TAR Marche, Ancona, Sez. I, 3 gennaio 2020, n. 2

Alta formazione artistica musicale e coreutica-Incarichi di insegnamento-Esclusione

Data Documento: 2020-01-03
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 00002/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00614/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 614 del 2018, proposto da 
[#OMISSIS#] Baiocchi, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Medori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 
contro
Accademia di Belle Arti Macerata, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, piazza [#OMISSIS#], 29; 
nei confronti
[#OMISSIS#] Sasso non costituito in giudizio; 
per l’annullamento
della Graduatoria d’Istituto (Prot. N. 3791/13 del 9 ottobre 2018) istituita presso l’Accademia di Belle Arti di Macerata, per il conferimento di incarichi di docenza (Bando Prot. N. 2562/13 del 6 luglio 2018) nella parte relativa all’insegnamento di Sound Design (ABTEC44), e di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi comprese la Graduatoria d’Istituto provvisoria (Prot. N. 3701/13 del 4 ottobre 2018), le risposte del Direttore dell’Accademia del 8 ottobre 2018 (Prot. N. 3752/13) e del 24 ottobre 2018 (Prot. N. 4082/13) e la Rettifica del 24 ottobre 2018 (Prot. N. 4081/13) con la quale il punteggio finale della ricorrente veniva rideterminato in n. 77,90 punti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Accademia di Belle Arti Macerata e di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 giugno 2019 il dott. Giovanni [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, ha partecipato al concorso per titoli indetto dall’Accademia di Belle Arti di Macerata per il conferimento a docenti esterni di incarichi di insegnamento per corsi da attivarsi nell’a.a. 2018/2019, ed in particolare per l’insegnamento di “Sound Design”- ABTEC44”.
Nella graduatoria finale pubblicata il 9 ottobre 2018 la prof.ssa Baiocchi è risulta collocata al secondo posto con punti 77,90 (di cui 60 per titoli artistico-culturali e professionali e 17,90 per titoli di studio e di servizio), preceduta dal controinteressato prof. Sasso che ha ottenuto 83,5 punti (di cui 70 per titoli artistico-culturali e professionali e 13,50 per titoli di studio e di servizio).
2. La prof.ssa Baiocchi censura l’operato della commissione preposta alla valutazione dei candidati per i seguenti motivi:
– è errato il punteggio attribuitole per il diploma di musica elettronica (Conservatorio Verdi di Milano), il quale è da considerarsi affine nei contenuti artistico-didattico-scientifici al corso di “sound design” oggetto della graduatoria, essendo la formazione di sound designer-progettazione di spazi sonori e di compositore di musica elettronica lo sbocco naturale di tale percorso di studi. La ricorrente reclama dunque il punteggio di 3 (per diploma academico di I livello affine-corrispondente), anziché di quello attribuito dalla commissione di 1,5 (diploma di I o II livello non affine-altro);
-non sarebbe stato assegnato alcun punteggio alla ricorrente per il possesso di due diplomi di abilitazione (diploma di didattica della musica e diploma di didattica del pianoforte), conseguiti presso il Conservatorio “Codarts” di Rotterdam (e riconosciuti dallo Stato italiano con protocollo, rispettivamente, n. 1358 del 1 marzo 2011 e n. 4808 del 25 giugno 2010, del MIUR che, pertanto, avrebbero permesso di ottenere ulteriori n. 3 punti (1,5+1,5 per diploma di I o II livello non affine-altro);
– non sarebbe stato considerato il servizio della ricorrente presso i conservatori, con la sottrazione di 6,9 punti;
– sarebbe altresì errato il punteggio attribuitole per i titoli di artistico-culturali e professionali Non sarebbe stato considerato il diploma DITALS (Didattica dell’Italiano come Lingua Straniera di perfezionamento post laurea) rilasciato dall’Università di Siena, da valutare 1 punto;
– non sarebbero stati applicati correttamente i criteri di valutazione per i titoli storico culturali.
In conseguenza di quanto sopra, le valutazioni della commissione sarebbero viziate da violazione di legge e di circolari, eccesso di potere, carenza di istruttoria e di motivazione, sviamento, irragionevolezza e ingiustizia manifesta.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, l’Accademia di Belle Arti di Urbino, resistendo al ricorso.
Alla pubblica udienza del 13 giugno 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Il ricorso deve essere accolto, nei limiti che seguono. Questo Tribunale si è già pronunciato su un ricorso simile presentato dall’odierna ricorrente contro analoga graduatoria dell’Accademia delle Belle Arti di Urbino, respinto con sentenza n. 87 del 21 gennaio 2019. In particolare detta sentenza, con riguardo all’affinità del diploma di musica elettronica della ricorrente all’insegnamento di Sound Design, ha osservato che nella graduatoria impugnata non ricorreva il vizio di difetto di motivazione in quanto:
– né in sede amministrativa, né in sede giudiziaria parte ricorrente aveva indicato se esistesse e quale fosse la disposizione che prevede l’equipollenza o l’affinità del diploma in parola con la denominazione e i contenuti del corso di insegnamento al quale si riferiva la graduatoria;
– la prof.ssa Baiocchi si era limitata ad allegare copia del piano di studi del corso di laurea in musica elettronica e la declaratoria del settore artistico-disciplinare ABTEC44, implicitamente rimettendo al Tribunale il compito di stabilire se esista o meno affinità fra i due corsi di studi;
– il Collegio, in assenza di specifici elementi probatori, non può certo sovrapporre le proprie valutazioni a quelle della commissione esaminatrice, se non altro per l’assenza di adeguata competenza specialistica (Tar Marche 87/2019 cit).
1.1 Il caso in esame è però differente da quello trattato nella sentenza di cui sopra. Infatti, né nella graduatoria impugnata, né nel verbale di valutazione dei titoli è fornita alcuna motivazione sulla non affinità del diploma in musica elettronica posseduto dalla ricorrente. Detta motivazione sull’affinità del titolo di studio è invece necessaria, come osservato dalla stessa sentenza n. 87 del 2019 e come da previsione della nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 3154 del 9 giugno 2011 (punto A n.1 – Titoli di Studio). Né può rimediare a tale omissione la motivazione, peraltro generica, resa nella nota dell’Accademia resistente dell’11 gennaio 2019, ben posteriore agli atti impugnati e in violazione del divieto di motivazione postuma. Infatti, la relazione si limita sostanzialmente ad affermare la discrezionalità della Commissione in materia. È quindi fondato il vizio di difetto di motivazione con riguardo alla non valutazione di affinità all’insegnamento “Sound design” del diploma di musica elettronica in possesso della ricorrente (differenza di 1.5 punti:1,5 punti per diploma di I o II livello non affine, 3 per diploma di II livello affine, punto A -Titoli di Studio della nota citata).
1.2 É fondata, sotto il medesimo profilo, la contestazione della mancata valutazione del diploma di didattica della musica e del diploma di didattica del pianoforte, conseguiti presso il Conservatorio “Codarts” di Rotterdam e riconosciuti dallo stato Italiano. Per i titoli di studio è infatti, come già accennato, specificamente prevista la valutazione dei titoli non affini e, in particolare, “per ogni altro Diploma del previgente ordinamento o Diploma accademico di I e II livello di Conservatorio, di Istituto musicale pareggiato, di Accademia di Belle Arti Statale o legalmente riconosciuta o di Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, o titolo equipollente rilasciato da istituzioni di pari livello della Comunità Europea (1,5 p.ti punto A -Titoli di Studio della nota ministeriale citata)”. Anche in questo caso è mancata qualunque motivazione sull’omessa valutazione due dei titoli, per i quali la ricorrente reclama l’attribuzione di 3 punti (1,5 ciascuno). Detta assenza di motivazione si riconferma nella già citata relazione dell’11 gennaio 2019, dove si afferma la mancata valutazione per la non affinità dei titoli (mentre la ricorrente chiede, al contrario, che siano valutati quali titoli non affini e quindi “per ogni altro diploma…”, come previsto dalla già citata nota ministeriale).
1.3 E altresì viziata da difetto di motivazione e violazione della citata nota ministeriale n. 3154 del 2011 la mancata valutazione dei titoli della ricorrente relativi all’insegnamento nei Conservatori. L’equiparazione dell’insegnamento nelle Accademie e nei Conservatori è prevista in maniera esplicita dalla citata nota n. 3154 del 2011 (Titoli di servizio, punto 1). La citata nota non ha valore normativo, ma è esplicitamente richiamata nel bando. E’ peraltro evidente che solo con analitica e approfondita motivazione la resistente Accademia poteva discostarsi dalle istruzioni Ministeriali volte ad uniformare la formazione delle graduatorie d’istituto nelle Accademie e nei conservatori, motivazione invece sostanzialmente assente nel caso in esame.
1.4 La valutazione di tali titoli avrebbe comportato 6,9 punti per la ricorrente (ridotti a 3,7 per i punti in eccedenza per l’anno 2017-2018, valutando come “affine” l’insegnamento di “Musica Elettronica”). Detta quantificazione non è contestata dall’Amministrazione nel suo ammontare. Difatti, nella citata relazione dell’11 gennaio 2019 essa si limita ad affermare la non valutabilità del titoli a causa delle differenze tra l’insegnamento nei Conservatori e quello nelle Accademie.
1.5 Anche con riguardo alla mancata valutazione del diploma DITALSI di perfezionamento post laure rilasciato dall’Università per Stranieri di Siena, manca qualsiasi motivazione. Per i titoli artistico-culturali professionali la citata nota ministeriale prevede punti 1 “b) per ogni diploma di perfezionamento post – laurea di durata non inferiore ad un anno rilasciato da Università Statali e non Statali”. La mancata valutazione del diploma citato non è motivata, neanche nella citata relazione dell’11 gennaio 2019.
1.6. Non possono invece essere accolte le altre contestazioni relative alla valutazione dei titoli culturali e professionali, che riguardano profili di merito della valutazione della Commissione e relativi criteri, senza peraltro quantificare l’esatta penalizzazione della ricorrente.
2 Per quanto sopra, la graduatoria impugnata è viziata da difetto di motivazione e violazione della nota ministeriale n. 3154 del 2011, con riguardo alla mancata motivazione nella valutazione dei seguenti titoli e relativi punteggi:
– 4,5 per titoli di studio (si vedano paragrafi 1.1 e 1.2 della presente sentenza);
3,7 per i titoli di servizio (v. sopra, paragrafi 1.3 e 1,4)
– 1 per titoli artistico-culturali professionali (v. sopra, paragrafo 1.5).
2.1 La somma di tali punti (9,2) sarebbe in astratto sufficiente a superare il punteggio del controinteressato, primo classificato (la ricorrente ha ottenuto p.ti 77,90 contro 83, 50 del controinteressato.
2.2 Va precisato che l’annullamento non significa senz’altro l’assegnazione del punteggio richiesto alla ricorrente: per esempio, l’affinità del diploma e dell’insegnamento di Musica Elettronica sono oggetto di valutazione discrezionale da parte della pubblica amministrazione, che deve però motivare sul punto. L’Amministrazione adotterà quindi i provvedimenti del caso per dare attuazione alla presente sentenza.
3 Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento della graduatoria impugnata, L’Amministrazione valuterà gli effetti della presente pronuncia con riguardo al contratto eventualmente stipulato con il controinteressato.
3.1 Le spese possono essere compensate, in relazione alla particolarità e alla novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla la graduatoria impugnata, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Giovanni [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
 Pubblicato il 03/01/2020