l’art. 24 comma 2, della L. n. 240/2010 richiede che nelle selezioni per ricercatore la specificazione dell’eventuale profilo avvenga “esclusivamente” tramite l’indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari.
Tale coerenza, ad avviso del Collegio, non può che essere richiesta anche per gli specifici requisiti di ammissione, che devono corrispondere al settore scientifico disciplinare bandito. Ciò deve riferirsi anche al requisito previsto nel caso di specie, ovvero il conferimento di asssegni di ricerca per tre anni, che deve essere necessariamente inteso nel nel SSD Diritto dell’Unione Europeanel SSD Diritto dell’Unione Europea.
Diversamente interpretando si introdurrebbe nella procedura, e precisamente nella fase di ammissione, un elemento spurio ed eccentrico rispetto alla previsione normativa, che, come già rilevato, richiede quale esclusivo riferimento per l’individuazione del ricercatore il settore scientifico-disciplinare indicato dal bando. In altri termini si vanificherebbe l’obiettivo della norma, se si consentisse di prevedere specifici requisiti di ammissione del tutto differenti rispetto al settore scientifico disciplinare individuato. Nel caso di specie, stante l’assenza di specificazione della previsione del bando circa l’ambito disciplinare della titolarità dei tre anni di assegni di ricerca, se non si vincolasse il requisito specifico al settore scientifico disciplinare indicato nel bando si perverrebbe al paradosso di ammettere la partecipazione di candidati con profili del tutto estranei a quello richiesto.
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 4 settembre 2018, n. 2044
Procedura concorsuale posto ricercatore-Procedura-valutazione titoli-Interpretazione titolo richiesto
N. 02044/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02836/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2836 del 2017, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio Legale Associato Clifford Chance in Milano, piazzetta M. Bossi, n. 3;
contro
Università degli Studi Milano, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto ex lege in Milano, via Freguglia, n.1;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Cuocolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Savona, n. 19/A;
per l’annullamento
del Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Milano dell’11 ottobre 2017 n. 3745, con il quale è stato dichiarato vincitore della procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo B) presso il Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici dell’Ateneo il Dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
di tutti gli atti della suddetta procedura, nella parte in cui risultano lesivi degli interessi dell’odierna ricorrente, e, in particolare:
— del D.R. dell’Università degli Studi di Milano dell’11 aprile 2017, n. 1518 con cui sono state indette “selezioni pubbliche per la copertura di n. 32 posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 3 anni, ai sensi dell’art. 24 Legge 240/10, comma 3, lett. b)” per lo svolgimento di “attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti” e, fra gli altri, nel “Dipartimento di Studi Internazionali, giuridici e storico-politici – codice concorso: 3599 – Posti: 1 – settore concorsuale 12/E4 – Diritto dell’Unione Europea – settore scientifico-disciplinare IUS/14 – Diritto dell’Unione Europea”;
— del D.R. del 21 giugno 2017, n. 2355, di nomina della Commissione per la Procedura di selezione; del verbale n. 1 del 20 luglio 2017 recante i “criteri di massima per la valutazione dei candidati” partecipanti alla Procedura e dei successivi verbali della Commissione recanti i giudizi e della relazione finale dei lavori;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, in quanto lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente;
nonché per la condanna
dell’Università degli Studi di Milano all’adozione dei provvedimenti necessari al riconoscimento della Dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] quale vincitrice della Procedura di selezione, ovvero, in subordine, per la rivalutazione dei candidati da parte di una Commissione in diversa composizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Milano e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 luglio 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con D.R. n. 1518/2017 dell’11 aprile 2017, pubblicato in G.U. n. 32 del 28 aprile 2017, l’Università degli Studi di Milano bandiva una selezione “per la copertura di n. 32 posti di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 3 anni, ai sensi dell’art. 24 Legge 240/10, comma 3, lett. b, con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti”.
