Giudizio di ottemperanza.
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 1 luglio 2019, n. 1517
Accesso a numero programmato corsi a numero chiuso-Ammissione ad anno successivo al primo-Giudizio di ottemperanza
N. 01517/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00295/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 295 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Milano, via Larga n. 23;
contro
Università degli Studi Pavia, in persona del Rettore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
– della sentenza n. 1441/2016 del TAR Lombardia – Milano, pubblicata in data 19.7.2016, notificata all’Università degli Studi di Pavia in data 20.7.2016, nonché, della sentenza n. 2029/2017, del 26.10.2017, comunicata in pari data e notificata in data 29.11.2017;
nonché, per l’accertamento della nullità, in parte qua:
– del decreto n. 3121/2017 dell’1.12.2017 del [#OMISSIS#] della classe delle lauree sanitarie e della riabilitazione, avente ad oggetto: “Corso di Laurea in Fisioterapia: Esecuzione della Sentenza del Tar per la Lombardia n. 2029/2017…”;
– del provvedimento di estremi ignoti con il quale il Consiglio Didattico ha ratificato il suddetto decreto n. 3121/2017 dell’1.12.2017, ove adottato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Pavia;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 25 giugno 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con istanza del 7.8.2015 il ricorrente ha chiesto l’iscrizione al terzo anno del corso di laurea in fisioterapia presso l’Università degli Studi di Pavia, allegando plurimi titoli di studio e professionali in suo possesso.
2) Con provvedimento del 6.11.2015 l’Università ha respinto l’istanza, ritenendola inadeguata.
3) L’esponente ha impugnato il diniego dinanzi a questo T.A.R. che, con sentenza n. 1441, del 19.7.2016, ha accolto il ricorso, condannando l’Università ad esprimersi nuovamente sull’istanza (l’Amministrazione ha appellato la sentenza n. 1441/2016 e il relativo giudizio n. 2017/1918 si è concluso con la sentenza della VI Sezione del Consiglio di Stato n. 3450 del 27/5/2019, di cui si forniranno a breve i dettagli).
4) Con nota del 28.7.2016 il dirigente dell’area didattica dell’Università di Pavia, in esecuzione del decreto rettorale n. 1308/2016, ha comunicato l’immatricolazione del ricorrente al terzo anno del corso di laurea in fisioterapia.
5) Indi, con provvedimento n. 97, dell’11.10.2016, il Consiglio Didattico ha assegnato all’istante 49 crediti formativi (CFU), imponendogli la frequenza di 1.500 ore di tirocinio dislocate su tre anni.
6) Con successivo decreto n. 119, del 2.12.2016, la stessa Università ha riformato il decreto n. 97/2016, “al fine di consentire l’effettiva ammissione al terzo anno…riconoscendo come ottemperato il Credito Formativo cumulato relativo ai primi due anni di corso”.
7) Avverso tale decreto l’istante ha proposto ricorso per ottemperanza (n. 164/2017 r.g. del T.A.R. Lombardia, Milano) lamentando il mancato riconoscimento sia del titolo di laurea a ciclo quinquennale conseguito in Polonia, che dell’attività professionale e degli ulteriori titoli allegati all’istanza del 7.8.2015 ai fini della riconversione creditizia.
8) Con sentenza n. 2029, del 26.10.2017, il T.A.R. ha assegnato all’Università il [#OMISSIS#] di 30 giorni “per rinnovare la valutazione, tenendo conto del titolo [#OMISSIS#] e degli altri titoli non espressamente valutati, assegnando un punteggio analitico e motivando in merito”.
9) Con decreto n. 3121, del 1° dicembre 2017, ratificato dal Consiglio didattico [#OMISSIS#] seduta del 19 dicembre 2017, l’Università ha disposto di “non procedere ad alcuna convalida del titolo” [#OMISSIS#] e di “non riconoscere il tirocinio svolto dal sig. [#OMISSIS#] come descritto nel Diploma Supplement, in quanto non effettuato presso una struttura sanitaria accreditata”.
