Nella procedura disegnata dall’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la fase della «chiamata» non può prescindere dalla fase precedente, «governata» dalla Commissione giudicatrice, che si conclude con il provvedimento del Rettore di approvazione degli atti della procedura selettiva e di dichiarazione del vincitore. Pur essendo i due segmenti procedimentali di competenza di organi differenti e presidiata da diversi paradigmi di legittimità, la fase di selezione in senso stretto vincola e condiziona quella successiva di chiamata, costituendone il presupposto logico e giuridico indefettibile.
Da tale assunto consegue che, l’annullamento della fase di selezione, che si conclude con l’approvazione degli atti della procedura da parte del Rettore, ha effetto caducante della successiva fase di chiamata, senza che vi sia necessità di impugnare i relativi atti, che verrebbero inevitabilmente travolti dall’annullamento della presupposta fase di selezione (cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia, Milano, 24 gennaio 2019 n. 132).
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 20 febbraio 2020, n. 334
Procedura concorsuale per copertura posto Professore associato-Consiglio di Dipartimento
N. 00334/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02071/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2071 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Giovanni Pesce, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via Verdi, 2;
contro
Università degli Studi di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Mariano Protto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via della Guastalla, 2;
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– del decreto rettorale (D.R.) n. 2190/2017 del 9 giugno 2017 di approvazione degli atti del concorso (di cui al bando in G.U. n. 90, il 15.11.2016, con chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge n. 240/2010), bandito dal Dipartimento di Diritto Pubblico italiano e sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano, per la copertura di un posto di “Professore di seconda fascia (per il Settore Scientifico Disciplinare IUS/15 – Diritto processuale civile, Settore Concorsuale 12/F1 – Diritto processuale civile)”: decreto pubblicato in data 9 giugno 2017, in uno con la nota di trasmissione dell’anzidetto D.R., inviata via email il 9 giugno 2017;
– di ogni atto al predetto antecedente, successivo, presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresi, per quanto occorrer possa:
– il decreto rettorale (D.R.) n. 310/2017 del 25 gennaio 2017 (con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva);
– il provvedimento del Direttore del Dipartimento di Diritto Pubblico italiano e sovranazionale della Università degli Studi di Milano (prof.ssa Violini) in data 17 gennaio 2017 (contenente la lista dei nominativi dei docenti invitati a formare la Commissione giudicatrice);
– il provvedimento in data 1° febbraio 2017 del Consiglio del Dipartimento di Diritto Pubblico italiano e sovranazionale della Università degli Studi di Milano (volto alla ratifica del citato provvedimento del Direttore del Dipartimento del 17 gennaio 2017), nonché tutti i verbali della Commissione giudicatrice, ivi inclusi, senza limitazione, il verbale con il quale in data 13 marzo 2017 la Commissione ha fissato i criteri per le valutazioni, il verbale del 13 aprile 2017 relativo alla valutazione dei candidati con le relative schede di valutazione allegate, nonché, la relazione finale della Commissione del 9 maggio 2017 ed il provvedimento di chiamata della prof.ssa -OMISSIS- adottato nelle more, di estremi ignoti;
e, per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 1242019:
-della delibera del Dipartimento di Diritto Pubblico italiano e sovranazionale del 23 giugno 2017, avente ad oggetto la proposta di chiamata della dr.ssa -OMISSIS–OMISSIS- al posto di Professore di seconda fascia (per il Settore Scientifico Disciplinare IUS/15 – Diritto processuale civile, Settore Concorsuale 12/F1 – Diritto processuale civile);
– della deliberazione del C.d.A. dell’Università degli Studi di Milano del 27 giugno 2017, con cui è stata approvata la chiamata e l’assunzione della prof.ssa -OMISSIS-;
– del decreto del Rettore 10 luglio 2017, prot. 2607, di nomina e conseguente presa di servizio della prof.ssa -OMISSIS-, a decorrere dal 1° luglio 2017.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Milano, di -OMISSIS- e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) L’esponente ha partecipato alla procedura di selezione per il conferimento di n. 1 posto di professore di II fascia, SSD IUS/15 – Diritto processuale civile, indetto ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, con decreto del 20/10/2016 del Rettore dell’Università degli Studi di Milano.
