TAR Puglia, Bari, Sez. I, 5 luglio 2018, n. 1016

Data Documento: 2018-07-05
Area: Giurisprudenza
Contenuto sentenza

N. 01016/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00418/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 418 del 2017, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Bari, via De [#OMISSIS#], n.16;

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
Università degli Studi di [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata ex lege presso i suoi uffici, in Bari, via Melo, n.97;

nei confronti

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] La [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] La [#OMISSIS#] in Bari, via Abate Gimma n.94;

per l’annullamento

– del D.R. n. 106/2017, dell’1.2.2017, mediante il quale il Rettore ha disposto la nomina della prof. V. [#OMISSIS#] a professore ordinario per il SSD IUS/10 Diritto Amministrativo- settore concorsuale 12/D1, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di [#OMISSIS#];

– della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università di [#OMISSIS#] dell’1.2.2017, con la quale è stata disposta la definitiva approvazione della proposta di chiamata della predetta docente in qualità di professore di ruolo di prima fascia per il settore scientifico disciplinare IUS 10 Diritto amministrativo, settore concorsuale 12/D1, presso il dipartimento di Giurisprudenza, con decorrenza 2.2.2017;

– nonché di ogni altro atto connesso presupposto o conseguenziale;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di [#OMISSIS#] e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 [#OMISSIS#] 2018 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

L’Università di [#OMISSIS#], con D.R. n. 1166/2016, recante data 26.9.2016, ha indetto una procedura valutativa, riservata ai docenti interni, per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore concorsuale 12/D1 “Diritto Amministrativo” – SSD IUS/10- mediante chiamata ai sensi dell’art.24, co. 6, L. n. 240/2010.

Hanno presentato domanda di partecipazione l’odierna ricorrente, prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], e la prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], controinteressata nel presente giudizio, entrambe professori associati confermati di diritto amministrativo, in servizio presso l’Università di [#OMISSIS#] ed in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16, L. n. 240/2010 per il settore concorsuale e le funzioni oggetto della procedura valutativa, così come prescritto dal bando.

In data 5.12.2016, con D.R. n. 1503/2016, è stata nominata la Commissione giudicatrice, composta da tre docenti, due dei quali sorteggiati da un elenco di quattro professori ordinari di diritto amministrativo indicati dal Dipartimento di Giurisprudenza, ed un terzo, il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] (professore della stessa Università di [#OMISSIS#], indicato come membro interno), designato direttamente dal predetto Dipartimento (coerentemente con quanto previsto dal Reg. n. 923/2016 dell’Università di [#OMISSIS#]).

L’individuazione del componente interno quale membro della Commissione di valutazione è stata contestata dalla ricorrente, la quale, prospettando la sussistenza di particolari rapporti di natura fiduciaria e patrimoniale tra lui e la controinteressata, ha presentato istanza di ricusazione nei suoi confronti, rigettata con successivo D.R. n. 1/2017.

La Commissione, in seguito, esaminata la documentazione presentata dalle candidate e, in particolare, i curricula, le attività didattiche e di ricerca, le pubblicazioni scientifiche prodotte e gli incarichi istituzionali da esse assunti, ha individuato la controinteressata quale candidata più qualificata a ricoprire il ruolo oggetto del procedimento de quo.

In particolare, con il verbale n. 3 del 23.1.2017, ha precisato che: “la prof.ssa [#OMISSIS#], pur qualificata per gli altri criteri, non integra quello dell’intensità e della continuità delle pubblicazioni, a partire dal conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale di I fascia; inoltre, la produzione scientifica della prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], oltre a presentare continuità anche dopo il conseguimento dell’ASN di I fascia, è qualitativamente superiore a quella della prof.ssa [#OMISSIS#]. In conclusione, la Commissione giudica la prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] meno qualificata a ricoprire il posto di ruolo messo a bando, rispetto alla prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] che, al contrario, è pienamente qualificata”.

Approvati gli atti della procedura valutativa (con Decreto del Pro Rettore n. 77 del 24.1.2017), il Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, con verbale del 25.1.2017, ha proposto al Consiglio di Amministrazione la chiamata della odierna controinteressata, in seguito approvata [#OMISSIS#] seduta del 1.2.2017.

Il procedimento si è concluso con l’adozione, in pari data, del D.R. n. 106/2017, mediante il quale il Rettore ne ha disposto la nomina a professore ordinario per il SSD IUS/10 Diritto Amministrativo- settore concorsuale 12/D1, e la successiva presa di servizio della docente in data 2.2.2017.

È, quindi, insorta la odierna ricorrente, che, con ricorso depositato telematicamente in data 24.4.2017, ha adito questo [#OMISSIS#] per ottenere l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, di tutti gli atti del procedimento, nonché degli ulteriori atti precedentemente adottati dagli organi di Ateneo e meglio specificati in oggetto, prodromici all’avvio dello stesso.

