L’equiparazione dei diplomi di Tromba con i diplomi di Trombone ai fini dell’inserimento nei conservatori di Musica non priva l’amministrazione della discrezionalità nella scelta dell’insegnamento da istituire (Tromba o Trombone) sicché, se l’abilitazione conseguita dai candidati all’insegnamento della Tromba li legittima a partecipare anche alle selezioni per il Trombone (e viceversa), non viene meno anche la discrezionalità dell’Amministrazione nell’identificare il contenuto e le modalità delle prove idoneative per gli specifici concorsi banditi, nei limiti in cui tali prove siano coerenti e calibrate sull’oggetto della prestazione richiesta (nel caso di specie, a fronte dell’istituzione di un corso di insegnamento di Tromba, si è chiesto esclusivamente l’espletamento di una prova pratica con tale strumento ai fini della procedura concorsuale).
TAR Molise, Campobasso, Sez. I, 10 giugno 2016, n. 237
Abilitazione insegnamento strumenti-Discrezionalità scelta prove idoneative
N. 00237/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00036/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 36 del 2009, proposto da:
prof. -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Pescolla, con domicilio eletto presso il medesimo avocato in Campobasso, Garibaldi, n. 54;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca in p.l.r.p.t., Conservatorio Statale di Musica “L. Perosi” di Campobasso in p.l.r.p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, Via Garibaldi, n. 124;
per l’annullamento
– del provvedimento di esclusione dal concorso per l’ammissione al biennio di secondo livello per la formazione dei docenti nella classe di concorso di educazione musicale (A31 e A32) e di strumento musicale (A77), A.A. 2008-2009;
– di tutti i verbali della Commissione esaminatrice ed in particolare di quello del 20.11.2008;
– del decreto del Direttore del Conservatorio n. 9155 del 20.11.2008;
– del bando di concorso del 4.9.2008;
– del provvedimento del Direttore del Conservatorio n. 92 del 8.1.2008;
– della graduatoria definitiva e del relativo provvedimento di approvazione; di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso e richiamato negli atti che precedono.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e del Conservatorio “L. Perosi”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 marzo 2016 il dott. [#OMISSIS#] De Falco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il prof. -OMISSIS- ha premesso di essere diplomato al Conservatorio presso la Scuola di Tromba e Trombone, di insegnare da alcuni anni tale materia con incarichi di supplenza presso istituti scolastici e di aver partecipato al bando di concorso indetto dal Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso per l’accesso al biennio di secondo livello per la formazione di docenti per la sottoclasse di strumento Tromba per l’Anno Accademico 2008-2009.
Il prof. -OMISSIS- espone di aver superato la prova scritta e di aver preso parte alla prova pratica che, però, sarebbe stata svolta per volere della commissione esclusivamente sullo strumento della Tromba, con la conseguenza che l’esponente, maggiormente versato nel Trombone, non ha conseguito il punteggio minimo necessario per accedere alla terza prova.
A fronte del reclamo proposto dal prof. -OMISSIS-, il conservatorio ha confermato la mancata ammissione dell’esponente che, pertanto, ha proposto ricorso avverso il provvedimento di esclusione dal concorso, della graduatoria e di tutti gli atti della selezione, ivi compreso il bando e l’atto con il quale l’Amministrazione intimata ha confermato l’esclusione dell’esponente, sulla base dell’unico articolato motivo così di seguito rubricato.
Violazione e falsa applicazione del r.d. 11.12.1930, n 1945 del d.lgs. n. 16.4.1994, del d.m. MIUR n. 137/2007; violazione e falsa applicazione della nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – 7.10.2002, n 1672 – prot. n. 1672; violazione e falsa applicazione della nota 1599 del 13.3.2006 della Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale e Coreutica; violazione e falsa applicazione del bando di concorso; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; eccesso di potere sotto diversi profili.
Con decreto inaudita altera parte del 21 gennaio 2009, n. 17, questo Tribunale ha disposto la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
Con atto depositato in data 9 febbraio 2009, si sono costituiti in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione e il Conservatorio Statale di Musica “L. Perosi” di Campobasso, chiedendo il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare.
Con ordinanza dell’11 febbraio 2009, n. 37, il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare con la seguente motivazione: “considerato che, pur se un unico diploma può abilitare l’insegnamento di due strumenti musicali (e quindi può legittimare alla partecipazione a pubbliche selezioni su entrambi gli ambiti disciplinari), tuttavia è conforme ad un principio di buon andamento (anche in funzione della selezione dei più idonei allo specifico incarico di insegnamento) che, in caso di selezione per l’insegnamento di un particolare strumento musicale, la prova pratica debba avere ad oggetto un’esecuzione proprio con quel medesimo strumento”.
Con ordinanza del 1° agosto 2009, n. 4042, il Consiglio di Stato ha respinto l’impugnazione della predetta istanza cautelare, rilevando che: “l’appello cautelare non appare assistito dal prescritto fumus, in relazione alla circostanza che l’amministrazione ebbe ad incentrare l’ esame dell’appellante con riguardo allo strumento musicale cui era finalizzata la domanda di insegnamento e che comunque rientra nella discrezionalità dell’amministrazione, anche a fronte di una pluralità di strumenti musicali, delibare di verificare la perizia dell’esaminando con riferimento ad uno di essi”.
All’udienza pubblica del 23 marzo 2016, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il presente giudizio verte sulla legittimità o meno della pretesa del candidato, odierno ricorrente, aspirante al conseguimento di un Diploma di abilitazione in “Strumento Musicale Tromba”, rilasciato da un Conservatorio, a sostenere la prova di esame con lo strumento del Trombone.
