TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 4 luglio 2018, n. 816

Ammissione al corso di laurea a numero chiuso-Valutazione titoli-Mancata certificazione conoscenza lingua inglese

Data Documento: 2018-07-04
Area: Giurisprudenza
Massima

DEve essere annullato il provvedimento di non ammmissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria a causa dell’omesso documento attestante il possesso del requisito della conoscenza della lingua inglese, in quanto l’integrazione documentale negata dalla commissione di concorso risulta rispettosa del principio della parità tra concorrenti nella selezione. E’ contraria ai principi di proporzionalità e di affidamento del privato, oltre che di imparzialità dell’azione amministrativa, la decisione adottata dalla commissione  di non attribuire il punteggio aggiuntivo alla candidata la quale, pur avendo dimostrato di possedere il requisito della conoscenza della lingua inglese al livello B1, non è riuscita a documentarlo con la specifica certificazione richiesta, per fatto addebitabile esclusivamente all’ente certificatore.

Contenuto sentenza

N. 00816/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01012/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il [#OMISSIS#]
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1012 del 2017, proposto da 
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso [#OMISSIS#] 90; 

contro
Università degli Studi di Torino, in persona del Rettore protempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, con domicilio in Torino, via Arsenale, 21; 

nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], non costituita in giudizio; 

