Il D.M. 45/2013 prevede all’art. 8 comma 6 che il titolo di dottore di ricerca sia rilasciato solo a seguito di positiva valutazione della tesi di ricerca, che deve a tal fine apparire in grado di contribuire all’avanzamento delle conoscenze e/o delle metodologie nel campo d’indagine prescelto dal candidato. I “valutatori” esprimono un giudizio al solo fine di proporre alla Commissione l’ammissione (o meno) del dottorando alla discussione finale. A sua volta il tutor – nominato dal Collegio dei docenti – svolge il (differente) ruolo di guida del dottorando, supervisionando la sua attività di ricerca senza intervenire affatto nel processo valutativo dell’esame finale che viene poi sostenuto da quest’ultimo.
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 19 agosto 2019, n. 1887
Dottorato di ricerca -Non ammissione esame finale dottorato
N. 01887/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00272/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 272 del 2019, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Pavia, in persona del Rettore, legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Commissione Giudicatrice per il Conferimento del Titolo di Dottore di Ricerca in Psicologia, Neuroscienza e Statistica Medica, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
a) del provvedimento, non noto negli estremi, del Rettore dell’Università di Pavia che approva la proposta della Commissione giudicatrice di non conferimento alla dott.ssa [#OMISSIS#] del titolo di Dottore di Ricerca in Psicologia, Neuroscienze e Statistica medica;
b) del verbale della suddetta Commissione, redatto in data 24 settembre 2018, comunicato con lettera raccomandata datata 19 novembre 2018 prot. n. 98508;
c) di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso ai precedenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Pavia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) La ricorrente, laureata presso l’Università Statale di Milano nel 1994 con 110/110 e lode e specializzata in pediatria presso la stessa Università nel 1999, parimenti con il [#OMISSIS#] dei voti, ha svolto l’attività professionale indirizzandosi, a partire dal 2012, alla cura dei disturbi del comportamento in età evolutiva e adulta, iniziando nel contempo una collaborazione con il Laboratorio Autismo dell’Università di Pavia.
1.1) Indi, la stessa riferisce che, nell’anno accademico 2014/2015, è stata ammessa in esito a concorso a frequentare presso l’Università di Pavia il Corso triennale di Dottorato di Ricerca in Psicologia, Neuroscienze e Statistica medica, sotto la supervisione del tutor Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], membro del Collegio dei docenti dello stesso Corso di Dottorato. “Investing difficulties and opportunities in the job market for people with autism spectrum disorders: the tangram project”, l’argomento della ricerca e, quindi, della tesi, approvato dagli organi competenti.
1.2) [#OMISSIS#] i tre anni del corso la ricerca è stata sviluppata senza l’insorgenza di problematiche di alcun genere, né in ordine alla metodica seguita né relativamente ai risultati conseguiti, pur essendo stato [#OMISSIS#] il rapporto tra la corsista e la struttura universitaria di riferimento.
1.3) Al [#OMISSIS#] del percorso di ricerca, il lavoro di tesi è stato sottoposto, prima della dissertazione finale avanti alla Commissione, come prevede la normativa vigente, al giudizio di due valutatori esterni ed indipendenti, il Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] dell’Università di Pisa e il Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, i quali hanno formulato entrambi un giudizio ampiamente positivo e lusinghiero.
1.4) L’esposizione finale si è svolta in data 5 febbraio 2018, avanti la commissione composta dal Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], dalla Prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e dal Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]. Nel corso della seduta la Commissione non ha dato alcuna indicazione riguardo al giudizio sulla tesi o sull’esito della discussione. A quest’[#OMISSIS#], aperta al pubblico, era presente il tutor, prof. [#OMISSIS#], che ha espresso commenti positivi al [#OMISSIS#] della esposizione.
1.5) Solo dopo alcuni giorni, in data 14 febbraio u.s., la coordinatrice del corso, Prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], ha inviato alla ricorrente una comunicazione via e-mail, [#OMISSIS#] quale l’ha informata che: “la commissione di valutazione delle tesi di dottorato ha espresso alcune criticità in merito al suo lavoro soprattutto in merito alla sua presentazione”, e che “Pertanto come da verbale, la commissione richiede che lei si dedichi all’integrazione della sua tesi”, per cui “Il suo elaborato verrà poi sottoposto nuovamente all’attenzione dei valutatori”.
