Laddove il bando di concorso non preveda degli specifici parametri di idoneità o delle votazioni minime per ciascuno dei criteri di valutazione dei candidati, deve ritenersi che, in mancanza di previsioni puntuali e precise, ed escluso il “caso limite” di un punteggio pari a “0” con riferimento a tutti i criteri di valutazione, l’ottenimento di un punteggio in uno solo dei sottocriteri sia bastevole a fondare l’aggiudicazione del concorso in favore del relativo candidato, nel caso in cui, come nella fattispecie che ci occupa, sia l’unico in gara.
TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 15 novembre 2018, n. 1254 [Duplicato]
Professore associato a tempo pieno- Concorso ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010-Bando di concorso
N. 01254/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00506/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 506 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] Preti, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Formentin, con domicilio eletto in Torino, C.so Re Umberto 65, presso lo studio degli avv.ti Finocchiaro, Formentin, [#OMISSIS#];
contro
Università degli Studi Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Torino, via dell’Arsenale 21;
nei confronti
[#OMISSIS#] Amianto non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza del TAR Torino, sezione prima, n. 96, del 18 gennaio 2018, notificata il 20 marzo 2018, e per la dichiarazione di inefficacia o di nullità e, in via subordinata, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del verbale di riconvocazione della Commissione concorsuale del 20.03.2018 nella parte in cui esegue una nuova valutazione del candidato [#OMISSIS#] Preti e lo dichiara non qualificato e non idoneo a ricoprire la posizione di professione di ruolo di seconda fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Montalcini” dell’Università degli Studi di Torino – settore concorsuale 06/DS – SSD MED/25 bandito con D.R. n. 1088 del 5/4/2016, con avviso pubblicato in G.U. n. 30 del 15.04.2016 – IV serie Speciale – Concorsi ed esami; del decreto n. 590 del 15.02.2018 con il quale il Rettore dell’Università di Torino ha approvato, per la seconda volta, gli atti del concorso riservato per 1 posto di professore di seconda fascia (art. 18, comma 1, l. 240/2010) nella parte relativa al nuovo giudizio della Commissione su [#OMISSIS#] Preti, formulato nel verbale del 20.03.2018 e, in particolare, nella parte in cui approva la dichiarazione secondo cui il ricorrente sarebbe non idoneo e non qualificato a ricoprire il ruolo di professore di seconda fascia e nella parte in cui afferma che nella procedura non risulterebbe alcun candidato qualificato a ricoprire il ruolo di professore di seconda fascia; di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi Torino;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Preti [#OMISSIS#] ha partecipato al concorso bandito dall’Università di Torino – Dipartimento “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Montalcini”, per un posto di professore di seconda fascia, riservato a coloro che, nel triennio precedente alla data di scadenza dell’avviso, non avessero prestato servizio o non fossero stati titolari di assegno di ricerca ovvero non fossero stati iscritti a corsi universitari presso l’Ateneo (art. 18, comma 4, legge n. 240/2010).
Oltre al ricorrente, ha partecipato alla selezione il solo [#OMISSIS#] Amianto.
All’esito della procedura di concorso, al primo posto della graduatoria – approvata con decreto rettorale del 9 agosto 2016 – si è classificato quest’ultimo con 110,50 punti e, al secondo posto, [#OMISSIS#] Preti con 25,625 punti.
Questi ha impugnato la graduatoria davanti al TAR Piemonte contestando, tra gli altri motivi, che il controinteressato non era in possesso dei requisiti dell’art. 18, comma, 4 della legge n. 240/2010, perché nei tre anni precedenti al bando aveva ricoperto l’incarico di professore a contratto nell’Università di Torino.
Il controinteressato, costituitosi in giudizio ha presentato un ricorso incidentale per far dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale sul presupposto che il ricorrente non era qualificato a rivestire l’incarico di professore di seconda fascia non essendo in possesso del dottorato di ricerca in neuroscienze e perché aveva svolto una inadeguata attività didattica e medico assistenziale.
