TAR Puglia, Bari, Sez. I, 30 gennaio 2014, n. 112

Procedura di reclutamento Ricercatore-Commissione esaminatrice-Valutazione-Discrezionalità tecnica

Data Documento: 2014-01-30
Area: Giurisprudenza
Massima

Nell’ambito delle procedure comparative per ricercatore, la valutazione, operata dalla commissione, della congruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, è espressione di discrezionalità tecnica ed è pertanto sindacabile in sede giurisdizionale ove risulti inattendibile, illogica, manifestamente contraddittoria.

Alla luce dell’attuale assetto normativo, devono essere attenuate le conseguenze del principio del divieto di integrazione postuma, dequotando il relativo vizio tutte le volte in cui l’omissione di motivazione successivamente esternata non abbia leso il diritto di difesa dell’interessato, nonché nei casi in cui, in fase infraprocedimentale, risultano percepibili le ragioni sottese all’emissione del provvedimento gravato, nonché infine nei casi di atti vincolati (Cons. Stato, Sez. V, 29 agosto 2013, n. 4194).

Contenuto sentenza

N. 00112/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01073/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1073 del 2012, proposto da Barone Grazia, rappresentata e difesa dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto in Bari, via [#OMISSIS#] Sella, 36;
contro
Università degli Studi di Bari, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] Sardone e [#OMISSIS#] Antuofermo, con domicilio eletto presso la propria Avvocatura in Bari, Palazzo Ateneo, piazza Umberto I, 1;
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Alexander;
per l’annullamento
– del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Bari n. 470 del 9.2.2012 di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la II Facoltà di Economia – sede di Taranto – per il settore scientifico disciplinare SECS-P/13 Scienze Merceologiche con cui è stato dichiarato vincitore il dr. [#OMISSIS#] Alexander [#OMISSIS#];
– degli atti della Commissione e, segnatamente, dei giudizi concernenti la ricorrente, con specifico riferimento alle valutazioni sulle pubblicazioni e sui titoli, ritenuti “non congruenti” con il settore scientifico disciplinare SECS-P/13 Scienze Merceologiche relativo al posto messo a concorso;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresi i verbali della Commissione ed il provvedimento di nomina in ruolo del controinteressato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. [#OMISSIS#] Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2013 per le parti i difensori avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Sardone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con decreto n. 9660 del 15.12.2010, il Rettore dell’Università degli Studi di Bari “[#OMISSIS#] Moro” bandiva la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario presso la II Facoltà di Economia – sede di Taranto – per il settore scientifico disciplinare SECS-P/13 Scienze Merceologiche.
Alla procedura partecipavano l’odierna ricorrente dr.ssa Grazia Barone (biologa) ed il controinteressato dr. [#OMISSIS#] Alexander [#OMISSIS#] (ingegnere).
La Commissione riteneva di non ammettere a valutazione le pubblicazioni della ricorrente in quanto ritenute “non congruenti” con il settore scientifico disciplinare del posto messo a concorso.
Dopo la discussione dei titoli analogo giudizio veniva espresso dalla Commissione in ordine alle “attività svolte nel complesso” dalla ricorrente, ai suoi “titoli”, alla “attività didattica e pubblicazioni”, nonché all’“esperienza acquisita” dalla Barone (cfr. allegato 1 al verbale n. 4 del 24.1.2012).
La valutazione comparativa si concludeva, quindi, in favore del controinteressato [#OMISSIS#].
Gli atti della procedura venivano approvati con il gravato decreto rettorale n. 470/2012 che dichiarava vincitore il [#OMISSIS#].
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica l’odierna istante Grazia Barone impugnava gli atti indicati in epigrafe.
Deduceva un unica censura così sinteticamente riassumibile:
