TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 10 febbraio 2020, n. 278

Procedura concorsuale per copertura posto Professore associato-Procedura ordinaria

Data Documento: 2020-02-10
Area: Giurisprudenza
Massima

La legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevede due forme selettive di reclutamento dei professori ordinari e associati: la procedura di cui all’art. 18, aperta a tutti i soggetti in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale conseguita ai sensi dell’art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o dell’idoneità di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e la procedura riservata a docenti che, oltre ad essere in possesso dell’abilitazione o idoneità, siano anche “interni” cioè già in servizio presso l’Università che procede alla chiamata, ovvero: il ricercatore a tempo determinato c.d. di tipo B che si trovi al terzo anno di contratto e che abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale (art. 24 comma 5), il ricercatore o l’associato idonei ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 alla funzione di seconda o prima fascia fino alla scadenza del termine di validità del titolo (art. 29, comma 4, L. n. 240/2010) o, ancora, entro il 31 dicembre 2020, il ricercatore a tempo indeterminato o il professore di seconda fascia abilitati (art. 24, comma 6,legge 30 dicembre 2010, n. 240), destinando a tale ultimo scopo fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo.

La procedura ristretta è indicata dal legislatore in termini di “facoltà” (il comma 6 dell’art. 24 L. 240/2010 prevede che fino al 31 dicembre 2020 la procedura di cui al comma 5 “può” essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’università medesima, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale). Inoltre la procedura ristretta non può essere utilizzata per la copertura della totalità dei posti disponibili (“A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo”). Infine la procedura ristretta di cui al comma 6 ha un limite temporale (31 dicembre 2020, seppur di anno in anno sia stato prorogato dal legislatore), rispondendo quindi ad una sorta di “logica di stabilizzazione”.Per quanto il legislatore non abbia dato indicazioni di preferenza per una selezione rispetto ad un’altra, rientrando la relativa scelta nell’autonomia organizzativa e programmatoria delle Università, si può tuttavia affermare che la procedura aperta, tenuto conto di quanto sopra rilevato in ordine alla procedura ristretta, costituisca la procedura ordinaria per il reclutamento dei professori universitari, in quanto corollario del principio del favor partecipationis, paradigma del pubblico concorso di cui all’art. 97 Cost.

Contenuto sentenza

N. 00278/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01628/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1628 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Sala e [#OMISSIS#] Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Bianchi in Milano, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], n. 4; 
contro
Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, n.1; 
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo: 
– del regolamento dell’Università degli Studi di Milano per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in attuazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con decreto rettorale n. 5247 in data 18 luglio 2014, art. 12, commi 5 e 8; 
– della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Milano del 26 settembre 2014 di approvazione della indizione di una proceduta selettiva, ex art. 18, co. 1, L.240/2010, per la copertura di un posto di professore di seconda fascia per il settore IUS/02, presso il Dipartimento di Studi Internazionali, giuridici e storico-politici; 
– del decreto del Rettore dell’Università degli studi di Milano n. 4165/2017 in data 7 novembre 2017, di indizione di procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 12/E2 – Diritto comparato presso il Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico – politici; 
– della deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico – politici in data 9 gennaio 2018, con la quale si è proceduto all’indicazione del membro interno della commissione giudicatrice per la medesima procedura selettiva ed è stata approvata la rosa di nomi dai quali estrarre a sorte gli altri due membri; del decreto rettorale di nomina della medesima commissione giudicatrice; 
– dei verbali della commissione giudicatrice, e, in particolare, del verbale della seduta del 27 marzo 2018, di attribuzione dei punteggi alle candidate; del decreto rettorale n. 1480/2018 in data 11 aprile 2018, di accertamento della regolarità formale degli atti della procedura selettiva e di individuazione come vincitrice della dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; 
– della deliberazione del Consiglio di Dipartimento del 18 aprile 2018, di approvazione della proposta di chiamata della dott.ssa [#OMISSIS#] quale professore di II fascia per il settore concorsuale 12/E2 – Diritto comparato; 
– della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Milano in data 24 aprile 2018, che ha disposto la chiamata della dott.ssa [#OMISSIS#].
quanto al ricorso per motivi aggiunti: 
della nota prot. n. 25555/19 in data 14 marzo 2019 del Rettore dell’Università degli studi di Milano, di conferma del decreto rettorale n. 1480 dell’11 aprile 2018, 
nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali, e, in particolare, per quanto occorra, delle controdeduzioni della commissione giudicatrice all’istanza di annullamento d’ufficio degli atti concorsuali proposta dalla ricorrente, formulate con nota del segretario della commissione in data 22 febbraio 2019.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Milano e della controinteressata [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2020 la dott.ssa [#OMISSIS#] Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Milano n. 4165/2017 del 7 novembre 2017 veniva indetta una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di II fascia per il settore concorsuale 12/E2 – Diritto comparato presso il Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico – politici, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240 del 2010. 