Il Tar Piemonte, quindi, ha emesso la sentenza n. 96 del 18.01.2018, depositata il 18 gennaio 2018, in primo luogo, dichiarando l’infondatezza del ricorso incidentale del prof. Amianto, perché il possesso del dottorato di ricerca in neuroscienza non era uno dei requisiti di partecipazione alla selezione, essendo sufficiente l’abilitazione scientifica nazionale ex art. 16 della legge n. 241/2010; in secondo luogo, accogliendo il ricorso del prof. [#OMISSIS#] Preti, perchè il controinteressato non possedeva i requisiti di ammissione al concorso, avendo egli rivestito, e rivestendo ancora, l’incarico di professore a contratto presso l’Università di Torino.
Di conseguenza, il Collegio ha annullato il decreto con cui il Rettore aveva approvato gli atti del concorso e il verbale contenente la graduatoria nei soli limiti dell’interesse del ricorrente, e, cioè, nella sola parte in cui aveva approvato gli atti di gara riguardanti il prof. Amianto.
Ha, altresì, annullato, per invalidità derivata, gli atti di nomina del controinteressato a professore di seconda fascia.
Il TAR Piemonte ha, inoltre, disposto che l’Università degli Studi di Torino, in ottemperanza alla decisione, concludesse gli atti della procedura entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza, previa riformulazione della graduatoria, depennando il nominativo del prof. Amianto.
Il controinteressato ha interposto appello, con istanza di sospensione cautelare collegiale.
Prima della camera di consiglio davanti al Consiglio di Stato, il Rettore ha depennato il prof. Amianto dalla procedura concorsuale, ma nello stesso provvedimento ha contestualmente sospeso gli effetti della propria deliberazione fino alla pronuncia cautelare d’appello, esercitando, di fatto, le prerogative tipiche del provvedimento cautelare monocratico.
Con l’ordinanza n. 1173 del 14 marzo 2018, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha rigettato l’istanza cautelare proposta dall’appellante non ritenendola assistita da sufficienti elementi di fondatezza.
In data 23 marzo 2018 la Commissione di concorso si è nuovamente riunita per dare ottemperanza alla sentenza del TAR Piemonte.
I Commissari, dopo aver espunto il controinteressato, hanno escluso dalla selezione anche il prof. Preti, ritenendolo non idoneo in quanto non qualificato a ricoprire l’incarico messo a concorso.
Con provvedimento datato 23 marzo 2018 n. 1221, pubblicato nel sito dell’Ateneo il 27 marzo 2017, il Rettore ha, conseguentemente, approvato nuovamente gli atti della procedura selettiva e preso atto che la Commissione aveva ritenuto il prof. [#OMISSIS#] Preti non idoneo a ricoprire il ruolo di professore di seconda fascia concludendo per la mancanza di candidati qualificati a ricoprire il ruolo di professore di seconda fascia.
Con ricorso depositato in data 31.5.2018 il prof. Preti ha, quindi, agito per l’ottemperanza della sentenza del TAR Torino, sezione prima, n. 96, del 18 gennaio 2018, notificata il 20 marzo 2018, e per la dichiarazione di inefficacia o di nullità e, in via subordinata, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, 1) del verbale di riconvocazione della Commissione concorsuale del 20.03.2018 nella parte in cui quest’ultima ha eseguito una nuova valutazione del candidato [#OMISSIS#] Preti e lo ha dichiarato non qualificato e non idoneo a ricoprire la posizione di professione di ruolo di seconda fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Montalcini” dell’Università degli Studi di Torino; 2) del decreto n. 590 del 15.02.2018 con il quale il Rettore dell’Università di Torino ha approvato, per la seconda volta, gli atti del concorso riservato per 1 posto di professore di seconda fascia (art. 18, comma 1, l. 240/2010) nella parte relativa al nuovo giudizio della Commissione su [#OMISSIS#] Preti, formulato nel verbale del 20.03.2018 e, in particolare, nella parte in cui ha approvato la dichiarazione secondo cui il ricorrente sarebbe non idoneo e non qualificato a ricoprire il ruolo di professore di seconda fascia e nella parte in cui afferma che nella procedura non risulterebbe alcun candidato qualificato a ricoprire il ruolo di professore di seconda fascia; 3) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.
