TAR Lombardia, Milano,  Sez. III, 21 aprile 2016,  n. 768

Procedura di valutazione comparativa copertura posto di ricercatore-Criteri di partecipazione-Insegnamento obbligatorio presso una università telematica-Illegittimità

Data Documento: 2016-04-22
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 24, co. 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è chiara nel limitare la discrezionalità dell’ente banditore nel definire il profilo professionale richiesto ai partecipanti alla selezione, al fine di combattere il fenomeno dei bandi fotocopia, volti a predisporre profili professionali già pensati per determinati concorrenti. Essa è volta a garantire la par condicio e la massima partecipazione dei candidati.

In una procedura di valutazione comparativa per l’assegnazione di un posto di ricercatore universitario, l’aver previsto che la partecipazione ai bandi per ricercatore è condizionata dalla previa titolarità, per almeno un anno accademico, di almeno un insegnamento che sia stato interamente erogato in modalità a distanza, viola palesemente la previsione normativa suddetta.

Contenuto sentenza

N. 00768/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00349/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 349 del 2016, proposto da: [#OMISSIS#] Candido, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] Tanzarella, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Tanzarella, [#OMISSIS#] Sgroi, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Tanzarella in Milano, piazza Velasca, 5; 
contro
Università degli Studi Ecampus, rappresentata e difesa dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Milano, piazza [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] 4; 
Per l’annullamento
del decreto del Presidente del Comitato Tecnico Ordinatore (D.P.C.T.O.) n. 337/2015 del 16/12/2015 (“selezione pubblica per la copertura a tempo determinato di quindici posti di ricercatore, presso la facoltà di Psicologia, ai sensi dell’articolo 24 comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29.12.2015 e di ogni altro atto presupposto, implicito, conseguente e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi Ecampus;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2016 il dott. [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato gli atti con i quali è stato escluso dall’ammissione a due procedure selettive per la nomina di un ricercatore universitario per il settore disciplinare IUS/09 con la seguente motivazione: “il candidato non risulta in possesso del requisito della previa titolarità, per almeno un anno accademico, di almeno un insegnamento [ … ] che sia stato interamente erogato in modalità a distanza”.
Contro il suddetto atto ha sollevato i seguenti motivi di ricorso: illegittimità dell’art. 2, co. l, lett. b) del bando di concorso. Illegittimità dell’art. l del bando di concorso limitatamente all’individuazione dei progetti di ricerca. Violazione e falsa applicazione: dell’art. 24, co. 2, l. n. 240/2010; del d.m. n. 243/2011; degli artt. 3 e 97 Cost., eccesso di potere; irragionevolezza; ingiustizia manifesta.
Chiede quindi il risarcimento dei danni che abbia sulla controparte anche la funzione di effetto deterrente rispetto a ulteriori future violazioni delle norme vigenti in materia di concorsi universitari.
La difesa dell’Università ha chiesto la reiezione del ricorso.
Alla camera di consiglio del 16 marzo 2016 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione con sentenza semplificata, previo avviso alle parti.
2. Il ricorso è fondato.
L’art. 24, co. 2, della l. n. 240/2010 stabilisce che << I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle universita’ con regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunita’ europee n. 251 dell’11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri: a) pubblicità dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell’ateneo e su quelli del Ministero e dell’Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale; previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature nonché’, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni>>. (Analogo limite vale in sede di valutazione: art. 2 del Decreto Ministeriale 25 maggio 2011 n. 243).
La norma è chiara nel limitare la discrezionalità della ente banditore nel definire il profilo professionale richiesto ai partecipanti alla selezione, al fine di combattere il fenomeno dei bandi fotocopia, volti a predisporre profili professionali già pensati per determinati concorrenti.
Essa è volta a garantire la par condicio e la massima partecipazione dei candidati.
L’art. 2, co. l, lett. b) del bando di concorso impugnato prevede che richiedeva che i candidati siano “in possesso del requisito della previa titolarità, per almeno un anno accademico, di almeno un insegnamento facente parte dell’offerta formativa di un Corso di Laurea, Diploma di specializzazione, Dottorato di ricerca o Master, presso qualsiasi università italiana e/o straniera, che sia stato interamente erogato in modalità a distanza”.
L’aver previsto che la partecipazione ai bandi per ricercatore è condizionata dalla previa titolarità, per almeno un anno accademico, di almeno un insegnamento [ … ] che sia stato interamente erogato in modalità a distanza viola palesemente la previsione normativa suddetta.
Per tali ragioni i bandi ed i successivi atti impugnati debbono essere annullati mentre per gli altri successivi eventuali si producono effetti caducanti.
3. La domanda risarcitoria va invece respinta in quanto essa non può essere piegata al perseguimento di finalità sanzionatorie.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie l’azione di impugnazione e per l’effetto annulla gli atti impugnati. Respinge la domanda risarcitoria.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 4.000,00 oltre IVA e CPA se dovuti, oltre al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Presidente FF, Estensore
[#OMISSIS#] De Vita, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/04/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Visto l’art. 86, comma 3, c.p.a.; Visto il decreto collegiale in data 31/05/2016 n. 1122, il testo dell’epigrafe della su estesa sentenza 21/04/2016, n. 768 emessa sul ricorso 349/16 deve essere così corretto: le parole “[#OMISSIS#] DE VITA” sono sostituite da “[#OMISSIS#] MAMELI” Milano, 31 maggio 2016 Il Segretario.