Il bando prevedeva, fra l’altro, quali specifiche funzioni che il professore sarebbe stato chiamato a svolgere, la “copertura di insegnamenti del SSD IUS/02, anche in lingua inglese, afferenti all’offerta didattica del Dipartimento”, nonché lo svolgimento di “attività scientifica nell’ambito del diritto privato comparato, con particolare riguardo alla classificazione degli ordinamenti anche in aree diverse da quella europea”.
La ricorrente, ricercatrice confermata per il settore scientifico – disciplinare IUS/02 presso il Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico – politici dell’Università di Milano e in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 12/E2, presentava domanda di partecipazione.
In data 9 gennaio 2018 il Consiglio di Dipartimento procedeva all’indicazione del membro interno della commissione giudicatrice e all’approvazione della rosa di 5 nomi tra i quali si sarebbero dovuti estrarre a sorte gli altri due membri. 
Il Consiglio, ai sensi dell’art. 12, comma 5, del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, assumeva le relative deliberazioni con la partecipazione dei soli professori di I fascia, individuando come possibili componenti della commissione esclusivamente professori di I fascia, nonostante la disponibilità manifestata dal prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], professore di seconda fascia e referente di Dipartimento dello specifico settore IUS/02, per il quale era stata bandita la procedura selettiva. 
Veniva quindi nominata la Commissione, composta dai seguenti professori di prima fascia: [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], quale membro interno, [#OMISSIS#] Amato e [#OMISSIS#] Graziadei, quali membri sorteggiati, nonchè dai proff. Vittoria Barsotti, Barbara Pozzo e Felice [#OMISSIS#], quali membri supplenti.
La Commissione si riuniva in data 8 febbraio 2018 e stabiliva i criteri di valutazione dei candidati. Tra i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, erano indicati, in particolare, “originalità, innovatività, rigore metodologico e di ciascuna pubblicazione e sua diffusione e impatto all’interno della comunità scientifica”; si precisava, inoltre, che sarebbero state valutate le pubblicazioni di carattere scientifico rientranti nelle seguenti tipologie: monografie, contributi in volume, articoli su riviste e note a sentenza pubblicate in riviste.
Nella seduta del 3 marzo 2018, la commissione procedeva alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. Venivano ammesse alla prova orale, oltre alla ricorrente, la dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e la dott. [#OMISSIS#] Jacometti; quest’ultima però, in data 20 marzo 2018, dichiarava di rinunciare alla partecipazione alla procedura.
Alla dott. [#OMISSIS#] la commissione attribuiva, per i titoli, il punteggio complessivo di 81,5, di cui 52,5 punti per le pubblicazioni, 20 punti per l’attività didattica e 9 punti per l’attività di ricerca. 
Alla ricorrente erano, invece, attribuiti, per i titoli, 74 punti, di cui 50 per le pubblicazioni, 19 per l’attività didattica e 5 per l’attività di ricerca.
In seguito all’espletamento delle prove orali (lezione e seminario scientifico), la Commissione, nella seduta del 27 marzo 2018, attribuiva alla candidata [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] il punteggio totale di 99,5 e alla ricorrente il punteggio di 88, individuando la dott. [#OMISSIS#] quale candidata maggiormente qualificata a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche richieste, con la seguente motivazione: “la candidata [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] presenta una produzione scientifica connotata da piena padronanza dei metodi della ricerca nel settore, che si è espressa in lavori caratterizzati da originalità e profondità dell’indagine. Il percorso curriculare presentato, l’esperienza maturata e le prove orali attestano che la candidata [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] risponde pienamente alle esigenze scientifiche e didattiche richieste”.
Con decreto n. 1480/2018 dell’11 aprile 2018 il Rettore accertava la regolarità formale degli atti della procedura selettiva e dichiarava vincitrice la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]. 