2) All’esito della procedura, svoltasi da marzo a giugno 2017, il ricorrente non è risultato vincitore, avendo riportato un punteggio complessivo (di 85,5) inferiore a quello della prima classificata (pari ad 88 punti).
3) Contro tale esito egli è insorto, col gravame in epigrafe specificato, notificato tra il 5 e l’11 settembre 2017 e depositato il 22 settembre 17, lamentando plurimi vizi di legittimità sia nel procedimento di nomina della commissione giudicatrice che nell’attribuzione dei punteggi ai candidati.
3.1) In dettaglio, con il primo motivo si deduce l’incompetenza, l’eccesso di potere per omessa motivazione, la violazione dell’art. 14, comma 2, punto 4) del Regolamento del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale, la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21- octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la violazione dell’art. 9, comma 2 del bando di concorso e dell’art. 12 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della legge 30 dicembre 2010, 240”, nonché, l’eccesso di potere per contraddittorietà.
3.2) Con il secondo motivo si deduce l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, per difetto d’istruttoria, la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21- octies, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché la violazione dell’art. 21-septies della medesima legge; la nullità per difetto di oggetto e causa.
3.3) Con il terzo motivo si deduce, ancora, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, la violazione dei principi generali in tema di ratifica degli atti amministrativi, la violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli artt. 3 e 21-septies e octies della medesima legge, la violazione dei principi di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa, la violazione dell’art. 14, comma 2, punto 4 del Regolamento del Dipartimento di diritto pubblico.
3.4) Con il quarto motivo si deduce, a seguire, la violazione dei principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità della azione amministrativa, la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la violazione dei principi generali in tema di autovincolo dell’agire amministrativo, nonché, l’eccesso di potere per disparità di trattamento.
3.5) Con il quinto motivo si deduce l’illegittimità dei criteri fissati dalla commissione giudicatrice per eccesso di potere per illogicità, omessa motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241, violazione dell’art. 13, comma 1 del bando di concorso, nonché, l’illegittima assegnazione di punteggi al ricorrente per gli stessi motivi.
3.6) Con il sesto motivo si deduce, sotto altro profilo, l’illegittimità dei criteri fissati dalla commissione giudicatrice per eccesso di potere, per illogicità, omessa motivazione e difetto di istruttoria, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, violazione dell’art. 16, comma 6 del bando di concorso e dell’art. 13, comma 2 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della legge 30 dicembre 2010, 240”.
3.7) Con il settimo motivo si deduce la violazione dei principi in tema di autovincolo dell’agire amministrativo, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, omessa motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241, erronea attribuzione di punteggi per le medesime ragioni.
3.8) Con l’ottavo motivo si deduce, infine, l’eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, omessa motivazione, nonché, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241 ed erronea attribuzione di punteggi.
4) Si è costituita l’intimata Università nonché il MIUR, quest’ultimo evidenziando il difetto di legittimazione passiva del Ministero intimato, trattandosi dell’impugnazione di atti di un procedimento amministrativo che non rientra tra le competenze del predetto Dicastero, nei cui confronti, peraltro, nessuna censura viene mossa da parte ricorrente.
4.1) L’Università ha controdedotto con separata memoria alle censure avversarie.
5) Si è costituita con controricorso anche la controinteressata -OMISSIS-, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie.
6) Il 12 aprile 2019 l’esponente ha depositato motivi aggiunti, notificati in pari data alle parti già costituite, per estendere l’impugnazione alla delibera del Dipartimento di Diritto Pubblico italiano e sovranazionale del 23 giugno 2017, avente ad oggetto la proposta di chiamata di -OMISSIS–OMISSIS- al posto di Professore di seconda fascia, nonché, alla deliberazione del C.d.A. dell’Università degli Studi di Milano del 27 giugno 2017, con cui è stata approvata la chiamata e l’assunzione della prof.ssa -OMISSIS-, e al decreto del Rettore 10 luglio 2017, di nomina e conseguente presa di servizio della prof.ssa -OMISSIS- a decorrere dal 1° luglio 2017.
6.1) Il vizio dedotto attiene all’invalidità derivata degli atti impugnati, promanante da quella degli atti impugnati col ricorso introduttivo.