per l’annullamento
dell’atto di approvazione della graduatoria per l’accesso al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (Classe LM-85 bis) – Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università di Torino, per l’anno accademico 2017/2018, approvata il 27 settembre 2017, [#OMISSIS#] parte in cui la ricorrente risulta non ammessa per aver ottenuto un punteggio di 66/90, inferiore alla soglia minima per l’utile sua collocazione, con ogni consequenziale statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Torino e la documentazione prodotta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 10 agosto 2017 la signora [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] presentava domanda di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria, presso l’Università degli Studi di Torino, per l’anno accademico 2017/2018.
Con decreto rettorale del 13 luglio 2017 era stato reso disponibile un numero di posti limitato per la frequenza del corso ed era stata, altresì, prevista una valutazione dei candidati secondo il punteggio riportato all’esito di una prova selettiva per test, integrato dal punteggio conseguente al “possessodiunaCertificazionedicompetenzalinguisticainlingua[#OMISSIS#]dialmenolivelloB1rilasciatadaEntiCertificatori” con i requisiti di cui al D.M del MI.U.R. n. 3889 del 2012.
1.1. La candidata [#OMISSIS#] allegava alla domanda di partecipazione un’autocertificazione con la quale dichiarava, sotto la propria responsabilità, di aver sostenuto, in data 16 giugno 2017, l’esame di lingua [#OMISSIS#] di livello “AngliaB1” presso un ente di formazione accreditato, del quale produceva, altresì, una dichiarazione conforme.
1.2. Solo in data 6 settembre 2017, dopo lo spirare del [#OMISSIS#] per la presentazione delle domande di partecipazione, la concorrente riceveva dall’ente di formazione accreditato la dichiarazione attestante il superamento dell’esame “AngliaB1”.
Con comunicazione dell’8 settembre 2017 la candidata informava il responsabile del procedimento dell’avvenuto recapito del documento attestante il possesso del requisito e chiedeva di essere ammessa a depositarlo in sostituzione dell’autocertificazione e dell’attestazione presentate entro i termini di scadenza.
In data 13 settembre 2017 la commissione d’esame attribuiva alla candidata [#OMISSIS#] un punteggio pari a zero per la conoscenza della lingua [#OMISSIS#] a causa della mancata produzione di idonea certificazione.
In data 14 settembre 2017 il responsabile del procedimento comunicava alla concorrente che non era possibile “inserireaposterioriunacertificazione”.
In data 15 settembre 2017 la signora [#OMISSIS#] sosteneva la prova di ammissione per test.
In data 27 settembre 2017 veniva approvata e pubblicata la graduatoria finale del concorso [#OMISSIS#] quale la candidata, con il punteggio di 66/90, risultava collocata in posizione non utile e non ammessa al corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria per l’anno accademico 2017/2018.
1.3. Avverso l’atto di approvazione della graduatoria proponeva ricorso la signora [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e ne chiedeva l’annullamento [#OMISSIS#] parte in cui la Commissione di concorso non le aveva attribuito i tre punti previsti nel decreto rettorale n. 2351 del 13 luglio del 2017 per il possesso della certificazione di competenza linguistica in lingua [#OMISSIS#] di livello B1.
Deduceva la ricorrente che il responsabile del procedimento, non consentendole la integrazione postuma della documentazione presentata, aveva contravvenuto al dovere di soccorso istruttorio previsto dall’articolo 6, lettera b) della legge n. 241 del 1990, [#OMISSIS#] i principi di proporzionalità, di buona fede procedimentale, di affidamento e di imparzialità.
Deduceva, inoltre, che la mancata integrazione documentale le aveva impedito di ottenere il punteggio aggiuntivo di tre punti per il requisito di competenza linguistica B1, già posseduto all’epoca della presentazione della domanda di partecipazione, e la conseguente ammissione al corso di laurea.
1.4. L’Università degli Studi di Torino si costituiva solo formalmente in giudizio e resisteva al ricorso allegando documentazione.
1.5. Con ordinanza n. 514 del 23 novembre 2017 questa Sezione accoglieva la domanda cautelare avanzata dalla ricorrente e disponeva la sua ammissione con riserva alla frequenza del primo anno del corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria.
1.6. Con la medesima ordinanza veniva imposto alla ricorrente di provvedere, a pena di declaratoria di inammissibilità, alla regolarizzazione del ricorso e della procura alle liti, depositati in forma analogica e privi dell’attestazione di conformità.
La ricorrente effettuava i prescritti adempimenti entro il [#OMISSIS#] perentorio fissato dal Tribunale e successivamente depositava documentazione attestante la frequenza del primo anno di corso ed il superamento di due esami.
1.7. In assenza di ulteriori difese delle parti, all’udienza del 20 giugno 2018 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è fondato.
2.1. Osserva il Collegio che il diniego opposto dal responsabile del procedimento alla ricorrente in ordine alla produzione della certificazione di competenza linguistica B1, successivamente allo scadere del [#OMISSIS#] per la presentazione della domanda di partecipazione, è illegittimo.
[#OMISSIS#] fattispecie concreta sussistono, infatti, tutti i presupposti richiesti per l’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio, di cui all’articolo 6, lettera b) della legge n. 241 del 1990, per come ricostruito dalla giurisprudenza consolidata (Cons. Stato, sez. V, n. 4648 del 6 ottobre 2015; sez. III, n. 5411 del 31 ottobre 2014; sez. III, n. 4036 del 31 luglio 2013), come di seguito esaminati.
2.2. Osserva il Collegio che la ricorrente non ha omesso del tutto il deposito della documentazione richiesta ma si è premurata di produrre una documentazione, sia pure incompleta e parziale, idonea ad attestare, con alto grado di verosimiglianza, il possesso del requisito di partecipazione.
La ricorrente ha, invero, provato a mezzo di autocertificazione e di attestazione dell’ente certificatore che, in data antecedente alla scadenza del [#OMISSIS#] per la presentazione della domanda di ammissione, aveva sostenuto l’esame del livello B1 di conoscenza della lingua [#OMISSIS#].