In data 18 aprile 2018, il Consiglio del Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico – politici approvava la chiamata della dott.ssa [#OMISSIS#] quale professore di seconda fascia per il settore concorsuale 12/E2 – SSN IUS/02. 
In data 24 aprile 2018, il Consiglio di amministrazione dell’Università di Milano disponeva la chiamata della prof. [#OMISSIS#], che prendeva servizio il 1° maggio 2018.
Avverso gli atti della procedura, compresa la relativa indizione, proponeva ricorso la dott. [#OMISSIS#], chiedendo l’annullamento della selezione.
Si costituivano in giudizio sia l’Università degli Studi di Milano sia la controinteressata, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Successivamente la ricorrente presentava istanza di annullamento d’ufficio degli atti della procedura, sostenendo che diversi lavori presentati dalla controinteressata riproducessero pressochè letteralmente pubblicazioni di altri autori, senza adeguata ed espressa citazione. 
In seguito all’istanza della ricorrente, l’Università dava formale avvio al procedimento di autotutela, con invito, da parte del responsabile del procedimento della Divisione personale – Valutazione comparativa, alla controinteressata a partecipare al procedimento stesso. La prof.ssa [#OMISSIS#] faceva pervenire le proprie controdeduzioni. Il responsabile del procedimento, dando corso all’istruttoria, invitava anche la commissione giudicatrice a produrre le proprie valutazioni. Il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], segretario della commissione, inviava una nota in data 22 febbraio 2019, nella quale la commissione riteneva di non modificare i giudizi già espressi sulle pubblicazioni della prof. [#OMISSIS#], sostenendo l’irrilevanza dei rilievi espressi dalla ricorrente nella sua istanza.
Con nota prot. n. 25555/19 in data 14 marzo 2019, il Rettore comunicava alla ricorrente che “è confermato quanto disposto dal Decreto Rettorale n. 1480 dell’11.4.2018”.
Avverso tale determinazione la ricorrente proponeva ricorso per motivi aggiunti depositato in data 17 aprile 2019.
In vista della trattazione nel merito le parti depositavano corposi scritti difensivi, insistendo nelle rispettive conclusioni.
Indi all’udienza pubblica del 14 gennaio 2020 la causa veniva chiamata e trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso introduttivo è sostenuto dai motivi di gravame di seguito sintetizzati:
I) Violazione artt. 18, comma 1, e 24, comma 6, l. n. 240 del 2010. Eccesso di potere per illogicità e insufficienza della motivazione:
l’Università ha indetto una procedura ex art. 18 L. 240/2010, ma avrebbe dovuto utilizzare la procedura di cui all’art. 24 comma 6, della legge n. 240 del 2010, procedendo alla chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia di ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’Università medesima che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica. Nel caso di specie, la ricorrente, ricercatrice confermata per il settore IUS/02 presso il Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico – politici, sarebbe stata in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura prevista dall’art. 24, commi 5 e 6. D’altro canto il Consiglio di Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico Politici, con Delibera del 22.6.2017, nel provvedere all’aggiornamento della programmazione del fabbisogno di personale docente per il triennio 2017/2019 (punto 11 all’O.d.G.) aveva espressamente indicato, per la copertura della Posizione di Professore Associato (PO) per il settore scientifico IUS/02, Settore Concorsuale 12/E2, la procedura di cui all’art. 24, co. 5 e 6, L. 240/2010, riservata agli abilitati interni;
II) Violazione art. 38, comma 4, Statuto dell’Università di Milano. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà: 
il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 9 gennaio 2018, ha proceduto all’indicazione del membro interno della commissione giudicatrice e all’approvazione della rosa di 5 nomi tra i quali si sarebbero dovuti estrarre a sorte gli altri due membri, nella composizione limitata ai soli professori di I fascia, individuando, su proposta della direttrice, come possibili componenti della commissione, esclusivamente professori di I fascia. L’art. 12, comma 8, del regolamento dell’Università degli studi di Milano per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, approvato con decreto rettorale n. 5247 in data 18 luglio 2014, prevede che “per le procedure relative a posti di professore di seconda fascia, i Consigli dei Dipartimenti possono designare quale componente della Commissione anche un professore di seconda fascia”, stabilendo che “in questo caso la designazione del Commissario è effettuata dal Consiglio del Dipartimento nella composizione estesa ai professori di seconda fascia”. Nel caso di specie il Consiglio di Dipartimento, in applicazione del comma 5 del citato art. 12, ha nominato una Commissione composta da soli professori di prima fascia, nonostante avesse manifestato la disponibilità a far parte della commissione, in qualità di membro interno, il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], professore di seconda fascia. La scelta circa la composizione della Commissione avrebbe dovuto essere assunta previamente da parte del Consiglio di Dipartimento facendo applicazione dell’art. 38 comma 4 dello Statuto dell’Università;
