TAR Marche, Ancona, Sez. I, 5 luglio 2021, n. 539

Concorso di dottorato - Par condicio fra candidati partecipanti

Data Documento: 2021-07-05
Area: Giurisprudenza
Massima

La presente selezione non contemplava alcuna forma di agevolazione in favore dei candidati laureati o laureandi presso l’Ateneo urbinate (e, se ciò fosse accaduto, in parte qua il bando sarebbe stato illegittimo per violazione della par condicio), per cui sotto questo aspetto non esistevano nella specie candidati “interni” – rispetto ai quali sarebbe in astratto predicabile l’esercizio di una sorta di soccorso istruttorio officioso, anche se nelle procedure selettive occorre tenere conto dell’affidamento degli altri candidati (sul punto si veda la sentenza di questo Tribunale n. 803/2020) – e candidati “esterni”. Per cui, una volta riscontrata la mancata indicazione della media ponderata, la commissione non era tenuta ad attivare il soccorso istruttorio o addirittura a calcolare essa stessa la media del ricorrente, visto che, come si è detto, nella specie la commissione non poteva essere considerata un organo interno dell’Università e dunque i suoi componenti non erano abilitati ad accedere, nella loro veste di commissari, ai dati degli studenti urbinati.

Contenuto sentenza

N. 00539/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00467/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 467 del 2020, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Urbino, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso la sede della stessa, in Ancona, corso [#OMISSIS#], 55;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituite in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione
– del decreto Rettorale dell’UNIVERSITA’ di URBINO n. 438/2020 del giorno 21/10/2020, recante “GRADUATORIA FINALE DI MERITO AI FINI DELL’AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN STUDI UMANISTICI”, Curriculum di Scienze del Testo e della Comunicazione”, relativa al Bando di selezione per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVI CICLO – A.A. 2020-2021 (emanato con D.R. Università di Urbino n. 267 dell’8 luglio 2020,
e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del Ricorrente e/o del Provvedimento ed in particolare del Decreto Rettorale dell’ UNIVERSITA’ di URBINO n. 397/2020 del giorno 05/10/2020, relativo alla “GRADUATORIA FINALE DI MERITO AI FINI DELL’AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN STUDI UMANISTICI – Curriculum di Scienze del Testo e della Comunicazione”, relativa al Bando di selezione per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXVI CICLO – A.A. 2020-2021 (emanato con D.R. Università di Urbino n. 267 dell’8 luglio 2020,
e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Universita’ degli Studi di Urbino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 giugno 2021 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137/2020, convertito in L. n. 176/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente partecipava alla procedura di selezione indetta dall’Università di Urbino per l’ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca XXXVI Ciclo – A.A. 2020-2021; il relativo bando riguardava tre corsi di Dottorato di Ricerca, denominati rispettivamente “Biomolecular and Health Sciences”, “Research Methods in Science and Technology”, “Studi Umanistici”. Quest’[#OMISSIS#], in particolare, prevedeva tre curricula, ossia “Scienze del testo e della comunicazione”, “Storia contemporanea e culture comparate”, “Scienze Umane”. La data di avvio del corso di Dottorato veniva fissata nel giorno 1° novembre 2020. Il dott. [#OMISSIS#] presentava domanda per il curriculum denominato “Scienze del testo e della comunicazione”.
2. Il bando di selezione stabiliva che avrebbero potuto presentare domanda di partecipazione alla selezione per l’ammissione ai corsi, senza limiti di sesso, di età e di cittadinanza, coloro che, entro la data di scadenza fissata dallo stesso bando (le ore 12.00 del 31 agosto 2020), fossero in possesso di un titolo di Laurea Magistrale o equipollente o dichiarassero di conseguire il titolo entro il 30 novembre 2020 (in questo secondo [#OMISSIS#] l’ammissione al corso di Dottorato era condizionata all’effettivo conseguimento del titolo e all’invio all’Ateneo dell’autocertificazione o della documentazione comprovante il conseguimento della Laurea).