7) All’udienza pubblica del 16 aprile 2019, presenti gli avvocati F. [#OMISSIS#] per la parte ricorrente, S. Vanadia per l’Università degli Studi di Milano ed E. Cioccarelli in sostituzione di Protto per la controinteressata: l’Avvocatura dello Stato e la difesa della controinteressata insistono per il rinvio della trattazione della causa, ai fini del rispetto detti i termini a difesa, di cui all’art. 73 c.p.a., in relazione ai motivi aggiunti.
8) Con ordinanza n. 1856, del 6/8/19, la Sezione – per consentire il rispetto dei termini di cui all’art. 73, comma 1 c.p.a., in relazione ai motivi aggiunti, da ultimo depositati da parte ricorrente – ha disposto il rinvio della trattazione della causa all’udienza pubblica del 19 novembre 2019.
9) All’udienza pubblica del 19/11/2019, presenti gli avvocati G. Pesce per la parte ricorrente, R. [#OMISSIS#] per l’Avvocatura dello Stato e M. Protto per la controinteressata, la causa è stata trattenuta in decisione.
10) Preliminarmente, sull’eccezione sollevata dal MIUR in ordine al proprio difetto di legittimazione passiva.
10.1) Ad avviso dell’Avvocatura, stante il petitum del ricorso volto a contestare la procedura concorsuale bandita dall’Università degli studi di Milano, non sussisterebbe alcuna legittimazione del MIUR, trattandosi dell’impugnazione degli atti di un procedimento amministrativo che non rientra tra le competenze del predetto Dicastero, nei cui confronti, peraltro, nessuna censura viene mossa dal ricorrente.
Nell’ambito dell’autonomia finanziaria ed organizzativa di cui godono le Università degli studi, prosegue la difesa erariale, giusto il disposto di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, la legge 24 novembre 1993, n. 537, al comma 9, dell’art. 5, prevedrebbe la competenza diretta ed esclusiva dei singoli Atenei in materia di applicazione delle norme sullo stato giuridico di professori e ricercatori universitari. La normativa di settore (legge 3 luglio 1998, n. 210 e relativo D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1), inoltre, sancirebbe la competenza propria delle Università in materia di procedure volte alla copertura dei posti e alla successiva nomina in ruolo dei professori e ricercatori.
10.2) Ha replicato, sul punto, l’esponente che:
– l’autonomia delle Università non sarebbe assoluta, se si considera che: i) il bando di concorso rinvia alla “programmazione triennale”, di cui all’art. 1 ter del d.l. n. 7/2005, la quale presuppone che sussista il previo coordinamento con le linee generali di indirizzo definite con decreto del M.I.U.R.; ii) la legge n. 168/1989 attribuisce al M.I.U.R. alcune funzioni fondamentali in ordine alla programmazione economica e alla dotazione finanziaria delle Università (artt. 2 e 7).
10.3) L’eccezione è fondata.
Nel presente giudizio sono impugnati esclusivamente atti adottati dall’Università di Milano nell’ambito di una procedura volta alla nomina in ruolo di professori di II Fascia. La circostanza formale di atti imputabili esclusivamente all’Università si accompagna al dato sostanziale, trattandosi di atti assunti nell’ambito dell’autonomia organizzativa e finanziaria propria delle Università, su cui non si esplica la funzione di indirizzo e controllo propria del Ministero nella materia di interesse.
In tale contesto, il Ministero non ha assunto, né avrebbe potuto assumere, alcun ruolo, trattandosi di una procedura della quale competenza e responsabilità sono esclusivamente in capo all’Università.
Deve quindi essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero.
11) Sempre in via preliminare, si deve esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controinteressata, facendo leva sulla mancata impugnazione da parte ricorrente: i) della delibera del 23.5.2017, con la quale il Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale ha proposto la chiamata della Prof.ssa -OMISSIS-; ii) della successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27.6.2017, con cui è stata approvata la chiamata e l’assunzione della Prof.ssa -OMISSIS-.
11.1) L’eccezione è infondata.
Gli atti che si assume non essere stati impugnati costituiscono atti conseguenziali in relazione ai quali, in ragione dell’eventuale invalidità degli atti presupposti, si realizza non un effetto invalidante ma caducante.
