TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 19 agosto 2019, n. 1886

Procedura concorsuale per copertura posto Professore-Consiglio di Dipartimento-Scelte programmatorie

Data Documento: 2019-08-19
Area: Giurisprudenza
Massima

L’operato del Consiglio di Dipartimento in merito alle scelte programmatorie deve essere valutato in linea con i principi generali in tema di programmazione del personale nelle pubbliche amministrazioni, “i quali richiedono che i bisogni assunzionali siano determinati in funzione delle criticità presenti in ambito organizzativo e delle esigenze di buon andamento degli uffici e giammai in ragione delle aspettative di carriera del personale interno, pena la violazione dei fondamentali canoni fissati nell’art. 97 Costituzione” (così, da ultimo, TAR Campania, Napoli, II, 21.05.2019, n. 2664).

Contenuto sentenza

N. 01886/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01244/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1244 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Circo, 12;

contro

Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore, legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

nei confronti

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

e con l’intervento di

ad opponendum:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Degli [#OMISSIS#] ed [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via San [#OMISSIS#] 30;

per l’annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

– del verbale della seduta del Consiglio del Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico Politici dell’Università degli Studi di Milano n. 4, del 13 marzo 2018, con cui il predetto Consiglio ha approvato la programmazione del fabbisogno del personale docente 2018/2020;

e, per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati il 01/08/18 depositati il 30/07/2018:

– del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Milano del 24 aprile 2018, trasmesso al ricorrente in data 4 luglio 2018 a seguito di istanza di accesso dal medesimo promossa, [#OMISSIS#] quale è stata deliberata la “Programmazione del fabbisogno di personale docente”

– del verbale della seduta del Consiglio del Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico Politici dell’Università degli Studi di Milano del 5 giugno 2018;

– di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, avverso il quale si formula espressa riserva di proporre ulteriore ricorso anche per motivi aggiunti, tra cui ove occorrer possa: (i) il Decreto Rettorale n. 2240/2018 del 19.6.2018, recante “procedure di valutazione per la copertura di 19 posti di Professore Universitario di ruolo di I fascia presso vari Dipartimenti dell’Università degli Studi di Milano, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, legge 30.12.2010” [#OMISSIS#] parte in cui prevede il reclutamento di personale docente nel Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico Politici; (ii) l’avviso di convocazione per il giorno 25 luglio 2018 del Consiglio di Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico Politici [#OMISSIS#] parte in cui ha inserito all’ordine del giorno (punto 12) gli “Adempimenti per la formazione della Commissione giudicatrice per procedura di valutazione a n. 1 posto di professore di I fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 c. 6 – L. 240/2010 per il sett. conc. 12/E1 – Diritto Internazionale, ssd IUS/13 – Diritto Internazionale – codice 3810 (con partecipazione limitata ai professori di I fascia)”;

e, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 16102018:

– del Verbale del Consiglio del Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico Politici dell’Università degli Studi di Milano n. 10 del 25 luglio 2018, trasmesso al ricorrente in data 10 agosto 2018, nel quale sono stati indicati i membri della Commissione Giudicatrice per la procedura di valutazione a n. 1 posto di professore di I fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6 della L. 240/2010 per il settore concorsuale 12/E1 – Diritto internazionale – settore scientifico disciplinare IUS/13 – Diritto internazionale;

– del Decreto rettorale n. 2833/2018 del 9.8.2018, depositato in giudizio unitamente all’atto di intervento ad opponendum notificato dalla Prof.ssa [#OMISSIS#] in data 30 agosto 2018, con il quale la stessa Prof.ssa [#OMISSIS#] è stata “dichiarata vincitrice della procedura valutativa” per la copertura di n. 1 posto di professore di I fascia per il settore concorsuale 12/E1 – Diritto internazionale – settore scientifico disciplinare IUS/13 – Diritto internazionale presso il Dipartimento di Studi internazionali, Giuridici e Storico Politici;

– del Decreto rettorale n. 2723, del 27.7.2018, depositato in giudizio unitamente all’atto di intervento ad opponendum notificato dalla Prof.ssa [#OMISSIS#] in data 30 agosto 2018, con il quale sono state costituite le commissioni giudicatrici per le procedure di valutazione per la copertura di professore universitario di I fascia;

– del Verbale del Consiglio del Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico Politici dell’Università degli Studi di Milano n. 11 del 30 agosto 2018, depositato in giudizio in data 7 settembre 2018, con il quale è stata deliberata la chiamata di Professore ordinario della Prof.ssa [#OMISSIS#];

– del Decreto rettorale n. 2887/2018 del 31 agosto 2018 con il quale la Prof.ssa [#OMISSIS#] è stata nominata Professore Ordinario, a decorrere dal 1° settembre 2018;

– di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, avverso il quale si formula espressa riserva di proporre ulteriore ricorso anche per motivi aggiunti, tra cui in particolare: (i) il Decreto Rettorale n. 2915/2018 del 5 settembre 2018 e (ii) la comunicazione del Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico Politici dell’Università degli Studi di Milano in data 3 settembre 2018.

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Milano e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1) L’esponente, Professore Associato Confermato presso la facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi di Milano, è titolare – all’interno del Dipartimento degli studi internazionali, giuridici e storico politici – della cattedra di Diritto Privato Comparato (settore disciplinare IUS02 e settore concorsuale 12/E2).

Il Dipartimento comprende, oltre a Diritto Privato Comparato, gli insegnamenti di Diritto internazionale, Diritto dell’Unione Europea, Diritto Costituzionale, Istituzioni di Diritto Pubblico, Diritto Pubblico Comparato, Diritto Commerciale e Diritto dell’Economia.

2) Egli, con ricorso notificato il 14 [#OMISSIS#] 2018 e depositato il 29 [#OMISSIS#] 2018, ha impugnato la proposta di programmazione del personale adottata dal Consiglio di Dipartimento [#OMISSIS#] seduta del 13 marzo 2018, dolendosi della mancata previsione in essa di alcun ampliamento per il settore disciplinare IUS02, escluso dal piano di reclutamento del triennio in corso.

L’illegittimità della proposta viene dedotta sulla base di tre motivi, che fanno leva sulla violazione di legge e l’eccesso di potere sotto più [#OMISSIS#].

3) Si costituiscono gli enti intimati.

4) Con motivi aggiunti notificati tra il 30 luglio e il 1°agosto 2018 e depositati il 30 luglio 2018 l’esponente ha esteso l’impugnazione al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Milano del 24 aprile 2018, di approvazione della proposta di programmazione del fabbisogno di personale docente, così come formulata dal Dipartimento, e al verbale della seduta del Consiglio del Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico Politici dell’Università degli Studi di Milano del 5 giugno 2018, di indizione delle procedure di reclutamento in conformità della programmazione come sopra approvata.

Le censure dedotte, qui, fanno essenzialmente leva sull’invalidità derivata dagli atti impugnati col ricorso introduttivo, nonché, quali vizi propri, sull’eccesso di potere, sotto più [#OMISSIS#].

