L’art. 5, comma 3, del D.P.C.M. 9 aprile 2001 (Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell’art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390) prevede che: “Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2 bis, e successive modifiche e integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l’onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quello dei genitori quando non ricorrano entrambe i seguenti requisiti: a) residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro; b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiore a 6.500 euro con riferimento ad un nucleo familiare di una persona“.
TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 24 febbraio 2017, n. 275
Studenti-Borse di studio
N. 00275/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00472/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il [#OMISSIS#]
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 472 del 2015, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] ed [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il loro studio in Torino, corso Moncalieri, 21;
contro
EDISU [#OMISSIS#] – ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DEL [#OMISSIS#], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, Galleria [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 21;
per l’annullamento
– della determinazione n.130 del 27 febbraio 2015, adottata da E.DI.S.U. [#OMISSIS#], avente ad oggetto la revoca della borsa di studio a.a. 2012/2013;
– della determinazione n.131 del 27 febbraio 2015, adottata da E.DI.S.U. [#OMISSIS#];
– degli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento, in particolare della lettera a firma del dirigente di E.DI.S.U. del 05/03/20015, prot. 1455/T09.001/07.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Edisu [#OMISSIS#] – Ente Regionale per il diritto allo Studio universitario del [#OMISSIS#];
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con bando in data 14 giugno 2012, EDISU [#OMISSIS#] rendeva note le condizioni ”per il conferimento di borse di studio, servizio abilitativo e premio di laurea” per l’anno accademico 2012/2013.
In data 8 agosto 2012, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] presentava all’EDISU [#OMISSIS#] domanda per il conferimento di “borsa di studio e servizio abilitativo” per l’anno accademico 2012/2013. [#OMISSIS#] domanda, la richiedente si dichiarava facente parte del nucleo familiare del nonno ([#OMISSIS#] [#OMISSIS#]).
Con determinazione n. 798 del 17 dicembre 2012, EDISU [#OMISSIS#] approvava “le graduatorie definitive degli studenti vincitori” relative al conferimento di borse di studio per l’anno accademico 2012/2013: in tale contesto, la ricorrente si vedeva assegnata una borsa di studio dell’importo complessivo di € 4.111,00, in quanto studentessa fuori sede con ISEE ricompreso – in base all’autocertificazione resa – fra €. 13.064,00 ed €. 19.596,00.
Senonché, [#OMISSIS#] fase di controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte, espletata ai sensi degli artt. 33 e 34, 83 e 84 del bando, l’EDISU accertava nei confronti della ricorrente un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE/ISEEU) pari ad € 22.193,09 (e non ad €. 13.299,78, come dichiarato nel modulo unico in autocertificazione per la richiesta di borsa di studio a.a. 2012/2013), quindi superiore al limite [#OMISSIS#] previsto di € 19.596,00.
Espletata la fase del contraddittorio procedimentale, EDISU provvedeva quindi, con gli atti qui impugnati, alla revoca della borsa di studio assegnata alla ricorrente e all’irrogazione nei confronti della stessa della sanzione amministrativa prevista dall’art. 10 del d.lgs. n. 68/2012 per l’importo di €. 12.333,00.
2. [#OMISSIS#] motivazione dei provvedimenti impugnati si contesta alla studentessa una composizione del nucleo familiare anagrafico rilevante ai fini reddituali diversa da quella autocertificata nell’attestazione ISEE/ISEEU. Più precisamente, secondo l’EDISU, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], risultando per l’anno 2011 a carico fiscale del padre ([#OMISSIS#] [#OMISSIS#]), e non del nonno ([#OMISSIS#] [#OMISSIS#]), doveva essere attratta al nucleo del primo, posto che l’art. 1 bis del DPCM 7 [#OMISSIS#] 1999, n. 221, statuisce che “per la composizione del nucleo familiare, fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti della famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico”.
3. Gli atti impugnati sono stati censurati sotto diversi [#OMISSIS#] per violazione di legge ed eccesso di potere, in quanto ritenuti contrastanti sia con il tenore dell’art. 6 paragrafo 1.1 del bando, sia con l’art. 1 bis del DPCM 7 [#OMISSIS#] 1999, n. 221.
Nel ricorso si evidenzia innanzitutto come la ricorrente, sin dal 3 agosto 2012, e comunque alla data di presentazione della domanda avvenuta il 9 agosto 2012, facesse parte della famiglia composta dai nonni materni (e quindi da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], De [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]), come da stato di famiglia allegato e da certificato di residenza storico, nonché come dalla dichiarazione dei redditi di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], relativa al periodo d’imposta 2013, la ricorrente risulti a carico del nonno.
Sulla base di queste due evidenze, la ricorrente richiama l’art. 1 bis del DPCM 7 [#OMISSIS#] 1999, n. 221, [#OMISSIS#] parte in cui prevede che “i soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico”, per concludere nel senso che la sua posizione andava trattata come quella di soggetto facente parte, a tutti gli effetti, del nucleo familiare del nonno [#OMISSIS#].
Né rileverebbe in senso contrario il fatto che la studentessa, con riferimento al periodo di imposta 2011, risultasse a carico fiscale, ai fini Irpef, del padre.
4. Respinta l’istanza cautelare (con ordinanza n.165 del 5 giugno 2015) ed espletato lo scambio di memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a., la causa è stata discussa e posta in decisione all’udienza pubblica dell’8 febbraio 2017.
5. Il ricorso non merita accoglimento.
La tesi sostenuta dalla ricorrente propone una lettura della disciplina di conferimento delle borse di studio secondo la quale, [#OMISSIS#] determinazione della condizione economica rapportata all’anno fiscale 2011, dovrebbe negarsi rilievo al fatto che la richiedente risultasse a carico fiscale del padre, sicché unico dato rilevante ai fini della ammissione al beneficio consisterebbe [#OMISSIS#] composizione della famiglia anagrafica di appartenenza della studentessa alla data di presentazione della domanda.
6. La tesi non pare condivisibile, in quanto ampiamente contraddetta dal bando e dalla normativa di riferimento.
Nel primo si fa presente che “per la determinazione dell’ISEE/ISEEU entra a far parte del reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare ai fini ISEE/ISEEU qualsiasi reddito fiscalmente dichiarato o assimilato percepito nell’anno di imposta 2011”; e che “per la concessione di borsa di studio, il nucleo familiare dello studente risulta composto dallo studente richiedente i benefici e da tutti coloro che sono inclusi [#OMISSIS#] stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincoli di parentela, nonché componenti a carico IRPEF anche se non conviventi con la famiglia di origine” (art. 6).
Se ne desume che il reddito familiare dello studente è comprensivo anche dei redditi dei componenti a carico IRPEF nell’anno di imposta 2011.
In senso conforme, [#OMISSIS#] parte del bando riferita ai “Requisiti di Accesso” si precisa che i valori dell’attestazione dovevano essere “riferiti ai redditi conseguiti nell’anno 2011 e al patrimonio posseduto al 31/12/2011“.
7. La normativa di riferimento avalla e giustifica la disciplina contenuta nel bando in quanto:
– l’art. 1 bis (“Composizione del nucleo familiare”) del D.P.C.M. n. 221 del 1991 (Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate) stabilisce che “i soggetti a carico ai fini IRPERF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona cui sono a carico”;
– l’art. 3, comma 2 bis, del d.lgs. n. 109/1998 (“Criteri per la determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente”) prevede che “per le prestazioni erogate nell’ambito del diritto allo studio universitario, il nucleo familiare del richiedente può essere integrato dall’amministrazione pubblica cui compete la disciplina dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, ai sensi dell’art. 4 della legge 2 dicembre 1991 n. 390 e successive modificazioni con quello di altro soggetto, che è considerato, alle condizioni previste dalla disciplina medesima, sostenere l’onere di mantenimento del richiedente”.
In aderenza alle citate previsioni, l’art. 6 del bando ha legittimamente disposto che “il nucleo familiare ai fini ISEE/ISEEU è definito primariamente sulla base del nucleo familiare anagrafico, cui [#OMISSIS#] aggiunti eventuali componenti a carico IRPEF, anche se non conviventi con la famiglia anagrafica“.
Il ricorso non deduce l’illegittimità di queste disposizioni del bando che, pertanto, concorrono a determinare i criteri di accesso al godimento dell’agevolazione in questione.
Dunque, le indicazioni che si ricavano dal quadro regolatorio sin qui tracciato, smentiscono la lettura che ne propone la ricorrente e per effetto della quale l’elemento anagrafico rileverebbe quale dato esclusivo, disgiunto e isolato rispetto [#OMISSIS#] ulteriori indicatori presi in considerazione dal quadro normativo e finalizzati ad una rappresentazione quanto più veritiera della effettiva posizione patrimoniale del richiedente il beneficio.
Ad ulteriore conferma della fondatezza della tesi sostenuta dall’Università concorre l’art. 5, comma 3, del D.P.C.M. 9 aprile 2001 (Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto [#OMISSIS#] studi universitari, a [#OMISSIS#] dell’art. 4 della L. 2 dicembre 1991, n. 390) – richiamato dall’art. 6 del Bando – il quale prevede che: “Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2 bis, e successive modifiche e integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l’onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quello dei genitori quando non ricorrano entrambe i seguenti requisiti:
a) residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiore a 6.500 euro con riferimento ad un nucleo familiare di una persona“.
Poiché entrambi i suddetti requisiti non ricorrono nel [#OMISSIS#] di specie, anche per effetto di tale disposizione risulta avvalorata la legittimità della disciplina del bando e della posizione in forza dello stesso sostenuta da EDISU, trovando conferma l’assunto per cui la ricorrente, in sede di autocertificazione sulle proprie condizioni economiche, avrebbe dovuto computare anche il reddito del padre [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
8. L’assenza di margini di ambiguità nelle indicazioni del bando e della disciplina di riferimento giustificano la reiezione anche della domanda subordinata di annullamento della misura sanzionatoria, in quanto detta istanza viene argomentata su una asserita condizione di buona fede e incolpevolezza della ricorrente che, per quanto esposto, non trova adeguati e concreti elementi di riscontro.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il [#OMISSIS#] (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere in favore della parte resistente le spese di lite che liquida in complessivi €. 1.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 24/02/2017