La giurisprudenza amministrativa è [#OMISSIS#] nel ritenere che tale effetto si produce quando ricorrono “due elementi precisi: a) il primo dato dall’appartenenza, sia dell’atto annullato direttamente come di quello caducato per conseguenza, alla medesima serie procedimentale; b) il secondo individuato nel rapporto di necessaria derivazione del secondo dal primo, come sua inevitabile ed ineluttabile conseguenza e senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, con particolare riguardo al coinvolgimento di soggetti terzi” (Cons. Stato sez. IV, 18 maggio 2018, n.3001; id., 13-11-2019, n. 7790).
Nella fattispecie in esame sussistono entrambi gli elementi sopra indicati, atteso che nella procedura disegnata dall’art. 18 della legge n. 240/2010, la fase della «chiamata» – cui afferiscono le delibere 23.05.2017 e 27.06.2017 – non può prescindere dalla fase precedente, «governata» dalla Commissione giudicatrice, che si conclude con il provvedimento del Rettore di approvazione degli atti della procedura selettiva e di dichiarazione del vincitore. Pur essendo i due segmenti procedimentali di competenza di organi differenti e presidiata da diversi paradigmi di legittimità, la fase di selezione in senso stretto vincola e condiziona quella successiva di chiamata, costituendone il presupposto logico e giuridico indefettibile.
Da tale assunto consegue che, l’annullamento della fase di selezione, che si conclude con l’approvazione degli atti della procedura da parte del Rettore, ha effetto caducante della successiva fase di chiamata, senza che vi sia necessità di impugnare i relativi atti, che verrebbero inevitabilmente travolti dall’annullamento della presupposta fase di selezione (cfr., ex multis, T.A.R. Lombardia, Milano, 24 gennaio 2019 n. 132).
12) Si può passare all’esame del merito del ricorso.
12.1) Con il primo motivo, l’esponente lamenta che l’individuazione tanto della lista dei sorteggiabili quanto del componente interno promani unilateralmente dal Direttore del Dipartimento anziché dal Consiglio. Il Direttore vi avrebbe provveduto sulla scorta di (asserite) ragioni di urgenza, apoditticamente ritenute sussistenti e suscettibili di alterare la fisiologica distribuzione delle competenze fissate dalla legge.
12.1.1) Controdeduce al riguardo l’Università:
– che il provvedimento del Direttore del Dipartimento del 17 gennaio 2017 sarebbe stato adottato in base all’art. 14, secondo comma, punto 4) del Regolamento del Dipartimento e che il ricorso ad esso si sarebbe reso necessario stante l’imminente decorso del termine di due mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (il 15.11.2016) del bando, in esso fissato per la nomina della commissione;
– che la procedura per il sorteggio per la formazione di tutte le Commissioni giudicatrici delle procedure di chiamata a posti di professore di prima e seconda fascia e di selezioni a posti di ricercatore a tempo determinato sarebbe stata fissata per la data del 18 gennaio 2017, con comunicazioni del 13 e del 16 gennaio 2017, pubblicate anche sul sito internet della resistente e trasmesse al personale docente di tutto l’Ateneo;
– che le ragioni di necessità e urgenza sottese al provvedimento del 17.01.2017 sarebbero insindacabili, in quanto di natura altamente discrezionale, salvo vizio manifesto di eccesso di potere, qui non riscontrabile;
– che anche lo Statuto di Ateneo, all’art. 25, comma 1, attribuirebbe espressamente al Rettore, in caso di necessità e urgenza, il potere di assumere i necessari provvedimenti, i quali, se di competenza del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione, sarebbero da sottoporre alla ratifica di tali organi alla prima riunione utile. Analoga prerogativa sarebbe stata estesa alla figura dei Direttori di Dipartimento;
– che con il censurato provvedimento d’urgenza il Direttore si sarebbe limitato a formare l’elenco dei docenti sorteggiabili, includendovi, come richiesto dal Regolamento d’Ateneo, cinque docenti del SSD relativo al concorso da svolgere; la competente Commissione elettorale avrebbe poi sovrinteso al sorteggio delle Commissioni giudicatrici, mentre il Rettore avrebbe nominato la Commissione, con decreto del 25.01.2017, e il Consiglio di Dipartimento avrebbe ratificato il decreto del Direttore del 17.01.2017, con i relativi allegati, in data 1° febbraio 2017, nel corso della seduta ristretta prevista dal regolamento d’Ateneo.
