Deve escludersi che l’Amministrazione procedente, anche una volta approvati gli esiti della procedura selettiva, non possa rilevare elementi ostativi alla assunzione del vincitore, determinati dalla sopravvenuta conoscenza di elementi disciplinari di rilievo.
Ciò in considerazione dei basilari principii di coerenza e non contraddizione dell’ordinamento, in quanto, se è richiesto al personale dipendente dell’Università un comportamento improntato ad integrità, correttezza, buona fede e trasparenza, la eventuale violazione di tali doveri non può che giustificare il diniego di assunzione di chi essi non abbia rispettato.
TAR Puglia, Bari, Sez. I, 25 gennaio 2018, n. 106
Procedura concorsuale posto ricercatore-Mancata chiamata per motivi disciplinari-Plagio
N. 00106/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01009/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1009 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via [#OMISSIS#] Sella n. 36;
contro
Università degli Studi di Bari [#OMISSIS#] Moro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Prudente e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Prudente in Bari, piazza Umberto n. 1;
nei confronti di
[#OMISSIS#] Jirillo non costituito in giudizio;
per la dichiarazione
dell’obbligo dell’Ateneo intimato di adottare il provvedimento di “chiamata” del ricorrente o, comunque, dell’obbligo di pronunciarsi sulla proposta di chiamata del Consiglio del Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi, in esito alla selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 07/G1 – SSD AGR/18, bandita con D.R. 2463 del 29.7.2016 e definita con D.R. 3989 del 13.12.2016 di approvazione dei relativi atti;
MOTIVI AGGIUNTI proposti il 07.12.2017,
per l’annullamento, previa sospensiva,
– della delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.10.2017, che ha disposto “di sospendere il D.R. 3989 del 13.12.2016, di approvazione degli atti e la relativa procedura di chiamata della selezione indicata in oggetto, nelle more degli sviluppi dell’indagine penale in corso e degli esiti del ricorso al Tar Puglia”;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresa la nota rettorale del 15.11.2017, prot. n. 83659 di comunicazione della precitata delibera;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bari [#OMISSIS#] Moro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente aspira ad essere chiamato quale ricercatore di tipo B) per il SSD AGR/18, presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi (D.E.T.O.), in esito alla procedura selettiva indetta con D.R. n. 2643 del 29.7.2016, della quale egli risulta vincitore, giusto D.R. n. 3989 del 13.12.2016, di approvazione degli atti.
A tal fine ha proposto il ricorso principale ex art. 117 cpa, chiedendo l’accertamento dell’obbligo dell’Ateneo intimato di adottare il provvedimento di “chiamata” a ricoprire l’incarico o, comunque, dell’obbligo di pronunciarsi sulla proposta di chiamata del Consiglio del D.E.T.O., in esito alla selezione pubblica.
Con ricorso notificato in data 07.12.2017 ha, poi proposto motivi aggiunti “per l’annullamento, previa sospensiva, della delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.10.2017, che ha disposto “di sospendere il D.R. n. 3989 del 13.12.2016, di approvazione degli atti e la relativa procedura di chiamata della selezione indicata in oggetto, nelle more degli sviluppi dell’indagine penale in corso e degli esiti del ricorso al Tar Puglia”.
Giova premettere in punto di fatto, a fini di una migliore comprensione della controversia, che l’odierno ricorrente, nel partecipare alla procedura de qua, ha indicato nel proprio curriculum – allegato alla domanda di partecipazione – tre scritti che sono stati oggetto di denunciato “plagio”.
Infatti, in data 8.9.2016, mentre si stava svolgendo la procedura selettiva, la denunciante, ricercatrice presso diverso Ente di ricerca, segnalava al Rettore dell’Università di Bari ed al Direttore del D.E.T.O. tre episodi di “plagio” di scritti dei quali ella affermava essere stata co-autrice, poi non menzionata nelle versioni indicate dal ricorrente nel curriculum.
Tali scritti, si affermava, risultavano essere stati pubblicati, dopo la loro originaria stesura, a firma di alcuni autori già indicati nell’originaria divulgazione ([#OMISSIS#]) e di nuovi autori, tra cui l’odierno ricorrente, ma senza l’indicazione del proprio nome.
La denuncia di plagio veniva inoltrata dagli organi universitari alla Procura della Repubblica di Bari.