Ha proposto, altresì, istanza istruttoria.

Il ricorso introduttivo è affidato a plurimi motivi di censura, variamente articolati, sui quali, per esigenze di sintesi e chiarezza, ci si soffermerà compiutamente nel prosieguo motivazionale.

La docente sostiene- questo in estrema e doverosa sintesi il contenuto delle doglianze e l’assunto su cui si fonda il ricorso- che il procedimento nel suo complesso sia stato caratterizzato da varie illegittimità tese a favorire la sua antagonista, al contempo penalizzandola ingiustamente.

Le censure sono articolate in quattro parti, aventi ad oggetto:

1. La fase preliminare alla procedura valutativa;

2. La composizione della Commissione e l’istanza di ricusazione;

3. L’illegittimità degli atti della Commissione;

4. Il verbale del Consiglio di Dipartimento del 25.1.2017 e la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’1.2.2017 (ovverosia la proposta della chiamata in servizio della controinteressata e la sua approvazione).

In data 10.5.2017, con memoria e contestuale ricorso incidentale, su cui ci si soffermerà nel prosieguo, si è costituita in giudizio la controinteressata, replicando puntualmente alle censure svolte da parte ricorrente.

Si è, altresì, costituita in resistenza l’Università degli Studi di [#OMISSIS#] per mezzo dell’Avvocatura dello Stato che, con successiva memoria ha, preliminarmente, presentato istanza di cancellazione, ai sensi dell’art. 89 c.p.c., delle espressioni offensive e sconvenienti utilizzate nell’atto introduttivo di parte ricorrente nei confronti del Rettore e, successivamente, confutato tutte le doglianze ex adverso sostenute, sollevando eccezioni di rito e affermando, con articolate argomentazioni, l’infondatezza delle censure nel merito.

Non si è invece costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.

Le parti private hanno, poi, presentato memorie conclusionali e repliche (rispettivamente depositate digitalmente in data 20.4.2018, per la ricorrente, e 2.5.2018, per la controinteressata), nel corpo delle quali la ricorrente ha proposto nuova istanza istruttoria.

Rinunciata, all’udienza del 18.5.017, la tutela cautelare su istanza concorde delle parti, all’udienza pubblica del 23.5.2018, a seguito di ampia e articolata discussione, la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.

Preliminarmente il Collegio, ritenuta la causa matura per la decisione, non ravvisa la necessità di ulteriore attività istruttoria.

La relativa istanza proposta da parte ricorrente (con cui si chiede il deposito delle informazioni che la difesa avversaria ritiene acquisibili “dal [#OMISSIS#] dell’Università o in qualunque altro modo” sulla documentazione depositata dalle candidate per la fase preliminare; – l’acquisizione della documentazione relativa ai flussi contabili dal Comune di Montesilvano per le prestazioni professionali del prof. [#OMISSIS#] e/o del suo studio; – l’acquisizione del verbale del 18.4.2018, con la relativa registrazione e gli allegati) non trova, pertanto, accoglimento riguardando elementi non necessari ai fini del decidere.

Analoga sorte merita l’istanza di cancellazione ex art. 89 c.p.c., relativa all’espressione “unzione rettorale”, più volte utilizzata dalla ricorrente e censurata dall’Avvocatura in difesa dell’Università, atteso che, per quanto fortemente critica, tale asperità di [#OMISSIS#] non esorbita dai limiti di continenza propri della normale dialettica processuale.

Parimenti infondate sono le eccezioni di irricevibilità formulate dalla difesa della controinteressata, atteso che gli atti di cui si asserisce la tardiva impugnazione- tutti, tra l’altro, prodromici alla procedura selettiva (ad eccezione del provvedimento di rigetto dell’istanza di ricusazione)- non sono, di per sé, idonei a ledere immediatamente la sfera giuridica della ricorrente e, pertanto, l’impugnazione degli stessi congiuntamente [#OMISSIS#] atti conclusivi del procedimento non può ritenersi tardiva.

Tanto premesso, il ricorso principale è complessivamente infondato.

Per [#OMISSIS#] chiarezza espositiva le censure verranno partite e scrutinate secondo la struttura in precedenza indicata.

1. La fase preliminare alla procedura valutativa.

La ricorrente lamenta, preliminarmente, l’illegittimità del regolamento relativo ai criteri generali per la proposta dipartimentale di copertura dei posti di professore di ruolo (emanato con D.R. n. 873/2016, prot. n. 18997-I/3, in data 6.7.2016, in modifica del precedente) per violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa ed eccesso di potere per disparità di trattamento, contraddittorietà ed illogicità.

L’applicazione di tali previsioni regolamentari avrebbe, in tesi, [#OMISSIS#] i docenti facenti parte del “team del Rettore” (v. p. 14 ric. intr.) ed inciso negativamente sui punteggi attribuiti per i titoli alla ricorrente.

