Il senso delle prescrizioni legislative e regolamentari circa il carattere analitico della valutazione da compiere dalle Commissioni giudicatrici nelle procedure comparative per ricercatori universitari è quello di imporre alla Commissione di tenere conto di tutti i dati curriculari indicati dai candidati (titoli e pubblicazioni), e di sceverare, secondo percorsi logici trasparenti, coerenti e di congruo apprezzamento scientifico, i dati rilevanti al fine della compiuta valutazione della maturità scientifica dei candidati e della correlativa valutazione comparativa, da quelli non significativi, sulla base di una altrettanto congrua ed adeguata motivazione, e di esprimere il giudizio comparativo sui dati così (motivatamente) enucleati. La normativa va intesa alla luce della finalità assegnata dalla normativa alla valutazione comparativa, consistente in un raffronto, attraverso la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, della personalità scientifica dei vari candidati, dei quali va ricostruito il profilo complessivo risultante dalla confluenza degli elementi che lo compongono, da apprezzare in tale quadro non isolatamente, ma in quanto correlati nell’insieme secondo il peso che assumono in una interazione di sintesi oggetto di un motivato giudizio unitario; la suddetta valutazione specifica dei titoli deve, dunque, essere svolta, ma non con dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché, diversamente, si perderebbe la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione.
TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 30 maggio 2019, n. 528
Ricercatore a tempo determinato-Chiamata-Valutazione
N. 00528/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01097/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1097 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione in Brescia, Via Zima n. 3;
contro
Università degli Studi di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Brescia, via S. [#OMISSIS#], 6;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Gamba, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituitesi in giudizio;
per l’annullamento
– DEL DECRETO RETTORILE IN DATA 25/10/2018, RECANTE L’APPROVAZIONE DEGLI ATTI DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO PER IL SETTORE ECONOMIA POLITICA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO, E L’INDIVIDUAZIONE DEL VINCITORE NEL DOTT. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
– DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE NELLE SEDUTE DEL 17/9/2018 E DEL 10/10/2018, E DELLA RELAZIONE RIASSUNTIVA DEL 10/10/2018 CON RELATIVI ALLEGATI;
– DI TUTTI GLI ATTI PRESUPPOSTI, CONNESSI E CONSEQUENZIALI.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 [#OMISSIS#] 2019 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A. Con decreto del 26/4/2018 il Rettore dell’Università degli Studi di Bergamo ha indetto la procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 lett. b) della L. 240/2010 per il Settore concorsuale 13/A1 “Economia politica” Settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 “Economia politica” presso il Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi dell’Università degli Studi di Bergamo (doc. 8).
B. Fra i requisiti per la partecipazione alla selezione era richiesto:
a) il possesso del dottorato di ricerca (o titolo equivalente) conseguito in Italia o all’[#OMISSIS#] in Area CUN 13 – Scienze economiche e statistiche (per i titoli di studio conseguiti all’[#OMISSIS#] era richiesta la dichiarazione di equipollenza o, in alternativa, la dichiarazione di avvio del procedimento ai fini di un’ammissione con riserva);
b) di aver usufruito di contratti di cui all’art. 3 lettera a) dell’art. 24 della Legge 240/2010 di durata triennale; ovvero c) di aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, di cui all’art. 16 della Legge 240/2010; ovvero d) di aver usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 1 comma 14 della L. 230/2005; ovvero e) di aver usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51 comma 6 della L. 449/97, o di assegni di ricerca di cui all’articolo 22 della L. 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell’articolo 4 della legge 30/11/89, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
C. L’art. 8 del bando descriveva l’articolazione del procedimento nel modo seguente:
– valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. n. 243 del 25/5/2011 e fatti propri dalla Commissione giudicatrice;
– ammissione alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, [#OMISSIS#] misura percentuale del 20% dei candidati stessi (e comunque non inferiore a sei unità);
– (dopo la discussione) attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi;
– individuazione del vincitore.
D. Con decreto rettorile dell’11/7/2018 veniva nominata la Commissione di valutazione, composta da [#OMISSIS#] Piccolo, professore ordinario presso l’Ateneo di Bergamo; [#OMISSIS#] Stirati, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Roma Tre; [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], professore ordinario presso l’Università degli Studi di [#OMISSIS#].
