TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 20 gennaio 2020, n. 115

Procedura concorsuale per copertura posto Professore-Commissione esaminatrice-Predeterminazione dei criteri

Data Documento: 2020-01-20
Area: Giurisprudenza
Massima

L’attività di predeterminazione dei criteri di valutazione è espressione dell’ampia discrezionalità amministrativa di cui sono fornite le commissioni esaminatrici per lo svolgimento della propria funzione, sicché, le relative scelte non sono assoggettabili al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano ictu oculi inficiate da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti (Consiglio di Stato, Sez. III, 29 marzo 2019, n. 2091; Id., Sez. IV, 25 febbraio 2018, n. 705; Id., 7 dicembre 2017, n. 5770; Id., Sez. VI, 17 maggio 2017, n. 2334; Id.,, 26 gennaio 2015, n. 330; Id., 17 giugno 2014, n. 3050 TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 01 agosto 2019, n. 1809).

Contenuto sentenza

N. 00115/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00007/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7 del 2019, proposto da 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] Nespor e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via [#OMISSIS#] n. 36;  
contro
Università degli Studi Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1; 
Commissione Giudicatrice della procedura valutativa per la copertura di un posto di Professore di prima fascia dell’Università degli Studi di Milano, non costituita in giudizio; 
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] D'[#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
per l’annullamento
– del verbale n.2 del 14 novembre 2018 della Commissione giudicatrice, recante l’esito della procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 13/D4 – metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali – settore scientifico disciplinare SECS-S/06 (doc.1);
– delle schede di ripartizione dei punteggi allegate al verbale n.2 (doc.2 e doc.3);
– della Relazione finale in data 14 novembre 2018 (doc.4) nella parte in cui precisa che la valutazione delle pubblicazioni del controinteressato “risulta complessivamente superiore in considerazione della rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione” e nella parte in cui, per la valutazione dell’attività didattica, precisa che il CV del controinteressato “consente di valutare il volume, l’intensità e la continuità dell’attività svolta con precisione”;
– del verbale n.1 del 26 ottobre 2018 della Commissione recante i criteri di valutazione della procedura (doc.5);
– del Decreto n. 4120 del 26 novembre 2018 con il quale il Rettore dell’Università degli Studi di Milano ha accertato la regolarità degli atti del concorso (doc.6);
– del provvedimento con il quale è stata disposta la chiamata del prof. -OMISSIS- (doc. 12);
– di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e dell’Università degli Studi Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato tra il 31 dicembre 2018 e il 2 gennaio 2019 e deposito il 2 gennaio 2019 l’esponente si duole dell’esito della procedura di valutazione indetta dall’Università di Milano per la copertura di un posto di Professore di Prima Fascia, a cui ha partecipato, nella parte in cui ha visto come vincitore il controinteressato, a cui è stato attribuito il punteggio complessivo di 61,6, con un distacco di soli 0,7 punti sul ricorrente, a cui è stato attribuito il punteggio di 60,9.
2) Ad avviso del ricorrente tale distacco, benché minimo, non troverebbe alcuna giustificazione nel curriculum del controinteressato e sarebbe il frutto di gravi e numerose illegittimità in cui sarebbe incorsa la commissione giudicatrice.
3) I motivi di ricorso hanno, quindi, ad oggetto le valutazioni compiute dalla Commissione con riferimento agli elementi indicati nel bando, quali: l’«attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche» e l’«attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti» (art. 10 del Bando).
3.1) Nel dettaglio, le prime censure si dirigono alla «Valutazione della didattica», elemento per cui la Commissione ha avuto a disposizione il «Punteggio massimo complessivo» di 30 punti, suddivisi ad opera della Commissione stessa fra sette sotto-criteri, tra cui quello della «didattica frontale nei corsi di laurea triennali, a ciclo unico e specialistico e nelle scuole di specializzazione» (cfr. verbale n. 1, versato in atti). 