5) Con atto d’intervento ad opponendum depositato il 30 agosto 2018 si è costituita la prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], riferendo che, con decreto rettorale n. 2833/2018, del 9 agosto 2018, è stata dichiarata vincitrice della procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di I fascia, indetto ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. n. 240/2010, nel settore concorsuale 12/E1 – Diritto internazionale, SSD IUS/13 – Diritto Internazionale, presso il Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici dell’Università degli Studi di Milano.

L’interveniente controdeduce alle censure avversarie e solleva eccezioni di inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse, trattandosi dell’impugnazione di un atto di programmazione, proposta da un componente dell’organo collegiale che tale atto ha assunto.

6) Anche l’Università controdeduce con memoria del 7 settembre 2018 alle censure avversarie ed eccepisce l’inammissibilità del ricorso.

7) Alla [#OMISSIS#] di consiglio del 12 settembre 2018, presenti gli avv. F. [#OMISSIS#] per la parte ricorrente, I. Vitelli per l’Avvocatura dello Stato ed E. [#OMISSIS#] per la parte controinteressata, la difesa ricorrente, dopo avere rappresentato la necessità di presentare un ricorso per motivi aggiunti, con il quale verrà riproposta la domanda cautelare, dichiara di rinunciare all’istanza di sospensiva oggetto della [#OMISSIS#] di consiglio.

8) Con motivi aggiunti notificati tra il 1°ottobre e il 5 ottobre 2018 e depositati il 16 ottobre 2018, l’impugnazione è stata estesa [#OMISSIS#] atti in epigrafe specificati, assumendone l’illegittimità in via derivata dagli atti in precedenza impugnati.

9) Alla [#OMISSIS#] di consiglio del 9 novembre 2018, presenti gli avvocati T. [#OMISSIS#] in sostituzione di [#OMISSIS#], per la parte ricorrente, [#OMISSIS#] per il Ministero e l’Università e [#OMISSIS#] per la controinteressata; il difensore di parte ricorrente dichiara di rinunciare alla domanda cautelare.

10) In vista dell’udienza di merito le parti hanno depositato memorie, a cui parte ricorrente e interveniente hanno anche replicato.

11) Con ordinanza n. 1070, del 14 [#OMISSIS#] 2019, in considerazione dell’istanza di astensione del Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], componente del collegio per l’udienza pubblica del 7 [#OMISSIS#] 2019, la causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 13 giugno 2019, per essere ivi decisa da un collegio diversamente composto.

12) All’udienza pubblica del 13 giugno 2019, presenti gli avv. T. [#OMISSIS#], in sostituzione di [#OMISSIS#], per la parte ricorrente, C. [#OMISSIS#] per l’Avvocatura dello Stato ed E. [#OMISSIS#] per la parte controinteressata, la causa è stata trattenuta in decisione.

13) Preliminarmente, il Collegio ritiene di soprassedere dall’esame delle eccezioni di rito, stante l’infondatezza nel merito del gravame.

14) Iniziando dal ricorso introduttivo, con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 4 del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49, dell’art. 1 del Decreto del [#OMISSIS#] del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2016, dell’art. 3 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in attuazione della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” approvato dall’Università degli Studi di Milano, nonché, l’eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca, perplessità manifesta.

14.1) Ciò, poiché il provvedimento impugnato si [#OMISSIS#] in aperto contrasto con i criteri stabiliti dal Legislatore, poi declinati dall’Università nelle proprie linee [#OMISSIS#], secondo cui: “la rimodulazione della programmazione deve puntare al riequilibrio dell’organico” e deve tenere in considerazione, per ciascuna posizione richiesta, alcuni specifici elementi, quali:

i. la produttività scientifica del settore scientifico – disciplinare cui sarebbe destinata la nuova posizione e la sua capacità di attrarre fondi competitivi internazionali;

ii. la numerosità del settore scientifico disciplinare, anche in considerazione dei pensionamenti previsti nell’arco del triennio 2018/2010;

iii. l’adeguatezza della numerosità dei settori presenti nel Dipartimento a garantire l’accreditamento dei corsi di studio;

iv. il carico di didattico del settore scientifico disciplinare e il numero di esami svolti;

v. la correlazione tra la singola posizione e l’obiettivo di contenimento della spesa;

vi. la [#OMISSIS#] della posizione in funzione di nuove linee di attività di particolare rilevanza per il Dipartimento;

vii. la correlazione tra l’esigenza di valorizzare il merito dei componenti interni attraverso l’upgrade e le esigenze scientifiche e didattiche del Dipartimento;

viii. i motivi che spingono a prevedere [#OMISSIS#] programmazione più posizioni per lo stesso settore scientifico- disciplinare.

14.1.1) L’impugnata delibera, in violazione dei suesposti criteri, ha escluso completamente il settore disciplinare IUS02 dal piano di reclutamento, nonostante:

– il SSD in parola ha ottenuto un finanziamento di 550.000,00 € dalla Fondazione Memory – Centro de Memoria Juridica, un finanziamento di 15.000,00 € dalla Lake [#OMISSIS#] School of Advanced Studies ed un finanziamento dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano;

– il settore consti di un numero esiguo di soli due componenti (un ricercatore ed un Professore Associato Confermato);

– la produzione scientifica del SSD, con l’impegno profuso dal Prof. [#OMISSIS#] in una serie di iniziative legate allo studio del c.d. “diritto al cibo”, quali, ad esempio, la promozione del Corso di perfezionamento “L’alimentazione tra salute, diritto e mercato”, l’istituzione della cattedra UNESCO sul diritto al cibo e la sua ampia divulgazione, l’apertura di una summer school finanziata da Lake [#OMISSIS#] School of Advanced Studies sul tema “Food rights, Food security and Food Policy: Theory, Methods and Case Studies”; l’istituzione del Centro Studi Interuniversitario di Diritto Comparato e Straniero, che ha perseguito l’ambizioso progetto di messa in funzione di un portale internet contenente una banca dati, liberamente fruibile grazie ad appositi motori di ricerca; l’istituzionalizzata collaborazione con la Corte d’Appello di Milano; la pubblicazione della prima collana italiana di diritto Commerciale Comparato, di cui il Prof. [#OMISSIS#] è il Direttore, edita da CEDAM, oltre all’organizzazione di una serie di convegni internazionali su diversi [#OMISSIS#] afferenti al settore disciplinare interessato;

– il settore IUS02 è gravato da un altissimo carico di ore di insegnamento, circostanza che ha sino ad oggi costretto l’Ateneo a reperire all’esterno, tramite la stipula di appositi contratti, le risorse necessarie, come si evince pure dai documenti allegati dal Dipartimento alla delibera in data 8.2.2017 relativa all’aggiornamento del piano di reclutamento per l’anno 2017.

14.1.2) L’illegittimità del provvedimento avversato appare ancora più evidente ove si raffrontino la situazione e i risultati conseguiti dal settore disciplinare IUS02 con quelli degli altri settori disciplinari afferenti al Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico – Politici.

Un primo e significativo indice della irragionevolezza della Delibera censurata si ricava già dall’analisi di un dato meramente quantitativo, considerando in particolare il numero dei componenti dei diversi settori disciplinari.

