TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 3 giugno 2019, n. 1269

Professore associato-Chiamata-Art. 24, comma 6, legge 30 dicembre 2010, n. 240-Profilo candidato-Regolamento d'ateneo

Data Documento: 2019-06-03
Area: Giurisprudenza
Massima

La deroga al concorso pubblico quale ordinaria forma di reclutamento del personale della pubblica amministrazione può ammettersi, per giurisprudenza costituzionale, solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico, trattandosi dell’unico meccanismo imparziale che, offrendo le migliori garanzie di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del merito, garantisce l’efficienza dell’azione amministrativa.

Laddove vi siano due o più ricercatori in servizio presso la medesima università che possono ambire alla promozione di cui alla procedura di chiamata ex art. 24, comma 6, legge n. 240/2010, l’organo a ciò deputato deve compararne i curricula utilizzando criteri oggettivi, senza la precostituzione di alcun «profilo» da utilizzare a fini valutativi ma selezionando il più meritevole «in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro» (ex art. 24, co. 5 legge n. 240/2010, richiamato dal successivo comma 6).

(Nel caso di specie è stato del pari annullato il regolamento d’Ateneo, nella parte in cui, nel dettare il contenuto della proposta del Consiglio di Facoltà, richiede – all’art. 11, co. 2, lett. b) – «la tipologia dell’impegno scientifico e didattico richiesto»).

Contenuto sentenza

N. 01269/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00423/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 423 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Milano, [#OMISSIS#] San [#OMISSIS#] in Gessate n.2;

contro

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Visconti di Modrone n.12;

nei confronti

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Degli [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Via San [#OMISSIS#] n.30;

per l’annullamento

– dei verbali del Consiglio della Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere dell’Università Cattolica di Milano n. 16 del 17 giugno 2015 e n. 23 del 25 ottobre 2017, [#OMISSIS#] parte in cui hanno specificato la “tipologia dell’impegno scientifico-didattico” in relazione alla procedura di chiamata diretta indetta dalla Facoltà per un posto di professore di II fascia nel settore scientifico-disciplinare “L-LIN/10LETTERATURA [#OMISSIS#]”;

– del verbale del Consiglio della Facoltà n. 4 del 13 dicembre 2017, [#OMISSIS#] parte in cui ha deliberato la proposta di chiamata diretta della controinteressata a professore di II fascia nel settore scientifico-disciplinare “L-LIN/10 LETTERATURA [#OMISSIS#]”;

– di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi – ove già adottati – la delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione della proposta suddetta e il provvedimento di nomina della controinteressata;

– previo annullamento o disapplicazione, ove occorra, in parte qua, del «Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato» dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, allegato al decreto rettorale n. 3623 del 12/7/2017.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2019 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1) Riferisce la ricorrente, ricercatrice a tempo indeterminato dal 2004 presso la Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, di avere partecipato alla procedura di chiamata diretta, indetta dalla Facoltà medesima per un posto di professore di II fascia nel settore scientifico-disciplinare «L-LIN/10 Letteratura [#OMISSIS#]».

La procedura – aggiunge la ricorrente – era già stata attivata una prima volta, e si era conclusa nel 2015 con la chiamata della controinteressata, ma era stata annullata in sede giurisdizionale, con la sentenza n. 2440/2015 del TAR Milano, in ragione di talune illegittimità procedurali.

La sentenza in parola, appellata sia dall’Università Cattolica sia dalla dott.ssa [#OMISSIS#], è stata confermata dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza n. 1856/2017.

In forza di tali sentenze, la ricorrente ha dapprima diffidato l’Università a rinnovare il procedimento di chiamata, indi, in assenza di riscontro, il 17 ottobre 2017 ha proposto ricorso per ottemperanza.

Di seguito, il Consiglio di Facoltà, [#OMISSIS#] riunione del 25 ottobre 2017, ha deliberato di riattivare la procedura di chiamata diretta per un posto di II fascia nel predetto s.s.d., pubblicando sul [#OMISSIS#] dell’Ateneo lo stesso profilo già deliberato nel 2015.

[#OMISSIS#] successiva riunione del 13 dicembre 2017 lo stesso Consiglio ha, quindi, indicato quale candidata da sottoporre a valutazione la controinteressata, in ragione della (ritenuta) [#OMISSIS#] rispondenza del suo curriculum alle tematiche del settore concorsuale e, soprattutto, alla tipologia dell’impegno scientifico-didattico richiesto; di seguito, lo stesso Consiglio ha positivamente valutato la dott.ssa [#OMISSIS#], deliberandone la chiamata diretta a professore di seconda fascia.

2) La ricorrente, avuta piena conoscenza in data 16 gennaio 2018 degli atti della procedura, a seguito di istanza di accesso, li ha impugnati, deducendone l’illegittimità sotto più [#OMISSIS#].