3.1.1) Per tale sub-criterio, per il quale è stato previsto «fino ad un massimo di punti 10», la Commissione ha assegnato 5 punti al ricorrente e 10 al controinteressato.
Contro tale esito l’esponente deduce – rispetto alla valutazione riferita al ricorrente – la violazione dell’art.11, comma 1 del bando di concorso e del corrispondente criterio stabilito dalla Commissione, nonché, l’eccesso di potere per illogicità manifesta e per difetto di motivazione.
Oltre che non rispondente ai criteri fissati, l’attribuzione di un punteggio di 5 (su 10 disponibili) a un candidato che ha svolto per 15 anni un’attività di insegnamento come professore associato estesa su 40 corsi per l’intero periodo, per un numero di ore superiore rispetto a quello previsto, sarebbe illogico e frutto di un grave sviamento di potere della Commissione.
Ciò, poiché il ricorrente, professore associato dall’a.a. 20032004, avrebbe svolto sempre almeno 120 ore di insegnamento annuali (pari in media a 3 corsi di 40 ore/6 crediti ciascuno), dal 2003 al 2013, e almeno 90 ore di insegnamento annuali (pari in media a poco più di 2 corsi di 40 ore ciascuno) dal 2013 al 2019 presso l’Università degli studi di Milano, dall’anno accademico 20032004 all’a.a. 20172018, equivalenti a 40 corsi (40 ore/6 crediti ciascuno) di insegnamento in tutto. Di questi, 30 insegnamenti nel periodo in cui era a tempo pieno, per i primi dieci anni accademici (fino all’a.a.20122013), e 10 insegnamenti per il successivo periodo, a tempo definito (5 anni, fino all’a-a-20172018).
In aggiunta a questa attività, il ricorrente avrebbe svolto dal 1999 con autorizzazione o nulla osta insegnamenti presso numerose università italiane ed estere. 
In totale il ricorrente (come riportato nel suo curriculum vitae nella sezione Teaching Portfolio) avrebbe insegnato 21 differenti corsi per lauree triennali, 5 differenti corsi in Master in Business Administration (MBA), 11 differenti corsi in lauree magistrali e 7 differenti corsi in dottorati di ricerca o PhD.
La Commissione avrebbe assegnato il punteggio surriferito avendo rilevato che l’istante non avrebbe specificato la durata e la collocazione temporale dei corsi e i dettagli sui titoli dei corsi.
Tale scarna e incomprensibile motivazione incorrerebbe nei vizi sopra denunciati, atteso che, secondo il bando e i criteri ivi predeterminati, gli elementi da valutare avrebbero dovuto essere il volume, l’intensità e la continuità della didattica. Proprio seguendo tali criteri, l’attività didattica del ricorrente sarebbe stata certamente continua (essendosi svolta senza interruzioni per quindici anni accademici) e intensa (anche se ridotta negli ultimi 5 anni accademici, allorché il ricorrente sarebbe sì passato a tempo definito ma mantenendo peraltro gli stessi corsi con la stessa quantità di ore di insegnamento); quanto al volume, il ricorrente ha puntualizzato che avrebbe insegnato per diversi anni (incluso il corrente) un numero di ore complessivo superiore a quello obbligatoriamente previsto per i professori dal Regolamento dell’Università degli studi di Milano (pari ogni anno a non meno di 120 ore, se a tempo pieno, 90 ore, se a tempo definito, di attività didattica frontale: su cui cfr. il Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, allegato sub n.8, art.4, comma 8). 
La Commissione, dunque, illegittimamente non avrebbe formulato alcun rilievo con riferimento ai tre suindicati criteri, avendo fatto riferimento ad altri due imprecisati criteri, quali la durata e la collocazione temporale, che non rientrerebbero tra gli elementi valutabili in base all’art.11, comma 1 del bando di concorso e del corrispondente criterio formulato dalla Commissione.
