TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 11 marzo 2019, n. 508

Studenti universitari-Accesso all'università-Diploma di massofisioterapista

Data Documento: 2019-03-11
Area: Giurisprudenza
Massima

Come affermato nella sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 9 novembre 2018, n. 16,  “il diploma di massofisioterapista, rilasciato ai sensi della l. 19 maggio 1971 n. 403, non consente ex se l’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia né dà vita, nella fase di ammissione al corso universitario, ad alcuna forma di facilitazione, nemmeno se posseduto unitamente ad altro titolo di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale.L’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia potrà quindi avvenire solo secondo le regole ordinarie che postulano il possesso di un titolo idoneo all’accesso alla formazione universitaria ed il superamento della prova selettiva di cui all’art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264

Contenuto sentenza

N. 00508/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02715/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2715 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da 
[#OMISSIS#] LO [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
contro
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso gli Uffici di quest’[#OMISSIS#] in Milano, Via Freguglia, n. 1; 
e con l’intervento di
ad opponendum:
A.I.F.I. Associazione Italiana Fisioterapisti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Piazzale [#OMISSIS#], n. 4; 
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo del giudizio
della nota prot. n. 71712/2017 del 30 ottobre 2017, con la quale l’Università degli Studi di Milano ha rigettato l’istanza di iscrizione del ricorrente al III anno del corso di laurea in Fisioterapia;
di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;
quanto al ricorso per motivi aggiunti
del verbale della riunione del 6-7 marzo 2018 del Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea in Fisioterapia nel corso della quale è stata ratificata la valutazione della commissione per il riconoscimento degli studi compiuti presso altre sedi o in altri corsi di studio effettuata in data 18 gennaio 2018 e successiva conferma del 26 gennaio 2018;
di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;
nonché
per il risarcimento del danno arrecato al ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. [#OMISSIS#] Lo [#OMISSIS#], odierno ricorrente, riferisce di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma di massofisioterapista triennale, rilasciato il 14 luglio 2012 dall’Istituto “[#OMISSIS#] Fermi” di Perugia; b) Diploma in Educazione Fisica, conseguito presso l’Istituto di Educazione Fisica di Torino in data 3 giugno 2003. Riferisce inoltre di aver partecipato a diversi corsi e convegni.
2. Valorizzando tali titoli, il sig. Lo [#OMISSIS#], in data 18 ottobre 2017, ha presentato all’Università degli Studi di Milano istanza di iscrizione al terzo anno del corso di laurea in fisioterapia nonché di riconversione creditizia del diploma di massofisioterapista. Con la stessa istanza è stata altresì richiesta la valutazione degli altri titoli di studio ottenuti.
3. L’Università degli Studi di Milano, con atto del 30 ottobre 2017, ha respinto in radice l’istanza di iscrizione al terzo anno, rilevando che l’accesso al corso di laurea in fisioterapia è a numero programmato a livello nazionale e pertanto l’ammissione è subordinata al superamento della prova di ammissione.
4. Contro questo atto è diretto il ricorso introduttivo del presente giudizio.
5. Si è costituita, per resistere al ricorso, l’Università degli Studi di Milano. L’A.I.F.I. Associazione Italiana Fisioterapisti è intervenuta ad opponendum.
6. La Sezione, con ordinanza n. 1711 del 21 dicembre 2017, ha accolto l’istanza cautelare e, per l’effetto, ha disposto che i competenti organi accademici dell’Università degli Studi di Milano procedessero alla valutazione del percorso formativo del ricorrente, ai fini della sua eventuale ammissione ad un anno successivo al primo del corso di laurea di cui si discute.
7. In esecuzione di tale ordinanza, in data 18 gennaio 2018 e in data 26 gennaio 2018, si è riunita la Commissione per il riconoscimento degli studi compiuti presso altre sedi o in altri corsi di studio istituita presso l’Ateneo. Dopo aver effettuato la valutazione dei titoli di studio posseduti dal ricorrente, tale organo ha ritenuto non sussistenti i requisiti necessari per l’ammissione ad un anno di corso successivo al primo. La valutazione è stata successivamente ratificata con delibera del Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea in Fisioterapia [#OMISSIS#] in data 7 marzo 2018.
8. Questi ulteriori atti sono stati impugnati dal ricorrente mediante la proposizione di motivi aggiunti. Con i motivi aggiunti è stata altresì proposta domanda risarcitoria.
9. In prossimità dell’udienza di discussione del merito, le parti costituite hanno depositato memorie, insistendo nelle loro conclusioni.