In particolare, mentre il settore IUS02 è composto da un solo ricercatore e da un solo professore associato, molti degli ulteriori settori disciplinari afferenti al Dipartimento contano numerosissime risorse. Così, ad esempio, il settore IUS13, è composto da 3 ricercatori, 1 professore associato e 5 professori ordinari, il settore IUS14 è composto da 1 ricercatore, 2 professori associati e 1 professore ordinario e, ancora, il settore IUS08 è composto da 1 ricercatore, 1 professore associato e 1 professore ordinario.

A fronte di ciò, non è dato comprendere come il Dipartimento abbia ritenuto di integrare ulteriormente il già “sovraffollato” settore disciplinare IUS13 di due ricercatori e di un ulteriore professore ordinario – oltretutto con un grado elevato di priorità (è, infatti, la seconda posizione da coprire in generale e la prima come professore ordinario) – o come il settore IUS14 e il settore IUS08 abbiano potuto beneficiare, entrambi, di ulteriori risorse.

Né, onde sostenere la legittimità di una tale insensata decisione, sarebbe possibile far leva sugli altri criteri indicati dalla nota rettorale dell’8 febbraio 2018: i risultati conseguiti dal settore disciplinare IUS02, in termini di produzione scientifica, iniziative di carattere internazionale e capacità di attrarre finanziamenti sono assolutamente comparabili, se non addirittura maggiori, rispetto a quelli conseguiti dagli altri settori disciplinari.

Ad esempio, il settore IUS02, composto di due soli membri, dal 2016 ad oggi ha ottenuto finanziamenti per 565.000,00 € mentre il settore IUS13, di cui fanno parte ad oggi ben 9 membri di cui 5 professori ordinari, ha reperito finanziamenti per 512.000,00 €.

14.2) Controdeduce la difesa dell’Università, chiarendo, in primo luogo, che, già in punto di fatto, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, il SSD IUS/02 è attualmente coperto, oltre che dal ricorrente, da un altro professore associato a tempo pieno, nominato il 1°[#OMISSIS#] 2018 (prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]), da una ricercatrice confermata a tempo indeterminato (dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]) e da un assegnista di ricerca.

Si evidenzia, inoltre, che il Consiglio di Dipartimento [#OMISSIS#] seduta del 13.3.2018 ha individuato le posizioni da coprire in sede di programmazione del fabbisogno di personale docente per il triennio 2018/2020, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, secondo criteri indicati nelle linee [#OMISSIS#] approvate dallo stesso Consiglio.

In tal senso, il piano non ha previsto alcuna posizione per il SSD IUS/02, a differenza della precedente delibera sulla programmazione del fabbisogno di personale docente 2017/2019, adottata l’8.02.2017, che ha assegnato al SSD IUS/02, secondo la scala di priorità della copertura individuata dal Consiglio di Dipartimento, rispettivamente, una posizione di Professore Associato (PA) come 2^ priorità, una di Ricercatore a Tempo Determinato di tipo A (RTD-A) come 5^ priorità ed una di Professore Ordinario (PO) come 16^ priorità. Con successiva delibera del 22.6.2017 è stata confermata la posizione di PA come 2^ priorità (che ha portato alla nomina della Prof.ssa [#OMISSIS#]) e la posizione di PO come 12^ priorità.

Quanto al rispetto dei criteri delle Linee [#OMISSIS#] dell’Ateneo, che secondo l’esponente sarebbero stati disattesi dall’Università, si osserva che:

– quanto alla produttività scientifica del settore scientifico-disciplinare cui sarebbe destinata la nuova posizione, molti dei c.d. “meriti didattici” indicati dal prof. [#OMISSIS#] rientrano in realtà nelle ordinarie attività didattiche e di ricerca dei professori universitari, alcune delle quali peraltro espletate a titolo personale e senza alcun coinvolgimento del Dipartimento e, pertanto, prive di rilevanza ai fini della valutazione in questione. In particolare, la collaborazione con la Corte

d’Appello di Milano, la pubblicazione della Collana ‘Diritto Commerciale Comparato’ edita da CEDAM, l’istituzione della cattedra UNESCO sul c.d. diritto al cibo e l’organizzazione dei convegni nazionali e internazionali non risultano essere state promosse nell’ambito delle linee di ricerca concordate a livello dipartimentale. Inoltre, alcune iniziative scientifiche citate dal ricorrente non hanno avuto effettivo seguito (come, in particolare: a) il corso di perfezionamento “L’alimentazione tra salute, diritto e mercato”, che non ha avuto svolgimento stante l’esiguo numero di iscritti; b) l’attività del Centro Studi di Diritto Comparato e Straniero, che si è conclusa lo scorso anno a causa del mancato rinnovo della convenzione istitutiva);

– quanto alla capacità di attrarre fondi competitivi internazionali, la difesa dell’Università chiarisce che: i) il finanziamento della Fondazione Memory – Centro di Memoria Juridica non risulta mai pervenuto al Dipartimento, né risulta essere stata inoltrata al medesimo la necessaria e preventiva richiesta di autorizzazione e avviata la relativa procedura di assegnazione; ii) quanto al finanziamento da parte della Fondazione Cariplo, la relativa richiesta di finanziamento non ha avuto seguito procedurale presso il Dipartimento;

– quanto ai restanti due parametri (“numerosità del settore scientifico disciplinare” e “carico del settore scientifico disciplinare”), non risponde al vero l’affermazione di controparte secondo cui il settore disciplinare IUS/02 sarebbe penalizzato dal ristretto numero di componenti: nel corso del 2017 e del 2018 sono stati assegnati al settore, in aggiunta ai membri esistenti, una posizione di professore associato a tempo pieno, recentemente coperta, e un assegnista di ricerca di tipo A, sicché, attualmente, il settore IUS/02 risulta composto da due Professori associati, di cui uno a tempo definito, un ricercatore a tempo indeterminato e un assegnista di ricerca di tipo A;

– neppure è fondato, poi, il rilievo sull’eccessiva onerosità del carico didattico complessivo del SSD IUS/02, pari a 340 ore, che graverebbe solo sul ricorrente e su un RTI, atteso che, il professore a tempo definito è tenuto per disposizione normativa e regolamentare a svolgere attività didattica per non meno di 250 ore, di cui non meno di 90 di didattica frontale (cfr. art. 4 commi 6 e 8 del Regolamento d’Ateneo sui doveri didattici dei professori e ricercatori); non si tratta, quindi, come erroneamente asserito nel ricorso, di un limite [#OMISSIS#], bensì, di un limite minimo inderogabile (salva la previsione del co. 9). A conferma della strumentalità e infondatezza della doglianza si osserva, ancora, che il Prof. [#OMISSIS#], negli ultimi due anni accademici 2016-2017 e 2017-2018, ha effettuato attività didattica frontale per complessive 100 ore per il 2016/17 e 120 ore per il 2017/2018: il carico didattico complessivo svolto dal ricorrente risulta, quindi, conforme alla previsione normativa e regolamentare e tutt’altro che gravoso, alla luce dei richiamati limiti e dell’opzione del ricorrente per il regime di tempo definito.

14.3) Il motivo è infondato.

Il Collegio ritiene utile riportare le norme che, ad avviso del ricorrente, sarebbero state violate con l’atto impugnato.