In particolare, sarebbe illegittima la scelta operata dall’Amministrazione di pretermettere l’anzianità nel ruolo di professore associato, svalutando la priorità nel conseguimento dell’abilitazione; inoltre, in ordine ai criteri ed ai punteggi per l’attività istituzionale, sarebbe penalizzante l’attribuzione di punteggi fissi- a prescindere dalla durata degli incarichi- nonché di specifici punti per lo svolgimento di incarichi non retribuiti; censurabile, inoltre, dovrebbe ritenersi, la decurtazione di punti 0,1 per ogni assenza, anche giustificata, dagli organi accademici, con effetto retroattivo al triennio antecedente rispetto alla richiesta di bando.

L’Università di [#OMISSIS#], odierna resistente, e la controinteressata hanno puntualmente replicato alla presente censura sostenendone l’infondatezza, sollevando quest’[#OMISSIS#], nel ricorso incidentale, eccezione d’inammissibilità, atteso che l’applicazione dei nuovi criteri regolamentari ha condotto, [#OMISSIS#] fase della programmazione, comunque, alla determinazione del [#OMISSIS#] numero di concorsi (due per due posti) per il settore scientifico di interesse (diritto amministrativo).

L’infondatezza nel merito della censura mossa da parte ricorrente rende superfluo l’esame dell’eccezione di rito di cui, tuttavia, non emerge la manifesta infondatezza, atteso che il regolamento impugnato attiene i criteri per la programmazione della copertura dei posti di professori di ruolo (e dunque, interessa la individuazione del numero dei posti per cui espletare la procedura selettiva) e non la scelta dei candidati, sicchè non ne emerge la lesività nei confronti della ricorrente che ha potuto prendere parte alla procedura selettiva (bandita a seguito dell’assegnazione al Dipartimento di Giurisprudenza di un numero di posti superiore a quello dei docenti interni, di cui due per il settore disciplinare di diritto amministrativo, pari cioè al numero degli aspiranti professori interni).

Venendo all’esame della doglianza, giova, anzitutto, premettere che l’individuazione dei criteri per la proposta dipartimentale di copertura dei posti di professore di ruolo, oggetto del gravato Regolamento, costituisce espressione del potere discrezionale di cui la Pubblica Amministrazione è titolare e, pertanto, come è noto, è sottratta al sindacato giurisdizionale, se non nei limiti di quello di legittimità, a condizione che, tuttavia, siano ravvisabili macroscopici vizi logici.

Tanto premesso, per quanto concerne i singoli criteri contestati dalla ricorrente, occorre rilevare che, se da un lato, alcune censure si appalesano infondate- non sussistendo la denunciata irragionevolezza o illogicità nell’operato dell’Amministrazione- altre sono, invece, smentite in punto di fatto.

In particolare, come rilevato dalle altre parti e come, del resto, si desume dalla piana lettura del regolamento (v. art. 5 Reg. n. 873/2016- indicatore D2), la decurtazione di punti 0,1 per le assenze alle riunioni degli organi accademici è prevista espressamente per le sole assenze ingiustificate, e non anche per quelle giustificate, come invece erroneamente sostenuto ricorrente.

In ordine alle ulteriori censure, invece, è sufficiente evidenziare che non può ritenersi irragionevole la scelta di attribuire un punteggio per gli incarichi svolti gratuitamente dai docenti, in quanto espressione di un criterio di premialità che trova la sua giustificazione [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di servizio dimostrato e, per ciò, [#OMISSIS#] disinteressata dedizione dimostrata all’Istituzione di appartenenza.

Allo stesso modo, non si ravvisa illogicità nel computare anche la pregressa anzianità di ricercatore e non la sola anzianità nel ruolo di professore associato, atteso che la scelta è giustificata in base al criterio di valutazione dell’anzianità complessiva.

Con un secondo motivo di ricorso, ricorrente deduce la violazione dell’art. 10 e degli artt. 22 ss, L. n.241/90, nonché il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà ed ingiustizia manifesta, lamentando la mancata ostensione della documentazione procedimentale.

Asserisce, quindi, la negligenza della condotta serbata dall’Amministrazione, poiché non più in possesso della documentazione richiesta, già ritirata dall’altra candidata.

Pur prescindendosi dall’esame dell’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse sollevata dalla difesa della controinteressata, la censura mossa da parte ricorrente deve ritenersi destituita di fondamento.

La mancata conoscenza degli atti, evidentemente, non incide sulla loro legittimità o di quelli successivi e, [#OMISSIS#] specie, sulla legittimità della procedura concorsuale, ma esclusivamente, sulla eventuale conoscenza dei vizi degli stessi.