E. [#OMISSIS#] seduta del 4/9/2018 (doc. 3) la Commissione procedeva alla definizione dei criteri per la valutazione dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati, e stabiliva una griglia di punteggi. [#OMISSIS#] seduta del 17/9/2018, la Commissione decideva di ammettere alla discussione pubblica 6 candidati su 20 (doc. 4). Il 10/10/2018 la Commissione prendeva atto che due dei candidati selezionati avevano rinunciato, per cui la discussione pubblica si svolgeva con soli quattro aspiranti (doc. 5). [#OMISSIS#] medesima seduta, la Commissione assegnava i punteggi ai titoli e alle pubblicazioni, e con decisione [#OMISSIS#] a maggioranza nominava vincitore della procedura il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (doc. 6), che con 51 punti precedeva altre due candidate ([#OMISSIS#] Gamba e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] con 49) e la ricorrente (con 47).
La ricorrente ha esercitato il diritto di accesso ai documenti della selezione.
F. Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato a mezzo PAT, la dott.ssa [#OMISSIS#] impugna i provvedimenti in epigrafe, deducendo le seguenti censure in diritto:
IN VIA PRINCIPALE
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 8 del bando, inosservanza dei criteri per la valutazione dei titoli stabiliti dalla Commissione con verbale della prima seduta del 4/9/2018, eccesso di potere per carenza di istruttoria nell’attribuzione dei punteggi, irragionevolezza e illogicità manifeste, difetto di motivazione, in quanto:
• esaminando i giudizi dei singoli candidati emergono numerose incongruenze tra i punteggi assegnati e quanto da loro dichiarato nelle domande; a titolo di esempio, il dott. [#OMISSIS#] non aveva dato conto della partecipazione ad attività di ricerca nazionali e internazionali, e ciononostante ha ricevuto 1 punto (cfr. doc. 7);
• affiorano incongruenze tra le valutazioni preliminari compiute dalla Commissione [#OMISSIS#] seconda seduta e i punteggi assegnati in quella successiva (nel [#OMISSIS#] della dott.ssa Gamba, per la quale [#OMISSIS#] valutazione preliminare è stato affermato che “… non presenta titoli relativi alla partecipazione a gruppi, progetti e attività di ricerca nazionale e internazionali”, ma successivamente – per tali titoli – le sono attribuiti ben 5 punti (cfr. doc. 4 e 7);
• dal confronto dei giudizi e dei punteggi attribuiti ai candidati emergono numerose illogicità oltre che la completa assenza di motivazione, nonostante la stessa Commissione abbia proceduto all’assegnazione dei punteggi “riesaminando”, per ciascun candidato, i giudizi espressi [#OMISSIS#] seduta di cui al verbale n. 2 e “compara(ndo) tra di loro tutti i candidati” (cfr. doc. 6); l’esempio più evidente è l’assegnazione dei punteggi per il dottorato di ricerca (5 punti ai candidati [#OMISSIS#], Gamba e [#OMISSIS#] e 6 a [#OMISSIS#], senza giustificazioni apparenti).
[#OMISSIS#] specifico, la ricorrente denuncia le seguenti ulteriori illegittimità:
TITOLI
Dottorato di ricerca o equipollente
La Commissione ha attribuito 5 punti a 3 candidati, mentre la dott.ssa [#OMISSIS#] ne ha ottenuti 6, e dai giudizi espressi non si comprendono le ragioni sottese alla [#OMISSIS#] valutazione. Ove sia stato valorizzato il dottorato in un istituto [#OMISSIS#], si rammenta che la dott.ssa [#OMISSIS#] doveva essere ammessa con riserva alla procedura salva la produzione dell’attestazione dell’equivalenza prima della stipula (eventuale) del contratto. In ogni [#OMISSIS#], sarebbe stato corretto riconoscere lo stesso punteggio assegnato [#OMISSIS#] altri candidati, a fronte della parziale documentazione prodotta.
CURRICULUM
Attività didattica
Affiora l’illegittimità e l’incoerenza dei punteggi attribuiti, dal raffronto con i giudizi formulati dalla stessa Commissione [#OMISSIS#] valutazione preliminare del 17/9/2018: dapprima, infatti, la Commissione ha giudicato “discreta” l’attività didattica delle dott.sse [#OMISSIS#] e Gamba, “buona” quella del dott. [#OMISSIS#], “molto buona” quella della dott.ssa [#OMISSIS#]. Successivamente, [#OMISSIS#] seduta del 10/10/2018 la stessa Commissione ha attribuito solo alla dott.ssa [#OMISSIS#] 4 punti, mentre [#OMISSIS#] altri candidati, pur preliminarmente giudicati in modo diverso, ha attribuito 5 punti. I punteggi avrebbero dovuto essere assegnati in modo coerente con i giudizi espressi dalla stessa Commissione, come illustrato [#OMISSIS#] tabella di pag. 13 dell’atto introduttivo del giudizio, tenuto conto che, con riferimento al punteggio assegnato alla ricorrente, appare ragionevole mantenere il maggior punteggio assegnatole dalla Commissione, coerentemente al numero di esperienze didattiche svolte.