A fondamento del ricorso il prof. Preti ha dedotto i seguenti motivi:
1) con riguardo alla domanda di ottemperanza e conseguente declaratoria di nullità dei provvedimenti predetti per violazione/elusione del giudicato, ha lamentato che la Commissione di concorso aveva compiuto operazioni ultronee rispetto alle statuizioni del Tar Piemonte e del Consiglio di Stato, operando una rivalutazione negativa della posizione del prof. Preti non consentita alla luce del dictume del decisumdella predetta sentenza emessa dall’intestato Tar;
2) con riferimento alla subordinata domanda di annullamento, qualora il Collegio dovesse ritenere che i provvedimenti impugnati siano espressione di una nuova valutazione discrezionale:
a) violazione di legge (art. 7 e art. 21 nonies, legge n. 241/1990.); violazione di legge (art. 3, legge n. 241/1990); assenza di istruttoria, in quanto parte ricorrente lamenta che la Commissione non avrebbe potuto rivalutare la posizione del prof. Preti se non annullando in autotutela i propri atti nel rispetto delle regole stabilite dall’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 e in presenza di valide ragioni e che il Rettore non solo ha recepito in modo acritico un atto della Commissione chiaramente illegittimo, ma non ha nemmeno compiuto una valutazione del caso concreto che sarebbe stata invece necessaria, oltre al fatto che nessun avviso di avvio del procedimento era stato mai inviato al prof. Preti e nessuna valutazione inerente il pubblico interesse o il bilanciamento degli interessi coinvolti era riscontrabile nella motivazione degli atti impugnati;
b) violazione di legge (art. 16, legge n. 240/2010) e violazione dell’art. 2 del Bando (D.R. n. 1088/2016), in quanto secondo parte ricorrente è illegittima la decisione della commissione, nel verbale del 20 marzo 2018, di considerare il possesso del dottorato in Neuroscienze requisito di partecipazione alla selezione, in quanto la sentenza Tar Piemonte più volte citata aveva evidenziato che non si può sostenere che fosse indispensabile per impartire l’insegnamento in modo qualificato, posto che l’attività può essere compiuta in modo competente anche senza aver conseguito quel titolo.
L’Università di Torino si è costituita in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria.
All’udienza del 24.10.2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Si rammenta l’insegnamento secondo il quale <<In presenza di un giudicato di annullamento di un provvedimento discrezionale lesivo di un interesse legittimo pretensivo, il riesercizio del potere è suscettibile di un duplice ordine di censure: quelle con cui l’interessato si duole della violazione o elusione del vincolo conformativo che il giudicato, in termini più o meno stringenti, impone all’attività amministrativa da rinnovare (così esperendo l’azione di nullità di cui all’art. 114 comma 2, lett. b, c.p.a., fisiologicamente soggetta al [#OMISSIS#] dell’ottemperanza, anche con riguardo al giudice competente per la cognizione di essa); quelle che mirano, invece, a colpire i contenuti del nuovo provvedimento, in quanto espressione di nuove scelte discrezionali attinenti ad aspetti non riconducibili a puntuali statuizioni della pregressa sentenza e, quindi, non soggetti ad uno specifico vincolo conformativo, rispetto ai quali i vizi ipotizzabili sono deducibili come vizi di legittimità secondo l’ordinario giudizio di cognizione>> (Cons. Stato, sez. IV, 30/05/2018, n. 3233).