– violazione del bando di concorso (art. 7) e dell’art. 4 d.p.r. n. 117/2000; eccesso di potere (difetto di motivazione, erroneità dei presupposti); violazione del d.m. 4.10.2000 di determinazione dei settori scientifici disciplinari: la Commissione esaminatrice avrebbe valutato erroneamente i titoli, le pubblicazioni e l’attività didattica della interessata, avendoli considerati come “non congruenti” con il SSD del posto messo a concorso; pur volendo ammettere – come ritenuto dalla Commissione – che le pubblicazioni ed i titoli della Barone non siano strettamente congruenti con il settore scientifico disciplinare SECS-P/13, comunque gli stessi sarebbero riconducibili a tematiche interdisciplinari così come consentito dall’art. 7 del bando in forza del quale la Commissione deve valutare la congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate (criterio conforme alla previsione generale di cui all’art. 4, comma 2, lett. c) d.p.r. n.117/2000); le pubblicazioni ed i titoli prodotti dalla dr.ssa Barone avrebbero sicura attinenza interdisciplinare con la merceologia; inoltre, la Commissione avrebbe adottato una motivazione insufficiente, poiché in essa non sarebbe neanche ipotizzata la possibilità di ricondurre le pubblicazioni e le attività scientifiche e didattiche a tematiche interdisciplinari.
Con atto notificato il 7 giugno 2012, l’Università degli Studi di Bari proponeva opposizione, a norma dell’art. 10 d.p.r. n. 1199/1971, chiedendo che il ricorso fosse trasposto e deciso in sede giurisdizionale.
La Barone, pertanto, insisteva sulle domande e chiedeva che il giudizio seguisse dinanzi a questo Tribunale a norma dell’art. 48 cod. proc. amm.
Si costituiva in questo giudizio l’Amministrazione universitaria, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.
Invero, la Commissione ha legittimamente valutato le attività della ricorrente come “non attinenti” con il SSD oggetto di concorso, né con tematiche interdisciplinari ad esso correlate.
Come evidenziato da Cons. Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2009, n. 255 su fattispecie relativa ad una procedura comparativa per professore ordinario ma evidentemente estensibile anche alle procedure comparative per ricercatore, “Nell’ambito delle procedure comparative per professore ordinario, la valutazione, operata dalla Commissione, della congruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura, è espressione di discrezionalità tecnica ed è pertanto sindacabile in sede giurisdizionale solo ove risulti inattendibile, illogica, manifestamente contraddittoria.”.
Nel caso di specie non è ravvisabile alcuna inattendibilità, illogicità ovvero manifesta contraddittorietà nel giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice in ordine alla attività nel complesso svolta dalla Barone.
La Commissione esaminatrice ha – con valutazione ragionevole non sindacabile in questa sede – escluso l’esistenza di un nesso di interdipendenza tra discipline che formano oggetto di distinte ed autonome classi di concorso.
Infatti, nel verbale n. 4 del 24.1.2012 (cfr. allegato 1) si evidenzia, con motivazione adeguata non censurabile, che l’attività svolta dalla Barone riguarda principalmente la chimica analitica e ambientale, la biologia marina, la tossicologia, l’igiene, la salute pubblica, la biochimica clinica e la biologia molecolare e quindi settori che evidentemente non hanno alcuna attinenza con il SSD (i.e. scienze merceologiche nell’ambito della Facoltà di Economia) oggetto della procedura comparativa per cui è causa.
Anche laddove si prendano in considerazione le discipline “affini” indicate dal d.m. 4.10.2000 (cfr. allegato D che, peraltro, con riferimento al SSD SECS-P/13 – scienze merceologiche non reca alcuna affinità con altre tematiche), l’attività svolta dalla ricorrente non presenta alcuna attinenza con il SSD in esame.
Diversamente la Commissione sempre nel verbale n. 4 del 24.1.2012 (cfr. pagg. 8, 9 e 10) ha evidenziato, con motivazione adeguata e pertanto non sindacabile in sede giurisdizionale, l’attinenza dell’attività svolta dal controinteressato [#OMISSIS#] rispetto al SSD SECS-P/13.