10. Tenutasi la pubblica udienza in data 21 dicembre 2018, la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Si deve partire dall’esame delle censure contenute nel ricorso introduttivo, con il quale, come visto, viene impugnato il provvedimento con il quale l’Università ha negato al ricorrente la possibilità di immatricolazione in assenza del superamento della prova selettiva di ingresso.
12. Con il primo motivo, viene dedotta la violazione della legge n. 264 del 1999 che disciplina i test di ingresso ai corsi di laurea a numero chiuso. Secondo il ricorrente, la ratio di tale normativa sarebbe quella di accertare la predisposizione dello studente alle discipline oggetto dei corsi per i quali viene chiesta l’iscrizione. Per questa ragione, essa non dovrebbe applicarsi quando, come nel [#OMISSIS#] in esame, la predisposizione dello studente sia già dimostrata dal possesso di altri titoli di studio.
13. Questa censura viene ripresa e sviluppata nel secondo motivo del ricorso introduttivo, con il quale la parte sostiene che la legge n. 264 del 1999 sarebbe applicabile solo per l’accesso al primo anno del corso di laurea, e non anche per l’iscrizione [#OMISSIS#] anni successivi al primo.
14. Infine, con il terzo motivo del ricorso introduttivo, viene dedotta la violazione della legge n. 403 del 1971, della legge n. 42 del 1999 e del d.m. 27 luglio 2000. In particolare, secondo il ricorrente, le norme contenute in tali atti sancirebbero l’equipollenza del diploma di massofisioterapista al corrispondente titolo universitario in fisioterapia; pertanto, l’Università, considerato che il ricorrente è in possesso del diploma di massofisioterapista, avrebbe dovuto, in applicazione di queste norme, accogliere la sua istanza di iscrizione al terzo anno del corso di [#OMISSIS#] in fisioterapia.
15. Ritiene il Collegio che queste censure siano infondate per le ragioni di seguito esposte.
16. Come noto, in base al combinato disposto degli artt. 1, 2 e 4 della legge n. 264 del 1999, l’accesso al corso di [#OMISSIS#] in fisioterapia è a numero programmato ed è perciò subordinato al superamento di una prova di cultura generale e di accertamento della predisposizione dello studente per le discipline oggetto del corso stesso.
17. Una parte della giurisprudenza, seguita anche da questa Sezione, valorizzando la previsione secondo cui l’accertamento delle conoscenze di cultura generale deve essere condotto sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, nonché valorizzando la previsione secondo cui la prova di ingresso è finalizzata ad accertare la predisposizione dello studente alle materie oggetto del corso di laurea, ha ritenuto che la medesima prova di ingresso sia necessaria esclusivamente per gli studenti che provengono dalla scuola secondaria e chiedono perciò di essere iscritti al primo anno. Al contrario, secondo questo orientamento, qualora lo studente sia già inserito nel sistema universitario e chieda quindi l’iscrizione ad un anno successivo al primo, la prova di ingresso non sarebbe necessaria. In questo [#OMISSIS#], infatti, il superamento degli esami sostenuti presso una facoltà diversa ma affine a quella del corso di laurea per il quale è chiesta l’iscrizione, attesterebbe di per sé la sussistenza di una sufficiente cultura generale, nonché la sussistenza della predisposizione dello studente ad affrontare il nuovo corso di studi.
18. Questa giurisprudenza ha applicato il ragionamento appena svolto anche con riferimento ai possessori del diploma triennale di massofisioterapista che intendano iscriversi al corso di laurea in fisioterapia, e ciò in quanto l’art. 4 della legge n. 42 del 1999 ed il d.m. 27 luglio 2000 sanciscono l’equipollenza di tale diploma con i diplomi universitari riguardanti le professioni sanitarie ausiliarie di cui all’art. 6 della legge n. 502 del 1992 (cfr., fra le tante, Consiglio di Stato, sez. VI, 5 marzo 2015, n. 1105; Consiglio Giustizia Amministrativa, sez.giur., 10 [#OMISSIS#] 2017, n. 212).