III) Violazione dei criteri di valutazione delle pubblicazioni stabiliti dalla commissione. Eccesso di potere per illogicità e insufficienza della motivazione:
III. a) La commissione, nell’attribuire ai candidati i punteggi per i titoli e per le prove orali, non avrebbe fornito alcuna motivazione delle determinazioni adottate, limitandosi ad assegnare punteggi numerici che non chiarirebbero in alcun modo le ragioni per le quali essi sono stati assegnati;
III. b) La commissione avrebbe valutato come monografia, attribuendo 7 punti, un lavoro della dott.ssa [#OMISSIS#] (Il diritto nell’[#OMISSIS#] Latina), che non presenterebbe le caratteristiche di tale tipologia di pubblicazione, trattandosi, in realtà, di volume divulgativo, ovvero di materiale didattico di supporto del corso di insegnamento di Sistema Giuridico Latinoamericano, tenuto dall’autrice a partire dall’a.a. 2015/16 nel Corso di Laurea in Giurisprudenza dell’Università Magna Grecia di Catanzaro. Inoltre poichè le monografie e le collettanee della prof.ssa [#OMISSIS#] risulterebbero tutte pubblicate in una collana dalla stessa curata e nella quale solo la candidata ha pubblicato, si dovrebbe dubitare della effettiva diffusione delle pubblicazioni di cui si tratta nella comunità scientifica, che rappresenta, secondo la giurisprudenza, carattere essenziale delle pubblicazioni scientifiche;
IV) Violazione art. 13, comma 1, regolamento dell’Università di Milano per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia: 
l’art. 13, comma 1, del regolamento per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia stabilisce che la commissione debba valutare “specificamente la congruità del profilo scientifico del candidato con le esigenze di ricerca e di didattica dell’Ateneo”. Nessuna valutazione di tal genere risulterebbe, tuttavia, essere stata effettuata dalla commissione nei confronti della candidata risultata vincitrice, né della congruità del profilo fa alcuna menzione il giudizio sintetico formulato dalla commissione stessa nei confronti della dott. [#OMISSIS#]. Il bando prevedeva, tra le “specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere, la “copertura di insegnamenti del SSD IUS/02, anche in lingua inglese, afferenti all’offerta didattica del Dipartimento”. In base al curriculum della prof. [#OMISSIS#] la stessa non godrebbe di alcun titolo o esperienza didattica nelle materie oggetto dei corsi di Tutela comparata dei diritti, di Diritto commerciale comparato, a differenza della ricorrente, che negli scorsi anni accademici avrebbe tenuto il corso di Tutela comparata dei diritti e che avrebbe curato una specifica monografia in materia di Diritto Commerciale Comparato su Diritto dell’impresa e degli investimenti in Brasile.
2. In relazione al primo motivo di ricorso sia la difesa dell’Università sia quella della controinteressata hanno rilevato l’inammissibilità sotto diversi profili e la tardività. 
2.1. Il Collegio è dell’avviso che si possa prescindere dall’esame di tali eccezioni stante l’infondatezza del mezzo.
2.2. In punto di fatto va innanzi tutto rilevato che, diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, il Consiglio di Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico Politici, nella seduta del 22 giugno 2017, in relazione al punto 11 dell’ordine del giorno [“Delibera relativa all’aggiornamento programmazione fabbisogno personale docente 2017/2019 (con partecipazione riservata ai Professori di I, II fascia e ai Ricercatori)”] nel provvedere all’aggiornamento della programmazione del fabbisogno di personale docente per il triennio 2017/2019 (punto 11 all’O.d.G.) ha approvato per la copertura della Posizione di Professore Associato (PO) per il settore scientifico IUS/02, Settore Concorsuale 12/E2, la procedura di cui all’art. 18 comma 1 della L. 240/2010 (cfr. tabella allegata). L’indizione della successiva procedura, cui ha partecipato anche la ricorrente, è pienamente coerente con la scelta programmatoria operata dal Consiglio di Dipartimento.