Tra gli altri, e per quanto qui rileva, veniva bandito n. 1 posto da ricercatore con contratto a tempo determinato di tipo B, ex art. 24, comma 3, lett. b) L. 240/2010 presso il Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici, settore scientifico-disciplinare IUS/14 – Diritto dell’Unione Europea.
Partecipavano alla procedura di selezione per tale posto due soli soggetti, la ricorrente Dott.ssa [#OMISSIS#] e il controinteressato Dott. [#OMISSIS#].
Per quanto qui di interesse l’art. 2 del bando prevedeva i seguenti requisiti di ammissione:
“1. Sono ammessi a partecipare alle selezioni i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, in possesso, alla data di scadenza del bando, del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all’estero, o del diploma di specializzazione medica (per l’area medica).
I candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Paesi non appartenenti all’Unione Europea dovranno allegare copia del provvedimento rilasciato dalle competenti autorità con il quale è stata riconosciuta l’equiparazione o l’equivalenza al corrispondente titolo italiano
La documentazione comprovante l’equiparazione o l’equivalenza del titolo straniero dovrà in ogni caso, a pena di esclusione, essere prodotta all’Amministrazione all’atto dell’eventuale assunzione. I candidati dovranno possedere inoltre uno dei seguenti requisiti specifici:
– avere usufruito di un contratto di cui all’art. 24 comma 3, lett. a) della Legge n. 240/2010;
– avere svolto almeno 3 anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ovvero di analoghi assegni in atenei stranieri;
– avere svolto almeno 3 anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010, ovvero di analoghi assegni in atenei stranieri;
– avere svolto almeno 3 anni, anche non consecutivi, di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della Legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghe borse in atenei stranieri”.
Con D.R. del 21 giugno 2017, in conformità con l’art. 7 del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato dell’Università degli Studi di Milano, veniva nominata la Commissione giudicatrice, che in data 20 luglio 2017 si riuniva per procedere alle formalità di cui al richiamato art.7 e, in ottemperanza ai parametri di cui al D.M. n. 243 del 25.05.2011, per “predeterminare i criteri di massima e le procedure per la valutazione dei candidati”.
La Commissione rilevava che essendo il numero di candidati inferiore a 6 non era necessaria la valutazione preliminare sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica. Quindi tutti i candidati venivano ammessi alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni e alla prova orale volta ad accertare la conoscenza della lingua inglese.
Nella stessa seduta, infine, la Commissione predisponeva due tabelle attraverso le quali predefinire un punteggio numerico massimo in ordine ai titoli e alle pubblicazioni presentate da ciascun candidato. Tali criteri, secondo quanto previsto dal regolamento di Istituto, venivano consegnati al Responsabile della procedura, affinché provvedesse ad assicurarne la pubblicizzazione mediante pubblicazione sul sito Web dell’Ateneo www.unimi.it/valcomp.
Successivamente, in data 12 settembre 2017 la Commissione provvedeva all’esame dei titoli e alle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati.
In data 4 ottobre 2017 si procedeva alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica dei due candidati, all’esito della quale, per ciascun candidato, venivano assegnati i punteggi per i titoli, per le pubblicazioni e per la consistenza complessiva della produzione scientifica, all’intensità e alla continuità temporale della stessa.
La Commissione, infine, confrontati gli esiti delle valutazioni, proponeva per la chiamata il Dott. [#OMISSIS#] dal momento che quest’ultimo otteneva un punteggio complessivo di 84 mentre la candidata Dott.ssa [#OMISSIS#] raggiungeva l’inferiore punteggio complessivo di 77.
Nel medesimo giorno la Commissione procedeva alla stesura della Relazione finale.
Quindi con Decreto del Rettore n. 3754/2017 dell’11 ottobre 2017 veniva accertata “la regolarità formale degli atti della selezione pubblica a n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 3 anni, non rinnovabile, ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010, comma 3 – letto b), per il settore concorsuale 121E4 – Diritto dell’Unione Europea, settore scientifico-disciplinare IUS/14 – Diritto dell’Unione Europea presso il Dipartimento di Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici”, e veniva dichiarato vincitore il Dott. [#OMISSIS#].
Avverso tale esito e la relativa procedura proponeva ricorso la dott.ssa Arnò, chiedendo l’annullamento degli atti impugnati, meglio indicati in epigrafe, previa tutela cautelare.
Si costituivano in giudizio l’Università degli Studi di Milano ed il controinteressato vincitore, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 73 del 15 gennaio 2018 questo Tribunale respingeva la domanda cautelare rilevando l’insussistenza del periculum.
In vista della trattazione nel merito le parti depositavano corposi scritti difensivi, insistendo nelle rispettive conclusioni.
Indi all’udienza pubblica del 5 luglio 2018 la causa veniva chiamata e trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1) Il ricorso proposto è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:
I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 della L. n. 240/2010 – Falsa applicazione dell’art. 1, co. 2, del D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 – Falsa applicazione dell’art. 6 del Regolamento di Ateneo e dell’art. 2 del Bando – Eccesso di potere per sviamento, difetto d’istruttoria, carenza e perplessità della motivazione, non avendo l’Ateneo e/o la Commissione rilevato l’insussistenza dei requisiti di partecipazione alla procedura del candidato [#OMISSIS#]: il vincitore non avrebbe il requisito dei 3 anni di assegnista di ricerca previsto dal bando in relazione al profilo scientifico disciplinare oggetto della selezione, ovvero Diritto dell’Unione Europea, avendo lo stesso dichiarato di essere stato per 2 anni assegnista di ricerca in Diritto dell’Unione Europea e dall’aprile 2016 in Diritto Internazionale. Pertanto il controinteressato, avendo svolto solo due anni da assegnista di ricerca in Diritto dell’Unione Europea (IUS/14), sarebbe privo del requisito richiesto ex art. 24, co. 3, lett. b) della L. n. 240/2010;
II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24, co. 2, lett. c) della l. n. 240/2010 s.m.i. – Falsa applicazione dell’art. 8 del Regolamento e art. 13 del Bando – Falsa applicazione dell’art. 3 del D.M. 25 maggio 2011, n. 243 – Eccesso di potere per sviamento, difetto d’istruttoria, carenza e perplessità della motivazione, non avendo la Commissione tenuto conto, quanto alla valutazione comparativa delle produzione scientifica, della coerenza con il settore scientifico disciplinare della produzione scientifica: il giudizio sulle pubblicazioni sarebbe stato espresso con solo voto numerico senza alcuna ponderazione preventiva dei criteri fissati dal bando. In relazione al criterio della congruenza con il settore scientifico disciplinare la valutazione delle pubblicazioni del controinteressato non sarebbe coerente avendo in prevalenza svolto lavori nell’ambito disciplinare Diritto Internazionale;
III. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24, co, 2 lett. c), della l. n. 240/2010 s.m.i. – Falsa applicazione dell’art. 8 del Regolamento e art. 12 del Bando – Falsa applicazione dell’art. 2 del D.M. 25 maggio 2011, n. 243 – Eccesso di potere per sviamento, difetto d’istruttoria, carenza e perplessità della motivazione, non avendo la Commissione tenuto conto, quanto alla valutazione comparativa dei titoli, delle attività di formazione e ricerca della Dott.ssa [#OMISSIS#], nonché degli assegni di ricerca e del CTD-A: in relazione alla valutazione dei titoli i due candidati hanno ottenuto lo stesso punteggio, salvo che per l’attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri, in relazione alla quale il controinteressato ha ottenuto 3 punti mentre la ricorrente 1 punto. Però la ricorrente vanterebbe 4 anni da assegnista in Diritto dell’UE e 1 anno da ricercatore CTD-A, mentre il controinteressato solo due anni assegnista in Diritto UE e 1 anno assegnista in Diritto Internazionale, con la conseguenza che la ricorrente avrebbe dovuto ottenere un punteggio maggiore;
IV. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24, co. 2, lett. c), della l. n. 240/2010 s.m.i. – Falsa applicazione dell’art. 8 del Regolamento e art. 13 del Bando. – Falsa applicazione dell’art. 2 del D.M. 25 maggio 2011, n. 243. – Eccesso di potere per travisamento dei fatti avendo la Commissione tenuto conto, quanto alla valutazione delle produzione scientifica, di una pubblicazione del candidato [#OMISSIS#] priva di ISBN: la pubblicazione del controinteressato n. 12 (“Immunity from Civil Jurisdiction: Where Do We Go from Here? Assessing the Relevance of Recent Opposing Trends in the Conceptualisation of State Immunity“) non avrebbe dovuto essere ammessa essendo priva di ISBN, ISSN o altro equivalente trattandosi in realtà di un paper;
V. Violazione dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità – Violazione e falsa applicazione dell’art. 24, co. 2, lett. c) della l. n. 240/2010, eccesso di potere per difetto d’istruttoria e della motivazione avendo la Commissione omesso la valutazione preliminare dei candidati con “motivato giudizio analitico” sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica – Violazione degli art. 8 e 12 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 – Violazione dell’art. 6 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, eccesso di potere per sviamento e difetto d’istruttoria, avendo la Commissione tenuto i colloqui in assenza di adeguate forme di pubblicità – Ingiustizia manifesta: ai sensi dell’art. 24, co. 2, lett. c) della l. n. 240/2010, la Commissione effettua una “valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l’ANVUR e il CUN”. Solo a seguito della “valutazione preliminare … con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica” i candidati sono ammessi alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica. Nella procedura de qua prima della discussione non sarebbe stato formulato un motivato giudizio ed una analitica valutazione. Inoltre il colloquio della ricorrente si sarebbe tenuto a porte chiuse.
2) Ritiene il Collegio che, in ossequio al principio della domanda e in coerenza con quanto stabilito dall’Adunanza Plenaria nella decisione n. 5/2015, debba essere esaminato con priorità il primo motivo di gravame, che il ricorrente ha posto dichiaratamente come “antecedente logico-giuridico all’esame delle doglianze relative all’operato della Commissione, stante il carattere assorbente dell’assenza dei requisiti di partecipazione alla Procedura selettiva da parte del candidato, odierno controinteressato, dichiarato vincitore” (cfr. pag. 5 del ricorso), esplicitamente graduando i motivi di gravame.
Ed invero il primo motivo di gravame attiene ai requisiti di ammissione alla procedura in capo al vincitore, mentre gli altri riguardano l’attività e l’operato della Commissione. E’ dunque evidente la priorità logico-giuridica dell’esame del primo motivo di doglianza, anche considerato che l’articolazione e la graduazione dei mezzi di censura impattano sull’ordinaria sequenza procedimentale, che vede come necessariamente precedente la verifica del possesso dei requisiti di ammissione dei candidati.
3) Il primo motivo è fondato.
4) L’art. 24, comma 2, della L. n. 240/2010 stabilisce che “I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università con regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri: a) pubblicità dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell’ateneo e su quelli del Ministero e dell’Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale; previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature nonché’, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni”.
La norma è chiara nel limitare la discrezionalità dell’ente nel definire il profilo professionale richiesto ai partecipanti alla selezione esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, al fine di combattere il fenomeno dei bandi fotocopia, volti a predisporre profili professionali già pensati per determinati concorrenti. Essa è volta a garantire la par condicio e la massima partecipazione dei candidati.
5) Il bando di cui alla procedura in esame ha individuato il Settore Concorsuale 12/E4 – Diritto dell’Unione Europea e il settore scientifico disciplinare IUS/14 – Diritto dell’Unione Europea, e ha indicato le specifiche funzioni da svolgere nelle seguenti:
“• L’attività didattica sarà finalizzata alla copertura di corsi, riconducibili al SSD IUS 14, sia di carattere istituzionale sia, anche in lingua inglese, inerenti al diritto del mercato interno.
• L’attività scientifica sarà improntata all’approfondimento degli aspetti più innovativi del diritto dell’Unione europea, con riguardo, in particolare, alla disciplina sia delle libertà fondamentali e della concorrenza sia delle istituzioni”.
Il bando ha inoltreprevisto quale requisito specifico di ammissione l’avere svolto almeno 3 anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca, ovvero di analoghi assegni in atenei stranieri.
6) Il punto controverso tra le parti è l’interpretazione di tale requisito specifico.
Posto che non risulta in contestazione che il controinteressato vincitore non fosse in possesso del requisito di tre anni di assegno di ricerca nel SSD Diritto dell’Unione Europea, la res controversa si appunta sulla necessità o meno che il requisito specifico debba corrispondere al settore scientifico disciplinare messo a bando.
7) Questo Tribunale è dell’avviso che al quesito debba darsi risposta positiva, essendo l’unica interpretazione coerente con il dato normativo e la sua ratio.
8) Si è già osservato infatti che l’art. 24 comma 2, della L. n. 240/2010 richiede che nelle selezioni per ricercatore la specificazione dell’eventuale profilo avvenga “esclusivamente” tramite l’indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari. Il bando, per tale aspetto, appare conforme alla norma e anche le informazioni circa le funzioni da svolgere risultano del tutto coerenti con il settore scientifico disciplinare individuato.
9) Tale coerenza, ad avviso del Collegio, non può che essere richiesta anche per gli specifici requisiti di ammissione, che devono corrispondere al settore scientifico disciplinare bandito.
Diversamente interpretando si introdurrebbe nella procedura, e precisamente nella fase di ammissione, un elemento spurio ed eccentrico rispetto alla previsione normativa, che, come già rilevato, richiede quale esclusivo riferimento per l’individuazione del ricercatore il settore scientifico-disciplinare indicato dal bando. In altri termini si vanificherebbe l’obiettivo della norma, se si consentisse di prevedere specifici requisiti di ammissione del tutto differenti rispetto al settore scientifico disciplinare individuato.
D’altro canto, nel caso di specie, stante l’assenza di specificazione della previsione del bando circa l’ambito disciplinare della titolarità dei tre anni di assegni di ricerca, se non si vincolasse il requisito specifico al settore scientifico disciplinare indicato nel bando si perverrebbe al paradosso di ammettere la partecipazione di candidati con profili del tutto estranei a quello richiesto.
10) La Commissione ha quindi errato nel ritenere che il controinteressato fosse in possesso del requisito dei tre anni di assegno di ricerca, avendo considerato, nel computo del triennio, anche l’assegno di un anno presso l’Università degli Studi di Genova non afferente al Diritto dell’Unione Europea, bensì al diverso settore scientifico disciplinare IUS/13 Diritto Internazionale.
11) Nessun rilievo può avere la circostanza, evidenziata dal controinteressato, che tali settori fossero, in passato, accorpati in un’unica disciplina, dovendosi avere riguardo alla normativa attuale che tiene distinti il Diritto dell’Unione Europea e il Diritto Internazionale.
12) Non è condivisibile neppure l’argomento secondo il quale il requisito dei tre anni di assegnista di ricerca non potrebbe essere limitato al solo SSD Diritto dell’Unione Europea, considerato che il bando ritiene ammissibile anche la titolarità di assegni in atenei stranieri. Premesso che tale caso non riguarda il controinteressato, laddove vi fosse stato un candidato che avesse tale titolarità la Commissione avrebbe dovuto verificare se quell’incarico fosse ascrivibile al settore scientifico disciplinare bandito secondo un ragionevole giudizio di prevalenza.
13) Alla luce delle argomentazioni che precedono, il primo motivo di ricorso risulta fondato e merita accoglimento, potendo essere assorbiti gli ulteriori profili di gravame. Conseguentemente deve disporsi l’annullamento degli atti impugnati.
14) Considerata la specificità della vicenda e l’andamento processuale della controversia, sussistono eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accogli e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di Benedetto, Presidente
[#OMISSIS#] Celeste Cozzi, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mameli, Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 04/09/2018