La lex specialis prevedeva l’assegnazione ai candidati di un punteggio [#OMISSIS#] complessivo di 80 punti, in base ai seguenti criteri di valutazione:
– un [#OMISSIS#] di 20 punti con riferimento alla valutazione di titoli, curriculum e progetto di ricerca. In particolare l’allegato A al bando [#OMISSIS#] parte relativa al corso di dottorato a cui aspira il ricorrente menzionava inoltre eventuali pubblicazioni scientifiche e altri titoli (scientifici, culturali, esperienze lavorative maturate nei settori oggetto del dottorato);
– un [#OMISSIS#] di 60 punti per il colloquio orale, cui avrebbe potuto accedere chi avesse conseguito almeno 10 punti nell’ambito della valutazione dei titoli.
Il bando veniva integrato con decreto rettorale n. 284/2020 del 16 luglio 2020, ma con riguardo a [#OMISSIS#] che non rilevano nel presente giudizio.
3. Il ricorrente perfezionava la domanda di partecipazione in data 27 agosto 2020, dichiarando di essere un laureando [#OMISSIS#] stessa Università urbinate (il diploma di laurea sarebbe stato conseguito dal dott. [#OMISSIS#] il giorno 15 settembre 2020).
In data 9 settembre 2020 si riuniva la commissione incaricata della selezione dei candidati, la quale procedeva preliminarmente a fissare i seguenti criteri di valutazione dei titoli:
– da 1 a 5 punti per la media ponderata dei voti riportati negli esami, a seconda della fascia di punteggio in cui ciascun candidato si sarebbe collocato (1 punto per una media inferiore a 24/30, 2 punti per una media compresa fra 24/30 e 25/30, e così via);
– 0,2 punti per ogni altro titolo che il candidato ritenesse utile (fra cui si menzionava la certificazione relativa alla conoscenza della lingua [#OMISSIS#] e il possesso di Master/specializzazione), fino a un [#OMISSIS#] di 1 punto;
– un [#OMISSIS#] di 12 punti per il progetto di ricerca (in base a cinque sub-criteri indicati nel verbale);
– un [#OMISSIS#] di 1,5 punti per le monografie, un [#OMISSIS#] di 1 punto per articoli scientifici e un [#OMISSIS#] di 0,5 punti per recensioni, pubblicazioni, partecipazione a convegni, per un totale [#OMISSIS#] complessivo di 2 punti.
4. In data 17 settembre 2020 venivano pubblicate le risultanze relative alle valutazioni di titoli e il ricorrente apprendeva di avere conseguito un punteggio complessivo di 13,5 punti, di cui 12 per il progetto, 0,5 punti per le partecipazioni a convegni e 1 punto per l’articolo scientifico indicato nel curriculum. Non ritenendo corretti tali punteggi, il dott. [#OMISSIS#] chiedeva delucidazioni all’Università, evidenziando:
– di non avere indicato la media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto, così come richiesto dall’art. 2 del bando in riferimento ai laureandi e laureati presso gli atenei italiani, adducendo il fatto che il modulo disponibile al link riportato nel bando dedicato ai laureandi dell’Università di Urbino fosse elaborato automaticamente dal sistema e in alcun modo editabile e quindi fossa preclusa la possibilità di indicare la media ponderata degli esami;
– di non aver prodotto la certificazione relativa al grado di conoscenza della lingua [#OMISSIS#] posseduto, non essendo tale titolo stato espressamente indicato dall’allegato A del bando fra i titoli valutabili.
Tale richiesta non otteneva però alcun riscontro da parte dell’amministrazione.
5. Il 20 settembre 2020 il ricorrente sosteneva il colloquio orale e il 21 ottobre 2020 veniva pubblicata la graduatoria finale di merito, [#OMISSIS#] quale il dott. [#OMISSIS#] conseguiva il punteggio complessivo finale di 71,6/80 punti, classificandosi al [#OMISSIS#] posto a pari merito con il terzo e il quarto in graduatoria ma rimanendo, seppur idoneo, escluso dall’accesso al Dottorato, essendo disponibili solamente quattro posti e operando a sfavore del dott. [#OMISSIS#] il criterio suppletivo della minore età anagrafica.
6. Il ricorrente censura gli esiti della presente selezione, deducendo i seguenti motivi di ricorso:
a) eccesso di potere per travisamento e mancata e/o erronea valutazione dei fatti. Eccesso di potere per carenza di motivazione. Violazione di legge. Error in procedendo, violazione di legge (art. 3 D.Lgs. n. 104/2010 e art. 111 Costituzione). Error in iudicando, violazione di legge (artt. 1 e 3 L. n. 241/1990).