2.1) Il primo motivo si rivolge sia ai verbali del Consiglio di Facoltà n. 16, del 17 giugno 2015, e n. 23, del 25 ottobre 2017, [#OMISSIS#] parte in cui hanno indicato la «tipologia dell’impegno scientifico-didattico», sia, in via derivata, all’intera procedura.

I vizi dedotti riguardano l’illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24, commi 4 e 5 [rectius commi 5 e 6], della legge n. 240/2010, nonché, per violazione degli artt. 11 e ss. del Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di cui al decreto rettorale n. 3623/2017 e, in subordine, l’illegittimità del Regolamento stesso, per violazione del principio di imparzialità oltreché per violazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010; ancora, viene dedotta l’illegittimità per violazione del d.M. 4 ottobre 2000 (recante la descrizione dei contenuti scientifico-disciplinari dei settori di cui all’art. 1 del d.M. 23/12/1999) e l’eccesso di potere per sviamento.

2.2) Con il secondo motivo si deduce l’illegittimità dell’individuazione della controinteressata come candidata da sottoporre a valutazione per la chiamata diretta, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24, commi 4 e 5 [rectius commi 5 e 6], della legge n. 240/2010 e del d.M. 4 agosto 2011 (recante: «Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato»), nonché, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13, 13-bis e 14 del regolamento di Ateneo relativo alle procedure di chiamata, di cui al d.R. n. 3623/2017.

2.3) Con il terzo motivo si deduce ancora l’illegittimità dell’individuazione della controinteressata come candidata da sottoporre a valutazione per la chiamata diretta, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca e difetto di motivazione.

2.4) Con il quarto e [#OMISSIS#] motivo si deduce, infine, l’illegittimità della valutazione positiva della controinteressata per difetto di istruttoria e di motivazione, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24, commi 4 e 5 [rectius commi 5 e 6], della legge n. 240/2010, nonché degli artt. 11 e seguenti del Regolamento di Ateneo.

3) Si sono costituite l’Università Cattolica e la dr.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.

Si legge, preliminarmente, in entrambe le anzidette difese, come l’unico motivo che ha condotto all’annullamento della procedura incardinata nel 2015 sia stato quello incentrato sulla violazione degli obblighi di pubblicità della procedura medesima sul [#OMISSIS#] dell’Ateneo, nonostante fossero state sollevate anche altre censure, come quelle in questa sede riproposte, afferenti l’individuazione, avvenuta col verbale n. 16/2015, del profilo del candidato da parte del Consiglio di Facoltà. Il Consiglio di Stato, si prosegue, [#OMISSIS#] sentenza n. 1856 del 20 aprile 2017, ha statuito che: «Tanto è sufficiente per rigettare entrambi gli appelli con l’avvertenza che il procedimento dovrà rinnovarsi con e dalla pubblicazione della notizia relativa alla procedura oggetto di questo giudizio», ivi soggiungendo che: «Tale circostanza rende superfluo l’esame delle ulteriori censure in quanto alla procedura rinnovata potranno partecipare anche i soggetti estranei al presente contenzioso».

Ne consegue, ad avviso dei medesimi patrocini, che, l’effetto caducatorio e conformativo del giudicato avrebbe lasciato integro il segmento procedimentale relativo all’attivazione della procedura, ovvero quello costituito proprio dalla proposta del settore scientifico disciplinare oggetto di chiamata e dall’individuazione della tipologia dell’impegno scientifico-didattico richiesto, pure censurato nel ricorso conclusosi con la predetta sentenza.

Da qui l’eccezione di inammissibilità della riproposta impugnativa, con le relative censure, per la parte rivolta avverso la delibera d’individuazione della predetta tipologia dell’impegno scientifico-didattico, di cui alla seduta del Consiglio di Facoltà del 17 giugno 2015, riportata anche nel verbale della seduta del medesimo Consiglio del 25 ottobre 2017.

4) Alla [#OMISSIS#] di consiglio del 20 marzo 2018, fissata per l’esame della domanda cautelare, la stessa è stata rinunciata da parte ricorrente.

5) In vista dell’udienza pubblica del 22 gennaio 2019 tutte le parti costituite hanno depositato memorie e repliche, insistendo nelle rispettive conclusioni.

6) All’udienza pubblica del 22 gennaio 2019 la causa, presenti gli avvocati L. [#OMISSIS#] per la parte ricorrente, M. A. [#OMISSIS#] per l’Università e N. F. [#OMISSIS#] in sostituzione di [#OMISSIS#] per la controinteressata – che, alle chiamate preliminari, si sono riportate ai rispettivi scritti -, è stata trattenuta in decisione.

