Le Università, nel delimitare l’oggetto delle procedure di selezione dei ricercatori universitari, non possono far riferimento allo specifico profilo che si intende ricoprire, dovendosi invece far riferimento, come detto, al settore concorsuale o all’eventuale settore scientifico-disciplinare. Ciò comporta che i criteri generali di selezione indicati nel bando non possono attribuire preferenza agli elementi che presentino congruenze con lo specifico profilo.
A contrario non può essere invocato il passaggio contenuto nel citato art. 24, secondo comma, lett. a), della legge n. 240 del 2010 che consente al bando di fornire informazioni riguardo alle specifiche attività che il ricercatore dovrà svolgere una volta preso servizio, e ciò in quanto il passaggio fa appunto riferimento a semplici informazioni che non assumono alcuna influenza sui giudizi comparativi.
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 30 maggio 2019, n. 1223
Procedura concorsuale Ricercatore-Profilo candidato
N. 01223/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01314/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1314 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MILANO BICOCCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, Via Freguglia, n. 1;
nei confronti
[#OMISSIS#] ZERI non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del decreto rettorale n. 16627 del 4 aprile 2018, avente ad oggetto la approvazione degli atti e la nomina del vincitore della «procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 240/2010 per il settore concorsuale 11/E1 – Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria – settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 – Psicologia Generale, presso il Dipartimento di Scienza dei Materiali», a sua volta indetta con decreto rettorale n. 16504 del 5 ottobre 2017;
del verbale n. 1 della commissione giudicatrice;
di tutti gli altri verbali della commissione giudicatrice, dei relativi allegati e della relazione finale;
di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compreso, per quanto possa occorrere, l’art. 1 del bando di concorso, laddove ha attribuito valore di criterio selettivo alle «specifiche funzioni» ivi indicate;
nonché del contratto di lavoro stipulato dal controinteressato, ove esistente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Milano Bicocca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2019 il dott. [#OMISSIS#] Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Università degli Studi Milano Bicocca, con decreto rettorale n. 16504 del 5 ottobre 2017, ha bandito un concorso volto alla selezione di un ricercatore universitario con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010 per il settore concorsuale 11/E1 – Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria – settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 – Psicologia Generale, presso il Dipartimento di Scienza dei Materiali.
La ricorrente, titolare dell’abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia nel settore concorsuale 11/E1 – Psicologia generale, Psicobiologia e Psicometria, ha partecipato alla suindicata procedura.
Con decreto rettorale n. 16627 del 4 aprile 2018, l’Università degli Studi di Milano Bicocca ha approvato gli atti della Commissione di concorso ed ha nominato vincitore il dr. [#OMISSIS#] Zeri, al quale è stato attribuito un punteggio complessivo di 45,90 (alla ricorrente, unica altra partecipante alla procedura, è stato invece attribuito il punteggio di 41,52).
Contro questo provvedimento è principalmente diretto il ricorso in esame.
Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l’Università degli Studi di Milano Bicocca. Il controinteressato non si è invece costituito in giudizio.
La Sezione, con ordinanza n. 994 del 9 luglio 2018, ha accolto l’istanza cautelare.
In prossimità dell’udienza di discussione del merito, le parti costituite hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni.
Tenutasi la pubblica udienza in data 26 marzo 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.
Con il primo motivo di ricorso, viene dedotta la violazione dell’art. 24, primo comma, lett. a), della legge n. 240 del 2010. L’interessata rileva, in particolare, che i criteri di selezione indicati nel bando di concorso hanno dato rilievo alle esperienze ed alle pubblicazioni dei candidati attinenti, non solo al settore scientifico disciplinare oggetto della procedura, ma anche allo specifico profilo descritto nel bando stesso, e cioè alle specifiche funzioni che il vincitore di concorso avrebbe poi dovuto svolgere una volta assunto (peraltro, secondo la ricorrente, del tutto estranee al settore scientifico disciplinare). Allo stesso modo anche i criteri elaborati dalla commissione di concorso avrebbero valorizzato esperienze e pubblicazioni attinenti allo specifico profilo. Tutto ciò, a dire della ricorrente, sarebbe in contrasto con quanto stabilito dalla richiamata norma, la quale imporrebbe di dare esclusivo rilievo all’attinenza con il settore concorsuale o con il settore scientifico disciplinare.
Questa censura viene ripresa e specificata nel secondo motivo di ricorso con il quale viene dedotta la violazione dell’art. 2, terzo comma, e dell’art. 3, secondo comma, del d.m. n. 243 del 2011. L’interessata rileva in particolare che, ai fini della valutazione delle pubblicazioni, queste norme impongono di individuare criteri che premiano esclusivamente la congruenza delle stesse con il settore scientifico disciplinare e non anche la specifica attinenza con il profilo.
In proposito si osserva quanto segue.
Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del primo motivo nella parte in cui si rivolge avverso il bando di concorso che, secondo l’Amministrazione, avrebbe dovuto essere immediatamente impugnato.
In proposito è sufficiente richiamare il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui l’onere di immediata impugnazione dei bandi di concorso va limitato alle clausole escludenti e cioè alle clausole che impediscono al ricorrente la partecipazione al concorso stesso (cfr., fra le tante, T.A.R. Abruzzo, sez. I, 2 maggio 2014, n.388).
Per ciò che concerne il merito, va osservato che l’art. 24, secondo comma, lett. a), della legge n. 240 del 2010 stabilisce che i bandi di concorso volti alla selezione di ricercatori universitari da assumere con contratto a tempo determinato devono delimitare l’oggetto della procedura specificando il settore concorsuale cui si riferisce la stessa nonché l’eventuale profilo <<…esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari>>.
