TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 27 marzo 2017, n. 409

Studenti-Test ingresso-Commissione esaminatrice-Incompatibilità-Applicabilità art. 6 bis legge 7 agosto 1990, n. 241

Data Documento: 2017-03-27
Area: Giurisprudenza
Massima

Sul profilo della incompatibilità secondo l’orientamento che si è formato in materia di pubblici concorsi, non esiste una norma “specifica” sugli istituti dell’astensione/ricusazione, risultando applicabili i principi generali sull’azione amministrativa e, per analogia, le norme settoriali vigenti. Per i primi assumono rilievo diretto i principi costituzionali (di cui principalmente all’art. 97) recepiti e sviluppati nella legge 7 agosto 1990, n. 241 (soprattutto all’art. 1 e, poi, anche all’art. 6- bis introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012, che ha normato il principio in materia di “conflitto di interessi”). Per i secondi occorre richiamare l’art. 51, commi 1 e 2, e 52 c.p.c., specificamente dettato per i giudici, in regime processuale. Le norme vanno quindi “coordinate”, avendo l’evoluzione giurisprudenziale identificato limiti “ulteriori” rispetto alle cause “tipiche” (e tassative) normate al 51, comma 1, c.p.c., estendendo il principio di “astensione” tutte le volte che possa manifestarsi un “sospetto”, consistente, di violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento, (comunque inquadrabile nell’art. 51, comma 2, c.p.c.).
Pertanto tutte le volte che sia ipotizzabile un potenziale “conflitto di interessi” il soggetto giudicante si deve astenere: il conflitto di interessi può esprimersi non solo in termini di grave “inimicizia” (caso espressamente prevede l’art. 51, comma 3, c.p.c.) nei confronti di un candidato, ma anche in tutte le ipotesi di peculiare “amicizia” o assiduità nei rapporti (personali, scientifici, lavorativi, di studio).

Contenuto sentenza

N. 00409/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01129/2016 REG.RIC.
N. 01048/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il [#OMISSIS#]
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1129 del 2016, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentate e difese dagli avvocati [#OMISSIS#] Re, [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Re in Torino, [#OMISSIS#] XVIII Dicembre 5; 
contro
Università degli Studi di Torino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso i suoi uffici, in Torino, corso Stati Uniti, 45; 
 sul ricorso numero di registro generale 1048 del 2016, proposto da: 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Graziotin [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentate e difese dagli avvocati [#OMISSIS#] Re, [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [#OMISSIS#] Re in Torino, [#OMISSIS#] XVIII Dicembre 5; 
contro
Università degli Studi di Torino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata presso i suoi uffici, in Torino, corso Stati Uniti, 45; 
per l’annullamento
quanto al ricorso n. 1129 del 2016:
– delle note Prot. 166058 del 4.8.2016, Prot. 166059 del 4.8.2016, Prot. 166061 del 4.8.2016, Prot. 166056 del 4.8.2016 dell’Università degli Studi di Torino – Direzione Didattica e Servizi [#OMISSIS#] Studenti – inviate alle ricorrenti – aventi ad oggetto “Ricorso Massaggiatori Massofisioterapisti post 1999. valutazione curriculum per conversione creditizia” con allegato: a) una lettera del [#OMISSIS#] del Corso di Laurea in Fisioterapia prof. G. Massazza del 2.8.2016; b) un documento con i criteri utilizzati dalla Commissione per la valutazione complessiva di ciascuna delle ricorrenti; c) una scheda riepilogativa in cui sono comparati per ciascun insegnamento/modulo gli elementi caratterizzanti il Corso di Laurea in Fisioterapia e la formazione pregressa delle ricorrenti;
– della nota prot. 197087 del 20.9.2016 dell’università degli Studi di Torino – Direzione Didattica e Servizi [#OMISSIS#] Studenti – inviata all’avv. [#OMISSIS#] Re avente ad oggetto “Iscrizione al corso di Laurea in Fisioterapia e convalida esami”;
– di ogni atto presupposto, preparatorio, consequenziale e/o comunque connesso.
quanto al ricorso n. 1048 del 2016:
per l’ottemperanza al giudicato formatosi a seguito della sentenza n. 371 del 18/03/2016 del Tribunale Amministrativo Regionale per il [#OMISSIS#] e per la declaratoria di annullamento/ nullità assoluta delle note:
– Prot. 166058 del 04/08/2016, Prot. 166059 del 04/08/2016, Prot. 166061 del 04/08/2016, Prot. 166056 del 04/08/2016 dell’Università degli Studi di Torino – Direzione Didattica e Servizi [#OMISSIS#] Studenti inviate alle sig.re [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Graziotin [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] aventi ad oggetto “Ricorso Massaggiatori Massofisioterapisti post 1999. Valutazione del curriculum per conversione creditizia” con allegato:
a) una lettera del [#OMISSIS#] del Corso di Laurea in Fisioterapia, Prof. G. Massazza del 2/8/2016;
b) un documento con i criteri utilizzati dalla Commissione per la valutazione complessiva di ciascuna delle ricorrenti;
c) una scheda riepilogativa in cui sono comparati per ciascun insegnamento/modulo gli elementi caratterizzanti il Corso di laurea in Fisioterapia e la formazione pregressa delle ricorrenti;
– Prot. 197087 del 20/09/2016 dell’Università degli Studi di Torino – Direzione Didattica e Servizi [#OMISSIS#] Studenti, inviata all’Avv. Re [#OMISSIS#] avente ad oggetto Iscrizione al Corso di Laurea in Fisioterapia e convalida esami.
 
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Torino;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 
FATTO
I) Le ricorrenti hanno conseguito il titolo di Massofisioterapia presso l’Istituto E. Fermi di Perugia nel 2009.
In data 2.10.2015 hanno presentato domanda di iscrizione al terzo anno del Corso di Laurea in Fisioterapia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino, attraverso il sistema di riordino creditizio del titolo in possesso. Tre delle ricorrenti, le Sigg. [#OMISSIS#], Graziotin e Ciconetti, [#OMISSIS#] suddetta domanda hanno fatto presente di essere in possesso anche della laurea magistrale quadriennale in scienze motorie.
L’Università ha respinto la domanda, con nota del 23.11.2015, sull’assunto dell’impossibilità di consentire l’accesso al Corso richiesto, senza il preventivo sostenimento del test di ammissione, negando la possibilità di valutare il titolo di Massofisioterapia.
Con sentenza n. 371 del 18.3.2016, il ricorso è stato in parte accolto, nei termini di seguito precisati, seguendo i principi affermati [#OMISSIS#] recente decisione del Consiglio di Stato, (sez. VI, 05/03/2015 n.1105).
In base al quadro normativo, rappresentato dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, dall’art. 9 della legge 19 novembre 1990 n. 341, dalla L. n. 42/99, dal D.M. 14 settembre 1994 n. 741 che ha istituito la figura professionale del fisioterapista, è stata riconosciuta l’equipollenza tra il titolo di Massofisioterapista, conseguito ai sensi della legge n. 403/1971 – ovverosia “in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” – ed il diploma universitario di fisioterapista di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 741, ancorché tale equipollenza operi espressamente “ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base”.
La fase di individuazione di titoli di studio equipollenti ha la finalità di indicare quali, tra i diversi diplomi abilitanti all’esercizio di professione sanitaria riconducibile a quella del fisioterapista, possano essere considerati equipollenti, quanto a valore ed effetti, ai fini dell’esercizio della relativa attività professionale in regime di lavoro autonomo o dipendente, anche del Servizio Sanitario Nazionale, sul presupposto pacifico che tali titoli non siano uguali [#OMISSIS#] forma al diploma di fisioterapista, ma abbiano intrinsecamente uguale valore in merito a ciò che gli stessi sono destinati ad attestare.
E’ stato però precisato che la suddetta normativa non prevede l’equipollenza, “tout court”, dei diplomi di Massofisioterapista al diploma universitario di Fisioterapista, ma soltanto nei limiti in cui tali diplomi siano stati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992.
La normativa richiamata ed, in particolare, il D.L. 12.11.2001 n. 402, riconosce ancora [#OMISSIS#] ai predetti titoli anche [#OMISSIS#] specifici fini dell’accesso ai corsi di laurea, anche se specialistica (mentre la laurea in Fisioterapia è una laurea base).
Nel [#OMISSIS#] delle ricorrenti il diploma di massaggiatore massofisioterapista risulta essere stato rilasciato, come indicato nel diploma stesso, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 1406/1968, della legge n. 403/1971 e dei D.M. 7.9.1976 e 14.4.1997.
A fronte di tale contesto il diniego dell’istanza delle ricorrenti è stato motivato sul semplice generale rilievo di non poter attribuire alcun valore a Crediti Formativi non universitari.
Pertanto, stante l’espressa disciplina legislativa, volta all’equiparazione del diploma universitario con il diploma di massofisioterapista, rilasciato ai sensi della legge n. 403/1971, non pare logica un’interpretazione della normativa vigente che escluda del tutto la [#OMISSIS#] di detti titoli ad ogni effetto relativo all’iscrizione al corso di laurea in Fisioterapia.
Detta interpretazione della normativa vigente [#OMISSIS#] del tutto nel [#OMISSIS#], ai fini universitari, la [#OMISSIS#] di un titolo che invece ha espressamente pieno effetto ex lege ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.
La mancata espressa previsione della [#OMISSIS#] del titolo ai fini del corso di laurea base (quale quella di Fisioterapia), stabilita per i corsi di laurea specialistica dalla legge n. 1/2002 e per i corsi di formazione post base dal più volte indicato art. 4 della legge n. 42/1999, non significa che a questi fini il diploma in questione sia del tutto irrilevante.
Detto titolo deve essere quindi certamente considerato e valutato ai fini di determinare il percorso formativo.
Differente è la questione, sollevata dalla difesa erariale, della impossibilità da parte dell’Università di riconoscere una automatica equipollenza, ai fini dei crediti formativi, tra il diploma universitario di fisioterapista e il diploma in questione conseguito ai sensi della normativa previgente.
Tale totale equipollenza non si ravvisa e non ha carattere di automatismo, poiché anche nel [#OMISSIS#] di possesso di diploma universitario detto titolo di studio deve essere specificamente valutato dall’Università ai fini dell’ammissione ai corsi e dell’attribuzione di crediti formativi per il conseguimento della laurea di primo livello: è infatti l’Università che procede alla valutazione della verifica degli studi compiuti in base ai precedenti ordinamenti didattici ai fini dell’individuazione dei relativi crediti formativi.
Pertanto l’Università ben potrebbe, nell’ambito delle valutazioni alla stessa spettanti, ritenere che, sebbene il diploma conseguito ai sensi della normativa previgente costituisca titolo ai fini dell’ammissione, tuttavia, lo stesso debba essere valutato, ai fini dell’individuazione dei crediti formativi, in modo non conforme al diploma universitario di fisioterapia (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 25 febbraio 2005, n. 243).
Le domane formulate da parte ricorrente dovevano quindi essere specificamente valutate dall’Amministrazione con riferimento al concreto titolo prodotto e non rigettate sulla base di una generica motivazione di estraneità dell’Università alla formazione del titolo per cui viene richiesto il credito formativo.
Il ricorso veniva accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, fatta salva la facoltà dell’Università di valutare i diplomi ai fini del riconoscimento dei crediti formativi.
II) L’Amministrazione dava quindi esecuzione alla sentenza, secondo il seguenti iter:
veniva nominata una commissione ai fini della valutazione dei curricula, la commissione predisponeva i criteri per la valutazione dei titoli, veniva altresì predisposizione una scheda riepilogativa, da compilare ad opera delle interessate, con l’indicazione dei corsi frequentati, valutata dalla Commissione.
Il procedimento si concludeva con le note Prot. 166058 del 4.8.2016, Prot. 166059 del 4.8.2016, Prot. 166061 del 4.8.2016, Prot. 166056 del 4.8.2016 e relativi allegati, in cui si affermava che il numero di crediti riconosciuti e convalidati non consente l’inserimento ad un anno successivo al primo, ma in ogni [#OMISSIS#] le ricorrenti non sono esonerate dal test d’ingresso che ha la funzione di selezionare un numero di candidati pari alla quota annualmente assegnata con Decreto Ministeriale a ciascun corso di laurea.