3.1.2) Restando sempre sul piano della valutazione dell’attività didattica ma avendo riguardo al punteggio assegnato al controinteressato, il ricorrente deduce la violazione dell’art.11, commi 1 e 2 del bando di concorso e del corrispondente criterio stabilito dalla Commissione. La violazione dell’art.6 della L. n. 2402010 e dell’art. 12 della L. n. 3411990. Ove necessario, l’illegittimità del criterio stabilito dalla Commissione, nella parte in cui aggiunge “… eo di moduli di cui gli stessi hanno assunto la responsabilità”.
Ciò, poiché la Commissione avrebbe dovuto valutare per il controinteressato esclusivamente l’attività didattica frontale prevista dall’art.11, comma 1 del Bando e, quindi, soltanto i 4 insegnamenti svolti come professore associato presso l’Università degli studi di Milano dall’a.a. 20152016. Sarebbe, pertanto, illegittima l’attribuzione del punteggio massimo di 10 punti per questo sub-elemento, anche comparativamente con il punteggio di 5 attribuito al ricorrente, che avrebbe svolto complessivamente 40 insegnamenti.
Il controinteressato, spiega ancora l’esponente, essendo professore associato dall’a.a. 20152016, avrebbe svolto due corsi di insegnamento nell’a.a. 20152016 e due corsi di insegnamento nei due anni accademici successivi (20162017 e 20172018): 6 corsi di insegnamento in tutto. 
L’attività d’insegnamento svolta presso l’Università di Firenze, dall’a.a. 20062007 all’a.a. 20132014, quando il controinteressato era ricercatore, sarebbe stata illegittimamente valutata nel sub-elemento relativo all’attività didattica frontale, anziché nel sub-elemento dedicato all’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti. Si tratterebbe, infatti, di insegnamenti che, svolti da un ricercatore, rientrerebbero necessariamente nell’attività didattica integrativa, atteso che:
– in base alla legislazione vigente e fin dal DPR n. 382 del 1980, il ricercatore non potrebbe avere la responsabilità di un insegnamento, ma solo svolgere attività didattica integrativa dei corsi di insegnamento ufficiali;
– l’art.6 della L. n. 2402010 distinguerebbe tra svolgimento di “compiti didattici”, che riguarderebbero solo i professori, e obbligo di svolgere “compiti di didattica integrativa”, previsto per i ricercatori di ruolo; 
– l’art. 12 della L. n. 3411990 distinguerebbe fra la “responsabilità didattica di un corso relativo ad un insegnamento”, che riguarderebbe solo i professori, e la possibilità dell’attribuzione di “affidamenti” e “supplenze” di corsi o moduli, che potrebbe riguardare anche i “ricercatori confermati”.
Tutti gli insegnamenti tenuti dal controinteressato prima dell’a.a. 20152016, allorché era ricercatore, sarebbero stati valutati dalla Commissione in violazione dell’art.11 del Bando (che limiterebbe la valutazione agli insegnamenti di cui i candidati hanno avuto la responsabilità) e delle disposizioni richiamate (che escluderebbero la responsabilità dell’insegnamento per i ricercatori). 
Sarebbe, inoltre, illegittima anche l’aggiunta, operata dalla Commissione rispetto a quanto previsto dall’art.11 del Bando, allorché ha introdotto il riferimento “… eo di moduli di cui gli stessi hanno assunto la responsabilità”, se con essa ha inteso valutare anche l’attività didattica prestata dal controinteressato come ricercatore.
3.1.3) A seguire, le critiche dell’esponente si rivolgono alla valutazione compiuta mediante il sub-criterio dell’«attività didattica svolta presso università straniere» (cfr. verbale n. 1 in atti), per il quale è stato previsto «fino ad un massimo di punti 5». 
Qui, la Commissione ha assegnato 3 punti al ricorrente e 2 al controinteressato.