Con questo motivo il ricorrente lamenta il fatto che l’amministrazione gli abbia illegittimamente attribuito un punteggio pari a 0 per quanto concerne il sub-criterio della media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto, e ciò per il fatto che esso ricorrente non aveva indicato il valore di tale media. Questo, prosegue il ricorrente, è dipeso però dal fatto che nel modulo di autocertificazione riservato ai laureandi dell’Ateneo di Urbino (che lo potevano scaricare collegandosi al link riportato nell’art. 2 del bando) non fosse presente tale voce né il documento fosse altrimenti modificabile o editabile essendo totalmente generato dal sistema software d’ateneo. Il dott. [#OMISSIS#] rimarca altresì che la sua richiesta di spiegazioni circa la mancata attribuzione del punteggio è rimasta inevasa. In considerazione di ciò, il ricorrente chiede l’attribuzione di ulteriori 4 punti aggiuntivi, in base ai criteri fissati dalla commissione valutatrice e tenuto conto del valore della media ponderata a lui attribuibile (che è pari a 29,1/30);
b) eccesso di potere per discriminazione tra lo studente laureando e quello laureato, mancata e/o erronea valutazione dei fatti. Eccesso di potere per carenza di motivazione. Violazione di legge. Error in procedendo, violazione di legge (art. 3 D.Lgs. n. 104/2010 e art. 111 Costituzione). Error in iudicando, violazione di legge (artt. 1 e 3 L. n. 241/1990).
Con tale motivo il ricorrente deduce che il sistema di calcolo della media ponderata di cui alla lex specialis (ovvero moltiplicare il voto di ogni esame sostenuto per i rispettivi CFU, sommare tutti i prodotti ottenuti, dividere il risultato per la somma dei crediti utili, moltiplicare il numero ottenuto per 110 e dividerlo per 30), tende a favorire i candidati laureati rispetto a quelli laureandi;
c) eccesso di potere per incompatibilità fra il [#OMISSIS#] fissato dal bando per il conseguimento del titolo di studio (30 novembre 2020) e quello di previsto inizio del corso di Dottorato (1 novembre 2020), con conseguente eccesso di potere per discriminazione tra lo studente laureando e quello laureato, mancata e/o erronea valutazione dei fatti. Eccesso di potere per carenza di motivazione. Violazione di legge. Error in procedendo, violazione di legge (art. 3 D.Lgs. n. 104/2010 e art. 111 Costituzione). Error in iudicando, violazione di legge (artt. 1 e 3 L. n. 241/1990).
Con questo motivo il ricorrente lamenta il fatto che la lex specialis abbia previsto la possibilità di concorrere anche a chi si fosse laureato entro la data del 30 novembre 2020, pur se il corso di Dottorato sarebbe iniziato in data 1° novembre 2020. Il dott. [#OMISSIS#] ritiene invece che si sarebbe dovuto procedere all’avvio del corso solo dopo lo spirare del [#OMISSIS#] finale entro cui i candidati laureandi avrebbero dovuto conseguire il titolo di studio richiesto;
d) eccesso di potere per mancata e/o erronea valutazione di atti e documenti. Eccesso di potere per carenza di motivazione. Violazione di legge. Error in iudicando, violazione di legge (artt. 1 e 3 L. n. 241/1990). Violazione art. 1 L. n. 241/1990, nonchè art. 12 D.P.R. n. 487/1994 e art. 4 D.P.R. n. 117/2000.
Con tale motivo il ricorrente sostiene che non gli sia stato correttamente attribuito il punteggio aggiuntivo relativo alla partecipazione a convegni, ritenendo di avere diritto a 1 punto anziché a 0,5 punti (e ciò in quanto [#OMISSIS#] domanda erano state indicate due partecipazioni);
e) eccesso di potere per mancata e/o erronea valutazione di atti e documenti. Eccesso di potere per carenza di motivazione. Violazione di legge. Error in iudicando, violazione di legge (artt. 1 e 3 L. n. 241/1990). Violazione art. 1 L. n. 241/1990, nonché art. 12 D.P.R. n. 487/1994 e art. 4 D.P.R. n. 117/2000 con riferimento ad altri titoli che il candidato ritenga utili ai fini della valutazione” – “Altri titoli (scientifici e culturali, esperienze lavorative maturate nei settori oggetto del dottorato)”.