10) L’esponente è insorto avverso il decreto n. 3121/2017 sia con ricorso impugnatorio (iscritto al numero di ruolo 293/2018) che col ricorso in ottemperanza, in epigrafe specificato.
10.1) Il ricorso impugnatorio, con i relativi motivi aggiunti, è sfociato [#OMISSIS#] sentenza n. 987, del 2 [#OMISSIS#] 2019, con cui il T.A.R. li ha accolti «e, per l’effetto, ha annullato gli atti con essi impugnati (decreto n. 3121/2017 e relativa ratifica), con salvezza del riesercizio del potere, nel rispetto della [#OMISSIS#] agendi ricavabile dalla suestesa motivazione».
L’Università, allo stato – stando anche a quanto riferito in sede di odierna discussione dal resistente patrocinio – non risulta avere riesercitato il potere de quo.
10.2) Quanto, invece, al ricorso in epigrafe – presentato alla notifica il 30 gennaio 2018, notificato il 7 febbraio 2018 e depositato il 2 febbraio 2019 -, con esso si lamenta, come già accennato, l’inottemperanza dell’Amministrazione alle sentenze nn. 1441/2016 e 2029/2017 di questo TAR, per la parte in cui in esse si assegnava all’Università “il [#OMISSIS#] di 30 giorni per rinnovare la valutazione, tenendo conto” oltreché del titolo [#OMISSIS#] “degli altri titoli non espressamente valutati, assegnando un punteggio analitico e motivando in merito”.
I titoli di cui l’esponente lamenta la mancata valutazione sono i seguenti:
a) diploma di educazione fisica (ISEF), del 18.4.1996, con la votazione di 110 e lode/110;
b) diploma di laurea in Scienze Motorie presso l’Università di Genova, del 26.2.2002, con la votazione di 100/110;
c) master universitario di primo livello in “Ricerca e Riabilitazione Avanzata”, del valore di 60 CFU, del 14.10.2011, presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata;
d) frequenza di numerosi corsi di formazione;
e) attività svolta dal 21.10.2002 con mansioni di laureato in Scienze Motorie presso la RSA Don [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di Corvino San [#OMISSIS#] (PV);
f) attività svolta dall’1.8.2010 come massofisioterapista a tempo indeterminato presso la RSA Don [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di Corvino San [#OMISSIS#] (PV);
g) attività svolta dal 2001 come laureato in Scienze Motorie e dal 2010 quale massofisioterapista presso l’equipe medico fisioterapica della dott.ssa [#OMISSIS#] Jurisic, medico specialista in medicina fisica e riabilitazione con proprio studio ambulatoriale.
11) Con ordinanza n. 1214, del 4 [#OMISSIS#] 2018, poi reiterata il 28 gennaio 2019, la Sezione ha ritenuto necessario, ai fini della decisione, “acquisire documentati chiarimenti, da parte dell’Università, in ordine ai quesiti di seguito specificati:
12.1) Quali erano i titoli di studio ed esperienziali allegati all’istanza di iscrizione al terzo anno del corso di fisioterapista, presentata in data 7.8.2015, fornendo copia dell’elenco degli stessi, se esistente;
12.2) Qual è stata la valorizzazione della laurea in scienze motorie (Università di Genova), del diploma ISEF e del master di Roma Tor Vergata attuata col decreto n. 97/2016, chiarendo i rapporti fra detto decreto n. 97/2016 e il successivo decreto n. 119/2016. È richiesto, in particolare, di chiarire se, e in che termini, il decreto n. 119/2016, nel valorizzare il diploma di massaggiatore massofisioterapista (Istituto Fermi di Perugia), abbia mantenuto anche la valorizzazione, eventualmente in precedenza operata dal decreto n. 97/2016, quanto alla laurea in scienze motorie, al diploma ISEF e al master di Roma Tor Vergata.