Si tratta, in primo luogo, dell’art. 4 del D.Lgs. 29/03/2012, n. 491, a tenore del quale:

«Le università, nell’ambito della propria autonomia didattica, di ricerca e organizzativa, tenuto conto dell’effettivo fabbisogno di personale al fine del migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con l’esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di [#OMISSIS#], predispongono [#OMISSIS#] triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, a tempo indeterminato e determinato.

2. La programmazione di ateneo di cui al comma 1 è realizzata assicurando la piena sostenibilità delle spese di personale nell’ambito di quanto previsto all’articolo 3 e nel rispetto dei limiti di cui [#OMISSIS#] articoli 5 e 7. Relativamente al primo triennio successivo all’entrata in vigore del presente decreto, essa persegue i seguenti indirizzi:

a) realizzare una composizione dell’organico dei professori in modo che la percentuale dei professori di I fascia sia contenuta entro il 50% dei professori di I e II fascia;

c) provvedere al reclutamento di un numero di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in modo da assicurare un’adeguata possibilità di consolidamento e sostenibilità dell’organico dei professori anche in relazione a quanto previsto alla lettera a); in ogni [#OMISSIS#], fermi restando i limiti di cui all’articolo 7, comma 1, per gli atenei con una percentuale di professori di I fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili;

3. I parametri di cui al comma 2, lettere a) e c), non si applicano [#OMISSIS#] istituti universitari a ordinamento speciale, in ragione delle peculiarità scientifiche e organizzative degli stessi.

4. I [#OMISSIS#] di cui al comma 1 sono adottati annualmente dal consiglio di amministrazione, con riferimento a ciascun triennio di programmazione, e aggiornati in sede di approvazione del [#OMISSIS#] unico d’ateneo di previsione triennale. La programmazione triennale del personale è comunicata annualmente per via telematica al Ministero entro il [#OMISSIS#] stabilito con provvedimento del Ministero e, [#OMISSIS#] restando il limite di cui all’articolo 5, comma 6, è condizione necessaria per poter procedere all’indizione di procedure concorsuali e di assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato.

5. Entro i sei mesi precedenti la scadenza di ciascun triennio, con decreto del [#OMISSIS#] del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono stabiliti gli indirizzi della programmazione di cui al presente articolo, anche tenendo conto di quanto previsto al comma 2, relativi al triennio successivo, [#OMISSIS#] restando l’esigenza di assicurare la piena sostenibilità delle spese di personale nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 3».

Con D.P.C.M. 07/07/2016, pure richiamato nel motivo di ricorso in esame, sono stati dettati gli «Indirizzi della programmazione del personale universitario per il triennio 2016-2018», prevedendosi che:

«1. La programmazione del personale di cui all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, è realizzata assicurando, nell’ambito di quanto previsto dall’art. 3 dello stesso decreto legislativo n. 49 del 2012, la piena sostenibilità delle spese nel rispetto dei limiti di cui [#OMISSIS#] articoli 5 e 6 del medesimo decreto e di quanto previsto dal decreto del [#OMISSIS#] del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato [#OMISSIS#] Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015.

2. Relativamente al triennio 2016 – 2018 la programmazione del personale di cui al comma 1 persegue e si conforma ai seguenti indirizzi:

a) realizzare una composizione dell’organico dei professori in modo che la percentuale dei professori di I fascia sia contenuta entro il 50% dei professori di I e II fascia;

b) provvedere al reclutamento di un numero di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in modo da assicurare un’adeguata possibilità di consolidamento e sostenibilità dell’organico dei professori anche in relazione a quanto previsto alla lettera a); in ogni [#OMISSIS#], fermi restando i limiti di cui all’art. 1, comma 1, del decreto del [#OMISSIS#] del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, non può essere inferiore alla metà di quello dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili;

c) in [#OMISSIS#] di mancato rispetto dei parametri previsti dall’art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010 e dall’art. 4, comma 2, lettere c) e c-bis) del decreto legislativo n. 49/2012 con riferimento al triennio di programmazione precedente, obbligo di rientrare nei predetti parametri dalla prima annualità successiva al suddetto triennio vincolando le risorse necessarie.

3. I parametri di cui al comma 2, lettere a) e b), non si applicano [#OMISSIS#] istituti universitari a ordinamento speciale, in ragione delle peculiarità scientifiche e organizzative degli stessi. I parametri di cui al comma 2, lettera c) trovano applicazione per tali Istituti limitatamente al rispetto di quanto previsto dall’art. 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010.

4. La programmazione di cui al comma 1 è adottata e aggiornata annualmente dal consiglio di amministrazione, in sede di approvazione del [#OMISSIS#] unico d’ateneo di previsione triennale, ed è comunicata in modalità telematica al Ministero entro il [#OMISSIS#] stabilito con provvedimento della competente Direzione generale del Ministero».

Quanto, poi, all’art. 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, adottato dall’Università di Milano, lo stesso prevede che:

«1. Le richieste di assegnazione di nuovi posti di professore di prima e di seconda fascia possono essere avanzate dai Dipartimenti, entro le scadenze stabilite annualmente dal Consiglio di amministrazione o quando se ne verifichi la necessità e comunque nei limiti delle risorse a ciò destinate dallo stesso Consiglio ai sensi del precedente art. 2, comma 1. I Dipartimenti avanzano le richieste in relazione alla propria programmazione triennale di fabbisogno di personale, coerente con la programmazione di Ateneo, approvata preventivamente dai rispettivi Consigli con delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto, comprendenti i professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori afferenti al Dipartimento.

2. Su ciascuna richiesta, deliberata dal Dipartimento di riferimento e motivata sulla base delle sue esigenze scientifiche e didattiche, deve esprimere il proprio parere, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 37, comma 4, dello Statuto e dell’art. 16, comma 9, del Regolamento generale d’Ateneo, il Comitato di direzione della o delle Facoltà o Scuole alle quali il Dipartimento è raccordato.

3. Il Consiglio di amministrazione, anche tenendo conto dei pareri formulati dai Comitati di direzione delle Facoltà e Scuole, valuta le richieste avanzate dai Dipartimenti coordinandole in un quadro di sistema, [#OMISSIS#] prospettiva di un impiego razionale delle risorse e nel rispetto dei principi e dei criteri enunciati dallo Statuto.

4. Le richieste definitive di nuovi posti sono approvate dai Consigli dei Dipartimenti interessati [#OMISSIS#] composizione limitata ai professori ordinari, se riferite a posti di professore di prima fascia, ovvero [#OMISSIS#] composizione riservata ai professori ordinari e associati, se riferite a posti di professore di seconda fascia, con delibera adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

5. In ciascuna richiesta deve essere indicata la modalità di copertura del posto, anche in relazione ai costi relativi, e precisamente se occorra procedere con:

a. chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall’art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni;

b. chiamata all’esito di procedura di selezione, ai sensi e con le modalità previste dall’art. 18, comma 1, della legge 240/2010;

c. chiamata all’esito di procedura di selezione indetta nel rispetto del vincolo disposto dall’art. 18, comma 4, della legge 240/2010, secondo le modalità stabilite dal comma 1 del medesimo art. 18;

d. chiamata all’esito di procedura di valutazione, ai sensi e con le modalità previste dall’art. 24, comma 5, della legge 240/2010, di titolari di contratto a [#OMISSIS#] del comma 3 – lettera b) – del medesimo art. 24 della legge 240 che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della stessa legge, nei limiti delle risorse a ciò destinabili;

e. chiamata all’esito di procedura di valutazione, ai sensi e con le modalità stabilite dall’art. 24, commi 5 e 6, della legge 240/2010, di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l’Ateneo che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della stessa legge, nei limiti delle risorse a ciò destinabili.

