Secondo la costante giurisprudenza (cfr. SS. UU. 7 gennaio 2013, n. 150; Consiglio di Stato, Ad. Plen. 29 luglio 2013 n. 17 e 29 gennaio 2014 n. 6; Tar Milano sez. III 30 marzo 2018 n. 872; idem 29 gennaio 2016 n. 196 e 6 novembre 2015 n. 2352) sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, così che alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid, il quomodo dell’erogazione.
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 29 luglio 2019, n. 1767
Studenti-Borse di studio-Riparto di giurisdizione
N. 01767/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00877/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 877 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR Lombardia, in Milano Via Corridoni, n. 39;
contro
Università degli Studi di Milano Bicocca, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, n. 1;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
– del decreto del Rettore dell’Università di Milano – Bicocca n. 196/2017 del 19/01/2017 (prot. 3315/17), pervenuto al ricorrente in data 01/02/2017 mediante raccomandata postale;
– delle comunicazioni dell’Università aventi ad oggetto “trasmissione provvedimenti” (prot. n. 4688/17 del 26/01/2017), “avvio del procedimento di decadenza dalla Borsa di studio a.a. 2015/2016 e adeguamento contribuzione universitaria” (prot. n. 66031 del 29/11/2016), nonchè della nota prot. 70541/16 del 20/12/2016 di reiezione delle controdeduzioni, tutte a firma del Responsabile del procedimento;
– di ogni altro atto conseguente, presupposto, connesso e/o consequenziale pregiudizievole per le ragioni del ricorrente;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
– della graduatoria definitiva di merito per l’ottenimento della Borsa di Studio per l’a.a. 2017/2018, relativa [#OMISSIS#] studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo, approvata con decreto rettorale n. 79788/17 del 23/11/2017;
– del provvedimento della resistente prot. n. 0079849/17 del 24/11/2017 con il quale è stata rigettata l’istanza di riesame degli esiti della graduatoria di esclusione e comunicato l’estratto del verbale dell’apposita commissione mediante raccomandata postale pervenuta allo studente in data 05.12.2017;
– della determinazione dirigenziale n. 66017/17 del 27/10/2017 di approvazione della graduatoria provvisoria di Borsa di Studio per l’a.a. 2017/2018;
– della comunicazione prot. 82077/17 del 01/12/2017 con la quale la resistente trasmette gli atti ut supra impugnati, ancorché espungendo gli elenchi nominativi dei partecipanti ed anonimizzando i relativi dati attesa l’assenza di controinteressati;
– di ogni altro atto conseguente, presupposto, connesso e/o consequenziale pregiudizievole per le ragioni del ricorrente, ivi compresi quelli noti siccome già impugnati con il ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Milano Bicocca;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con nota prot. n. 66031/16 del 29 novembre 2016, l’Università di Milano – Bicocca comunicava allo studente -OMISSIS-, odierno ricorrente, l’avvio del procedimento di decadenza dalla borsa di studio, concessa per l’anno accademico 2015/2016, a seguito di accertamento d’ufficio eseguito sull’ISEE del nucleo familiare ed elaborata dall’INPS sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) resa dal padre ai fini dell’ammissione al beneficio.
Contestualmente l’Università richiedeva la restituzione della somma di euro 4.309,63, pari alla borsa di studio percepita dallo studente nell’anno 2015/2016 comprensiva del valore dei pasti della mensa universitaria, il pagamento della sanzione pecuniaria di euro 12.928,89, pari al triplo del percepito ai sensi dell’art. 10, co. 3 del D.lgs. n. 68/2012 nonché dell’ulteriore sanzione amministrativa di euro 969,44 ex art. 38, co.3 della legge n. 122 del 2010, per una somma complessiva pari a euro 14.941,55.
Con nota del 16 dicembre 2016 il ricorrente presentava le proprie controdeduzioni, che tuttavia venivano rigettate dall’Università con nota prot. 70541/16 del 20 dicembre 2016.