La ricorrente ha, quindi, integrato la ricerca e sottoposto nuovamente il lavoro ai valutatori esterni, ottenendo un miglioramento di dei due giudizi (divenuti, entrambi, “very good”).
1.6) La seconda discussione della tesi si è svolta regolarmente in data 24 settembre 2018, alla presenza della medesima commissione, che, ancora una volta, non ha formulato al momento nessun rilievo. Solo in data 19 novembre 2018, con la nota prot. 98508, è pervenuta formale comunicazione dell’esito negativo della valutazione, con allegato il giudizio finale della Commissione e la proposta al Rettore di non conferimento del titolo.
2) Contro tale giudizio è insorta la dott.ssa [#OMISSIS#], con ricorso notificato il 17 gennaio 209 e depositato il successivo 8 febbraio, deducendone l’illegittimità sulla base di un unico motivo, come di seguito rubricato:
– violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della Legge 3 luglio 1998 n. 210; dell’art. 8, comma 6, del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca dell’8 febbraio 2013; dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 214; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta; violazione dei principi di trasparenza, di proporzionalità, correttezza e buona fede.
3) Si è costituita l’intimata Università, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie.
4) Alla [#OMISSIS#] di consiglio del 26 febbraio 2019, presenti gli avvocati U, [#OMISSIS#], per la parte ricorrente, e C. [#OMISSIS#] per l’Università, la prima dichiara di rinunciare alla domanda cautelare avendo proposto istanza di prelievo urgente.
5) Indi, all’udienza pubblica del 13 giugno 2019 la causa, presenti gli avv. V. [#OMISSIS#], per la parte ricorrente, e C. [#OMISSIS#], per l’Avvocatura dello Stato, è stata trattenuta in decisione.
6) Per chiarire il motivo come sopra rubricato l’esponente premette un sintetico richiamo alla natura del Corso di Dottorato di Ricerca e ai suoi obiettivi, alla luce del quadro normativo di riferimento e dei documenti istitutivi della stessa Università.
6.1) Per tale via, la ricorrente [#OMISSIS#] in evidenza come i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca costituiscano l’[#OMISSIS#] fase della formazione universitaria, che ogni Università eroga ad un numero limitato e previamente selezionato di studenti, indicando per ogni specifica materia gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi.
Trattandosi di formazione nell’ambito di un corso universitario, strutturato in una serie di attività didattiche e di ricerca, è prevista la presenza di un collegio dei docenti e di un tutor i quali, evidentemente, sono responsabili della formazione dei corsisti e ne guidano le attività lungo il triennio, anche quanto all’impostazione della ricerca individuale e al suo positivo sviluppo fino alla discussione finale.
Si spiega così perché, al [#OMISSIS#] del percorso formativo, la tesi è presentata insieme alla “relazione del dottorato sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni” ed “è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori” (art. 8, comma 6, del D.M. 8 febbraio 2013).
Si ricava da ciò che, all’esito finale si debba necessariamente pervenire assegnando un adeguato peso a tutto il percorso formativo seguito dal singolo dottorando e, quindi, tenendo in piena considerazione i giudizi formulati da tutti gli organi della complessa ed articolata organizzazione del Corso (collegio dei docenti, tutor, valutatori, commissione).
6.2) Ne consegue che, ove la commissione, come [#OMISSIS#] fattispecie in esame, ritenga di discostarsi dai tre precedenti e reiterati giudizi positivi, essa ha l’onere di motivare in modo puntuale e circostanziato, dando contezza di aver preso in effettiva considerazione quegli opposti giudizi e manifestando le ragioni del proprio dissenso.
Diversamente, sussiste una grave carenza istruttoria e motivazionale, poiché, come si evince sia dalla comunicazione del 14 febbraio 2018 della Prof.ssa [#OMISSIS#], resa all’esito della prima presentazione alla Commissione, sia dal verbale allegato alla nota del 19 novembre 2018, non v’è traccia dei giudizi positivi dei valutatori, del tutor e del Collegio docenti, né vi è cenno alcuno al percorso formativo seguito nel corso del triennio e al complessivo curriculum della dottoranda.