6. Il Dipartimento proponente deve inoltre indicare:

a. la fascia per la quale viene richiesto il posto;

b. il settore concorsuale in relazione al quale devono svolgersi le procedure di selezione e valutazione;

c. l’eventuale profilo richiesto per la chiamata mediante la specificazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;

d. le funzioni didattiche e scientifiche e clinico-assistenziali, ove previste, e l’impegno che il professore chiamato sarà tenuto a svolgere, in conformità al Regolamento d’Ateneo sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori;

e. le modalità di copertura finanziaria del posto di cui si richiede l’assegnazione, se interamente a carico del [#OMISSIS#] universitario o se finanziato da soggetti esterni sulla base di accordi, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del presente Regolamento;

f. nel [#OMISSIS#] di posti per i quali sia previsto anche lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione, occorre evidenziare la struttura sanitaria presso cui tale attività sarà espletata e i requisiti richiesti.

7. Il Dipartimento proponente può indicare:

a. un numero [#OMISSIS#] di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare per la valutazione dettagliata, anche differenziato per fascia e per area disciplinare, comunque non inferiore a dodici, nel [#OMISSIS#] di procedure da espletare ai sensi delle lettere b), c) ed e) del precedente comma 5;

b. le competenze linguistiche eventualmente da accertare, in relazione alle esigenze correlate allo svolgimento di insegnamenti in lingua straniera, nel [#OMISSIS#] di procedure da espletare ai sensi delle lettere b) e c) del precedente comma 5.

8. Nei casi previsti dal precedente comma 5, lettere b) e c), il Dipartimento proponente deve indicare altresì le modalità di espletamento della prova orale (prova didattica e seminario scientifico), da svolgersi in forma pubblica, in lingua italiana oppure tutta o in parte in lingua [#OMISSIS#], a scelta del candidato, o in altra lingua».

Ebbene, l’esponente – pur lamentando una presunta illegittimità della programmazione 2018/2020 per violazione delle surriferite norme -, non indica in concreto quale sarebbe la previsione delle norme stesse violata dalla programmazione medesima.

A ben vedere, seguendo l’impostazione istante, la lamentata illegittimità, lungi dal manifestarsi in un contrasto diretto dell’atto impugnato con le norme sin qui richiamate, si ricaverebbe dalla violazione delle cd. Linee [#OMISSIS#], adottate dall’Università per la programmazione del fabbisogno del personale docente.

Sennonché, come ammesso dallo stesso istante, le Linee [#OMISSIS#] – approvate, stando alla documentazione in atti (cfr. verbale n. 10, allegato sub n. 8 da parte ricorrente), già per la programmazione del personale del 2017 -, lungi dal ricalcare i parametri posti dalle succitate norme, ne dettano di ulteriori, limitando per tale via la discrezionalità demandata all’Università dalla normazione statale di rango [#OMISSIS#] e secondario.

Da quanto sin qui esposto è, allora, possibile trarre una prima conclusione, in ordine all’inammissibilità per genericità e, comunque, all’infondatezza delle censure che fanno leva sulla violazione degli artt. 4 d.lgs. 29 marzo 2012 n. 49 e dell’art. 1 del d.P.C.M. 7 luglio 2016, non essendo specificata né comunque ravvisabile alcuna violazione delle ridette norme da parte dell’atto impugnato.

Analogamente inammissibile e, comunque, infondata è la dedotta violazione dell’art. 3 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, di cui pure non è specificata né comunque ravvisabile alcuna violazione da parte dell’atto impugnato.

Residua, a ben vedere, la dedotta violazione delle predette Linee [#OMISSIS#], in relazione alle quali, tuttavia, pur non essendo, come già detto, configurabile la dedotta violazione di legge, si tratta di verificare la fondatezza del vizio di eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca o perplessità manifesta, come sopra dedotto.

Al riguardo, osserva il Collegio come l’Università degli Studi di Milano, sin dalla seduta del 22 giugno 2017 (cfr. verbale n. 10, allegato sub n. 8 da parte ricorrente), al punto 10 dell’odg, abbia approvato le «Linee [#OMISSIS#] per la programmazione del fabbisogno del personale docente».

In tale occasione è stato ben chiarito come le stesse ruotino attorno a tre criteri, quali la produttività quali-quantitativa dei SSD, derivante dalla considerazione della VQR del SSD e dalla numerosità e tipologia dei prodotti della ricerca; il carico didattico del SSD, rapportato al numero di esami svolti rispetto alle soglie previste per le diverse categorie di docenza; e la capacità di attrazione di fondi competitivi internazionali.

Sulla base di tali criteri, poi, nel “Documento di contesto” del 22.06.2017 (prodotto sub n. 9 da parte ricorrente), allegato alla programmazione 2017/2019, a proposito del SSC IUS/02, sono state programmate, appunto, le posizioni di PA (professore associato) al n. 2, tenuto conto del carico didattico, e di PO (professore ordinario) al n. 12, quale richiesta, quest’[#OMISSIS#], da proiettare «nel futuro» per «valorizzare le possibili future iniziative internazionali».

Ad ulteriore sostegno di tale scelta programmatoria il Consiglio ha, subito dopo la previsione pro futuro della posizione di PO, puntualizzato che: «D’altra parte, la produttività scientifica del SSD è limitata».

Si tratta di puntualizzazione significativa, specie se rapportata a quanto diversamente affermato [#OMISSIS#] stessa occasione dallo stesso Consiglio rispetto ad altri SSD, quali il settore IUS13, ove si parla di «elevata produttività scientifica del settore evidenziata anche dalle valutazioni d’eccellenza ricevute [#OMISSIS#] VQR 2011-2014 dai candidati interni alle posizioni di PA e PO con un esito complessivo della VQR del settore che colloca lo IUS /13 al primo posto nell’ambito della graduatoria nazionale di settore per quanto riguarda i Dipartimenti di grandi dimensioni», o il settore IUS/08, per il quale è chiaramente affermato che «La produttività scientifica del settore concorsuale in oggetto è alta».

I suindicati criteri recepiti nelle Linee [#OMISSIS#] sono stati ripresi anche [#OMISSIS#] nota del Rettore dell’8/2/2018 e illustrati [#OMISSIS#] seduta del Consiglio di Dipartimento del 27/2/2018 (cfr. doc. 20 della produzione dell’Università).