Le ricorrenti notificavano, in data 25.10.2016, due ricorsi: il primo (depositato in data 7.11.2016) ex art 112 cpa di esecuzione del giudicato, chiedendo l’annullamento degli atti e il loro diritto all’iscrizione al primo anno del corso senza necessità di iscrizione ad alcun esame di ammissione.
Il secondo ricorso (depositato in data 25.10.2016, rubricato al n. 1129/2016), con cui hanno chiesto l’annullamento degli atti, per i seguenti motivi:
1) violazione del giudicato derivante dalla sentenza n. 371/2016 del TAR [#OMISSIS#], in quanto la sentenza ha annullato il provvedimento che negava la conversione creditizia per possessori di diploma triennale di massofisioterapista, con dispensa dal relativo test di ingresso, ritenendo non logica l’interpretazione della normativa che escludesse del tutto la [#OMISSIS#] dei titoli suddetti. Con i provvedimenti impugnati l’Amministrazione mostra di non attenersi alla decisione giurisdizionale, che pur escludendo l’automatica equipollenza ai fini dei crediti formativi, ha statuito l’obbligo dell’Università di procedere alla valutazione degli studi compiuti, mentre l’Università mostra di non volersi attenere alla chiara pronuncia del [#OMISSIS#];
2) violazione di legge in relazione all’art 97 Cost., con violazione dei principi di buon andamento, imparzialità della PA: l’Università ha nominato una commissione, inserendo un rappresentante dell’Associazione Italiana Fisioterapisti, associazione di carattere privatistico, che risulta in conflitto di interesse, poiché l’associazione sarebbe contraria per statuto al riconoscimento della figura professionale dei massofioterapisti;
3) eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e sviamento: la commissione ha effettuato una valutazione dei curricula delle candidate, errando [#OMISSIS#] valutazione dei crediti e concludendo per l’iscrizione al primo anno, richiedendo però il superamento del test di ingresso. In particolare non sarebbero stati adeguatamente valutati i titoli di chi ha la laurea magistrale in scienze motorie; a titolo esemplificativo le ricorrenti contestano l’assegnazione dei crediti rispetto ai seguenti insegnamenti:
– igiene: l’esame non è stato convalidato, nonostante il corso frequentato sia il medesimo; la stessa Università di Torino ha ritenuto che la durata del corso di 10 ore non fosse sufficiente per la convalida di un esame che tra l’altro ha 1 solo CFU;
– medicina e fisica riabilitativa I e II ed elementi di psicologia generale: la scelta di non riconoscere queste due materie non è stata motivata;
– medicina e fisica riabilitativa X: la brochure del corso di Fisioterapia prevede per questo insegnamento “la conoscenza delle tecniche di massoterapia, delle relative indicazioni e controindicazioni cliniche”, cioè una attività propria del massofisioterapista, ma nonostante questo non è stato riconosciuto l’esame;
– tirocinio: sono stati assegnati solo 2 crediti, nonostante le ricorrenti abbiano effettuato un’intensa attività di tirocinio.
La Commissione ha poi totalmente omesso di valorizzare l’attività pratica svolta dalle ricorrenti che è superiore a quella prevista nel corso di studi di fisioterapista.
Sostengono le ricorrenti che la sentenza del TAR [#OMISSIS#] riconosceva che le ricorrenti fossero esonerate dal test e che la valutazione dei crediti fosse necessaria soltanto al fine del corretto inserimento delle stesse nei ranghi del Corso di laurea, cui dovevano essere iscritte senza dover superare il test d’ingresso.
Si è costituita in giudizio l’Università di Torino, evidenziando che non è configurabile un’equipollenza automatica tra il diploma di massofisioterapista e il diploma di laurea in Fisioterapia e che, conformandosi alla sentenza, l’Università ha proceduto alla valutazione dei titoli posseduti dalle ricorrenti, mediante la redazione di apposite schede nel rispetto di criteri predeterminati.
Alla [#OMISSIS#] di consiglio del 25 gennaio 2017 il ricorso per ottemperanza è stato trattenuto in decisione.
All’udienza pubblica del 25 gennaio 2017 il ricorso n. 1129/2016 è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1) Si può procedere alla riunione dei ricorsi in epigrafe, per evidenti connessione soggettiva ed oggettiva, al fine di deciderli congiuntamente: infatti seppure uno sia un giudizio di cognizione e l’altro un giudizio di ottemperanza, le parti agiscono avverso il medesimo provvedimento, per cui ” il [#OMISSIS#] non può che essere chiamato ad un esame complessivo della vicenda” (in tal senso Cons. Stato Ad.Pl. n. 2/2013).
2) Ritiene il Collegio che sia prioritario l’esame del ricorso n. 1129/2016, con cui si chiede l’annullamento delle note in epigrafe, in quanto l’esito di questo giudizio può incidere sulla sorte del ricorso per ottemperanza.
2.1 Nel primo motivo le ricorrenti lamentano la violazione del giudicato derivante dalla sentenza n. 371/2016 del TAR [#OMISSIS#], in quanto con detta sentenza è stato annullato il provvedimento che negava la conversione creditizia per possessori di diploma triennale di massofisioterapista, con dispensa dal relativo test di ingresso, ritenendo non logica l’interpretazione della normativa che escludeva del tutto la [#OMISSIS#] dei titoli suddetti. Con i provvedimenti impugnati l’Amministrazione mostra di non attenersi alla decisione giurisdizionale, poiché [#OMISSIS#] sentenza si affermava che le domande dovessero essere specificatamente valutate con riferimento al concreto titolo prodotto e non rigettate sulla base di una generica motivazione di estraneità dell’Università alla formazione del titolo per cui viene richiesto il credito formativo.
Il motivo non è fondato.
Va precisato che la sentenza n. 371/2016 annulla il provvedimento con cui è stata respinta la richiesta delle ricorrenti di iscrizione al terzo anno del Corso di Laurea in Fisioterapia, limitandosi ad affermare che l’Amministrazione deve procedere alla valutazione del diploma e del concreto percorso di studio compiuto dalle ricorrenti ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, ma non afferma il diritto delle ricorrenti all’ingresso senza test al corso di laurea.
Né avrebbe potuto pronunciarsi sulla questione, dal momento che nelle domande presentate dalle ricorrenti nel 2015 non viene fatto alcun riferimento alla questione dell’ammissione senza test d’ingresso, ma viene chiesta solo l’iscrizione al terzo anno del corso di laurea in fisioterapia attraverso il riordino creditizio e nessuna specifica domanda di accertamento del diritto ad essere ammesse senza il superamento del test è stata articolata nel ricorso deciso con sentenza n. 317/2016.
Poiché [#OMISSIS#] sentenza sopra citata non vi è alcuna statuizione sul diverso profilo dell’obbligatorietà o meno del test di ammissione, correttamente l’Amministrazione, in esecuzione alla pronuncia giurisdizionale, ha avviato il procedimento di valutazione dei titoli, concluso con il provvedimento qui gravato, non dovendo, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti anche nei motivi successivi, procedere alla loro iscrizione al corso in assenza del superamento del test.
2.2 Nel secondo motivo viene censurata la scelta di inserire [#OMISSIS#] commissione il referente dell’Associazione Italiana Fisioterapisti, che sarebbe contraria per statuto al riconoscimento della figura professionale dei massofioterapisti.
La censura è infondata, poiché il componente è stato inserito per la sua competenza professionale, non in quanto rappresentante dell’A.I.F. e le ricorrenti non hanno in ogni [#OMISSIS#] indicato alcun elemento di reciproca conflittualità di natura personale con il predetto componente.
Sul profilo della incompatibilità secondo l’orientamento che si è formato in materia di pubblici concorsi, non esiste una [#OMISSIS#] “specifica” sugli istituti dell’astensione/ricusazione, risultando applicabili i principi generali sull’azione amministrativa e, per analogia, le norme settoriali vigenti. Per i primi assumono rilievo diretto i principi costituzionali (di cui principalmente all’art. 97) recepiti e sviluppati [#OMISSIS#] l. 241/1990 (soprattutto all’art. 1 e, poi, anche all’art. 6- bis introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012, che ha normato il principio in materia di “conflitto di interessi”). Per i secondi occorre richiamare l’art. 51, commi 1 e 2, e 52 c.p.c., specificamente dettato per i [#OMISSIS#], in regime processuale. Le norme [#OMISSIS#] quindi “coordinate”, avendo l’evoluzione giurisprudenziale identificato limiti “ulteriori” rispetto alle cause “tipiche” (e tassative) normate al 51, comma 1, c.p.c., estendendo il principio di “astensione” tutte le volte che possa manifestarsi un “sospetto”, consistente, di violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento, (comunque inquadrabile nell’art. 51, comma 2, c.p.c.).
Pertanto tutte le volte che sia ipotizzabile un potenziale “conflitto di interessi” il soggetto giudicante si deve astenere: il conflitto di interessi può esprimersi non solo in termini di grave “inimicizia” ([#OMISSIS#] espressamente prevede l’art. 51, comma 3, c.p.c.) nei confronti di un candidato, ma anche in tutte le ipotesi di peculiare “amicizia” o assiduità nei rapporti (personali, scientifici, lavorativi, di studio).
E’ però necessario che vengano prefigurate, oltre che gravi e concreti elementi nei confronti del componente della commissione di concorso, anche obiettive circostanze di reciproca conflittualità di natura personale, elemento che invece non è stato rappresentato.
La circostanza che il componente, in quanto fisioterapista, sia iscritto ad una associazione di categoria, nata nel 1959, prima della introduzione della figura del massofisioterapista, che ha come scopo quello di “rappresentare, tutelare e promuovere la categoria dei fisioterapisti”, non costituisce certamente un elemento di conflittualità né [#OMISSIS#] il commissario in una situazione di grave inimicizia con le ricorrenti.
Il motivo va quindi respinto.
2.3 L’[#OMISSIS#] censura attiene alla valutazione dei curricula delle candidate: al fine di dimostrare l’erroneità dell’operato della Commissione vengono indicate alcune materie per le quali la commissione avrebbe assegnato un punteggio inadeguato, tra cui igiene, medicina e fisica riabilitativa I e II ed elementi di psicologia generale, medicina e fisica riabilitativa X e il tirocinio.
Anche questa censura non può trovare accoglimento.
Si tratta infatti di una scelta discrezionale, che non può essere censurata se non per illogicità manifesta o irrazionalità, [#OMISSIS#] che nel [#OMISSIS#] in esame non sono stati evidenziati.
L’assegnazione dei punteggi risponde ai criteri prefissati dalla Commissione, non contestati dalle ricorrenti: come criterio generale viene specificato che il percorso SUISM trova corrispondenza nell’ambito delle discipline di base, ma non essendo una Laurea sanitaria non presenta per la intrinseca finalità degli studi stessi, una corrispondenza con le materie caratterizzanti e professionalizzanti dei [#OMISSIS#] di studi del corso di fisioterapia.
Pertanto la mancata equiparazione tra crediti, il mancato riconoscimento degli esami sostenuti nel pregresso corso o del tirocinio trova una logica giustificazione in ragione della differente preparazione e formazione del corso di laurea in fisioterapia rispetto alle materie seguite sia nel corso massofioterapia sia di Scienze Motorie.
Il ricorso n. 1129/2016 va quindi respinto.
3) Segue la stessa sorte il ricorso n.1048/2016, proposto ex art 112 c.p.a., sull’assunto che con i provvedimenti impugnati l’Università avrebbe violato il dictum della decisione giurisdizionale n. 371/2016.
L’Amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza, adottando atti non elusivi del giudicato, come precisato nel punto n. 2.
4) In conclusione entrambi i ricorsi n. 1129/2016 e n. 1048/2016 sono infondati e devono essere respinti.
Le spese di giudizio possono essere compensate in considerazione della particolarità della questione giuridica affrontata e della complessità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il [#OMISSIS#] (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi n. 1129 del 2016 e n. 1048/2016, come in epigrafe proposti, previa loro riunione, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere 
Pubblicato il 27/03/2017