Improcedibilità del ricorso per riformulazione del giudizio del ricorrente dopo l’annullamento in autotutela.
TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 22 maggio 2014, n. 894
Procedura di reclutamento Ricercatore-Rinuncia al ricorso
N. 00894/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00069/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 69 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Guido Borelli, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] Pia Giracca, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] Borasio in Torino, corso Lione, 91/A;
contro
Universita’ del Piemonte Orientale “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” e Min. dell’Istruzione e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;
Commissione Giudicatrice Valutazione Comparativa Per N. 1 Posto di Ricercatore Universitario, Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avv.to [#OMISSIS#] Sciolla, [#OMISSIS#] Viale, [#OMISSIS#] Iula, con domicilio eletto presso l’avv.to [#OMISSIS#] Sciolla in Torino, corso Montevecchio, 68;
[#OMISSIS#] Garavaglia, [#OMISSIS#] Argentin;
per l’annullamento
del decreto rettorale rep. n. 619-2013 e prot. n. 14225 del 30 settembre 2013, in G.U. – IV Serie Speciale n. 84 del 22 ottobre 2013, del verbale n. 1, del verbale n. 2, del verbale n. 3, del verbale n. 4, della Relazione finale della Commissione Giudicatrice, e di ogni altro atto precedente, presupposto, preordinato, connesso e consequenziale, con cui sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa a 1 posto di Ricercatore universitario presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e Sociali per il settore scientifico-disciplinare SPS/09 – Sociologia dei processi economici e del lavoro, indetta dall’Università degli Sudi del Piemonte Orientale “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” con decreto rettorale repertorio n. 233-2012, prot. n. 11255 del 20.06.2012, in G.U. – IV Serie Speciale n. 51 del 3 luglio 2012, ed è stato dichiarato vincitore il controinteressato;
del decreto rettorale rep. n. 135-2014 e prot. n. 2616 del 27.2.2014, pubblicato in G.U. IV Serie Speciale Concorsi n. 22 del 18.3.2014; del verbale integrativo del 7.2.2014, con cui la Commissione giudicatrice ha confermato il candidato idoneo e la graduatoria di merito;
nonché di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita’ del Piemonte Orientale “[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]” e Min. dell’Istruzione e della Ricerca e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014 la dott.ssa [#OMISSIS#] Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Parte ricorrente ha impugnato il decreto rettorale n. 610/2013, con il quale sono stati approvati gli atti della valutazione comparativa per 1 posto da ricercatore universitario presso il dipartimento di giurisprudenza per il settore scientifico disciplinare SPS/09, deducendo i seguenti motivi di ricorso:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del D.M. n. 243/2011 recante “criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all’art. 24 co. 2 lett. c) della l. n. 240/2010. Contraddittorietà esterna. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Con tale censura il ricorrente ha contestato il giudizio originariamente espresso dalla commissione nei suoi confronti, per plurimi profili.
2) Eccesso di potere per arbitrarietà e disparità di trattamento. Contraddittorietà esterna. Contesta ulteriormente il ricorrente i punteggi attribuiti alle proprie pubblicazioni ed a quelle dei due concorrenti classificatisi meglio di lui.
Con provvedimento in data 17.1.2014 l’amministrazione ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato, mandando alla commissione giudicatrice di rivalutare gli specifici punti posti in contestazione dal ricorrente.
Con provvedimento in data 27.2.2014 venivano riapprovati gli atti della procedura selettiva, mandando alla commissione giudicatrice di rivalutare la posizione del ricorrente, anche alla luce delle censure dedotte; il nuovo giudizio presentava esiti analoghi a quelli originari, con esplicitazione delle ragioni del decidere.
Il ricorrente proponeva quindi ricorso per motivi aggiunti, deducendo le seguenti censure:
1) Contraddittorietà esterna. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Contesta il ricorrente il giudizio di non congruenza allo specifico settore di disciplina interessato dalla valutazione comparativa di buona parte dei suoi lavori. Contesta poi l’incongruenza del giudizio espresso dalla commissione rispetto alla contemporanea circostanza che il ricorrente ha conseguito l’abilitazione da professore associato nel medesimo settore.
2) Eccesso di potere per arbitrarietà e disparità di trattamento. Contraddittorietà esterna. Contesta il ricorrente la circostanza che il candidato a lui preferito ha presentato un’unica monografia rispetto alle tre esibite dal ricorrente.
Si è difesa l’amministrazione resistente e costituito il controinteressato.
Il ricorso introduttivo risulta improcedibile poiché il giudizio relativo al ricorrente è stato riformulato dopo l’annullamento in autotutela.
Le censure dedotte con i motivi aggiunti non possono trovare accoglimento.
Esse in buona parte sconfinano nel merito, insindacabile, proprio del giudizio della commissione e non superano il dato oggettivo, ampiamente messo in risalto dai commissari nell’ambito della nuova valutazione, che ciò che è stato dirimente per l’esito non soddisfacente per il ricorrente della valutazione comparativa è stata la non specifica congruità del suo curriculum rispetto alla disciplina oggetto del bando.
E’ infatti pacifico che il bando fosse riferito al settore SPS/09, corrispondente alla sociologia dei processi economici e del lavoro, mentre il ricorrente (laureato in architettura) presenta un profilo particolarmente aderente al settore SPS/10, sociologia dell’ambiente e del territorio, come evincibile dalle stesse indicazioni del suo curriculum, ad esempio con riferimento alla maggioranza degli insegnamenti tenuti.
Non è in discussione che entrambe i settori di disciplina afferiscono al settore concorsuale 14/D1, nel cui contesto, nelle more, il ricorrente ha conseguito l’abilitazione a professore di seconda fascia; nella medesima procedura il controinteressato non ha conseguito l’abilitazione. E’ tuttavia evidente che l’interesse del ricorrente è non tanto “rivalutare” in astratto la meritevolezza del vincitore quanto eventualmente comprovare che il giudizio di non piena congruità dato al suo profilo dalla commissione, e che lo ha penalizzato, sia eventualmente illegittimo.
Siffatta illegittimità non sembra tuttavia rinvenibile al collegio alla luce della documentazione in atti.
Infatti si evince dagli atti che l’attività del ricorrente, che per durata e mole di produzione scientifica è certamente superiore a quella del controinteressato, è tuttavia prevalentemente non attinente allo specifico settore SPS 09 per il quale il concorso impugnato è stato bandito. Sul punto la commissione si è ampiamente diffusa e, posto che il bando era puntuale circa il settore di rilievo e che tra i criteri di valutazione la congruenza era indicata come rilevante, così come, anche se in modo meno dettagliato, essa emergeva anche già dai giudizi in primo tempo espressi dalla commissione, non pare al collegio di poter ulteriormente sindacare le valutazioni espresse da quest’ultima.
La soluzione, che è risultata dirimente per le valutazione, alla luce della documentazione in atti non appare dunque né incongrua né irrazionale.
Ferma dunque la natura dirimente del giudizio di congruità nemmeno il secondo motivo di ricorso per motivi aggiunti, incentrato sul numero di monografie rispettivamente prodotte dal ricorrente e dal vincitore, consente di superare il dato di fatto già ampiamente illustrato.
Il ricorso per motivi aggiunti non può dunque trovare accoglimento.
La delicatezza o opinabilità delle valutazioni giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara improcedibile il ricorso principale;
respinge il ricorso per motivi aggiunti;
compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Malanetto, Primo Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] Sabino [#OMISSIS#], Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)