Sono illegittimi i provvedimenti volti a non dare seguito alla chiamata diretta di un ricercatore a tempo determitato di tipo B al termine del triennio vbasato sul solo presupposto della mancata copertura finaziaria.
Tenuto conto della lettera delle norme (il combinato disposto degli artt. 24 e 18 della L. 240/2010) nonché della ratio di tale particolare forma di reclutamento di professori universitari, si deve ritenere che la programmazione finanziaria debba essere coerente con la scelta di indire una procedura per l’assunzione di ricercatore di tipo B, trattandosi di una tipologia di ricercatore per la quale il legislatore ha previsto un naturale upgrading nella carriera universitaria.
In altri termini laddove l’Università bandisca una selezione per ricercatori di cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della L. 240/2010 deve prevedere, accanto ad una programmazione didattica coerente con tale scelta, un altrettanto coerente programmazione finanziaria, dovendo essere consapevole che in presenza di una valutazione positiva del ricercatore al termine del triennio e del possesso da parte di costui dell’abilitazione scientifica nazionale, l’interessato ha titolo ad essere chiamato in ruolo quale professore associato. La legge n. 240 del 2010 richiede, in sostanza, all’Università di prevedere, in sede di programmazione, la possibilità della progressione in carriera dei ricercatori e la corrispondente copertura delle spese necessarie per conseguire tale obiettivo (in tal senso Tar Lazio Roma sez. III 2 maggio 2017, n. 5117).
Ritenere diversamente, ovvero che la sussistenza delle risorse finanziarie debba essere verificata alla scadenza del contratto triennale del ricercatore di tipo B, porterebbe allo svilimento di tale figura rispetto al sistema della carriera universitaria delineato dal legislatore del 2010, nonché sarebbe in aperta contraddizione con la finalità di tale istituto.
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 26 settembre 2018, n. 2148
Ricercatore senior tipo b - Mancata chiamata diretta al termine del triennio -
N. 02148/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00509/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 509 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Cabiddu, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Manara, n.1;
contro
Libera Università di Lingue e Comunicazione – IULM, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Mangia, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano, corso Magenta, n. 45;
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, n. 1;
nei confronti
[#OMISSIS#] Liverani, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
– della delibera del Senato Accademico del 21 dicembre 2016, nella parte in cui decide di non dare corso alla chiamata diretta del dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge 240/2010;
– del verbale del Senato Accademico del 21 novembre 2016;
– del verbale del Consiglio di Facoltà del 16 novembre 2016;
– di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso e, in particolare, per quanto occorrer possa:
– della delibera del Consiglio della Facoltà di Interpretariato, traduzione e studi linguistici e culturali del 7 settembre 2016;
nonché per la condanna dell’Università al risarcimento danni
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 7112017:
– del provvedimento del Consiglio di Amministrazione della Libera Università di Lingue e Comunicazione (IULM) del 20 settembre 2017;
– della delibera del Senato Accademico della Libera Università di Lingue e Comunicazione (IULM) del 19 settembre 2017;
– della delibera del Consiglio della Facoltà di Interpretariato, traduzione e studi linguistici e culturali della stessa Università del 6 settembre 2017;
– della convocazione e dell’o.d.g. del Consiglio della Facoltà di Interpretariato, traduzione e studi linguistici e culturali della stessa Università del 29 agosto 2017;
– dell’art. 37 dello Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, nella parte in cui dovesse intendersi come facoltizzante l’Ateneo ad attivare o meno il procedimento di chiamata diretta dei RTD-b) alla fine del triennio contrattuale;
e la condanna della resistente al risarcimento dei danni derivanti dagli atti e provvedimenti impugnati;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 1912018:
– del provvedimento del Rettore dello IULM del 20 dicembre 2017, assunto in esecuzione dell’ordinanza cautelare, nella parte in cui si fa decorrere la chiamata diretta del dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] “agli effetti giuridici dal 29/12/2017 e agli effetti economici dalla data dell’effettiva presa di servizio”;
– dei verbali del Senato Accademico dell’11 dicembre 2017 e del Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2017 della Libera Università di Lingue e Comunicazione (IULM), nella parte in cui qualificano la chiamata del prof. [#OMISSIS#] come “provvisoria” e con decorrenza “agli effetti giuridici dal 29/12/2017 e agli effetti economici dalla data dell’effettiva presa di servizio”;
– nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso
nonché per la condanna della resistente al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Libera Università di Lingue e Comunicazione – IULM e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 luglio 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente veniva assunto con contratto triennale come ricercatore senior a tempo pieno, ai sensi dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, c. 3, lett. b, a seguito della procedura selettiva approvata con D.R. n. 16600 in data 13/11/2013, per il settore concorsuale 10/I1 – Lingue, letterature e culture spagnola e ispano-americana, S.S.D. L-LIN/05 – Letteratura spagnola, presso la Facoltà di Interpretariato, traduzione e studi linguistici e culturali dell’Università IULM di Milano. La durata del contratto era stabilita a partire dal 09/01/2014 fino all’08/01/2017.