In definitiva, il giudizio conclusivo espresso alla Commissione appare immune dai vizi logici dedotti in ricorso.
La ricorrente con memoria depositata in data 15 novembre 2013 lamenta, inoltre, una inammissibile integrazione postuma della motivazione dell’originario giudizio, integrazione operata dalla Commissione con le deduzioni del 7.10.2013.
Prescindendo dalla considerazione della formulazione di detta contestazione con semplice memoria non notificata e non già con ricorso per motivi aggiunti, a tal riguardo, va rimarcato che le menzionate deduzioni postume della Commissione possono legittimamente integrare le motivazioni contenute nei contestati verbali n. 2 e n. 4 (in ordine alla valutazione dei titoli, pubblicazioni ed attività didattica prodotte dalla Barone nel corso della procedura comparativa) poiché in concreto non è stato leso il diritto di difesa dell’interessata e comunque nella motivazione dei citati verbali risultano percepibili le ragioni sottese all’emissione del provvedimento gravato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2013, n. 4194: “Alla luce dell’attuale assetto normativo, devono essere attenuate le conseguenze del principio del divieto di integrazione postuma, dequotando il relativo vizio tutte le volte in cui l’omissione di motivazione successivamente esternata non abbia leso il diritto di difesa dell’interessato, nonché nei casi in cui, in fase infraprocedimentale, risultano percepibili le ragioni sottese all’emissione del provvedimento gravato, nonché infine nei casi di atti vincolati.”).
Si tratta, infatti, della precisazione – compiuta dalla Commissione – secondo cui il giudizio di non attinenza alla merceologia dell’attività svolta dalla odierna istante comprende anche l’esclusione di una interdisciplinarietà che coinvolga il medesimo settore (cfr. pagg. 1 e 2 delle deduzioni del 7.10.2013), valutazione implicitamente espressa nei precedenti verbali (n. 1 e n. 2) e rispetto alla quale la Barone ha potuto ampiamente esercitare il proprio diritto di difesa nel corso del presente giudizio amministrativo.
Evidenzia, infatti, la Commissione nelle citate deduzioni del 7.10.2013:
«… non solo le pubblicazioni, ma anche i titoli della dott.ssa Barone mancano di attinenza con la scienza merceologica (come appunto espressamente indicato nel verbale 4, pag. 4). Infatti il suo percorso di studi si snoda intorno alle analisi e influenze di contaminanti nei tessuti e organi di animali (in particolare l’influenza di contaminanti organoclorurati sulla sopravvivenza dei delfini, i problemi immunologici che derivano da tale presenza, il rischio tossicologico per i consumatori della presenza di PCB e di metalli pesanti in matrici alimentari – prodotti ittici, uova, latte -, così come esplicitato nel verbale n. 4, pag. 3), che non hanno attinenza alcuna con l’uso e l’applicazione di strumenti “specifici di natura economico-tecnica” funzionali al ciclo produttivo, al ciclo di vita delle merci, alla qualità delle merci/prodotti finiti e ai sistemi di gestione e alle norme di certificazione ambientale (che costituiscono l’oggetto della merceologia, secondo la declaratoria del settore scientifico disciplinare).
In conclusione l’interdisciplinarietà non esiste né in astratto, né tantomeno in concreto nelle pubblicazioni della candidata.
Pertanto la Commissione, nel rispetto del bando e della disciplina di settore, dopo l’attenta valutazione delle pubblicazioni della ricorrente, ne ha rilevato una non congruenza sia con il settore scientifico disciplinare messo a concorso sia con le tematiche interdisciplinari ad esso correlate, che ha portato alla non valutabilità di tali atti fini della valutazione comparativa così come riportato nei verbali n. 2 e n. 4. …».
In conclusione, dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, nonché della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Serlenga, Primo Referendario
[#OMISSIS#] Cocomile, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)