7) Per il corretto inquadramento della fattispecie è utile rammentare che, nell’attuale contesto normativo, la copertura dei posti da professore ordinario e associato può avvenire mediante due diverse modalità:

– mediante la procedura selettiva di cui all’art. 18, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, aperta a tutti i soggetti in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale e ai professori già in servizio;

– «fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo», attraverso le procedure di selezione mediante “upgrading”, di cui all’art. 24, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Le disposizioni dal [#OMISSIS#] citate consentono alla singola Università, «nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione» (comma 5), di valutare i docenti titolari di contratto, in servizio presso l’Ateneo medesimo ed in possesso di abilitazione scientifica, ai fini della loro chiamata nel ruolo dei professori associati (se ricercatori) ovvero in quello dei professore ordinari (se professori associati).

Per l’esattezza, il comma 5 ha ad oggetto la procedura di valutazione del ricercatore con contratto a [#OMISSIS#], ai fini della sua chiamata nel ruolo di professore associato, mentre il comma 6 prevede che, per il periodo transitorio dalla data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 e fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo, la medesima procedura di cui al comma 5 possa essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato «in servizio nell’università medesima».

Il legislatore ha poi affidato all’autonomia regolamentare dell’Università l’attuazione dell’art. 24, commi 5 e 6.

L’Università Cattolica ha adottato il «Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato» che, [#OMISSIS#] versione applicabile ratione temporis alla fattispecie, di cui al D.R. 3623/2017, disciplina [#OMISSIS#] artt. 11 e ss. la chiamata diretta di professori di I e II fascia.

Il regolamento, nelle parti d’interesse per la controversia in esame, prevede, in primo luogo, che la procedura di chiamata diretta «è attivata su proposta motivata del Consiglio di Facoltà interessato», che «deve indicare: a) il ruolo (professore di I o di II fascia), il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare cui si riferisce il posto da coprire; b) la tipologia dell’impegno scientifico e didattico richiesto e, nel [#OMISSIS#] sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, le specifiche competenze cliniche richieste» (art. 11). Indi, con specifico riguardo alla chiamata diretta nel ruolo dei professori di II fascia, lo stesso regolamento prevede che sempre il Consiglio di Facoltà «indica il candidato da sottoporre a valutazione tra i ricercatori a tempo indeterminato…in servizio presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, alle funzioni di professore di seconda fascia» (art. 13). A seguire, si prevede che il Consiglio «sottopone a valutazione il candidato individuato … tenuto conto del curriculum scientifico-professionale e della congruità dell’attività svolta, eventualmente anche in campo clinico, con quanto indicato dal Consiglio medesimo, ai sensi dell’art. 11, 2° comma» (art. 13-bis, che poi prosegue chiarendo che «La valutazione è effettuata in conformità [#OMISSIS#] standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale determinati dal Consiglio di Facoltà interessato nell’ambito dei criteri fissati dalle vigenti disposizioni normative. La valutazione riguarda l’attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio [#OMISSIS#] studenti, nonché le attività di ricerca svolte dal candidato (…)»).

La procedura di cui all’art. 24, commi 5 e 6 della legge 240/2010 si presenta, dunque, alternativa a quella di cui all’art. 18 della medesima legge, che pure viene disciplinata dalla resistente Università col Regolamento anzidetto (artt. 5 – 10), prevedendo che la valutazione dei candidati sia effettuata da una Commissione esaminatrice (disciplinata dall’art. 8 del Regolamento stesso) che, al [#OMISSIS#] dei lavori, «formula un motivato giudizio analitico per ciascun candidato e un giudizio conclusivo, indicando i nominativi di non più di due candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni per le quali è stata bandita la procedura» (art. 9). A seguire, è poi richiesta, ai sensi dell’art. 18, la «formulazione della proposta di chiamata» da parte della facoltà, che richiede il «voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia» e, sempre a seguire, l’approvazione della proposta con delibera del consiglio di amministrazione.

La procedura di chiamata ex art. 24 commi 5 e 6 si presenta, a ben vedere, rispetto al concorso nazionale di cui all’art. 18, ben più snella e veloce, in quanto ristretta a quegli studiosi che – oltre ad essere in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale – sono già in servizio presso l’Università, sicché non è indispensabile la nomina di una commissione esaminatrice, né sono necessarie prove di concorso (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 19/12/2018, n.7155, per cui: «Il tratto differenziale tra i due dispositivi di accesso è costituito dal fatto che, mentre il primo ha natura concorsuale – quindi aperto a tutti i candidati interessati –, il secondo prevede un meccanismo di reclutamento eccezionale riservato ai soli “interni”, ovvero al ricercatore o al professore già incardinato presso l’Università»).

Si tratta, allora, di capire fino a che punto la [#OMISSIS#] fluidità della procedura di chiamata diretta, di cui all’art. 24, commi 5 e 6, possa comportare una contrazione delle garanzie proprie delle procedure a concorsualità piena, senza tradursi nell’affidamento della chiamata diretta a valutazioni «libere» dell’Università, secondo un criterio intuitu personae.