Nel frattempo conseguiva l’abilitazione scientifica nazionale per il ruolo di professore di seconda fascia, settore concorsuale 10/I1, bando 2012 (DD n. 222/2012).
Al ricorrente, in relazione all’anno accademico 2016/2017, nell’ambito del rapporto con l’Università venivano affidati due insegnamenti annuali (ottobre 2016/maggio 2017), destinati a superare i termini temporali di scadenza del contratto da RTDb; inoltre il ricercatore veniva designato dal Dipartimento per la partecipazione a un corso di formazione finalizzato alla presentazione di un progetto di ricerca finanziato dai programmi dell’Unione Europea, con termini di presentazione successivi alla scadenza del contratto da ricercatore. Circostanze queste che inducevano il ricorrente a confidare nella chiamata nei ruoli di professore associato, ai sensi dell’art. 24 comma 5 della L. 240/2010, alla scadenza del contratto di ricercatore.
In data 16 novembre 2016 il Consiglio della Facoltà di Interpretariato, traduzione e studi linguistici e culturali predisponeva e approvava una relazione sulle attività di didattica e di ricerca svolte dal ricorrente [#OMISSIS#] nel periodo gennaio 2014 – gennaio 2017, rilevando che “La specializzazione del dott. [#OMISSIS#] nel campo della traduzione, con una non comune combinazione di pratica traduttiva e analisi critico-teorica sia sulla narrativa che sulla poesia, lo ha reso un collaboratore ideale nella LM in Traduzione e più in generale per tutto il settore delle lingue e delle letterature dell’Università IULM. A questo va aggiunta la sua partecipazione, sempre vivace e propositiva, alle attività di ricerca promosse dal Dipartimento, in particolare all’europrogettazione, giunta in questo periodo in una fase decisiva di elaborazione”.
Approvata all’unanimità la relazione, il Consiglio della Facoltà esprimeva pieno apprezzamento sulle attività di didattica e di ricerca svolte dal dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] nel triennio di riferimento.
Il Senato Accademico del 21 novembre 2016, recependo la relazione approvata dal Consiglio di Facoltà, rinviava alla successiva seduta dello stesso Senato la discussione e deliberazione relativa alla chiamata del ricorrente come professore di seconda fascia.
Sennonché, nella successiva seduta – convocata per il giorno 20 dicembre 2016 e proseguita, per la parte che qui interessa, il 21 – il Senato Accademico decideva di non procedere all’attivazione della procedura di chiamata del dott. [#OMISSIS#], prendendo atto “della non sussistenza, allo stato attuale, della copertura finanziaria che costituisce condizione dirimente per l’avvio delle procedure valutative di cui allo stesso art. 24, comma 3, lett. B)” e contestualmente incaricando il Rettore di individuare, ove possibile, eventuali diverse forme contrattuali con la conseguente adeguata retribuzione.
Avverso la deliberazione del Senato Accademico e gli altri atti meglio indicati in epigrafe l’interessato proponeva ricorso, chiedendo l’annullamento dei provvedimenti nonché il risarcimento del danno, previa tutela cautelare.