Qui, al punto 8 del relativo verbale, intitolato “Linee [#OMISSIS#] per la Programmazione del fabbisogno del personale docente 2018/2020”, si ricava che il Direttore ha informato il Consiglio della richiesta pervenuta ai Dipartimenti, a seguito della seduta del Consiglio di amministrazione dello scorso 30 gennaio, di rimodulare il documento di programmazione per il fabbisogno del personale docente 2018/2020, in considerazione di sopravvenute esigenze e prospettive correlate alle finalità del Dipartimento o ai mutamenti nelle politiche di reclutamento.

A tal fine, si chiarisce nel medesimo verbale che: «Occorre quindi valorizzare i seguenti aspetti:

– la produttività qualitativa dei SSD derivante dalla considerazione della VQR (gli indicatori sono ricavati dai dati pubblici dei Rapporti Anvur di area o forniti volontariamente dai docenti del SSD), a sua volta utilizzata dal CdA dell’Ateneo per l’assegnazione dei Punti Organico ai Dipartimenti. La numerosità delle pubblicazioni non rileva se non al fine esclusivo di superamento della soglia di inattività scientifica;

– il carico didattico del SSD e il numero di esami svolti, con riferimento al carico eccedente rispetto alle soglie previste per le diverse categorie di docenza in insegnamenti di base caratterizzanti e affini e ai pensionamenti nel triennio 2018-2020;

– la capacità di attrazione di fondi competitivi internazionali, che rappresentano un elemento di reputazione per il Dipartimento in quanto sono considerati espressione della sua capacità scientifica e organizzativa.

Si apre una discussione con gli interventi di approvazione della Prof. [#OMISSIS#] Ammannati e Prof. [#OMISSIS#] Pedrazzi.

Il Consiglio esprime unanime parere favorevole».

A seguire, [#OMISSIS#] seduta del 13 marzo 2018 (cfr. verbale n. 4, sub n. 2 della produzione ricorrente), viene dapprima illustrata la scheda di programmazione del fabbisogno 2018/2020, la quale, dopo la discussione, è stata approvata a larga maggioranza, col voto favorevole di 38 docenti (0 astenuti e 3 voti contrari, tra cui quello del ricorrente, di cui a verbale si legge che, preannunciando il suo voto contrario, «afferma, in generale, e senza fornire motivazioni, la non corrispondenza della proposta con i criteri di Ateneo, né con i criteri, a suo dire allora [#OMISSIS#] in modo intempestivo, utilizzati dal Dipartimento [#OMISSIS#] precedente programmazione del giugno 2017»).

Ebbene, sulla base della documentazione sin qui riassunta, il Collegio ritiene infondate le censure di eccesso di potere imperniate sulla violazione delle “linee [#OMISSIS#] universitarie”, non trovando le censure stesse alcun riscontro fattuale, prima ancora che giuridico, [#OMISSIS#] documentazione stessa.

Occorre, in primo luogo, evidenziare come l’esponente non abbia riferito compiutamente la situazione del personale assegnato al SSD IUS/02, atteso che, tale settore ha ricevuto l’assegnazione sia di un Professore Associato (come da decreto rettorale del 7/11/2017, di indizione della relativa procedura, conclusasi con decreto rettorale di nomina del 6/4/18) che di un Ricercatore a Tempo Determinato (cfr. la delibera del Consiglio di Dipartimento del 25/7/2017, in atti). Ne consegue che, diversamente da quanto affermato dall’istante, il personale assegnato al SSD IUS 02 non consta di due soli elementi ma di 4 membri: due Professori associati, di cui uno a tempo pieno, un ricercatore a tempo indeterminato e un assegnista di ricerca di tipo A.

La circostanza, allegata da parte ricorrente, secondo cui la nomina della Prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] a professore associato nel SSD IUS/02 risulterebbe essere sub iudice (per l’impugnazione della stessa da parte di altro concorrente) non muta la situazione di fatto e di diritto poc’anzi rappresentata, dal momento che il provvedimento di assegnazione è tuttora valido ed efficace e che lo stesso si basa sulla Programmazione del fabbisogno del personale docente 2017/2019 di cui non è stata contestata la legittimità, sicché, a prescindere dalla permanenza della prof.ssa [#OMISSIS#] al posto di PA, l’organico del Dipartimento [#OMISSIS#] invariato.

A differenza, quindi, di quanto evidenziato [#OMISSIS#] programmazione del 2017, in quella per cui è causa il criterio del “carico didattico” non poteva logicamente non tenere conto delle suindicate modifiche in aumento del personale assegnato al SSD in questione.

Contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, quindi, il settore disciplinare IUS/02 non risulta affatto penalizzato dal ristretto numero di componenti, atteso che, nel corso del 2017 e del 2018 sono stati assegnati ad esso, in aggiunta ai membri esistenti, una posizione di professore associato a tempo pieno e un assegnista di ricerca di tipo A, sicché, giova ribadire, attualmente il settore medesimo risulta composto da due Professori associati, un ricercatore a tempo indeterminato e un assegnista di ricerca di tipo A.

È del tutto infondato, poi, il rilievo sull’eccessiva onerosità del carico didattico complessivo del SSD IUS/02, tenuto conto di quanto prescritto, riguardo ai «Doveri didattici dei professori» dall’art. 4 del Regolamento d’Ateneo, pure allegato in atti.

Ai sensi della predetta [#OMISSIS#], per la parte che qui interessa, se da un lato, «I professori dell’Università sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio [#OMISSIS#] studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell’apprendimento, non meno di 350 ore se in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore se in regime di tempo definito» (comma 6), dall’altro è ulteriormente specificato che, «… ciascun professore è tenuto a svolgere ogni anno non meno di 120 ore se a tempo pieno, 90 ore se a tempo definito, di attività didattica frontale, come definita all’art. 2 del presente Regolamento, per l’insegnamento o gli insegnamenti che gli sono conferiti nei corsi di studio, nei programmi di dottorato e nelle scuole di specializzazione, secondo le determinazioni assunte, con il suo consenso, dal Consiglio del Dipartimento di appartenenza» (comma 8).

Ebbene, nessuna violazione del carico didattico è stata puntualmente allegata e dimostrata da parte ricorrente, in relazione alla [#OMISSIS#] situazione del SSD IUS/02 e avendo riguardo alla suesposta disciplina di riferimento.

Non risulta, poi, alcuna violazione neppure del criterio che fa leva sulla capacità di attrazione di fondi competitivi internazionali, atteso che, l’unico finanziamento significativo menzionato dall’istante, pari ad € 500.000,00, non soltanto, non risulta mai conseguito, ma, di esso è carente la prova stessa che il ricorrente ne abbia mai interessato formalmente l’Università, con un atto ufficiale (tale non potendosi ritenere la lettera allegata sub n. 6 della produzione ricorrente, indirizzata all’esponente e non all’Università o al Dipartimento e priva, comunque, di elementi idonei ad identificare il finanziatore).

Quanto alla produttività scientifica del settore scientifico-disciplinare IUS 02, non emergono affatto, anche alla luce delle controdeduzioni di parte resistente e interveniente, confermate da quanto risultante dal “Documento di contesto” approvato dal Consiglio il 22.06.2017, poc’anzi richiamato, le lamentate violazioni del parametro così come indicato nelle citate Linee [#OMISSIS#].