Benché, poi, dopo il primo rinvio risulti che la dottoranda si sia dedicata ad una integrazione migliorativa della tesi, come comprovato dal miglioramento del giudizio, peraltro già in precedenza positivo, dei valutatori esterni, di questa integrazione non v’è traccia [#OMISSIS#] motivazione del secondo giudizio, affidata ad una brevissima formula di stile, per cui: “la tesi di dottorato della candidata [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] continua ad apparire non sufficiente per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca in Psicologia, Neuroscienze e Statistica Medica, in virtù di unanimi perplessità sulla metodologia e sui risultati presentati dalla candidata”.
6.3) Sennonché, ove si consideri che il corso di dottorato dura tre anni, che la tesi è stata approvata all’inizio dal collegio dei docenti e che la metodologia seguita è validata dallo stesso collegio e dal tutor, non si comprende la ragione per la quale queste “perplessità” non siano mai emerse ed emendate in precedenza e come mai ad esse la stessa commissione non avesse fatto alcun cenno nel corso della prima sessione espositiva del febbraio 2018, né avesse dato, sempre in quella occasione, indicazioni precise e puntuali su come dissiparle.
6.4) Nel [#OMISSIS#] in esame, inoltre, il rinvio è stato disposto direttamente dalla Commissione, anziché come previsto dall’art. 8, comma 6, dai valutatori, e, anzi, nonostante il reiterato giudizio largamente positivo dei valutatori e del tutor (e ancor prima del collegio dei docenti), senza che la Commissione stessa abbia fornito indicazione precisa sulle integrazioni e correzioni alla tesi ritenute necessarie.
6.5) Non si comprende, poi, per quale ragione la Commissione non abbia fatto uso del potere auto attribuitosi di rinvio una seconda volta, magari fornendo quelle indicazioni effettivamente utili a pervenire ad un giudizio positivo secondo parametri certi e previamente resi noti alla dottoranda.
7) Dal canto suo, la difesa dell’Università osserva che:
– la Commissione a ciò preposta, al [#OMISSIS#] della discussione finale avvenuta il 24 settembre 2018, ha formulato il seguente giudizio negativo: “Le ricerche oggetto della tesi sono state centrate sullo sviluppo di un questionario per le aziende volto a valutare la disponibilità delle aziende all’assunzione di personale affetto da disturbo dello spettro autistico. A questo si aggiunge un lavoro di valutazione comparativa qualitativa dello strumento verso uso di tradizionale curriculum, in un’indagine basata su 5 casi e i loro datori di lavoro. Le metodologie continuano ad apparire non adeguate per un lavoro empirico che permetta delle inferenze quantitative sul processo studiato, sia per l’esiguità del campione sperimentale, che per la mancata caratterizzazione del processo di selezione dello stesso e delle caratteristiche dei rispondenti stessi. I risultati rimangono di natura prevalentemente aneddotica e con limitata [#OMISSIS#] scientifica. Nel colloquio la candidata dimostra consapevolezza dei limiti strutturali dell’impianto della tesi e dei risultati proposti, pur lasciando apprezzare alla commissione l’importanza del lavoro intrapreso laddove questo fosse supportato da metodologia più solida. La commissione unanime giudica non sufficiente il lavoro svolto”;
– il D.M. 45/2013 prevede all’art. 8 comma 6 che il titolo di dottore di ricerca sia rilasciato solo a seguito di positiva valutazione della tesi di ricerca, che deve a tal fine apparire in grado di contribuire all’avanzamento delle conoscenze e/o delle metodologie nel campo d’indagine prescelto dal candidato. I “valutatori” esprimono un giudizio al solo fine di proporre alla Commissione l’ammissione (o meno) del dottorando alla discussione finale. A sua volta il tutor – nominato dal Collegio dei docenti – svolge il (differente) ruolo di [#OMISSIS#] del dottorando, supervisionando la sua attività di ricerca senza intervenire affatto nel processo valutativo dell’esame finale che viene poi sostenuto da quest’[#OMISSIS#];
– il Regolamento di Ateneo prevede, inoltre, che, giunti al [#OMISSIS#] dell’[#OMISSIS#] anno di dottorato, intervenga anche un’apposita delibera del Collegio dei docenti sull’ammissione o meno del candidato all’esame finale. Anche tale organo si limita, tuttavia, a svolgere il diverso ruolo di controllo – sia annuale che finale – sull’attività complessivamente svolta dallo stesso (di [#OMISSIS#] inclusiva della tesi ma solo in quanto parte integrante dell’intero percorso formativo seguito dal candidato), all’esito della quale anche tale Collegio rende un giudizio limitato all’ammissibilità o meno di quest’[#OMISSIS#] all’esame finale;
– solo la Commissione quindi opera il vero e proprio accertamento dei risultati scientifici conseguiti dal candidato col suo lavoro e la formazione da lui raggiunta al [#OMISSIS#] dell’attività di ricerca.