13) Al predetto adempimento l’Università di Pavia dovrà provvedere entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, con conseguente rinvio della trattazione della causa di ottemperanza, in epigrafe specificata, alla seconda [#OMISSIS#] di consiglio del mese di gennaio 2019”.
14) L’Università, dopo la reiterazione della richiesta istruttoria, ha depositato una succinta relazione, in cui ha rappresentato che: «A seguito dell’ordinanza n. 1441/2016 del Tar per la Lombardia, l’Università è stata obbligata ad ammettere lo studente al 3 anno di corso indipendentemente da qualsiasi valutazione di merito sul contenuto della sua carriera. Il Consiglio Didattico con il provvedimento n. 119/2016, prot. n. 2190, del 02/12/2016 (doc 4) ha pertanto dato esecuzione all’ordinanza. Infine, a seguito dell’esperito giudizio di ottemperanza da parte del [#OMISSIS#], il CD ha nuovamente verificato i titoli presentati dal sig. [#OMISSIS#] e la carriera relativa al corso di laurea magistrale frequentato in Polonia, rilevando l’impossibilità di nuove convalide derivanti da tale carriera (provvedimento n. 3121/2017, prot. n. 101949, del 01/12/2017 doc 5) essendo la stessa non sovrapponibile in alcun modo a quanto richiesto dal Regolamento del corso di studio sulla base del quale il corso di studio ha ottenuto l’accreditamento da parte del Miur» (cfr. la «Relazione sulle modalità di convalida delle attività didattica», depositata da parte resistente il 29/1/2019).
15) In vista della [#OMISSIS#] di consiglio del 25 giugno 2019 il patrocinio ricorrente ha depositato la sentenza del Consiglio di Stato n. 3450 del 27/5/2019, preceduta da brevi memorie.
16) Alla [#OMISSIS#] di consiglio del 25 giugno 2019 la causa, presenti le parti – a cui il Collegio ha sottoposto alcune questioni, come da verbale – è stata trattenuta in decisione.
17) Preliminarmente, a fronte della relazione dell’Università depositata il 29 gennaio 2019, osserva il Collegio come – in disparte la considerazione che il provvedimento oggetto di ottemperanza era una sentenza, la n. 1441/2016, e non un’ordinanza, come ivi erroneamente riportato -, nondimeno occorra evidenziare come in forza di tale sentenza, nonché della successiva sentenza n. 2029/2017, l’Università avesse l’obbligo di riprovvedere in ordine alla domanda del ricorrente del 7.8.2015.
17.1) «Per quanto attiene al contenuto degli obblighi di rivalutazione», infatti, la sentenza n. 2029/2017 «ha stabilito che per quanto attiene alla riconversione creditizia dei titoli di studio posseduti, “occorre rammentare che la giurisprudenza ha riconosciuto che il diploma di massofisioterapista rappresenta titolo equipollente al diploma universitario di fisioterapista, indipendentemente dal periodo in cui è stato conseguito (Cons. Stato, VI, 05/03/2015 n. 1105).
Per quanto riguarda poi i titoli conseguiti all’[#OMISSIS#] la giurisprudenza ha riconosciuto che l’università italiana non può opporre all’istanza di trasferimento il solo fatto del mero mancato superamento dei test di accesso, ma deve in concreto valutare il periodo formativo svolto all’[#OMISSIS#], al fine di non violare il principio comunitario di [#OMISSIS#] circolazione delle persone (Cons. Stato, VI, 4 giugno 2015 n. 2746)”.
2.2 Venendo all’applicazione dei suddetti criteri al ricorrente l’Università, con il decreto 119 impugnato in sede di ottemperanza, ha riconosciuto come ottemperato il credito formativo del dott. -OMISSIS-relativamente ai primi due anni di corso; non ha, invece, riconosciuto al titolo di laurea a ciclo quinquennale (3 + 2) conseguito in Polonia, né ha riconosciuti i crediti formativi per l’attività professionale pluriquinquennale e multidisciplinare del dottore.
