TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 3 marzo 2020, n. 411

Studenti universitari-Accesso all'università-Diploma di massofisioterapista

Data Documento: 2020-03-03
Area: Giurisprudenza
Massima

L’orientamento  espresso dall’Adunanza plenaria in materia deve valere anche per coloro che già posseggono un altro titolo universitario, poiché “costoro – pur avendo dimostrato, attraverso il conseguimento del titolo, il possesso dei requisiti necessari per poter frequentare con profitto il nuovo corso di studi – sono ormai usciti dal sistema universitario; pertanto, il loro nuovo ingresso in deroga alla programmazione e, quindi, in esenzione dall’obbligo di superamento della prova selettiva, comprometterebbe quelle esigenze – che sopra si sono evidenziate – di garantire che l’offerta di istruzione sia adeguata alle capacità formative degli atenei” (cfr., in termini, TAR Lombardia, III Sezione, sent. n. 508 del 2019).

Contenuto sentenza

N. 00411/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01419/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1419 del 2018, proposto da 
[#OMISSIS#] Parancola, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Giovanni Di [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC indicata in atti 
contro
Ministero dell’Istruzione e Università degli Studi di Pavia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati ex lege in Milano, via Freguglia, 1 
per l’annullamento
1) del provvedimento emesso dalla Università degli Studi di Pavia, con protocollo con n. 2018 – UNPVCLE – 0036224 del 04.05.2018, notificato in pari data, recante il diniego della richiesta del dott. Parancola [#OMISSIS#] di voler ottenere la riconversione creditizia dei titoli posseduti con l’iscrizione diretta ad anni superiori al primo del Corso di Laurea in Fisioterapia;
2) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente presupposto;
nonché per la condanna dell’amministrazione intimata
al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente, ordinando – previa valutazione e conversione dei crediti formativi – l’iscrizione al Corso di Laurea in Fisioterapia a.a. 2017/2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione e dell’Università degli Studi di Pavia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2020 il dott. [#OMISSIS#] Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16 giugno 2018, [#OMISSIS#] Parancola ha dedotto l’illegittimità del provvedimento di cui in epigrafe, evidenziando in fatto di avere conseguito il diploma triennale di massofisioterapista e la laurea in Scienze Motorie, e di avere così acquisito, in tesi, tramite il pregresso percorso universitario, conoscenze teoriche e formazione tali da potere conseguire una iscrizione ad anni superiori al primo anche con riferimento al corso universitario di laurea in fisioterapia.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione convenuta, che ha chiesto il rigetto del ricorso, e la Sezione ha respinto la proposta domanda cautelare con la seguente motivazione: “Rilevato che la questione va definita in sede di merita una volta che si sarà pronunciata l’Adunanza Plenaria (vedi recentemente Consiglio di Stato, sezione VI, ordinanza 25 giugno 2018, n. 3910) e che, nelle more, non risulta comprovato alcun pregiudizio grave ed irreparabile (…)”.
La causa è stata infine trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 25 febbraio 2020.
Nella sua memoria conclusiva, la difesa del ricorrente ha evidenziato che la posizione di questi si differenzierebbe da quelle scrutinate e decise dall’Adunanza plenaria n. 16 del 2018, secondo cui il diploma di massofisioterapista, seppure detenuto congiuntamente a quello rilasciato ad esito del compimento dei cinque anni di scuola secondaria, non è sufficiente a far “saltare” il test di ingresso alla facoltà. 
Nel caso di specie, infatti, il sig. Parancola sarebbe in possesso non soltanto del diploma triennale di massofisioterapista ma anche della laurea in Scienze Motorie.
Nel precedente vagliato dall’Adunanza Plenaria, così come nell’odierno contenzioso, risulta che l’Università non si sia pronunciata, nel provvedimento impugnato, sull’ulteriore requisito vantato dal richiedente l’iscrizione (avvenuto conseguimento di laurea in scienze motorie), ma che si sia semplicemente soffermata sull’inidoneità del titolo costituito dal diploma di massofisioterapista.
