TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 23 gennaio 2014, n. 252

Dottorato di ricerca-Esclusione dottorando da esame finale

Data Documento: 2014-01-23
Area: Giurisprudenza
Massima

E’ opinione della dottrina, oltre che della costante giurisprudenza amministrativa, che l’istituto del silenzio assenso non possa ricevere applicazione nelle ipotesi delle procedure selettive o comunque nelle fattispecie nelle quali risulti indispensabile accertare il possesso di determinati requisiti o qualità in capo al soggetto interessato alla conclusione del procedimento. La norma appare infatti concepita per le attività private soggette ad autorizzazione (ai fini della prescritta semplificazione) e non è applicabile a selezioni concorsuali analoghe a quelle di cui si verte che non sono, ovviamente, finalizzate al “rilascio di provvedimenti amministrativi” (TAR Lazio, sez. II, 7 maggio 2012, n. 4069).
(Nel caso di specie, il giudice ha intimato l’Ateneo di portare a termine la procedura selettiva in questione, permettendo all’interessato di sostenere la discussione d’esame davanti ad una commissione che, ai sensi del regolamento dei Corsi di dottorato di ricerca dell’Ateneo interessato, valuti attentamente i risultati scientifici dallo stesso conseguiti, anche all’estero, e il grado di approfondimento delle metodologie per la ricerca nel settore e della formazione scientifica raggiunta dal candidato nel corso degli studi di dottorato).

Contenuto sentenza

N. 00252/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00174/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 174 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Salvatore Lagana’, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio eletto presso la segreteria del Tribunale in Milano, via Corridoni n. 39; 
contro
Universita’ Cattolica del Sacro Cuore di Milano, rappresentata e difesa dall’avv. M. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Visconti di Modrone, 12; 
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliato in Milano, via Freguglia, 1; 
per la dichiarazione di nullità e in via subordinata per l’annullamento
del decreto rettorale n. 9362 dell’11 ottobre 2011 di esclusione dal corso di dottorato di ricerca in Diritto Commerciale interno e internazionale – XXIII ciclo;
del verbale della riunione del primo ottobre 2011 del Collegio dei Docenti del corso di dottorato di ricerca in Diritto Commerciale interno e internazionale – XXIII ciclo;
di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso ai suddetti provvedimenti.
Con ricorso per motivi aggiunti:
per l’accertamento del silenzio assenso oltre che del comunque avvenuto rilascio del titolo di dottore di ricerca ex acta oltre che ex lege, nonché per la condanna dell’Università intimata all’adozione di tutte le misure ritenute idonee a tutelare la situazione giuridica dedotta in giudizio ex art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Universita’ Cattolica del Sacro Cuore di Milano e del Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2013 la dott.ssa [#OMISSIS#] Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso principale l’istante ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, con i quali è stato escluso dal corso di dottorato di ricerca in Diritto Commerciale interno e internazionale – XXIII ciclo.
A sostegno del proprio gravame l’interessato ha dedotto i seguenti motivi di diritto:
1) Nullità dei provvedimenti impugnati ex art. 21 septies della legge 7 agosto 1990, n. 241 per difetto assoluto di attribuzione del Collegio dei Docenti e per mancanza di elementi essenziali (mancanza di motivazione per incompleta esposizione dei presupposti di fatto e per l’assenza delle ragioni giuridiche determinative);
2) Annullabilità per gli stessi motivi di cui alla censura precedente, oltre che per violazione ed eccesso di potere, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 3, del Regolamento di dottorato, dell’art. 7, comma 4, e dell’art. 8, comma 1, lett. a), del decreto rettorale n. 6164/2009; incompetenza.
Si è costituita l’Università intimata, che ha chiesto la reiezione del gravame per infondatezza nel merito.
Si è costituito il Ministero intimato, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile nei suoi confronti per carenza di legittimazione passiva, in considerazione dell’emissione dei provvedimenti impugnati da parte di Università non statale.
Con ordinanza n. 224/2012 del 16 febbraio 2012 la sezione ha accolto l’istanza incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati.
In seguito al succitato accoglimento, il ricorrente veniva convocato in data 13 luglio 2012 per sostenere l’esame finale di dottorato, ma la commissione a tale scopo nominata, rilevato che la relazione agli atti non conteneva il giudizio del Collegio dei docenti sulla tesi presentata dal dott. Laganà in data 9 novembre 2011 e ritenuta la imprescindibilità di tale giudizio ai fini della valutazione richiesta alla Commissione in relazione a quanto disposto dall’art. 7, comma 11, del Regolamento dei Corsi di Dottorato di ricerca dell’Università Cattolica, disponeva la sospensione del procedimento e la rimessione degli atti all’Ufficio competente per l’acquisizione del suddetto giudizio del Collegio dei docenti.
Con ricorso per motivi aggiunti l’istante chiedeva l’accertamento del silenzio assenso da parte della commissione per la violazione dei termini procedimentali, oltre che del comunque avvenuto rilascio del titolo di dottore di ricerca ex acta oltre che ex lege, nonché la condanna dell’Università intimata all’adozione di tutte le misure ritenute idonee a tutelare la situazione giuridica dedotta in giudizio ex art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
L’Università intimata controdeduceva specificamente alle singole doglianze dedotte.
Successivamente le parti producevano memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
All’udienza pubblica dell’11 dicembre 2013, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
DIRITTO
Deve in via preliminare dichiararsi l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, atteso che i provvedimenti impugnati non sono stati emessi da un Ateneo statale, bensì dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, di natura privata.
Con riferimento al ricorso principale, il collegio ritiene che lo stesso sia fondato.
Ed invero, assorbendosi gli ulteriori motivi dedotti, è sufficiente constatare che il provvedimento di esclusione del ricorrente dal corso di dottorato di ricerca in Diritto Commerciale interno e internazionale – XXIII ciclo, è fondato su una motivazione che non risponde alla realtà dei fatti e che risulta contraddetta dalla reale motivazione che emerge dall’esame del verbale della riunione del primo ottobre 2011 del Collegio dei Docenti del corso di dottorato di ricerca in Diritto Commerciale interno e internazionale – XXIII ciclo, peraltro richiamato nel corpo della motivazione del medesimo decreto oggetto di impugnazione.
Più specificamente, nel decreto impugnato, al “considerato” alla fine della prima pagina, si legge che: “il Collegio dei docenti del corso di dottorato di ricerca in Diritto Commerciale interno ed internazionale, nella riunione del I ottobre 2011, ha deciso all’unanimità di non ammettere il Dott. Salvatore LAGANA’ all’esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca avendo espresso un giudizio negativo sulla sua attività di ricerca in questo suo ultimo anno di frequenza. Ha proposto la sua esclusione dal corso di dottorato di ricerca ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a del “Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di dottorato di ricerca dell’Università Cattolica del sacro Cuore”.
Dalla lettura del verbale della riunione del I ottobre 2011 risulta, invece, che la reale motivazione della decisione di non ammettere il Dott. Laganà all’esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca risiede nella valutazione negativa della tesi di dottorato dallo stesso redatta, perché ritenuta non originale in molte sue parti.
Del resto, ciò risulta palese in considerazione della circostanza in base alla quale, come si evince dalla documentazione versata in atti, era stata accolta l’istanza di proroga di un anno della consegna della tesi di dottorato dallo stesso inoltrata, implicando la concessione di tale proroga di certo un giudizio positivo sul terzo ed ultimo anno di frequenza del dottorato di ricerca, regolarmente svolto dal candidato e che non avrebbe di certo potuto protrarsi per un ulteriore anno, atteso che la proroga concerneva esclusivamente il termine di consegna dell’elaborato, che veniva posticipato al 30 novembre 2011, ma non quello di durata del dottorato, che rimaneva triennale, così come il periodo durante il quale era stata percepita la borsa di studio per la frequenza del medesimo.
In ogni caso, il reale motivo dell’esclusione del candidato dal corso di dottorato di ricerca consisteva nella valutazione negativa della tesi di dottorato dallo stesso redatta, perché ritenuta non originale in molte sue parti, risultando, dunque, il decreto impugnato incongruamente motivato.
Si osserva, inoltre, che la valutazione della tesi di dottorato è demandata alla Commissione esaminatrice e non al Collegio dei docenti, ai sensi dell’art. 7, comma 11, del decreto rettorale n. 6164 dell’8 luglio 2009 (Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di dottorato di ricerca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore), secondo il cui disposto: “L’esame finale consiste nella valutazione dei risultati scientifici conseguiti, del grado di approfondimento delle metodologie per la ricerca nei rispettivi settori e della formazione scientifica raggiunta dai candidati nel corso degli studi di dottorato. La valutazione avviene sulla base della relazione del Collegio dei docenti sulla complessiva attività svolta dal candidato, della tesi finale scritta e della sua discussione”, risultando fondata, dunque, anche la censura dedotta afferente l’incompetenza del Collegio dei docenti ad esprimersi sull’elaborato, la cui versione definitiva, peraltro, era stata depositata dall’interessato il 9 novembre 2011, nel pieno rispetto del termine del 30 novembre successivo, dunque in data posteriore rispetto all’emissione del decreto di esclusione qui impugnato.
Con riferimento, invece, al ricorso per motivi aggiunti, deve preliminarmente darsi atto dell’illegittimità della decisione della Commissione di sospendere la seduta d’esame del ricorrente in ragione della mancanza nella relazione agli atti del giudizio del Collegio dei docenti sulla tesi presentata dal dott. Laganà in data 9 novembre 2011.
Ed invero, ai sensi del disposto dall’art. 7, comma 11, del Regolamento dei Corsi di Dottorato di ricerca dell’Università Cattolica, già citato ma che pare utile ricordare: “L’esame finale consiste nella valutazione dei risultati scientifici conseguiti, del grado di approfondimento delle metodologie per la ricerca nei rispettivi settori e della formazione scientifica raggiunta dai candidati nel corso degli studi di dottorato. La valutazione avviene sulla base della relazione del Collegio dei docenti sulla complessiva attività svolta dal candidato, della tesi finale scritta e della sua discussione”.
La disposizione non prescrive, dunque che la Commissione, per il proprio giudizio, debba disporre della relazione del Collegio dei docenti sulla tesi di dottorato, ma che sia essa stessa a dover valutare la tesi di dottorato presentata dal candidato, anche in considerazione della discussione sulla medesima svolta.
Ciò è stato, peraltro, confermato sia nelle memorie difensive che in sede di discussione orale dalla difesa dell’Università intimata, la quale ha sempre affermato che non fosse necessaria, ai fini dell’esame, la relazione del Collegio dei docenti sulla tesi del candidato.
Ciò nonostante, la Commissione ha sospeso l’esame del candidato, esame al quale lo stesso era stato ammesso a partecipare in seguito all’accoglimento dell’istanza cautelare da parte di questa sezione, e legittimamente, constatata ora la fondatezza del ricorso dallo stesso presentato.
Peraltro, come correttamente asserito dalla difesa dell’Università intimata, il ricorrente non ha provveduto ad impugnare il verbale con il quale la commissione decideva di sospendere l’esame che lo stesso doveva sostenere, atto che, seppur portante la data del 13 luglio 2013, doveva intendersi emesso il 13 luglio 2012, perché è in questa data che l’interessato era stato convocato e si era presentato. Il refuso nell’indicazione della data è, dunque, da intendersi come chiaro errore materiale, non idoneo ad inficiare in alcun modo la validità del verbale.
Sebbene risulti accertata la palese contrarietà al diritto della determinazione di sospendere l’esame di dottorato dell’interessato, così come la precedente di escluderlo dal corso, non può, peraltro, convenirsi con il ricorrente in merito all’asserita formazione del silenzio assenso e, quindi, dell’implicito conseguimento del titolo di dottore di ricerca per l’infruttuoso trascorrere del termine procedimentale.
E’, invero, opinione della dottrina, oltre che della [#OMISSIS#] giurisprudenza amministrativa, che l’istituto del silenzio assenso non possa ricevere applicazione nelle ipotesi delle procedure selettive o comunque nelle fattispecie nelle quali risulti indispensabile accertare il possesso di determinati requisiti o qualità in capo al soggetto interessato alla conclusione del procedimento.
Si riporta, sul punto, una porzione di una chiara pronuncia del TAR Lazio, per la quale: “l’azione volta all’accertamento della formazione del silenzio – assenso alla stregua di quanto previsto, in via generale, dall’art. 20 della l. n. 241/90 (“1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.”), risulta inammissibile.
La norma appare infatti concepita per le attività private soggette ad autorizzazione (ai fini della prescritta semplificazione) e non è applicabile a selezioni concorsuali analoghe a quelle di cui si verte che non sono, ovviamente, finalizzate al “rilascio di provvedimenti amministrativi” (TAR Lazio, sez. II, 7 maggio 2012, n. 4069).
Il collegio ritiene, dunque, in conclusione, che possa essere accolta la sola istanza del ricorrente volta alla condanna dell’Università intimata all’adozione di tutte le misure idonee a tutelare la situazione giuridica dedotta in giudizio ex art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
Tali misure consistono, in particolare, nel dovere dell’Ateneo intimato di portare a termine la procedura selettiva in questione permettendo all’interessato di sostenere serenamente la discussione d’esame davanti ad una commissione che, ai sensi dell’art. 7, comma 11, del Regolamento dei Corsi di dottorato di ricerca dell’Università Cattolica, valuti attentamente i risultati scientifici dallo stesso conseguiti, anche all’estero, ed il grado di approfondimento delle metodologie per la ricerca nel settore e della formazione scientifica raggiunta dal candidato nel corso degli studi di dottorato. Tale valutazione dovrà avvenire sulla base della relazione del Collegio dei docenti sulla complessiva attività svolta dal candidato, sulla tesi finale scritta (quella depositata il 9 novembre 2011) e sulla discussione della medesima.
Alla luce delle suesposte considerazioni, previa declaratoria della estromissione dal giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, il ricorso principale va accolto, e per l’effetto va disposto l’annullamento dei provvedimenti con il medesimo impugnati, mentre il ricorso per motivi aggiunti va accolto solo in parte e, per il resto, va respinto.
Ne consegue l’obbligo da parte dell’Università intimata di disporre affinchè il ricorrente possa sostenere l’esame conclusivo del ciclo di dottorato di ricerca dallo stesso svolto, secondo le modalità meglio descritte in precedenza.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della soccombenza reciproca, nonché dell’andamento della controversia, per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio, salva la restituzione da parte dell’Università intimata del contributo unificato versato dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
Dichiara l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca.
Accoglie il ricorso principale, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto dispone l’annullamento dei provvedimenti con il medesimo impugnati.
Accoglie in parte il ricorso per motivi aggiunti e, per il resto, lo respinge, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate, salva la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Giordano, Presidente
[#OMISSIS#] Quadri, Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Gatti, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)