La deroga al concorso pubblico quale ordinaria forma di reclutamento del personale della pubblica amministrazione, infatti, può ammettersi, per giurisprudenza costituzionale, solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico (cfr. sentenze n.7 del 2015; n. 134 del 2014; n. 217 del 2012, n. 277, n. 137, n. 28 e n. 3 del 2013), trattandosi dell’unico meccanismo imparziale che, offrendo le migliori garanzie di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del merito, garantisce l’efficienza dell’azione amministrativa.

In relazione al [#OMISSIS#] concreto si è già visto, in occasione della sentenza n. 2440/2015 di questo T.A.R., confermata il 20 aprile 2017 dal Consiglio di Stato (cfr. sentenza n. 1856/2018), come non sia affatto derogabile la regola della pubblicità della procedura di reclutamento, preordinata al rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.

Il principio di selettività ed il favor per la massima partecipazione possibile alle procedure di investitura dei pubblici uffici – anche in [#OMISSIS#] di progressioni “interne” – trova del resto una precisa conferma anche nelle disposizioni generali in tema di pubblico impiego (art. 35 del d.lgs. 165 del 2001).

La stessa legge n. 240/2010 [#OMISSIS#] tra i «Principi ispiratori della riforma» un chiaro richiamo a «criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito» (cfr. art. 1, comma 4).

8) Ebbene, entro tale quadro si tratta di capire, e si può così passare all’esame del primo motivo di ricorso, se e in che termini può ammettersi, nell’ambito di una procedura di chiamata diretta, ex art. 24, comma 6, l’indicazione, accanto al «Settore concorsuale» (…) e al «Settore scientifico-disciplinare» (…) di un profilo del candidato così dettagliato, com’è quello qui in contestazione, da rispecchiare in più punti gli ambiti di ricerca specifici di una delle candidate interessate alla procedura.

8.1) Prima di scrutinare il suesposto motivo, tuttavia, il Collegio deve soffermarsi sull’eccezione di inammissibilità del motivo stesso svolta da parte resistente e controinteressata (e riportata sopra, sub n.3).

L’eccezione è infondata.

La sentenza di primo grado, n. 2440/2015, ha definito il giudizio «in sede di decisione della domanda cautelare» e «con sentenza in forma semplificata», ex artt. 60 e 74 cpa, ravvisando la manifesta fondatezza del ricorso.

È stata, in particolare, ritenuta la manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’art. 24 della legge n. 240/2010, per mancata pubblicità sul [#OMISSIS#] dell’Ateneo della procedura di chiamata, nonché, «ad abundantiam», del sesto motivo, vertente sul giudizio espresso in relazione al curriculum della controinteressata.

Nessun altro motivo ha formato oggetto dello scrutinio del [#OMISSIS#] di primo grado, tenuto anche conto che, ai sensi del citato art. 74 cpa, «La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo».

Analogamente si è determinato il [#OMISSIS#] d’appello il quale, in motivazione, pur essendo stati riproposti dall’attuale ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 101 cpa, i motivi di ricorso dichiarati assorbiti dalla sentenza di primo grado, si è nondimeno incentrato «sul valore da assegnare alla locuzione contenuta in fine del comma 5 dell’art. 24: “Alla procedura è data pubblicità sul [#OMISSIS#] dell’ateneo”», ivi affermando che:

«È pacifico, come affermato [#OMISSIS#] sentenza impugnata, che nessuna pubblicità sul [#OMISSIS#] dell’Ateneo è stata data alla procedura su cui si controverte.

Entrambi i soggetti appellanti affermano che la pubblicità di cui alla [#OMISSIS#] in esame sia una forma di una pubblicità-notizia. La conseguenza di questa qualificazione sarebbe (ma ciò non viene esplicitamente affermato) che tale “notizia” potrebbe esser data dopo la conclusione della procedura e, poiché nessun limite temporale viene indicato dalla [#OMISSIS#], potrebbe non esser comunicata mai, con la conseguenza, correttamente individuata dalla sentenza impugnata, di <<un’inammissibile abrogazione della [#OMISSIS#] in via interpretativa>>.

Ma la ragione di fondo che impedisce di accettare una simile qualificazione è che essa è di derivazione strettamente privatistica, mentre l’oggetto del contendere è, pur sempre, un concorso ad un pubblico impiego, presidiato dall’art. 97, comma quarto, della Costituzione.

Né questo Collegio ritine che il procedimento regolato dalla disciplina richiamata possa essere considerato una deroga (“[#OMISSIS#] i casi stabiliti dalla legge”), pur prevista dalla [#OMISSIS#] costituzionale richiamata perché l’eccezione, come indicano tutti le normative di condono o di sanatoria, riguarda sempre fatti già accaduti, mentre nel [#OMISSIS#] di specie si vorrebbe introdurre, sia pure con limiti temporali, una procedura parallela di assunzione, al di fuori del concorso, da valere per il futuro.

