TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 3 gennaio 2018, n. 11

Procedura concorsuale posto ricercatore-C.d. operazione di "normalizzazione" per età accademica dei dati bibliometrici

Data Documento: 2018-01-03
Area: Giurisprudenza
Massima

Con riferimento all’operazione di “normalizzazione” per età accademica dei dati bibliometrici, ovvero una sorta di perequazione tra candidati con diverse età accademiche, occorre osservare che tale metodo di calcolo risulta espressamente previsto e praticato nella procedura relativa all’abilitazione scientifica nazionale. Tuttavia,  la Commissione di una procedura selettiva, quale quella di cui è causa, nell’ambito della propria discrezionalità, ben può scegliere di praticare tale operazione laddove tra i candidati vi sia un notevole divario di età accademica. Invero tale metodo è volto a riequilibrare il profilo quantitativo della produzione scientifica, potenzialmente superiore in chi ha una maggiore età accademica, per determinare pari opportunità di competizione tra i candidati. L’operazione non è quindi preordinata ad una penalizzazione del candidato di età accademica maggiore ma a perequare gli elementi oggetto di valutazione neutralizzando il divario costituito (potenzialmente) dalla diversa età accademica, e quindi, in definitiva, a scegliere il candidato migliore “a parità di condizioni”.

Contenuto sentenza

N. 00011/2018 REG.PROV.COLL.
N. 03235/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3235 del 2014, proposto da: 
Evelyn Ochoa Machiste, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Melotti, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Lombardia, in Milano Via Corridoni, n. 39; 
contro
Università degli Studi di Pavia, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Milano, via Freguglia, n. 1; 
nei confronti di
[#OMISSIS#] Tripodo, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Scuderi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Milano, via Festa del Perdono, n.10; 
per l’annullamento
– del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Pavia 25 luglio 2014, n. 1204/14 DR Protocollo n. 26610 titolo VII/I, con il quale sono stati approvati gli atti della Commissione giudicatrice della rinnovata procedura di valutazione comparativa indetta dall’Università degli Studi di Pavia per la copertura di un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare CHIM/09 – Farmaceutico Tecnologico Applicativo presso la Facoltà di Farmacia del predetto Ateneo ed è stato dichiarato vincitore il candidato dott. [#OMISSIS#] Tripodo; 
– degli atti della Commissione Giudicatrice in quanto presupposto e parte integrante del predetto Decreto rettorale, escluso il verbale della seduta riguardante i criteri di valutazione dei candidati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Pavia e del controinteressato [#OMISSIS#] Tripodo;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 novembre 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto rettorale n.1008/2010 del 28 giugno 2010 l’Università degli Studi di Pavia indiceva la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario Settore Scientifico Disciplinare SSD Chim/09 Farmaceutico Tecnologico Applicativo presso la Facoltà di Farmacia.
L’odierna ricorrente prendeva parte alla procedura, all’esito della quale la Commissione indicava il candidato dott. [#OMISSIS#] Tripodo quale vincitore con il seguente giudizio comparativo: “Dall’esame comparativo effettuato sulla base dei titoli dell’attività di ricerca e del colloquio il candidato rileva una particolare capacità di sintesi, di riflessione e di interessi conseguenti ad una preparazione svolta in enti pubblici e privati di una certa rilevanza. Per gli studi, i risultati ottenuti e la capacità comunicativa si tratta di un candidato degno di particolare attenzione“.
Con decreto n. 1522/2011 del 18 luglio 2011 il Rettore approvava gli atti della Commissione dichiarando idoneo il dott. [#OMISSIS#] Tripodo.
Il predetto decreto, unitamente agli atti presupposti, veniva impugnato dalla dott.ssa Evelyn Ochoa.
La Sezione IV di questo Tribunale con sentenza n. 1129 del 10 maggio 2013 accoglieva il ricorso, disponendo l’annullamento degli atti impugnati, sulla base, sostanzialmente, della seguente considerazione: “…Dall’esame della succitata normativa, ripresa dalle disposizioni del bando di concorso, si evince, dunque, che nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore della stessa, la valutazione comparativa deve essere effettuata esclusivamente sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando per la formulazione del giudizio i parametri su elencati, mentre la discussione pubblica con la commissione costituisce solo un mezzo di illustrazione dei titoli e delle pubblicazioni, e non un ulteriore elemento di valutazione.
