La legge 2 agosto 1999, n. 264, nel disciplinare il cd. accesso mediante numero programmato ad alcuni corsi di laurea, ha riguardo soltanto alle iscrizioni al primo anno di corso. Lo stesso articolo 4, nel prevedere il contenuto degli esami “di ammissione ai corsi”, non può essere interpretato se non con riferimento all’accesso iniziale, sia in quanto conforme alla ratio complessiva della normativa (espressamente rivolta a disciplinare “l’accesso” e non la “frequenza” per gli anni successivi al primo), sia in virtù dell’espresso riferimento contenuto nel comma 2.
Il trasferimento per l’iscrizione ad anni successivi al primo non risulta normativamente sottoposto alla effettuazione di una prova preselettiva ulteriore rispetto a quella richiesta per l’iscrizione al primo anno di corso nell’università comunitaria di provenienza.
TAR Marche, Ancona, Sez. I, 2 aprile 2014, n. 392
Diniego nulla osta trasferimento da universita’ straniera-Illegittimità
N. 00392/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00680/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 680 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] Scassa, rappresentato e difeso dagli avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Universita’ Politecnica delle Marche, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza [#OMISSIS#], 29;
per l’annullamento
a) Del diniego all’ammissione al corso di laurea in questione e della graduatoria approvata con D.R.N. 935 del 20 settembre 2012 All. 1 e del Decreto Rettorale stesso, pubblicato in data 28 settembre 2012, con il quale la domanda di trasferimento di parte ricorrente non è stata accolta perché, pur in presenza di posti disponibili al III anno, il Sig. [#OMISSIS#] Scassa è “proveniente da diverso ordinamento” e “giacchè risulta l’iscrizione nella sede di provenienza ad un ordinamento diverso da quello attivato presso questa sede” e della detta graduatoria sempre in parte qua e nella parte in cui non prevede l’assegnazione del posto libero a Odontoiatria e P.D. LM Classe LM 46;
b) del bando approvato con D.R. n. 790 del 30.07.2012 All. 1 e per tutti i motivi di cui in atti;
per l’accertamento
del diritto di parte ricorrente di ottenere il trasferimento al III anno del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università Politecnica delle Marche (- o a quello che l’Ateneo ha l’autonomia di indicare sulla base dell’esame del corso di studi tenuto dal ricorrente presso l’Universidad Europea De Madrid, sede di Valencia -) e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta
per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.
delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Universita’ Politecnica delle Marche;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2014 il dott. Giovanni [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori [#OMISSIS#] Farinelli su delega dell’avv. [#OMISSIS#]; [#OMISSIS#] Honorati per l’Avvocatura Distrettuale dello Stato nei preliminari; [#OMISSIS#] Carcano su delega dell’avv. [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, iscritto alla Facoltà di Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Universidad Europea de Madrid, sede di Valencia, impugna la graduatoria nominativa dei trasferimenti e cambio di sede per gli anni successivi al primo dei corsi di laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia (in particolare del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria – classe LM/46), approvata dall’Università Politecnica delle Marche con decreto rettorale n. 935/2012, nella parte in cui non è stato ammesso in quanto “proveniente da diverso ordinamento”.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
– violazione artt.3, 10 bis, 18 e 21 octies e 18 della legge 241/90;
– eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà tra provvedimenti, violazione degli artt. 2,4,33,34 e 97 della Costituzione, eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione contraddittorietà.
– violazione dell’art. 2 della legge 11.7.2002 n. 148, di ratifica della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio superiori, violazione dell’art. 31 del d.lgs 9.11.2007 n. 206, dei Trattati sull’Unione Europea.
-violazione degli artt. 10 e 12 del RD n. 1269/38, del DM 22.10.2004 n.270 e della legge 2.8.1964, dei Trattati sull’Unione Europea. Eccesso di potere difetto d’istruttoria e sviamento.
-violazione dell’art. 2 della legge 11.7.2002 n. 148 di ratifica della convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio superiori, violazione del d.lgs 206/2007, violazione dei Trattati sull’Unione Europea.
Le numerose censure espresse da parte ricorrente possono essere riassunte nella contestazione dell’illegittimità, sia interna, sia comunitaria della decisione dell’università di non accogliere l’istanza, in quanto il Sig. Scassa sarebbe proveniente da “altro ordinamento” (in realtà, sostiene il ricorrente, semplicemente per non avere sostenuto il test d’ingresso previsto nell’ateneo marchigiano). In particolare sarebbe violato anche il diritto alla mobilità degli studenti all’interno dell’Unione (al riguardo viene richiamata, tra le altre, la sentenza della Corte di Giustizia CE 23/10/2007, in cause riunite C-11/06 e C-12/06). Inoltre, poiché erano stati messi a disposizione per i trasferimenti 3 posti, nessuno dei quali è stato coperto, la scelta di non concedere il trasferimento sarebbe del tutto illogica e ingiustificata.
Con ordinanza n. 578/2012 il Tribunale accoglieva, ai fini del riesame, l’istanza cautelare, ritenendo prima facie, fondate le censure relative alla violazione della normativa in tema di partecipazione al procedimento amministrativo, con particolare riferimento all’art. 10 bis della legge 241/90.
Il provvedimento era quindi confermato, in sede di riesame, con nota 18.1.2013 del D.G. dell’Università.
Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 27.2.2013, il ricorrente impugnava detto provvedimento, ribadendo sostanzialmente le stesse censure (con l’eccezione di quelle relative alla violazione dei diritti partecipativi).
Con ordinanza 132/2013, questo Tribunale accoglieva l’istanza cautelare presentata con motivi aggiunti, rilevando, tra l’altro, l’assenza nell’ordinamento nazionale (in particolare con riguardo alla legge 264/1999) di norme che impediscano agli studenti comunitari il trasferimento, negli anni successivi al primo, presso atenei italiani, anche a numero chiuso e, per l’effetto, ordinava all’Amministrazione di disporre, in assenza di diversi e ulteriori elementi ostativi e senza ulteriore indugio, il trasferimento (con riserva) del ricorrente, non tenendo conto delle circostanze ostative di cui agli impugnati dinieghi.
Si sono costituiti il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’intimato ateneo, chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 6.3.2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
1.1 Si ritiene di trattare insieme il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti dato che, come osservato in sede cautelare, il provvedimento adottato in sede di riesame ha sostanzialmente carattere meramente confermativo di quello impugnato con il ricorso introduttivo.
1.2 Il Collegio è consapevole che la materia trattata nel presente ricorso è di particolare attualità e oggetto di pronunce giurisprudenziali di segno opposto. Si ritiene, sul punto, di confermare l’orientamento già espresso da questo Tribunale con la sentenza 823/2011 e confermato in recenti sentenze di vari Tar (si menziona, da ultimo, Tar Lazio Roma 885/2014). Si tratta di fattispecie sostanzialmente identiche dove, in presenza di bandi con posti disponibili e non coperti è stato rifiutato il trasferimento, per gli anni successivi al primo, di studenti italiani provenienti da altre università dell’Unione Europea con motivazioni che, sostanzialmente, riguardano il mancato superamento del test d’ingresso previsto, per alcune facoltà, a partire dal d.lgs 264/1999.
1.3 Questo è avvenuto nel caso in esame, dove l’Università si è, appunto, rifugiata in tale motivazione, utilizzando essenzialmente parafrasi e formule stereotipate. Difatti, se la prima motivazione si limita a parlare di provenienza da altro ordinamento, la motivazione contenuta nel provvedimento adottato a seguito del riesame, afferma che il bando per i trasferimenti riguarda esclusivamente “gli studenti che “hanno regolarmente superato le prove di ammissione fissate dal Ministero sempre nel limite dei posti programmati e assegnati per l’anno di riferimento e nel rispetto dell’ordinamento e classe ministeriale definita per ciascun corso di studio attivato”
Come si vede si tratta di una motivazione che, al di là delle formule utilizzate, si concentra esclusivamente sul mancato superamento del test di ammissione al primo anno previsto per legge, senza alcuna considerazione sulla natura e sui requisiti di accesso del corso frequentato dal ricorrente e da lui documentato. Per la precisione un accenno c’è, dato che il provvedimento adottato a seguito di riesame afferma anche che “dalla documentazione relativa al piano di studi dell’Università della Spagna è evidente che il corso al quale Lei risulta iscritto presso l’Ateneo Estero non appartiene all’ordinamento di studi richiesto né risponde ai requisiti previsti di una laurea magistrale ai sensi del DM 270/2004…..”. In realtà, come traspare dal resto del provvedimento, si tratta di una motivazione meramente formale che, appunto, collega la non appartenenza all’ordinamento sopracitato all’impossibilità di ottenere il trasferimento.
1.4 Il Tribunale, così come nella sua precedente decisione 823/2011, condivide l’orientamento per cui il trasferimento per l’iscrizione ad anni successivi al primo non risulta normativamente sottoposto alla effettuazione di una prova preselettiva ulteriore rispetto a quella richiesta per l’iscrizione al primo anno di corso nell’università comunitaria di provenienza (si veda la recentissima Tar Lazio 885/2014 cit., e la copiosa giurisprudenza ivi citata).
1.5 Infatti, come già osservato in sede in cautelare, va condiviso quanto sostenuto dalla conforme giurisprudenza sopracitata per cui, sebbene l’indirizzo rigoroso prescelto dalle Università certamente una giustificazione di opportunità nell’esigenza di evitare da parte di taluni studenti i veri e propri aggiramenti dell’obbligo preselettivo, mediante l’iscrizione al primo anno e il superamento di pochi e a volte più semplici esami in altre università straniere, è lo stesso ordinamento interno a non prevedere, almeno allo stato attuale, disposizioni tali da precludere agli studenti comunitari il trasferimento ad anni successivi al primo presso Atenei italiani, seppur a “numero chiuso” senza necessità di espletare un test preselettivo, neppur quando nelle università di provenienza sia previsto un test iniziale di accesso.
1.6 La legge 2.8.1999, n. 264 recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari” nel disciplinare il cd. accesso mediante numero programmato ad alcuni corsi di laurea ha riguardo soltanto alle iscrizioni al primo anno di corso. Lo stesso art.4, nel prevedere il contenuto degli esami “di ammissione ai corsi”, peraltro, non può essere interpretato se non con riferimento all’accesso iniziale, sia in quanto conforme alla ratio complessiva della normativa (espressamente rivolta a disciplinare “l’accesso” e non la “frequenza” per gli anni successivi al primo), sia in virtù dell’espresso riferimento contenuto nel comma 2, ai sensi del quale: “I requisiti di ammissione alle tipologie di corsi e titoli universitari, da istituire con le procedure di cui all’articolo 17, comma 95, della L. 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, in aggiunta o in sostituzione a quelli previsti dagli articoli 1, 2, 3, comma 1, e 4, comma 1, della L. 19 novembre 1990, n. 341, sono determinati dai decreti di cui al citato articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, i quali comunque non possono introdurre fattispecie di corsi ad accesso programmato ulteriori rispetto a quanto previsto dalla presente legge” (ancora Tar Lazio 885/2014 cit.).
1.7 Come osservato da questo Tribunale nella propria sentenza 823/2011, il Trattato CE prevede forme di armonizzazione delle disposizioni nazionali in tema di percorsi formativi, dato che l’art. 149, par. 2 TCE (oggi 165 TFUE), prevede che il mutuo riconoscimento riguardi anche i periodi di studio.
1.8 Al riguardo, la Corte di Giustizia UE ha più volte sottolineato che “…le facilitazioni concesse dal Trattato in materia di libera circolazione non dispiegano pienamente i propri effetti se una persona si trova penalizzata per il semplice fatto di esercitarle. Tale considerazione è particolarmente importante nel settore dell’istruzione, tenuto conto degli obiettivi perseguiti dall’art. 3, n. 1, lett. q), CE e dall’art. 149, n. 2, secondo trattino, CE, ovverosia favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti (v. sentenza 11 luglio 2002, causa C-224/98, D’Hoop, Racc. pag. I-6191, punti 30-32)…” (così, in particolare, la sentenza della Sezione II, 7/7/2005, in causa C-147/03, Commissione c/ Austria).
1.9 Non può essere condivisa, in conclusione, la pretesa dell’amministrazione di subordinare la valutazione dei periodi di studio in ambito comunitario alla preliminare sottoposizione del richiedente alle procedure di ammissione al primo anno(Tar Abruzzo l’Aquila 37/2014).
1.10 Nella sentenza appena citata, si osserva altresì come il trasferimento degli studenti da altre sedi, debba tendere all’utilizzo dell’intera capacità ricettiva della struttura ed al contempo garantire posizioni soggettive di rango costituzionale, alla luce dei principi espressi da Corte Cost. n. 383 del 1998, che ha evidenziato l’esigenza che “tra la disponibilità di strutture e il numero di studenti vi sia un rapporto di congruità, in relazione alle specifiche modalità dell’apprendimento”, visto che organizzazione e diritti “sono aspetti speculari della stessa materia, l’una e gli altri implicandosi e condizionandosi reciprocamente”, precisando in successivo passaggio che la previsione delle limitazioni nelle iscrizioni è giustificata in presenza di “esigenze particolari di contenimento del sovraffollamento”. In assenza di tali “esigenze particolari”, il sottoimpiego delle risorse pubbliche e il sacrificio di diritti della persona derivanti dal “congelamento” dei posti disponibili non sembrano perciò trovare giustificazione nella normativa sull’accesso programmato (Tar Abruzzo l’Aquila 37/2013, cit.).
1.11 Tali affermazioni, ad avviso del Collegio, non possono che essere condivise, dato che, nel caso in esame, i posti per studenti provenienti da altre università previsti dal bando non sono stati, incontestabilmente, coperti. Dei tre posti per trasferimento previsti per il trasferimento al terzo anno del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria la facoltà non ne è stato assegnato alcuno.
2 Ne consegue la fondatezza del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, per i profili sopra evidenziati, con assorbimento dei motivi non trattati. Va rilevato che l’Amministrazione nelle proprie memorie, non è mai entrata nel merito della valutabilità del percorso accademico del ricorrente e neanche della natura della prova di ammissione superata presso l’Università da egli frequentata, limitandosi a negare in radice la stessa possibilità di trasferimento senza sostenere il test d’ammissione (peraltro pensato, si ripete, solo per l’ammissione al primo anno).
2.1 Ritenuto che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso sotto il profilo dell’annullamento del provvedimento gravato, non sussistano gli estremi per l’accoglimento della domanda risarcitoria formulata dal ricorrente, anche in considerazione della circostanza che il Sig. Scassa è stato regolarmente iscritto all’Università resistente in forza dell’ordinanza 132/2013 di questo Tar, ed ha frequentato le lezioni e sostenuto esami di profitto nelle more del ricorso, come documentato nelle memorie conclusive.
2.2 Sussistono, in considerazione dei contrasti giurisprudenziali sul punto, i presupposti per compensare tra le parti le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Giovanni [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)