Nel successivo mese di Dicembre 2016, la procedura selettiva si concludeva con l’approvazione degli atti e l’individuazione dell’odierno ricorrente quale vincitore della selezione.
Di seguito, il Consiglio del D.E.T.O., invitato a formulare proposta motivata in ordine alla chiamata del candidato vincitore, ex art. 10 del Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato e informato della segnalazione di plagio, demandava ad apposita Commissione di svolgere attività istruttoria che si concludeva con l’accertamento che i tre scritti contestati non erano inseriti tra i n. 20 lavori scientifici valutabili ai fini del concorso, come stabilito dall’art. 1 del bando di selezione.
Il Consiglio del D.E.T.O. formulava, pertanto, parere positivo.
Altra Commissione di indagine amministrativa interna veniva nominata dal Rettore, allo scopo di verificare la fondatezza della denuncia.
Le risultanze dell’indagine interna disposta dal Rettore evidenziavano, per il primo dei fatti denunciati, la totale quasi totale sovrapponibilità (fatta eccezione per alcune minimali indicazioni bibliografiche) tra il primo lavoro (articolo a firma della denunciante, dr.ssa Petrera, e del prof. [#OMISSIS#]) e quello, successivo, a firma, fra l’altro, del ricorrente (in una versione firmato: “[#OMISSIS#] – [#OMISSIS#]” ed in una seconda: “[#OMISSIS#]-Selvaggi-[#OMISSIS#]-[#OMISSIS#]”).
Per il secondo dei fatti denunciati, la Commissione accertava l’avvenuta pubblicazione di un erratum, con l’inserimento tra gli autori della denunciante, giustificata dalla parziale corrispondenza tra i lavori in questione, verificata da parte degli editori. Di tale erratum il ricorrente non dava conto nel curriculum, riportando la pubblicazione a nome “[#OMISSIS#]-Khan-[#OMISSIS#]”.
Analoghe valutazioni venivano svolte dalla Commissione in ordine al terzo lavoro oggetto di denuncia.
Tutti e tre i lavori, sebbene non oggetto di valutazione in sede concorsuale (perché non inseriti tra le 20 pubblicazioni da considerare), risultavano inseriti – rispettivamente ai nn. 20, 86 e 96 – nell’elenco delle pubblicazioni indicate nel curriculum presentato dal [#OMISSIS#] a corredo della domanda di partecipazione alla procedura comparativa).
Sui fatti in questione rendevano parere (benchè in tempi diversi, ovverosia rispettivamente dopo e prima l’esito dei lavori della seconda Commissione), su richiesta degli organi universitari, sia l’Avvocatura Distrettuale dello Stato sia l’Avvocatura Universitaria, evidenziando che l’accertamento del plagio (che l’Avvocatura Distrettuale riteneva compiutamente provato) avrebbe determinato la non veridicità del curriculum del candidato, allegato alla domanda di partecipazione alla selezione e accompagnato da espressa dichiarazione ex artt. 46 e 47 DPR n.445/2000.
L’Avvocatura Distrettuale evidenziava, in particolare, la natura mendace delle dichiarazioni del ricorrente e la contrarietà del suo comportamento al Codice etico dell’Università.
Alla luce di tutto quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione dell’Università, nella seduta del 17.10.2017, adottava la delibera impugnata dal ricorrente con motivi aggiunti, di sospensione del D.R. n. 3989 del 13.12.2016 di approvazione degli atti e dichiarazione del vincitore e della relativa procedura di chiamata, nelle more degli sviluppi dell’indagine penale in corso e degli esiti del ricorso al TAR Puglia, presentato dallo stesso [#OMISSIS#].
Contro tali atti e comportamenti ricorre l’aspirante ricercatore, reclamando, in via principale, la conclusione del procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso di chiamata ed, in subordine, di diniego e non di un atto meramente sospensivo degli effetti della precedente delibera.
Deduce, questo in estrema sintesi il contenuto delle doglianze, la illegittimità della sospensione, di fatto sine die, del procedimento (con conseguente violazione dell’art. 2 L. n. 241/90) e del decreto di approvazione degli atti della procedura selettiva (con conseguente violazione dell’art. 21 quater, L. n. 241/90) perché contraria, oltre che ai principi fondamentali della Legge sul procedimento amministrativo, anche al Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori (art. 10) ed alla L. 240/2010 (art. 24) che, dopo la formale proposta di chiamata del Dipartimento interessato (che in questo caso si è espresso in tal senso), esclude ogni valutazione discrezionale degli organi universitari.