In altre parole, non vi è un nesso di dipendenza necessaria tra la mancata ostensione degli atti istruttori e la denunciata illegittimità dell’atto conclusivo del procedimento, pur non mancandosi di evidenziare che eventuali condotte fraudolente (pur se non emerse in modo specifico nel corso del presente processo) possano trovare concreta sanzione in altra sede (disciplinare ovvero penale).

Non può non evidenziarsi, poi, che, pur nel rispetto dell’insindacabile scelta della ricorrente di non esperire azione di accesso [#OMISSIS#] atti, non è possibile ovviare alla mancata ostensione di atti amministrativi attraverso l’esercizio di azione impugnatoria, essendo appunto previsto a tal fine l’apposito [#OMISSIS#] ex art. 116 c.p.a.

Con il terzo motivo, la ricorrente si duole dell’illegittimità della delibera del Consiglio di Dipartimento del 13.7.2016 con cui è stata stabilita la programmazione, con ordine di priorità delle rispettive discipline, dei posti di prima fascia, lamentando la violazione e la falsa applicazione del “Regolamento criteri”, il difetto assoluto di motivazione ed, altresì, l’effetto invalidante su tutta la programmazione di Ateneo.

In tesi, [#OMISSIS#] delibera gravata sarebbe indicato esclusivamente l’ordine dei settori scientifico disciplinari per cui procedere a bando e non, invece, il nominativo (secondo un ordine di priorità) dei docenti sulla base del quale- tenuto conto dei meriti e dei curricula dei candidati- formulare l’ordine dei bandi.

In altri termini, sostiene espressamente parte ricorrente che tra i docenti in servizio presso il Dipartimento, l’uno deve avere la possibilità di partecipare al concorso prima dell’altro, poiché maggiori sono i suoi meriti in base al regolamento.

La censura è infondata ed ancor prima inammissibile.

Essa, infatti, muove da un assunto erroneo, prospettando l’eventualità che l’indicazione nominativa del docente, [#OMISSIS#] delibera impugnata, possa in qualche modo condurre ad un vantaggio per lo stesso, così influendo sui risultati della procedura selettiva.

Deve in senso contrario rilevarsi, invece, che la delibera impugnata, facendo applicazione del “Regolamento criteri”, non è funzionale all’individuazione del docente più meritevole- per il quale, quindi, formulare il bando- bensì alla valutazione degli specifici fabbisogni del Dipartimento, in ordine all’acquisizione di unità di personale in relazione all’offerta formativa.

L’interpretazione propugnata da parte ricorrente collide, dunque, con il principio concorsuale, [#OMISSIS#], di fatto a “prescegliere” il candidato cui attribuire il posto messo a concorso.

La valutazione dei candidati e la comparazione tra essi è, invece, rimessa alla successiva procedura selettiva attraverso la Commissione di valutazione appositamente nominata.

Diversamente opinando, infatti, da un lato si frustrerebbero in modo palese i principi di imparzialità e par condicio tra i candidati che presidono ad ogni procedura concorsuale; dall’altro si ammetterebbe, di fatto, una indebita commistione tra bando e procedura valutativa.

Le considerazioni appena svolte conducono, inoltre, a ritenere fondata l’eccezione di inammissibilità della censura per carenza di interesse, atteso che, come correttamente evidenziato dall’Università, essendo funzionale la delibera impugnata solo a individuare i posti da mettere a concorso e l’ordine dei settori disciplinari cui attribuirli, è stato soddisfatto l’interesse della ricorrente a vedere riconosciuti due posti per il settore di diritto amministrativo, potendo così partecipare, in ben due occasioni, al concorso per il posto di professore di prima fascia.

Con la quarta censura, la docente si duole dell’illegittimità della delibera del 21.9.2016, recante il profilo da inserire nel bando e dell’illegittimità del bando stesso (D.R. n. 1166/2016) in parte qua, lamentando l’eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà.

Il profilo “attività autoritativa e processo amministrativo”, indicato [#OMISSIS#] delibera de qua e nel successivo bando, non sarebbe neutrale, ma palesemente volto a valorizzare quella parte della produzione scientifica dell’altra docente interna all’Istituto, sua concorrente, inerente al processo amministrativo.

Il motivo è infondato.

Rinviando a quanto precedentemente affermato in ordine al sindacato giurisdizionale sull’attività discrezionale della Pubblica Amministrazione, il Collegio non ravvisa, anche in questo [#OMISSIS#], alcun vizio logico.

Il profilo indicato dall’Università, avendo ad oggetto “la valorizzazione dei [#OMISSIS#] del Diritto Amministrativo più strettamente connessi all’attività autoritativa e al processo amministrativo” – individua due aspetti che costituiscono il fulcro essenziale della disciplina, ovverosia quello sostanziale e quello processuale che rispondono ad un criterio di completezza ed omnicomprensività della formazione scientifica e didattica, coerente alle necessità istituzionali di insegnamento della materia che, per assicurare nei discenti una preparazione compiuta, non può essere settoriale.