Partecipazione a gruppi, progetti e attività di ricerca nazionale e internazionale
Dall’esame dei curriculum, emerge che le dott.sse [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] indicano partecipazioni ad attività di ricerca nazionale e internazionale, mentre il dott. [#OMISSIS#] e la dott.ssa Gamba non ne dichiarano alcuna. Su quest’[#OMISSIS#], la Commissione – [#OMISSIS#] valutazione preliminare – riconosce che “la candidata non presenta titoli relativi alla partecipazione a gruppi, progetti e attività di ricerca nazionali e internazionali”. Nel giudizio preliminare del dott. [#OMISSIS#] la Commissione riconosce la partecipazione ad attività di ricerca, ma di essa non vi è traccia nel curriculum. Come per le altre voci, anche in questo [#OMISSIS#] i punteggi riconosciuti dalla Commissione sono del tutto irrazionali (1 al dott. [#OMISSIS#] e 5 alla dott.ssa Gamba).
Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali
E’ possibile sommare le partecipazioni a convegni, conferenze e seminari (così come evidenziato dai giudizi della Commissione, cfr. doc. 4). Come per l’attività didattica, si registra l’incoerenza tra i giudizi espressi [#OMISSIS#] valutazione preliminare e i punteggi successivamente assegnati dalla Commissione (che ha ritenuto “[#OMISSIS#]” la partecipazione a convegni e seminari dei candidati [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#], ai quali ha assegnato 3 punti, e “discreta” la partecipazione a convegni e seminari della candidata Gamba, a fronte di un numero complessivamente inferiore: tuttavia, illogicamente la dott.ssa Gamba ha ottenuto un punteggio più elevato rispetto [#OMISSIS#] altri concorrenti).
Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca
Sono stati sommati gli elementi indicati dai candidati nei propri curricula, distinguendo tra borse di studio, grant e premi. Dall’esame della tabella riassuntiva delle pagg. 15-16 del ricorso, non si comprende la logica che unisce il numero dei riconoscimenti ottenuti dai candidati ai punti assegnati (pertanto, nel ricorso l’esponente riassegna i punteggi e riformula la graduatoria: [#OMISSIS#] passa da 14 a 13, Gamba da 21 a 12, [#OMISSIS#] da 19 a 18 e [#OMISSIS#] da 17 a 19).
PRODUZIONE SCIENTIFICA
Pubblicazioni
I giudizi espressi sulle pubblicazioni, pur non totalmente condivisibili, non presentano secondo la ricorrente [#OMISSIS#] di manifesta illegittimità, risultando in ogni [#OMISSIS#] espressione di discrezionalità tecnica della Commissione. Oggetto del giudizio sono stati: a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza; b) congruenza; c) rilevanza scientifica).
Consistenza, maturità e autonomia della produzione scientifica
[#OMISSIS#] seduta del 4/9/2018, la Commissione ha indicato tra i criteri di valutazione della maturità scientifica “la consistenza, maturità, autonomia e continuità temporale della produzione scientifica complessiva del candidato”. [#OMISSIS#] valutazione preliminare di cui alla seduta del 17/9/2018 la Commissione aveva valutato la produzione scientifica e la maturità dei candidati (attribuendo i relativi voti). A fronte di tali punteggi, quelli assegnati [#OMISSIS#] seduta del 10/10/2018 appaiono parzialmente incoerenti e talora illogici, laddove stravolgono i primi in assenza di qualsivoglia motivazione a supporto.