Infatti, nel riconoscere come ottemperato il Credito Formativo cumulato relativo ai primi due anni di corso, il [#OMISSIS#] della classe delle lauree sanitarie e della riabilitazione fa riferimento ad “un orientamento giurisprudenziale consolidato in materia” che attiene all’equiparazione del corso triennale in massofisioterapia ad un diploma universitario”.
Diverso è il [#OMISSIS#] della Laurea all’[#OMISSIS#], per la quale la normativa riconosce all’interessato la possibilità di un riconoscimento ministeriale del titolo conseguito oppure il riconoscimento del percorso di studio da parte dell’Università al fine dell’acquisizione in Italia del relativo titolo italiano.
Avendo il ricorrente scelto questa seconda via, spetta all’Università apprezzare la relativa esperienza abilitante mediante l’attribuzione all’appellante di crediti formativi [#OMISSIS#] misura che riterrà ragionevolmente opportuna ai sensi dell’art. 5 comma 7 del D.M. 22.10.2004 n. 270 e secondo il proprio regolamento (in tal senso Cons. giust. amm., 10 [#OMISSIS#] 2017, n. 212).
A tal fine deve ritenersi che l’Università sia inadempiente alla sentenza oggetto di ottemperanza che imponeva una valutazione anche di questo titolo.
Non è possibile invece ritenere già completato il percorso di studi per effetto del rilascio del titolo [#OMISSIS#], perché tale valutazione non è stata effettuata dalla sentenza oggetto di ottemperanza.
2.3 A tal fine il Collegio assegna all’Università il [#OMISSIS#] di 30 giorni per rinnovare la valutazione, tenendo conto del titolo [#OMISSIS#] e degli altri titoli non espressamente valutati, assegnando un punteggio analitico e motivando in merito».
17.2) Ebbene, la surriferita statuizione è senz’altro passata in giudicato, atteso che, l’appello proposto dal Ministero, sulla sentenza n. 1441/2016, si è concluso con la sentenza della VI Sezione del Consiglio di Stato n. 3450, del 27/5/2019, a tenore della quale:
«2. Il primo motivo d’appello è inammissibile, in quanto non sono state dedotte specifiche censure al capo di sentenza che ha stabilito che il test d’ingresso non vale per chi è titolare di un diploma di laurea di fisioterapia conseguito all’[#OMISSIS#], essendosi gli appellanti limitati a contestare l’equipollenza del titolo di massofisioterapista rispetto a quello di fisioterapista. Il T.A.R., invero, ha espresso un principio di ordine generale, in base al quale il test d’ingresso non deve essere sostenuto dagli studenti che, come il dott. [#OMISSIS#], hanno svolto un percorso universitario di formazione all’[#OMISSIS#] e si iscrivono ad anni successivi al primo: “anche per i corsi di accesso programmato diversi da medicina, l’esame di ammissione riguarda esclusivamente l’accesso al primo anno di corso”. L’appello, invero, riguarda soltanto l’astratta idoneità del titolo di massofisioterapista a consentire l’iscrizione al corso di laurea in fisioterapia, ma omette di considerare che il dott. [#OMISSIS#] è titolare di una laurea estera in fisioterapia. Vi è, poi, un ulteriore capo della sentenza non specificatamente censurato dall’appello, ovvero quello riguardante l’obbligo imposto all’Università di pronunciarsi sulla richiesta di riconversione creditizia. In tal modo, sulle dirimenti questioni risolte dal T.A.R. in favore del ricorrente in primo grado si è quindi formato il giudicato.
3. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti affermano che sarebbe infondata la condanna al risarcimento danno da ritardo per inosservanza dei termini del procedimento.