2. La composizione della Commissione e l’istanza di ricusazione.

Con un articolato motivo di ricorso, la ricorrente deduce, in primis, l’illegittimità del D.R. n.1/2017 di rigetto dell’istanza di ricusazione presentata nei confronti del prof. [#OMISSIS#], censurando la violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità, nonché l’ingiustizia manifesta del decreto de quo ed, in seguito, la violazione da parte del docente del dovere di astensione.

Lamenta, in termini generali, la sua incompatibilità a comporre la Commissione in questione.

In tesi di parte ricorrente, il componente verserebbe in un’evidente situazione di conflitto di interessi, la quale, minandone l’imparzialità, gli impedirebbe di valutare obiettivamente la posizione dell’altra candidata.

Sostiene che detta incompatibilità sarebbe desumibile, anzitutto, dal cospicuo numero di incarichi professionali conferiti al docente dal Comune di Montesilvano (PE), del quale il marito dell’altra concorrente è stato assessore e poi sindaco.

Gli ulteriori incarichi professionali conferiti- tra l’altro a titolo gratuito- dal padre della prof.ssa [#OMISSIS#], e dal sopracitato coniuge di quest’[#OMISSIS#], per difese dinanzi alla Corte dei Conti, costituirebbero prova- asserisce la ricorrente- di un rapporto fiduciario eccessivamente stringente sussistente tra il componente interno e l’odierna controinteressata.

Afferma, inoltre, a sostegno della propria tesi, che la collaborazione tra i due (pacificamente l’una allieva dell’altro – così come allieva è stata la odierna ricorrente) intercorrerebbe ininterrottamente dal 1992 e che l’intera carriera della sua concorrente sarebbe stata pressoché “governata” (v. p. 22 ricorso) dal professore in questione, il quale avrebbe, infatti, valutato positivamente e “creato” la quasi totalità dei titoli della medesima.

L’esistenza di una particolare contiguità sarebbe, infatti, desumibile sia dal coinvolgimento del docente nell’attività didattica e scientifica della controinteressata che dalla partecipazione di quest’[#OMISSIS#], sin dal 2007, alla redazione della rivista “Diritto e processo amministrativo” della quale il docente componente di Commissione è direttore.

L’infondatezza nel merito del presente motivo, vero punto nodale della controversia, esime il Collegio dall’esame dell’eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa di parte resistente.

Occorre preliminarmente evidenziare che esula del tutto dal thema decidendum l’esistenza, pur suggestivamente accennata dalla ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio, dell’esistenza di conclamata una acredine tra sé medesima ed il membro interno.

Tale circostanza, infatti, pur se indicata, non è stata posta a fondamento di alcun reclamato obbligo di astensione o ragione di incompatibilità tra i due, restando, quindi, una allegazione priva di rilievo nell’ambito della controversia.

Tanto premesso, nell’ambito dei concorsi universitari, dato il carattere ristretto della comunità scientifica, è ovviamente assai frequente l’esistenza di rapporti tra componenti della Commissione e candidati, sicché costituisce approdo consolidato della giurisprudenza amministrativa la constatazione che “i rapporti personali scaturiti dalla cura di pubblicazioni scientifiche in comune fra i membri della commissione d’esame e i candidati, non costituiscono, di per sé, vizi della procedura concorsuale né alterano la par condicio tra i candidati, specie se si considera che nel mondo accademico le pubblicazioni congiunte sono ricorrenti per il rilievo che assumono come titoli valutabili” (v. CdS, Sez. VI, n. 3276/2012; T.A.R. Toscana, n. 236/2012 ) ed anche perché soddisfano esigenze di “approfondimento di [#OMISSIS#] di ricerca sempre più articolati e complessi, sì da rendere, in alcuni settori disciplinari, estremamente difficile, se non impossibile, la formazione di Commissioni esaminatrici in cui tali collaborazioni non siano presenti” (v. CdS, Sez. VI, n. 5885/2010).

Pertanto, non ogni rapporto di conoscenza e collaborazione tra candidati e componenti delle Commissioni giudicatrici comporta l’obbligo di astensione.

Infatti, per [#OMISSIS#] orientamento espresso dalla giurisprudenza formatasi in materia, “non costituisce ragione d’incompatibilità la sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale, mentre l’obbligo di astensione sorge [#OMISSIS#] sola ipotesi di comunanza di interessi economici di intensità tale da far ingenerare il ragionevole dubbio che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario” (v. CdS, Sez. V, n. 4782/2011), nonché in [#OMISSIS#] di un “concreto sodalizio di interessi economici di lavoro e professionali talmente intensi da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia obiettiva e [#OMISSIS#], ma condizionata da tale cointeressenza” (v. T.A.R. Lazio n. 6945/2013).

E’, dunque, non la semplice esistenza di rapporti a determinare l’incompatibilità, bensì la loro particolare e significativa intensità ovvero il comune denominatore economico.