La Commissione ha riconosciuto alle dott.sse Gamba e [#OMISSIS#] 7 punti per la maturità scientifica, coerentemente col giudizio “molto [#OMISSIS#]” già espresso precedentemente. La ricorrente ha riportato un minor punteggio (6) avendo già ricevuto un giudizio “[#OMISSIS#]”, e dunque qualitativamente inferiore rispetto alle prime. A fronte di ciò, risultano inspiegabili i 10 punti conseguiti dal dott. [#OMISSIS#] (per 8 pubblicazioni, di cui 3 come unico autore, e per una produzione “buona”), il cui giudizio si allinea a quello della ricorrente (12 pubblicazioni, di cui 2 come unico autore, con consistenza della produzione e qualità scientifica “buone”). Un tale voto (eccessivo) non si giustifica neppure rapportandolo alla valutazione delle pubblicazioni: [#OMISSIS#] il numero esiguo di quelle esibite dal dott. [#OMISSIS#] rispetto ad altri, il giudizio qualitativo espresso dalla Commissione non è molto più elevato nel confronto (27 punti per [#OMISSIS#], contro i 24 di [#OMISSIS#], 23 di [#OMISSIS#] e 21 di Gamba). Addirittura, con riguardo ai titoli il dott. [#OMISSIS#] ha ricevuto 14 punti, risultando il peggiore tra i candidati. In conclusione, i 10 punti assegnati al dott. [#OMISSIS#] per “Consistenza, maturità e autonomia della produzione scientifica” appaiono manifestamente illogici, non trovando giustificazione né nel giudizio preliminare, né in altre valutazioni svolte della Commissione.
La riformulazione corretta dei punteggi vedrebbe la ricorrente al primo posto (cfr. tabella di pag. 20).
IN VIA SUBORDINATA
II) Illegittimità della composizione della Commissione, lesione dei principi generali di trasparenza e imparzialità, in quanto:
• il Commissario prof. [#OMISSIS#] Piccolo ha un rapporto di sodalizio professionale con la candidata [#OMISSIS#] Gamba, avendo gli stessi collaborato a una pubblicazione e avendo ella presentato un lavoro di cui il primo è coautore (oltre ad aver esibito la reference del medesimo);
• i componenti delle Commissioni esaminatrici hanno l’obbligo di astenersi ove sussista una delle condizioni indicate all’art. 51 cpc;
• quando vi è un rapporto di collaborazione professionale, nei concorsi si realizza un indebito vantaggio potenziale, e per evitare ogni sospetto che possa essere in concreto “utilizzato” diviene operativo l’obbligo di astensione;
III) Violazione dell’art. 8 del bando ed eccesso di potere, dal momento che dovevano essere ammessi alla discussione pubblica candidati [#OMISSIS#] misura del 20% (per un numero minimo di 6), e [#OMISSIS#] specie hanno concorso soltanto in 4.
G. Si è costituita in giudizio l’amministrazione, chiedendo la reiezione del gravame.
H. Con ordinanza di questa Sezione 30/1/2019 n. 29, questo T.A.R. ha rigettato la domanda cautelare.
I. Alla pubblica udienza dell’8/5/2019 il gravame introduttivo è stato chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.
DIRITTO
La ricorrente censura il provvedimento di approvazione degli atti della procedura comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato nel settore “economia politica” presso l’Università di Bergamo, che ha individuato come vincitore il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
0. In accoglimento dell’eccezione sollevata dalla parte ricorrente in sede di discussione pubblica, deve essere espunta la memoria conclusionale redatta dalla difesa erariale, depositata l’8/4/2019. In effetti, ai sensi dell’art. 73 comma 1 Cpa “Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza, fino a venti giorni liberi”.
0.1 Il 31° giorno a ritroso (al netto dei 30 giorni liberi) risulta essere il 7/4/2019 ([#OMISSIS#]), e ai sensi dell’art. 52 comma 4 Cpa, “Per i termini computati a ritroso, la scadenza è anticipata al giorno antecedente non festivo”, e dunque [#OMISSIS#] fattispecie al sabato. Come evidenziato anche di recente la giurisprudenza, ai fini di un corretto conteggio dei termini a ritroso il dies ad quem va individuato nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l’effetto contrario di un’abbreviazione dell’intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del [#OMISSIS#] medesimo (T.A.R. [#OMISSIS#] Catanzaro, sez. II – 8/4/2015 n. 608). Inoltre l’art. 52, comma 5, Cpa estende al sabato solo la “proroga di cui al comma 3”, ossia la proroga dei giorni che scadono di giorno festivo, e dunque non anche il meccanismo di anticipazione di cui al comma 4: ne consegue che se un [#OMISSIS#] a ritroso scade di sabato, esso non va anticipato al venerdì, così come se il [#OMISSIS#] a ritroso scade di [#OMISSIS#], va anticipato al sabato (T.A.R. Lazio, sez. II – 22/1/2014 n. 787; sentenza Sezione 18/4/2018 n. 424, che risulta appellata).
0.2 In definitiva, il [#OMISSIS#] doveva essere anticipato al 6/4/2019, per cui il deposito della memoria è tardivo e la stessa non può essere presa in considerazione nel presente giudizio.
Passando all’esame del merito, va premesso che, sulle ampie argomentazioni e sulle conclusioni racchiuse nell’ordinanza cautelare sfavorevole alla ricorrente (emessa dal [#OMISSIS#] di prime cure e non ritualmente appellata) si è formato incidentalmente il giudicato. In questo contesto, la statuizione di rigetto risulta la più coerente con il carattere di maggior prevedibilità possibile (e auspicabile) che dovrebbe connotare le decisioni giurisdizionali, in quanto essa costituisce il naturale sviluppo delle anticipazioni – meditate e puntuali – dispiegate in diritto dal [#OMISSIS#] della cautela (cfr. sul punto sentenze della sezione II di questo T.A.R. – 21/7/2016 n. 1043; 25/5/2016 n. 743; 8/6/2015 n. 814; 5/2/2015 n. 195; 27/2/2013 n. 198; sez. I – 3/7/2017 n. 866; 23/11/2017 n. 1367; 1/3/2018 n. 247; 26/4/2019 n. 397).
L’articolata censura formulata in via principale è infondata e deve essere respinta, per le ragioni di seguito precisate.
1. La procedura di valutazione comparativa di cui si controverte, per consolidato orientamento giurisprudenziale, è governata da ampi spazi di discrezionalità, e ciò comporta che il giudizio della Commissione sia censurabile unicamente sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza o manifesta disparità (T.A.R. Liguria, sez. I – 2/10/2018 n. 768).
Come recentemente statuito dal Consiglio di Stato, sez. VI – 4/3/2019 n. 1496 <<il senso delle prescrizioni legislative e regolamentari circa il carattere analitico della valutazione da compiere dalle Commissioni giudicatrici nelle procedure comparative per ricercatori universitari è quello di imporre alla Commissione di tenere conto di tutti i dati curriculari indicati dai candidati (titoli e pubblicazioni), e di sceverare, secondo percorsi logici trasparenti, coerenti e di congruo apprezzamento scientifico, i dati rilevanti al fine della compiuta valutazione della maturità scientifica dei candidati e della correlativa valutazione comparativa, da quelli non significativi, sulla base di una altrettanto congrua ed adeguata motivazione, e di esprimere il giudizio comparativo sui dati così (motivatamente) enucleati. La normativa va intesa alla luce della finalità assegnata dalla normativa alla valutazione comparativa, consistente in un raffronto, attraverso la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, della personalità scientifica dei vari candidati, dei quali va ricostruito il profilo complessivo risultante dalla confluenza degli elementi che lo compongono, da apprezzare in tale quadro non isolatamente, ma in quanto correlati nell’insieme secondo il peso che assumono in una interazione di sintesi oggetto di un motivato giudizio unitario; la suddetta valutazione specifica dei titoli deve, dunque, essere svolta, ma non con dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto [#OMISSIS#] altri per ciascuno dei titoli, poiché, diversamente, si perderebbe la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI 30 marzo 2015 n. 1643)>>.
2. In via generale, va sottolineato che, dopo aver definito [#OMISSIS#] prima seduta del 4/9/2018 i criteri di utilizzare per la formulazione dei giudizi rispetto ai titoli, alle pubblicazioni e alla consistenza, maturità e autonomia della produzione (anche [#OMISSIS#] prospettiva del [#OMISSIS#] contributo di ciascun aspirante, da solo o in collaborazione), la Commissione ha effettuato una valutazione comparativa preliminare dei candidati, sottoposta a una revisione analitica dopo lo svolgimento del colloquio: come illustrato [#OMISSIS#] relazione dell’amministrazione depositata il 22/1/2019, il giudizio si è formato in progress, tenendo conto degli elementi ulteriori acquisiti dalla Commissione in sede di discussione dei titoli.
E’ opinione del Collegio che la Commissione abbia applicato – in modo [#OMISSIS#] e lineare – l’art. 8 della lex specialis (non ritualmente censurato) il quale prevedeva – dopo un primo esame – una fase di “discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica”, all’esito della quale sarebbe stato assegnato un punteggio ai titoli e a ciascuna pubblicazione. In buona sostanza, la riedizione del giudizio (o meglio una sua ricalibratura) era puntualmente stabilita dal bando, punto di riferimento per l’attività della Commissione. In concreto poi, dovendo essere vagliata la “consistenza complessiva della produzione scientifica” del candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa (cfr. verbale del 4/9/2018 già citato), una ri-ponderazione della valutazione (alla luce del confronto diretto con i candidati) si rivelava appropriata. Allo stesso modo, con riguardo alle dedotte incongruenze tra i giudizi espressi [#OMISSIS#] seconda seduta e i punteggi assegnati in via definitiva il 10/10/2018 (cfr. in particolare sull’attività didattica), osserva il Collegio che una ri-assegnazione dei punteggi era logicamente giustificata dalle informazioni fornite dai candidati [#OMISSIS#] il colloquio (ancorché non verbalizzate), che hanno permesso di acquisire maggiori elementi sulle competenze, sulla maturità e sull’autonomia scientifica. In definitiva, [#OMISSIS#] l’adeguatezza del metodo intrapreso (e la sua conformità alle regole della procedura concorsuale), rientra [#OMISSIS#] cognizione del Collegio l’attendibilità della valutazione compiuta in progress, per chiarire se la stessa sia [#OMISSIS#] e coerente con i titoli e le pubblicazioni esibite e di ciò vi sia sufficiente traccia [#OMISSIS#] motivazione.
3. Passando all’esame delle questioni analitiche sottoposte a questo T.A.R., si osserva quanto segue.
3.1 La dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] è stata ammessa con riserva alla selezione, in pendenza della procedura di riconoscimento dell’equivalenza del titolo di dottorato conseguito all’[#OMISSIS#] (cfr. nota del responsabile del procedimento del 26/6/2018 in atti). Peraltro, la pretesa di assegnare a tutti i candidati lo stesso punteggio per il dottorato di ricerca non è passibile di positivo scrutinio, essendo l’attribuzione (di poco superiore) della dott.ssa [#OMISSIS#] giustificata dalla frequenza della prestigiosa London School of Economics, illustrata nell’allegato alla domanda di partecipazione per il periodo settembre 2004 – ottobre 2010 (doc. 12 ricorrente). Rientra [#OMISSIS#] discrezionalità della Commissione un differente apprezzamento della sede di conseguimento del titolo, ed è quindi depotenziata la prospettazione sul giudizio formulato.
3.2 La ricorrente assume l’illogicità del riconoscimento – [#OMISSIS#] seduta del 10/10/2018 – di soli 4 punti alla dott.ssa [#OMISSIS#] e di 5 punti a tutti gli altri candidati, dopo avere in precedenza giudicato “discreta” l’attività didattica delle dott.sse [#OMISSIS#] e Gamba, “buona” quella del dott. [#OMISSIS#], “molto buona” quella della dott.ssa [#OMISSIS#]. Ebbene, premesso che si discute di una differenza modesta, va segnalato anzitutto che lo stesso controinteressato – risultato vincitore all’esito del confronto comparativo – ha ricevuto 4 punti al pari della ricorrente, malgrado il [#OMISSIS#] giudizio riportato in precedenza (“[#OMISSIS#]” rispetto a un “discreto” della dott.ssa [#OMISSIS#]). [#OMISSIS#] specifico, va evidenziato che quest’[#OMISSIS#] (per la quale il “discreto” ben avrebbe potuto corrispondere a punti “3”) risulta aver svolto attività didattica part-time e con docenze a contratto, mentre gli altri candidati hanno ricoperto posizioni in istituzioni accademiche nazionali e internazionali che richiedono un impegno continuativo. Inoltre, il dott. [#OMISSIS#] ha svolto docenze di ogni livello (bachelor, master e dottorato) in numerosi e prestigiosi atenei nazionali e internazionali. Dette circostanze, seppur adeguatamente acclarate in esito al colloquio, non sono state contestate neppure nel corso di questo giudizio.
3.3 Sull’attività di “Partecipazione a gruppi, progetti e attività di ricerca nazionale e internazionale”, il curriculum vitae del dott. [#OMISSIS#] documenta l’attività di ricerca internazionale presso due Università tedesche prestigiose (Università di Mannheim da settembre 2013 ad agosto 2016 e la Humboldt di Berlino da ottobre 2009 ad agosto 2013 – doc. 10 ricorrente) e il ruolo di “referaggio” per riviste di prestigio internazionale. Alla luce dell’ampia illustrazione allegata alla domanda, appare infondata in fatto la dedotta mancata indicazione di esperienze da parte del candidato. Per la dott.ssa Gamba, la relazione dell’Università evoca un riconoscimento scientifico presso EIEF (Einaudi Institute for Economics and Finance), indicato nel curriculum vitae unitamente alle altre plurime esperienze didattiche e alle pubblicazioni (doc. 11 ricorrente). Sull’attribuzione irrazionale dei punteggi (1 a [#OMISSIS#] e 5 a Gamba), anche per la voce “Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali” (ove la dott.ssa Gamba ha ricevuto il [#OMISSIS#] punteggio, peraltro superiore di 1 solo punto rispetto [#OMISSIS#] altri candidati), è accettabile e congrua la valorizzazione – accanto al dato quantitativo (numero di istituti e convegni dove ogni candidato è intervenuto come relatore), dell’aspetto qualitativo: l’amministrazione ha specificato, [#OMISSIS#] propria relazione, che il riconoscimento scientifico presso l’EIEF per la dott.ssa Gamba e le Università di Mannheim e Berlino per il dott. [#OMISSIS#] costituiscono indicatori di maturità e visibilità scientifica. Non è in definitiva ravvisabile una contraddizione (in particolare, per quanto riguarda la dott.ssa Gamba) tra una partecipazione solo “discreta” sotto il profilo numerico e un punteggio di poco superiore [#OMISSIS#] altri candidati.
4. Per ogni singola pubblicazione, la Commissione aveva preventivamente individuato sub-parametri circostanziati (originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza; congruenza; rilevanza scientifica), articolati in sub-punteggi. Sulla voce “Consistenza, maturità e autonomia della produzione scientifica”, tenuto conto che l’autonomia era uno specifico parametro di valutazione, non è affatto irragionevole che il dott. [#OMISSIS#] abbia riportato 10 punti per 3 pubblicazioni su 8 effettuate come unico autore (anche presso una prestigiosa rivista), e che la dott.ssa [#OMISSIS#] abbia ricevuto 6 punti vantando solo 2 pubblicazioni “in autonomia” sulle 12 presentate. Inoltre, il dott. [#OMISSIS#] ha ricoperto la posizione di post-dottorato presso 2 Università di spessore (come già sottolineato), ha collaborato con professori di prestigio internazionale (cfr. il prof. Roland Strausz, indicato tra le References) ed è stato in Spagna come Lector (figura equiparabile a ricercatore) presso l’Università Rovira i Virgili di Tarragona. Inoltre, egli è stato relatore in numerosi seminari e conferenze di prestigio, e ha assunto il ruolo di “referaggio” per numerose riviste di rilevanza internazionale (Rand Journal of Economics, International Economic review, European Economic Review). Gli elementi appena illustrati sono racchiusi nel curriculum allegato alla domanda.
5. Alla luce della linearità e correttezza dell’attività dell’apparato amministrativo rispetto al primo classificato – che risulta aver partecipato a 32 tra convegni e workshops (più di tutti gli altri candidati) – la ricorrente appare anche priva di interesse a censurare la valutazione dei soggetti posizionati dietro di lui in graduatoria (in particolare, la dott.ssa [#OMISSIS#]).
6. In ogni [#OMISSIS#], non è ravvisabile – nelle valutazioni espresse – un vizio di eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, dell’incongruenza o dell’irrazionalità manifesta.
7. Quanto ai rilievi formulati [#OMISSIS#] memoria di parte ricorrente del 6/4/2019, il Collegio rileva che:
– non è ravvisabile, [#OMISSIS#] relazione dell’Università, un’integrazione postuma della motivazione, in quanto racchiude una semplice giustificazione dei parametri (oggettivi) utilizzati, e fornisce una chiave di lettura dell’azione dei Commissari, peraltro desumibile dagli stessi criteri predeterminati nel verbale della prima seduta;
– la rinuncia di 2 concorrenti (che avevano ricevuto ottimi apprezzamenti preliminari) non si ripercuote sulla correttezza dell’attività amministrativa oggetto di sindacato giurisdizionale in questa sede (trattandosi di un evento esterno al perimetro che rientra [#OMISSIS#] cognizione del [#OMISSIS#] amministrativo);
– l’espressione della volontà dei Commissari “a maggioranza” (e la valutazione molto positiva della ricorrente da parte di uno dei membri) costituisce una dinamica fisiologica degli organi collegiali, la quale non può di per sé insinuare vizi [#OMISSIS#] determinazione [#OMISSIS#] secondo la regola generale del funzionamento dei consessi formati da una pluralità di componenti, ciascuno dei quali è abilitato a manifestare il proprio apprezzamento.