<<L’elusione del giudicato – rapportabile anche al c.d. giudicato cautelare o a sentenze comunque esecutive – deve essere individuata con riferimento all’effetto conformativo della sentenza, tenuto conto della sussistenza o meno in quest’ultima di obblighi puntuali, desumibili dalla relativa motivazione, in rapporto ai quali l’attività asseritamente esecutiva dell’Amministrazione risulti effetto di sviamento>> (T.A.R. Lazio, sez. III, 22/05/2018, n. 5674).
Nel caso di specie, in cui la pronuncia del TAR Piemonte non è passata in giudicato, ma è esecutiva, il vizio lamentato da parte ricorrente, ed effettivamente sussistente, è idoneo ad integrare, in prima battuta, un’ipotesi di elusione o violazione delle determinazioni contenute nella predetta sentenza, finendo, in ogni caso, anche laddove si ritenesse che i provvedimenti impugnati siano espressione di nuove scelte discrezionali, per rendere queste ultime illegittime e, quindi, annullabili.
Al riguardo, occorre rammentare il contenuto delle determinazioni della Commissione recepite poi dal Rettore dell’Università resistente.
In particolare, la Commissione, richiamando l’allegato 1 del bando (D.r. 1088 del 5 aprile 2016) e gli “standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, eventuali ulteriori elementi di qualificazione didattica, scientifica e abilità clinica assistenziale ove richiesto…”, ha rilevato che <<dalla valutazione del candidato risulta l’assenza di comprovata attività di didattica/didattica integrativa e di servizio agli studenti e l’assenza di comprovata attività clinico assistenziale>>, dichiarando quindi il ricorrente non qualificato e non idoneo a ricoprire la posizione di Professore di II fascia per la quale era stato bandito il concorso.
La violazione delle statuizioni della sentenza da parte della Commissione (e del successivo provvedimento rettorale) si apprezza appieno esaminando il dictume il decisumdella sentenza del Tar Piemonte n. 96/18.
L’intestato TAR, infatti, da un lato, si è espresso rilevando che <<il dottorato in Neuroscienze è menzionato solo nell’Allegato 1 al bando sotto la voce “standards qualitativi richiesti a livello internazionale”. L’Allegato 1, ai sensi dell’art. 1 del bando, ha chiaramente la funzione di descrivere le funzioni che il vincitore è chiamato a svolgere, ed il richiamo al dottorato in Neuroscienze, effettuato nello spazio relativo a “Standards qualitativi riconosciuti a livello internazionale, eventuali ulteriori elementi di qualificazione didattica, scientifica e abilità clinica assistenziale, ove richiesto” sta evidentemente ad indicare che il livello di insegnamento richiesto deve essere quello atteso nell’ambito di un dottorato in Neuroscienze. In ogni caso detto titolo non era indicato quale requisito di partecipazione, al qual fine era invece necessaria e sufficiente la abilitazione scientifica nazionale conseguita ai sensi dell’art. 16 della L. 240/2010, che il ricorrente ha prodotto>>; dall’altro lato, ha disposto che entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione l’Università concludesse gli atti della procedura previa riformulazione della graduatoria depennando il nominativo del prof. Amianto.
Ebbene, per un verso, pur riferendosi la decisione del Tar Piemonte specificamente al rilievo da ascrivere al possesso del “dottorato”, dalla motivazione sopra riportata emerge come l’intestato Giudice abbia affermato che quanto indicato nell’”allegato 1” non concerne i requisiti di partecipazione al concorso, ma gli elementi che avrebbero potuto e dovuto essere valutati dalla Commissione ai fini della sola attribuzione dei voti e, quindi, della scelta del concorrente più meritevole.
Dall’altro lato, il TAR Piemonte, nel disporre che la Commissione <<entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione concludesse gli atti della procedura previa riformulazione della graduatoria depennando il nominativo del prof. Amianto>>, ha chiaramente ritenuto del tutto consumato il potere discrezionale della Commissione, quantomeno con riguardo alla possibilità di esclusione o di valutazione di inidoneità del ricorrente, atteso che, comunque, il Preti aveva già ottenuto un voto superiore allo zero in almeno una delle tre categorie di giudizio previste.
In questo senso, il bando non prevedeva degli specifici parametri di idoneità o delle votazioni minime per ciascuno dei criteri di valutazione dei candidati, sicchè deve ritenersi che, in mancanza di previsioni puntuali e precise, ed escluso il “caso limite” di un punteggio pari a “0” con riferimento a tutti i criteri di valutazione, l’ottenimento di un punteggio in uno solo dei sottocriteri sia comunque bastevole a fondare l’aggiudicazione del concorso in favore del relativo candidato, laddove, come nella fattispecie che ci occupa, sia l’unico in gara.
Pertanto, i provvedimenti impugnati vanno considerati e dichiarati nulli perché l’Università avrebbe dovuto limitarsi a depurare gli atti di concorso dal riferimento al concorrente escluso dalla sentenza del TAR Piemonte definendo la selezione tenendo conto della votazione comunque attribuita al Preti.
In ogni caso, anche laddove non si ritenessero i provvedimenti in contestazione “elusivi o violativi” delle statuizioni della sentenza del TAR Piemonte perché esercizio di discrezionalità residua, sempre per le ragioni sopra esposte i provvedimenti medesimi sono annullabili risultando, comunque, illegittimi.
Pertanto, deve essere dichiarata la nullità dei provvedimenti impugnati e, in conseguenza, va ordinato all’Università resistente di ottemperare alla decisione del TAR Piemonte n. 96 del 18.1.2018, mediante conclusione della procedura di gara sulla scorta delle valutazioni già precedentemente effettuate con riguardo alla posizione del Preti e limitandosi esclusivamente ad espungere il riferimento al Prof. Amianto [#OMISSIS#], il tutto entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione ad istanza di parte, ove anteriore, della presente decisione.
Il Collegio nomina sin d’ora Commissario ad acta il Prefetto di Torino, con facoltà di delegare ad un funzionario dello stesso Ufficio gli adempimenti esecutivi, il quale, in caso di inutile decorso del termine precedente ed entro novanta giorni dalla sua scadenza, provvederà a concludere la procedura di concorso nel senso precisato tanto nella sentenza del TAR 96/18 che nella motivazione che precede.
Sussistono, poi, i presupposti per la fissazione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., di una somma dovuta dall’Università pari ad Euro 30 per ogni giorno di ritardo nell’adempimento degli obblighi sopra detti.
3. Le spese di lite devono essere compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), accoglie il ricorso e, per l’effetto:
1) dichiara la nullità dei provvedimenti impugnati indicati in epigrafe;
2) ordina all’Università degli Studi di Torino di ottemperare alla decisione del TAR Piemonte n. 96 del 18.1.2018 mediante conclusione della procedura di gara sulla scorta delle valutazioni già precedentemente effettuate con riguardo alla posizione del Preti e limitandosi esclusivamente ad espungere il riferimento al Prof. Amianto [#OMISSIS#], il tutto entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione ad istanza di parte, ove anteriore, della presente decisione;
3) nomina sin d’ora Commissario ad acta il Prefetto di Torino, con facoltà di delegare ad un funzionario dello stesso Ufficio gli adempimenti esecutivi, il quale, in caso di inutile decorso del termine precedente ed entro novanta giorni dalla sua scadenza, provvederà a concludere la procedura di concorso nel senso precisato tanto nella sentenza del TAR 96/18 che nella motivazione che precede.
4) condanna l’Università degli studi di Torino, al pagamento, in favore del ricorrente, di una somma pari ad Euro 30 per ogni giorno di ritardo nell’adempimento degli obblighi sopra indicati, con decorrenza dalla comunicazione o dalla notifica se anteriore della presente pronuncia e fino all’insediamento del commissario ad acta o dell’ottemperanza se ad esso anteriore;
5) spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Giordano, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 15/11/2018