Orbene, tanto premesso, ritiene il Collegio che, [#OMISSIS#] fattispecie in esame, non emergano elementi tali da far ritenere con ragionevole certezza che il rapporto tra esaminatore ed esaminando esorbiti dal normale rapporto fiduciario intercorrente tra componenti dello stesso Istituto universitario e della stessa Università ovverosia della stessa “scuola” (intesa come corrente di [#OMISSIS#] scientifico), non potendosi, quindi, affermare, sulla base dei dati fattuali prospettati, che l’imparzialità del docente sia stata minata dalla sussistenza del predetto rapporto.

Peraltro, nel [#OMISSIS#] di specie, occorre porre in rilievo che il Professore ricusato ha svolto funzioni di membro interno alla Commissione, la cui natura ontologica è, pertanto, caratterizzata dall’intraneità all’Istituto e dalla necessaria cooperazione e conoscenza scientifica con i candidati, sicchè non sarebbe astrattamente possibile ipotizzare rapporti di scarsa collaborazione pregressa.

Più [#OMISSIS#] specifico, per quanto concerne gli incarichi professionali conferiti dal Comune di Montesilvano, si evidenzia, da un lato, che gli stessi sono risalenti nel tempo e tanto sarebbe sufficiente ad escludere l’esistenza di un attuale conflitto di interessi; dall’altro, che detti conferimenti risultano giustificati dalla notorietà del Professore [#OMISSIS#] comunità locale, per avere egli ricoperto il ruolo di docente presso l’Università di Teramo ed altresì esercitato la professione forense [#OMISSIS#] città Pescara.

Tale assunto sembra poi corroborato dalla circostanza che numerosi incarichi sono stati conferiti anche quando l’Amministrazione comunale era retta da schieramenti politici diversi da quello del coniuge della controinteressata, quando quest’[#OMISSIS#] aveva ormai interrotto la propria attività politica.

Analogamente, l’espletamento di incarichi a titolo gratuito in favore del coniuge e del padre di costei, proprio in quanto sporadici e risalenti nel tempo (assunti rispettivamente nel 2006 e nel 1994), non consente di affermare, anche sulla scorta dei suindicati orientamenti giurisprudenziali, che il rapporto fiduciario trascenda l’id quod plerumque accidit tra membri della comunità accademica depositari di stima reciproca.

In altri termini, ritiene il Collegio, che non possa ritenersi irragionevole la circostanza per cui un professionista assuma degli incarichi gratuiti in favore di parenti e/o affini dei propri colleghi, in quanto ciò non deroga ad un dato di normale esperienza e si giustifica in nome del rapporto di colleganza e stima.

In ordine, poi, al coinvolgimento del Professore [#OMISSIS#] produzione scientifica della candidata, deve rilevarsi che, sebbene il numero di opere redatte congiuntamente sia cospicuo (18 pubblicazioni su 28 complessive), esso non coincide con la totalità delle pubblicazioni scientifiche della odierna controinteressata, dovendo, pertanto, escludersi che, egli sia stato il suo unico referente.

Come evidenziato, infatti, sarebbe quasi impossibile ipotizzare che non vi siano di rapporti di collaborazione tra membri del mondo accademico (e [#OMISSIS#] specie dello stesso Istituto) atteso il carattere ristretto e circoscritto dello stesso.

Per le medesime ragioni, deve ritenersi che la partecipazione della controinteressata al comitato scientifico della rivista “Diritto e processo amministrativo” costituisca una normale ipotesi di collaborazione intellettuale, attesa la pluralità dei componenti la redazione e la natura assolutamente

conforme ai compiti accessori all’insegnamento di tale attività.

Né può sostenersi il contrario, attesa la mancata allegazione da parte della ricorrente di elementi idonei ad attestare l’esistenza di un sodalizio professionale e di una cointeressenza economica, non potendosi quindi escludere che, come non di rado accade, da tale collaborazione non derivi alcun reciproco vantaggio economico.

La tesi del Collegio trova poi conforto anche nel parere dell’ANAC che, su segnalazione della ricorrente in ordine al ritenuto conflitto di interessi, ha ritenuto, con delibera n. 384 del 29.3.2017, non sussistere sufficienti elementi indiziari per affermare l’esistenza di un conflitto di interessi e il conseguente obbligo di astensione in capo al Professore, nonostante le perplessità che la fattispecie concreta possa destare in ordine all’obiettività della valutazione del Commissario, ravvisando, pertanto, l’opportunità suggerire l’inserimento, all’interno del Codice Etico dell’Università di [#OMISSIS#], di specifici obblighi di astensione in materia di concorsi universitari.