Con tale motivo il dott. [#OMISSIS#] lamenta il fatto che non siano stati espressamente elencati nell’allegato A al bando quali fossero i titoli valutabili e che la commissione non ha illegittimamente ritenuto valutabile l’attività prestata da esso ricorrente con riferimento alla realizzazione della campagna di comunicazione istituzionale dell’Ateneo, per la quale spettavano almeno 0,2 punti;
f) eccesso di potere per mancata e/o erronea valutazione di atti e documenti, con regole poste successivamente alla scadenza del bando del 31 agosto 2020. Eccesso di potere per carenza di motivazione. Violazione di legge. Error in iudicando, violazione di legge (artt. 1 e 3 L. n. 241/1990). Violazione art. 1 L. n. 241/1990, nonché art. 12 D.P.R. n. 487/1994 e art. 4 D.P.R. n. 117/2000.
Con quest’[#OMISSIS#] motivo, il ricorrente lamenta la lesione del principio di predeterminazione dei titoli e dei criteri valutativi, adducendo in particolare il fatto che solo in data 9 settembre 2020 (e quindi oltre il [#OMISSIS#] di scadenza per la presentazione della domanda), siano stati esplicitati fra i titoli che sarebbero stati valutabili la certificazione di conoscenza della lingua [#OMISSIS#] e il possesso di Master/specializzazione, titoli di cui esso ricorrente è in possesso ma che non ha prodotto. A tal uopo il dott. [#OMISSIS#] lamenta la mancata assegnazione di almeno ulteriori 0,2 punti.
7. Si è costituita in giudizio l’intimata Università, ribadendo la correttezza del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso. L’Ateneo evidenzia in particolare che il bando prevedeva l’obbligatoria indicazione della media ponderata dei voti di esame per tutti i candidati provenienti da atenei italiani.
8. Il Tribunale, con ordinanza n. 373/2020, respingeva l’istanza cautelare, non ravvisando la sussistenza del fumus [#OMISSIS#] iuris; il ricorrente ha impugnato la citata ordinanza e il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1775/2021, ha accolto l’appello nei soli limiti della celere fissazione dell’udienza di trattazione del merito in primo grado.
In vista dell’udienza pubblica, fissata per il 9 giugno 2021, le parti hanno presentato memorie, con le quali:
– l’Ateneo resistente richiama l’obbligatorietà dell’indicazione della media ponderata dei voti per i candidati laureati in qualsiasi ateneo italiano, avendo inoltre il bando dettato una formula ad hoc per il suo calcolo;
– parte ricorrente replica che il modulo di autocertificazione predisposto specificamente per i laureandi dell’Università di Urbino, reperibile al link indicato nel bando, si connotava per essere elaborato in modo automatico dal sistema, non essendo possibile per l’utilizzatore in alcun modo intervenire con modifiche o aggiunte e non essendo inoltre riportato l’apposito spazio per l’indicazione della media ponderata, mentre è presente l’elenco degli esami sostenuti e le relative votazioni. In ragione di ciò, parte ricorrente ribadisce che l’amministrazione avrebbe dovuto quantomeno attivare il soccorso istruttorio oppure calcolare essa stessa la media ponderata in base alla formula riportata sul bando stesso, avendo l’Ateneo a disposizione i dati necessari per procedere in tal senso.
DIRITTO
9. Il ricorso non è meritevole di accoglimento, per le ragioni che si [#OMISSIS#] ad esplicitare.
10. Con riguardo al primo motivo, si osserva preliminarmente che [#OMISSIS#] citata ordinanza n. 1775/2021 il Consiglio di Stato ha sollecitato il Tribunale ad approfondire la questione della riconoscibilità, [#OMISSIS#] specie, di un legittimo affidamento in capo al ricorrente circa il fatto che, in base alla lettera del bando e ai link in esso richiamati, i candidati laureati o laureandi presso l’Ateneo di Urbino potevano considerarsi esonerati dall’onere di indicare [#OMISSIS#] domanda la media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto.
Il Collegio non può dunque sottrarsi all’onere di approfondire la questione, la quale investe due [#OMISSIS#] diversi:
– da un lato, la valutazione della sussistenza del legittimo affidamento alla luce della formulazione letterale della lex specialis;
– dall’altro lato, l’assunto del ricorrente secondo cui, con riguardo ai candidati laureati o laureandi presso l’Ateneo di Urbino, la commissione esaminatrice aveva la possibilità di calcolare la media ponderata accedendo direttamente al libretto personale dei candidati medesimi.
Sempre in premessa va però osservato che il ricorrente non mette in dubbio il fatto che la media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto fosse uno dei criteri più rilevanti per l’attribuzione dei punteggi.
10.1. Passando dunque ad esaminare il primo profilo (che è quello su cui si è soffermato in sede cautelare il Consiglio di Stato), il Collegio non ritiene che [#OMISSIS#] specie si possa parlare di un legittimo affidamento, in quanto il bando presenta una formulazione del tutto chiara e agevolmente comprensibile da soggetti che, oltre tutto, sono in possesso di una preparazione di livello universitario.
In effetti, l’art. 2 del bando distingue tre categorie di candidati, ma questo a due diversi fini.
Infatti, con riguardo alle autocertificazioni da allegare alla domanda, il bando distingue fra “laureati e laureandi dell’Università di Urbino” (i quali avevano la possibilità – e non l’obbligo, come pare sostenere il ricorrente nelle memorie conclusionali – di scaricare dal [#OMISSIS#] dell’Ateneo, [#OMISSIS#] sezione Segreteria Studenti Online Esse3, la relativa modulistica) e “resto del mondo”, ossia laureati e laureandi presso altre università italiane o presso università straniere (i quali erano invece onerati di allegare autodichiarazioni da essi stessi predisposte e sottoscritte – e questo valeva per i laureati o laureandi presso università italiane – o copia del titolo posseduto o in corso di conseguimento – e questo valeva per i laureati o laureandi presso università non italiane).
Con riguardo, invece, alla media ponderata, il bando distingue fra “laureati o laureandi presso università italiane” – compresi dunque quelli laureati o laureandi presso l’Università di Urbino (i quali erano obbligati, pena la non attribuzione del relativo punteggio, ad indicare la media ponderata dei voti conseguiti negli esami) – e “laureati o laureandi presso università straniere” (i quali, come è chiaramente prescritto dall’art. 2, par. A, [#OMISSIS#] periodo, non dovevano invece indicare la media ponderata).
A fronte di regole tanto chiare davvero non si intravede alcun margine per riconoscere la sussistenza di un legittimo affidamento in capo al dott. [#OMISSIS#], il quale, come ha eccepito (senza essere smentita) l’Università [#OMISSIS#] relazione istruttoria versata in atti, avrebbe potuto agevolmente calcolare la media ponderata accedendo al suo libretto universitario online.
E, d’altro canto, una volta assodato che, in base alla chiara lettera del bando, anche i laureati o laureandi presso l’Università di Urbino erano onerati di indicare la media ponderata, ne consegue che, laddove al momento della compilazione della domanda il dott. [#OMISSIS#] avesse effettivamente rilevato che nel modulo scaricato dal link citato nell’art. 2 del bando non era presente lo spazio per l’indicazione della media e/o che il documento non fosse “editabile” o “modificabile”, sarebbe stato per lui del tutto agevole richiedere chiarimenti all’Ateneo, visto che il bando è stato pubblicato in data 8 luglio 2020 e che il [#OMISSIS#] per la presentazione delle domande scadeva il 31 agosto 2020.
10.2. Passando invece a trattare dell’altro profilo, parte ricorrente non considera il fatto che la presente selezione non contemplava alcuna forma di agevolazione in favore dei candidati laureati o laureandi presso l’Ateneo urbinate (e, se ciò fosse accaduto, in parte qua il bando sarebbe stato illegittimo per violazione della par condicio), per cui sotto questo aspetto non esistevano [#OMISSIS#] specie candidati “interni” – rispetto ai quali sarebbe in astratto predicabile l’esercizio di una sorta di soccorso istruttorio officioso, anche se nelle procedure selettive occorre tenere conto dell’affidamento degli altri candidati (sul punto si veda la sentenza di questo Tribunale n. 803/2020) – e candidati “esterni”.
Per cui, una volta riscontrata la mancata indicazione della media ponderata, la commissione non era tenuta ad attivare il soccorso istruttorio o addirittura a calcolare essa stessa la media del ricorrente, visto che, come si è detto, [#OMISSIS#] specie la commissione non poteva essere considerata un organo interno dell’Università e dunque i suoi componenti non erano abilitati ad accedere, [#OMISSIS#] loro veste di commissari, ai dati degli studenti urbinati.