2.3. Ciò precisato, va ricordato che sotto un profilo normativo la L. 240/2010 prevede due forme selettive di reclutamento dei professori ordinari e associati: la procedura di cui all’art. 18, aperta a tutti i soggetti in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale conseguita ai sensi dell’art. 16 della L. n. 240/2010 o dell’idoneità di cui alla L. n. 210/1998, e la procedura riservata a docenti che, oltre ad essere in possesso dell’abilitazione o idoneità, siano anche “interni” cioè già in servizio presso l’Università che procede alla chiamata, ovvero: il ricercatore a tempo determinato c.d. di tipo B che si trovi al terzo anno di contratto e che abbia conseguito l’abilitazione scientifica nazionale (art. 24 comma 5), il ricercatore o l’associato idonei ai sensi della L. n. 210/1998 alla funzione di seconda o prima fascia fino alla scadenza del termine di validità del titolo (art. 29, comma 4, L. n. 240/2010), o ancora, entro il 31 dicembre 2020, il ricercatore a tempo indeterminato o il professore di seconda fascia abilitati (art. 24, comma 6, L. n. 240/2010), destinando a tale ultimo scopo fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo.
2.4. Il Collegio osserva che la procedura ristretta è indicata dal legislatore in termini di “facoltà” (il comma 6 dell’art. 24 L. 240/2010 prevede che fino al 31 dicembre 2020 la procedura di cui al comma 5 “può” essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’università medesima, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale). Inoltre la procedura ristretta non può essere utilizzata per la copertura della totalità dei posti disponibili (“A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo”). Infine la procedura ristretta di cui al comma 6 ha un limite temporale (31 dicembre 2020, seppur di anno in anno sia stato prorogato dal legislatore), rispondendo quindi ad una sorta di “logica di stabilizzazione”.
2.5. Per quanto il legislatore non abbia dato indicazioni di preferenza per una selezione rispetto ad un’altra, rientrando la relativa scelta nell’autonomia organizzativa e programmatoria delle Università, si può tuttavia affermare che la procedura aperta, tenuto conto di quanto sopra rilevato in ordine alla procedura ristretta, costituisca la procedura ordinaria per il reclutamento dei professori universitari, in quanto corollario del principio del favor partecipationis, paradigma del pubblico concorso di cui all’art. 97 Cost.
2.6. Stante la discrezionalità dell’Università nella scelta della procedura per la copertura dei posti di professore universitario, in capo al ricercatore universitario non è ravvisabile una posizione giuridica tutelabile in ordine alla procedura selettiva individuata. Tanto più in una ipotesi come quella in esame, in cui la scelta operata dall’Università non ha comportato alcun pregiudizio alla ricorrente quanto alla possibilità di partecipare. 
2.7. Sotto altro profilo, essendo la procedura di cui all’art. 18 la modalità di reclutamento ordinaria, non è ravvisabile la sussistenza di un particolare onere motivazionale. Piuttosto è vero il contrario, ovvero che laddove l’Università decida di avvalersi della facoltà di cui all’art. 24 comma 6 dovrà dare conto, quanto meno, del rispetto del limite di risorse finanziarie ivi previste.
2.8. Per le ragioni che precedono il primo motivo di ricorso non merita accoglimento.
3. Con il secondo mezzo di gravame la ricorrente deduce che pur potendo astrattamente far parte della Commissione anche un professore di seconda fascia, la nomina della Commissione è stata deliberata dal Consiglio di Dipartimento in composizione riservata ai soli professori di prima fascia, senza consentire previamente al Consiglio di Dipartimento “allargato” ai professori di seconda fascia di decidere se nominare quale componente della Commissione anche un professore di seconda fascia. 
Tale motivo deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, non avendo la ricorrente dimostrato in che cosa la composizione della Commissione di soli professori di prima fascia abbia pregiudicato la ricorrente o, in generale, abbia inciso sulla legittimità complessiva della procedura.
3.1. Va in proposito precisato che, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, l’art. 12, comma 2, del regolamento dell’Università degli Studi di Milano per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia prevede espressamente che la Commissione sia costituita da tre professori di prima fascia inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando.
3.2. La composizione della Commissione, nel caso concreto, è dunque pienamente rispondente alla previsione regolamentare.
3.3. E’ vero che il comma 8 del medesimo art. 12 preveda che per le procedure relative a posti di professori di seconda fascia i Consigli di Dipartimento possano designare quale componente della Commissione anche un professore di seconda fascia, ma questa è una facoltà concessa al Consiglio di Dipartimento e non affatto un obbligo esigibile da parte di un concorrente, né tanto meno la mancata opzione di tale facoltà da parte dell’Università può costituire un vizio di legittimità della nomina della Commissione.
