Secondo la giurisprudenza amministrativa, «la mancata proposizione, con atto notificato, di una domanda intesa all’accertamento della nullità del provvedimento sopravvenuto (ed elusivo del decisum di cui si chiede l’attuazione) non impedisce lo scrutinio del merito dell’azione di giudicato e, soprattutto, non preclude al giudice la declaratoria (d’ufficio) della nullità dell’atto elusivo» (così, Cons. Stato, III, 22.06.2016, n. 2769). Ciò, poiché compete al giudice «… una volta riscontrato il carattere violativo o elusivo (del giudicato) del provvedimento adottato dall’Amministrazione dopo che la decisione da eseguire è divenuta irrevocabile e che sia stato proposto il giudizio d’ottemperanza, adottare tutti i provvedimenti, tra quelli elencati all’art. 114, comma 4, c.p.a., che risultino strumentali alla più compiuta attuazione delle statuizioni contenute nel dictum giudiziale, ivi compresa, ovviamente, la dichiarazione della nullità dell’atto sopravvenuto con esso confliggente» (cfr. ancora Cons. Stato, Sez. III, 22 giugno 2016, n. 2769).
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 24 ottobre 2019, n. 2220
Procedura concorsuale per copertura posto Professore-Giudizio di ottemperanza
N. 02220/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01331/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1331 del 2019, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Sorrentino, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Marsiglia in Milano, piazza San [#OMISSIS#] in Gessate, 2;
contro
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Visconti di Modrone, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Degli Esposti e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via San [#OMISSIS#], 30;
per l’ottemperanza
della sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1269 del 3 giugno 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con sentenza n. 1269 del 3 giugno 2019 questo Tribunale ha accolto il ricorso proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] contro l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e nei confronti di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], diretto all’annullamento dei seguenti atti assunti nell’ambito della procedura di chiamata diretta, indetta dalla medesima Università, Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere, per un posto di professore di II fascia nel settore scientifico-disciplinare «L-LIN/10 Letteratura Inglese»:
– dei verbali del Consiglio della Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere dell’Università Cattolica di Milano n. 16 del 17 giugno 2015 e n. 23 del 25 ottobre 2017, nella parte in cui hanno specificato la “tipologia dell’impegno scientifico-didattico” in relazione alla procedura di chiamata diretta indetta dalla Facoltà per un posto di professore di II fascia nel settore scientifico-disciplinare “L-LIN/10LETTERATURA INGLESE”;
– del verbale del Consiglio della Facoltà n. 4 del 13 dicembre 2017, nella parte in cui ha deliberato la proposta di chiamata diretta della controinteressata a professore di II fascia nel settore scientifico-disciplinare “L-LIN/10 LETTERATURA INGLESE”;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi – ove già adottati – la delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione della proposta suddetta e il provvedimento di nomina della controinteressata;
– previo annullamento o disapplicazione, ove occorra, in parte qua, del «Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato» dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, allegato al decreto rettorale n. 3623 del 12/7/2017.
1.1) Con la predetta sentenza n. 1269/2019 questo T.A.R., riconoscendo la fondatezza del primo motivo di ricorso, ha ritenuto «illegittimo l’operato dell’Università Cattolica allorché, in relazione alla procedura di chiamata diretta in esame, attivata per un posto di professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, anziché limitarsi ad indicare il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare ha specificato la tipologia dell’impegno scientifico disciplinare, senza limitarne l’uso a meri fini informativi in ordine alle specifiche funzioni da assegnare al docente, come previsto nelle altre procedure concorsuali, ex artt. 18, co. 1, lett. a), 24, co. 2, lett. a), 4, co. 5, d.P.R. n. 117/2000, ma al precipuo scopo di porre tale indicazione come elemento di valutazione del candidato.