7.1) Su tali premesse, l’Università stessa controdeduce in ordine all’infondatezza delle (generiche) doglianze avanzate dalla ricorrente, emergendo dal provvedimento impugnato le ragioni per cui il lavoro della stessa è stato ritenuto ancora manchevole dalla Commissione, pur dopo le integrazioni da essa apportate dopo la prima seduta. Il giudizio negativo della tesi di dottorato è, in definitiva, fondato sulla ritenuta modestia dell’approccio sperimentale e analitico caratterizzante il lavoro realizzato dalla candidata e sull’assenza di dati empirici degni di nota e tali da giustificare uno studio triennale. Su tale valutazione, prosegue il patrocinio resistente, non incidono i “giudizi positivi” eventualmente espressi dal tutor o dai valutatori o dal Collegio dei docenti nell’ambito delle rispettive competenze, basandosi la stessa esclusivamente sui risultati scientifici conseguiti (o non conseguiti) e sulla formazione scientifica raggiunta (o non raggiunta) dalla candidata.
7.2) Quanto alla critiche rivolte ai componenti della Commissione, si rileva che, l’art 37 del Regolamento di Ateneo prevede solo che questa sia composta da almeno tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui il corso si riferisce. In perfetta aderenza a tale disposizione, la Commissione è stata costituita dal Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (docente di prima fascia presso l’Università di Milano Bicocca – SSD MPSI/01, Psicologia fisiologica), dalla Prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (docente di seconda fascia presso l’Università dell’Insubria – SSD MED/25 Psichiatria) e dal Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (ricercatore presso l’Università dell’Insubria – SSD MED/01 Statistica medica).
7.3) Si precisa, infine, che il procedimento de quo si conclude con la valutazione della Commissione esaminatrice che approva o respinge al suo [#OMISSIS#] la tesi del candidato, senza che sia possibile per il Rettore la successiva adozione di atti ulteriori e/o diversi.
8) Il motivo è, nei sensi e nei termini di seguito specificati, fondato.
8.1) Preliminarmente, il Collegio ritiene utile riportare di seguito la [#OMISSIS#] che regolamenta le modalità di accesso ai corsi di dottorato e di conseguimento del titolo. Si tratta dell’art. 8 del d.M. 08/02/2013, n. 45, che così dispone:
«1. L’ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, [#OMISSIS#] restando quanto previsto dal comma 2. La domanda di partecipazione ai posti con borsa di studio può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l’ammissione, pena la decadenza dall’ammissione in [#OMISSIS#] di esito positivo della selezione, entro il [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] del 31 ottobre dello stesso anno. L’idoneità del titolo [#OMISSIS#] viene accertata dalla commissione del dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. Fatto [#OMISSIS#] quanto previsto al comma 5 e all’articolo 11, l’avvio dei corsi di dottorato coincide con quello di inizio dell’anno accademico.
2. Il bando per l’ammissione, redatto in italiano e in [#OMISSIS#] e pubblicizzato in via telematica sul [#OMISSIS#] del soggetto accreditato, sul [#OMISSIS#] europeo Euraxess e su quello del Ministero, deve indicare i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché le eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o prove orali previste. Se il bando prevede una quota di posti riservati a studenti laureati in università estere, ai sensi del comma 4 ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, i soggetti accreditati possono stabilire modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate e formano, in tal [#OMISSIS#], una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure di cui al comma 1. Per i dottorati in collaborazione con le imprese si applica quanto previsto dall’articolo 11.
3. Il bando contiene l’indicazione del numero di borse di cui all’articolo 9, comma 1, nonché quello dei contratti di apprendistato, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell’università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione, nonché l’indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente sul diritto allo studio.