3.4. Dunque, posta la piena conformità della composizione della Commissione alla disposizione regolamentare nella procedura de qua, non è ravvisabile, in assenza di alcuna puntuale dimostrazione e deduzione, alcuna lesione determinata dalla mancata designazione, quale componente della Commissione stessa, di un professore di seconda fascia come vorrebbe la ricorrente.
3.5. Né può ritenersi una pretesa tutelabile quella a vedere nominato un certo professore che aveva dato la propria disponibilità.
3.6. Il secondo motivo va pertanto dichiarato inammissibile.
4. Con il terzo mezzo di gravame si deduce un duplice ordine di censure.
4.1. Si lamenta, innanzi tutto, che la commissione, nell’attribuire ai candidati i punteggi per i titoli e per le prove orali, si sarebbe limitata ad assegnare punteggi numerici senza fornire alcuna motivazione delle valutazioni effettuate.
4.2. Il motivo non ha pregio.
4.3. La Commissione, infatti, nella seduta dell’8 febbraio 2018, ha, dapprima, predeterminato – in maniera analitica – i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e, poi, ha predeterminato – in maniera altrettanto analitica – i criteri di attribuzione dei punteggi numerici alle pubblicazioni, diversificando i punteggi massimi attribuibili a seconda del genere letterario (monografia; contributo in volume; articoli su riviste; note a sentenza), e prevedendo come punteggio massimo complessivamente attribuibile alle pubblicazioni quello di 52,5. Sulla base di tali analitiche predeterminazioni, la commissione ha, infine, proceduto, nella seduta del 3 marzo 2018, ad attribuire il relativo punteggio a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati.
4.4. Stante l’analiticità dei criteri, il punteggio numerico è pienamente sufficiente ad assolvere l’onere motivazionale della valutazione.
4.5. Non è dunque ravvisabile alcuna illegittimità sotto tale profilo.
4.6. Con un altro ordine di censure la ricorrente ha contestato le valutazioni operate dalla Commissione in relazione ad una monografia presentata dalla controinteressata, trattandosi, a suo dire, di materiale didattico di supporto del corso di insegnamento di Sistema Giuridico Latinoamericano, tenuto dall’autrice a partire dal a.a. 2015/16 nel Corso di Laurea in Giurisprudenza dell’Università Magna Grecia di Catanzaro. 
4.7. Va innanzi tutto osservato che non può costituire utile paradigma di riferimento della legittimità dell’operato della Commissione i criteri di cui al Progetto di valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2011-2014 approvati dall’ANVUR il 15 novembre 2015, trattandosi di criteri destinati alla valutazione dei risultati della ricerca scientifica di intere strutture universitarie. La logica sottesa è del tutto differente e non esportabile in altri procedimenti, in particolare non riferibile alle singole pubblicazioni esaminate a fini concorsuali. Il parametro di riferimento indicato dalla ricorrente è dunque non pertinente.
4.8. Ciò precisato, la censura è inammissibile, in quanto la ricorrente sovrappone la propria valutazione a quella della Commissione, non fornendo ulteriori parametri di illegittimità dell’operato se non, appunto, la propria personale opinione.
4.9. Anche il terzo motivo va quindi rigettato.
5. Con il quarto e ultimo mezzo di gravame la ricorrente ha dedotto una sostanziale non conformità del profilo della controinteressata rispetto a quello preteso dal Bando, che richiede la copertura dell’insegnamento di Tutela comparata dei diritti umani e di Diritto Commerciale Comparato come specifica funzione che il professore sarà chiamato a svolgere, profilo che invece si attaglierebbe di più a quello della ricorrente stessa.
5.1. Anche tale motivo non può trovare accoglimento.
5.2. La tesi della ricorrente muove dall’assunto che il bando prevedeva, tra le “specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere”, la “copertura di insegnamenti del SSD IUS/02, anche in lingua inglese, afferenti all’offerta didattica del Dipartimento”. Tale profilo a suo dire non sarebbe stato adeguatamente valutato, essendo tale competenza prevalente nel profilo professionale della ricorrente stessa.