Per il resto, il Collegio ritiene sufficiente richiamare la giurisprudenza amministrativa intervenuta in subiecta materia, laddove è stato ben sottolineato che, l’operato del Consiglio di Dipartimento in merito alle scelte programmatorie deve essere valutato in linea con i principi generali in tema di programmazione del personale nelle pubbliche amministrazioni, «i quali richiedono che i bisogni assunzionali siano determinati in funzione delle criticità presenti in ambito organizzativo e delle esigenze di buon andamento degli uffici e giammai in ragione delle aspettative di carriera del personale interno, pena la violazione dei fondamentali canoni fissati nell’art. 97 Costituzione» (così, da [#OMISSIS#], T.A.R. Campania, Napoli, II, 21.05.2019, n. 2664).

15) Si può passare, così, all’esame del secondo motivo, con cui l’istante deduce l’eccesso di potere per irragionevolezza, perplessità manifesta e contraddittorietà in relazione a quanto in precedenza deliberato con la proposta di programmazione del fabbisogno del personale docente 2017/2019, approvata con delibera dell’8 febbraio 2017, poi integrata il 22 giugno 2017.

15.1) Controdeduce al riguardo la difesa dell’Ateneo:

– che ogni Dipartimento dell’Università degli Studi di Milano è stato chiamato, sulla scorta delle linee [#OMISSIS#] riportate [#OMISSIS#] nota del Rettore dell’8.2.2018, a rivedere e rimodulare le precedenti proposte di programmazione formulate nel 2017 “in considerazione di eventuali variazioni di organico ovvero sopravvenute esigenze e prospettive correlate alle finalità o mutamenti nelle politiche di reclutamento”. Rispetto al quadro del fabbisogno di personale rilevato nell’anno 2017, nel corso del 2018 sono intervenute plurime e rilevanti variazioni idonee ad incidere sulla programmazione dipartimentale nel suo complesso, quali:

a) la L. 205/2017, che ha adottato un nuovo regime di reclutamento straordinario di personale docente ricercatore “di tipo B”;

b) la previsione di nuovi criteri definiti dall’Ateneo sulla base del D.P.C.M., da applicare con [#OMISSIS#] rigore e coerenza rispetto alla programmazione precedente;

c) l’elaborazione di nuove politiche di reclutamento rivolte al miglioramento dei risultati, ai fini delle future valutazioni della qualità della ricerca e, conseguentemente, della posizione del Dipartimento, come evidenziato dal Consiglio [#OMISSIS#] seduta del 27.2.2018, al punto 8;

d) il sopravvenuto mutamento del personale docente di I e II fascia, nei settori disciplinari di cui si compone il Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici;

– che, in ogni [#OMISSIS#], vi è assoluta continuità tra la programmazione del fabbisogno elaborata dal Consiglio di Dipartimento nel 2017 e quella elaborata nel 2018: in base all’ordine di priorità di copertura dei SSD del Dipartimento, in un primo tempo la delibera dell’8.2.2017 e quella del 22.6.2017 avevano ravvisato l’esigenza di integrare dapprima l’organico del SSD IUS/02 Diritto Privato Comparato con un professore associato e quindi quello del SSD IUS/13 Diritto Internazionale con la copertura di una posizione di professore ordinario. Solo in un secondo momento, dopo aver integrato il fabbisogno di personale docente per i SSD secondo l’ordine di priorità stabilito, sarebbe stato possibile procedere anche alla copertura della posizione di professore ordinario per il SSD IUS/02, considerata anche la non primaria posizione attribuita nell’ordine di priorità (16^ posizione a febbraio 2017, 12^ a giugno 2017). Per il triennio 2018/2020 il Consiglio di Dipartimento, in continuità con la precedente programmazione del 2017, dopo aver ampliato l’organico del settore IUS/02 Diritto Privato Comparato con una posizione di Professore Associato (e di un assegnista di ricerca di tipo A), ha proposto, la copertura di un posto di professore ordinario per il settore IUS/13 – Diritto Internazionale, demandando la copertura anche della posizione di Professore Ordinario per il settore IUS/02 ad una successiva programmazione di fabbisogno, non rappresentando la stessa copertura un’esigenza primaria da soddisfare.

Contrariamente a quanto sostenuto da controparte, si ribadisce l’assenza di contraddittorietà tra la programmazione 2017 e quella del 2018.

15.2) Il motivo è infondato.

Richiamando le considerazioni già esposte esaminando il precedente motivo, il Collegio non ravvisa alcuna contraddittorietà tra la programmazione del personale docente del 2017 e quella del 2018, trattandosi di provvedimenti che, pur frutto di due procedimenti amministrativi autonomi e distinti, si pongono in continuità logica l’uno dell’altro.

Con la proposta di programmazione del fabbisogno del personale docente 2017/2019 il Consiglio ha fissato un ordine di priorità [#OMISSIS#] copertura delle posizioni di Professore di I e di II fascia dei vari settori disciplinari del Dipartimento, individuando, in primo luogo, l’esigenza di dotare il settore IUS/02 di un professore associato.

Orbene, in continuità con la programmazione del 2017/2019, il Consiglio, dopo aver dotato il settore IUS/02 di un professore associato (e di un assegnista di ricerca di tipo A), ha proposto, per il triennio 2018/2020, la copertura di un posto di professore ordinario per il settore IUS/13 – Diritto Internazionale, rinviando alla [#OMISSIS#] programmazione la copertura della posizione di Professore Ordinario per il settore IUS02, del tutto in linea con la previsione del Documento di contesto del 2017 che aveva proiettato la medesima posizione «nel futuro» per «valorizzare le possibili future iniziative internazionali».

Va ribadito che, contrariamente all’assunto dell’esponente, che nega alcuna significativa sopravvenienza tra la situazione di fatto fotografata [#OMISSIS#] programmazione 2017 e quella su cui è intervenuta la deliberazione per cui è causa, tra le due programmazione la dotazione del personale del SSD IUS/02 è passata da due a 4 unità, secondo quanto in precedenza specificato, il che denota senz’altro un significativo mutamento, di cui doverosamente la programmazione 2018 ha tenuto conto.

16) Con il terzo motivo si deduce, poi, l’eccesso di potere per difetto motivazione e sviamento, nonché, la violazione dell’art. 97 della Costituzione (violazione dei principi di buon andamento, imparzialità ed efficacia dell’azione amministrativa).

16.1) Ciò, poiché la delibera [#OMISSIS#] dal Dipartimento in merito al fabbisogno di personale docente non reca alcuna motivazione in ordine alla decisione di escludere il settore disciplinare IUS02 dall’aggiornamento del piano triennale di reclutamento e, dunque, per giustificare il “cambio di rotta” rispetto a quanto rilevato dallo stesso Dipartimento nel 2017.