Deduce, inoltre, l’erroneità della determinazione sospensiva impugnata per eccesso di potere, in quanto da un lato non risulta essere pendente, per quanto a conoscenza del ricorrente, alcun procedimento penale idoneo a giustificare il potere cautelare; dall’altro, l’Università, con precedente deliberazione si era autovincolata ad assumere determinazioni a seguito dei lavori della seconda Commissione, ormai completati.
L’Avvocatura universitaria, nelle proprie difese, ha evidenziato la correttezza dell’operato degli Organi che hanno assunto le determinazioni contestate, indotte dai pareri acquisiti e dalla pendenza delle indagini in corso, nonché della controversia oggetto della presente decisione.
All’udienza camerale del 10.1.2018, dopo articolata discussione, la controversia è stata trattenuta in decisione su entrambi i ricorsi proposti, ciò espressamente invocando le parti, con rinuncia ad ogni eventuale termine o mutamento di [#OMISSIS#] (sui motivi aggiunti).
Il ricorso è fondato nei sensi di seguito indicati.
Deve, in primo luogo, evidenziarsi che l’atto impugnato con motivi aggiunti, nel determinare la sospensione del precedente decreto di approvazione degli atti della procedura selettiva, in attesa delle determinazioni dell’A.G. penale e amministrativa, si connota per la natura sostanzialmente sosprassessoria, in quanto, in ultima analisi, determina la sospensione del procedimento amministrativo in esame, rinviandone la conclusione ad un tempo non determinato né determinabile.
Esso, peraltro, a stretto rigore, determina la sospensione di un atto (quello di approvazione degli esiti della procedura selettiva) di cui, per le particolari e specifiche connotazioni contenutistiche, deve disconoscersi la natura provvedimentale, riconoscendosene, invece, quella endoprocedimentale, in quanto inidoneo a produrre la ambita modificazione della situazione soggettiva, determinata solo dalla deliberazione (ancora non assunta) di procedere effettivamente alla chiamata del vincitore, conferendogli l’incarico.
Esso, pertanto, non produce la sospensione di un precedente provvedimento (con conseguente inapplicabilità dell’istituto di cui all’art. 21 quater, cit.), bensì del procedimento amministrativo (con conseguente applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 2 e ss. L. n. 241/90).
Conclusivamente, l’atto impugnato con motivi aggiunti non assume carattere provvedimentale, sicchè, non risulta necessaria la sua censura con il mezzo impugnatorio, risultando idoneo a contrastarlo il giudizio ex art. 117 cpa (tanto ha indotto il Collegio a non disporre il mutamento del [#OMISSIS#] in quello ad udienza pubblica).
Tanto premesso a fini di un corretto inquadramento della fattispecie, deve senz’altro escludersi che l’Amministrazione procedente, anche una volta approvati gli esiti della procedura selettiva, non possa rilevare elementi ostativi alla assunzione del vincitore, determinati dalla sopravvenuta conoscenza di elementi disciplinari di rilievo.
Ciò in considerazione dei basilari principii di coerenza e non contraddizione dell’ordinamento, in quanto, se è richiesto al personale dipendente dell’Università un comportamento improntato ad integrità, correttezza, buona fede e trasparenza, la eventuale violazione di tali doveri non può che giustificare il diniego di assunzione di chi essi non abbia rispettato (sul punto vedasi il parere Avvocatura Distrettuale pag. 4).
Tanto premesso, deve parimenti escludersi che l’Amministrazione universitaria possa sottrarsi alla conclusione espressa del procedimento, senza assumere una determinazione positiva o negativa in ordine alla reclamata chiamata.
A tanto vi osta l’art. 2, co 7 , L. n. 241/90 che esclude la possibilità di sospendere il procedimento per un tempo superiore a 30 giorni.
Nel caso di specie, come già chiarito, l’atto impugnato con motivi aggiunti produce l’effetto sospensivo avversato dalla disposizione appena citata, sicchè, va dichiarato l’obbligo di provvedere in modo espresso in ordine alla chiamata del ricorrente.
A fini conformativi dell’operato dell’Amministrazione e per evitare futuro contenzioso, il Collegio non può esimersi dall’evidenziare alcuni principi cui deve ispirarsi il conseguente operato universitario.
