00716/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00405/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 405 del 2018, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], domiciliati ex lege presso la segreteria del T.A.R. Liguria;
contro
Università degli Studi di Genova, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
e con l’intervento di
ad adiuvandum:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], domiciliato ex lege presso la segreteria del T.A.R. Liguria;
per l’annullamento
per quanto possa occorrere:
della nota dell’Ateneo prot. n. 0020477 del 3 aprile 2018, recante in oggetto “Istanza di valutazione”;
della nota dell’Ateneo prot. n. 0023369 del 12 aprile 2018, recante in oggetto “Istanza di valutazione”;
della nota dell’Ateneo prot. n. 0020480 del 3 aprile 2018, recante in oggetto “Istanza di valutazione;
della nota dell’Ateneo di riscontro all’istanza del prof. [#OMISSIS#] di essere sottoposto alla valutazione di cui all’art. 24, comma 5, della l. n. 240 del 2010;
del Regolamento di Ateneo in materia di chiamate dei professori di prima fascia di cui all’art. 24, comma 6, della legge 30.12.2010, n. 240, ove interpretato nel senso di negare ai ricorrenti il diritto di essere sottoposti alla valutazione di cui all’art. 24, commi 5 e 6, della l. n. 240 del 2010;
e per l’accertamento del diritto soggettivo dei ricorrenti ad essere sottoposti alla procedura di valutazione di cui all’art. 24, comma 5, della l. n. 240 del 2010;
con conseguente condanna dell’Ateneo a procedere in tal senso, sottoponendo a valutazione i ricorrenti.
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Genova, della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 luglio 2019 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti, professori associati in servizio presso l’Università degli Studi di Genova, sono in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale di prima fascia.
Con distinte istanze presentate [#OMISSIS#] organi di vertice dell’Ateneo nel mese di marzo del 2018, essi avevano chiesto di essere sottoposti alla procedura di valutazione di cui all’art. 24, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai fini della chiamata nel ruolo di professore ordinario di prima fascia.
Il Rettore ha respinto le istanze suddette con note di uguale contenuto: è stato escluso che il possesso dell’abilitazione scientifica nazionale costituisse titolo per attribuire al professore associato un diritto soggettivo ad essere sottoposto a valutazione al fine dell’inquadramento nel ruolo corrispondente all’abilitazione conseguita; in conseguenza, era necessario attendere che i singoli Dipartimenti proponessero, ove del [#OMISSIS#], l’attivazione di una procedura valutativa di prima fascia per il settore concorsuale nel quale gli istanti avevano conseguito l’abilitazione.
Con ricorso collettivo notificato il 4 giugno 2018 e depositato il 13 giugno successivo, gli interessati hanno impugnato le menzionate note rettorili, contestualmente instando per l’accertamento del diritto soggettivo ad essere sottoposti alla procedura di valutazione di che trattasi e per la condanna dell’Ateneo a provvedere in tal senso.
Gli esponenti deducono un motivo di gravame formalmente unico: “Violazione degli artt. 2, 3, 4, 9, comma 1, 33, comma 1, 35, comma 1, 97, comma 2, Cost. Violazione dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva n. 1999/70/CE, nonché della direttiva n. 2000/78/CE. Manifesta irragionevolezza, ingiustizia e ingiustificata disparità di trattamento”.
Premessi riferimenti allo stato giuridico dei professori associati e alla figura del ricercatore a tempo determinato di tipo B, essi denunciano l’illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge n. 240/2010 rilevanti [#OMISSIS#] fattispecie, a fronte del diverso trattamento riservato alle due categorie professionali, degli ostacoli frapposti alla crescita professionale dei professori associati nonché dei pregiudizi asseritamente cagionati alla libertà della ricerca scientifica e alla dignità delle persone.
Inoltre, denunciano la violazione del principio europeo di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato nonché sulla base dell’età.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura distrettuale dello Stato, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Università degli Studi di Genova.
La difesa erariale eccepisce il difetto di legittimazione passiva delle prime due amministrazioni e si oppone all’accoglimento del ricorso in quanto infondato nel merito.
L’istanza cautelare accedente al ricorso introduttivo è stata respinta, per carenza del requisito del periculum, con l’ordinanza della Sezione n. 154 del 27 giugno 2018.
E’ intervenuto ad adiuvandum il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], professore associato in servizio presso l’Università degli Studi di Torino.
Previo deposito di memorie difensive e di replica, il ricorso è stato chiamato alla pubblica udienza del 3 luglio 2019 e trattenuto in decisione.
DIRITTO
1) Con il ricorso in trattazione, gli esponenti, professori associati in servizio presso l’Università degli Studi di Genova, contestano la legittimità delle note con cui il Rettore ha respinto le istanze di attivazione della procedura di valutazione disciplinata dall’art. 24, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai fini della chiamata nel ruolo di professore ordinario di prima fascia.
Con riferimento alle disposizioni citate, vengono sollevati dubbi di illegittimità tanto in riferimento ai diritti protetti dalla Costituzione quanto in relazione a quelli garantiti dal diritto europeo.
I ricorrenti chiedono anche che, previo accertamento del diritto soggettivo ad essere sottoposti alla procedura de qua, l’Università sia condannata a procedere in tal senso.
2) Va preliminarmente disposta, in accoglimento dell’eccezione di parte, l’estromissione della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, non aventi legittimazione passiva nel giudizio promosso contro atti dell’Università concernenti lo stato giuridico e la carriera dei propri dipendenti.
3) E’ fondata anche l’eccezione di inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum proposto da un professore associato dell’Università di Torino (il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]) il quale prospetta i benefici derivanti da un’eventuale pronuncia di incostituzionalità o di incompatibilità con il diritto europeo delle disposizioni che, allo stato, non gli consentono di essere sottoposto a valutazione per la chiamata “diretta” nel ruolo di professore ordinario presso l’Ateneo di appartenenza.
Tale eventualità, tuttavia, non pare sufficiente a configurare uno specifico interesse ad intervenire nel presente giudizio, poiché la [#OMISSIS#] endoprocessuale della nozione di interesse di cui all’art. 28, comma 2, c.p.a., esclude che la legittimazione a proporre un intervento ad adiuvandum possa discendere dalla mera comunanza delle ragioni giuridiche sottese ad una pretesa che, nel [#OMISSIS#] dell’interveniente, non risulta neppure azionata in giudizio.
La giurisprudenza, del resto, è univoca nel ritenere che, nel processo amministrativo, l’intervento ad adiuvandum possa essere proposto solo da un soggetto titolare di una posizione giuridica collegata o dipendente da quella del ricorrente in via principale (Cons. Stato, Ad. plen., 30 agosto 2018, n. 13).
Tale presupposto non sussiste nel [#OMISSIS#] in esame, stante la piena indipendenza fra la posizione dei ricorrenti e del soggetto che propone l’intervento, dipendente di un altro Ateneo.
4) Nel merito, è opportuno soffermarsi preliminarmente sul quadro normativo in materia di progressione in carriera dei docenti universitari.
Ai fini dell’inquadramento [#OMISSIS#] fascia superiore di un docente già in servizio, la legge n. 240/2010 di riforma del sistema universitario ha previsto una procedura bifasica che contempla, dapprima, il conseguimento di una abilitazione scientifica nazionale, valida per un periodo di tempo limitato ed efficace rispetto a qualsiasi università italiana (art 16), e, successivamente, la chiamata del docente abilitato da parte del singolo Ateneo, previo esperimento di una procedura comparativa (art. 18).
Come chiarito espressamente dalla legge (art. 16, comma 4), il conseguimento dell’abilitazione scientifica non costituisce “titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un’università al di fuori delle procedure previste dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6”.
In alternativa alla procedura disciplinata dall’art. 18 della legge n. 240/2010, aperta alla partecipazione degli studiosi in servizio presso un Ateneo diverso, può essere transitoriamente attivata la procedura disciplinata dall’art 24, commi 5 e 6, della stessa legge, riservata ai docenti che, oltre ad essere in possesso dell’abilitazione scientifica, siano già in servizio presso l’Università che procede alla chiamata.
In particolare, il comma 6 dell’art. 24 cit. disciplina il passaggio nei ruoli di professore di prima e di seconda fascia, rispettivamente, dei professori di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato.
A tal fine, “le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo”.
In base all’attuale sistema normativo, pertanto, le università possono coprire i posti vacanti utilizzando, per un minimo della metà delle risorse equivalenti, procedure di chiamata aperte a tutti i soggetti in possesso dell’abilitazione nazionale (art. 18) e, per un [#OMISSIS#] della metà delle risorse equivalenti, procedure di chiamata riservate a coloro che abbiano conseguito l’abilitazione e siano già inquadrati nei ruoli dei docenti a tempo indeterminato della stessa Università (art. 24), prescindendo in quest’[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] che vi siano più candidati [#OMISSIS#] medesima condizione, dalla valutazione comparativa.
La legge prevede che la seconda procedura “può essere utilizzata” dall’Università: la relativa opzione, pertanto, è frutto di una scelta discrezionale correlata alle esigenze dell’Ateneo e all’allocazione delle risorse disponibili.
Ne consegue l’inesistenza di un obbligo delle università di sottoporre i docenti “interni” a valutazione ai fini della chiamata di cui all’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, come correttamente rilevato nelle gravate note rettorili e univocamente riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 4 gennaio 2017, n. 3).
5) Tanto precisato, i dubbi di illegittimità costituzionale prospettati dai ricorrenti sono essenzialmente intesi a denunciare una presunta disparità di trattamento tra il professore associato e il ricercatore di tipo B che, una volta conseguita l’abilitazione scientifica nazionale, viene inquadrato tra i professori associati qualora superi la valutazione di idoneità di cui all’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010.
In sostanza, mentre il ricercatore di tipo B in possesso dell’abilitazione ha diritto di essere sottoposto alla procedura valutativa predetta, il cui esito positivo determina il suo ingresso nel ruolo dei professori associati (cd. meccanismo della “tenure track”), questi ultimi, anche se in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale di prima fascia, non hanno diritto di essere valutati ai fini della chiamata [#OMISSIS#] fascia dei professori ordinari, essendo la relativa scelta rimessa alla discrezionalità dell’Università di appartenenza.
Ad avviso degli esponenti, tale situazione confliggerebbe con il principio di unitarietà della funzione docente e con molteplici parametri costituzionali, poiché comporta la difforme regolazione di situazioni analoghe (art. 3), comprime le aspettative di elevazione professionale dei professori associati (artt. 4 e 35), svilisce la libertà della ricerca scientifica e i meriti professionali dei docenti (artt. 9, 33 e 97) nonché, infine, la stessa dignità delle persone (art. 2).
La giurisprudenza amministrativa, pronunciando in analoghe controversie, ha già avuto modo di vagliare tali dubbi di illegittimità costituzionale, disattendendoli sulla base di rilievi che il Collegio condivide e fa propri (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 21 [#OMISSIS#] 2019, nn. 2663 e 2664; T.A.R. [#OMISSIS#] Romagna, [#OMISSIS#], sez. I, 4 settembre 2018, n. 682).
La censurata disparità di trattamento rispetto ai ricercatori di tipo B consegue, infatti, alla diversità del rapporto di impiego: i secondi prestano servizio con contratto a [#OMISSIS#], mentre i professori associati godono di uno status professionale garantito dalla stabilità del rapporto, nell’ambito del quale il meccanismo di cui all’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, costituisce un’opportunità ulteriore la cui concreta operatività è stata ragionevolmente rimessa alle scelte discrezionali delle singole università.
La disposizione sospettata di illegittimità costituzionale, pertanto, non si [#OMISSIS#] in contrasto con il canone di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., stante l’evidente non omogeneità delle situazioni poste a raffronto.
Non è seriamente ravvisabile in tale normativa, d’altronde, alcuna discriminazione lesiva dell’elevazione professionale e delle prospettive di carriera dei professori associati, della loro attività didattica e di ricerca scientifica, nonché, tantomeno, della dignità personale.
Devono ritenersi manifestamente infondate, per tali ragioni, le prospettate questioni di legittimità costituzionale della legge n. 240 del 2010.
6) Alla luce delle considerazioni che precedono, è agevole concludere che la normativa medesima è immune dai [#OMISSIS#] discriminatori denunciati dalla parte ricorrente e che, in conseguenza, non può trovare accoglimento la domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
7) Per tali ragioni, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
La peculiarità della materia e delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
– estromette dal giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
– dichiara inammissibile l’intervento ad adiuvandum del prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
– respinge il ricorso come in epigrafe proposto;
– compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 3 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
 Pubblicato il 09/09/2019