3. Gli atti della Commissione.

[#OMISSIS#] terza parte dell’atto introduttivo, parte ricorrente deduce, anzitutto, la violazione dell’art. 14 del Regolamento relativo alle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato (emanato con D.R. n. 923/2016, prot. n. 19731-13, in data 14.7.2016) e, inoltre, l’eccesso di potere sotto plurimi [#OMISSIS#].

Richiamando il suindicato art. 14, sostiene che compito della Commissione sia quello di indicare al Consiglio di Dipartimento il candidato o i candidati ritenuti qualificati e che sia quest’[#OMISSIS#], poi, in presenza di più candidati qualificati, ad individuare quello da proporre al Consiglio di Amministrazione.

Asserisce che, nel [#OMISSIS#] di specie, invece, la Commissione, non solo sarebbe stata contraddittoria- per avere ripetutamente ritenuto qualificate entrambe le candidate ed avere poi, [#OMISSIS#] relazione finale, indicato come candidata qualificata la sola odierna controinteressata – ma avrebbe, altresì, travalicato i limiti ad essa imposti, inducendo in errore il Consiglio di Dipartimento, o comunque, incidendo sui poteri ad esso attribuiti.

Successivamente, con un articolato gruppo di doglianze, parte ricorrente censura la condotta della Commissione, rilevando l’eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà e travisamento dei fatti.

Sarebbe, anzitutto, ravvisabile la contraddittorietà tra le valutazioni espresse dalla Commissione e i giudizi espressi sulle candidate in seno alla procedura di abilitazione nazionale e nelle VQR.

Si duole, poi, della violazione dell’art. 4 del bando, nonché degli autolimiti contenuti nel verbale n. 1, lamentando, altresì, il vizio di eccesso di potere.

Sostiene- atteso il frequente riferimento nei verbali al deposito, da parte della vincitrice, dei giudizi ASN- l’insussistenza di un onere di allegazione di tali giudizi, non costituendo essi elemento di valutazione e che, qualora la Commissione avesse voluto- disattendendo le previsioni del bando- includerli tra i criteri valutativi, avrebbe necessariamente dovuto comunicarlo ad entrambe le candidate.

Censura, infine, le motivazioni rappresentate dalla Commissione in relazione alla “continuità temporale ed intensità della produzione scientifica”, al fine di giustificare la superiorità della sua concorrente.

In particolare, in tesi di parte ricorrente, non corrisponderebbe al vero l’assunto sostenuto dalla Commissione, secondo cui la sua produzione scientifica si sarebbe sostanzialmente arrestata al 2013, dovendosi, invece, considerare le dieci opere (sei scientifiche e quattro divulgative) pubblicate dal 2013 in poi.

Al contempo, il requisito della continuità temporale non sussisterebbe in capo all’altra candidata, attesa l’assoluta assenza di pubblicazioni dal 1994 al 2002 e, quindi, fino al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale.

Le doglianze dedotte con il presente motivo non possono trovare accoglimento, essendo le censure svolte da parte ricorrente afferenti ad aspetti di merito- involgenti la discrezionalità tecnica della P.A.- e non ravvisandosi, [#OMISSIS#] specie, tangibili [#OMISSIS#] di irragionevolezza nelle valutazioni operate dalla Commissione.

Ciò premesso, il Collegio, esaminata la documentazione versata in atti, ritiene comunque opportuno precisare che l’assunto di parte ricorrente in ordine alla contraddittorietà tra la valutazione resa nei verbali e quella esternata [#OMISSIS#] relazione finale, è smentito in punto di fatto.

Come, infatti, si desume dalla lettura dei verbali- ai quali per esigenze di sintesi si rinvia- nei giudizi della Commissione più volte emergono [#OMISSIS#] di criticità relativi alla produzione scientifica della ricorrente, tali, evidentemente, da aver indotto i commissari a ritenere l’altra docente come unica candidata qualificata, come pacificamente previsto dal suindicato art. 14, Reg. n. 923/2016.

Né ciò può essere smentito dall’utilizzo di un’espressione più mite, quale appunto “meno qualificata”, in luogo di “non qualificata”, perché ciò risponde ad esigenze di [#OMISSIS#] eleganza stilistica, tenuto conto anche del calibro professionale delle esaminande.

Per quanto poi sostenuto in ordine al “sostanziale arresto” della produzione scientifica della ricorrente al 2013, la tesi della Commissione risulta confermata dal curriculum della docente, nel quale, per l’anno 2014 sono indicate esclusivamente tre pubblicazioni e per i due anni successivi non è invece indicata alcuna pubblicazione.

[#OMISSIS#] quaestio, in merito al deposito dei giudizi ASN, atteso che, come chiarito dalle parti resistenti, essi sono stati utilizzati esclusivamente a titolo di conferma del giudizio espresso, senza assurgere, tuttavia, ad elemento di valutazione.

4. Il verbale del Consiglio di Dipartimento del 25.1.2107 e la delibera del Consiglio di Amministrazione del 1.2.2017, con la relativa presa di servizio del 2.2.2107.