In particolare parte ricorrente sostiene che in forza dell’equipollenza tra l’abilitazione alla Tromba e al Trombone ai sensi del R.D. 11.12.1930, n. 1945, essi non potrebbero essere considerati come “distinte specialità strumentali”, con la conseguenza che, potendo il diplomato in Trombone insegnare anche Tromba e viceversa, la commissione di concorso avrebbe dovuto riconoscergli la possibilità di presentare un programma che rispecchiasse esattamente le caratteristiche del titolo conseguito, garantendogli quindi la possibilità di scegliere per la Prova pratica lo strumento del Trombone con cui egli riteneva di avere maggiori possibilità espressive, limitandosi, ove richiesto, solo a dimostrare la conoscenza della Tromba.
Inoltre, prosegue il professore -OMISSIS-, la nota dell’8 gennaio 2008 con la quale il Direttore del Conservatorio ha respinto il reclamo proposto dal prof. -OMISSIS- avverso l’esclusione sarebbe illegittima in quanto del tutto carente di motivazione.
Il ricorso è infondato.
Come rilevato nel doppio grado della sede cautelare, occorre tenere distinti il titolo di abilitazione conseguito dal ricorrente, che lo abilita a partecipare alle selezioni indette con riferimento ad entrambe le sottoclassi strumentali (per Tromba e per Trombone), rispetto alla pretesa del medesimo di sostenere la Prova pratica con uno solo dei due strumenti da lui scelto.
Occorre, infatti, considerare che l’Amministrazione ha piena discrezionalità nella scelta dell’insegnamento da istituire, di modo che la circostanza che l’abilitazione conseguita dai candidati all’insegnamento della Tromba li legittimi a partecipare anche alle selezioni per il Trombone e viceversa non vale a restringere la discrezionalità dell’Amministrazione nell’identificare il contenuto e le modalità delle prove idoneative per gli specifici concorsi banditi, nei limiti in cui tali prove siano coerenti e calibrate sull’oggetto della prestazione richiesta.
Al riguardo, la scelta della Commissione di consentire che la prova pratica si svolgesse solo con riferimento alla Tromba e non al trombone trova una ragionevole spiegazione nel fatto che per la Classe di concorso A77, consistente nell’insegnamento di uno degli Strumenti musicali di cui alle sottoclassi specificate nel bando medesimo (art. 4), non compare il Trombone. Ne discende che la previsione del bando, secondo cui la prova pratica per la classe di concorso A77 consisterà in una “Prova con lo strumento”, deve essere intesa nel senso che siffatto strumento non potesse essere il Trombone, che per l’appunto non era contemplato nel bando, ma dovesse necessariamente essere la Tromba, essendo questo il solo strumento incluso tra le sottoclassi menzionate per il quale il ricorrente risultava specificamente abilitato.
A fronte di una espressa e chiara previsione di bando, l’equiparazione dei diplomi di Tromba con i diplomi di Trombone ai fini dell’inserimento nei conservatori di Musica non consente di superare le argomentazioni di cui sopra, che sono fondate sulla inequivoca regola (insegnamento della Tromba non del Trombone) vincolante per la commissione, in quanto posta dalla lex specialis della selezione di cui si tratta, nonché conforme alla normativa che ha specifico riguardo alla classe di concorso oggetto della selezione (AL77).
Peraltro, la richiamata previsione del bando si giustifica anche alla luce del quadro normativo, atteso che il D.M. 6.8.1999, adottato ai sensi del cit. art. 11, c. 9, della L. n. 124/199, ha, infatti, stabilito, all’art. 9 che: “E’ istituita la classe di concorso di `strumento musicale nella scuola media’ (cl. N. 77/A) per l’insegnamento delle specialità strumentali di cui al presente decreto” e che “Alla predetta classe di concorso si accede, in prima applicazione, con il possesso dello, specifico diploma di conservatorio relativo alle diverse specialità strumentali congiuntamente ai requisiti previsti dall’art. 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124…”
Ora, l’art. 6 del predetto D.M. rinvia agli strumenti musicali elencati nell’allegato A del medesimo Decreto Ministeriale tra i quali è indicata solo la “Tromba” e non il “Trombone”.
Anche il precedente D.M. 13.2.1996 (recante la disciplina della sperimentazione musicale nelle scuole medie statali ad indirizzo musicale) dettava all’art. 6 una norma simile a quella del cit. D.M. 6.8.1999, prescrivendo che l’insegnamento di strumento nei corsi sperimentali doveva essere impartito da docenti in possesso del diploma specifico per l’insegnamento dello strumento presente nel corso.
In definitiva la delimitazione della Prova pratica alla sola Tromba, non risulta né illogica né irrazionale.
Né è ravvisabile alcun vizio della motivazione della nota con cui l’intimato Conservatorio ha confermato l’esclusione del ricorrente dalla selezione, trattandosi di provvedimento meramente confermativo della decisione precedentemente adottata dalla commissione e non fondato su autonoma istruttoria, la cui motivazione, in definitiva, coincide con i provvedimenti adottati nel corso della procedura ed impugnati nella presente sede giudiziale e rivelatisi immuni dai vizi contestati.
Il ricorso pertanto deve essere respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in misura ridotta, tenuto conto della particolare rilevanza anche costituzionale degli interessi fatti valere da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle Amministrazioni costituite per complessivi euro 500 (cinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Orazio [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] De Falco, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/06/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)