In primo luogo, plurime considerazioni ostano a ritenere che la dichiarazione ex artt. 46 e 47 DPR n.445/2000, allegata al curriculum presentato, abbia natura autocertificativa in ordine alla originalità delle pubblicazioni indicate.
Un’attenta lettura della stessa, infatti, evidenzia che essa attesta il possesso dei “titoli” in essa dichiarati, tra cui certamente non rientrano le pubblicazioni in questione.
Ferme restando, pertanto, le valutazioni dell’A.G. penale, domina di ogni determinazione in merito, si nutrono serissimi dubbi sulla natura falsa (in senso penalistico) dell’autocertificazione, per quanto appena esposto, nonché per l’ulteriore rilievo in base al quale la dichiarazione sostitutiva (art. 46 cit) può tenere luogo (cioè sostituire) delle normali certificazioni, ma non conferire natura certificativa a quanto non potrebbe essere certificato neppure da un’Amministrazione (sicchè non può riconoscersi carattere penalmente mendace ad una dichiarazione sostitutiva non veritiera, laddove la dichiarazione riguardi elementi che non possano formare oggetto di certificazione).
La certificazione consiste, infatti, ex art. 1 DPR cit, nel “documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche”.
La pubblicazione di un lavoro scientifico ed ancor più la sua originalità non rientra nel novero dei documenti amministrativi e pertanto, non potrebbe essere né certificata né, conseguentemente, autocertificata.
Il verosimile difetto di rilevanza penale del mendacio in questione non esclude, tuttavia, la contrarietà della condotta di “plagio” ai doveri comportamentali dell’aspirante dipendente universitario.
Tuttavia, della condotta contestata va esattamente delineato il perimetro: come correttamente rilevato dalle Avvocature interessate, il ricorrente ha dichiarato nel proprio curriculum i lavori scientifici in questione, attribuendosene la co-paternità, senza citare uno degli autori (la Petrera) che pure vi aveva concorso.
Senza volere in questa sede escludere la effettiva originaria (co)paternità del ricorrente (elemento su cui i lavori della seconda Commissione hanno svolto una specifica indagine e la cui valutazione non può che essere demandata all’Università), deve rilevarsi che i lavori della Commissione hanno accertato la incontestabile omissione della citazione di uno degli originari coautori.
In questo specifico aspetto si sostanzia la condotta eventualmente censurabile.
Nel valutarla, tuttavia, l’Amministrazione universitaria dovrà tenere conto, ai fini della determinazione finale:
-del numero e della rilevanza delle pubblicazioni in questione rispetto al complessivo dichiarato e della gravità (secondo il principio di proporzionalità cui deve essere improntato l’agere pubblico) o della scriminabilità della condotta accertata, alla luce anche di eventuali autorizzazioni (espresse o implicite) della denunciante a effettuare la pubblicazione, omettendo il suo nome;
– della omologa posizione degli altri autori che hanno pubblicato, in seconda battuta, i lavori cui aveva partecipato la denunciante, non risultando ravvisabili significativi elementi che differenziano la posizione dell’odierno ricorrente rispetto a quella – ad esempio- del [#OMISSIS#] che (benchè indicato anche nella prima versione tra gli autori), al pari del [#OMISSIS#], ha poi (co)pubblicato la seconda versione, senza citare il nome della Petrera.
Per le ragioni suesposte i ricorsi vanno accolti nei sensi indicati in motivazione, ordinando all’Università intimata di adottare, nel termine di giorni 30 decorrenti dalla comunicazione della presente decisione o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore, un provvedimento espresso conclusivo della procedura selettiva in epigrafe indicata, mediante successiva chiamata o diniego della stessa del ricorrente risultato vincitore.
Non si procede, allo stato, alla nomina di un commissario ad acta, non ravvisandosi elementi per ritenere che l’Amministrazione intimata si sottrarrà all’ordine impartito, nonché ritenuta l’opportunità di evitare, allo stato, che le discrezionali e delicate valutazioni del caso vengano affidate a soggetti esterni.
Le spese, in ragione della particolarità della controversia, nonché della reciproca parziale soccombenza, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposto, li accoglie nei limiti indicati in motivazione, ordinando all’Università intimata di adottare, nel termine di giorni 30 decorrenti dalla comunicazione della presente decisione o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore, un provvedimento espresso in ordine alla procedura in epigrafe indicata.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 con l’intervento dei magistrati:
Angelo [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Grazia D'[#OMISSIS#], Referendario
Pubblicato il 25/01/2018