19. La tesi secondo cui il possesso del diploma di massofisioterapista consentirebbe l’iscrizione al corso di laurea in fisioterapia senza necessità di sostenere la prova di ingresso è stata però di recente smentita dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Con la sentenza n. 16 del 2018, l’adunanza plenaria ha infatti osservato che varie norme del [#OMISSIS#] ordinamento stabiliscono che, per l’accesso al sistema universitario, è necessario il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore quinquennale; pertanto, siccome il diploma di massofisioterapista di cui alla legge n. 403 del 1971 è un diploma triennale, esso non può consentire l’iscrizione alle facoltà universitarie. Né si può dare rilievo, per giungere a conclusioni opposte, alle disposizioni che sanciscono l’equipollenza del diploma triennale di massofisioterapista con i diplomi universitari relativi alle professioni sanitarie ausiliarie di cui all’art. 6, comma 3, della legge n. 502 del 1992. L’adunanza plenaria nota, a questo proposito, che l’art. 4, primo comma, della legge n. 42 del 1999 ha natura di [#OMISSIS#] transitoria e che, pertanto, l’equipollenza da essa prevista non può riguardare i diplomi di massofisioterapista conseguiti successivamente all’anno 1999.
20. Sulla base di questo ragionamento, che il Collegio condivide e fa proprio, si deve ritenere che la pretesa del ricorrente di valorizzare il suo diploma di massofisioterapista, conseguito in data 14 luglio 2012, per ottenere l’iscrizione ad un anno successivo al primo del corso di laurea in fisioterapia senza obbligo di sostenere la prova di ingresso, sia del tutto infondata: come visto infatti detto diploma neppure consente l’iscrizione ai corsi di laurea.
21. Va a questo punto però osservato che il ricorrente è, come anticipato, in possesso, non solo del diploma triennale di massofisioterapista, ma anche del Diploma in Educazione Fisica, titolo ritenuto equipollente alla laurea in Scienze Motorie e Sportive, e specificamente indicato [#OMISSIS#] domanda di iscrizione e di riconversione creditizia presentata all’Ateneo in data 18 ottobre 2017. Si deve pertanto stabilire se il diritto all’iscrizione al terzo anno di corso della facoltà di fisioterapia, senza necessità di superamento della prova di ingresso, possa riconoscersi in ragione del possesso di tale titolo.
22. A questo proposito – a prescindere da ogni considerazione sul valore attribuibile all’equipollenza sancita dall’art. 1, primo comma, della legge n. 136 del 2002 – va osservato che, con la citata sentenza n. 16 del 2018, l’adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha condotto una analisi approfondita della ratio sottesa alla disposizioni contenute [#OMISSIS#] legge n. 264 del 1999, evidenziando che la prova selettiva ivi prevista è volta a soddisfare, non una sola esigenza (quella di verificare la predisposizione e la sussistenza dei requisiti di cultura generale per lo studente che aspira ad essere accolto per la prima volta nel sistema universitario), come aveva ritenuto una parte della giurisprudenza e come sembrava emergere dalla propria precedente decisione n. 1 del 2015, ma una pluralità di esigenze: in particolare, accanto alla finalità sopraindicata, l’adunanza plenaria ha rilevato che la prova selettiva di ingresso ha anche la funzione di garantire l’offerta di livelli di istruzione adeguati alle capacità formative degli atenei nonché di consentire la circolazione nell’ambito dell’Unione europea delle qualifiche conseguite. In sostanza, quindi, si può dire che la prova selettiva di ingresso serve, non solo per accertare la predisposizione dello studente alle materie oggetto del corso di laurea che egli vorrebbe frequentare, ma anche per assicurare che venga rispettato il numero programmato degli ingressi nel sistema universitario e che, quindi, i corsi di laurea siano frequentati da un numero di studenti adeguato alle potenzialità di offerta degli atenei in modo da garantire elevati livelli formativi in linea con gli standard europei.
23. Applicando questi principi, l’adunanza plenaria ha escluso che gli studenti che hanno diritto ad accedere all’università – in quanto titolari del diploma di scuola secondaria superiore quinquennale – e possessori anche del titolo di massofisioterapista, possano essere esentati dalla prova selettiva di ingresso, e ciò sebbene il titolo di massofisioterapista, abilitando all’esercizio di una professione sanitaria ausiliaria, dovrebbe di per sé garantire la predisposizione allo studio delle materie oggetto del corso di laurea in fisioterapia, e sebbene lo stesso titolo possa in astratto essere valorizzato per ottenere il riconoscimento di crediti formativi che consentono l’iscrizione ad un anno successivo al primo.
24. Ritiene il Collegio che questo ragionamento debba valere anche per coloro che già posseggono un altro titolo universitario. Va difatti osservato che costoro – pur avendo dimostrato, attraverso il conseguimento del titolo, il possesso dei requisiti necessari per poter frequentare con profitto il nuovo corso di studi – sono ormai usciti dal sistema universitario; pertanto, il loro nuovo ingresso in deroga alla programmazione e, quindi, in esenzione dall’obbligo di superamento della prova selettiva, comprometterebbe quelle esigenze – che sopra si sono evidenziate – di garantire che l’offerta di istruzione sia adeguata alle capacità formative degli atenei.
25. Tale conclusione, a parere di questo [#OMISSIS#], non contrasta ma si concilia con quella cui è [#OMISSIS#] l’adunanza plenaria con la sentenza n. 1 del 2015, laddove si è affermato che gli studenti che frequentano corsi di laurea in università italiane o straniere possono ottenere il trasferimento presso i corsi di laurea delle università italiane senza obbligo di superamento della prova selettiva prevista dall’art. 4 della legge n. 264 del 1999, e ciò sebbene trattasi di corsi con numero di ingressi programmato. Va difatti osservato che gli studenti ancora frequentanti, a differenza di quelli che hanno già terminato gli studi, non sono usciti dal sistema universitario; ma soprattutto, come ha notato l’adunanza plenaria [#OMISSIS#] succitata sentenza, la loro immatricolazione al nuovo corso di studi è subordinato all’indefettibile limite dei posti disponibili per i trasferimenti, da stabilirsi in via preventiva per ciascun anno di corso dalle singole università sulla base delle loro capacità formative. I trasferimenti, quindi, non possono mai compromettere l’esigenza di assicurare elevati livelli di istruzione; sicché, se vi sono posti disponibili, non vi è ragione di obbligare lo studente – che abbia già dimostrato la sua predisposizione alla materia mediante l’attività di studio compiuta in altra università – a superare la prova selettiva di ingresso. Al contrario, l’immatricolazione di coloro che già hanno terminato il ciclo di studi universitari non andrebbe a coprire i limitati posti riservati ai trasferimenti, ma si aggiungerebbe a questi e finirebbe quindi per stravolgere la programmazione degli ingressi con conseguente compromissione dei valori di cui si discute.
26. Va peraltro osservato che, per quanto concerne specificamente l’iscrizione al corso di laurea in fisioterapia da parte di coloro che posseggono il diploma di laurea in Scienze Motorie e Sportive, l’art. 1, secondo comma, della legge n. 63 del 2011, pur rimandando ad un decreto ministeriale che dovrà dettare la disciplina di dettaglio, stabilisce espressamente il principio secondo cui l’accesso non può prescindere dal superamento della prova selettiva di ingresso. Prevede infatti la [#OMISSIS#] che <<Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute e con il previo parere del Consiglio universitario nazionale, ai fini del conseguimento della laurea in fisioterapia per i laureati e gli studenti iscritti ai corsi di laurea in scienze motorie, sono definiti: a) la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi; b) l’accesso al corso universitario in fisioterapia, nei limiti dei posti complessivamente programmati in relazione al fabbisogno previsto, previo superamento della prova di selezione; c)…>>.
27. Per tutte queste ragioni, si deve ritenere che il possesso del diploma di laurea in Scienze Motorie e Sportive non costituisca elemento che possa esentare il ricorrente dal sostenere la prova selettiva di ingresso al corso di laurea in fisioterapia.
28. Ne consegue che, correttamente, l’Università degli Studi di Milano ha negato al ricorrente stesso la possibilità di immatricolarsi al predetto corso di laurea.
29. Le censure contenute nel ricorso introduttivo sono quindi tutte infondate.
30. Una volta stabilito che il mancato superamento della prova selettiva di ingresso costituisce elemento di per sé decisivo per escludere la possibilità di immatricolazione al corso di laurea in fisioterapia, diviene ovviamente inutile l’esame dei motivi aggiunti, con i quali, come detto, viene contestata la valutazione concreta dei titoli di studio posseduti dal ricorrente, effettuata dall’Università in esecuzione all’ordine impartito con l’ordinanza cautelare emessa dalla Sezione sul presupposto che il ricorrente stesso potesse bypassare la suddetta prova (non si può pertanto ritenere che vi sia stata acquiescenza).
31. Per tutte le ragioni illustrate, la domanda di annullamento non può essere accolta, né conseguentemente può essere accolta la domanda risarcitoria. Il ricorso ed i motivi aggiunti debbono essere pertanto respinti.
32. La complessità delle questioni affrontate e la non uniformità delle conclusioni giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 21 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
 Pubblicato il 11/03/2019