Contro tale valutazione l’esponente deduce l’eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti, disparità di giudizio, difetto di motivazione.
Ciò, atteso che il ricorrente avrebbe svolto attività didattica con regolare autorizzazione o nulla osta, presso sette università straniere, insegnando complessivamente 21 differenti corsi per laurea triennali, 5 differenti corsi per Master in Business Administration (MBA), 11 differenti corsi per lauree magistrali e 7 differenti corsi dottorali o di PhD. 
Il controinteressato, dal canto suo, avrebbe svolto un unico incarico di insegnamento in un’Università estera, per complessivi tre mesi, dal 1° maggio 2013 al 4 agosto 2013.
Anche volendosi prendere in considerazione l’unico insegnamento svolto dal controinteressato allorché ancora era ricercatore, sarebbe evidente l’immotivata disparità di giudizio nell’attribuzione dei punteggi, provocata sia dalla sottovalutazione, in termini di punteggio, dell’attività del ricorrente (un’attività di insegnamento all’estero probabilmente unica per intensità e varietà), sia dalla sopravvalutazione di quella del controinteressato. 
I punteggi, tra l’altro, non avrebbero tenuto conto del fatto che l’attività didattica del ricorrente sarebbe stata svolta in una posizione istituzionale di professore ordinario (ad Astana) e di professore associato (ad [#OMISSIS#] Dhabi, in due diversi dipartimenti) e come membro dei vari Consigli di Facoltà nelle altre Università straniere, mentre l’attività di insegnamento del controinteressato sarebbe stata svolta come Visiting professor, quindi in una posizione temporanea.
3.2) Ulteriori critiche interessano la valutazione compiuta in base al sub-elemento «Relatore di elaborati di laurea, di tesi di laurea magistrale, di tesi di dottorato e di tesi di specializzazione», per il quale è stato previsto «fino ad un massimo di punti 5».
Qui la Commissione ha assegnato 4 punti al ricorrente e 3 punti al controinteressato.
Contro tale valutazione l’esponente deduce l’eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti, disparità di giudizio, difetto di motivazione
Ciò, in quanto il ricorrente si sarebbe limitato ad indicare le tesi di dottorato e di specializzazione supervisionate (avendo supervisionato decine e decine di tesi di laurea e di laurea magistrale nel corso di 15 anni di attività accademica come professore associato). 
Avrebbe per tale via indicato le sei tesi di Dottorato/PhD supervisionate o co-supervisionate, oltre alle 4 tesi di PhD per le quali avrebbe partecipato alla Commissione di valutazione. 
Il controinteressato, dal canto suo, avrebbe solo co-supervisionato una tesi di Dottorato/PhD e due tesi di laurea magistrale. Anche in questo caso, allora, ove sarebbe stato necessariamente valutato solo il dato quantitativo, sarebbe appariscente la immotivata disparità di giudizio.
3.3) Plurime doglianze riguardano, a seguire, la valutazione dell’elemento «pubblicazioni scientifiche» (art. 12 del Bando), per il quale la Commissione ha previsto come punteggio massimo complessivo attribuibile quello di 45 punti.
3.3.1) Qui si deduce, in primo luogo, la violazione dell’art.12, comma 2 del bando e dei criteri posti dalla Commissione, nonché, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità e difetto di motivazione. 
La Commissione non avrebbe valutato il primo degli elementi indicati dall’art.12 del bando e dal criterio prefissato, ovvero la consistenza complessiva della produzione scientifica. 
Per ciò che riguarda le pubblicazioni del ricorrente, ne avrebbe erroneamente indicato il numero, poiché il ricorrente, al fine di alleggerire il proprio CV, avrebbe sì indicato solo le 63 pubblicazioni apparse a partire dal 2007, ma precisando che l’elenco completo delle 127 pubblicazioni (comprensive anche di capitoli di libri) era consultabile sulla sua pagina di Scopus. Soprattutto la Commissione non avrebbe valutato che il ricorrente avrebbe un numero di pubblicazioni (tutte su riviste internazionali) quadruplo rispetto al controinteressato: anche a voler far riferimento solo alle pubblicazioni indicate nel CV, non avrebbe valutato che il numero delle pubblicazioni del ricorrente è doppio rispetto a quelle del controinteressato. Ancora, seppure per entrambi i candidati vi sarebbe continuità nelle pubblicazioni, si sarebbe dovuto considerare che per il ricorrente la continuità si protrae per un numero di anni assai superiore a quello del controinteressato.
3.3.2) Sempre in relazione alla valutazione delle pubblicazioni, l’esponente – quanto al criterio della “rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione” – ne deduce l’illegittimità per violazione dell’art.12, comma 3 del bando di concorso e dei criteri posti dalla Commissione, nonché, l’eccesso di potere per illogicità.
Nella Relazione finale della Commissione compare la precisazione che la valutazione delle pubblicazioni del controinteressato “risulta complessivamente superiore in considerazione della rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione”. 
Si tratterebbe, a ben vedere, di un criterio illegittimo per vari motivi: (i) perché non figura tra i criteri di valutazione posti dal bando; (ii) perché non rientra neppure tra i criteri posti dalla stessa Commissione, atteso che apparirebbe per la prima volta solo nella Relazione finale, per giustificare la “superiorità” della valutazione del controinteressato; (iii) perché non rientra neppure tra gli indicatori comunemente utilizzati, di cui all’art.12, comma 4 del bando, che sono indicati dall’art.4 del DM 28 luglio 2009 n.89 [numero totale delle citazioni; numero medio di citazioni per pubblicazione; “impact factor” totale; “impact factor” medio per pubblicazione; combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili]; (iv) perché sarebbe incomprensibile: non viene infatti valutata la rilevanza scientifica della pubblicazione, sulla base del suo contenuto, del numero delle citazioni, del suo “impact factor”, né la rilevanza della rivista scientifica ove la pubblicazione è inserita (inclusione della Rivista in fascia A), ma la – irrilevante e spesso casuale – rilevanza scientifica della collocazione della pubblicazione in una rivista; (v) dalle schede di valutazione non emergerebbe alcun elemento dal quale si possa desumere come questo criterio abbia trovato applicazione nella valutazione delle pubblicazioni, né quale incidenza esso abbia avuto rispetto agli altri criteri indicati dal bando o tra quelli indicati dalla Commissione, sicché è agevole ipotizzare che il criterio sia sopraggiunto solo all’atto della stesura della relazione finale, per giustificare ex post i punteggi attribuiti.
3.3.3) Rimanendo in tema pubblicazioni, un ulteriore profilo di illegittimità viene individuato nell’avere la Commissione omesso di considerare che le pubblicazioni di carattere scientifico indicano tutti coloro che hanno contribuito, a vario titolo, alla stesura dell’articolo. È consuetudine che i nomi degli autori, riportati dopo il titolo, siano in ordine alfabetico; ciò indica un contribuito paritario tra tutti gli autori all’articolo. Se l’elenco dei nomi non segue l’ordine alfabetico, il primo nome corrisponde all’autore principale dell’articolo o comunque a chi ha maggiormente contribuito alla sua stesura: è la posizione di maggior rilievo in quanto solitamente, nelle citazioni, l’articolo viene indicato usando solo il nome del primo autore, seguito dall’abbreviazione “ed altri”. Ciò premesso, nella pubblicazione n.11 il ricorrente è indicato come primo autore (avendo offerto il maggior contributo allo stesso). Di tale circostanza, però, la Commissione non dà atto e non risulta avere tenuto conto.
3.3.4) Aggiunge ancora l’esponente che, tra le 12 pubblicazioni prescelte dal controinteressato per la valutazione, non figurerebbe la pubblicazione n.4 che è stata invece valutata dalla Commissione con attribuzione di un punteggio di 3,6 punti. La pubblicazione valutata dalla Commissione sarebbe, infatti, Embrechts, P. and -OMISSIS-, G., Aggregating Risk Capital with an Application to operational risk in The Geneva Risk and Insurance Review Volume 31, Number 2, p. 71-90 (2006) (doc. 3, pagina 3) mentre la pubblicazione n.4 presentata dal controinteressato sarebbe Embrechts, P. and -OMISSIS-, G. Aggregating Operational Risk across matrix structured loss data In Journal of Operational Risk Volume 3, Number 2, p. 29-44 (2008) (doc. 13 a, b). Si tratterebbe di due pubblicazioni diverse come si evincerebbe dal CV e dall’elenco delle pubblicazioni presentate. 
La valutazione di una pubblicazione non presentata tra le 12 da valutare è illegittima con conseguente invalidità del punteggio attribuito.
3.4) Le ultime censure si dirigono, infine, alla valutazione dell’«attività di ricerca», per la quale l’art. 12, comma 1 del bando indica quali aspetti da valutare il “conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali o internazionali per attività di ricerca” e la “partecipazione in qualità di relatori a congressi e convegni di interesse internazionale”.
3.4.1) Contro la valutazione in parola il ricorrente lamenta, in primo luogo, l’omessa considerazione e attribuzione di punteggi per il conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali o internazionali per attività di ricerca, come previsto dall’art. 12, comma 1 del bando, nonché del corrispondente criterio fissato dalla Commissione (a pagina 4 del verbale n.1) con relativa previsione dell’attribuzione di un punteggio fino a 3 per questo aspetto, nonché, l’eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità. 
La Commissione avrebbe omesso di valutare e di attribuire un punteggio ai premi che i candidati hanno conseguito e indicato nel proprio CV – nonostante l’espressa previsione dell’attribuibilità di un punteggio per questo aspetto nel bando e tra i criteri, pregiudicando così il ricorrente, che ha dichiarato di avere ricevuto tre premi (awards) e 11 borse di studio attribuite a seguito di procedimenti selettivi, da università italiane e straniere, mentre il controinteressato ha ricevuto un solo premio per una ricerca compiuta nel 2015 e ha dichiarato di essere membro del Risklab di Zurigo (che non sembra essere assimilabile a un premio). 
3.4.2) Ancora, si lamenta l’omessa valutazione della “partecipazione in qualità di relatori a congressi e convegni di interesse internazionale”, in violazione dell’art.12, comma 1 del bando e dei criteri della Commissione, nonché, l’eccesso di potere per travisamento delle regole, illogicità e difetto di motivazione. 
Entrambi i candidati, in aderenza al bando, avrebbero indicato nei propri CV i convegni nei quali sono stati relatori e, tuttavia, la Commissione non avrebbe assegnato per questo aspetto alcun punteggio. L’omessa attribuzione di un punteggio per un criterio che è stato previsto dal bando ed è stato espressamente richiamato dalla Commissione sarebbe illegittima ed avrebbe in concreto danneggiato il ricorrente, il quale ha partecipato come relatore a 63 convegni (indicati come “Invited presentations” and “Contributed talks”) mentre il controinteressato ha partecipato come relatore solo a 29 convegni. L’attribuzione al ricorrente di un punteggio, anche ridotto, per questa voce, prevista dal bando e dai criteri, sarebbe stata da sola sufficiente a determinare la sua prevalenza. 
4) Si sono costituiti l’Università degli Studi di Milano e il controinteressato, controdeducendo con separate memorie alle censure avversarie. 
4.1) L’Università difende il lavoro della Commissione, che si baserebbe sull’attento esame del curriculum vitae (CV) presentato dal ricorrente, mentre quest’ultimo non avrebbe in concreto fatto valere quei profili di inattendibilità o irragionevolezza delle valutazioni operate dalla Commissione che soli possono essere sindacati in sede giurisdizionale (s.g.). 
