TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 2 febbraio 2017, n. 3

Studenti universitari-Accesso corsi a numero chiuso-Trasferimenti-Diritto europeo

Data Documento: 2017-02-02
Area: Giurisprudenza
Massima

E’ illegittimo il diniego di trasferimento per mancato superamento del test di ingresso al primo anno.
Le richieste di trasferimento dall’estero per anni successivi al primo devono sempre essere esaminate, e collocate nella graduatoria generale di merito. Poiché non vi è ancora una norma di armonizzazione comunitaria sul contenuto dei percorsi formativi universitari, i trasferimenti dall’estero sono subordinati a un giudizio di congruità del piano di studi del richiedente. Al fine di esprimere tale giudizio, ogni Università, autonomamente, deve dotarsi di appositi criteri tecnici, per comparare i propri insegnamenti con quelli delle Università straniere. Il trasferimento può infatti essere negato qualora si ritenga che lo studente non abbia acquisito un livello di preparazione sufficiente per seguire con profitto le materie previste per il nuovo anno accademico in Italia.

Contenuto sentenza

N. 00003/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01066/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1066 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso la segreteria del TAR in Brescia, via Zima 3; 
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Brescia, via S. [#OMISSIS#] 6; 
nei confronti di
GIOSIANA [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] NAPOLI, non costituitisi in giudizio;
per l’annullamento
(a) nel ricorso introduttivo:
– della graduatoria degli ammessi ai trasferimenti ad anni successivi al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Brescia, pubblicata [#OMISSIS#] versione iniziale nel settembre 2013 e [#OMISSIS#] versione corretta nell’ottobre 2013, [#OMISSIS#] parte in cui non include la ricorrente tra gli ammessi al trasferimento;
(b) nei primi motivi aggiunti:
– del diniego di trasferimento comunicato via PEC l’11 novembre 2013;
(c) nei secondi motivi aggiunti:
– della nota del responsabile dell’UOC Supporto Legale, depositata in giudizio il 13 dicembre 2013, che ha ribadito il diniego di trasferimento a causa del mancato superamento del test di ingresso;
(d) nei terzi motivi aggiunti:
– della decisione del Consiglio di Corso di Studio in Medicina e Chirurgia del 14 aprile 2014, con la quale è stata attribuita alla ricorrente una posizione in graduatoria non utile ai fini del trasferimento al secondo anno per l’anno accademico 2013-2014;
– della decisione dell’Università (indicata [#OMISSIS#] memoria depositata il 29 luglio 2014) di conteggiare il posto dello studente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] tra quelli disponibili per il trasferimento nell’anno accademico 2014-2015;
– del bando pubblicato il 1 luglio 2014, [#OMISSIS#] parte in cui attribuisce all’anno accademico 2014-2015 i posti rimasti vacanti nell’anno accademico 2013-2014 per rinuncia degli aventi diritto;
(e) nei quarti motivi aggiunti:
– del decreto del rettore n. 178 del 10 aprile 2015, con il quale è stata confermata l’esclusione della ricorrente dai trasferimenti al secondo anno per l’anno accademico 2013-2014;
 Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e dell’Università degli Studi di Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2016 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue:
 FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], iscritta per l’anno accademico 2012-2013 al primo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università Pavol Jozef Šafárik di Košice (Repubblica Slovacca), ha chiesto in data 21 agosto 2013 il trasferimento al secondo anno del medesimo corso di laurea presso l’Università degli Studi di Brescia per l’anno accademico 2013-2014.
2. L’Università, [#OMISSIS#] graduatoria degli ammessi al trasferimento pubblicata nel settembre 2013 (e poi corretta nell’ottobre 2013), non ha preso in considerazione la predetta richiesta. Come chiarito successivamente, l’esclusione era motivata con il fatto che la ricorrente non aveva superato il test di ingresso al primo anno in Italia.
3. Contro l’esclusione implicita la ricorrente ha presentato impugnazione con atto notificato il 13 novembre 2013 e depositato il 2 dicembre 2013. Il ricorso è stato poi integrato con motivi aggiunti, proposti contro il diniego espresso, comunicato via PEC l’11 novembre 2013.
4. La tesi del ricorso e dei motivi aggiunti si fonda sull’orientamento giurisprudenziale che ritiene non necessario, per gli anni successivi al primo, il test di ingresso previsto nei corsi di laurea a numero chiuso dall’art. 4 della legge 2 agosto 1999 n. 264.
5. Il Ministero e l’Università si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
6. Con i secondi motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la nota del responsabile dell’UOC Supporto Legale dell’Università, depositata in giudizio il 13 dicembre 2013, [#OMISSIS#] quale è stato ribadito il diniego di trasferimento a causa del mancato superamento del test di ingresso al primo anno.
7. Questo TAR, con ordinanza n. 148 del 20 marzo 2014, ha accolto la domanda cautelare, invitando l’Università a riesaminare la richiesta di trasferimento della ricorrente ai fini dell’assegnazione dei posti del secondo anno resisi disponibili a causa di rinunce e abbandoni, nonché dei posti non utilizzati all’interno della quota riservata [#OMISSIS#] studenti extracomunitari non soggiornanti. La nuova valutazione avrebbe dovuto essere svolta previa fissazione di una griglia di criteri di ponderazione degli esami sostenuti all’[#OMISSIS#] e degli eventuali crediti formativi. Nel [#OMISSIS#] in cui le richieste di trasferimento fossero risultate superiori alla disponibilità di posti, l’Università avrebbe dovuto dotarsi di criteri di comparazione non discriminatori, per stabilire una graduatoria di merito.
8. In sede di appello, l’ordinanza n. 148/2014 è stata annullata, con la conseguente reiezione della domanda cautelare (v. CS Sez. VI 9 luglio 2014 n. 2976).
9. Nel frattempo, l’Università aveva dato esecuzione all’ordinanza n. 148/2014, riesaminando la richiesta della ricorrente. Tuttavia, l’esito è stato negativo, in quanto, con decisione del Consiglio del Corso di Studio in Medicina e Chirurgia del 14 aprile 2014, è stata attribuita alla ricorrente una posizione in graduatoria (12° posto) non utile ai fini del trasferimento al secondo anno per l’anno accademico 2013-2014, essendo vacanti solo tre posti.
10. Contemporaneamente, l’Università, con una decisione di estremi non conosciuti (è citata [#OMISSIS#] memoria depositata dall’Avvocatura dello Stato il 29 luglio 2014), ha stabilito di conteggiare il posto dello studente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (che si era collocato al 1° posto della graduatoria, ma aveva poi rinunciato) tra quelli disponibili per il trasferimento nell’anno accademico 2014-2015. Su questo presupposto, il bando pubblicato il 1 luglio 2014, ha assegnato all’anno accademico 2014-2015 i posti rimasti vacanti nell’anno accademico 2013-2014 per rinuncia degli aventi diritto.
11. Con i terzi motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato i predetti provvedimenti. In questa impugnazione si sostiene, in particolare, che il posto resosi vacante in seguito alla rinuncia dello studente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] avrebbe dovuto essere attribuito alla stessa ricorrente, in quanto i soggetti meglio collocati in graduatoria avevano ormai prestato acquiescenza.
12. In seguito alla pronuncia dell’Adunanza Plenaria (v. sentenza n. 1 del 28 gennaio 2015), che ha ritenuto non necessario il superamento del test di ingresso al primo anno in Italia ai fini del trasferimento da università estere per gli anni successivi, il rettore, con decreto n. 178 del 10 aprile 2015, ha deciso di procedere in autotutela a un nuovo esame della richiesta della ricorrente. Anche in questo [#OMISSIS#], però, l’esito è stato negativo. Confermando le precedenti decisioni dell’Università, infatti, il rettore ha dichiarato che (a) la ricorrente si colloca troppo in basso [#OMISSIS#] graduatoria relativa ai trasferimenti al secondo anno per l’anno accademico 2013-2014, e (b) con riferimento a tale anno accademico non vi sono altri posti disponibili.
13. Con i quarti motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il decreto del rettore n. 178/2015, sostenendo nuovamente di essere l’unico soggetto in grado di aspirare al posto lasciato vacante dallo studente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in quanto nessun altro interessato ha impugnato la graduatoria relativa ai trasferimenti al secondo anno per l’anno accademico 2013-2014. È stato quindi chiesto l’accertamento del diritto all’iscrizione, anche in sovrannumero.
14. In data 22 luglio 2016 l’Avvocatura dello Stato ha depositato il decreto del rettore n. 363 del 30 giugno 2015, che ha accertato l’assenza di posti liberi ai fini del trasferimento al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2015-2016.
15. Così riassunta la vicenda contenziosa, sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni.
Sul trasferimento da università estere
16. La questione del test di ingresso, su cui questo TAR si era già pronunciato più volte escludendo la necessità di tale adempimento per i trasferimenti riguardanti gli anni successivi al primo (v. sentenze n. 724 del 31 luglio 2013, e n. 1297 del 26 novembre 2014), è stata chiarita in modo definitivo dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 1/2015.
17. Da questo momento si è formata la certezza del diritto circa l’illegittimità del diniego di trasferimento per mancato superamento del test di ingresso al primo anno.
18. In questo quadro, le richieste di trasferimento dall’[#OMISSIS#] per anni successivi al primo devono sempre essere esaminate, e collocate [#OMISSIS#] graduatoria generale di merito. Poiché non vi è ancora una [#OMISSIS#] di armonizzazione comunitaria sul contenuto dei percorsi formativi universitari, i trasferimenti dall’[#OMISSIS#] sono subordinati a un giudizio di congruità del piano di studi del richiedente. Al fine di esprimere tale giudizio, ogni Università, autonomamente, deve dotarsi di appositi criteri tecnici, per comparare i propri insegnamenti con quelli delle Università straniere. Il trasferimento può infatti essere negato qualora si ritenga che lo studente non abbia acquisito un livello di preparazione sufficiente per seguire con profitto le materie previste per il nuovo anno accademico in Italia.
19. Poiché non deve essere eluso il vincolo del numero chiuso, la cui legittimità è stata riconosciuta dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo proprio in relazione alla legge 264/1999 e ai corsi di laurea in medicina e chirurgia (v. CEDU Sez. II 2 aprile 2013, [#OMISSIS#], punti 51-52 e 56), i posti assegnabili per trasferimento dall’[#OMISSIS#] sono solo quelli resisi vacanti a causa di rinunce e abbandoni, nonché quelli rimasti utilizzati [#OMISSIS#] quota riservata [#OMISSIS#] studenti extracomunitari non soggiornanti.
20. Per quanto riguarda il calcolo dei posti disponibili, si rinvia alle indicazioni contenute nelle sentenze di questo TAR sopra citate, che sottolineano la necessità di assicurare la piena utilizzazione delle risorse disponibili.
Sulle condizioni del trasferimento
21. Come si è detto sopra, la concessione del trasferimento presuppone un giudizio favorevole sul percorso di studi svolto all’[#OMISSIS#]. Tale giudizio è utile solo qualora sia effettuato immediatamente prima dell’inizio dell’anno accademico, in quanto non sarebbe ragionevole mettere a disposizione le risorse formative dell’Università se la preparazione attuale dello studente non fosse idonea a consentire un utilizzo proficuo delle stesse.
22. Ne consegue che non è possibile effettuare trasferimenti quando l’anno accademico sia già in pieno svolgimento. In proposito, i regolamenti didattici delle singole Università possono stabilire una soglia minima di lezioni da seguire nel corso dell’anno. Questi regolamenti, che attengono al merito dell’organizzazione degli studi e al livello essenziale di preparazione degli studenti, costituiscono un limite esterno alle decisioni giurisdizionali.
23. È dunque evidente che in questa materia si contrappongono due interessi, entrambi meritevoli di tutela. Da un lato, è necessario tutelare lo studente intenzionato a rientrare in Italia, che potrebbe essere ingiustamente danneggiato dai ritardi o dagli errori di valutazione dell’Università destinataria della richiesta di trasferimento. Dall’altro, deve essere consentito alle singole Università di individuare un limite temporale al trasferimento, in relazione alla soglia minima di lezioni residue. Le modalità di composizione dei suddetti interessi dipendono dalle circostanze del [#OMISSIS#] concreto.
Sull’esame delle richieste a distanza di tempo
24. Tra le circostanze concrete assume una particolare importanza il tempo trascorso tra la richiesta di trasferimento e la decisione in sede amministrativa o giurisdizionale. Se l’intervallo temporale è molto ampio, infatti, la posizione dello studente pretermesso potrebbe cambiare e indebolirsi, ad esempio perché si abbassa la media dei voti (che normalmente costituisce un criterio di comparazione tra più richieste). L’Università, d’altra parte, deve essere messa in condizione di accogliere ogni anno gli studenti migliori tra quelli che fanno richiesta di trasferimento. Tutto questo è incompatibile con la prenotazione di un posto a distanza di anni per effetto della proposizione di un ricorso giurisdizionale contro il diniego della richiesta di trasferimento.