16.2) Controdeducono, al riguardo, le difese dell’Ateneo e dell’interveniente ad opponendum, che la delibera del Consiglio di Dipartimento è sorretta da una chiara motivazione a sostegno di ognuna delle posizioni individuate da ricoprire mediante procedura selettiva di reclutamento. Le linee [#OMISSIS#] dell’8.2.2018, chiariscono ancora le medesime parti, hanno di fatto eliminato, da un lato, l’obbligo di allegare a supporto della proposta un documento di contesto nel quale esplicare le motivazioni sottese, come previsto per la precedente programmazione del 2017; e, dall’altro lato, hanno imposto [#OMISSIS#] organi del Dipartimento di compilare una scheda in formato di tabella Excel [#OMISSIS#] quale indicare in apposita colonna (nel [#OMISSIS#] di specie la colonna F), seppure in modo succinto, le ragioni a sostegno di ogni posizione oggetto di richiesta, con riguardo ai criteri stabiliti dall’Ateneo e condivisi dal Consiglio di Dipartimento. Gli atti impugnati sono stati, dunque, motivati nel rispetto di tale impostazione e, dunque, secondo le prescrizioni delle linee [#OMISSIS#].

16.3) Il motivo è infondato.

Ciò di cui l’istante si duole col motivo in esame è l’assenza di motivazione in ordine alla mancata previsione, nel documento impugnato, di un posto di professore ordinario (PO) per il SSD IUS/02.

Sennonché, il motivo è mal posto, atteso che, l’Amministrazione motiva la programmazione del personale così come assegnato e non in relazione ai posti non assegnati.

Ad ogni modo, sulla mancata assegnazione è sufficiente richiamare le considerazioni svolte scrutinando i precedenti motivi, non senza sottacere, tuttavia, che la programmazione triennale del personale docente è espressione della discrezionalità assegnata al riguardo alle università, che la esplicano «nell’ambito della propria autonomia didattica, di ricerca e organizzativa, tenuto conto dell’effettivo fabbisogno di personale al fine del migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con l’esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di [#OMISSIS#]» (art. 4 D.Lgs. 29/03/2012, n. 49). Essa, quindi, è sindacabile in questa sede solo entro precisi limiti, quali la palese irragionevolezza ed illogicità, il travisamento dei fatti e l’ingiustizia manifesta (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 06/06/2018, n.6327, per cui: «… i provvedimenti di programmazione triennale del “fabbisogno del personale…costituiscono chiari atti di “organizzazione”, riconducibili alla volontà dell’Ente di assumere determinate iniziative a livello “assunzionale” (cfr. Cass.Civ., SS.UU., 2 agosto 2017, n. 19166), i quali – in quanto tali – non necessitano di una analitica motivazione e, nel contempo, risultano connotati da ampia discrezionalità e sono, conseguentemente, sindacabili entro precisi e ben ristretti limiti (quali la palese irragionevolezza ed illogicità e/o il travisamento dei fatti)»); vizi qui non specificamente dedotti da parte ricorrente e comunque non sussistenti.

17) Si può, quindi, passare all’esame del primo atto di motivi aggiunti, con cui, oltre all’invalidità derivata dagli atti censurati col ricorso introduttivo, si deduce, come vizio proprio, l’eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta e carenza di motivazione.

17.1) Ebbene, sull’invalidità derivata, l’infondatezza dei motivi del ricorso introduttivo, come sin qui accertata, dà piena ragione dell’infondatezza anche della censura in esame.

17.2) Quanto al vizio proprio, il Collegio osserva quanto segue.

17.2.1) Ad avviso del ricorrente, il Consiglio d’Amministrazione dell’Ateneo, dopo aver constatato la situazione di grave criticità del settore IUS02 e, conseguentemente, proposto un «approfondimento istruttorio al fine di chiarire la ragione dell’esclusione del settore disciplinare» in esame, avrebbe inspiegabilmente «ratificato la decisione [#OMISSIS#] dal Dipartimento confermando l’esclusione del settore scientifico di Diritto Privato Comparato dal piano di reclutamento per l’anno in corso».

17.2.2) Controdeducono, al riguardo, le difese dell’Ateneo e dell’interveniente, che la ricostruzione prospettata dal ricorrente è pretestuosa, fuorviante e strumentale, poiché, dalla piana lettura della delibera emerge che, in sede di discussione, la prof.ssa Storti ha suggerito al Rettore, peraltro in termini generici, una richiesta di “integrazione” (e non un supplemento istruttorio) della proposta di programmazione del fabbisogno adottata dal Dipartimento, “con riguardo” – testualmente – “alla condizione critica del settore scientifico-disciplinare di Diritto Privato Comparato (IUS02) che è stato inspiegabilmente estromesso [#OMISSIS#] programmazione dello stesso Dipartimento”. Il Rettore, dichiarandosi incompetente alla formulazione delle proposte di programmazione del personale docente, ha replicato che sarebbe stato necessario “interpellare prima lo stesso Dipartimento per acquisire elementi che supportino la decisione del Consiglio”.

17.2.3) Il motivo è infondato.

Il Collegio non riscontra dalla lettura del verbale del Consiglio di Amministrazione un riconoscimento, da parte del Consiglio stesso o anche solo da parte del Rettore, della situazione di criticità del SSD IUS/02, tale da motivare una non approvazione della proposta di programmazione del personale.

D’altro canto, come si è visto scrutinando i precedenti motivi, non è [#OMISSIS#] una situazione di criticità genericamente affermata che può supportare una richiesta di assegnazione di personale, occorrendo all’uopo una verifica basata, oltreché sul rispetto degli artt. 4 del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49 e 1 d.P.C.M. dei Ministri 7 luglio 2016, sui criteri che la stessa Università si è data, come “autovincolo” di governo della discrezionalità che le norme le attribuiscono.

Ebbene, [#OMISSIS#] risposta del Rettore, riportata nel predetto verbale, non si ritrae alcun elemento utile a far emergere un eccesso di potere, nei termini indicati dall’istante, nell’approvazione del piano, essendosi la risposta stessa limitata a segnalare la competenza del dipartimento in ordine alla valutazione degli elementi rilevanti per la proposta di programmazione del personale, senza esprimere un giudizio di valore sulla effettiva sussistenza, nel SSD IUS 02, di una situazione idonea a giustificare una diversa soluzione rispetto a quella oggetto di approvazione.

Da ciò, dunque, l’infondatezza del suesposto motivo.

18) Quanto al secondo atto di motivi aggiunti, con esso si deducono gli stessi vizi sin qui scrutinati, i quali – ad avviso dell’esponente – affliggerebbero anche i provvedimenti impugnati con detti secondi motivi aggiunti.

18.1) Al riguardo, l’interveniente eccepisce l’inammissibilità del ricorso in quanto rivolto a contestare la legittimità degli atti conclusivi della procedura valutativa per l’assegnazione di un posto di Professore Ordinario, in un settore scientifico disciplinare (IUS/13 – Diritto Internazionale) diverso da quello di interesse del ricorrente.

18.2) Il Collegio ritiene di soprassedere dallo scrutinio della suesposta eccezione, stante l’infondatezza dei motivi aggiunti, ritraibile dall’infondatezza dei motivi sin qui scrutinati.

19) Per le precedenti considerazioni, quindi, il ricorso e i due motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, [#OMISSIS#] respinti.

20) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite alle controparti, liquidandole in € 2.000,00 in favore della resistente e in € 2.000,00 in favore dell’interveniente, per un totale di € 4.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 13 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario