Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 9 aprile 2018, n. 948
Studenti universitari-Silenzio serbato avverso istanza-Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
N. 00948/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02469/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2469 del 2017, proposto da
[#OMISSIS#] Seoli, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Universita’ Telematica e-Campus, in persona del legale rappresentante, non costituita;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Università resistente alla richiesta di rivalutazione del curriculum didattico della ricorrente presentata in data 20 settembre 2017 e volta al riconoscimento giuridico dei crediti formativi relativi ai corsi sostenuti dalla ricorrente nel periodo che va dal 2012 al 2016;
nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere, mediante l’adozione di un provvedimento espresso e per il risarcimento del danno causato dall’inattività del Università Telematica E-Campus.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 117 c.p.a.;
Visto l’art. 35 comma 1 lett. c) c.p.a.;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
– con il ricorso indicato in epigrafe la ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Università E-campus alla richiesta di rivalutazione del curriculum didattico presentata in data 20 settembre 2017 e volta al riconoscimento giuridico dei crediti formativi relativi ai corsi sostenuti dalla ricorrente nel periodo che va dal 2012 al 2016;
– il ricorso è stato notificato all’Università E-campus via p.e.c. al seguente indirizzo scriviuniecampus@pec.uniecampus.it;
– con ordinanza n. 102 del 15 gennaio 2018 questo Tribunale ha ordinato alla ricorrente di depositare in giudizio “l’attestazione che la casella p.e.c. cui il ricorso è stato notificato risulta inserita ed è estratta dal Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 3 bis comma 5 lett. f) L. 53/1994” precisando che tale adempimento dovesse essere effettuato entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
Rilevato che entro il predetto termine la ricorrente non ha adempiuto all’ordine;
Rilevato altresì che in data 5 aprile 2018 (giorno antecedente a quello fissato per la trattazione della causa successivamente alla ordinanza predetta) la ricorrente ha depositato una nota con cui, dopo aver dichiarato di aver erroneamente notificato via Pec a parte resistente, ha manifestato la volontà di rinunciare agli atti del giudizio;
Ritenuto che la predetta rinuncia, pur non rivestendo i requisiti di cui all’art. 84 c.p.a., può, ai sensi dell’art. 84 comma 4 c.p.a., essere ritenuta sufficiente argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione;
Ritenuto pertanto che il ricorso proposto debba essere dichiarato improcedibile;
Ritenuto infine che per l’esito del giudizio e l’andamento processuale non vi sia luogo per provvedere sulle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di Benedetto, Presidente
[#OMISSIS#] Celeste Cozzi, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mameli, Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 09/04/2018