Tale modus operandi, a ben vedere, vìola i principi generali dell’ordinamento giuridico in tema di trasparenza, imparzialità, non discriminazione e parità di trattamento, «il cui consolidato radicamento nel tessuto dell’ordinamento giuridico costituisce uno dei principali meriti storici della scienza di diritto amministrativo» (così, Consiglio di Stato, sez. VI, 19/12/2018, n.7155; nello stesso senso, Consiglio di Stato sez. VI, 24/04/2018, n.2500)… Per tale procedura, reputa il Collegio come il suindicato criterio interpretativo imponga che l’indicazione di un eventuale profilo sia fatta «esclusivamente» tramite il riferimento ad uno o più settori scientifico disciplinari, come previsto dagli artt. 18, co. 1 lett. a) e 24, co. 2, lett. a) della legge n. 240/2010».
1.2) Si legge ancora nella motivazione della ridetta sentenza che:
– «Per le suesposte considerazioni, il ricorso come in epigrafe specificato va accolto e, per l’effetto, vanno annullate le delibere del Consiglio di Facoltà n. 23 del 25 ottobre 2017 e n. 16 del 17 giugno 2015, nella parte in cui hanno specificato la «tipologia dell’impegno scientifico didattico» ai fini della valutazione del candidato da promuovere. Va del pari annullato il «Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato» dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, allegato al decreto rettorale n. 3623, del 12/7/2017, nella parte in cui, nel dettare il contenuto della proposta del Consiglio di Facoltà, richiede – all’art. 11, co. 2, lett. b) – «la tipologia dell’impegno scientifico e didattico richiesto».
L’annullamento dei predetti atti comporta la caducazione di tutti gli atti della procedura di selezione oggetto del presente giudizio».
2) La sentenza è stata comunicata dalla Segreteria della Sezione a tutte le parti del giudizio mediante p.e.c. in data 3 giugno 2019.
3) Avverso la sentenza è stato proposto appello, con domanda cautelare, che tuttavia è stata rigettata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 4141 del 30 agosto 2019.
4) Stante l’inerzia dell’Università nell’esecuzione della sentenza la ricorrente ha proposto il ricorso per ottemperanza indicato in epigrafe, notificato tra il 21 e il 27 giugno 2019 e depositato il 21 giugno 2019, per chiedere l’esecuzione in parola e, «per l’effetto: – di voler ordinare all’Università resistente di rinnovare la procedura di chiamata diretta annullata limitandosi ad indicare – ai fini della valutazione dei candidati – il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare, mediante pubblicazione del relativo avviso entro 30 giorni; – di nominare sin da ora un Commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza».
5) Si è costituita in giudizio l’Università Cattolica del Sacro Cuore, controdeducendo con separata memoria e producendo documenti.
Ad avviso della resistente «Le domande formulate non rappresentano un obbligo esecutivo della sentenza inter partes» poiché «manca il presupposto di un obbligo di riedizione dell’azione amministrativa a carico dell’Università… Sicché le domande avversarie sono inammissibili perché travalicano il decisum del giudice, che nulla ha statuito circa il rinnovo della procedura di selezione» per cui «l’annullamento dell’intera procedura di chiamata rimette in ogni caso alla discrezione dell’Amministrazione la valutazione se indire o meno una nuova procedura…».
Ciò nondimeno, la difesa dell’Università aggiunge che «attesa la natura esecutiva della sentenza che non è stata sospesa dal Consiglio di Stato, l’Università non è rimasta inerte. Infatti, la Presidenza della Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere dell’Università Cattolica ha convocato per il 25 settembre 2019 la seduta del Consiglio di Facoltà (doc. 1), il cui ordine del giorno è stato successivamente integrato (doc. 2), avente ad oggetto proprio le determinazioni da assumere in esito all’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4141/2019 e alla sentenza del TAR n. 1269/2019».
6) Si è costituita altresì la controinteressata, in data 12 luglio 2019, con memoria di mera forma.
7) In replica alla memoria avversaria il patrocinio ricorrente, dopo avere chiarito che «Nella specie, … non è stato annullato l’intero procedimento sin dal suo avvio, bensì un solo segmento procedimentale», ha stigmatizzato il comportamento dell’Università che «da un lato, dichiarando di aver urgente necessità di acquisire nel suo organico un professore di seconda fascia di lingua e letteratura inglese, ha chiesto al Consiglio di Stato la sospensione della sentenza di primo grado (istanza rigettata per carenza di fumus con ordinanza n. 4141/2019, versata in atti); – dall’altro, incoerentemente, ritarda ed addirittura contesta il suo obbligo di rinnovare la procedura di chiamata secondo le prescrizioni di codesto Ecc.mo T.A.R., che pure sono finalizzate ad individuare il più meritevole dei ricercatori in servizio e che, pertanto, dovrebbero coincidere con il suo stesso interesse; – infine, trascura il fatto che la procedura di chiamata diretta è utilizzabile, ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010, soltanto sino al 31 dicembre 2019, sicché, in caso di ulteriori ritardi, essa dovrà ricorrere alla procedura – ben più lunga e costosa – del concorso pubblico».
8) In data 7 ottobre 2019 la difesa della resistente ha depositato in giudizio l’«Estratto verbale del Consiglio della Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere dell’Università Cattolica del Sacro Cuore tenuto il 4 ottobre 2019» in cui si legge che «In considerazione delle vicende giudiziarie intercorse e della prioritaria necessità di ottemperare ai provvedimenti giurisdizionali fino ad oggi emessi, garantendo non solo la piena legittimità e trasparenza della procedura, ma anche una scelta fondata su un’approfondita selezione di candidati, il preside propone di procedere alla copertura del posto mediante una procedura di valutazione comparativa ai sensi dell’art. 18 legge 240/2010…
Segue ampia discussione.
omissis
Il Preside segnala che la richiesta da votare è su una valutazione comparativa ai sensi dell’articolo 18, non una scelta tra due modalità, ossia tra chiamata diretta e concorso. Il Preside suggerisce che c’è anche la possibilità di non fare chiamate.
Omissis
…
Visto il parere favorevole espresso dalla maggioranza (23 su 35 presenti) relativo alla proposta di valutazione comparativa ai sensi dell’art. 18, il Consiglio di Facoltà approva».
9) Alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2019, sono presenti gli avvocati:
– L. [#OMISSIS#] per la parte ricorrente, che evidenzia come il documento depositato in data 7/10/2019, contenente il Verbale del Consiglio di Facoltà del 4 ottobre 2019, chiarisca la volontà dell’Università di non dare esecuzione alla sentenza n. 1269/2019, con conseguente elusione del relativo giudicato, per cui insiste per la nomina di un commissario ad acta;
– M. A. [#OMISSIS#] per l’Università Cattolica, secondo cui l’esecuzione della sentenza non presuppone la riedizione di una procedura a chiamata diretta in quanto tutti gli atti sono stati annullati, per cui la decisione del Consiglio di Facoltà di avviare un procedimento ex art. 18 L. 240/2010 non è elusivo di alcuna statuizione diretta contenuta nella sentenza di cui si chiede l’ottemperanza;
– E. [#OMISSIS#] in sostituzione di [#OMISSIS#] per la controinteressata.
Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
10) In via preliminare deve precisarsi che la sentenza di questo Tribunale indicata in epigrafe è esecutiva, stante il rigetto della domanda cautelare proposta in sede di appello. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. b) c.p.a., il giudizio di ottemperanza proposto è ammissibile e si può procedere al relativo scrutinio.
11) Deve, in tal senso, respingersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata da parte resistente sul presupposto che, dalla sentenza della cui esecuzione trattasi, non discenderebbe alcun obbligo di riedizione dell’azione amministrativa a carico dell’Università, essendo stata annullata l’intera procedura di chiamata diretta, sicché sarebbe stata rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione la scelta di indire o meno una nuova procedura.
11.1) Al riguardo, va in primo luogo precisato che, l’oggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato dalla verifica da parte del giudice dell’esatto adempimento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente all’interessato l’utilità o il bene della vita riconosciutogli in sede di cognizione (Cons. Stato sez. V, 30 agosto 2013, n. 4322; id., 3 maggio 2012, n. 2529; T.A.R. Lombardia, Milano, 10 ottobre 2019, n. 2119).