In data 1° febbraio 2017 il ricorrente riceveva:
-) il decreto del Rettore dell’Università n. 196/2017, prot. n.3315/2017 del 19 gennaio 2017 recante l’annullamento dell’attribuzione dei benefici universitari (borsa di studio, servizio abitativo, mensa) per l’a.a. 2015/2016 e la contestuale declaratoria di decadenza dai medesimi anche per l’anno accademico 2016/2017 per effetto dell’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 10 del d.lgs. n. 68/2012;
-) l’ordinanza ingiunzione n. 1/2017, prot. n. 4622/17 del 25 gennaio 2017 con la quale si intimava il pagamento entro dieci giorni della somma di euro 969,44;
-) la nota prot. 4688/16 del 26 gennaio 2017 con cui si invitava a provvedere al pagamento della somma complessiva di euro 17.805,55 entro dieci giorni con avvertenza che “in mancanza, si procederà con il blocco della carriera accademica…”.
Con successiva nota prot. n. 16197/17 del 16 marzo 2017 l’Amministrazione attestava, a seguito di richiesta del ricorrente, l’assenza nel [#OMISSIS#] di specie di controinteressati in quanto le risorse pubbliche disponibili per gli anni accademici in questione avevano consentito l’integrale soddisfazione delle graduatorie di merito.
Avverso l’ordinanza ingiunzione n. 1/2017 il ricorrente proponeva opposizione innanzi al competente [#OMISSIS#] di [#OMISSIS#].
Avverso gli altri provvedimento meglio indicati in epigrafe, invece, proponeva ricorso avanti a questo Tribunale.
Si costituiva in giudizio l’Università intimata, che contestava la fondatezza del gravame con separata memoria.
Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 8 gennaio 2018 il ricorrente impugnava i seguenti ulteriori atti per invalidità derivata:
-) la graduatoria definitiva di merito per l’ottenimento della Borsa di Studio per l’a.a. 2017/2018, relativa [#OMISSIS#] studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo, approvata con decreto rettorale n. 79788/17 del 23 novembre 2017;
-) il provvedimento dell’Università prot. n. 0079849/17 del 24 novembre 2017 con il quale veniva rigettata l’istanza di riesame degli esiti della graduatoria di esclusione e comunicato l’estratto del verbale dell’apposita commissione;
-) la determinazione dirigenziale n. 66017/17 del 27 ottobre 2017 di approvazione della graduatoria provvisoria di Borsa di Studio per l’a.a. 2017/2018;
-) la comunicazione prot. 82077/17 del 1° dicembre 2017 con la quale l’Università trasmetteva i predetti atti.
In vista della trattazione nel merito le parti depositavano scritti difensivi insistendo nelle rispettive conclusioni.
All’udienza pubblica del 13 giugno 2019 il Collegio rilevava, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., la sussistenza di dubbi in ordine alla giurisdizione del [#OMISSIS#] amministrativo.
Indi la causa veniva trattenuta per la decisione.
II) Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del [#OMISSIS#] amministrativo.
Va innanzi tutto rilevato che l’assegnazione dei benefici economici per il diritto allo studio universitario è disciplinata, ratione temporis, dal D.lgs. 29 marzo 2012 n. 68, applicabile a partire dall’anno accademico 2012/2013 (cfr. art. 23 comma 3 del citato decreto legislativo).
Il combinato disposto degli artt. 7 comma 7 e 8 del D.lgs. 68/2012 demanda ad un decreto ministeriale la determinazione dell’importo della borsa di studio, la definizione dei criteri di riparto del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio nonché i requisiti di eleggibilità per l’accesso alle borse di studio con riferimento a criteri relativi al merito e alla condizione economica degli studenti. Precisa l’art. 8 che le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, anche tenuto conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l’università o l’istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, dello stesso decreto, sono previste modalità integrative di selezione quali l’Indicatore della situazione economica all'[#OMISSIS#] e l’Indicatore della situazione patrimoniale equivalente.
Il comma 5 del medesimo art. 8 stabilisce infine che “Fino all’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 7, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del [#OMISSIS#] del Consiglio dei Ministri recante disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario in data 9 aprile 2001, pubblicato [#OMISSIS#] Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, relative ai requisiti di merito e di condizione economica”. In particolare l’art. 5 del predetto DPCM 9 aprile 2001 stabilisce appunto i criteri per la determinazione delle condizioni economiche per l’accesso ai benefici da parte degli studenti.
Ricostruito il quadro normativo di riferimento, va osservato che la concessione dei benefici è subordinata soltanto alla ricorrenza dei presupposti individuati dalla richiamata normativa di riferimento nonché dagli atti generali e regolamentari dell’Università, adottati in conformità alla suddetta normativa.
In sede di concessione dei benefici non si configura alcuna attività discrezionale in capo all’Amministrazione.
La scelta dell’interesse pubblico perseguito (la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’uguaglianza dei cittadini nell’accesso all’istruzione superiore e consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi– si veda art. 2 del D.lgs. 68/2012) è svolta a monte dalla legge, e dai delegati atti regolamentari anche nel quomodo.
L’ente preposto alla concessione ed erogazione dei benefici economici non deve compiere alcuna ulteriore valutazione per il perseguimento di tale interesse, non avendo alcun potere di incisione sull’assetto delle situazioni soggettive, ma dovendo semplicemente riscontrare la sussistenza o meno dei presupposti stabiliti a monte.
Secondo la [#OMISSIS#] giurisprudenza (cfr. SS. UU. 7 gennaio 2013, n. 150; Consiglio di Stato, Ad. Plen. 29 luglio 2013 n. 17 e 29 gennaio 2014 n. 6; Tar Milano sez. III 30 marzo 2018 n. 872; idem 29 gennaio 2016 n. 196 e 6 novembre 2015 n. 2352) sussiste sempre la giurisdizione del [#OMISSIS#] ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, così che alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid, il quomodo dell’erogazione.
Nel [#OMISSIS#] di specie la decadenza disposta dall’Università è stata determinata dall’accertamento, seppure ex post, dell’assenza in capo al ricorrente dei requisiti di reddito stabiliti dalla normativa applicabile, accertamento che non assume alcun connotato di discrezionalità. Nell’ipotesi in cui non vi sia alcuna attività riconducibile, anche mediatamente, all’esercizio di potere pubblico, la posizione giuridica soggettiva del privato è di diritto soggettivo, ed in quanto tale tutelabile davanti al [#OMISSIS#] ordinario.
Tale conclusione non muta in relazione al ricorso per motivi aggiunti, a prescindere dall’articolazione dei motivi di gravame, dovendosi considerare, ai fini del riparto di giurisdizione, il petitum sostanziale.
Si tratta infatti di un’impugnazione che attiene alla mancata concessione della borsa di studio nell’anno accademico successivo a quello oggetto di decadenza, motivata in stretta applicazione dell’art. 10 del D.lgs. 68/2012, ai sensi del quale la presentazione di dichiarazioni non veritiere determina la perdita del diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi.
L’Amministrazione, con il provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti, non ha fatto altro che dare pedissequa applicazione alla disposizione di legge richiamata, non ravvisandosi quindi alcun esercizio di potere autoritativo. La posizione del privato non assume pertanto la natura di interesse legittimo, bensì di diritto soggettivo.
Per le ragioni che precedono sia quanto al ricorso introduttivo sia quanto al ricorso per motivi aggiunti deve essere declinata la giurisdizione del [#OMISSIS#] amministrativo, a favore del [#OMISSIS#] ordinario, innanzi al quale il giudizio può essere riproposto ai sensi e nei termini di cui all’art. 11 c.p.a.
Tenuto conto della pronuncia in rito, sussistono eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 13 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 29/07/2019
IL SEGRETARIO
In [#OMISSIS#] di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.