10.3. Il primo motivo va dunque nel suo complesso dichiarato infondato.
11. Anche il secondo motivo è privo di fondatezza.
In effetti, poiché, in base all’art. 2, par. A, del bando la media ponderata andava calcolata tenendo conto solo dei voti di profitto conseguiti nei singoli esami e dei rispettivi CFU, non si comprende sotto quale profilo si verificherebbe una discriminazione fra studenti già laureati e studenti laureandi presso università italiane. Il voto di laurea, infatti, non è preso in alcun modo in considerazione dalla lex specialis.
12. Anche il terzo motivo (che nelle premesse si ricollega al secondo) è infondato, atteso che:
– in primo luogo, il [#OMISSIS#] del 30 novembre 2020 è stato previsto dall’art. 236, comma 5, del D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020;
– in secondo luogo, il fatto che l’inizio del dottorato fosse previsto per una data antecedente a quella [#OMISSIS#] entro la quale i candidati ancora laureandi dovevano conseguire il titolo di ammissione non arrecava alcuna lesione al candidato che, ancorchè non ancora laureato alla data di presentazione della domanda, fosse risultato ammesso al Dottorato (se non per il fatto che egli avrebbe potuto essere escluso successivamente dal corso, se non avesse conseguito il diploma di laurea entro il 30 novembre 2020).
Nel [#OMISSIS#] del ricorrente non si è avuto comunque alcun pregiudizio, visto che il dott. [#OMISSIS#] non si è collocato in posizione utile per l’ammissione al Dottorato.
13. Il quarto motivo è anch’esso infondato, in primo luogo perché i criteri di attribuzione dei sub-punteggi sono stati fissati dalla commissione prima dell’inizio delle operazioni di valutazione dei candidati, e in secondo luogo perché il Collegio ritiene corretto anche nel merito l’operato della commissione.
Infatti, come ha efficacemente evidenziato l’amministrazione nei propri scritti difensivi, il dott. [#OMISSIS#], oltre all’articolo pubblicato su una rivista scientifica (che è stato valutato), ha dichiarato la partecipazione a due convegni, ma allegando per entrambi il medesimo abstract (come risulta dai documenti allegati nn. 7 e 8 al ricorso). La commissione, con valutazione non illogica o arbitraria, ha dunque ritenuto di riconoscere sostanzialmente una sola partecipazione, attribuendo il punteggio complessivo di 0,50 (ossia 0,25 + 0,25).
14. Anche il [#OMISSIS#] motivo va dichiarato infondato.
Infatti, e ribadito che i criteri di valutazione dei titoli sono stati prefissati dalla commissione, non si può ritenere che la mera partecipazione del dott. [#OMISSIS#] alla campagna di comunicazione istituzionale svolta dall’Ateneo in vista dell’a.a. 2020/2021 possa essere equiparata ad un’attività di studio o di ricerca o ad un’esperienza lavorativa. L’operato della commissione va dunque ritenuto anche in questo [#OMISSIS#] corretto.
15. Neanche l’[#OMISSIS#] motivo di ricorso è meritevole di accoglimento.
Si deve anzitutto osservare come non sia giuridicamente corretto affermare che in data 9 settembre 2020 la commissione esaminatrice abbia introdotto ulteriori titoli valutabili, ed in particolare il livello di conoscenza della lingua [#OMISSIS#] e il possesso di Master/specializzazione.
Infatti:
– nel bando si prevede l’accertamento della conoscenza della lingua [#OMISSIS#] e dunque i candidati erano a conoscenza del fatto che la comprovata conoscenza della lingua [#OMISSIS#] ben poteva essere dichiarata nel curriculum (tanto è vero che nel CV il ricorrente ha ritenuto di indicare il suo livello di conoscenza della lingua [#OMISSIS#]);
– allo stesso modo, non si poteva dubitare del fatto che il possesso di un Master o di una specializzazione andassero dichiarati [#OMISSIS#] domanda, trattandosi di titoli accademici di particolare rilevanza.
Va peraltro osservato che il ricorrente non ha depositato in giudizio né la certificazione del livello di conoscenza della lingua [#OMISSIS#], né la certificazione relativa al possesso di Master o specializzazione.
16. In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese del giudizio si possono tuttavia compensare, anche alla luce degli esiti della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 9 giugno 2021 con l’intervento dei sottoindicati magistrati (collegati da remoto):
[#OMISSIS#] Conti, [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere
L’ESTENSORE
IL [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] Conti
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 05/07/2021