Estinzione del giudizio per rinunzia
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 4 aprile 2018, n. 914
Gara pubblica in materia di appalti-Estinzione del giudizio per rinunzia
N. 00914/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00097/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 97 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Ge.Sa. S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Netti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Milano, via P. [#OMISSIS#] Da Palestrina, 6
contro
Università degli Studi Milano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Milano, via Freguglia, 1
nei confronti
Espressa Caffè S.r.l., non costituita in giudizio
per l’annullamento
– del bando di gara dell’Università degli Studi di Milano, spedito alla GURI in data 1.12.2016, pubblicato in data 5.12.2016, poi rettificato in data 12 dicembre 2016, con cui l’Ateneo ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto: “affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso le sedi dell’Ateneo a favore degli utenti dell’Università degli Studi di Milano” Cod. CIG. 688994527B, nonché del Disciplinare di gara per l’affidamento del servizio in oggetto, del Capitolato Speciale d’Appalto e di ogni allegato e documenti resi a chiarimenti;
– di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o successivo, anche di carattere interno ed a contenuto generale, con cui l’Università degli Studi di Milano ha previsto, asserito, approvato o altrimenti regolato e/o giustificato il valore del contratto di concessione, nonché l’eventuale metodo oggettivo per determinarlo,
atti impugnati con ricorso introduttivo;
– dell’estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione del 25.10.2016 depositato dall’Amministrazione resistente il 6.02.2017,
atto impugnato con motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 marzo 2018 il dott. [#OMISSIS#] Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17 gennaio 2017, e successivi motivi aggiunti, Ge.Sa. S.p.A. ha chiesto l’annullamento, previa sospensione incidentale, del bando con il quale l’Università convenuta ha indetto la gara meglio descritta in epigrafe, ritenendo “di non essere nelle condizioni di poter formulare un’offerta economica adeguata e ponderata”.
Nel merito, la ricorrente (che nelle more della trattazione della causa ha presentato domanda di partecipazione alla gara) ha dedotto l’illegittimità della lex specialis della suddetta procedura ad evidenza pubblica, sotto i seguenti profili:
– mancata pubblicazione della determina a contrarre (o delibera), in contrasto con gli artt. 30 e 23, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016;
– errata stima del valore della concessione, con violazione del disposto di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 50/2016 (una corretta stima di tale valore avrebbe dovuto comportare la pubblicazione del bando nella GUUE, secondo la ricorrente);
– mancata esplicitazione del fatturato per ogni singolo anno di esercizio (l’Università ha fornito soltanto il dato aggregato dell’ultimo triennio);
– mancanza di equilibrio economico e finanziario nella fase genetica della concessione, in violazione dell’art. 165 del d.lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento all’eccessiva onerosità dell’importo derivante tra la somma di canone concessorio posto a base d’asta ed entità dell’investimento richiesto.
Si è costituita l’amministrazione convenuta, che ha chiesto il rigetto del ricorso, e la Sezione ha così respinto la domanda cautelare: “Ritenuto che le censure proposte paiono inammissibili per carenza di interesse (in quanto dirette ad impugnare direttamente una lex specialis di gara che non risulta contenere, ad una prima delibazione sommaria, clausole escludenti);
che, ad ogni modo, il fatturato indicato nel bando pare calcolato sulla base di stime prudenziali e di dati oggettivi di riferimento, anche in considerazione del fatto che è stato nelle more raddoppiato di importo, in parziale accoglimento delle censure proposte dalla ricorrente;
che, d’altra parte, l’intervenuta domanda di partecipazione alla gara da parte di Ge.Sa. S.p.A. esclude, allo stato, la sussistenza del pericolo grave e irreparabile dalla stessa rappresentato (…)”.
La causa è infine stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 22 marzo 2018, dopo il deposito di un atto di rinuncia al ricorso da parte della difesa di Ge.Sa. S.p.A..
L’accertamento da parte del Collegio dell’intervenuta rinuncia, formalmente notificata anche alla controparte, deve condurre ad una dichiarazione di estinzione del giudizio.
Le spese processualmente sostenute dalle parti nella fase di merito devono seguire – liquidate come da dispositivo – la soccombenza virtuale, in ragione delle considerazioni già espresse dalla Sezione in fase cautelare, che il Collegio condivide, in ordine all’inammissibilità, per carenza di interesse, dei motivi articolati dalla ricorrente avverso le clausole contenute nel bando di gara.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara estinto il giudizio.
Condanna la società ricorrente a rifondere le spese sostenute nella fase di merito dall’amministrazione convenuta, che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2018 con l’intervento dei magistrati:
Angelo [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Quadri, Consigliere
[#OMISSIS#] Lombardi, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
[#OMISSIS#] Lombardi
Angelo [#OMISSIS#]
Pubblicato il 04/04/2018