8. Non persuadono neppure le censure introdotte in via subordinata, e in proposito si possono confermare le ampie riflessioni sviluppate nell’ordinanza cautelare di questo T.A.R. n. 29/2019.
8.1 Questa Sezione (cfr. sentenza 7/6/2017 n. 1021, che non risulta appellata) ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. per tutte sez. VI – 30/7/2013 n. 4015), la quale è [#OMISSIS#] nel ritenere che le cause d’incompatibilità sancite dall’art. 51, c.p.c. – estensibili, in omaggio al principio costituzionale di imparzialità, a tutti i campi d’azione degli Enti pubblici – rivestono carattere tassativo e, come tali, sfuggono ad ogni tentativo di estensione analogica, stante l’esigenza di assicurare la certezza dell’azione amministrativa. I [#OMISSIS#] d’appello (cfr. sentenza sez. VI – 10/7/2017 n. 3373) hanno statuito che: <<“la semplice sussistenza di rapporti accademici o di ufficio tra commissario e candidato non è idonea ad integrare gli estremi delle cause d’incompatibilità normativamente cristallizzate, salva la spontanea astensione di cui al capoverso dell’art. 51, c.p.c. »; «la conoscenza personale e/o l’instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali»; «perché i rapporti personali assumano rilievo deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano [#OMISSIS#] stesso ufficio», essendo «rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d’interessi di carattere economico» (Cons. Stato, sez. VI, n. 4015 del 2013). In definitiva, affinché sussista un vero e proprio obbligo di astensione deve essere dimostrata la sussistenza concreta di un rapporto di lavoro o professionale stabile con la presenza di interessi economici ovvero di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità>>. Identiche statuizioni sono racchiuse nelle pronunce del Consiglio di Stato, sez. III – 28/4/2016 n. 1628 e sez. VI – 28/11/2018 n. 6747.
[#OMISSIS#] specifico, e soprattutto con riferimento ad ambiti universitari e del pubblico impiego, è stato costantemente escluso che la sussistenza tra commissario e candidato di rapporti accademici e/o di ufficio, di frequentazione di corsi tenuti da docenti-commissari, di pubblicazione congiunta di lavori scientifici, di condivisione di contributi scritti, di percezione di diritti d’autore, siano situazioni idonee a integrare gli estremi delle cause d’incompatibilità previste dall’art. 51 c.p.c. In altri termini, “l’accertata sussistenza di un “rapporto”, di una “certa colleganza” tra commissario e candidato, non determinava il sorgere dell’obbligo di astensione perché quel rapporto, quella certa colleganza, non implicava “anche una comunanza di interessi, economici, di [#OMISSIS#], … in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità è sistematicità tale da dar luogo a un vero e proprio sodalizio professionale” (cfr. T.A.R. Trento – 14/10/2016 n. 350 e l’ampia giurisprudenza ivi citata; T.A.R. [#OMISSIS#] Romagna [#OMISSIS#], sez. I – 6/3/2018 n. 207).
[#OMISSIS#] fattispecie esaminata, l’elaborazione con il prof. [#OMISSIS#] Piccolo di una pubblicazione (articolo) e l’indicazione del suo nominativo tra le 4 reference, comprova il carattere sporadico delle attività in comune e l’esistenza di semplici relazioni accademiche, senza integrare i presupposti previsti per l’astensione obbligatoria.
8.2 Da [#OMISSIS#], posto che parte ricorrente appare priva di interesse a contestare la mancata ammissione di ulteriori aspiranti alla “fase finale”, la selezione di soli 4 candidati anziché 6 non ha comunque arrecato alcuna lesione alla chance dell’esponente di concorrere per il posto di ricercatore.
9. In conclusione, il gravame deve essere rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna parte ricorrente a corrispondere all’amministrazione resistente la somma di 2.500 € a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre a oneri di legge.
La presente sentenza è depositata in forma telematica, e la Segreteria della Sezione provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 8 [#OMISSIS#] 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Garbari, Referendario