Tuttavia, nel caso in esame, il ricorrente ha fin da subito evidenziato tale circostanza, mentre nella vicenda affrontata – tra le altre – dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, la circostanza era stata evidenziata dall’interessato soltanto nel corso del giudizio.
Tanto premesso, dunque, e potendo il Collegio pronunciarsi su poteri amministrativi compiutamente esercitati – salva l’eventuale incompletezza del profilo motivazionale curato nel provvedimento di diniego -, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
L’Adunanza plenaria n. 16 del Consiglio di Stato ha sottolineato una “plurifunzionalità” dell’istituto del numero programmato per l’accesso a determinati corsi di laurea, tra cui quello di fisioterapia, che può essere così schematizzata:
1) verificare la sussistenza dei requisiti di cultura per lo studente che aspira ad essere accolto per la prima volta nel sistema universitario;
2) garantire l’offerta di livelli di istruzione adeguati alle capacità formative degli atenei;
3) consentire la circolazione nell’ambito dell’Unione Europea delle qualifiche conseguite.
A fronte di tale plurifunzionalità, il Collegio ritiene che legittimamente l’Università preclude l’accesso agli aspiranti corsisti che vogliano iscriversi sul mero possesso di ulteriori titoli di preparazione culturale specifica e formazione professionale ritenuti adeguati, in assenza di diversa, espressa disposizione normativa.
I punti 2) e 3) sopra elencati sono infatti per loro natura slegati dal possesso di determinati requisiti culturali di base.
Se dunque i titoli culturali pregressi possono senz’altro garantire al nuovo iscritto un accesso ad anni di corso successivi al primo, una volta compiuta la debita riconversione dei crediti, l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in fisioterapia non può mai prescindere, nel caso di titoli non strettamente equiparati (secondo la distinzione che la stessa adunanza plenaria sopra citata fa tra equiparazione ed equipollenza), dalla previa sottoposizione al test di ingresso.
Nel caso in esame, l’Università ha respinto la domanda di iscrizione diretta al terzo anno del ricorrente proprio sulla base di tali presupposti.
Nell’evidenziare, seppure implicitamente, che il sig. Parancola non avrebbe potuto iscriversi ad anni di corso successivi al primo senza sostenere il test di ingresso, l’amministrazione resistente ha motivato la suddetta preclusione sostenendo che, nel caso di specie, non era stata soddisfatta la “condizione che vi siano posti disponibili nel contingente relativo all’anno di ammissione al quale potrebbe essere ammesso il candidato interessato”, condizione considerata “indispensabile” “per ottenere il riconoscimento dell’equipollenza di titoli conseguiti o l’ammissione ad anni successivi al primo”. 
A fronte di tale motivazione, da ritenersi, sulla base di quanto sopra evidenziato, del tutto coerente con l’orientamento nomofilattico espresso dal Consiglio di Stato, il ricorrente non ha articolato alcuna censura diretta, volta cioè a delineare un eventuale travisamento dei presupposti di fatto individuati dall’amministrazione.
Occorre dunque ribadire l’orientamento già espresso dalla Sezione, secondo cui il ragionamento svolto dall’Adunanza plenaria n. 16 del Consiglio di Stato deve valere anche per coloro che già posseggono un altro titolo universitario, poiché “costoro – pur avendo dimostrato, attraverso il conseguimento del titolo, il possesso dei requisiti necessari per poter frequentare con profitto il nuovo corso di studi – sono ormai usciti dal sistema universitario; pertanto, il loro nuovo ingresso in deroga alla programmazione e, quindi, in esenzione dall’obbligo di superamento della prova selettiva, comprometterebbe quelle esigenze – che sopra si sono evidenziate – di garantire che l’offerta di istruzione sia adeguata alle capacità formative degli atenei” (cfr., in termini, TAR Lombardia, III Sezione, sent. n. 508 del 2019).
Il ricorso deve essere pertanto respinto, mentre le spese del giudizio sono da compensare, in relazione alla complessità delle questioni affrontate e alla non uniformità delle conclusioni giurisprudenziali raggiunte in materia.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di Benedetto, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Lombardi, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 03/03/2020