9. Tanto è sufficiente per rigettare entrambi gli appelli con l’avvertenza che il procedimento dovrà rinnovarsi con e dalla pubblicazione della notizia relativa alla procedura oggetto di questo giudizio.

Tale circostanza rende superfluo l’esame delle ulteriori censure in quanto alla procedura rinnovata potranno partecipare anche soggetti estranei al presente contenzioso».

Ne consegue che, riscontrata la mancata pubblicità e, con essa, la mancata partecipazione alla procedura di soggetti diversi dall’odierna controinteressata, non v’era alcun interesse attuale a dolersi, e dunque a giudicare, dell’indicazione del «profilo» oggetto di pubblicazione, non avendo ancora la ricorrente partecipato alla procedura e, conseguentemente, non avendo potuto verificare la concreta lesività dell’indicazione predetta.

Non essendo stato il motivo in esame scrutinato nel precedente contenzioso, lo stesso può ben essere riproposto in questa sede, sussistendo ora sì l’interesse della ricorrente, stante la sua mancata chiamata da parte del Consiglio di Facoltà all’esito della procedura per cui è causa.

8.2) Nel merito, il motivo è, nei sensi di seguito [#OMISSIS#], fondato.

8.2.1) Con le impugnate delibere (17 giugno 2015 e 25 ottobre 2017) il Consiglio di Facoltà ha approvato la seguente descrizione della «Tipologia dell’impegno scientifico-didattico», richiesta ai fini della chiamata diretta di cui si tratta:

«Dal punto di vista scientifico, il candidato dovrà possedere ampie e riconosciute competenze nei seguenti campi di ricerca:

– la letteratura [#OMISSIS#] moderna, con particolare riferimento al periodo elisabettiano, [#OMISSIS#] sua produzione lirica e teatrale, oltre che nei suoi rapporti con l’Italia e l’Europa, e all’opera di Shakespeare;

– il rapporto tra propaganda politica, iconografia e potere [#OMISSIS#] storia letteraria e culturale [#OMISSIS#];

– la ricerca applicata e la metodologia didattica della lingua e letteratura [#OMISSIS#], con attenzione alla redazione dei testi anche non specialistici (case editrici, mass-media e pubblicità) sia [#OMISSIS#] formulazione tradizionale dei manuali, sia in quella contemporanea e allargata della produzione online, fiction, fumetti, televisione.

Dal punto di vista dell’impegno didattico, si richiede una figura che svolga compiti didattici [#OMISSIS#] sede di Milano nell’ambito sia della laurea triennale che delle lauree magistrali, in riferimento [#OMISSIS#] insegnamenti di Lingua e letteratura [#OMISSIS#]. Sarà richiesta anche la partecipazione didattica e organizzativa ai corsi di formazione per insegnanti (T.F.A., P.A.S. e simili)».

8.2.2) Secondo l’impostazione dell’esponente, tale «profilo», e con esso il Regolamento allegato al decreto rettorale n. 3623/2017, che ne consente la formulazione, sarebbe illegittimo, in quanto idoneo a precostituire un profilo ad personam, riferito a competenze già acquisite ed oltremodo particolari, così da spianare la strada ad una promozione non correlata ad un’obiettiva comparazione dei ricercatori in servizio.

Sarebbe, peraltro, poco credibile che la Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere abbia realmente esigenza di un professore con specifiche competenze come quelle dinanzi descritte. Ciò, atteso che alcune di tali tematiche neanche rientrerebbero nel settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 Letteratura [#OMISSIS#], che – secondo la descrizione di cui all’allegato B del d.M. 4 ottobre 2000 – “comprende gli studi sulle culture e sulle opere letterarie in lingua [#OMISSIS#] dal Medioevo all’età contemporanea e quelli sui relativi autori, tanto della madre patria quanto dei vari paesi di lingua [#OMISSIS#], ad eccezione degli Stati Uniti d'[#OMISSIS#], studi condotti con le metodologie della ricerca filologica, linguistica, storico-culturale e critico-letteraria, con particolare riguardo alla comprensione critica, attraverso l’analisi dei testi originali, con approfondimento degli aspetti linguistici e retorici e delle dimensioni tematiche, figurative e formali, e con attenzione alle problematiche della didattica”.

La descrizione della tipologia dell’impegno scientifico-didattico fatta dal Consiglio di Facoltà si spiegherebbe, ad avviso del patrocinio ricorrente, soltanto leggendo il curriculum della controinteressata, ove figurano, non [#OMISSIS#] per fortuita coincidenza, diversi articoli sulla didattica della lingua e della letteratura [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] scuola secondaria, nonché relazioni e pubblicazioni denominate: “La propaganda del potere: [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed [#OMISSIS#] I d’Inghilterra”, “L’immagine del potere, il potere dell’immagine” o “L’immagine del potere: [#OMISSIS#] I in alcuniritratti” o ancora “The Simpsons’ Version of Hamlet”, “Shakespeare e il fumetto manga”, “[#OMISSIS#] Shakespeare’s [#OMISSIS#] and Juliet and its Manga Version”.

8.2.3) Controdeduce, sul punto, la difesa dell’Ateneo, che, la tipologia di impegno scientifico – didattico individuata dal Consiglio di Facoltà, lungi dall’essere una tematica eccentrica rispetto alla declaratoria dei contenuti scientifico- disciplinari del settore L-LIN/10 letteratura [#OMISSIS#], rappresenterebbe un caposaldo della materia e non potrebbe considerarsi ad personam ma funzionale alla Facoltà, ai suoi studenti e ai rapporti con importanti università e istituti di cultura.

8.2.4) Anche la difesa della controinteressata osserva che, come ricordato dal Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] seduta del 13 dicembre 2017, Shakespeare, l’età elisabettiana e la didattica della lingua e letteratura [#OMISSIS#] corrispondono alla tradizione e alle necessità didattiche e culturali da sempre manifestate dall’Università Cattolica, mentre il legame tra le conoscenze linguistiche e quelle letterarie risulta attestato dalla comune riconducibilità al settore concorsuale 10/L1 “Lingue, letterature e culture [#OMISSIS#] e anglo-americana”, nonché dall’intitolazione e dai programmi dei corsi di “Lingua e letteratura [#OMISSIS#]”.

8.2.5) Premette il Collegio come – da una piana lettura delle valutazioni espresse dal Consiglio di Facoltà, [#OMISSIS#] seduta del 13 dicembre 2017 – il surriportato «profilo» dell’aspirante candidato al posto di Professore di II fascia risulti avere assunto un ruolo determinante [#OMISSIS#] individuazione dell’odierna controinteressata.

Ivi, infatti, si legge, tra l’altro, che:

mentre «la produzione e l’attività scientifica, oltre che l’attività didattica, della dott.sssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], come risultanti dal curriculum vitae, … sono poco rispondenti al profilo richiesto dalla Facoltà, trattando principalmente, anche se non esclusivamente, di letteratura irlandese moderna e contemporanea e di letteratura [#OMISSIS#] del Novecento», all’inverso «la produzione e l’attività scientifica, oltre che l’attività didattica, della dott.sssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], come risultano dal curriculum vitae, … rispondono decisamente [#OMISSIS#] al profilo richiesto poiché documentano competenza nell’ambito della ricerca e della didattica shakespeariana, come pure nell’ambito della didattica della lingua e letteratura [#OMISSIS#]» (cfr. verbale allegato sub documento n. 4 della produzione ricorrente).

Ebbene, reputa al riguardo il Collegio, come anche forme alternative di reclutamento, quale quella di cui all’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, pur involgendo necessariamente la discrezionalità del legislatore, debbano essere predisposte secondo criteri oggettivi e senza contraddire il canone di imparzialità dell’amministrazione, poiché «l’oggetto del contendere è, pur sempre, un concorso ad un pubblico impiego» (Cons. Stato, sezione VI, sentenza n. 1856/2017, citata).

Come ribadito, infatti, da recente giurisprudenza amministrativa, cui il Collegio aderisce, «ogni limitazione del precetto costituzionale del pubblico concorso, alterando le condizioni di parità di trattamento degli aspiranti, deve considerarsi del tutto eccezionale» (così, Cons. Stato, Sez. VI, Sent., 06-03-2019, n. 1561; in terminis, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 19/12/2018, n.7155, che poi aggiunge: «deve preferirsi l’interpretazione secondo cui tutti i candidati “interni” alla stessa Università, in possesso dei medesimi requisiti, devono essere posti in grado di partecipare alla procedura di reclutamento in condizioni di parità. Non sarebbe invece conforme a Costituzione una [#OMISSIS#] che consentisse ad una pubblica amministrazione di potere operare progressioni interne “ad personam”»).

Sulla base di tali coordinate ermeneutiche, si deve ritenere illegittimo l’operato dell’Università Cattolica allorché, in relazione alla procedura di chiamata diretta in esame, attivata per un posto di professore di II fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, anziché limitarsi ad indicare il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare ha specificato la tipologia dell’impegno scientifico disciplinare, senza limitarne l’uso a meri fini informativi in ordine alle specifiche funzioni da assegnare al docente, come previsto nelle altre procedure concorsuali, ex artt. 18, co. 1, lett. a), 24, co. 2, lett. a), 4, co. 5, d.P.R. n. 117/2000, ma al precipuo scopo di porre tale indicazione come elemento di valutazione del candidato.