4.1.1) In tal senso, essa spiega come, a proposito della valutazione dell’attività didattica, proprio nel procedere all’applicazione dei criteri indicati dal bando e da essa recepiti, la Commissione avrebbe rilevato che “dal curriculum vitae presentato non sono desumibili il volume, l’intensità e la continuità dell’attività svolta”. Come ulteriormente spiegato, poi, nella relazione redatta dalla Commissione giudicatrice il 14 gennaio 2019, depositata da parte resistente il 18 gennaio 2019 (come documento n. 8): “per nessun insegnamento sono specificati la sede, i crediti e/o il numero di ore, il settore scientifico, il corso di studi e l’anno accademico. Solo per due insegnamenti, riportati anche nella sezione Current academic position come attività didattica corrente presso l’Università degli Studi di Milano, si può ricostruire il numero di ore e la classe di laurea del corso di studi corrispondente. Altri due insegnamenti risultano indicati nella sezione Current academic position ma non sono riportati nell’elenco indicato nella sezione Teaching philosophy and portfolio. Dal CV non è possibile evincere, come affermato nel ricorso, che il ricorrente nel periodo 2003-2013 abbia tenuto effettivamente 30 insegnamenti e nel periodo 2013-2018 abbia tenuto 10 insegnamenti”. E ancora: “Si ribadisce che il ricorrente per ciascun insegnamento svolto non ha indicato anno accademico, università, corso di studio, settore scientifico disciplinare, numero di ore e/o crediti per ciascun insegnamento svolto. Tali elementi sono fondamentali per valutare continuità, intensità e volume dell’attività didattica”. 
Quanto all’attività didattica svolta dal controinteressato quando era ancora ricercatore, essa sarebbe stata legittimamente valutata nell’ambito dell’attività didattica frontale, atteso che, se è vero che l’art. 32 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 ha previsto che i ricercatori “assolvono a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali”, successivamente, l’art. 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, ha previsto che, i ricercatori, “a integrazione di quanto previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla presente legge, secondo le modalità di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo”. In particolare, poi, il comma 3 dell’art. 12 ha previsto l’affidamento ai ricercatori di corsi e moduli ulteriori rispetto a quelli relativi agli insegnamenti di cui i professori abbiano assunto la responsabilità ovvero la supplenza di questi ultimi; l’art. 6, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, poi, ha previsto che ai ricercatori siano affidati corsi e moduli curricolari, con conseguente attribuzione del titolo di professore aggregato e retribuzione aggiuntiva. 
Queste disposizioni non avrebbero consentito alla Commissione di escludere dalla valutazione dell’attività didattica frontale quella svolta dal controinteressato quando era ricercatore, come titolare degli insegnamenti dichiarati nel curriculum vitae, anche nel periodo dal 2006 al 2015. 
Quanto all’attività didattica svolta presso università straniere, la Commissione avrebbe, anche qui, rilevato, nella motivazione del punteggio attribuito al ricorrente nella scheda allegato 1 al verbale del 14 novembre 2018, che: “Il candidato elenca inoltre i titoli di corsi insegnati (21 corsi undergraduate; 5 corsi MBA; 11 corsi graduate; 7 corsi di Dottorato) senza dettagli”. Al riguardo, si legge nella già citata relazione della Commissione giudicatrice del 14 gennaio 2019, che: “tale elenco è attribuito all’intera attività didattica in Italia e all’estero del ricorrente, come indicato chiaramente all’inizio della sezione Teaching philosophy and portfolio”, sicché, dal curriculum vitae del predetto “non si evince anche in questo caso quali siano i corsi tenuti all’estero e in quali sedi. Inoltre non sono specificati i corsi di studio, il numero di ore e/o crediti, gli anni accademici”, elementi ritenuti fondamentali per valutare continuità, intensità e volume dell’attività didattica. 
Per contro, quanto all’attività didattica svolta presso università straniere dal controinteressato, la Commissione avrebbe preso atto che le informazioni presenti nel curriculum vitae consentivano pienamente di valutare volume, intensità e continuità delle attività svolte. 
Quanto all’obiezione del ricorrente, secondo cui l’attività didattica sarebbe stata svolta dal controinteressato come visiting professor e dal ricorrente come ordinario o associato, essa non avrebbe fondamento, perché i criteri di valutazione previsti dal bando di concorso non consentivano di distinguere e valutare differentemente l’attività didattica svolta presso università straniere in ragione della posizione istituzionale o temporanea ivi assunta dal candidato.
Con riguardo, poi, all’ attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, l’Avvocatura erariale rammenta come, nella seduta del 26 ottobre 2018, la Commissione giudicatrice abbia precisato che, in relazione a questo sotto elemento, “sono considerate, in particolare, le attività di relatore di elaborati di laurea, di tesi di laurea magistrale, di tesi di dottorato e di tesi di specializzazione; le attività di tutorato degli studenti di corsi laurea e di laurea magistrale e di tutorato di dottorandi di ricerca; i seminari”. 
Ciò posto, non avrebbe ragion d’essere la doglianza del ricorrente in ordine al punteggio assegnatogli, di 4 su un massimo di 5 punti attribuibili, atteso che le decine e decine di tesi di laurea e di laurea magistrale che egli afferma di avere visionato e supervisionato nel corso di quindici anni non troverebbero riscontro nel curriculum, che si limiterebbe ad aggettivarle come “many”. Quanto alla partecipazione alle commissioni di valutazione, la stessa non potrebbe rientrare sotto nessun profilo nell’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, il cui contenuto era stato chiaramente individuato dalla Commissione giudicatrice nei criteri della riunione del 26 ottobre 2018.
Il ricorrente lamenta, ancora, una presunta disparità di trattamento rispetto al punteggio di tre assegnato per il medesimo sotto-elemento al controinteressato, benché nel curriculum di quest’ultimo, a differenza di quello del ricorrente, siano state specificamente indicate le tesi di laurea magistrale supervisionate e risulterebbe l’attività di co-supervisione per una tesi di dottorato in un’istituzione di particolare prestigio presso la comunità scientifica internazionale. 
4.1.2) Quanto alla contestazione che la Commissione non avrebbe riprodotto il quarto criterio di valutazione indicato dall’art. 12, comma 3, del bando, che prevedeva che la Commissione si avvalesse degli indicatori bibliometrici comunemente utilizzati nei settori in cui ne è consolidato l’uso a livello internazionale, essa appare alla resistente irrilevante e infondata. 
Nella sua relazione del 14 gennaio 2019 la Commissione giudicatrice avrebbe, infatti, chiarito di non aver riprodotto il quarto criterio di cui all’art. 12, comma 3, del bando perché “il settore scientifico disciplinare SECS-S/06 non rientra fra i cosiddetti settori bibliometrici”. 
Quanto alla contestazione per cui la Commissione avrebbe erroneamente indicato il numero delle pubblicazioni del ricorrente, si ribadisce che la Commissione avrebbe correttamente preso in considerazione, ai fini della valutazione della produzione scientifica complessiva, le 63 pubblicazioni e i 2 volumi indicati nel curriculum vitae del ricorrente, non potendo attribuire rilevanza a elementi esterni, quale la banca dati Scopus, cui il ricorrente ha fatto rinvio, dovendo attenersi alle risultanze degli elementi effettivamente acquisiti alla procedura.
4.1.3) Quanto alla contestazione cadente sull’uso del criterio non previsto tra quelli indicati dal bando e consistente nella valutazione della “rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione”, che comparirebbe per la prima volta soltanto nella relazione finale, la difesa erariale osserva come la Commissione avrebbe semplicemente evidenziato, sulla base di una sintetica mo