Si costituivano in giudizio sia l’Università sia il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 430 del 29 marzo 2017 questo Tribunale accoglieva la domanda cautelare rilevando che, tenuto conto del disposto di cui all’art. 24 comma 5 della L. 240/2010, “l’asserita mancanza attuale di copertura finanziaria, conseguente alla violazione da parte dell’Ente di detta previsione normativa, non può costituire una legittima ragione per non concludere la suddetta procedura di cui all’articolo 24, comma 5” e, conseguentemente, ordinando all’Amministrazione di concludere la procedura di valutazione di cui al citato art 24, comma 5, e, in caso di esito positivo, di procedere alla chiamata del ricorrente inquadrandolo nel ruolo dei professori associati, assicurandone la copertura finanziaria.
Successivamente veniva costituita la Commissione per la valutazione del ricorrente, i cui lavori si concludevano positivamente per il dott. [#OMISSIS#], dichiarato qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il Settore Concorsuale 10/I1 – Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/05.
In data 5 luglio 2017 il Rettore approvava gli atti della Commissione, trasmettendoli al Preside della
Facoltà di Interpretariato, traduzione e studi linguistici e culturali “per le deliberazioni di competenza”.
Il Senato Accademico, nella seduta del 19 settembre 2017, tuttavia, riteneva che non vi fossero “i presupposti e le condizioni perché l’Ateneo…possa disporre la chiamata del dott. [#OMISSIS#], non risultando l’immissione in ruolo di un nuovo docente…sostenibile sul piano delle risorse finanziarie, né coerente con la riorganizzazione dell’offerta didattica”. Pertanto, pur prendendo atto e facendo propria “la valutazione positiva del dott. [#OMISSIS#] espressa dalla Commissione di valutazione, esclusivamente sotto il profilo tecnico e del merito scientifico”, deliberava di non procedere alla chiamata “non sussistendo risorse disponibili, nonché in ragione delle esigenze connesse con la attuale organizzazione della didattica”.
Nella seduta del 20 settembre 2017 il Consiglio di Amministrazione dell’Università deliberava di fare propria la deliberazione con la quale il Senato Accademico aveva escluso la sussistenza dei presupposti per disporre la chiamata del ricorrente.
Avverso tali provvedimenti l’interessato proponeva ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 7 novembre 2017, assistito da domanda cautelare.
L’Università spiegava difese nel merito. Il Ministero eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Con ordinanza n. 1555 del 30 novembre 2017 il Tribunale accoglieva la domanda cautelare rilevando che “gli atti dell’amministrazione appaiono diretti ad eludere gli effetti della precedente misura cautelare disposta con ordinanza 430/2017” e ordinando all’Amministrazione di procedere alla chiamata del ricorrente inquadrandolo nel ruolo dei professori associati, assicurandone la copertura finanziaria.
Quindi il Senato accademico, nella seduta dell’11 dicembre 2017, “al solo scopo di dare esecuzione all’ordinanza del TAR Milano n. 1555 del 3.11.2017 e senza che ciò implichi acquiescenza alla stessa”, disponeva di procedere alla chiamata del ricorrente.
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 12 dicembre 2017, prendeva atto della deliberazione del Senato Accademico disponendo di reperire le risorse finanziarie necessarie a far fronte all’inquadramento del dott. [#OMISSIS#].
Il Rettore, con provvedimento del 20 dicembre 2017, al fine di dare esecuzione alla succitata ordinanza disponeva la chiamata del ricorrente nei ruoli dei professori di II Fascia, per il S.S.D. L- LIN/05 “Letteratura Spagnola”, presso la Facoltà di Interpretariato, traduzione e studi linguistici e culturali dell’Università IULM con decorrenza “agli effetti giuridici dal 29/12/2017 e agli effetti economici dalla data dell’effettiva presa di servizio”.