12.1.2) Anche la difesa della controinteressata controdeduce alle censure avversarie, sottolineando:
– che la mancanza di protocollo nel provvedimento del 17.01.2017 costituirebbe mera irregolarità, atteso che “non costituisce causa di nullità l’omessa protocollazione dell’atto amministrativo, che anzi assume valore di mera irregolarità non viziante ai sensi dell’art. 21 octies, l. n,. 241 del 1990, perché non idonea ad incidere sul contenuto concreto dell’atto” (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 03.4.2018, n. 876);
– che il provvedimento del Direttore recherebbe la data del 17.1.2017, con indicazione perfettamente valida ed efficace fino a querela di falso;
– che, in ogni caso, con riferimento alla certezza della data, questa sarebbe desumibile dalla mail del 17.1.2017, con cui il provvedimento direttoriale sarebbe stato trasmesso agli uffici dell’Ateneo ai fini dell’espletamento del sorteggio;
– che le censure vertenti sui presupposti di urgenza e necessità sarebbero inammissibili, attenendo le stesse al merito della valutazione rimessa, in via esclusiva al Consiglio di Dipartimento in sede di ratifica;
– che analogamente inammissibili e comunque infondate sono le censure secondo cui il Direttore, professoressa di diritto costituzionale, avrebbe proceduto all’individuazione dei docenti sorteggiabili (oltre che del componente interno) nel settore disciplinare del diritto processuale civile, non affine al diritto costituzionale, atteso che, da un lato, il ricorrente non contesta i requisiti e la professionalità dei professori ordinari indicati nella lista e, dall’altro, il Consiglio di Dipartimento dei professori di prima fascia che deve approvare la lista dei docenti sorteggiabili (che nel caso di specie ha approvato la lista in sede di ratifica) è composto prevalentemente da professori che non appartengono al settore disciplinare cui si riferisce la procedura comparativa (il Consiglio di Dipartimento di diritto pubblico nazionale e sovranazionale, nella seduta ristretta riservata alla individuazione del membro interno e dei docenti sorteggiabili, è composto da 20 professori di prima fascia, di cui solo 3 appartenenti al settore del Diritto processuale civile: cfr. verbale della seduta del 1° febbraio 2017, allegato sub n. 11).
12.1.3) Il motivo è in parte infondato e per il resto inammissibile.
Ai sensi dell’art. 14, comma II del Regolamento del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano (allegato sub n. 12 della produzione ricorrente):
«1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, … ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Regolamento del dipartimento.
2. Spetta, in particolare, al Direttore:
…
4) assumere, nei casi di necessità e urgenza, atti di competenza del Consiglio o eventualmente delegati alla Giunta, sottoponendoli successivamente agli organi competenti per la ratifica alla prima seduta utile; …».
È utile richiamare, per focalizzare gli atti di competenza del Consiglio rilevanti ai fini della controversia in esame, l’art. 12 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione della legge 30 dicembre 2010, 240” (allegato sub n. 10 della produzione ricorrente).
Si legge in tale disposizione che:
«1. La Commissione preposta alle operazioni di valutazione e selezione è nominata con decreto del Rettore su proposta del Consiglio o dei Consigli dei Dipartimenti interessati, entro due mesi dall’assegnazione del posto.
2. La Commissione di selezione è costituita, garantendo l’equilibrata rappresentanza di genere, da tre professori di prima fascia inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando; in mancanza i tre professori sono individuati tra gli appartenenti al macrosettore relativo. Qualora il Dipartimento proponente abbia indicato uno o più settori scientifico-disciplinari, i componenti della Commissione devono essere scelti esclusivamente all’interno del settore o dei settori scientifico-disciplinari indicati.
…
4. La maggioranza dei componenti della Commissione deve essere costituita da soggetti esterni all’Università di Milano, individuati tra professori di comprovato prestigio scientifico riconosciuto a livello internazionale.
5. Dei tre componenti della Commissione uno è designato direttamente dal Consiglio del Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto. I restanti due componenti, comunque esterni all’Ateneo, sono individuati tramite sorteggio, all’interno di una rosa di cinque nominativi proposta dal medesimo Consiglio di Dipartimento. Il Consiglio del Dipartimento interessato provvede agli adempimenti previsti dal presente comma nella composizione limitata ai professori di prima fascia e a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il Consiglio del Dipartimento è tenuto a fornire i curricula dei professori designati o proposti nell’ambito della prevista rosa.