4. Una quota delle borse e delle altre forme di finanziamento può essere riservata a soggetti che hanno conseguito in università estere il titolo di studio necessario per l’ammissione al corso di dottorato.
5. Nel [#OMISSIS#] di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell’ambito di corsi di dottorato accreditati.
6. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: “Dott.Ric.” ovvero “Ph.D.”, viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all’avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o [#OMISSIS#], è redatta in lingua italiana o [#OMISSIS#] ovvero in altra lingua previa autorizzazione del collegio dei docenti. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l’ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni [#OMISSIS#] ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate. La discussione pubblica si svolge innanzi a una commissione la cui composizione è definita nel regolamento. Al [#OMISSIS#] della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico».
Anche il Regolamento dell’Università di Pavia disciplina il dottorato di ricerca, con D.R. n. 1223 del 24.07.2013, che, sugli aspetti qui d’interesse, prevede che:
– per quanto riguarda il ruolo del tutor, egli “svolge funzioni di supervisore dell’attività di ricerca del dottorando” (art. 8, co. 1, lett. b);
– per quanto riguarda il ruolo del collegio docenti, questo “approva il programma di ricerca dei dottorandi e il percorso didattico formativo” (art. 8, co. 1, lett. d) e “valuta, alla fine di ogni anno accademico, l’attività svolta dai dottorandi e verifica che sia stato completato il programma delle attività previste. Qualora l’attività svolta sia stata valutata negativamente o non sia stata completata, il Collegio dei docenti propone al Rettore la non ammissione del dottorando all’anno successivo mettendo a verbale le motivazioni. La non ammissione all’anno successivo comporta la decadenza e quindi l’esclusione dal dottorato” (art. 8, co. 1, lett. e);
– per quanto riguarda il ruolo dei valutatori esterni, essi sono “due docenti di elevata qualificazione [..], esterni ai soggetti che concorrono al rilascio del titolo di dottorato” (art. 36, co. 5), che sono chiamati ad “esprimere un giudizio analitico scritto sulla tesi e proporne l’ammissione alla discussione pubblica, o se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni, il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi” (art. 36, co. 6).
8.2) Sulla base di tale quadro normativo si deve ritenere che, [#OMISSIS#] fattispecie concreta in esame, il giudizio della commissione non poteva esimersi, in presenza di giudizi ampiamente positivi formulati sulla tesi di dottorato dal collegio dei docenti, dal tutor e dai valutatori, dall’esprimere, in una motivazione approfondita del lavoro svolto dalla ricorrente, le ragioni del ribaltamento delle diverse valutazioni espresse dai restanti organi intervenuti [#OMISSIS#] procedura (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 05/10/2006, n. 5941).
La motivazione in concreto adottata, invero, [#OMISSIS#] sua laconicità, rivela un’insanabile contraddittorietà con le precedenti positive valutazioni, vizio come noto sindacabile in questa sede dal [#OMISSIS#] adito (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, 5 gennaio 2017, n. 11, per cui “il sindacato di legittimità del [#OMISSIS#] amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere per manifesta illogicità, con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti”; Consiglio di Stato, 26 giugno 2015, n. 3240; T.A.R. Lombardia, Milano, III, 28/02/2018 n. 580; id., IV, 11/07/2012, n. 1950, per cui i giudizi espressi dalle Commissioni giudicatrici: «… sono infatti ascrivibili alla sfera della discrezionalità tecnica e sono pertanto sindacabili, sul piano della legittimità, per eccesso di potere sotto i [#OMISSIS#] dell’incompletezza, dell’incongruenza o contraddittorietà, del macroscopico travisamento dei fatti, della manifesta disparità, della carenza di motivazione, emergente dalla stessa documentazione, con il solo limite del divieto posto al [#OMISSIS#] amministrativo di entrare nel merito delle valutazioni effettuate, sostituendosi all’amministrazione»).
9) Per le suesposte considerazioni, quindi, il ricorso va, nei suesposti sensi e termini, accolto e, per l’effetto, va annullato il giudizio finale della Commissione, come in epigrafe specificato.
10) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi, nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna la resistente a rifondere le spese di lite alla ricorrente, che liquida in € 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 13 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 19/08/2019