Avverso i predetti provvedimenti – nella parte in cui qualificano la chiamata del prof. [#OMISSIS#] come “provvisoria” e con decorrenza agli effetti giuridici dal 29/12/2017 e agli effetti economici dalla data dell’effettiva presa di servizio – l’interessato proponeva ricorso per motivi aggiunti depositato in data 19 gennaio 2018, a seguito della cui proposizione veniva disposto il rinvio della già fissata udienza pubblica del 20 febbraio 2018.
In vista della trattazione nel merito le parti depositavano scritti difensivi, insistendo nelle rispettive conclusioni.
Indi all’udienza pubblica del 5 luglio 2018 la causa veniva chiamata e trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1) In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero intimato.
L’eccezione è fondata.
Nel presente giudizio sono impugnati esclusivamente atti adottati dall’Università IULM, nell’ambito di una procedura volta alla nomina in ruolo di professori di II Fascia. La circostanza formale di atti imputabili esclusivamente all’Università si accompagna al dato sostanziale, trattandosi di atti assunti nell’ambito dell’autonomia organizzativa e finanziaria delle Università, sancita ormai da tempo nel nostro ordinamento.
Si tratta di un ambito escluso dalla funzione di indirizzo e controllo propria del Ministero nella materia di interesse.
In tale contesto il Ministero non ha assunto, né potrebbe assumere, alcun ruolo, trattandosi di una procedura della quale la competenza e la responsabilità sono esclusivamente in capo all’Università.
Deve quindi essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero.
2) Venendo al merito della controversia, va sinteticamente premesso che l’articolata vicenda procedimentale e processuale si dipana intorno alla decisione dell’Università IULM di non procedere alla chiamata del ricorrente, ricercatore c.d. di tipo B al termine del triennio contrattuale, a prescindere dalla valutazione dello stesso (nel corso del giudizio accertata positivamente), a causa della (dichiarata) insussistenza della copertura finanziaria.
2.1) Questo è il punto sostanziale che costituisce il fulcro del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti.
2.2) Il secondo ricorso per motivi aggiunti ha invece ad oggetto le determinazioni assunte dall’Università in esecuzione delle ordinanze cautelari di questo Tribunale, in relazioni alle quali i motivi di censura si appuntano sul termine di decorrenza degli effetti della chiamata nei ruoli di professore associato del ricorrente.
2.3) Ciò sinteticamente premesso, va osservato che risulta, all’evidenza, prioritario l’esame dei ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti, pregiudiziali e condizionanti lo scrutinio del secondo ricorso per motivi aggiunti (che sarebbe da esaminare solo in caso di fondatezza dei primi due gravami).
3) Come evidenziato in fatto, successivamente all’ordinanza cautelare n. 430/2017, l’Università costituiva la Commissione, che valutava positivamente il ricorrente, dichiarato qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il Settore Concorsuale 10/I1 – Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/05.
In data 5 luglio 2017 il Rettore approvava gli atti della Commissione, trasmettendoli al Preside della
Facoltà di Interpretariato, traduzione e studi linguistici e culturali “per le deliberazioni di competenza”.
Il Senato Accademico, nella seduta del 19 settembre 2017, tuttavia, riteneva che non vi fossero “i presupposti e le condizioni perché l’Ateneo…possa disporre la chiamata del dott. [#OMISSIS#], non risultando l’immissione in ruolo di un nuovo docente…sostenibile sul piano delle risorse finanziarie, né coerente con la riorganizzazione dell’offerta didattica”. Pertanto, pur prendendo atto e facendo propria “la valutazione positiva del dott. [#OMISSIS#] espressa dalla Commissione di valutazione, esclusivamente sotto il profilo tecnico e del merito scientifico”, deliberava di non procedere alla chiamata “non sussistendo risorse disponibili, nonché in ragione delle esigenze connesse con la attuale organizzazione della didattica”.
Nella seduta del 20 settembre 2017 il Consiglio di Amministrazione dell’Università deliberava di fare propria la deliberazione con la quale il Senato Accademico aveva escluso la sussistenza dei presupposti per disporre la chiamata del ricorrente.
3.1) Tutti questi atti sono stati impugnati con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 7 novembre 2017.