Detta verifica, che deve essere condotta nell’ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l’esecuzione (Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2001, n. 2607; sez. IV, 9 gennaio 2001, n. 49; 28 dicembre 1999, n. 1964), comporta una puntuale attività di interpretazione del giudicato, al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, sulla base della sequenza “petitum – causa petendi – motivi – decisum” (Cons. Stato sez. IV, 19 maggio 2008, n. 2312; sez. V, 7 gennaio 2009, n. 10), non senza obliterare che il giudicato amministrativo non può che formarsi con esclusivo riferimento ai vizi dell’atto ritenuti sussistenti, alla stregua dei motivi dedotti nel ricorso (Cons. Stato, VI, 25.02.2019, n. 1321).
Ancora, è utile rammentare che nel giudizio di ottemperanza può essere dedotta come contrastante con il giudicato non solo l’inerzia della pubblica amministrazione cioè il non facere (inottemperanza in senso stretto), ma anche il facere, cioè il comportamento attivo, attraverso cui si realizzi un’ottemperanza parziale o inesatta ovvero ancora la violazione o l’elusione attiva del giudicato (Cons. St., sez. VI, 12 dicembre 2011, n. 6501).
Il riesercizio del potere da parte della pubblica amministrazione a seguito del giudicato soggiace, quindi, a precisi limiti e vincoli, basati sull’esigenza di eseguire secondo buona fede la statuizione del giudice della cognizione, senza porre in essere atti o comportamenti soprassessori e inutili, essendo irrilevante la circostanza che il nuovo provvedimento da emanare possa implicare l’esercizio di poteri discrezionali, posto che incombe sull’amministrazione l’obbligo di leale cooperazione per la concreta attuazione della sentenza (Cons. St., sez. III, 21 luglio 2014, n. 3884).
Come efficacemente chiarito, al riguardo, dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, «l’esigenza di dare esecuzione secondo buona fede alla decisione giurisdizionale amministrativa è alla base di qualsiasi ricostruzione interpretativa della materia: la pubblica amministrazione, infatti, ha l’obbligo di soddisfare la pretesa del ricorrente vittorioso e di non frustrare la sua legittima aspettativa con comportamenti elusivi» (così, sentenza n. 13 del 15 gennaio 2013).
Ne consegue che, consistendo la funzione tipica ed essenziale del giudizio di ottemperanza nell’adeguamento della realtà giuridica e materiale al giudicato, si può ammettere che nessuna specifica attività incomba sull’amministrazione solo se quell’adeguamento costituisce un effetto automatico, diretto ed immediato dello stesso giudicato, senza necessità di alcuna ulteriore attività amministrativa (Cons. St., sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3444) come, ad esempio, accade, in caso di annullamento dell’atto negativo di controllo o di un atto di autotutela, ove si ripristina automaticamente l’efficacia dell’atto controllato o ritirato.
Diversamente, «occorre che la p.a. attivi una leale cooperazione per dare concreta attuazione alla pronuncia giurisdizionale anche e soprattutto alla luce del fatto che nell’attuale contesto ordinamentale la risposta del giudice amministrativo è caratterizzata da un assetto soggettivo, inteso come soddisfazione di una specifica pretesa. E se è vero che la sua soddisfazione non può prescindere dall’ottimale assetto di tutti gli interessi coinvolti ivi compresi quelli pubblici, è anche vero che ciò non può e non deve costituire un alibi per sottrarsi al doveroso rispetto del giudicato.
Consegue da tutto ciò che la nuova operazione valutativa deve dimostrarsi il frutto della costatazione di una palese e grave erroneità del giudizio precedente e non sia, invece, l’espressione di una gestione – a dir poco – ondivaga e contraddittoria del potere e in quanto tale contrastante, nella prospettiva pubblicistica, con il principio costituzionale del buon andamento e, in quella privatistica, con i principi di correttezza e buona fede.
Ed è inutile dire che la relativa argomentazione deve essere tanto più esplicita e pregnante nel caso in cui il riesame sia effettuato dagli stessi soggetti del primo giudizio» (così, Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 13 del 15 gennaio 2013).
11.2) Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, si ricava che, contrariamente a quanto affermato da parte resistente, la sentenza della cui esecuzione si tratta non ha annullato l’intero procedimento sin dal suo avvio bensì, ha annullato le delibere di avvio della procedura di chiamata diretta nella parte in cui esse hanno specificato la «tipologia dell’impegno scientifico-didattico» senza limitarne l’uso a meri fini informativi in ordine alle specifiche funzioni da assegnare al docente (cfr. pagina 15 della citata sentenza n.1269/2019). Di ciò si trae chiara conferma avendo riguardo sia al petitum (l’annullamento «in parte qua» delle delibere citate), che al motivo di ricorso accolto e che ha portato alla sentenza n. 1269/19.
Ne consegue che, la delibera n.23, del 25 ottobre 2017, contrariamente all’assunto della resistente, non è stata affatto annullata nella parte in cui dispone il riavvio della procedura di chiamata diretta a docente di II fascia – settore concorsuale 10/L1 Lingue, letterature e culture inglese e anglo americana, settore scientifico disciplinare L-LIN/10 Letteratura inglese.
Deve, allora, concludersi sul punto che, per la concreta attuazione alla predetta pronuncia giurisdizionale, nel rispetto del dovere di leale cooperazione, l’Università – lungi dal provvedere ad indire una procedura concorsuale nuova ed affatto diversa da quella avviata con le delibere nn. 16/2015 e 23/2017 – avrebbe dovuto dare seguito alla determinazione di «riavviare la procedura di chiamata diretta», di cui alla delibera n. 23, procedendo alla pubblicazione sul sito dell’Ateneo del settore concorsuale e del settore scientifico disciplinare ivi indicato, senza la specificazione della tipologia dell’impegno scientifico disciplinare, unico profilo della ridetta delibera oggetto di annullamento da parte di questo Tribunale.
Da quanto sin qui esposto consegue che, la deliberazione n. 26, da ultimo adottata dall’Università, in data 4 ottobre 2019, basandosi – stando alle argomentazione della difesa resistente – sull’erroneo presupposto che fosse stata annullata l’intera procedura di chiamata e, con essa, anche la determinazione di riavvio della procedura di chiamata diretta, non soltanto, si pone in violazione ed elusione del dictum di cui alla sentenza n. 1269/2019, ma, avuto riguardo al comportamento complessivamente tenuto dall’Ateneo nella vicenda per cui è causa, costituisce proprio «espressione di una gestione – a dir poco – ondivaga e contraddittoria del potere», come sopra stigmatizzata dall’Adunanza Plenaria, in quanto contrastante con il principio costituzionale del buon andamento oltreché con i principi di correttezza e buona fede.
La predetta deliberazione n. 26/2019, benché sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso in epigrafe e non attinta da impugnazione, viene attratta nell’oggetto del giudizio medesimo atteso che, secondo la giurisprudenza amministrativa, «la mancata proposizione, con atto notificato, di una domanda intesa all’accertamento della nullità del provvedimento sopravvenuto (ed elusivo del decisum di cui si chiede l’attuazione) non impedisce lo scrutinio del merito dell’azione di giudicato e, soprattutto, non preclude al giudice la declaratoria (d’ufficio) della nullità dell’atto elusivo» (così, Cons. Stato, III, 22.06.2016, n. 2769). Ciò, poiché compete al giudice «… una volta riscontrato il carattere violativo o elusivo (del giudicato) del provvedimento adottato dall’Amministrazione dopo che la decisione da eseguire è divenuta irrevocabile e che sia stato proposto il giudizio d’ottemperanza, adottare tutti i provvedimenti, tra quelli elencati all’art. 114, comma 4, c.p.a., che risultino strumentali alla più compiuta attuazione delle statuizioni contenute nel dictum giudiziale, ivi compresa, ovviamente, la dichiarazione della nullità dell’atto sopravvenuto con esso confliggente» (cfr. ancora Cons. Stato, III, 22.06.2016, n. 2769).
Nella fattispecie in esame, non va peraltro sottaciuto quanto dedotto in camera di consiglio dalla difesa di parte ricorrente che, con dichiarazione rilasciata a verbale d’udienza, in precedenza riportata, ha rimarcato il carattere elusivo del dictum di cui alla sentenza n. 1269/2019 afferente il deliberato del Consiglio di Facoltà del 4 ottobre 2019, insistendo, quindi, per la nomina del Commissario ad acta.