Sostiene la ricorrente che il verbale del Consiglio di Dipartimento del 25.1.2017 sarebbe illegittimo, in quanto su esso si rifletterebbe l’invalidità della relazione finale adottata dalla Commissione, la quale, ingiustamente e in contrasto con i precedenti verbali, ha individuato come unica candidata qualificata la controinteressata.

Il Consiglio di Dipartimento, quindi, si sarebbe, in tesi, supinamente allineato alle illegittime valutazioni della Commissione, non esercitando il potere di scelta ad esso attribuito dall’art. 15 del Regolamento recante la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato.

La delibera del Consiglio di Amministrazione dell’1.2.2017, infine, sarebbe illegittima, anzitutto, per invalidità derivata ed, altresì, perché adottata- ignorando le sue sollecitazioni – senza tener conto degli effetti erariali prodotti dal paventato annullamento degli atti asseritamente invalidi, denotando così la violazione, da parte dell’Organo de quo, del principio di buon andamento.

Le censure sono infondate.

Anzitutto, rinviando a quanto precedentemente rilevato in ordine all’individuazione da parte della Commissione della controinteressata come unica candidata qualificata, non può ravvisarsi l’illegittimità del verbale del 25.1.2017, essendo preclusa al Consiglio di Dipartimento la facoltà di proporre al Consiglio di Amministrazione la chiamata di un soggetto diverso da quello indicato dalla Commissione (e quindi, nel [#OMISSIS#] in esame, di un soggetto diverso dall’odierna controinteressata).

Dalla piana lettura dell’art. 15 Reg. n. 923/2016, infatti, si desume, al più, la facoltà del Consiglio di Dipartimento di non procedere ad alcuna chiamata, qualora non condivida l’operato della Commissione.

La censura, poi, [#OMISSIS#] parte in cui deduce l’invalidità derivata, segue la sorte di reiezione delle censure avverso gli atti della Commissione.

Non può condividersi, infine, la sussistenza della violazione del principio di buon andamento lamentata dalla ricorrente.

Invero, con la proposta doglianza la ricorrente reclama l’obbligo dell’Amministrazione di sospendere la propria attività, allorquando venga preannunciata l’intenzione di azionare i rimedi giurisdizionali.

L’assunto da cui muove la censura non può essere condiviso in virtù dei principi di separazione dei poteri e di esecutività degli atti amministrativi, nonché di efficacia ed efficienza da cui l’attività amministrativa deve essere retta che escludono l’obbligo dell’Amministrazione di arrestare il proprio operato in pendenza dei rimedi giurisdizionali (o addirittura, come vorrebbe la ricorrente, al solo preannunciarsi della loro proposizione), in assenza di un ordine giurisdizionale (quale il dictum cautelare).

Per le precedenti considerazioni il ricorso, nel complesso, non può trovare accoglimento.

L’infondatezza nel merito del ricorso principale, secondo regole di stretta ortodossia processuale, esimerebbe il Collegio dalla trattazione del ricorso incidentale, la quale, tuttavia si ritiene opportuna, per ossequio al principio di effettività della tutela e per esigenze di giustizia sostanziale, nonché per prevenire futuro contenzioso.

Con il ricorso incidentale, l’odierna controinteressata contesta la legittimità dei verbali della Commissione (nn. 2 e 3) e degli atti conseguenti approvati dagli organi di Ateneo, deducendo la violazione dell’art. 14 del Regolamento sulle procedure di chiamata (Reg. n. 923/2016) e dell’art. 8 del bando di concorso, nonché l’eccesso di potere per travisamento dei fatti ed insussistenza dei presupposti.

Contesta, in particolare, la valutazione operata dalla Commissione, sostenendo che avrebbe errato nel ritenere, come ha fatto, che l’altra candidata sia in possesso di un profilo scientifico congruo alle esigenze didattiche, di ricerca e scientifiche richieste dal Dipartimento di Giurisprudenza.

Reclama, in sostanza, da parte della Commissione, un giudizio di inidoneità nei confronti della sua concorrente.

Anche il ricorso incidentale si appalesa infondato.

Sul punto è sufficiente rilevare che sia i giudizi individuali sia quello collegiale espressi [#OMISSIS#] seduta del 17.1.2017 motivano ampiamente, facendo puntuale riferimento al prestigioso curriculum della ricorrente, in ordine alle ragioni della ritenuta congruità. Tale giudizio, in considerazione delle complessive, articolate, poliedriche (non solo nazionali) esperienze e della apprezzabile produzione scientifica, non evidenzia alcun elemento di irragionevolezza.

La complessità della fattispecie dedotta in giudizio e la reciproca soccombenza tra le parti private, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi principale ed incidentale, così come in epigrafe proposti, li respinge.

Spese integralmente compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] di consiglio del giorno 23 [#OMISSIS#] 2018 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario