La Legge Gelmini prevede che, per la formazione delle Commissioni giudicatrici delle abilitazione scientifiche nazionali (ASN) sia utilizzato il criterio del sorteggio dei commissari tra tutti i candidati, con un meccanismo delineato nei decreti ministeriali attuativi improntato alla segretezza della scelta.
Se ne deve dedurre che, la scelta dei membri della Commissione non possa essere operata dal Dipartimento o dal membro interno designato, posto che, la prescrizione di rimettere ad un altro soggetto, il Rettore, la scelta su un ampio spettro di possibili commissari, sulla base dei loro curricula vitae, anche là dove lo stesso non decida di procedere con sorteggio, implica e presuppone che la scelta in questione sia svincolata dalle indicazioni di chi ha proposto la rosa dei nomi, ciò che soltanto garantisce l’indipendenza e l’imparzialità dell’organo che si va a costituire.
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 1 agosto 2019, n. 1809
Abilitazione scientifica nazionale - Commissioni giudicatrici-Composizione-Incompatibilità
N. 01809/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00176/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 176 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] Pistone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Larga, 6;
contro
Università degli Studi di Milano Bicocca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Commissione Giudicatrice della procedura valutativa, non costituita in giudizio;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Sansone, [#OMISSIS#] E.L. [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via G.B. Bazzoni, 2;
per l’annullamento
— per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– 1) del decreto rettorale del 10.11.2017, di riduzione da 5 a 3 membri della commissione giudicatrice della procedura valutativa per la copertura di 1 posto di professore di I fascia SPS/08 mediante chiamata, ex art. 24, co. 6 della legge n. 240/2010, unitamente agli atti presupposti e conseguenti, quali:
– a) la delibera del 6.11.2017 del Senato Accademico, in cui il Rettore chiede al Senato Accademico di confermare, riducendole pertanto a tre componenti, la restante composizione della Commissione come da D.R. n. 15852 del 13.7.2017, e il Senato approva all’unanimità;
– b) il decreto rettorale 13.7.2017 di costituzione della commissione giudicatrice a 5 membri;
– 2) i provvedimenti rettorali di rigetto, nn. 80505 e 80506 del 27/11/2017, delle istanze di ricusazione avanzate contro il membro interno;
– 3) il provvedimento del 20.11.2017, di rigetto dell’istanza di accesso agli atti del 17.11.2017;
– 4) il provvedimento del 18.12.2017, di parziale rigetto dell’accesso;
nonché, in parte qua:
– 5) del D.R. 06/06/2017, di indizione della Procedura valutativa per la copertura di due posti di prof. I fascia;
– 6) del verbale n. 7 del 17.5.2017 del Dipartimento di Sociologia con cui è stato definito il profilo di professore oggetto della procedura valutativa;
– 7) delle delibere 22.6.17 e 13.9.17 del Dipartimento di Sociologia relative all’individuazione dei candidati a membri della commissione giudicatrice;
– 8) della seduta del Senato accademico del 9.10.2017;
– 9) della mozione approvata dal Dipartimento di Sociologia, nella seduta dell’11.10.2017;
– 10) del D.R. del 3.11.2017 di accoglimento delle dimissioni della prof.ssa [#OMISSIS#];
– 11) del verbale n. 1 del 29/11/2017 di insediamento e di individuazione dei criteri di valutazione della C.G.;
– 12) del verbale n. 2 dell’8.1.2018 della C.G.;
con ciò intendendo contestare il complessivo agire dell’Amministrazione nello svolgimento della procedura valutativa;
e per l’accertamento che, per la nomina dei commissari, il Rettore si debba attenere ad un criterio oggettivo, quale quello del sorteggio, tra la rosa dei candidati proposti dal Dipartimento, verificando di non inserire componenti non terzi ed equidistanti;
e con condanna dell’Università al risarcimento del danno;
— e, per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati da entrambi i ricorrenti il 1° febbraio 2018:
per l’annullamento, previa sospensiva:
– 13) del d.R. n. 16397 del 16.01.2018, di approvazione degli atti della procedura valutativa per la chiamata del prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] nel ruolo di professore di prima fascia, per il settore SPS/08, presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale;
– 14) del verbale n. 2, dell’8.01.2018 della Commissione giudicatrice;
– 15) della relazione riassuntiva del 10.01.2018 della procedura valutativa svolta dalla Commissione giudicatrice;
– 16) della delibera del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale del 17.01.2018 che richiede la chiamata del prof. [#OMISSIS#];
– 17) del provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell’Università Milano Bicocca del 23.01.2018 di chiamata del prof. [#OMISSIS#];
e, ove occorrer possa:
– 18) dell’art. 11, comma 6, D.R. n. 15258 del 30.11.2016, modificato con D.R. n. 15673 29.05.2017, recante Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, nella parte in cui prescrive solamente l’espressione di una valutazione da parte della Commissione in merito ai candidati nelle procedure ex art. 24, c. 6, L. n. 240/2010;
– 19) dell’art. 9, comma 3, del D.R. n. 15671 del 5.06.2017, recante Procedura valutativa per la copertura di due posti di professore di prima fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. n. 240/2010, nella parte in cui ricalca il Regolamento d’Ateneo sopra indicato,
nonché, di tutti gli atti presupposti, preordinati, collegati, conseguenti e connessi, assunti ai fini della procedura valutativa sopra indicata, e degli eventuali atti consequenziali di svolgimento del concorso, anche non conosciuti, compreso il contratto stipulato dall’Università Milano-Bicocca con il prof. [#OMISSIS#], nonchè, per la conseguente condanna dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, in quanto responsabile, al risarcimento o all’indennizzo del danno patrimoniale e non patrimoniale ai sensi dell’art. 30 d.lgs. n. 104/2010.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Milano Bicocca e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) I ricorrenti sono entrambi professori di seconda fascia in servizio presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca: il prof. [#OMISSIS#], associato dal 2002, in possesso dal 2013 di abilitazione scientifica nazionale (ASN) di prima fascia per il settore SPS/08; la prof.ssa [#OMISSIS#], associata dal 2005, con ASN di prima fascia conseguita nel 2017 sempre per il settore SPS/08.
2) Riferiscono, in punto di fatto, di avere entrambi partecipato alla procedura valutativa per un posto di professore di prima fascia, da assegnare al “Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale”, “Settore concorsuale 14/C2 – Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi”, “Profilo: settore scientifico-disciplinare SPS/08 – Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi”. Alla procedura hanno partecipato anche i professori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
3) Sennonché, con ricorso notificato tra il 9 e il 16/1/18 e depositato il 22/1/18, gli esponenti hanno impugnato gli atti in epigrafe specificati, lamentandone l’illegittimità sulla base di plurimi motivi, volti ad ottenere la nomina di una diversa Commissione giudicatrice.
3.1) Ciò, in quanto, spiegano in dettaglio, l’Università avrebbe seguito un percorso tortuoso e poco trasparente nella nomina degli attuali commissari, ricavabile dagli elementi di seguito sintetizzati:
– nella seduta del 22 giugno 2017 il Consiglio di Dipartimento ha deciso d’insediare una Commissione composta di cinque membri, in conformità con quanto già effettuato nel precedente concorso, settore SPS/07, indetto in data 27.01.2015;
– nell’individuare la rosa degli otto nomi dei candidati esterni da presentare al Senato Accademico per la scelta dei quattro membri esterni della Commissione giudicatrice, è stata sottoposta dalla prof.ssa De [#OMISSIS#], in qualità di membro interno, una lista in cui figurano, tra i primi quattro nomi, quelli di candidati posti in ordine alfabetico – segnatamente [#OMISSIS#] Colombo, [#OMISSIS#] Colombo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – e, a seguire, gli altri quattro candidati, in particolare [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], indicati in ordine casuale;
– i ricorrenti hanno subito segnalato via email al Rettorato e al Dipartimento che, nella lista dei candidati predisposta dal Dipartimento, era presente il nome del prof. [#OMISSIS#] Colombo, che si trovava, a loro avviso, in una situazione di conflitto d’interessi, per la stretta collaborazione scientifica con uno dei canditati alla procedura, il prof. [#OMISSIS#];
– in seguito a tali lettere, nei primi giorni di luglio 2017 la prof.ssa De [#OMISSIS#] ha, dapprima, cercato di contattare il prof. [#OMISSIS#]; indi, rimasti infruttuosi tali contatti, ha ricontattato il prof. [#OMISSIS#], primo nome della seconda parte (quella in ordine casuale) della lista di possibili commissari, a cui precedentemente la stessa aveva chiesto la disponibilità ad essere indicato nella rosa dei nomi da portare all’approvazione del Dipartimento, per chiedergli una disponibilità effettiva in quanto “c’è una possibilità pur minima che il rettore mi chieda di cambiare le indicazioni sulla scelta dei Commissari effettivi“;
– con d.R. n. 15852, del 13.07.2017, il Rettore ha nominato la Commissione giudicatrice nelle persone dei professori [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] (membro interno), [#OMISSIS#] Colombo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], ovvero, scegliendo proprio i nomi iniziali della lista, escludendo il prof. [#OMISSIS#] Colombo ed aggiungendo per scorrimento il primo dei professori indicato in posizione subordinata dal membro interno;
– solo successivamente alla nomina della Commissione, con email del 21 luglio 2017, il membro interno ha chiesto al prof. [#OMISSIS#] di attestare il possesso dei requisiti ANVUR; non disponendone, in data 10.08.2017 il prof. [#OMISSIS#] ha rinunciato all’incarico, rappresentando di avere “preso atto di non essere in possesso dei requisiti di prassi richiesti dal Vostro Ateneo per la partecipazione ai lavori della Commissione indicata in oggetto“, rinuncia formalizzata con d.R. n. 15957 del 5.09.2017 come dimissioni;
– in merito alla sostituzione di tale membro dimissionario, il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 13.09.2017 ha deliberato una nuova lista di candidati, che ripropone nei primi quattro posti successivi al membro interno le persone di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Colombo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (ovvero i membri in carica della Commissione) e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], e, a seguire, i tre professori già indicati nella prima lista non in ordine alfabetico – [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] – a cui si aggiunge il nome di [#OMISSIS#] Mancini; anche in questo caso la rosa dei nomi sottoposta al Senato Accademico ha un ordine di preferenza per la collocazione dei nomi nella lista: è stata, cioè, evidenziata come preferita la nomina come commissario della prof.ssa [#OMISSIS#], in luogo della prof.ssa [#OMISSIS#] di [#OMISSIS#], che nella nuova lista è stata spostata al settimo posto;
– si è reso nuovamente necessario, da parte dei candidati ricorrenti, segnalare al Rettore e al Dipartimento dei motivi di incompatibilità, stavolta nei confronti della prof.ssa [#OMISSIS#], il cui profilo scientifico, biografico e di attuale collocazione professionale, sempre presso l’Università degli Studi di Milano, è strettamente legato a quello del prof. [#OMISSIS#] Colombo e, di conseguenza, anche a quello di uno dei candidati alla procedura valutativa, sempre il prof. [#OMISSIS#] (lettera del 3.10.2017);
– in seguito a tale seconda segnalazione la prof.ssa De [#OMISSIS#], ancora prima di conoscere la valutazione del Senato Accademico in merito a chi scegliere della seconda lista di nomi trasmessi per sostituire il membro dimissionario, avrebbe manifestato la volontà di dimettersi, tanto da portare il Senato Accademico, nella seduta del 9.10.2017, al rinvio dell’integrazione della Commissione, formalmente per valutare i curricula dei professori proposti;
– nella seduta del Consiglio di Dipartimento dell’11.10.2017 la prof.ssa De [#OMISSIS#] – come riferito ai ricorrenti da alcuni colleghi – avrebbe rappresentato di aver rassegnato le dimissioni, tuttavia revocabili, ove fosse stata nominata una Commissione giudicatrice non più di cinque, ma di tre membri: nella medesima seduta, in effetti, il Dipartimento ha approvato una mozione nella quale (punto 4.1.2 del verbale n. 11 dell’11.10.2017) si esprime anticipatamente parere favorevole “anche, nel caso ricorrano le condizioni, per la eventuale rideterminazione della composizione della Commissione in tre membri (uno interno e due esterni nella rosa proposta lo scorso 13 settembre) anziché i cinque a suo tempo deliberati“;
– pochi giorni prima della riunione del Senato Accademico, prevista per deliberare sulla sostituzione del dimissionario prof. [#OMISSIS#], anche la prof.ssa [#OMISSIS#], con istanza del 3.11.2017, ha rassegnato le proprie dimissioni da commissario, che sono state accolte con d.R. n. 16171, dello stesso 3.11.2017; ciò che ha offerto un ulteriore spunto per la riduzione della Commissione da cinque a tre membri.
3.2) I ricorrenti apprenderanno successivamente che il Rettore dell’Università Bicocca, con d.R. n. 16177, del 10.11.2017, ha decretato la riduzione della composizione della Commissione giudicatrice da cinque a tre membri, segnatamente nelle persone dei professori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Colombo e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], come deliberato nella seduta del Senato Accademico del 6.11.2017, in cui si conferma, riducendone il numero da cinque a tre membri, la parte non dimissionaria della Commissione nominata il 13.07.2017.
4) Con istanza del 17.11.2017 il prof. [#OMISSIS#] ha presentato istanza di accesso agli atti, per avere cognizione delle dimissioni dei due membri della Commissione, ma la stessa è stata rigettata, con comunicazione del 20.11.2017, in quanto “non sussiste nessun interesse giuridicamente collegato ai documenti di cui si chiede accesso“.
5) In data 23.11.2017 i ricorrenti hanno presentato istanze di ricusazione del membro interno, evidenziando sia quanto posto in essere dalla prof.ssa De [#OMISSIS#] al fine di ottenere una composizione della Commissione giudicatrice a lei gradita, sia l’inimicizia dalla stessa espressa nei confronti dei ricorrenti.
5.1) Con due distinti provvedimenti, entrambi del 27.11.2017, tali istanze di ricusazione sono state rigettate, con la medesima motivazione, avendo gli istanti omesso di “indicare fatti e circostanze concrete che rivelino l’esistenza di rancore o avversione in quanto la grave inimicizia del Commissario deve trovare ancoraggio in fatti concreti e precisi estranei alla realtà della procedura“, mentre sarebbero state addotte solo “valutazioni soggettive che non possono trovare accoglimento“.
5.2) Il membro interno, ancor prima della scadenza dei dieci giorni per la presentazione di eventuali istanze di ricusazione, ha provveduto a convocare la prima seduta di insediamento della Commissione e, pur avendo i ricorrenti saputo che la prof.ssa De [#OMISSIS#] era stata messa al corrente della pendenza di istanze di ricusazione nei suoi confronti, la stessa non ha ritenuto di procedere ad alcun rinvio di detta riunione telematica.
5.3) Anzi, nella seduta della Commissione giudicatrice del 29.11.2017, i Commissari, dopo avere dichiarato che non era stata avanzata alcuna istanza di ricusazione ed avere eletto il membro interno come Presidente, hanno dichiarato di non versare in alcuna situazione di incompatibilità ed hanno quindi stabilito i criteri di valutazione, trasmettendo il verbale al Responsabile del Procedimento per assicurarne la pubblicizzazione.
6) L’Università Bicocca, proseguono gli istanti, oltre a quanto sin qui esposto, ha tenuto un atteggiamento di poca trasparenza, poiché, dopo il rigetto della prima istanza di accesso agli atti del prof. [#OMISSIS#], ha adottato parziali rigetti anche delle successive istanze d’accesso dei ricorrenti, datate rispettivamente 29.11.2017, 4.12.2017 e 5.12.2017.
In sostanza, l’Ateneo si è limitato a trasmettere, quanto alle richieste attinenti la composizione della Commissione, l’estratto del verbale della seduta del Senato Accademico del 6.11.2017, corredato dalla delibera nello stesso richiamata, il verbale n. 11 del Dipartimento dell’11.10.2017 (già conosciuto) e, al solo prof. [#OMISSIS#], i CV dei professori commissari [#OMISSIS#] Colombo e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], “non sussistendo alcun interesse giuridicamente rilevante ad accedere ai CV dei non eletti“.
6.1) Quanto all’accesso agli atti attinenti l’adozione dei provvedimenti di rigetto delle istanze di ricusazione del 27.11.2017, l’Ateneo ha ritrasmesso soltanto tali provvedimenti, in quanto “non ci sono altri atti a cui accedere se non quelli già in suo possesso“.
7) Il 24 gennaio 2018 si è costituita pro forma l’intimata Università.
8) Con motivi aggiunti depositati il 01/02/2018 l’impugnazione è stata estesa agli atti in epigrafe specificati, deducendo l’illegittimità per vizi propri, oltreché per invalidità derivata dagli atti impugnati col ricorso introduttivo.
9) In vista della camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare l’Università ha controdedotto con memoria alle censure avversarie e ha sollevato eccezioni di inammissibilità dell’impugnazione del decreto rettorale n. 15852, del 13.7.2017, in quanto sostituito dal decreto n. 76369, del 10.11.2017, con il quale è stata investita la Commissione che ha espletato la selezione.
Nessun interesse giuridicamente protetto può poi ravvisarsi in capo ai ricorrenti, ad avviso della medesima difesa, rispetto alle lettere di dimissioni dei proff.ri [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#], così come riguardo alla convocazione della Commissione (tanto meno dopo che il primo verbale dei lavori era stato reso disponibile sul sito dell’Università, sin dal 1°. 12.2017). Quanto poi al d.R.16171, del 10.11.2017, si tratta di provvedimento correttamente pubblicato sul sito dell’Ateneo e, perciò, facilmente reperibile.
10) Anche i ricorrenti insistono con memoria sulle proprie conclusioni, ivi incluse le domande sull’accesso, istruttorie e cautelari.
11) Il 08.02.2018 si è costituito il controinteressato, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie e sollevando plurime eccezioni, quali:
– quella di inammissibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, per violazione dei doveri di sinteticità e di chiarezza, enunciati nell’art. 3 c.p.a. e per la conseguente e correlata violazione del dovere di specificità dei motivi, di cui all’art. 40 c.p.a.: la sovrapposizione delle argomentazioni, la ripetizione sovrabbondante che caratterizza l’esposizione sia in fatto che in diritto impediscono la piana comprensione delle censure, delle questioni e degli istituti giuridici posti a fondamento delle contestazioni di controparte;
– quella di inammissibilità per difetto d’interesse dell’impugnativa nella parte rivolta al D.R. n. 15671, pubblicato il 6.06.2017, di indizione della procedura valutativa de qua, trattandosi, chiarisce il patrocinio medesimo, di domanda all’evidenza contraria all’interesse del ricorrente che senz’altro vuole partecipare alla procedura;
– quella d’inammissibilità per contraddittorietà intrinseca dell’impugnativa, laddove si chiede, contestualmente, l’annullamento del d.R. n. 16177, del 10.11.2017 – con cui il Rettore ha ridotto da cinque a tre i membri della Commissione giudicatrice della procedura valutativa per la copertura del posto di cui si discute – e l’annullamento del “richiamato” d.R. n. 15852, del 13.07.2017, di costituzione della Commissione giudicatrice in cinque membri: le due domande, chiarisce il patrocinio controinteressato, si elidono vicendevolmente, perché il loro contemporaneo accoglimento impedirebbe di costituire validamente una qualsiasi Commissione;
– si eccepisce, ancora, l’inammissibilità dell’impugnazione laddove rivolta avverso una “seduta”: quella del 9/10/2017, anziché avverso un provvedimento;
– si nega ogni interesse a contestare il d.R. n. 16171, del 3.11.2017, di accoglimento delle dimissioni della prof.ssa [#OMISSIS#], che, quale atto di mera accettazione di un atto personalissimo, non è atto che il ricorrente può contestare.
12) Con ordinanza n. 253, del 21 febbraio 2018, è stata respinta la formulata domanda cautelare, sul presupposto dell’insussistenza del periculum in mora.
13) Il 26 ottobre 2018 il patrocinio dei ricorrenti ha depositato “Istanza di rinuncia agli atti della ricorrente” prof.ssa [#OMISSIS#], motivata, tra l’altro, dalla considerazione che la stessa “ritiene di non avere, anche in caso di accoglimento dei gravami, buone chanches per collocarsi al primo posto nella procedura valutativa per la chiamata di un posto di professore ordinario impugnata”. La dichiarazione, sottoscritta personalmente dalla parte rinunciante, è stata accettata da parte resistente, con adesione alla compensazione delle spese di lite.
14) In vista dell’udienza di merito sono stati depositati documenti, memorie e repliche. È stato, tra l’altro, evidenziato che il prof. [#OMISSIS#] è stato autorizzato, con decreto rettorale n. 16597, del 21.03.2018, a dedicarsi esclusivamente ad attività di ricerca, per il periodo dal 01.10.2018 al 30.09.2019, mentre il prof. [#OMISSIS#], in seguito alla chiamata come vincitore della procedura valutativa impugnata, ha iniziato la propria attività di professore ordinario con decorrenza dal 1° marzo 2018.
15) In data 23 febbraio 2019 il patrocinio ricorrente ha depositato una memoria di 48 pagine e ulteriori documenti, con i numeri da 51 a 53, in violazione dei termini di cui all’art. 73, co. 1 c.p.a.
16) Il successivo 27 febbraio 2019 il medesimo patrocinio ha depositato un’istanza di autorizzazione al deposito tardivo della memoria con le produzioni documentali depositate in giudizio ai nn. 51-53, salva l’acquisizione di tali documenti, ai sensi dell’art. 63, c. 1 e 2 c.p.a., in special modo, del verbale della riunione del Senato Accademico del 9.10.2017, pure impugnato con il ricorso.
17) All’udienza pubblica del 26 marzo 2019, presenti gli avvocati V. Pistone per la parte ricorrente, R. [#OMISSIS#] per l’Università, P. Sansone e A. [#OMISSIS#] per il controinteressato, il Collegio, in relazione alla richiesta di accesso agli atti, ne eccepisce la tardività con riferimento al 1° rigetto, del 20/11/2017, e l’inammissibilità con riferimento al parziale diniego del 18/12/2017; i difensori del controinteressato si oppongono alla richiesta di accesso e di assunzione di prova testimoniale; indi, la causa è stata trattenuta in decisione.
18) Preliminarmente, il Collegio deve soffermarsi sulla dichiarazione di rinuncia proveniente dalla prof.ssa [#OMISSIS#].
La stessa, pur sottoscritta dalla ricorrente e dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata in atti, non risulta notificata, ai sensi e nei termini di cui all’art. 84, co. 3 c.p.a., e non può, pertanto, condurre all’estinzione del processo, sia pure limitatamente alla posizione della rinunciante.
Nondimeno, anche in assenza delle formalità di cui al citato art. 84, co. 3, il Collegio può, in forza del successivo comma 4 del medesimo articolo, desumere da tale rinuncia un argomento di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa.
Orientandosi in tale senso, il Collegio dichiara improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti proposti dalla ricorrente [#OMISSIS#], in ogni loro domanda.
19) Residua la posizione del prof. [#OMISSIS#], in merito alla quale il Collegio ritiene, in primo luogo, di soprassedere dall’esame delle plurime eccezioni preliminari, proposte dalle controparti o rilevabili anche d’ufficio, stante l’infondatezza nel merito del gravame.
19.1) Si accenna soltanto, tra le questioni rilevabili d’ufficio, alla possibile inammissibilità della proposizione in forma collettiva dell’impugnazione, stante che – rispetto al bene della vita anelato (l’unico posto di professore di prima fascia, oggetto della procedura valutativa per cui è causa) – le posizioni dei ricorrenti appaiono in insanabile conflitto d’interessi, denotando l’assenza di un requisito intrinseco della domanda che, come noto, deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e permanere sino alla sua definizione.
20) Nel merito, principiando dal primo motivo di ricorso, va osservato come con esso si deducano vizi a carico dei decreti rettorali del 13.7.2017 e del 10.11.2017, afferenti la nomina della Commissione giudicatrice.
20.1) Il motivo è così rubricato:
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 D.R. 30.11.2016 n. 15258 (modificato con D.R. del 29.05.2017 n. 15673) Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori ¬Illegittima composizione della Commissione giudicatrice – Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, c. 7, Statuto di Ateneo, D.R. n. 10332 del 3.03.2015 —Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 Delibera ANVUR 13.09.2016 n. 132 ¬ Violazione dei principi di par condicio, imparzialità e terzietà.
20.1.1) Ad avviso degli istanti, l’art. 5, comma 3 del Regolamento di Ateneo deve essere letto nel senso che, la scelta dei commissari esterni deve avvenire con un metodo tecnico (sorteggio, elezione, estrazione, ecc.) e deve essere fatta da un soggetto diverso da quello che ha richiesto l’indizione della procedura, a garanzia dell’imparzialità della Commissione.
Ciò, a maggior ragione ove se si tratti di procedure valutative, come quella in esame, riservate a professori in servizio presso lo stesso Ateneo, trattandosi di soggetti evidentemente conosciuti dal membro interno appartenente alla stessa Università.
Proprio nella stessa logica, proseguono gli istanti, la Legge [#OMISSIS#] prevede che, per la formazione delle Commissioni giudicatrici delle abilitazione scientifiche nazionali (ASN) sia utilizzato il criterio del sorteggio dei commissari tra tutti i candidati, con un meccanismo delineato nei decreti ministeriali attuativi improntato alla segretezza della scelta.
Se ne deve dedurre che, la scelta dei membri della Commissione non possa essere operata dal Dipartimento o dal membro interno designato, posto che, la prescrizione di rimettere ad un altro soggetto, il Rettore, la scelta su un ampio spettro di possibili commissari, sulla base dei loro curricula vitae, anche là dove lo stesso non decida di procedere con sorteggio, implica e presuppone che la scelta in questione sia svincolata dalle indicazioni di chi ha proposto la rosa dei nomi, ciò che soltanto garantisce l’indipendenza e l’imparzialità dell’organo che si va a costituire.
Nel caso di specie, la prima “rosa” predisposta dal Dipartimento contiene, come rivelato dal membro interno a un altro docente del Dipartimento durante la seduta del Consiglio del 22.06.2017, un ordine di gradimento. Tale ordine di preferenza emerge anche per le modalità con cui è stata confezionata la lista che, per i nomi dei commissari esterni indicati in posizione privilegiata segue l’ordine alfabetico, mentre, per i successivi quattro nomi, da non nominare, segue l’indicazione casuale.
Le vicende successive, evidenziate in fatto, lasciano intendere che la scelta dei nomi dei Commissari sia stata operata dal membro interno invece che dal Rettore: il tenore della email inviata dalla prof.ssa De [#OMISSIS#] al prof [#OMISSIS#] è inequivocabile nell’attestare che, unitamente alla trasmissione della rosa di nomi, sono state fornite al Rettore indicazioni precise sui membri effettivi da nominare.
La semplice lettura del verbale della seduta del 22.06.2017 dimostra che, il Consiglio di Dipartimento non ha effettuato valutazione alcuna dei curricula o, comunque, del possesso dei requisiti da parte dei professori candidati alla nomina di commissario.
Similmente, anche il Senato Accademico ed il Rettore non hanno operato una tale verifica, come dimostrato dal fatto che al prof. [#OMISSIS#] è stato chiesto il possesso di tali requisiti, che pacificamente non aveva, solo in data 21.07.2017, dopo che era già stato nominato membro della Commissione, ciò che ha portato alle sue dimissioni dalla stessa.
La mancata valutazione dei curricula dei potenziali commissari della lista inviata dal Dipartimento anche da parte del Senato Accademico viola l’art. 5 del Regolamento di Ateneo che, nel prescrivere di corredare la trasmissione della rosa con i CV, ritiene implicito e conseguenziale il loro esame prima di operare la scelta dei membri effettivi.
Il d.R. n. 15852, del 13.07.2017, di nomina della Commissione giudicatrice risulta quindi assunto in violazione dell’art. 5 del Regolamento e all’esito di un operato affetto da sviamento di potere, posto in essere dal membro interno e dal Dipartimento, per le ragioni sin qui illustrate.
20.1.2) La difesa del controinteressato, controdeducendo al motivo in esame, difende l’operato dell’Università, rivelando come la stessa si sia in [#OMISSIS#] attenuta al dettato dell’art. 7 del bando, a sua volta conforme all’art. 5 del regolamento che – nei passaggi qui rilevanti – così recita:
1. La Commissione è nominata dal Rettore, previa delibera del Senato Accademico, su proposta del Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto.
…… omissis …
2. La Commissione è costituita da tre o cinque professori di prima fascia o dirigenti di ricerca, in prevalenza esterni ai ruoli dell’Ateneo comunque appartenenti al settore concorsuale o macrosettore oggetto della selezione o da stranieri appartenenti a ruoli equivalente in ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto della selezione.
…. omissis ….
3. La scelta dei componenti esterni è effettuata dal Rettore sentito il senato accademico tra una rosa proposta dal Dipartimento e composta da un numero di nomi almeno doppio rispetto al numero di commissari esterni. La lista deve essere corredata dai curricula vitae”.
Ciò posto, il controinteressato stigmatizza il tentativo di parte ricorrente di forzare il dato normativo, attribuendo all’art. 5, comma 3 del Regolamento di Ateneo dei significati che esulano totalmente dal suo significato letterale.
Dalla piana lettura della norma, si afferma, è impossibile desumere che la scelta della commissione deve avvenire mediante sorteggio o elezione. Né può ammettersi il richiamo a normative palesemente inapplicabili, quali il d.P.R. n. 117/2000, che riguarda procedure precedenti la cd. Riforma [#OMISSIS#] oppure assolutamente estranee a quella in esame, come le procedure per la formazione delle Commissioni giudicatrici delle abilitazioni ASN.
20.1.3) Il motivo è infondato.
20.1.3.1) Per il corretto inquadramento della fattispecie è utile rammentare che, nell’attuale contesto normativo, la copertura dei posti da professore ordinario e associato può avvenire mediante due diverse modalità:
i) mediante la procedura selettiva di cui all’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, aperta a tutti i soggetti in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale e ai professori già in servizio;
ii) «fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo», attraverso le procedure di selezione mediante “upgrading”, di cui all’art. 24, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Le disposizioni dal ultimo citate consentono alla singola Università, «nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione» (comma 5), di valutare i docenti in servizio presso l’Ateneo medesimo ed in possesso di abilitazione scientifica, ai fini della loro chiamata nel ruolo dei professori associati (se ricercatori) ovvero in quello dei professore ordinari (se professori associati).
Per l’esattezza, il comma 5 ha ad oggetto la procedura di valutazione del ricercatore con contratto a termine, ai fini della sua chiamata nel ruolo di professore associato, mentre il comma 6 prevede che, per il periodo transitorio dalla data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 e fino al 31 dicembre dell’ottavo anno