…».
Si ricava dalle norme regolamentari sin qui richiamate che, se, da un lato, rientra tra le competenze del Consiglio la formazione della «rosa» dei sorteggiabili, è, d’altro canto, attribuito al Direttore il potere di provvedere al posto del Consiglio in caso di necessità e urgenza, salvo ratifica.
Nella specie, il provvedimento del Direttore del Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale, datato 17.01.2017, contenente la proposta dei cinque nominativi fra cui sorteggiare due dei tre componenti della Commissione giudicatrice, si radica legittimamente entro i confini della surriferita previsione regolamentare.
La competenza del Direttore a provvedere in via sostitutiva discende dal citato art. 14, co. 2, mentre, sulla dichiarata sussistenza dei presupposti della necessità ed urgenza, richiesti dalla disposizione medesima, gli stessi, benché non esplicitati, sono ricavabili dalla stessa scansione dell’iter procedimentale preordinato alle coperture dei posti in assegnazione. L’art. 9 del Bando (allegato n. 1 della produzione ricorrente), richiamato nel provvedimento direttoriale, prevede che si addivenga alla nomina della Commissione «entro due mesi dall’assegnazione del posto, ove possibile».
Nessuna evidenza viene, peraltro, specificamente fornita dall’istante sui vizi di eccesso di potere che dovrebbero affliggere la predetta «rosa» dei sorteggiabili, la quale risulta ratificata dal Consiglio il successivo 18.01.2017 (sulla natura e gli effetti della ratifica cfr., ex multis, Cons. Stato Sez. VI, Sent. 07-05-2009, n. 2840, per cui: «la ratifica, per consolidata giurisprudenza, è una ipotesi di specie della categoria più ampia degli atti di convalida, caratterizzata dalla retroattività dei suoi effetti sananti … e dalla particolarità del vizio, l’incompetenza in senso proprio, che affligge l’atto soggetto a sanatoria da parte dell’organo, appunto, competente. Che la ratifica si inscriva nell’ambito della convalida, come caso “speciale” connesso al vizio di incompetenza, e si configuri come ipotesi di potere di sanatoria ad applicazione generale, deriva dall’espressa formulazione di una norma generale …, l’art.6 l. 18.03.1968, n.249 (“Alla convalida degli atti viziati di incompetenza può provvedersi anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale”), tutt’ora vigente e non incompatibile con l’art.21 nonies, comma 2, della legge n.241/90, proseguendo, anche dopo l’introduzione di quest’ultima norma, ad atteggiarsi a previsione di essa specificativa;…»).
Al riguardo, va puntualizzato che, non costituisce vizio di per sé invalidante l’omessa protocollazione dell’atto amministrativo (cfr. Cons. di Stato, Sez. II, 14 gennaio 2011, n. 193, per cui “Il provvedimento di controllo reca poi la data di adozione ben visibile e la mancanza del numero di protocollo non costituisce un vizio sostanziale, idoneo ad inficiarne la validità e l’efficacia”; nonché, Cons. Stato, sez. VI, 6 agosto 2013, n. 4113, per cui: «La catalogazione in ordine cronologico degli atti amministrativi, tramite apposizione di un numero progressivo, cosiddetto di protocollo, riportato in un registro costituisce elemento non irrilevante di buon andamento dell’Amministrazione per l’ordinata conservazione e l’agevole reperibilità nel tempo degli atti stessi; ma non può considerarsi requisito di validità del provvedimento, i cui elementi costitutivi – motivazione, dispositivo, data di emanazione – sono riportati nell’atto stesso ed attestati dalla firma dell’autorità competente»).
Né la mancanza di numero di protocollo incide inevitabilmente, come afferma l’esponente, sulla data del provvedimento, soprattutto quando – come nel caso di specie – non sono stati forniti elementi idonei a far dubitare della genuinità del documento (cfr. Cons Stato, II, 28.06.2017, n. 1536, che reputa ininfluente la mancanza di protocollo rispetto alla data contenuta nel provvedimento impugnato, firmato dal funzionario competente che, con tale sottoscrizione, ne ha attestato la veridicità sotto la propria responsabilità. Nonché, Cass. civ., Sez. VI, Ord. 27-04-2018, n. 10315, che considera la protocollazione adempimento non rilevante ai fini della prova dei fatti di cui il documento è rappresentazione).
Nella specie, la data del 17.01.2017, oltre ad essere attestata dal Direttore del Dipartimento che, in tale qualità, ha sottoscritto l’atto in questione, è confermata, non solo, nella mail di accompagnamento del documento stesso (cfr. mail inviata da -OMISSIS-, Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale, il 17.01.2017, h. 18:12, all’indirizzo valcomp@unimi.it, individuato nel bando, agli artt. 5 e ss., quale riferimento per le comunicazioni, che l’ha in pari data ricevuta; come da allegato sub n. 8 della produzione della controinteressata), ma dallo stesso provvedimento di ratifica del Consiglio di Dipartimento del 1° febbraio 2017.
Quanto alle lamentate contraddittorietà contenute nel testo del provvedimento, le stesse non evidenziano alcun vizio di eccesso di potere, essendo l’atto in parola inequivocabilmente volto a proporre in via d’urgenza la lista dei sorteggiabili (cfr. la locuzione «docenti sorteggiabili» posta prima del nome dei cinque docenti, ivi indicati, in numero congruo per la «rosa» e non certo per la commissione) e non, invece, la «formazione della Commissione», come erroneamente riportato nelle premesse del provvedimento stesso.
Risultano, pertanto, inammissibili per genericità prima ancora che infondate le censure di violazione dei valori di trasparenza e imparzialità dell’agire amministrativo.
12.2) Con il secondo motivo l’istante lamenta come il provvedimento di nomina e costituzione della commissione di concorso richiami, fra i suoi presupposti, un provvedimento inesistente, quale sarebbe la delibera del Consiglio di Dipartimento, mai adottata prima del decreto rettorale di designazione del componente interno e della rosa dei sorteggiabili.
12.2.1) La difesa dell’Università controdeduce, in sintesi, che nelle premesse del Decreto sarebbero state genericamente richiamate le delibere dei Consigli di Dipartimento di designazione del componente interno e d’individuazione della rosa dei sorteggiabili, ancorché il provvedimento di designazione sia stato, in realtà, in prima battuta, un Decreto del Direttore, poi ratificato dal Consiglio con effetto ex tunc; l’imprecisione terminologica contenuta al riguardo nel Decreto sarebbe del tutto irrilevante ai fini della sua legittimità.
12.2.2) Il patrocinio controinteressato, dal canto, suo, controdeduce che si tratterebbe, evidentemente, di mera irregolarità, irrilevante ai fini della legittimità dell’agere dell’Amministrazione, in ragione della equiparabilità dei due provvedimenti, in forza della previsione dell’art. 14 del Regolamento e della sopravvenuta ratifica del provvedimento d’urgenza del Direttore, con effetto retroattivo, da parte del Consiglio.
12.2.3) Il motivo è infondato.
Nel generico richiamo alle delibere che designano il membro interno e le liste dei sorteggiabili, contenuto nel provvedimento del Rettore (allegato sub n. 6 della produzione ricorrente), può senz’altro ricondursi il provvedimento del Direttore del 17.01.2017, poi ratificato dal Consiglio il 1° febbraio 2017 con effetto ex tunc.
Si tratta, per quanto già evidenziato sopra, scrutinando il primo motivo, di un atto legittimamente adottato dal Direttore, anticipando per ragioni di necessità e d’urgenza l’esercizio di una competenza del Consiglio, in conformità con quanto previsto dalla norma regolamentare (art. 14 citato). Il decreto rettorale risulta, pertanto, integro di ogni suo elemento costitutivo.
12.3) Con il terzo motivo si lamenta, poi, l’illegittimità del provvedimento di ratifica del 1° febbraio 2017 del Consiglio del Dipartimento, essendo stato lo stesso Consiglio convocato dopo il sorteggio e dopo il provvedimento del Rettore di nomina della Commissione, determinandosi così una illegittima alterazione procedimentale, che ha condotto prima alla formazione della commissione e poi alla “regolarizzazione” della lista dei sorteggiabili, una volta saputo quali erano i nominativi dei sorteggiati. Sarebbero stati così violati i principi di t