5.3. L’assunto, tuttavia, si fonda su un errato presupposto.
5.4. L’art. 18 della legge n. 240 del 2010, a garanzia dell’imparziale svolgimento della procedura di selezione dei candidati al posto di professore universitario, impone la regola della preventiva specificazione del settore concorsuale, specificazione da effettuarsi esclusivamente tramite l’indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari. Le specifiche funzioni cui è chiamato il vincitore della selezione rilevano solo sul distinto piano della finalità informativa (art. 18, comma 1, lett. a, della legge n. 240/2010) e non possono essere confuse con il settore scientifico disciplinare da prendere a riferimento ai fini della valutazione dei concorrenti. Pertanto, in forza del combinato disposto dell’art. 15, comma 1, e dell’art. 18, comma 1 lett. a, della legge n. 240/2010, la procedura comparativa di chiamata dei professori universitari deve esclusivamente incentrarsi sul tipizzato settore scientifico disciplinare (Cons. Stato, Sez. VI, 24 agosto 2018, n. 5050; T.A.R. Toscana sez. I, 27 ottobre 2017, n.1284). Ne consegue che nel subprocedimento di valutazione gli elementi devono essere considerati in relazione alla rispondenza con il solo settore scientifico-disciplinare messo a bando, non potendo rilevare a tali fini le funzioni che il vincitore sarà chiamato a svolgere.
5.5. Il motivo pertanto va rigettato.
6. In conclusione il ricorso introduttivo, per quanto precede, non è meritevole di accoglimento.
7. Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 17 aprile 2019 la ricorrente ha impugnato la nota prot. n. 25555/19 del 14 marzo 2019 con cui il Rettore, in esito al procedimento iniziato in base all’istanza di autotutela presentata dalla ricorrente stessa, ha “confermato quanto disposto dal Decreto Rettorale n. 1480 dell’11.4.2018” in ordine all’approvazione degli atti della procedura oggetto del presente giudizio.
8. Come esposto nella parte in fatto la ricorrente ha presentato istanza di annullamento d’ufficio degli atti della procedura, sostenendo che diversi lavori presentati dalla controinteressata riproducessero pressochè letteralmente pubblicazioni di altri autori. 
8.1. L’Università ha aperto un procedimento, acquisendo le osservazioni della controinteressata e della Commissione, all’esito del quale il Rettore ha confermato gli atti della procedura e le relative conclusioni.
9. La ricorrente ha affidato il ricorso per motivi aggiunti a due mezzi di gravame:
I) Violazione dei criteri di valutazione delle pubblicazioni stabiliti dalla commissione. Eccesso di potere per illogicità e insufficienza della motivazione: nella valutazione delle pubblicazioni presentate dalla controinteressata la commissione avrebbe omesso di rilevare le numerose copiature di passi di altri autori, riprodotti nelle pubblicazioni della candidata senza citazione della fonte;
II) Violazione artt. 3 e 21 novies legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per contraddittorietà e insufficienza della motivazione: il Rettore avrebbe dovuto procedere all’annullamento d’ufficio. Il provvedimento impugnato sarebbe privo di motivazione.
10. Il primo mezzo di gravame è irricevibile per tardività. Si tratta infatti di censure mosse direttamente ed esclusivamente contro la valutazione operata dalla Commissione, che evidentemente avrebbero dovuto essere sollevate con il ricorso introduttivo, o comunque entro i termini decadenziali. 
10.1. L’istanza di autotutela non può consentire una rimessione in termini. Tale esito è infatti inammissibile in quanto il termine di decadenza per impugnare è inderogabile, rispondendo ciò ad un principio fondamentale del nostro ordinamento.
11. Il secondo mezzo di gravame è infondato.
11.1. Va premesso che certamente il potere del Rettore in relazione agli atti della Commissione può essere esercitato con riferimento a qualsiasi illegittimità sanabile mediante la rinnovazione delle attività amministrative, senza limitazione dei vizi sanabili alle mere irregolarità (T.A.R. Torino sez. I, 5 aprile 2013, n. 423; TAR Catania, sez. III, 11 febbraio 2013, n. 400; Cons. Stato, sez. VI, 27 febbraio 2012, n. 1104; Consiglio Stato, sez. VI, 02 maggio 2005, n. 2067; TAR Torino, sez. I, 30 giugno 2011, n. 705). Tuttavia tale potere non può spingersi fino al punto di sovrapporsi alla valutazione dell’organo tecnico quanto al merito dei giudizi espressi.
11.2. Ora, con l’istanza di autotutela la ricorrente ha sollecitat