Dalle motivazioni espresse dalla commissione emerge, invece, che il giudizio di valutazione della stessa si è incentrato prevalentemente sul risultato del colloquio orale di esposizione dei titoli, che è assurto, dunque, illegittimamente, al rango di “prova d’esame”.
Con D.R. n. 652/2014 del 14 aprile 2014 veniva annullato il precedente decreto n. 1522/2011 di approvazione degli atti della Commissione giudicatrice e di tutti gli atti preparatori, ad esclusione del verbale n. 1 della seduta preliminare del 24 marzo 2011.
Veniva quindi disposto il rinnovo della procedura di valutazione confermando la Commissione giudicatrice nella medesima composizione. Alla dott.ssa Ochoa veniva assegnato termine fino al 12 maggio 2014 per l’eventuale ricusazione dei commissari, ma l’odierna ricorrente non sollevava alcuna obiezione al riguardo.
In data 3 luglio 2014 la Commissione si riuniva per la verifica dei requisiti dei candidati, esaminava tutte le pubblicazioni presentate e procedeva alla valutazione dei titoli di ciascun candidato in base ai criteri individuati nella prima seduta. 
Il 3 luglio 2014 si tenevano i colloqui con i candidati per la discussione ed illustrazione dei titoli.
La Commissione riformulava quindi i giudizi individuali e collegiali, con particolare attenzione, esplicitata nel verbale, ai candidati Tripodo ed Ochoa. 
La Commissione quindi riconfermava, all’unanimità, il candidato dott. [#OMISSIS#] Tripodo quale vincitore della procedura comparativa. 
In data 4 luglio 2014 veniva redatta la relazione finale. 
Con D.R. n. 1204 del 25 luglio 2014 il Rettore approvava gli atti e dichiarava vincitore il dott. [#OMISSIS#] Tripodo.
Avverso tale provvedimento la ricorrente proponeva il ricorso indicato in epigrafe.
Si costituivano in giudizio l’Università intimata e il controinteressato, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
In vista della trattazione nel merito l’Università e il controinteressato depositavano scritti difensivi, insistendo nelle rispettive conclusioni.
Indi all’udienza pubblica del 29 novembre 2017 la causa veniva chiamata e trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio, non propriamente rispondente ai canoni di sinteticità di cui all’art. 3 comma 2 c.p.a., essendo formato da oltre 50 pagine, vengono indicati tre motivi di gravame (violazione di legge, eccesso di potere per carenza e contraddittorietà della motivazione, eccesso di potere per travisamento di fatto) che vengono poi articolati in modo non particolarmente chiaro e non sempre immediatamente riconducibile ai motivi elencati (con continui rinvii ad “approfondimenti” successivi, che non rendono di facile lettura l’esposizione). 
Le deduzioni della ricorrente si incentrano sulle valutazioni operate dalla Commissione e vengono dal Collegio enucleate come segue:
a) le valutazioni non sarebbero corrette, tenuto conto della superiorità dei titoli vantati dalla ricorrente. La Commissione, poi, per superare la prevalenza dei dati bibliometrici a favore della ricorrente, avrebbe fatto ricorso alla c.d. “normalizzazione” dei dati ufficiali in ragione della diversa età accademica dei candidati, operazione che non sarebbe prevista da nessuna normativa. A dimostrazione della non correttezza delle valutazioni riferisce che nove mesi prima della selezione di cui è causa il Presidente della Commissione, quale componente di altra Commissione di valutazione nell’ambito di una procedura selettiva per ricercatore del SSD CHIM/09 presso l’Università di Genova avrebbe espresso un giudizio nettamente diverso per l’odierno controinteressato dott. Tripodo sulla base degli stessi titoli; 
b) tra le pubblicazioni presentate dal controinteressato sarebbero state valutate quattro pubblicazioni che non sarebbero attinenti al settore scientifico disciplinare oggetto della procedura (SSD CHIM/09);
c) la Commissione avrebbe valutato positivamente, quale “partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali” la partecipazione a due meeting di dottorandi organizzati dall’Università di Palermo;
d) in relazione all’attività didattica svolta dal controinteressato la Commissione avrebbe valutato tale profilo positivamente, quando nel 2010, nella precedente valutazione della stessa procedura, non avrebbe affatto considerata e quando nella procedura svolta presso l’Università di Genova sarebbe stata considerata difficilmente valutabile;
e) in relazione alla produzione scientifica quella della ricorrente sarebbe stata illegittimamente giudicata poco innovativa e discontinua; in realtà l’asserita discontinuità delle pubblicazioni deve essere letta alla luce della maggiore attività didattica svolta dalla ricorrente; le pubblicazioni andrebbero valutate complessivamente, costituendo una sorta di criterio complementare e sussidiario.
A margine di evidenti profili di inammissibilità delle deduzioni della ricorrente per rilevante genericità delle stesse, ad avviso del Collegio il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Vanno innanzi tutto dichiarate inammissibili le argomentazioni con cui si esprimono (anche allusive) mere opinioni personali e quelle che impingono il merito delle valutazioni effettuate dalla Commissione. E’ principio fermo in giurisprudenza che tali valutazioni sono espressione di discrezionalità tecnica, assoggettabili ad un sindacato limitato alla presenza di macroscopiche illogicità ed omissioni ovvero ad evidenti errori di fatto, ferma restando l’impossibilità da parte del giudice di sostituire il proprio giudizio a quello dell’amministrazione e di procedere ad una autonoma valutazione. 
Sotto tale profilo risulta quindi inammissibile la domanda della ricorrente volta ad ottenere la declaratoria del proprio diritto ad ottenere una valutazione che la collochi al primo posto. A tutto concedere, in caso di accoglimento del ricorso (esito cui tuttavia non perviene il presente giudizio) l’Amministrazione, e per essa l’organo tecnico, dovrebbe procedere ad una nuova valutazione, senza che tuttavia possa dichiararsi alcun diritto all’incarico da parte della ricorrente.
Ciò precisato, nel caso di specie non sono ravvisabili né illogicità né macroscopici errori nelle valutazioni compiute dalla Commissione che, nei giudizi collegiali relativi alla ricorrente e al controinteressato si esprime come di seguito letteralmente riportato:
– quanto alla ricorrente: “La candidata ha conseguito il Dottorato di ricerca in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche nel 1993, presso l’Università di Pavia. Titolo della Tesi di Dottorato: Progettazione e Realizzazione di Prototipi di Forme farmaceutiche per la somministrazione di Farmaci Orfani “Orphan drugs”
Presenta 15 pubblicazioni dal 1995 al 2008, La produzione scientifica riguarda prevalentemente l’applicazione di tecniche consolidate e riconosciute in ambito internazionale alla formulazione di sistemi per la veicolazione di diversi tipi di farmaci, mentre le pubblicazioni n” 2 e 3 riguardano la caratterizzazione di soluzioni polimeriche; l’attività di ricerca può essere considerata buona per la conferma ed il consolidamento di conoscenze già note, ma non mostra particolare innovatività e originalità. L’importanza delle pubblicazioni è riconducibile prevalentemente ad un apporto confermativo piuttosto che estensivo delle conoscenze specifiche del settore. La produzione scientifica risulta congruente al SSD in oggetto. La rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la diffusione all’interno della comunità scientifica è buona (IF medio = 1.716).
La discontinuità delle pubblicazioni, intervallate da periodi di inattività di alcuni anni, fa ritenere improbabile che la candidata possa aver svolto ruolo propulsivo sull’attività scientifica alla base delle pubblicazioni di cui è co-autrice. La Commissione ritiene che l’apporto individuale della candidata alle pubblicazioni in collaborazione, di natura operativa, possa essere individuato nella corretta esecuzione delle metodiche di laboratorio e delle tecniche di misura di cui si riferisce nelle pubblicazioni medesime.
La candidata ha svolto attività di ricerca quale assegnista e borsista post-dottorato, l’attività non sempre risulta adeguatamente testimoniata dalla pubblicazione di articoli scientifici in relazione aì periodi di riferimento,
L’attività di ricerca si è concretizzata in 15 pubblicazioni su rivista e risulta diluita in 16 anni (età accademica) con una media di meno di un articolo all’anno: 0.94 articoli/armo ed inoltre è frammentaria e non continuativa con frequenti periodi di inattività dal 1999 al 2002, dal 2005 al 2007 e dal 2008 al 2010 l’ultima pubblicazione è datata 2008…la produzione scientifica della candidata presenta nel complesso dei buoni indici bibliometrici che tuttavia appaiono ridimensionati una volta normalizzati per l’età accademica, sottolineando ulteriormente la ridotta intensità e continuità della produzione scientifica. Anche l’esperienza didattica risulta frammentaria e molto diluita nel tempo. La candidata presenta esperienze lavorative presso soggetti pubblici o privati e periodi di prestazione di servizi di formazione e ricerca, presso istituti pubblici esteri in un periodo compreso fra il 1984 e il 1998”;
– quanto al controinteressato: “…il candidato ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Tecnologia delle sostanze biologicamente attive presso l’Università di Palermo nel 2007. Titolo della Tesi di Dottorato: “Modificazione chimica di polimeri a struttura poliamminoacidica e polisaccaridica per la realizzazione di sistemi stimolo-sensibili per il rilascio di farmaci”. Presenta 11 pubblicazioni dal 2005 al 2009. La produzione scientifica riguarda prevalentemente la produzione e la caratterizzazione di nuovi biomateriali, in particolare, biopolimeri e nuovi dispositivi per la formulazione, il rilascio modificato e la veicolazione di diversi tipi dei farmaci e di molecole biologicamente attive; l’attività di ricerca è da considerarsi del tutto congruente, innovativa e originale con il SSD. L’importanza delle pubblicazioni è prevalentemente riconducibile ad un significativo ampliamento oltre che un approfondimento delle conoscenze specifiche del settore. La rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la diffusione all’interno della comunità scientifica è molto buona (IF medio = 2.401).
L’analisi delle pubblicazioni scientifiche, evidenzia che il candidato ha fornito un apporto individuale anche nelle fasi di ideazione e di perfezionamento delle ricerche di cui è co-autore. Il candidato ha svolto attività di ricerca quale assegnista e borsista post-dottorato, attività testimoniata dagli articoli scientifici pubblicati nei periodi di riferimento. L’attività di ricerca risulta intensa, con una media di quasi due articoli l’anno, e continuativa, non risultando periodi di inattività…. Dall’analisi degli indici riportati, la produzione scientifica del candidato presenta dei buoni indici bibliometrici che restano buoni, una volta normalizzati per l’età accademica, evidenziando ulteriormente l’intensità e la continuità della produzione scientifica. L’esperienza didattica risulta buona, seppur limitata dalla giovane età del candidato. Il candidato presenta esperienze lavorative presso soggetti pubblici o privati e periodi di prestazione di servizi di formazione e ricerca, presso istituti pubblici esteri in un periodo compreso fra il 2003 e il 2011.”
Anche il giudizio comparativo appare non solo particolarmente motivato, ma anche scevro da elementi di illogicità o incongruenza. 
Si legge infatti che “…entrambi i candidati Evelyn Ochoa e [#OMISSIS#] Tripodo, hanno conseguito il Dottorato di Ricerca. Entrambi i candidati presentano un’attività di ricerca pertinente al SSD CHIM09.
La candidata Ochoa presenta una produzione scientifica prevalentemente indirizzata all’utilizzo di tecnologie già note e consolidate a diversi tipi di applicazioni nel settore della tecnologia farmaceutica. L’attività di ricerca risulta comunque pregevole…ma non mostra caratteristiche di innovatività e originalità che appaiono invece evidenti nella produzione scientifica del candidato Tripodo. Infatti le pubblicazioni del candidato Tripodo riguardano, quasi tutte, la produzione, lo sviluppo, la caratterizzazione e lo studio del comportamento, sia in vitro che ex vivo, di nuovi materiali per la somministrazione e la veicolazione di sostanze biologicamente attive, fornendo, in questo caso, un importante apporto di innovatività ed originalità al SSD di pertinenza….Entrambi i candidati hanno svolto attività di ricerca quali assegnisti e borsisti post-dottorato; l’attività è adeguatamente testimoniata dagli articoli scientifici pubblicati dal candidato Tripodo, per quanto riguarda i periodi di riferimento, mentre non risulta sempre e adeguatamente testimoniata dalla pubblicazione di articoli scientifici, nel caso della candidata Ochoa….La rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e la diffusione all’interno della comunità scientifica è da considerarsi buona per la candidata Ochoa (IF: 1.716), e ancora migliore per il dott. Tripodo (IF 2.401)… poiché la candidata Ochoa presenta 15 pubblicazioni dal 1995 al 2008, mentre il candidato Tripodo 11 pubblicazioni dal 2005 al 2009, la Commissione ha ritenuto opportuno considerare gli indici citazionali normalizzati che, sebbene non annullino completamente il divario dovuto al tempo intercorso dalla data di pubblicazione, possono essere considerati più equilibrati nel confronto fra i candidati con una attività di ricerca così diversificata in termini temporali. Il numero totale di citazioni normalizzato risulta superiore per la candidata Ochoa, il numero medio di citazioni per articolo normalizzato risulta confrontabile per entrambi i candidati, l’H-Indexnormalizzato risulta identico per i due candidati, l’Impact Factor medio normalizzato risulta di molto superiore, più che doppio, per il candidato Tripodo rispetto alla candidata Ochoa.
L’esperienza didattica risulta adeguata per entrambi i candidati, considerando il periodo di tempo trascorso dalla laurea alla scadenza del bando di concorso, che risulta di 24 anni per la candidata Ochoa e di 8 anni per il candidato Tripodo. Il numero di pubblicazioni normalizzato, che può essere considerato un indice della produttività del dott. Tripodo (1,83) risulta circa doppio rispetto a quello della Dott.ssa Ochoa (0.94)”.
Tali giudizi non si prestano ad essere sindacati sotto il profilo della legittimità, dando conto adeguatamente delle motivazioni a sostegno delle valutazioni effettuate secondo uno sviluppo argomentativo logico e coerente, soprattutto nell’analisi comparativa tra i due candidati.
Quanto ai singoli profili di censura sopra enucleati dal Collegio, con i quali sembra che la ricorrente voglia dedurre elementi di incongruenza ed illogicità delle valutazioni valga quanto segue.
Con riferimento all’operazione di “normalizzazione” per età accademica dei dati bibliometrici, ovvero una sorta di perequazione tra candidati con diverse età accademiche, il Collegio osserva che tale metodo di calcolo risulta espressamente previsto e praticato nella procedura relativa all’abilitazione scientifica nazionale. Il Collegio è dell’avviso, tuttavia, che la Commissione di una procedura selettiva, quale quella di cui è causa, nell’ambito della propria discrezionalità, ben possa scegliere di praticare tale operazione laddove tra i candidati vi sia un notevole divario di età accademica (come nel caso di specie, ove la ricorrente ha conseguito il dottorato di ricerca nel 1993, il controinteressato nel 2007). Invero tale metodo è volto a riequilibrare il profilo quantitativo della produzione scientifica, potenzialmente superiore in chi ha una maggiore età accademica, per determinare pari opportunità di competizione tra i candidati. L’operazione non è quindi preordinata ad una penalizzazione del candidato di età accademica maggiore, come sostenuto dalla ricorrente, ma a perequare gli elementi oggetto di valutazione neutralizzando il divario costituito (potenzialmente) dalla diversa età accademica, e quindi, in definitiva, a scegliere il candidato migliore “a parità di condizioni”. 
Con riferimento alla censura relativa alla non pertinenza di alcune pubblicazioni del controinteressato con il profilo SSD CHIM/09 oggetto della selezione, ribadita la discrezionalità tecnica di cui gode la Commissione, il Collegio osserva che in base ai criteri stabiliti dalla Commissione stessa nella seduta del 24 marzo 2010 la valutazione comparativa delle pubblicazioni avrebbe considerato la “congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate” (lett. b).
Risulta evidente che, in base ai criteri stabiliti e non contestati dalla ricorrente, non fosse richiesta l’assoluta riferibilità della pubblicazione al settore scientifico-disciplinare di riferimento, potendo invece essere positivamente valutato anche il profilo interdisciplinare.
Ed ancora, con riferimento all’argomentazione secondo cui sarebbero state valutate positivamente quale “partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali” la partecipazione da parte del controinteressato a due meeting di dottorandi organizzati dall’Università di Palermo, non vi è alcuna dimostrazione da parte della ricorrente di quanto la valutazione di tali eventi sia stata determinante nel complesso dell’attività esaminata.
Infine quanto all’asserito diverso giudizio espresso dal Presidente della Commissione in una diversa procedura svoltasi presso l’Università di Genova, il Collegio osserva che il giudizio complessivo ottenuto dal controinteressato è stato comunque molto positivo. Ed in ogni caso tale argomento non appare affatto decisivo tenuto conto che ogni procedura ha dinamiche comparative proprie e non esportabili in differenti contesti. 
In conclusione per le ragioni che precedono il ricorso non è meritevole di accoglimento e deve essere respinto.
Considerata la particolarità della vicenda, dipanatasi in un lungo lasso di tempo, sussistono eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite. 
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di Benedetto, Presidente
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mameli, Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 03/01/2018