11.3) Deve, pertanto, essere dichiarata la nullità del predetto deliberato n. 26, datato 4 ottobre 2019, in quanto assunto in violazione ed elusione del dictum di cui alla citata sentenza n. 1269/2019. Ciò, giova ribadire, poiché, anziché riprendere la procedura ex art. 24, co. 6, della legge n. 240/2010, dalla pubblicazione dell’avviso di procedura di chiamata diretta, emendato dall’indicazione della «tipologia d’impegno scientifico-didattico», il Consiglio di Facoltà ha deliberato di avviare una diversa procedura, quella di valutazione comparativa ex art. 18 legge n. 240/2010, di fatto ponendo immotivatamente nel nulla la precedente deliberazione n. 23/2017, sul punto non oggetto di annullamento da parte della ridetta sentenza n. 1269/2019 e, pertanto, pienamente valida ed efficace.
11.4) Per il resto, in accoglimento del ricorso come sopra proposto, va ordinato all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano di riavviare la procedura di chiamata diretta per cui è causa, secondo quanto già deliberato il 25 ottobre 2017 (con la delibera n. 23), ma eliminando la specificazione ivi contenuta della «tipologia dell’impegno scientifico-didattico», annullata dalla sentenza della cui esecuzione trattasi.
A tal fine, l’Università dovrà procedere:
a) alla pubblicazione dell’avviso della procedura in parola nel termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, assegnando il termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione delle domande;
b) alla scadenza del termine di presentazione delle domande, nei successivi 30 (trenta) giorni, alla valutazione dei candidati, per i quali dovrà «compararne i curricula utilizzando criteri oggettivi, senza la precostituzione di alcun «profilo» da utilizzare a fini valutativi ma selezionando il più meritevole «in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro» (cfr. pagina 19 della sentenza n. 1269/2019);
c) entro il medesimo termine indicato sub b, concludere la procedura di chiamata per cui è causa.
11.5) Il Collegio ritiene di disporre sin d’ora che, laddove perduri l’inadempimento dell’Università, con la mancata adozione da parte degli organi competenti degli atti suindicati nella tempistica ivi specificata, sia nominato quale Commissario ad acta il Rettore dell’Università Statale di Milano, o dirigente dallo stesso delegato nell’ambito del medesimo Ateneo, che dovrà porre in essere tutti gli adempimenti al fine di dare esecuzione alla sentenza di questo Tribunale n. 1269/2019.
Il Commissario ad acta è organo del Giudice dell’ottemperanza, le sue determinazioni vanno adottate esclusivamente in funzione dell’esecuzione della sentenza ed eventuali inerzie nell’esecuzione degli ordini impartiti possono rilevare ai fini di un’eventuale responsabilità erariale.
Al termine dell’espletamento del mandato sarà cura del Commissario depositare presso la Segreteria di questa Sezione una documentata relazione sugli adempimenti posti in essere.
Il compenso del Commissario, da determinarsi ai sensi del DPR n. 115/2002, è posto a carico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, e sarà liquidato con separato provvedimento, previa presentazione di apposita documentata richiesta.
12) Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei confronti della resistente mentre possono essere compensate nei confronti della controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) dichiara la nullità della delibera del Consiglio di Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere dell’Università Cattolica del Sacro Cuore n. 26/2019;
b) ordina all’Università Cattolica del Sacro Cuore di dare integrale esecuzione alla sentenza del TAR Lombardia – Milano, Sez. III, 3 giugno 2019, n. 1269, ai sensi e nei termini di cui in motivazione;
c) in caso di perdurante inadempimento nomina quale Commissario ad acta il Rettore dell’Università degli Studi di Milano, che porrà in essere gli adempimenti necessari, ai sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’Università Cattolica del Sacro Cuore al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.000,00 (quattromila), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge, da corrispondere in favore della ricorrente. Spese compensate nei confronti della controinteressata.
Manda alla Segreteria di trasmettere la presente sentenza alle parti costituite, nonché al Rettore dell’Università Statale di Milano quale Commissario ad acta per gli adempimenti di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di Benedetto, Presidente
[#OMISSIS#] Celeste Cozzi, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 24/10/2019