25. Pertanto, lo studente ingiustamente pretermesso non può prevalere, a distanza di anni dalla presentazione della richiesta di trasferimento, su studenti più meritevoli che concorrono per i posti disponibili nel nuovo anno accademico.
26. In presenza di studenti più meritevoli, o in assenza di posti disponibili, l’unica tutela in forma specifica per lo studente ingiustamente pretermesso è l’assegnazione di un posto in sovrannumero. Questa soluzione non può però trovare applicazione generalizzata, in quanto metterebbe a rischio l’efficacia del sistema del numero chiuso.
27. Peraltro, si può ritenere che il trasferimento in sovrannumero sia ammissibile quando l’Università abbia lasciato vacante un posto disponibile nell’anno a cui si riferisce la richiesta di trasferimento. In questo [#OMISSIS#], infatti, l’aspettativa dello studente pretermesso riguarda un oggetto preciso, e non interferisce con la posizione degli studenti più meritevoli dello stesso anno. In altri termini, se in un determinato anno accademico l’Università non ha utilizzato pienamente le proprie risorse formative, danneggiando uno studente che avrebbe potuto beneficiarne, a questo studente deve essere concessa un’opportunità identica in uno dei successivi anni accademici, senza pregiudizio per altri studenti.
28. [#OMISSIS#] specifico, l’aspettativa della ricorrente si concentra sul posto dello studente [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], che l’Università, (erroneamente, essendovi una pluralità di interessati) ha sottratto all’assegnazione per l’anno accademico 2013-2014, aggregandolo al contingente relativo ai trasferimenti dell’anno accademico 2014-2015. In graduatoria vi erano in effetti studenti più meritevoli della ricorrente, ma nessuno di questi ha avuto l’assegnazione, e non risultano proposti ricorsi giurisdizionali. Essendo stata l’unica a non prestare acquiescenza, la ricorrente può ora rivendicare nei confronti dell’Università il posto all’epoca non assegnato. L’assegnazione ex nunc di tale posto è quindi subordinata solamente al rispetto del limite temporale del trasferimento, come sopra precisato, e a una valutazione aggiornata del percorso di studi all’[#OMISSIS#].
Conclusioni
29. Il ricorso deve quindi essere accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati.
30. L’effetto conformativo della pronuncia vincola l’Università a riesaminare la richiesta di trasferimento della ricorrente nel rispetto delle seguenti indicazioni: (a) preliminarmente, è necessario valutare se il percorso di studi all’[#OMISSIS#], che è onere della ricorrente documentare [#OMISSIS#] forma più aggiornata, sia adeguato e consenta di seguire utilmente le lezioni dell’anno accademico in corso (2016-2017); (b) in [#OMISSIS#] affermativo, occorre verificare se alla data della valutazione sia ancora possibile il trasferimento in base al regolamento didattico, tenuto conto delle lezioni residue; (c) una volta accertata tale condizione, dovrà essere adottato immediatamente il provvedimento di trasferimento in sovrannumero; (d) qualora il regolamento didattico non consenta più di effettuare il trasferimento nell’anno accademico in corso, il trasferimento dovrà essere disposto, sempre in sovrannumero, con decorrenza dal prossimo anno accademico, previa rinnovata valutazione dell’adeguatezza del percorso formativo.
31. Per l’ultimazione della procedura di riesame, e la comunicazione del risultato tramite PEC al difensore della ricorrente, è fissato il [#OMISSIS#] di 30 giorni dal deposito della presente sentenza.
32. La complessità della vicenda, iniziata prima della sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 1/2015, e la necessità di un’ulteriore fase amministrativa, come sopra descritta, giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
33. Il contributo unificato è a carico dell’Università ai sensi dell’art. 13 comma 6-bis.1 del DPR 30 [#OMISSIS#] 2002 n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando:
(a) accoglie il ricorso, come precisato in motivazione;
(b) compensa integralmente le spese di giudizio;
(c) [#OMISSIS#] il contributo unificato a carico dell’Università.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 5 ottobre 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
 Pubblicato il 03/01/2017