Tale modus operandi, a ben vedere, vìola i principi generali dell’ordinamento giuridico in tema di trasparenza, imparzialità, non discriminazione e parità di trattamento, «il cui consolidato radicamento nel tessuto dell’ordinamento giuridico costituisce uno dei principali meriti storici della scienza di diritto amministrativo» (così, Consiglio di Stato, sez. VI, 19/12/2018, n.7155; [#OMISSIS#] stesso senso, Consiglio di Stato sez. VI, 24/04/2018, n.2500).

La rinuncia alla massima concorsualità tipica della procedura aperta, attuata, come accennato sopra, con l’art. 24, co. 6, della legge n. 240/2010, «non significa affatto che tale peculiare forma di reclutamento sia rimessa a valutazioni “libere” (secondo il criterio dell’intuitus personae), né tantomeno che possa avvenire a mezzo di procedure opache» (Consiglio di Stato, sez. VI, 19/12/2018, n.7155).

Tale assunto, elaborato [#OMISSIS#] decisione da [#OMISSIS#] richiamata del Supremo Consesso amministrativo, può senz’altro estendersi alla fattispecie in esame.

Esso si fonda, stando alla medesima sentenza, sui seguenti condivisibili argomenti ermeneutici:

I) l’obbligo per il [#OMISSIS#] dell’interpretazione costituzionalmente orientata. Va, al riguardo, «rimarcato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il concorso pubblico è la forma generale ed ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione, in quanto meccanismo imparziale che, offrendo le migliori garanzie di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del merito, garantisce l’efficienza dell’azione amministrativa (ex plurimis, sentenze n. 134 del 2014; n. 277, n. 137, n. 28 e n. 3 del 2013). L’indefettibilità del concorso pubblico come canale di accesso pressoché esclusivo nei ruoli delle pubbliche amministrazioni non è assoluta, ma ad esso può derogarsi solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico (sentenze n.7 del 2015; n. 134 del 2014; n. 217 del 2012). L’area delle eccezioni al principio del concorso è stata delimitata in modo assai rigoroso, in quanto sono ritenute legittime le sole deroghe giustificate dall’esigenza di garantire alla pubblica amministrazione specifiche competenze consolidatesi all’interno dell’amministrazione stessa e non acquisibili dall’esterno».

La rigorosa delimitazione operata dalla giurisprudenza costituzionale in relazione alle deroghe in questione – considerate legittime solo quando siano esse stesse funzionali al buon andamento dell’Amministrazione (Corte cost., Sent., 13-09-2012, n. 217) – conduce ad escludere la sussistenza di una simile evenienza laddove, in una procedura di chiamata diretta ex art. 24, co. 6 legge n. 240/2010, si sia in presenza di più candidati in possesso dei medesimi requisiti di accesso alla procedura.

II) Viene poi in soccorso l’interpretazione sistematica.

Benché tanto la disciplina statale quanto quella regolamentare di riferimento (Allegato al d.R. n.3623/2017) non contengano disposizioni riferite alla peculiare situazione di un dipartimento in cui siano in servizio più candidati, in possesso dei medesimi requisiti di accesso alla procedura di chiamata diretta, «è possibile ovviare a tale lacuna assiologica attraverso il ricorso ai principi generali dell’ordinamento giuridico in tema di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento. In base alla loro piana applicazione, l’Università avrebbe dovuto procedere all’espletamento di una procedura di tipo comparativo ai fini dell’individuazione del candidato da parte del Dipartimento da sottoporre alla valutazione della Commissione» (Consiglio di Stato, sez. VI, 24/04/2018, n.2500).

Per tale procedura, reputa il Collegio come il suindicato criterio interpretativo imponga che l’indicazione di un eventuale profilo sia fatta «esclusivamente» tramite il riferimento ad uno o più settori scientifico disciplinari, come previsto dagli artt. 18, co. 1 lett. a) e 24, co. 2, lett. a) della legge n. 240/2010.

La finalità di queste disposizioni, infatti, è – da un lato – quella di garantire la par condicio e la massima partecipazione dei candidati e – da altro lato – quella di limitare la discrezionalità dell’Amministrazione nel definire il profilo professionale richiesto ai partecipanti alla selezione in modo da contrastare il rischio di dare [#OMISSIS#] ai cosiddetti “bandi fotocopia”, predisposti per favorire determinati concorrenti (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 22 dicembre 2017, n.6017; id., VI, 20 aprile 2017, n. 1856; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 30 [#OMISSIS#] 2019, n. 1223, id. 21 aprile 2016, n.768, T.A.R. [#OMISSIS#], Torino, I, 20.1.2016, n.35 per cui: «… mancando la fonte normativa universitaria relativa, la disciplina dettata dall’art. 24, comma 6, risulta comunque integrata, per ciò che concerne i principi in tema di trasparenza e imparzialità della selezione, dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 117/2000 concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento del personale universitario»).