Ritiene il Collegio che il fine che il decreto rettorale n. 2351/2017 ha inteso perseguire è quello di favorire [#OMISSIS#] competizione, mediante attribuzione di un punteggio aggiuntivo, i candidati che posseggano un adeguato livello di conoscenza della lingua [#OMISSIS#] per cui la commissione esaminatrice avrebbe dovuto consentire l’integrazione postuma dei documenti prodotti in quanto dagli stessi erano desumibili ragionevoli indizi circa il possesso del requisito richiesto.
Risulta, pertanto, contraria ai principi di proporzionalità e di affidamento del privato, oltre che di imparzialità dell’azione amministrativa, la decisione adottata dalla commissione in data 13 settembre 2017 di non attribuire il punteggio aggiuntivo alla candidata la quale, pur avendo dimostrato di possedere il requisito della conoscenza della lingua [#OMISSIS#] al livello B1, non è riuscita a documentarlo con la specifica certificazione richiesta, per fatto addebitabile esclusivamente all’ente certificatore.
Così operando l’amministrazione ha trattato allo stesso modo, con la mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo, situazioni differenti come quella della ricorrente, che possedeva il livello di conoscenza linguistico richiesto, e di coloro che, per non aver superato l’esame o per non avervi neppure partecipato, non possedevano il predetto requisito.
Afferma il Collegio che l’amministrazione ha, altresì, violato il principio di buona fede procedimentale in quanto, pure avendo ricevuto, in data 8 settembre 2017, la richiesta di produzione documentale integrativa, nel dubbio sulla sussistenza del requisito, ha deciso di non attribuire il punteggio senza chiedere chiarimenti alla candidata, adottando, così, un’interpretazione formalistica della disposizione del decreto rettorale contrastante con il possesso sostanziale del requisito già parzialmente dimostrato.
Osserva il Collegio che il comportamento della ricorrente è, inoltre, meritevole di apprezzamento in quanto rispettoso del principio di auto-responsabilità.
La stessa ha, infatti, tenuto un comportamento procedimentale improntato ai canoni di correttezza e buona fede in quanto si è attivata per produrre, entro il [#OMISSIS#] di scadenza della domanda di ammissione, una dichiarazione di autocertificazione del possesso del requisito del livello di conoscenza della lingua [#OMISSIS#], accollandosi tutti i rischi delle conseguenze derivanti dal mancato rilascio dell’attestazione da parte dell’ente certificatore.
2.3. Ritiene il Collegio che l’integrazione documentale negata alla ricorrente dalla commissione di concorso sarebbe stata, in ogni [#OMISSIS#], rispettosa del principio della parità tra concorrenti [#OMISSIS#] selezione.
La signora [#OMISSIS#] avrebbe potuto comprovare il possesso della conoscenza della lingua [#OMISSIS#] al livello B1 già in data 8 settembre 2017 e, comunque, in data antecedente all’espletamento della prova di ammissione per test.
La regolarizzazione postuma del requisito mediante la produzione dell’attestato di certificazione non sarebbe stata, pertanto, idonea ad alterare la parità di trattamento dei concorrenti [#OMISSIS#] selezione poiché l’amministrazione non si era ancora determinata.
Osserva il Collegio che il decreto rettorale n. 2351 del 2017 non qualifica la attestazione di conoscenza di lingua [#OMISSIS#] nel livello minimo B1 come un onere di partecipazione richiesto in via esclusiva in capo ai concorrenti ma si limita ad affermare che “lavotazioneèintegrata (comma7 art. 1DM475/2017in [#OMISSIS#] di possesso di una Certificazione di competenza linguistica in lingua [#OMISSIS#] di almeno livello B1”.
La lexspecialis non ha, dunque, ritenuto il predetto requisito particolarmente significativo, in quanto non lo ha considerato quale elemento essenziale della domanda ma come elemento accessorio attributivo di un punteggio <> rispetto a quello riconosciuto all’esito della prova di ammissione.
L’integrazione postuma del requisito accessorio della conoscenza linguistica avrebbe potuto, pertanto, avvenire in qualsiasi momento, addirittura successivo alla prova di ammissione per quiz, purché antecedente a quello in cui l’amministrazione si è determinata con l’approvazione della graduatoria.
2.4. La ricorrente ha dimostrato che, ove il responsabile del procedimento le avesse consentito di comprovare la conoscenza della lingua mediante l’attestazione di conoscenza della lingua [#OMISSIS#] al livello B1, le sarebbe stato attribuito il punteggio aggiuntivo di tre punti e sarebbe stata ammessa al corso di laurea al quale sono risultati ammessi i candidati che hanno ottenuto un punteggio inferiore a 69/90.
3. In conclusione il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullata la graduatoria [#OMISSIS#] parte in cui dichiara la ricorrente non ammessa per aver conseguito, classificandosi in posizione n. 442, il punteggio di 66/90.
La signora [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] deve essere, pertanto iscritta, eventualmente in soprannumero, al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria con effetto retroattivo dall’anno accademico 2017-2018.
Il Collegio conferma, altresì, l’ordinanza collegiale n. 514 del 23 novembre 2017 ed afferma l’obbligo dell’Università degli Studi di Torino di convalidare tutta l’attività didattica relativa alla frequenza dei corsi ed al superamento degli esami posta in essere dalla ricorrente sino alla pubblicazione della presente sentenza.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il [#OMISSIS#] (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto di approvazione della graduatoria per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria per l’anno accademico 2017/2018, emanato in data 27 settembre 2017, [#OMISSIS#] parte in cui non ammette alla frequenza del corso la signora [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
Ordina al Direttore del Dipartimento di Filosofia e Scienza dell’Educazione dell’Università degli Studi di Torino di iscrivere la signora [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] al corso di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria, con decorrenza dall’anno accademico 2017/2018 e di riconoscere la validità di tutta l’attività da questa svolta nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Università degli Studi di Torino al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, ed alla restituzione del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 20 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore

Pubblicato il 4/07/2018