3.2) Alla luce dell’evoluzione procedimentale della vicenda e dell’assenza di alcuna dichiarazione che faccia riferimento ad una mera esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 430/2017 (peraltro elusa nella sostanza) deve ritenersi, come eccepito dalla difesa dell’Università, che il ricorso introduttivo sia divenuto improcedibile.
Invero con tale ricorso sono stati impugnati atti sostituiti integralmente da ulteriori e sopravvenuti provvedimenti, parimenti impugnati, che, per quanto assunti successivamente all’ordinanza cautelare n. 430/2017, non sembrano costituire la manifestazione di una mera esecuzione dell’ordine cautelare (diversamente da quanto emerge in modo lampante con riferimento agli atti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 19 gennaio 2018). Dirimente in tal senso è l’avvenuta valutazione dell’attività del ricorrente da parte della Commissione appositamente nominata, momento procedurale del tutto assente nella precedente sequenza procedimentale (e per questo fortemente censurato nell’atto introduttivo del giudizio).
Per le ragioni che precedono il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile.
4) Il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 7 novembre 2917 è sostenuto dai motivi di gravame di seguito sintetizzati:
I. Violazione e falsa applicazione degli artt. art. 24, commi 3, 5 e 6 della legge 240/2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario), dell’art. 11 del Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di mobilità interna dei professori di prima fascia, di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato dell’Università IULM, emanato con D. R. n. 16044 del 14 dicembre 2011, nonché dei principi sanciti dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n.
251 dell’11 marzo 2005, richiamata dalla stessa legge 240/2010. Violazione dei principi di costituzionali di buon andamento e imparzialità della amministrazione nonché dei principi stabiliti dagli artt. 1 e 2 della legge generale sul procedimento amministrativo:
a seguito della positiva valutazione dell’attività svolta dal ricorrente, non avrebbero dovuto esserci dubbi circa la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge per procedere alla chiamata del ricorrente; la scelta iniziale dell’Università di non procedere neppure alla valutazione sarebbe in aperto contrasto con le previsioni legislative che disciplinano la figura di ricercatore a tempo determinato di tipo B;
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 5 della legge 240/2010 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario) e dell’art. 37, c. 4 dello Statuto
di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e perplessità della motivazione. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica:
la violazione dell’art. 24, comma 5 della legge 240/2010 porterebbe con sé anche la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 37 dello Statuto dell’Università. L’art. 24, comma 5 della legge 240/2010 quando fa riferimento alle “risorse disponibili per la programmazione” non autorizzerebbe un eventuale diniego di chiamata per “mancanza di fondi” – che, peraltro, nel caso di specie sarebbe meramente dichiarata e non dimostrata – ma semplicemente restringerebbe le possibilità di chiamata diretta nell’ambito delle risorse stabilite dalla programmazione triennale e dei punti organico con essa vincolati. L’affermazione circa l’assenza di risorse finanziarie sarebbe in aperta contraddizione con l’attivazione di procedure di valutazione e di immissione in servizio di due ricercatori e di un professore di I fascia;
III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 18, commi 1 e 2 e 24, c. 5 della legge 240/2010 e dell’art. 11 del Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di mobilità interna dei professori di prima fascia, di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato dell’Università IULM, emanato con D. R. n. 16044 del 14 dicembre 20, nonché dei principi sanciti dalla Carta europea dei ricercatori, richiamata dalla stessa legge 240/2010. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e perplessità della motivazione. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica:
non si comprenderebbe il riferimento, contenuto nella impugnata delibera del Senato Accademico, al Piano di Programmazione Triennale del marzo 2014, con il quale il S.A. aveva previsto che, “per quanto riguarda il personale docente, in previsione dell’a.a. 2014/ 2015 si procederà all’integrazione unicamente delle figure necessarie alla copertura dei requisiti di docenza, in un’ottica di necessaria prudenza gestionale“, innanzitutto perché detto atto, essendo successivo all’ingresso in ruolo come ricercatore del dott. [#OMISSIS#] (risalente al gennaio 2014), comunque non potrebbe riguardarlo e soprattutto perché “la prudenza gestionale” nelle procedure di reclutamento dovrebbe esercitarsi (sempre) nel momento in cui si investono le risorse e si allocano i punti organico;
IV. Violazione dell’art. 11 del Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di mobilità interna dei professori di prima fascia, di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato dell’Università IULM, emanato con D. R. n. 16044 del 14 dicembre 2011 e
dell’art. 24, c. 5 della l. 240/2010, nonché dell’art. 3 della legge 241/1990. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica. Eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza, difetto di motivazione, incongruenza e contraddittorietà della stessa:
ai sensi dell’art. 11 del Regolamento dell’Università per la disciplina delle procedure di chiamata la valutazione positiva del ricercatore e la chiamata sono due momenti strettamente legai e vincolati: in presenza di una positiva valutazione l’esito conseguente non potrebbe che essere la chiamata.
V. Violazione e falsa applicazione dell’art. 33, c. 6 della Costituzione. Violazione degli artt. 6 della L. n. 168/1989 istitutiva del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e 1 della legge 240/2010, nonché dell’art. 1 della L. n. 243 del 1991. Eccesso di potere per difetto di ragionevolezza (nell’emanazione dell’atto):
non sarebbe corretta l’affermazione dell’Università secondo cui la particolare autonomia riconosciuta alle Università libere dovrebbe ritenersi prevalente rispetto a quanto previsto nella L.
n. 240/2010.
5) Prendendo spunto da tale ultimo motivo di gravame, va prioritariamente esaminata la tesi dell’Università IULM secondo la quale la disciplina applicabile alla fattispecie oggetto della presente controversia non sarebbe quella di cui alla L. n. 240/2010, ma quella contenuta negli atti (Statuto e Regolamenti) che la IULM si è data nell’esercizio della sua autonomia. A detta dell’Università la disciplina di cui all’art. 24 della L. 240/2010 sarebbe applicabile alle sole Università statali, categoria cui non è ascrivibile la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, essendo una Università non statale.
6) Tale argomento non può essere condiviso.
Va innanzi tutto rilevata l’evidente contraddizione tra tale assunto e gli espliciti riferimenti alla L. 240/2010 contenuti nello Statuto e nel Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato dell’Università IULM: appare davvero singolare che proprio nell’assunzione degli atti espressione della massima autonomia dell’Università questa abbia fatto ampi e costanti riferimenti alla L. 240/2010, praticamente in tutti gli aspetti disciplinati dagli atti generali suddetti.
Ma a margine di tale osservazione, va rilevato che il sistema universitario nazionale è costituito dall’insieme delle Università statali, dagli Istituti universitari ad orientamento speciale, dalle Università non statali legalmente riconosciute e dalle Università telematiche (si veda ad esempio, in termini positivi, l’art. 1 lett. ‘b’ del D.lgs. 19/2012 – adottato ai sensi dell’art. 5 della L. 240/2010 – che definisce come università, ateneo o atenei “tutte le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale e le università telematiche”).
La legge n. 240/2010 di riordino del sistema universitario è da ritenersi applicabile a tutte le istituzioni comprese nel sistema, salvo deroghe espresse che ne limitino l’applicazione ad alcune specifiche istituzioni (si veda, ad esempio, l’art. 2 relativo agli organi e all’articolazione interna, la cui disciplina, stante il tenore letterale della norma, è applicabile alle sole università statali) (cfr. Tar Milano sez. III 8 luglio 2015 n. 1575).
I ricercatori delle Università italiane, comprese le Università non statali e quelle telematiche, godono dello stato giuridico pubblicistico disegnato dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia per il personale docente e ricercatore delle Università statali.
Ne consegue che trovano applicazione, anche con riferimento alle predette Università, le norme di cui agli artt. 18 e 24 della legge n. 240 del 2010 (Tar Lazio Roma sez. III 2 maggio 2017, n. 5117).
7) I motivi del ricorso per motivi aggiunti in quanto strettamente connessi possono essere trattati congiuntamente, vertendo nella sostanza sulla stessa questione, ovvero se la disponibilità delle risorse finanziarie sia da considerare a monte, in sede di programmazione delle selezioni per ricercatore di tipo B oppure a valle, cioè alla scadenza dei relativi contratti nel momento in cui si potrebbe procedere alla chiamata degli aventi diritto.
8) L’art. 24 della L. 240/2010, dopo aver distinto tra ricercatori con contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta (c.d. ricercatori di tipo A – cfr. comma 3 lett. a) e quelli con contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia (c.d. ricercatori di tipo B – cfr. comma 3 lett. b), prevede, al comma 5, quanto segue:
“Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all’articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell’ateneo”.
L’art. 18 comma 2 della L. 240/2010, richiamato dall’art. 24 comma 5, prevede: “Nell’ambito delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1, nonché per l’attribuzione dei contratti di cui all’articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della programmazione triennale di cui all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all’articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 4, lettera d), della presente legge. La programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall’attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall’articolo 24, comma 5”.
9) L’articolo 24, comma 5 L. 240/2010 fissa una particolare modalità (cd. Tenure-Track) riservata ai ricercatori titolari del contratto triennale di cui al comma 3, lettera b) che abbiano ottenuto anche l’abilitazione scientifica nazionale nel settore di riferimento, e con valutazione positiva delle attività svolte nel corso del triennio, con chiamata automatica in ruolo come professore di seconda fascia, nell’ambito delle risorse disponibili.
10) È necessaria, però, una programmazione didattica e finanziaria che ritenga necessaria la copertura di un posto in un dato Settore Scientifico Disciplinare e la valutazione positiva della attività svolta nel triennio dal ricercatore.
Tale previsione è giustificata dalla necessità di trattenere nell’Ateneo il ricercatore che si è formato al suo interno in virtù di un percorso di contratti a tempo determinato che occorre stabilizzare, altrimenti non sarebbe ulteriormente possibile trattenere nell’organico dell’Università salvo attendere che siano bandite le procedure di cui all’articolo 18. Il legislatore vuole trattenere nel sistema, offrendo una prospettiva di carriera, gli studiosi migliori che all’esito di un determinato percorso, in assenza di detta procedura, rischierebbero di uscire dal sistema universitario.
11) Ora, si è detto, il punto controverso tra le parti si incentra sul momento della necessaria disponibilità delle risorse finanziarie.
Tenuto conto della lettera delle norme (il combinato disposto degli artt. 24 e 18 della L. 240/2010) nonché della ratio di tale particolare forma di reclutamento di professori universitari, il Collegio ritiene che la programmazione finanziaria debba essere coerente con la scelta di indire una procedura per l’assunzione di ricercatore di tipo B, trattandosi di una tipologia di ricercatore per la quale il legislatore ha previsto un naturale upgrading nella carriera universitaria.
In altri termini laddove l’Università bandisca una selezione per ricercatori di cui all’art. 24 comma 3 lett. b) della L. 240/2010 deve prevedere, accanto ad una programmazione didattica coerente con tale scelta, un altrettanto coerente programmazione finanziaria, dovendo essere consapevole che in presenza di una valutazione positiva del ricercatore al termine del triennio e del possesso da parte di costui dell’abilitazione scientifica nazionale, l’interessato ha titolo ad essere chiamato in ruolo quale professore associato. La legge n. 240 del 2010 richiede, in sostanza, all’Università di prevedere, in sede di programmazione, la possibilità della progressione in carriera dei ricercatori e la corrispondente copertura delle spese necessarie per conseguire tale obiettivo (in tal senso Tar Lazio Roma sez. III 2 maggio 2017, n. 5117).
12) Ritenere diversamente, come sostenuto dall’Università, ovvero che la sussistenza delle risorse finanziarie debba essere verificata alla scadenza del contratto triennale del ricercatore di tipo B, porterebbe allo svilimento di tale figura rispetto al sistema della carriera universitaria delineato dal legislatore del