Secondo consolidata giurisprudenza, in tema di procedimento amministrativo, anche se l’art. 2-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 rafforzerebbe la tutela risarcitoria del privato nei confronti dei ritardi delle Pubbliche Amministrazioni, stabilendo che esse sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del [#OMISSIS#] di conclusione del procedimento, la domanda dovrebbe essere comunque ricondotta nell’alveo dell’art. 2043 c.c., per l’identificazione degli elementi costitutivi della responsabilità. Di conseguenza, l’ingiustizia e la sussistenza stessa del danno non potrebbero, in linea di principio, presumersi “iuris tantum”, in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo o al silenzio nell’adozione del provvedimento amministrativo, ma il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c., provare la sussistenza di tutti gli elementi
costitutivi della relativa domanda e, in particolare, sia dei presupposti di carattere oggettivo, ossia il danno e il suo ammontare, l’ingiustizia dello stesso ed il nesso causale, sia di quello di carattere soggettivo, vale a dire il dolo o la colpa del danneggiante.
Nessuno di tali elementi sarebbe stato provato né allegato, né vi si farebbe menzione [#OMISSIS#] sentenza di primo grado a sostegno del capo di condanna risarcitoria.
4. Il motivo d’appello è fondato e va accolto.
Quanto alla domanda risarcitoria, va rimarcato che il principio generale dell’onere della prova, previsto nell’art. 2697 c.c., si applica anche all’azione di risarcimento per danni proposta dinanzi al [#OMISSIS#] amministrativo, con la conseguenza che spetta al danneggiato dare in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria e, quindi, del danno di cui si invoca il ristoro per equivalente monetario.
Ritiene il Collegio che, [#OMISSIS#] fattispecie, difetti la prova del danno subito.
Assume l’appellato che la risposta dell’Università sarebbe pervenuta quando ormai il primo semestre era già in corso, ciò che avrebbe inevitabilmente pregiudicato la possibilità di frequentare i corsi calendarizzati tra l’ottobre ed il dicembre 2015, per cui il pregiudizio sarebbe da quantificare [#OMISSIS#] misura del [#OMISSIS#] semestrale di un fisioterapista.
Ebbene, [#OMISSIS#] specie, non può ritenersi che l’iscrizione conseguita prima dell’inizio del primo semestre avrebbe anche comportato il conseguimento del titolo in anticipo rispetto ad un’iscrizione dopo l’inizio del semestre, essendo l’anticipato conseguito legato ad una serie di variabili incerte, come il superamento con profitto dei relativi esami.
In altre parole, [#OMISSIS#] specie, non è provato che, se il provvedimento positivo fosse intervenuto entro i termini di legge, ciò avrebbe comportato che l’interessato avrebbe conseguito prima il titolo di fisioterapista.
Anche l’allegazione dell’appellato per cui, qualora l’Ateneo avesse riscontato per tempo la richiesta, il dott. [#OMISSIS#] avrebbe potuto decidere di intraprendere strade alternative al ricorso, al fine di richiedere l’iscrizione e la riconversione creditizia presso altro Università italiane, ottenendo un risparmio apprezzabile in termini sia economici sia temporali, non prova alcunché in merito all’effettiva sussistenza del danno, in quanto non può darsi per [#OMISSIS#] che tali iniziative alternative sarebbero anche state coronate da successo.
5. Conclusivamente, il primo motivo d’appello va dichiarato inammissibile ed il secondo motivo d’appello va accolto e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, va respinta la domanda di risarcimento formulata dal ricorrente in primo grado.
6. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra le parti».
17.3) In siffatte evenienze, reputa il Collegio, in primo luogo, che, il capo della sentenza n. 1441/2016 di cui si chiede l’ottemperanza nel ricorso in epigrafe, risulta senz’altro confermato in appello, radicando, così, presso questo Tribunale, la competenza ex art. 113, co. 1 c.p.a., in ordine al ricorso medesimo.
17.4) Indi, sempre in via preliminare, quanto al profilo dell’interesse, il Collegio ne ravvisa la permanenza nonostante il sopravvenuto annullamento del decreto n. 3121/2017 (e relativa ratifica), per effetto della già citata sentenza n. 987/2019, atteso che, come si vedrà, perdura l’inottemperanza da parte dell’Università al giudicato delle sentenze del [#OMISSIS#] amministrativo, di cui è richiesta qui l’esecuzione.
18) Soffermandoci su tale [#OMISSIS#] aspetto, reputa il Collegio come l’ottemperanza alle sentenze nn. 1441/2016 e 2029/2017 imponga all’Università non già, come dalla stessa indicato [#OMISSIS#] «Relazione sulle modalità di convalida delle attività didattica», l’ammissione dello studente al terzo anno di corso «indipendentemente da qualsiasi valutazione di merito sul contenuto della sua carriera», ma una ammissione che si ponga come logica conseguenza dell’espressa valutazione di tutti i titoli di studio ed esperienziali allegati dal ricorrente alla propria istanza del 7 agosto 2015, valutazione da condurre, quindi, «assegnando un punteggio analitico e motivando in merito» (cfr. sentenza n. 2029/2017 citata).
Non risultando ciò ottemperato da parte dell’Università, nonostante la scadenza del [#OMISSIS#] assegnato per provvedere, il Collegio ritiene che le domande formulate nel ricorso meritano accoglimento.
19) Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso va accolto nei sensi precisati, dovendosi condannare l’Università degli studi di Pavia a provvedere espressamente sull’istanza del ricorrente del 7 agosto 2015, assegnando un punteggio analitico ai titoli ad essa allegati e motivando in merito. A ciò l’Università dovrà provvedere, entro il [#OMISSIS#] di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.
20) Nel [#OMISSIS#] d’inutile decorso del [#OMISSIS#] assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora nominato Commissario ad acta il Rettore della medesima Università.
Il Commissario, su semplice istanza del ricorrente, trascorso il [#OMISSIS#] assegnato all’ Università per adempiere, provvederà entro i successivi sessanta giorni all’esecuzione dell’incarico, provvedendo ad adottare quegli atti necessari all’assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato.
21) Una volta espletate tutte le operazioni il Commissario ad acta invierà a questo Tribunale, Sezione III, una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Considerato che l’attività da porre in essere per l’esecuzione del giudicato rientra nei doverosi adempimenti dell’Università, il Collegio è dell’avviso che il compenso del Commissario debba considerarsi compreso in quello già stabilito e percepito dall’Ateneo di appartenenza (cfr. T.A.R. Milano, III, 24/04/2019 n. 924).
Il Collegio ritiene di precisare altresì che il Commissario ad acta è organo del [#OMISSIS#] dell’ottemperanza, per cui le sue determinazioni [#OMISSIS#] adottate esclusivamente in funzione dell’esecuzione del giudicato, sicché eventuali inerzie nell’esecuzione degli ordini impartiti possono rilevare ai fini di un’eventuale responsabilità erariale.
22) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
1) lo accoglie nei sensi indicati in parte motiva e, per l’effetto, ordina alla competente articolazione dell’Università di Pavia di provvedere sulla richiesta del ricorrente entro il [#OMISSIS#] di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza;
2) per l’ipotesi di inottemperanza alla scadenza del [#OMISSIS#] predetto nomina sin d’ora Commissario ad acta, con l’incarico di provvedere in via sostitutiva nei successivi 60 (sessanta) giorni, il Rettore della medesima Università, attribuendo al medesimo la potestà di delegare un funzionario del suo Ufficio; il Commissario si attiverà su diretta istanza della parte ricorrente, ove l’Accademia non avrà provveduto nei termini assegnati;
3) condanna l’Università resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in euro 3.000,00, oltre [#OMISSIS#] accessori di legge e refusione del contributo unificato [#OMISSIS#] misura effettivamente versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell’interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Milano [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 25 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 01/07/2019