Analoga disposizione è contenuta nell’art. 3, secondo comma, lett. b), del d.m. n. 243 del 2011, il quale, nel disciplinare i criteri che debbono essere seguiti per la valutazione delle pubblicazioni effettuate dagli aspiranti ricercatori, prevede che se ne debba apprezzare la congruenza <<…con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate>>.
Da queste disposizioni si ricava innanzitutto che le Università, nel delimitare l’oggetto delle procedure di selezione dei ricercatori universitari, non possono far riferimento allo specifico profilo che si intende ricoprire, dovendosi invece far riferimento, come detto, al settore concorsuale o all’eventuale settore scientifico-disciplinare. Ciò comporta che i criteri generali di selezione indicati nel bando non possono attribuire preferenza agli elementi che presentino congruenze con lo specifico profilo.
A contrario non può essere invocato il passaggio contenuto nel citato art. 24, secondo comma, lett. a), della legge n. 240 del 2010 che consente al bando di fornire informazioni riguardo alle specifiche attività che il ricercatore dovrà svolgere una volta preso servizio, e ciò in quanto il passaggio fa appunto riferimento a semplici informazioni che non assumono alcuna influenza sui giudizi comparativi.
Questi principi generali sono poi specificati con riguardo alle pubblicazioni per le cui valutazioni non è possibile dar rilievo alla loro congruenza con lo specifico profilo che si intende ricoprire, ma esclusivamente con il settore scientifico-disciplinare.
La giurisprudenza ha chiarito che la finalità di queste disposizioni è, da un lato, quella di garantire la par condicio e la massima partecipazione dei candidati e, da altro lato, quella di limitare la discrezionalità dell’Amministrazione nel definire il profilo professionale richiesto ai partecipanti alla selezione in modo da contrastare il rischio di dare vita ai cosiddetti “bandi fotocopia”, predisposti per favorire determinati concorrenti (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 22 dicembre 2017, n.6017; id., VI, 20 aprile 2017, n. 1856; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 21 aprile 2016, n.768).
Ciò premesso, va osservato che, nel caso concreto, l’art. 1 del bando di concorso, oltre ad indicare le specifiche funzioni che il ricercatore dovrà svolgere un volta preso servizio (attività didattica principalmente negli insegnamenti sia frontali sia di laboratorio con contenuti contattologico e optometrico) stabilisce che i candidati dovranno mostrare comprovate competenze nell’ambito della percezione visiva e in campo optometrico e contattologico e, in particolare <>.
Come è agevole rilevare, il bando non si limita ad indicare il settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura selettiva, ma si spinge oltre indicando lo specifico profilo che il ricercatore sarà chiamato a ricoprire. Ma ciò che maggiormente rileva in questa sede è che lo stesso bando indica poi i criteri generali di selezione stabilendo che il candidato dovrà dimostrare di avere una consolidata preparazione nella materia attinente alla specifica attività che il medesimo sarà destinato a svolgere una volta preso servizio; peraltro, a quanto sembra, attività poco pertinente con il settore concorsuale e con il settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura (settore concorsuale 11/E1 – Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicometria – settore scientifico-disciplinare M-PSI/01).
Per quanto riguarda poi i criteri specifici di selezione individuati dalla Commissione di concorso, si deve rilevare come anche quest’ultima, evidentemente al fine di dare concreta attuazione alle norme generali contenute nel bando, abbia dato rilievo all’attinenza degli elementi da valutare allo specifico profilo indicato nel bando stesso. Ciò è avvenuto in particolare – in base a quanto si legge nell’allegato A del verbale 1 dell’8 febbraio 2018 – per la valutazione dell’attività di formazione post-lauream, per la valutazione dell’attività didattica universitaria svolta in Italia o all’estero e per la valutazione delle pubblicazioni.
Appare dunque evidente, in tal quadro, come l’Amministrazione non abbia dato corretta applicazione alle norme richiamate dalla ricorrente le quali, come visto, impongono di dare esclusivo rilievo al settore concorsuale o al settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura.
Si precisa peraltro che ciò determina di per sé l’illegittimità degli atti impugnati senza che sia possibile per questo Giudice riformulare il giudizio comparativo (giudizio riservato all’Amministrazione) al fine di verificare in che modo i criteri errati abbiano nel concreto influito sui punteggi attribuiti ai candidati.
Per queste ragioni, le censure in esame sono fondate.
Con l’ultimo motivo di ricorso, viene dedotta la violazione dell’art. 4, primo comma, del d.P.R. n. 117 del 2000 in quanto, in ritenuta violazione di tale norma, la Commissione di concorso avrebbe individuato i criteri di selezione solo dopo aver preso conoscenza dei nominativi dei candidati.
Anche questa censura è fondata giacché, come ha avuto modo di affermare di recente la Sezione, la suindicata norma impone alle Commissioni giudicatrici dei concorsi di ricercatore universitario di individuare i criteri di selezione dei candidati prima di aver preso conoscenza dei loro nominativi e ciò per evitare che possa sorgere il sospetto che i criteri vengano individuati al fine di favorire o penalizzare taluno dei candidati stessi (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 5 settembre 2019, n. 757 che richiama Consiglio di Stato, sez. VI, 13 dicembre 2017, n. 5865). Nel caso in esame, non è contestato che la Commissione, seppur al fine di verificare la sussistenza di eventuali casi di incompatibilità, ha preso visione dell’elenco dei candidati (peraltro come detto solo due) prima di aver predisposto la griglia dei criteri di valutazione.
Per tutte queste ragioni, il ricorso è fondato e, per l’effetto, va disposto l’annullamento degli atti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’Università resistente al rimborso delle spese di giudizio che liquida in euro 4.000 (quattromila), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di Benedetto, Presidente
[#OMISSIS#] Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 30/05/2019