La soluzione ermeneutica prescelta, oltre che costituzionalmente orientata e coerente con il “sistema” di diritto amministrativo, è suffragata dagli stessi, precisi elementi positivi, già valorizzati sia da questo Tribunale ([#OMISSIS#] citata sentenza n. 2440/2015) che dal Consiglio di Stato, da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] sentenza n. 7155/2018, di cui è utile riportare i seguenti passaggi:

– «Viene in particolare rilievo il dato normativo previsto dal comma 5 dell’art. 24 della legge 240/2010, in quanto richiamato dal comma 6, secondo cui «[…] alla procedura è data pubblicità sul [#OMISSIS#] dell’ateneo […]». Questa Sezione, in più di una occasione, ha già evidenziato come la funzione della [#OMISSIS#] sia quella di rendere edotti dell’esistenza della procedura anche soggetti diversi da quelli individuati autonomamente dagli organi universitari, al fine di accordare loro una chance di partecipazione».

– «Che la platea degli aventi diritto alla partecipazione deve essere rappresentata da tutti i ricercatori di ruolo, in possesso della prescritta abilitazione scientifica nazionale, è confermato dal dato letterale di cui all’art. 24, comma 6, il quale si riferisce espressamente all’ «università» e non al dipartimento. Coerentemente, il comma 5 dell’art. 24 (al quale rinvia il comma 6), detta la prescrizione secondo cui «alla procedura è data pubblicità sul [#OMISSIS#] dell’«ateneo» e non sul [#OMISSIS#] del dipartimento.

Sarebbe del resto inspiegabile il motivo per cui l’Ateneo dovrebbe precludersi la possibilità di poter selezionare, tra le proprie risorse, quella ritenuta migliore da promuovere in relazione ad un [#OMISSIS#] insegnamento disciplinare. Il fondamento di tale restrizione – individuato dalla difesa erariale [#OMISSIS#] circostanza che il dipartimento, proprio perché deve reclutare un professore che dovrà svolgere mansioni afferenti al dipartimento medesimo, deve potere effettuare la chiamata tra i ricercatori che operano al suo interno – è giuridicamente inconferente: l’immissione in ruolo del professore associato o ordinario comporta il sorgere di un rapporto di rapporto di lavoro con l’Università, e tali soggetti conservano sempre la possibilità di cambiare dipartimento e ateneo (il [#OMISSIS#] di specie è paradigmatico, dal momento che il Dipartimento di Scienze e Tecnologie della Formazione non esiste più)» (Consiglio di Stato sez. VI, 19/12/2018, n.7155).

In adesione alle considerazioni del Supremo Consesso e in logica successione con esse va, pertanto, coerentemente affermato che, laddove vi siano due o più ricercatori in servizio presso la medesima università che possono ambire alla promozione di cui alla procedura di chiamata ex art. 24, comma 6, legge n. 240/2010, l’organo a ciò deputato deve compararne i curricula utilizzando criteri oggettivi, senza la precostituzione di alcun «profilo» da utilizzare a fini valutativi ma selezionando il più meritevole «in conformità [#OMISSIS#] standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro» (ex art. 24, co. 5 legge n. 240/2010, richiamato dal successivo comma 6).

Va, pertanto, ribadita la fondatezza del primo motivo, la cui pregnanza dà luogo all’assorbimento dei restanti motivi, il cui accoglimento non recherebbe ulteriori utilità alla ricorrente, trattandosi di censure su un’attività valutativa che ha comunque risentito del «profilo» (o «tipologia dell’impegno scientifico didattico») che, per quanto sopra argomentato, non doveva essere considerato a fini valutativi.

9) Per le suesposte considerazioni, il ricorso come in epigrafe specificato va accolto e, per l’effetto, [#OMISSIS#] annullate le delibere del Consiglio di Facoltà n. 23 del 25 ottobre 2017 e n. 16 del 17 giugno 2015, [#OMISSIS#] parte in cui hanno specificato la «tipologia dell’impegno scientifico didattico» ai fini della valutazione del candidato da promuovere. Va del pari annullato il «Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato» dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, allegato al decreto rettorale n. 3623, del 12/7/2017, [#OMISSIS#] parte in cui, nel dettare il contenuto della proposta del Consiglio di Facoltà, richiede – all’art. 11, co. 2, lett. b) – «la tipologia dell’impegno scientifico e didattico richiesto».

L’annullamento dei predetti atti comporta la caducazione di tutti gli atti della procedura di selezione oggetto del presente giudizio.

10) La controvertibilità delle questioni dedotte, palesata dal non perspicuo quadro di riferimento normativo in cui s’inscrive la vicenda dedotta in causa, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 22 gennaio 2019, 27 [#OMISSIS#] 2019, con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore